Cicerone e Verre
MAAT – CONOSCERE LA STORIA PER CREARE IL FUTURO - MAAT
CICERONE E VERRE
PROCESSO PER CONCUSSIONE
AL GOVERNATORE DELLA SICILIA
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Cicerone e Verre
Introduzione
Nel 210 a.C. Roma costituì la prima provincia: la Sicilia.
Nel 70 a.C. si celebrò a Roma il processo per concussione contro Verre, che era stato governatore della
Sicilia dal 73 al 71 a.C.
Il processo venne avviato dalle città siciliane cui Verre aveva imposto tributi eccessivi e non dovuti.
L'accusa venne sostenuta da Cicerone, noto come avvocato ma non ancora famoso come uomo politico.
Verre venne condannato nonostante le manovre dei suoi avvocati e la protezione di suoi potenti amici
politici.
La procedura giudiziaria seguita e la regolarità dello svolgimento del processo in condizioni oggettivamente
molto difficili testimoniano l'importanza che i romani attribuivano al diritto.
Si poteva cercare di cambiare le leggi e le procedure giudiziarie, sempre imperfette e sempre perfettibili,
ma il rispetto della legislazione era garanzia della vita civile di Roma e costituiva il segno distintivo dello
spirito romano rispetto alle civiltà dove non esisteva il cittadino, ma il suddito oggetto dell'arbitrio e del
sopruso delle autorità.
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INDICE
LA PROVINCIA DI SICILIA
IL CASO VERRE
IL PROCESSO PER CONCUSSIONE
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Cicerone e Verre
LA PROVINCIA DI SICILIA
La nascita della provincia romana di Sicilia
Con la prima guerra punica (264-241 a.C.) i romani, alleati dei greci di Sicilia, erano riusciti a sconfiggere i
cartaginesi, che controllavano la parte occidentale della Sicilia. Al termine della guerra la Sicilia rimase sotto
la protezione dei romani, ad eccezione di Siracusa, che mantenne la propria indipendenza.
Nel corso della seconda guerra punica (218-201 a.C.), il partito filocartaginese prevalse a Siracusa. Nel 211
Siracusa venne liberata dal generale Marco Claudio Marcello, che venne acclamato come "secondo
fondatore" di Siracusa.
Nel 210 a.C. la Sicilia divenne provincia romana. Il generale Marco Valerio Levino poté riferire al Senato
romano che nemmeno un cartaginese era rimasto sull'isola, che i profughi siciliani erano tornati alle loro
case e che la produzione agricola era ripresa regolarmente.
Nel 205 Scipione organizzò in Sicilia la flotta e l'esercito per il contrattacco contro i cartaginesi. Nel 202
Annibale veniva sconfitto a Zama.
La protezione di Roma portò alla Sicilia pace e prosperità. I siciliani non ebbero più da temere le invasioni
dal Nord Africa. All'interno cessarono le guerre tra città rivali e tra fazioni all'interno della stessa città.
I romani non invasero la Sicilia. Si stima che su una popolazione di circa un milione di abitanti nel I secolo
a.C. i romani non fossero più di qualche migliaio.
I romani rispettarono la cultura greca, le leggi, gli usi e costumi dei greci, e concessero ai siciliani una totale
autonomia nella gestione degli affari locali.
I governatori romani inviati in Sicilia o erano in grado di parlare correntemente il greco, come era usuale tra
le classi alte di Roma, o utilizzavano degli interpreti.
I romani avevano anche forti affinità religiose con i siciliani. A Roma esisteva un tempio dedicato alla
Venere di Erice, la cui festa veniva celebrata il 23 aprile.
La Sicilia manterrà la sua identità greca fino alla invasione dei musulmani, provenienti dal Nord Africa, nel
secolo IX d.C.
Organizzazione della Sicilia
Intorno al 135 a.C. divampò in Sicilia una rivolta di schiavi, che conquistarono Enna, Morgantina e
Taormina. Nel 132 il console P. Rupilio riuscì a domare la rivolta e a riportare l'ordine.
Il console provvide anche a riordinare amministrativamente la Sicilia con la lex Rupilia (132 a.C.) che diede
alla provincia il suo assetto definitivo.
Furono stabiliti sei capoluoghi (conventus), ossia sedi di circoscrizione giudiziaria: Siracusa, Lilibeo (odierna
Marsala), Palermo, Agrigento, Messina ed Etna.
Furono anche individuati 68 comuni (civitates).
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I comuni vennero distinti in base al rapporto che avevano avuto e mantenevano con Roma:
- le tre città che avevano un trattato (civitates foederatae): Messina, Taormina e Noto;
- le cinque città che non avevano un trattato ma erano riconosciute libere (civitates sine
foedere immunes ac liberae): Segesta, Salemi, Tusa, Centuripe e Palermo;
- le 54 città che pagavano il tributo secondo norme locali (civitates decumanae);
- le sei città che erano state conquistate militarmente e le cui imposte erano appaltate dai
censori di Roma (civitates censoriae).
Il governatore della provincia veniva nominato dal Senato di Roma tra i politici che avevano ricoperto la
carica di console o di pretore nell'anno precedente. Rimaneva in carica un anno.
Il governatore era coadiuvato da due questori, sostanzialmente equivalenti ad assessori alle finanze. I
questori erano eletti dal popolo romano nei comitia tributa. I questori rimanevano in carica un anno. Uno
aveva sede a Lilibeo, l'altro a Siracusa.
Al governatore competevano:
- il comando delle forze armate
- la giurisdizione civile
- la giurisdizione penale.
La giustizia civile veniva esercitata da giudici nominati dal governatore e si svolgeva nelle sedi
circoscrizionali.
La giustizia penale era invece esercitata direttamente dal governatore a Siracusa.
Riscossione dei tributi
Roma non riscuoteva direttamente i tributi, ma li appaltava a privati (publicani). Esistevano società
finanziarie per azioni specializzate nella riscossione. Queste società erano gestite e possedute da cittadini
appartenenti alla classe dei cavalieri.
I cittadini romani erano distinti sulla base del censo in diverse classi. I più ricchi erano gli appartenenti alla
classe senatoria e alla classe dei cavalieri. Ai senatori era vietato interessarsi di affari finanziari, che erano
una esclusiva dei cavalieri.
Imposte sul pascolo e sui trasporti
Società di publicani ottenevano a Roma l'appalto per la riscossione delle imposte sul pascolo (scriptura) e
sui trasporti marittimi (portorium). L'imposta sulle merci in entrata o in uscita dal porto era del 5%.
Le decime
L'imposta principale era la decima, regolata dalla lex Hieronica, emessa da Ierone II, re di Siracusa (270-216
a.C.), legge confermata ed estesa dai romani a tutta l'isola e introdotta nella lex Rupilia. Dei censori
nominati a livello comunale provvedevano a determinare l'importo che ogni cittadino doveva pagare.
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Erano sottoposti a decima i raccolti di grano (decuma tritici), orzo (decuma hordei), vino, olio e legumi.
La raccolta delle decime di vino, olio e legumi venne appaltata a Roma a partire dal 75 a.C.
La raccolta delle decime sul grano e sull'orzo era invece appaltata in Sicilia mediante aste pubbliche a livello
comunale. Erano escluse le società di publicani di Roma.
L'importo della decima
La decima era calcolata sul raccolto. La percentuale base era il 10%, cui andava aggiunto il 6% (ternae
quinquagesimae) come compenso previsto dalla legge a favore dell'appaltatore (decimator).
Per ottenere l'appalto il decimator doveva pagare un extra allo Stato. Questa somma veniva aggiunta
all'imposta che doveva essere pagata dal contribuente.
Ricorsi per decime esagerate
Il contribuente poteva fare ricorso contro le richieste esagerate del decimator. In tal caso veniva avviato un
procedimento giudiziario.
Concussione e corruzione
Il governatore solitamente aveva dovuto sostenere molte spese per fare carriera in politica e avrebbe
dovuto spendere ancora molto per continuare ad avere il consenso degli elettori e dei sostenitori.
Il periodo di governatorato in una provincia costituiva una occasione per recuperare le somme spese. Il
controllo dei procedimenti giudiziari era il mezzo più facile attraverso cui arricchirsi.
Il Senato romano, conscio del pericolo costituito dai governatori disonesti, aveva emanato severe leggi per
reprimere la concussione e la corruzione.
La seconda decima
Nel I secolo a.C. il numero degli abitanti di Roma crebbe notevolmente. L'approvvigionamento di grano era
uno dei principali problemi dei politici romani. La soluzione venne trovata incrementando le importazioni
dalla Sicilia. L'incarico di provvedere Roma con quantitativi adeguati di grano divenne il compito più
importante del governatore della Sicilia.
Quando la decima si rivelò insufficiente a coprire il fabbisogno della popolazione di Roma si ricorse ad
acquisti forzati (frumentum empium). Con la lex Terentia Cassia frumentaria del 73 a.C. il governatore della
Sicilia venne autorizzato ad effettuare acquisti pari ad un altro decimo del raccolto (alterae decumae) e ad
acquisire 70.000 hl di grano (frumentum imperatum) ad un prezzo fissato dallo Stato.
Per effettuare gli acquisti in ogni comune vennero assegnati degli impiegati addetti ai pagamenti. Questi
impiegati trattenevano parte dell'importo pagato dallo Stato (deductiones). Esisteva una trattenuta per il
bollo (cerarium), una per il controllo delle monete (spectatio), una per il cambio delle monete (collybus).
Una trattenuta del 4% (binae quinguagesimae) era destinata agli scrivani.
Il governatore fissava un prezzo equo, ma le trattenute operate dall'apparato burocratico rischiavano di
decurtare il corrispettivo dovuto al venditore.
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Cicerone e Verre
Verifica del grano (probatio)
Il governatore aveva il compito di controllare la qualità del grano consegnato dal venditore. Nel caso di
improbatio, ossia di grano respinto per scarsa qualità, il venditore doveva pagare al governatore la
differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo fissato dallo Stato, qualora questo fosse stato più basso. In tal
modo il governatore poteva andare a comprare sul mercato libero il quantitativo di grano che era stato
respinto.
Rifornimento di grano per il governatore
I produttori erano anche obbligati a rifornire di grano il governatore ed il suo seguito (frumentum in cellam)
a prezzo di Stato. Normalmente il governatore si faceva pagare la differenza tra il prezzo di mercato e il
prezzo di Stato per poter andare ad approvvigiornarsi dove voleva.
Banchieri (negotiatores)
Il giro di denaro generato dalla compravendita di grano e delle altre derrate era gestito dai negotiatores,
ossia dai banchieri, che erano pronti a prestare denaro ai comuni e ai contribuenti che non riuscivano a
pagare le imposte richieste dai publicani.
Diritto
La prosperità o la povertà della Sicilia dipendevano in gran parte dal governatore. Il complesso delle leggi
che contemperavano i diversi interessi, del venditore e dello Stato, poteva essere stravolto da un
governatore di scarsa onestà.
Tuttavia era salda sia nei greci di Sicilia, che nei romani ivi residenti, la consapevolezza di vivere in uno Stato
di diritto, per quanto imperfetto. Greci e romani erano pronti a dare battaglia legale davanti al Senato
romano contro i governatori indegni della loro carica.
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IL CASO VERRE
Verre governatore di Sicilia
Nel 73 a.C. arrivò in Sicilia un nuovo governatore: Verre. Doveva rimanere, come d'uso, un solo anno.
Ma nel 73 Spartaco si mise alla testa di una rivolta di schiavi scoppiata a Capua. Dopo un fallito tentativo di
dirigersi a nord, Spartaco nel 72 concentrò le sue forze in Lucania e minacciò di passare in Sicilia.
I porti della Sicilia vennero presidiati.
La Sicilia aveva subito già due rivolte di schiavi: una intorno al 135 e l'altra intorno al 102.
Spartaco tentò una alleanza con i pirati, ma non riuscì ad ottenere il loro appoggio per lo sbarco.
Spartaco venne sconfitto nel 71.
In queste condizioni il Senato prorogò l'incarico di governatore di Verre sia per il 72 che per il 71.
Nel 70 Verre rientrò a Roma e in Sicilia arrivò regolarmente il nuovo governatore Lucio Cecilio Metello.
La carriera di Verre
Verre nacque nel 115 a.C. Era figlio del senatore Gaio Verre e di una donna della gens Tadia.
Nell'84, all'età di 31 anni, divenne questore. Gli venne affidato l'incarico di collaborare con il console Gneo
Papirio Carbone in Gallia Cisalpina.
A Roma era in corso una guerra civile. Il generale Silla, ritornato vincitore dall'Oriente, sostenitore della
parte aristocratica, si scontrava con i seguaci del generale Mario, esponente della parte popolare.
Verre comprese che le cose stavano volgendo a favore di Silla. Abbandonò Carbone, filo-popolare, e
scomparve con la cassa dell'esercito (600.000 sesterzi) che in quanto questore doveva amministrare.
Quando nell'81 venne aperta una inchiesta, Verre sostenne di aver lasciato la cassa a Rimini, presso il
quartier generale dell'esercito, e che la sua scomparsa era dovuta ai disordini della guerra civile e al
saccheggio dei soldati.
Verre si schierò con Silla che lo mandò a Benevento. Silla ricompensò Verre donandogli i beni sequestrati ai
proscritti, ossia ai suoi avversari politici.
Nell'80 Verre venne nominato legatus dal governatore della Cilicia, Gneo Cornelio Dolabella. Quando il
questore Gaio Malleolo venne ucciso, Dolabella lo sostituì con Verre che divenne pro-questore.
Dolabella nominò Verre tutore del figlio di Malleolo. Al ritorno a Roma, restò poco da consegnare ai parenti
dell'ucciso. Il patrimonio di Malleolo era praticamente scomparso.
Nel 78 Dolabella venne processato per il suo governo in Cilicia. Accusatore fu Marco Emilio Scauro. Verre si
presentò come teste d'accusa. Dolabella fu condannato. Verre, che era stato il braccio destro di Dolabella,
venne assolto. Tuttavia preferì scomparire da Roma per qualche tempo.
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Nel 75 Verre si presentò alle elezioni per praetor urbanus. Venne eletto, forse con qualche broglio
elettorale.
Nel 74 esercitò la pretura. Pare che le sentenze venissero trattate come al mercato.
Nel 73 gli venne assegnato mediante sorteggio il governatorato della Sicilia.
Nel 72 Stenio di Terme, accusato ingiustamente da Verre di falsificazione di atti pubblici, ricorse al Senato di
Roma. Il padre di Verre, anch'egli senatore, intervenne e riuscì ad insabbiare il procedimento senatoriale.
Verre, nonostante il consiglio del padre, procedette ugualmente contro Stenio. Cicerone ottenne dai tribuni
un decreto che consentiva a Stenio di risiedere a Roma, pur essendo stato condannato in contumacia in
Sicilia.
Nel gennaio del 70 Verre rientrò a Roma. Aveva 45 anni. Poteva aspirare al consolato.
I siciliani accusano Verre
Nel gennaio del 70 a.C. le città siciliane, ad eccezione di Messina e di Siracusa, presentarono l'accusa di
concussione (de repetundis) contro Verre. Il loro obiettivo era la restituzione delle somme illegalmente
percepite dal governatore.
I siciliani si costituirono parte civile.
Accusatore
Per sostenere l'accusa i siciliani si rivolgono a Cicerone, da loro ben conosciuto e stimato in quanto era
stato questore in Sicilia nel 75, ed aveva lasciato un ottimo ricordo del suo comportamento. Cicerone aveva
esercitato la questura sotto il pretore Sesto Peduceo ed aveva avuto la sua sede a Lilibeo, in quanto era
responsabile della Sicilia ex-cartaginese.
Cicerone venne scelto anche perché proveniva dalla classe dei cavalieri. Era diventato senatore, ma non
aveva particolari legami con le grandi famiglie senatorie. Era considerato un homo novus. Inoltre non era di
Roma, ma di Arpino.
Infine Cicerone era un avvocato di ottima fama e conosceva tutte le astuzie della procedura giuridica.
Cicerone aveva 36 anni. Intendeva candidarsi per la carica di aedilis alle elezioni di luglio. Gli edili avevano la
responsabilità dei lavori pubblici, delle manifestazioni sportive, della polizia urbana, dei mercati, ecc.
Collegio di difesa
Il collegio di difesa di Verre era costituito da:
- Quinto Ortensio Ortalo (114-50 a.C.), patronus
- Lucio Cornelio Sisenna, patronus
- Publio Cornelio Scipione Nasica, advocatus.
Erano tutti membri del Senato di Roma.
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Cicerone e Verre
Accusatore di paglia
Ortensio sollecitò Quinto Cecilio Nigro, discendente da un liberto siciliano di un Cecilio Metello e questore
di Verre, a proporsi come accusatore.
Secondo la procedura penale la decisione della scelta dell'accusatore spettava al tribunale.
Si svolse quindi un primo processo, la divinatio, in cui il tribunale doveva indovinare chi sarebbe stato il
miglior accusatore.
Cicerone riuscì a convincere il tribunale e la manovra di Ortensio per avere un accusatore di paglia fallì.
Tattica dilatoria
Il presidente del tribunale Manio Acilio Glabrione era un uomo incorruttibile. Ortensio decise allora di
tentare il rinvio del processo all'anno successivo quando il presidente del tribunale avrebbe potuto essere
più favorevole. Iniziò quindi una tattica dilatoria ed una serie di azioni volte a controllare le prossime
elezioni.
Rinvio del processo
Il 20 gennaio Cicerone indicò al presidente del tribunale in 110 giorni il tempo occorrente per l'istruzione
del processo, basandosi sul fatto che questo tempo lo avrebbe portato in prossimità delle elezioni di luglio.
In tal caso il processo avrebbe potuto essere utilizzato a suo favore durante la campagna elettorale.
Il 21 gennaio Verre, tramite alcuni suoi amici, organizzò un'altra azione de repetundis contro un vecchio
governatore della Macedonia. In questo caso l'accusatore richiese solo 108 giorni per prepararsi.
L'iscrizione a ruolo dei processi doveva essere fatta in base al tempo richiesto dall'accusa per l'istruzione.
Pertanto il processo a Verre passò in coda rispetto al processo al governatore della Macedonia, che ebbe
inizio il 20 aprile e terminò nella prima metà di luglio.
Istruzione del processo a Verre
L'accusatore, nella procedura giudiziaria romana, poteva effettuare ispezioni, sequestrare documenti,
interrogare persone, ecc.
Cicerone, prima ancora che Verre arrivasse a Roma, si fece portare i libri dei conti di Verre e di suo padre ed
esaminò la contabilità delle società di publicani di Roma. Ebbe la sorpresa di scoprire che le registrazioni
contabili relative a Verre erano scomparse. Tuttavia riuscì a recuperarne alcune che erano rimaste in archivi
privati dei publicani. Pose sotto sequestro scritture e beni di Verre.
Alla metà di febbraio Cicerone partì per la Sicilia. Impiegò circa 15 giorni per arrivare.
Rimase in Sicilia per tutto il mese di marzo.
Cicerone si aspettava di avere il supporto di Lucio Cecilio Metello, il nuovo governatore. Questi invece si
dimostrò ostile. In realtà a Lucio erano giunte notizie da Roma in relazione ad un accordo che la sua famiglia
aveva raggiunto con Verre. Questi si impegnava a finanziare la prossima campagna elettorale dei Metelli in
cambio della loro protezione nel processo.
Cicerone dovette fare le indagini praticamente da solo. Aveva pochi collaboratori tra cui il cugino Lucio.
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Cicerone e Verre
All'inizio di aprile ripartì per Roma. Questa volta fece il percorso tra Vibo Valentia ed Elia in nave,
accorciando notevolmente il tempo di percorrenza.
Il 20 aprile si presentò in tribunale, secondo quanto stabilito. Anche se il processo era stato rinviato
l'accusatore era tenuto a presentarsi al tribunale nella data convenuta. La mancata presenza
dell'accusatore avrebbe annullato, secondo la procedura romana, il processo. Cicerone fa cenno, ma in
maniera abbastanza oscura, a difficoltà incontrate durante il ritorno. Non è chiaro se alluda a tentativi di
bloccarlo sulla strada per Roma.
Scelta dei giurati
Tra il 14 e il 26 luglio si scelsero i giurati per il processo a Verre. Cicerone ricusò alcuni dei candidati e
Ortensio fece lo stesso. Alla fine fu nominata una giuria che Cicerone giudicò composta da uomini integri.
Tra i giurati erano i seguenti senatori:
- Lucio Cassio
- Marco Cecilio Metello
- Marco Cesonio
- Gaio Claudio Marcello
- Quinto Cornificio
- Marco Crepereio
- Quinto Lutazio Catulo Capitolino (120-61 a.C.), console nel 78, censore nel 65, avversario
di Cesare nelle elezioni del 63 per la carica di pontefice massimo
- Quinto Manlio
- Publio Servilio Vatia
- Publio Sulpicio
- Quinto Titinio
- Gneo Tremelio Scrofa.
Elezioni
Il 27 luglio ci furono le elezioni.
Dalle elezioni uscirono i seguenti vincitori:
- Consoli: Ortensio, l'avvocato di Verre, e Quinto Cecilio Metello, fratello di Lucio,
governatore della Sicilia dopo Verre.
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Cicerone e Verre
- Pretore per i processi de repetundis e quindi futuro presidente del tribunale: Marco
Cecilio Metello, un altro fratello di Lucio. Marco era membro della giuria nel processo
contro Verre.
- Aedilis: Cicerone.
Gli eletti sarebbero entrati in carica a gennaio.
Se Ortensio fosse riuscito a rallentare o rinviare il processo di qualche mese, l'assoluzione per Verre
sarebbe stata garantita.
Il processo - Actio prima
Il 5 agosto del 70 a.C. ebbe inizio il processo a Verre.
L'accusatore aveva a disposizione molti giorni per esporre i fatti e altrettanti erano a disposizione della
difesa.
Cicerone spiazzò completamente la difesa perché anziché esporre l'accusa chiamò immediatamente a
deporre i testimoni.
L'arpinate con la sua rinunzia guadagnò molto tempo e impedì alla difesa di chiedere una proroga per
l'approfondimento delle indagini preliminari.
Per 8 giorni i testimoni si avvicendarono davanti al tribunale. Le testimonianze risultarono schiaccianti.
Verre si diede ammalato e rinunciò ad assistere alle sedute. Ortensio decise di tacere e di rinviare il suo
intervento alla actio secunda.
A metà agosto l'actio prima era giunta al termine.
Il processo venne rinviato al 20 settembre per l'actio secunda.
Esilio volontario di Verre
La speranza di Verre di un rinvio all'anno seguente svanì.
Alla metà di settembre, prima della ripresa del processo, Verre lasciò Roma e si imbarcò per Marsiglia in
volontario esilio.
Rimarrà a Marsiglia per 26 anni tra le sue statue e i suoi gioielli, trafugati prima della condanna.
Condanna
Alla ripresa del processo non ci fu bisogno di procedere con l'actio secunda, la fuga di Verre era una
esplicita ammissione di colpevolezza.
Ortensio riuscì a contenere il risarcimento in tre milioni di sesterzi, una cifra modesta rispetto a quanto era
stato estorto da Verre. Tanto per avere un raffronto basti ricordare che Cicerone durante il suo anno di
governatorato della Cilicia guadagnò legalmente più di due milioni di sesterzi.
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Cicerone e Verre
Cicerone non volle insistere nel perseguire Verre. Il suo comportamento venne criticato e si parlò, ma
ingiustamente, di corruzione.
I siciliani furono molto grati verso Cicerone al quale inviarono del grano. Cicerone lo distribuì alla plebe
romana.
Epilogo
Gaio Verre venne ucciso nel 43 a.C. per ordine di Marco Antonio che lo inserì nelle liste di proscrizione.
Verre non svolgeva alcuna attività politica. La sua colpa fu l'aver rifiutato di consegnare a Marco Antonio
dei preziosi vasi di Corinto, che avevano attirato l'attenzione del triumviro.
Marco Tullio Cicerone venne ucciso anch'egli nel 43 a.C., il 7 dicembre, per ordine di Marco Antonio che lo
aveva inserito nelle liste di proscrizione. Cicerone svolse fino alla fine attività politica. La sua colpa fu l'aver
combattuto per la repubblica romana.
Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, sconfiggerà Marco Antonio e prenderà come collega Marco, figlio
di Cicerone.
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IL PROCESSO PER CONCUSSIONE
Verre venne accusato di concussione (de pecuniis repetundis) per le attività illegali commesse durante il
periodo in cui era stato governatore (praetor) della provincia di Sicilia (anni 73-72-71 a.C.).
La concussione era definita come estorsione e indebita appropriazione di beni, commessa nell'esercizio dei
pubblici poteri a danno dei provinciali, anche senza arricchimento dell'autore. La denominazione latina si
riferisce al fatto che i popoli delle province potevano esigere delle somme dagli ex-governanti se questi o i
loro figli avevano commesso degli illeciti patrimoniali durante il periodo in cui erano stati in carica.
I provinciali erano gli abitanti delle province romane, ossia delle zone protette dai romani, al di fuori
dell'Italia.
L'accusato era normalmente il governatore della provincia.
Per il reato di concussione venne stabilito un tribunale speciale, presieduto da un praetor, ossia da un
senatore che aveva lo stesso titolo dell'accusato.
Le sanzioni possibili per il reo di concussione erano le seguenti:
- perdita dei diritti di elettorato attivo e passivo;
- perdita del rango privilegiato di appartenenza, ad esempio esclusione dalla classe
senatoria;
- proibizione di rappresentare in giudizio persone non congiunte;
- esilio (aqua et igni interdictio);
- risarcimento dei danni (litis aestimatio).
Competeva al tribunale determinare quali pene applicare e in quale misura.
Il procedimento per il reato di concussione venne regolato con numerose leggi:
- Nel 149 a.C. venne emanata la Lex Calpurnia de pecuniis repetundis. Questa legge (si
trattò in realtà di un plebiscito) fu rogata, in contrasto con la nobiltà senatoria, dal tribuno
della plebe L. Calpurnio Pisone Frugi. Essa istituì una quæstio perpetua de pecuniis
repetundis, la cui presidenza fu affidata al prætor peregrìnus. La legge stabilì, inoltre, che la
condanna consistesse nella restituzione di quanto illecitamente maltolto o dell’equivalente
in denaro. Una quaestio perpetua era un tribunale permanente giudicante in materia
penale pubblica; presentava tre caratteristiche fondamentali: l’accusa era sostenuta da un
privato cittadino; il giudizio definitivo era formulato da una giuria di cittadini; il magistrato
si limitava a presiedere la giuria, senza partecipare al voto. Le quaestiones perpetuae erano
presiedute dal pretore e ciascuna aveva competenza relativa ad un solo delitto.
- Nel 123 a.C. la Lex Sempronia iudiciaria del tribuno Gaio Sempronio Gracco (154-121 a.C.),
fratello di Tiberio Sempronio Gracco (162-133 a.C.), stabilì che:
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- i giudici fossero scelti tra seicento cavalieri e trecento
senatori, togliendo in questo modo il controllo del
processo ai senatori, alla cui classe apparteneva l'accusato;
- non fosse possibile il rinvio (ampliatio) del processo,
meccanismo che allungava i tempi favorendo la difesa; la
ampliatio consisteva nel fatto che, se un terzo dei giurati
dichiarava di non avere le idee chiare in ordine al delitto
sottoposto alla sua cognizione (sibi non liquere), il processo
si celebrava nuovamente. L’ampliatio poteva aver luogo un
numero indeterminato di volte;
- la sentenza dovesse essere emessa dopo un unico
dibattito, evitando la duplicazione del processo in due
actiones.
- Nel 122 a.C. venne promulgata dal tribuno Manio Acilio Glabrione (155-? a.C.), collega di
Gaio Gracco, la Lex Acilia repetundarum, che modificò la Sempronia.
- Nel 108 a.C. il tribuno Gaio Servilio Glaucia (?-100 a.C.) promulgò la Lex Servilia
repetundarum, che cambiò ulteriormente la Sempronia.
In forza delle modifiche apportate:
- i senatori e i loro figli furono esclusi dalla funzione di giudice;
- la funzione di giudice venne affidata esclusivamente ai cavalieri;
- venne reso obbligatorio un secondo dibattito (actio secunda) da tenersi non oltre il terzo
giorno dalla fine del primo;
- la sentenza doveva essere emessa solo dopo la conclusione del secondo dibattito;
- i latini che si fossero presentati a testimoniare in favore dell'accusa sarebbero stati
ricompensati con la cittadinanza romana.
Da notare che i due fratelli Gracchi e Glaucia non morirono di morte naturale.
Il punto chiave della legge era la composizione della giuria.
Ci furono diversi tentativi di riformare la legislazione a favore dei senatori:
- Nel 91 con la Lex Livia iudiciaria di Marco Livio Druso, abrogata nello stesso anno dal
console Lucio Marco Filippo.
- Nell'89 con la Lex Plautia iudiciaria del tribuno Marco Plauzio Silvano, abrogata da Lucio
Cornelio Cinna nell'86.
- Nell'81 il dittatore Silla riuscì nell'intento con la Lex Cornelia de provinciis, che consentiva
solo ai senatori di far parte delle giurie. I cavalieri furono quindi estromessi dai processi per
concussione.
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Cicerone e Verre
Fu nel rispetto di questa legislazione che venne avviato il processo contro Verre alla presenza dei soli
senatori.
Dopo la conclusione del processo a Verre, venne approvata la Lex Aurelia iudiciaria del tribuno Lucio
Aurelio Cotta. Le giurie furono nuovamente riviste:
- un terzo dei giurati spettò ai senatori;
- un terzo ai cavalieri;
- un terzo a coloro che pur avendo il censo dei cavalieri non erano ancora stati nominati tali
dai censori.
I senatori avevano perso il privilegio di essere giudicati dai loro pari.
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Cicerone e Verre
Riferimenti bibliografici
Antichità classica
Garzanti
Alfoldy G.
Storia sociale dell'antica Roma
Il Mulino
Finley M.
Storia della Sicilia antica
Laterza
Grimal P.
Cicerone
Garzanti
Cicerone
Il processo di Verre
Rizzoli
Cassio Dione
Storia romana
Rizzoli
Crawford M. H.
Roma nell'età repubblicana
Il Mulino
Diodoro Siculo
Biblioteca storica
Rusconi
Mommsen Th.
Storia di Roma antica
Sansoni
Plutarco
Vite parallele
Mondadori
Polibio
Storie
Rizzoli
Scullard H. H.
Storia del mondo romano
Rizzoli
Tito Livio
Storia di Roma dalla sua fondazione
Rizzoli
www.maat.it/maat4
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