Regolamento attuativo progetti di aiuto personale

Allegato 2
Azienda ULSS 16 Padova
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI DI AIUTO PERSONALE – DISABILITA’ GRAVE
(L.R. 30/2009)
ART. 1 OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina quanto disposto L.R. n. 30 del 18.12.2009 “al fine di
assicurare alle persone non autosufficienti un sistema di protezione socio-sanitaria e
assistenziale, attraverso l’erogazione di contributi economici commisurati alla gravità del
bisogno”.
Per la gestione degli interventi a favore delle persone con disabiltà grave, questa Azienda
fa riferimento alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1859 del 13.06.2006 “linee di indirizzo e
disposizioni per la predisposizione dei Piani locali della Disabilità”, la D.G.R. n. 331 del
31.02.2007 relativa alla scheda SVAMDI, la D.G.R. n. 4588 del 28.12.2007 relativa alla
U.V.M.D. Più specificatamente per i “Progetti di Aiuto personale” la Regione del Veneto ha
emanato la DGR n. 4230 del 30 dicembre 2003 “Legge 162/98, Art. 1 – Interventi di
sostegno a favore delle persone con handicap grave”, a cui si riferisce il presente
Regolamento.
Gli indirizzi della Regione sono finalizzati a:
promuovere la personalizzazione degli interventi;
garantire la permanenza nella propria casa e nel complesso delle relazioni sociali
delle persone disabili;
supportare la famiglia con persone disabili nella gestione delle attività quotidiane;
prevedere che non possano esserci sovrapposizioni di interventi economici con le
stesse finalità.
L’obiettivo è garantire la permanenza nel proprio nucleo abitativo o familiare dei soggetti in
situazione di gravità, dando un supporto assistenziale alla famiglia attraverso un contributo
economico.
Art. 2 DESTINATARI
Progetti di Aiuto Personale per le persone con disabilità psicofisiche gravi (art. 1
Legge 162/98)
I progetti sono prioritariamente rivolti a:
1. coloro che non sono in grado di usufruire di alcun servizio extradomiciliare a causa della
gravità della loro patologia, la cui situazione comporti un pesante carico familiare
nell’arco dell’intera giornata:
minori con gravi patologie che non consentono di frequentare la scuola per la
gravità della loro situazione, o a totale carico della famiglia durante il periodo estivo
o in seguito alla conclusione del percorso scolastico;
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adulti con gravi patologie impossibilitati a frequentare i servizi diurni per la gravità
della loro situazione.
2. coloro che sono in grado di usufruire di servizi extradomiciliari in modo estremamente
limitato a causa della gravità della loro patologia, la cui situazione comporti un pesante
carico familiare:
minori la cui disabilità consente solo una frequenza estremamente limitata della
scuola;
adulti la cui disabilità consente solo una frequenza estremamente limitata di un
centro diurno per la gravità della loro situazione o in relazione alla disponibilità di
posti.
ART. 3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
La domanda di adesione ai progetti può essere presentata da:
il genitore , se il soggetto beneficiario è minore:
dal tutore/amministratore di sostegno , se nominato;
dal familiare convivente, con delega del soggetto beneficiario.
Sono ammessi ai progetti:
cittadini italiani o stranieri in possesso della carta di soggiorno, residenti nel
territorio dell’ULSS 16;
anche se in grado di frequentare servizi extradomiciliari quali scuole dell’obbligo,
Centri Diurni, ecc.;
di età compresa tra i 0 e i 64 anni, in possesso alla data di presentazione della
domanda della seguente documentazione:
- per i minori, indennità di accompagnamento o indennità di frequenza;
- per gli adulti del certificato di invalidità civile con riconoscimento del 100% con
indennità di accompagnamento;
- per tutti della certificazione dello status di handicap grave ai sensi della legge
104/92, art. 3 comma 3;
sono escluse le persone disabili con menomazioni di natura esclusivamente
sensoriale e le disabilità derivanti da patologie psichiatriche e abuso di sostanze.
ART. 4 TIPOLOGIA DI INTERVENTI
Per Interventi di Aiuto Personale per persone disabili gravi (art. 1, Legge 162/98 ) si
intende:
interventi domiciliari assistenziali;
interventi educativi;
interventi di accompagnamento della persona con disabilità;
interventi di tipo socio - assistenziale complesso, solo per minori (entro i 16 anni
di età) per i quali questo intervento è condizione necessaria alla frequenza
scolastica o alla permanenza in ambiente familiare.
L'intervento di Aiuto Personale, nell'ambito del progetto, deve essere personalizzato ed
organizzato dal titolare del progetto (il disabile, il genitore, il tutore o l’amministratore di
sostegno, o il familiare convivente), a favore del beneficiario (la persona disabile), in base
alle specifiche esigenze di quest’ultimo. Il titolare deve scegliere e assumere direttamente,
con regolare contratto di lavoro, la persona di assistenza. Il titolare del progetto diviene
datore di lavoro con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.
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ART. 5 MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI
Il progetto prevede l’erogazione di contributi economici alle persone disabili o al titolare
del progetto, per l’assunzione di personale di assistenza, come rimborso parziale delle
spese sostenute.
Ciascun titolare di progetto, decide autonomamente se ricorrere a:
personale di cooperative sociali;
personale privato assunto alle proprie dipendenze con regolare rapporto di lavoro.
L’interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a
regolarizzarne il rapporto con contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.
Considerata la finalità del contributo, che è di attivare interventi integrativi rispetto alle
risorse (familiari o dei servizi socio-sanitari) già esistenti, l’assistente personale non potrà
essere un familiare, fatta eccezione per i minori gravi che frequentano la scuola
(fino a 16 anni) o casi straordinari, la cui valutazione è rinviata alla Commissione
Interdistrettuale pluridiscilinare.
Il titolare di progetto deve essere consapevole che l’assunzione di un assistente
personale, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di
lavoro con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.
Gli interventi economici di Assegno di Cura e quelli di Aiuto personale – Disabilità grave,
non sono cumulabili, come indicato nella DGR n. 287 del 12 febbraio 2008.
L’elenco, annuale, degli assegnatari di contributi di Aiuto personale – Disabilità grave,
viene inviato dalla Direzione dei servizi Sociali a ciascun Comune del territorio, per il
seguito di competenza in merito alla sospensione dell’Assegno di Cura.
ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI
Le domande per coloro che non sono già titolari di progetti di Aiuto personale – Disabilità
grave devono essere presentate dall’ 1 al 30 novembre di ogni anno. Esclusivamente per i
progetti nuovi che saranno attivati nel l’anno 2013, le domande dovranno pervenire dal 7
gennaio al 7 febbraio 2013. La persona interessata può reperire gli appositi moduli per la
richiesta, presso i Distretti Socio-Sanitari dell’ULSS 16, oppure accedendo al sito
dell’ULSS 16, www.ulss16.padova.it
La domanda per i nuovi progetti compilata sugli appositi moduli, reperibili come sopra
indicato, va inviata con raccomandata e ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo Generale ,
Azienda ULSS 16 Padova , Unità Operativa Disabilità Adulti , via E. Scrovegni , 14- 35131
Padova o consegnata a mano presso il Protocollo Generale di via E. Scrovegni 14
Padova.
La richiesta di ammissione al progetto deve contenere, in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le seguenti informazioni:
data e luogo di nascita
residenza
situazione di handicap in relazione alla legge 104 (art.3 comma3)
grado di invalidità e indennità di accompagnamento
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situazione reddituale (ultima dichiarazione dei redditi) I.S.E.E. familiare
Alla domanda deve essere allegato una copia del documento di identità in corso di validità.
L’azienda ULSS 16 si riserva la facoltà, attraverso gli organismi competenti, di procedere a
controlli sulle dichiarazioni pervenute.
ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER COLORO CHE
SONO GIA’ TITOLARI DI PROGETTI DI AIUTO PERSONALE – DISABILITA’ GRAVE
Per coloro che già hanno usufruito nell’anno precedente di un progetto di Vita
Indipendente la richiesta per la prosecuzione del progetto deve pervenire dall’ 1 al 30
novembre di ogni anno. Il modulo dedicato per detti progetti di continuità, deve contenere
in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le seguenti
informazioni:
data e luogo di nascita
residenza
situazione di handicap in relazione alla legge 104 (art.3 comma 3)
grado di invalidità e indennità di accompagnamento
situazione reddituale (ultima dichiarazione dei redditi) I.S.E.E. familiare
Alla domanda deve essere allegato una copia del documento di identità in corso di validità.
L’azienda ULSS 16 si riserva la facoltà, attraverso gli organismi competenti, di procedere a
controlli sulle dichiarazioni pervenute.
ART. 8 VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei nuovi progetti come indicato nell’art. 6 viene effettuata in sede di Unità
di Valutazione Multidimensionale Distrettuale, che contestualmente stabilisce il
responsabile del progetto stesso.
La valutazione dei progetti già avviati nell’anno precedente come indicato nell’art. 7, non è
condizionata all’attivazione della UVMD, salvo per modifiche intervenute e dichiarate dal
titolare del progetto stesso.
Strumenti di valutazione:
Scheda di Valutazione Multidimensionale per persone Disabili, come da indicazioni
regionali
Scheda Riepilogativa dei punteggi predisposta dall’ULSS 16 per l’assegnazione del
finanziamento annuale
Il risultato dei punteggi degli strumenti sopra indicati incidono del 40% sull’attribuzione del
finanziamento. Il rimanente 60% è determinato dalla situazione reddituale familiare
calcolata sulla base dell’I.S.E.E..
Il finanziamento regionale quindi sarà assegnato in misura direttamente proporzionale ai
punteggi delle schede citate (40%), e in misura inversamente proporzionale al reddito
(60%).
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Al fine di verificare l’attribuzione dei punteggi, nonché l’appropriatezza dei requisiti di
accesso e degli obiettivi dei progetti presentati, è istituita una commissione,
interdistrettuale pluridisciplinare, composta da:
il responsabile della Unità Operativa Disabilità Adulta;
un educatore della Unità Operativa Disabilità Adulti;
un direttore di distretto o un medico suo delegato.
La graduatoria è stilata con il supporto dell’Ufficio Statistica dell’’ULSS 16.
ART. 9 – GRADUATORIA
La graduatoria è approva con apposito provvedimento della Direzione dei Servizi Sociali
dell’ULSS 16, su indicazione dell’Unità Operativa Disabilità Adulti, che adotta le procedure
sopra indicate.
ART- 11 – INFORMAZIONE
A ciascun beneficiario, dopo l’approvazione ufficiale della graduatoria viene comunicato
con nota inviata dalla Direzione dei Servizi Sociali l’entità dell’importo annuale riconosciuto
per il progetto di Aiuto personale – Disabilità grave. E’ necessario che il beneficiario
comunichi l’attivazione del progetto seguendo le indicazioni riportate nella nota di
comunicazione inviata dalla Direzione dei Servizi Sociali. Se a seguito di comunicazione di
avvio del progetto dal parte del beneficiario, per qualsiasi motivo lo stesso venga interrotto
è necessario darne immediata comunicazione scritta all’Unità Operativa Disabilità Adulti
dell’ULSS 16.
ART – 12 RENDICONTAZIONE
Sono riconosciute come rimborsabili esclusivamente le spese per gli assistenti personali.
La rendicontazione contabile deve essere presentata, entro il 15 gennaio di ogni anno, in
copia e i documenti originali devono essere a disposizione per eventuali controlli.
Il rendiconto finale dovrà essere presentato quindi con le modalità indicate dall’UODISA e
comunque non oltre la data sopra indicata, dell’anno successivo l’attivazione del progetto.
ART. 13 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Dopo che il beneficiario di Aiuto personale – Disabilità grave ha comunicato l’avvio del
progetto, viene erogato un primo contributo pari al 80%. Il rimanente 20% sarà erogato a
saldo a seguito di presentazione della rendicontazione. Qualora la rendicontazione
dimostri che il beneficiario non ha provveduto a spendere l’importo erogato (pari all’80%) ,
la somma verrà detratta dal contributo dell’anno successivo nel caso in cui vi sia
continuità del progetto, oppure dovrà essere restituito all’ULSS con le modalità che
saranno comunicate.
Si segnala che l’entità dell’importo complessivo a disposizione per i progetti di Aiuto
personale – Disabilità grave viene assegnato dalla Regione annualmente, e pertanto le
variazioni, la sospensione o la revoca dei finanziamenti possono determinare variabili che
influenzano la realizzazione dei progetti di Aiuto personale – Disabilità grave.
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ART- 11 REVOCA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO
Al verificarsi delle sottoelencate inadempienze, l’ULSS è tenuta a contestare le stesse per
iscritto alla persona titolare di progetto assegnando un termine per la loro giustificazione.
Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono:
destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel presente
regolamento;
inadempienza agli obblighi assunti con l’ULSS;
documentazione della spesa non pertinente;
mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro degli assistenti
personali.
Il finanziamento non viene assegnato e/o revocato per rinuncia scritta del titolare (come
indicato nell’art.11) , per decadenza dei requisiti di accesso o per parere negativo motivato
dei servizi di riferimento in sede di UVMD.
ART- 12 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013
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