Allegato 2 Azienda ULSS 16 Padova REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI AIUTO PERSONALE – DISABILITA’ GRAVE (L.R. 30/2009) ART. 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina quanto disposto L.R. n. 30 del 18.12.2009 “al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un sistema di protezione socio-sanitaria e assistenziale, attraverso l’erogazione di contributi economici commisurati alla gravità del bisogno”. Per la gestione degli interventi a favore delle persone con disabiltà grave, questa Azienda fa riferimento alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1859 del 13.06.2006 “linee di indirizzo e disposizioni per la predisposizione dei Piani locali della Disabilità”, la D.G.R. n. 331 del 31.02.2007 relativa alla scheda SVAMDI, la D.G.R. n. 4588 del 28.12.2007 relativa alla U.V.M.D. Più specificatamente per i “Progetti di Aiuto personale” la Regione del Veneto ha emanato la DGR n. 4230 del 30 dicembre 2003 “Legge 162/98, Art. 1 – Interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave”, a cui si riferisce il presente Regolamento. Gli indirizzi della Regione sono finalizzati a: promuovere la personalizzazione degli interventi; garantire la permanenza nella propria casa e nel complesso delle relazioni sociali delle persone disabili; supportare la famiglia con persone disabili nella gestione delle attività quotidiane; prevedere che non possano esserci sovrapposizioni di interventi economici con le stesse finalità. L’obiettivo è garantire la permanenza nel proprio nucleo abitativo o familiare dei soggetti in situazione di gravità, dando un supporto assistenziale alla famiglia attraverso un contributo economico. Art. 2 DESTINATARI Progetti di Aiuto Personale per le persone con disabilità psicofisiche gravi (art. 1 Legge 162/98) I progetti sono prioritariamente rivolti a: 1. coloro che non sono in grado di usufruire di alcun servizio extradomiciliare a causa della gravità della loro patologia, la cui situazione comporti un pesante carico familiare nell’arco dell’intera giornata: minori con gravi patologie che non consentono di frequentare la scuola per la gravità della loro situazione, o a totale carico della famiglia durante il periodo estivo o in seguito alla conclusione del percorso scolastico; 1 GHOLEHUD]LRQHQGHOSDJLQDGL adulti con gravi patologie impossibilitati a frequentare i servizi diurni per la gravità della loro situazione. 2. coloro che sono in grado di usufruire di servizi extradomiciliari in modo estremamente limitato a causa della gravità della loro patologia, la cui situazione comporti un pesante carico familiare: minori la cui disabilità consente solo una frequenza estremamente limitata della scuola; adulti la cui disabilità consente solo una frequenza estremamente limitata di un centro diurno per la gravità della loro situazione o in relazione alla disponibilità di posti. ART. 3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ La domanda di adesione ai progetti può essere presentata da: il genitore , se il soggetto beneficiario è minore: dal tutore/amministratore di sostegno , se nominato; dal familiare convivente, con delega del soggetto beneficiario. Sono ammessi ai progetti: cittadini italiani o stranieri in possesso della carta di soggiorno, residenti nel territorio dell’ULSS 16; anche se in grado di frequentare servizi extradomiciliari quali scuole dell’obbligo, Centri Diurni, ecc.; di età compresa tra i 0 e i 64 anni, in possesso alla data di presentazione della domanda della seguente documentazione: - per i minori, indennità di accompagnamento o indennità di frequenza; - per gli adulti del certificato di invalidità civile con riconoscimento del 100% con indennità di accompagnamento; - per tutti della certificazione dello status di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3; sono escluse le persone disabili con menomazioni di natura esclusivamente sensoriale e le disabilità derivanti da patologie psichiatriche e abuso di sostanze. ART. 4 TIPOLOGIA DI INTERVENTI Per Interventi di Aiuto Personale per persone disabili gravi (art. 1, Legge 162/98 ) si intende: interventi domiciliari assistenziali; interventi educativi; interventi di accompagnamento della persona con disabilità; interventi di tipo socio - assistenziale complesso, solo per minori (entro i 16 anni di età) per i quali questo intervento è condizione necessaria alla frequenza scolastica o alla permanenza in ambiente familiare. L'intervento di Aiuto Personale, nell'ambito del progetto, deve essere personalizzato ed organizzato dal titolare del progetto (il disabile, il genitore, il tutore o l’amministratore di sostegno, o il familiare convivente), a favore del beneficiario (la persona disabile), in base alle specifiche esigenze di quest’ultimo. Il titolare deve scegliere e assumere direttamente, con regolare contratto di lavoro, la persona di assistenza. Il titolare del progetto diviene datore di lavoro con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono. 2 GHOLEHUD]LRQHQGHOSDJLQDGL ART. 5 MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI Il progetto prevede l’erogazione di contributi economici alle persone disabili o al titolare del progetto, per l’assunzione di personale di assistenza, come rimborso parziale delle spese sostenute. Ciascun titolare di progetto, decide autonomamente se ricorrere a: personale di cooperative sociali; personale privato assunto alle proprie dipendenze con regolare rapporto di lavoro. L’interessato sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto con contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. Considerata la finalità del contributo, che è di attivare interventi integrativi rispetto alle risorse (familiari o dei servizi socio-sanitari) già esistenti, l’assistente personale non potrà essere un familiare, fatta eccezione per i minori gravi che frequentano la scuola (fino a 16 anni) o casi straordinari, la cui valutazione è rinviata alla Commissione Interdistrettuale pluridiscilinare. Il titolare di progetto deve essere consapevole che l’assunzione di un assistente personale, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono. Gli interventi economici di Assegno di Cura e quelli di Aiuto personale – Disabilità grave, non sono cumulabili, come indicato nella DGR n. 287 del 12 febbraio 2008. L’elenco, annuale, degli assegnatari di contributi di Aiuto personale – Disabilità grave, viene inviato dalla Direzione dei servizi Sociali a ciascun Comune del territorio, per il seguito di competenza in merito alla sospensione dell’Assegno di Cura. ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI Le domande per coloro che non sono già titolari di progetti di Aiuto personale – Disabilità grave devono essere presentate dall’ 1 al 30 novembre di ogni anno. Esclusivamente per i progetti nuovi che saranno attivati nel l’anno 2013, le domande dovranno pervenire dal 7 gennaio al 7 febbraio 2013. La persona interessata può reperire gli appositi moduli per la richiesta, presso i Distretti Socio-Sanitari dell’ULSS 16, oppure accedendo al sito dell’ULSS 16, www.ulss16.padova.it La domanda per i nuovi progetti compilata sugli appositi moduli, reperibili come sopra indicato, va inviata con raccomandata e ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo Generale , Azienda ULSS 16 Padova , Unità Operativa Disabilità Adulti , via E. Scrovegni , 14- 35131 Padova o consegnata a mano presso il Protocollo Generale di via E. Scrovegni 14 Padova. La richiesta di ammissione al progetto deve contenere, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le seguenti informazioni: data e luogo di nascita residenza situazione di handicap in relazione alla legge 104 (art.3 comma3) grado di invalidità e indennità di accompagnamento 3 GHOLEHUD]LRQHQGHOSDJLQDGL situazione reddituale (ultima dichiarazione dei redditi) I.S.E.E. familiare Alla domanda deve essere allegato una copia del documento di identità in corso di validità. L’azienda ULSS 16 si riserva la facoltà, attraverso gli organismi competenti, di procedere a controlli sulle dichiarazioni pervenute. ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER COLORO CHE SONO GIA’ TITOLARI DI PROGETTI DI AIUTO PERSONALE – DISABILITA’ GRAVE Per coloro che già hanno usufruito nell’anno precedente di un progetto di Vita Indipendente la richiesta per la prosecuzione del progetto deve pervenire dall’ 1 al 30 novembre di ogni anno. Il modulo dedicato per detti progetti di continuità, deve contenere in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le seguenti informazioni: data e luogo di nascita residenza situazione di handicap in relazione alla legge 104 (art.3 comma 3) grado di invalidità e indennità di accompagnamento situazione reddituale (ultima dichiarazione dei redditi) I.S.E.E. familiare Alla domanda deve essere allegato una copia del documento di identità in corso di validità. L’azienda ULSS 16 si riserva la facoltà, attraverso gli organismi competenti, di procedere a controlli sulle dichiarazioni pervenute. ART. 8 VALUTAZIONE DEI PROGETTI La valutazione dei nuovi progetti come indicato nell’art. 6 viene effettuata in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale, che contestualmente stabilisce il responsabile del progetto stesso. La valutazione dei progetti già avviati nell’anno precedente come indicato nell’art. 7, non è condizionata all’attivazione della UVMD, salvo per modifiche intervenute e dichiarate dal titolare del progetto stesso. Strumenti di valutazione: Scheda di Valutazione Multidimensionale per persone Disabili, come da indicazioni regionali Scheda Riepilogativa dei punteggi predisposta dall’ULSS 16 per l’assegnazione del finanziamento annuale Il risultato dei punteggi degli strumenti sopra indicati incidono del 40% sull’attribuzione del finanziamento. Il rimanente 60% è determinato dalla situazione reddituale familiare calcolata sulla base dell’I.S.E.E.. Il finanziamento regionale quindi sarà assegnato in misura direttamente proporzionale ai punteggi delle schede citate (40%), e in misura inversamente proporzionale al reddito (60%). 4 GHOLEHUD]LRQHQGHOSDJLQDGL Al fine di verificare l’attribuzione dei punteggi, nonché l’appropriatezza dei requisiti di accesso e degli obiettivi dei progetti presentati, è istituita una commissione, interdistrettuale pluridisciplinare, composta da: il responsabile della Unità Operativa Disabilità Adulta; un educatore della Unità Operativa Disabilità Adulti; un direttore di distretto o un medico suo delegato. La graduatoria è stilata con il supporto dell’Ufficio Statistica dell’’ULSS 16. ART. 9 – GRADUATORIA La graduatoria è approva con apposito provvedimento della Direzione dei Servizi Sociali dell’ULSS 16, su indicazione dell’Unità Operativa Disabilità Adulti, che adotta le procedure sopra indicate. ART- 11 – INFORMAZIONE A ciascun beneficiario, dopo l’approvazione ufficiale della graduatoria viene comunicato con nota inviata dalla Direzione dei Servizi Sociali l’entità dell’importo annuale riconosciuto per il progetto di Aiuto personale – Disabilità grave. E’ necessario che il beneficiario comunichi l’attivazione del progetto seguendo le indicazioni riportate nella nota di comunicazione inviata dalla Direzione dei Servizi Sociali. Se a seguito di comunicazione di avvio del progetto dal parte del beneficiario, per qualsiasi motivo lo stesso venga interrotto è necessario darne immediata comunicazione scritta all’Unità Operativa Disabilità Adulti dell’ULSS 16. ART – 12 RENDICONTAZIONE Sono riconosciute come rimborsabili esclusivamente le spese per gli assistenti personali. La rendicontazione contabile deve essere presentata, entro il 15 gennaio di ogni anno, in copia e i documenti originali devono essere a disposizione per eventuali controlli. Il rendiconto finale dovrà essere presentato quindi con le modalità indicate dall’UODISA e comunque non oltre la data sopra indicata, dell’anno successivo l’attivazione del progetto. ART. 13 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Dopo che il beneficiario di Aiuto personale – Disabilità grave ha comunicato l’avvio del progetto, viene erogato un primo contributo pari al 80%. Il rimanente 20% sarà erogato a saldo a seguito di presentazione della rendicontazione. Qualora la rendicontazione dimostri che il beneficiario non ha provveduto a spendere l’importo erogato (pari all’80%) , la somma verrà detratta dal contributo dell’anno successivo nel caso in cui vi sia continuità del progetto, oppure dovrà essere restituito all’ULSS con le modalità che saranno comunicate. Si segnala che l’entità dell’importo complessivo a disposizione per i progetti di Aiuto personale – Disabilità grave viene assegnato dalla Regione annualmente, e pertanto le variazioni, la sospensione o la revoca dei finanziamenti possono determinare variabili che influenzano la realizzazione dei progetti di Aiuto personale – Disabilità grave. 5 GHOLEHUD]LRQHQGHOSDJLQDGL ART- 11 REVOCA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO Al verificarsi delle sottoelencate inadempienze, l’ULSS è tenuta a contestare le stesse per iscritto alla persona titolare di progetto assegnando un termine per la loro giustificazione. Le inadempienze che possono determinare la revoca del finanziamento del progetto sono: destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel presente regolamento; inadempienza agli obblighi assunti con l’ULSS; documentazione della spesa non pertinente; mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro degli assistenti personali. Il finanziamento non viene assegnato e/o revocato per rinuncia scritta del titolare (come indicato nell’art.11) , per decadenza dei requisiti di accesso o per parere negativo motivato dei servizi di riferimento in sede di UVMD. ART- 12 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 6 GHOLEHUD]LRQHQGHOSDJLQDGL