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Art. 51c. 5 dpr 223/1967.
Chiunque può copiare, stampare o
mettere in vendita le liste
elettorali del Comune.
Massimo Stefanini
RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE A TERZE PERSONE DI DATI A CARATTERE
PERSONALE DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
(adottata dal Comitato dei Ministri il 9/9/1991)
…si evidenzia la crescente tendenza del settore privato a sfruttare, a fini
commerciali, i dati a carattere personale o gli archivi contenenti dati a
carattere personale detenuti dagli organismi pubblici,
pubblici così come
l'apparizione di iniziative di organismi pubblici tendenti a comunicare,
tramite mezzi elettronici, i dati a carattere personale o gli archivi di dati a
carattere personale a terze persone, con una logica commerciale.[…]
Raccomanda ai Governi degli Stati membri:
di tenere conto dei principi contenuti nell'Allegato alla presente
Raccomandazione ogni volta che dati a carattere personale o archivi
contenenti dati a carattere personale raccolti e registrati da organismi
pubblici
possano
essere
accessibili
a
terze
persone;
Massimo Stefanini
RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE A TERZE PERSONE DI DATI A CARATTERE
PERSONALE DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
(adottata dal Comitato dei Ministri il 9/9/1991)
Allegato
2.1. La comunicazione a terze persone da parte di organismi
pubblici di dati a carattere personale o di archivi contenenti
dati a carattere personale, in particolare tramite mezzi
elettronici, dovrà
dovrà essere accompagnato da salvaguardie e
garanzie indirizzate ad assicurare che non venga
indebitamente toccata la vita privata della persona
interessata.
interessata
Massimo Stefanini
In particolare, la comunicazione di dati a carattere personale o di archivi
contenenti dati a carattere personale a terze persone, non dovrà avvenire che
se:
a. lo preveda una legge specifica; o
virtù di una disposizione giuridica che gestisca
b. il pubblico vi abbia accesso in virtù
l'accesso all'informazione del settore pubblico; o
c. la comunicazione sia conforme alla legislazione interna sulla protezione dei
dati; o
chiaro.
d. la persona interessata abbia dato il suo consenso espresso e chiaro.
2.2. A meno che il diritto interno non organizzi salvaguardie e garanzie
appropriate in favore della persona interessata, i dati a carattere personale o
gli archivi contenenti dati a carattere personale non potranno essere
comunicati a terze persone a fini non compatibili con quelli per i quali i dati
sono stati raccolti.
Massimo Stefanini
Risposta del Garante per la protezione dei dati
personali ad un quesito posto dal Ministero
dell’Interno – 20/4/1998
In altre parole, l'ampiezza dell'art. 51 non permette di operare una
distinzione tra le finalità per le quali i dati acquisiti attraverso
l'accesso alle liste elettorali potrebbero essere successivamente
utilizzati, e appare difficile sostenere che le finalità
finalità di carattere
commerciale o pubblicitario eventualmente perseguite dal soggetto
soggetto
che copia le liste non possano essere ricomprese in una norma che
che
consente al privato di vendere le liste stesse e di portare a
conoscenza di terzi i dati in esse contenuti.
contenuti
In conclusione, il Garante ritiene che l'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967 sancisca
un regime di piena conoscibilità e di pubblicità delle liste elettorali, che
prescinde da una valutazione delle precipue finalità del soggetto richiedente
e che, allo stato della normativa vigente, non può pertanto essere delimitato
a seconda delle finalità o delle motivazioni sottese alle richieste di accesso
accesso.
Massimo Stefanini
I suggerimenti del Garante:
finalità
à della pubblicit
pubblicità
à delle liste
chiarire il vero significato e le finalit
elettorali, anche alla luce del principio di compatibilità degli scopi
elettorali
del trattamento (sancito in termini generali dall'art. 9, comma 1,
lett. b), legge n. 675/1996) e dell'analoga regola affermata dal par.
2.2. della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. (91) 10 del
9 settembre 1991 (atto che deve essere recepito attraverso i decreti
delegati previsti dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 6), legge n.
676/1996);
pubblicità
à delle liste elettorali
verificare se la disciplina in materia di pubblicit
pubblicità
à delle anagrafi della popolazione
sia armonica rispetto alla pubblicit
parte
e
e dei registri dello stato civile, che recano dati in buona part
corrispondenti a quelli contenuti nelle liste elettorali e che sono
sono
però
ò, ad un'indistinta pubblicit
pubblicità
à.
sottratti, per
Massimo Stefanini
È un trattamento di comunicazione di documenti
contenenti dati personali da un ente pubblico a (in
genere) un soggetto privato, quindi disciplinato
dal c.3 art. 19 codice Privacy: “La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un
soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento”
La norma di riferimento è appunto l’art. 51, per cui il
rilascio di copia delle liste potrà essere effettuato
unicamente nel suo rispetto
Massimo Stefanini
Le liste elettorali possono essere rilasciate in
copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso .
Massimo Stefanini
-
-
Esclude l’obbligatorietà introducendo la
discrezionalità dell’amministrazione,
corrispondente alla verifica delle finalità
elencate nella norma
Introduce e valorizza un regime di rispetto
della finalità, cui deve essere conforme la
finalità del successivo utilizzo delle liste
Massimo Stefanini
-
-
Quindi l’amministrazione essendo tenuta ad: “Entrare nel merito
della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo
utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività
svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra
le ipotesi di cui al citato art.177” (NOTA DEL GARANTE DEL
28/7/2004) deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in
dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne
l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5
Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera
esplicita e determinata (cfr. art. 11 del Codice). Per rispettare il
principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere
generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle
elencate nella legge
Massimo Stefanini
La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in
concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un
procedimento, volto appunto a:
1)
2)
3)
Valutare che la finalità del trattamento per effettuare il quale si
chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità
dell’art .51 c.5;
Valutare se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr.
Circ. Min. interno n° 162/2006)
Valutare se la finalità/attività che il richiedente intende porre in
essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min.
interno n° 162/2006 in merito al caso delle richieste avanzate da
società di marketing diretto)
Massimo Stefanini
- da
-
-
precisare che, in ossequio al principio di
determinatezza della finalità, il perseguimento
deve essere diretto e non mediato o indiretto: es.
raccolta fondi
Il richiedente ha una posizione giuridica soggettiva
di interesse legittimo
Al termine dell’istruttoria il comune risponderà
positivamente o negativamente. In quest’ultimo
caso ritengo sia necessario il preavviso di rigetto,
art. 10 bis. L. n° 241/1990
Massimo Stefanini
Il testo della norma resta tuttavia poco chiaro e rimane incerta
un’interpretazione univoca
Sicchè le opinioni sui casi concreti possono essere, in taluni
casi, eterogenee
Se la valutazione si basa sul confronto fra la finalità del
trattamento e le finalità previste dall’art. 51 c. 5 dpr
223/1967, è evidente che la definizione dell’ambito delle
finalità ivi indicate diviene presupposto fondamentale della
valutazione.
Massimo Stefanini
I^ IPOTESI (S.Scolaro)
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo
Di studio
Di ricerca statistica
(di ricerca) scientifica
O (di ricerca) storica
, o (di ricerca) carattere socio-assistenziale
O (di ricerca) per il perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso
Massimo Stefanini
I^ TESI (S.Scolaro)
La norma “…non sembra proprio prestarsi ad interpretazioni
differenti, specie constatando che altre interpretazioni,
forzature interpretative a parte, porterebbero a risultati
aberranti: infatti non avrebbe senso accoppiare finalità con
carattere […] per non dire come, isolando queste due
espressioni (la prima: carattere socio – assistenziale; la
seconda: per il perseguimento di un interesse collettivo e
diffuso) ci si troverebbe di fronte ad una situazione
indefinibile e priva di contenuti possibili in quanto talmente
ampia ed estesa da divenire un contenitore di tutto…” (Tratto
da I Servizi Demografici n° 6/2004 – S.Scolaro).
Massimo Stefanini
II^ ipotesi
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità:
di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo
e passivo
di studio
di ricerca
statistica
scientifica
(o) storica
, o carattere sociosocio-assistenziale
o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso
Massimo Stefanini
II^ ipotesi
Questa seconda ipotesi si basa sul dato eminentemente
letterale e considera l’esistenza di due preposizioni:
- Quella reggente (finalità di…)
- Quella dipendente (ricerca scientifica, statistica o storica)
il "di" omesso tra la "o" e "carattere socio-assistenziale" non è
del tutto casuale, pensandoci bene; molto probabilmente è
sottinteso che debba essere mutuato quello del termine
"finalità".
La “o” svolge la funzione di congiunzione coordinante
disgiuntiva
Massimo Stefanini
Quindi la prima ipotesi, al di là delle finalità di applicazione
dell’elettorato attivo e passivo e di studio, riconduce tutte le altre
alla ricerca, limitando e circoscrivendo considerevolmente l’ambito.
La seconda ipotesi genera delle asimmetrie fra le varie finalità e risulta
più disarmonica rispetto alla pubblicit
pubblicità
à delle anagrafi della
popolazione e dei registri dello stato civile . Nell’ambito di questa
ipotesi la finalità relativa al perseguimento di interessi collettivi e
diffusi potrebbe essere ricondotta: “…al concetto di interessati
secondo la definizione data dall’art. 22 L. n° 241/1990 “…
nonostante il fatto che l’espressione del legislatore è piuttosto
infelice e di difficile applicazione. (R. Minardi – il nuovo
procedimento anagrafico e il diritto di accesso agli atti dei servizi
demografici)
Massimo Stefanini
Ma la qual è la ratio legis? Ossia, oltre al senso letterale,
l’intenzione del legislatore?
-
-
qual è
Quella di circoscrivere con precisione l’ambito e le opzioni possibili
di rilascio delle liste, al punto da delineare un regime armonico con
gli ordinamenti anagrafico e di stato civile?
oppure
Quella di ridurre e circoscrivere i casi in cui è possibile il rilascio
delle liste in modo da evitare in ogni caso che vengano utilizzate per
fini commerciali, facendo comunque salvi gli scopi senza fini di
lucro?
Certo siamo in ambedue i casi ben lungi dal chiarire il vero significato
finalità
à della pubblicit
pubblicità
à delle liste elettorali
e le finalit
Massimo Stefanini
-
-
-
-
-
non è possibile l’istruttoria di un’istanza meramente enunciativa delle finalità
enucleate dalla legge;
Il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente
le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare –
oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del
richiedente e, " [...] ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono
essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo [...] “. Nota
Garante 4/9/2006
Le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del
trattamento richiedente. Relaz. Annuale Garante 2006 e circ. Min. Interno
162/2006;
Le finalità devono essere direttamente connesse con l’utilizzo delle liste
elettorali
Quando si parla di liste elettorali si fa riferimento a quelle generali
Massimo Stefanini
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo
- art. 49 Cost.
- L. 212/1956 e s.m.
- Memorandum del garante per la protezione dei dati personali:
Le iniziative di propaganda elettorale
elettorale, o collegate a referendum o alla
elezioni, costituiscono un momento
selezione di candidati alle elezioni
particolarmente significativo della partecipazione alla vita
democratica (art. 49 Cost.).
A)Liste elettorali
Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli
interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune
tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto
elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata
elettronico
agevolmente.
Massimo Stefanini
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo
Quindi:
-
-
-
I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli
candidati, nonché i fiancheggiatori possono chiedere le liste
elettorali nel periodo di propaganda elettorale, senza peraltro essere
obbligati a rilasciare l’informativa (p.to 6 memorandum)
I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli
candidati, nonché i fiancheggiatori possono utilizzare le liste anche
per la selezione dei candidati (elezioni primarie). Così come
specificato nel memorandum 2006
Al di fuori dal periodo della propaganda elettorale è possibile
l’utilizzo delle liste a patto che sia data apposita informativa ? (tutti i
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale)
Massimo Stefanini
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo
Il caso dei referendum e delle proposte di legge artt. 71 e 75 Cost.
- Pare possibile e coerente con l’art. 51 l’utilizzo da parte di partiti
politici o promotori del referendum delle liste elettorali sia per la
promozione delle sottoscrizioni, per consentire un’adeguata
informazione ai cittadini elettori e quindi possibili firmatari di un
referendum abrogativo (quale estrinsecazione dei diritti collegati
all’elettorato attivo) che per la propaganda specifica del referendum
stesso;
- Analogamente potrebbe essere possibile l’utilizzo delle liste
elettorali per promuovere la sottoscrizione delle proposte di legge.
Massimo Stefanini
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo
-
-
-
Dpr 223/1967
Dpr 361/1957
Dpr 570/1960
L. 352/1970
Verifica iscrizione alle liste elettorali e correttezza procedimento
tenuta delle liste elettorali
Prova delle condizioni e dei requisiti di appartenenza all’elettorato
attivo
Massimo Stefanini
Finalità di studio
Trattasi di un concetto che si sovrappone in buona parte alle finalità di
ricerca e di difficile individuazione. Sicché è difficile immaginare
finalità concrete, che non siano associabili alla ricerca e che possano
rientrare in tale concetto.
Finalità di ricerca statistica
È solo quella posta in essere dal SISTAN?
Definizione (non giuridica) “Ramo della matematica che studia i metodi
per raccogliere, organizzare e analizzare un insieme di dati
numerici, la cui variazione è influenzata da cause diverse, con lo
scopo sia di descrivere le caratteristiche del fenomeno a cui i dati si
riferiscono, sia di dedurre, ove possibile, le leggi generali che lo
regolano”
Quando si avvale della statistica la ricerca di mercato è ascrivibile
a questa finalità?
Massimo Stefanini
Finalità di ricerca statistica
Definizione del Codice Privacy:«scopi
statistici», le finalità di indagine
Privacy:
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi statistici
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'à
nell'àmbito del Sistema statistico nazionale
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
dati
personali per scopi statistici e scientifici
Le disposizioni del presente codice di deontologia e di buona condotta sono volte ad assicurare l'equilibrio
tra i diritti e le libertà fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali
risultano dal principio della libertà di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo
della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una società
democratica
Massimo Stefanini
Finalità di ricerca scientifica
Definizione del codice: «scopi scientifici», le finalità di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore
Massimo Stefanini
-
-
Finalità di ricerca scientifica
Sono solo quelle incluse nel programma del CNR, oppure anche le
altre?
Il garante, interpellato da un istituto di ricerche farmacologiche
privato, nel sottolineare l’impossibilità di ricorrere agli elenchi
anagrafici (art. 34 dpr 223/1989) ha suggerito la richiesta delle liste
elettorali che per l’appunto possono essere rilasciate per finalità di
ricerca scientifica. Il garante ha aggiunto che: “Una volta acquisiti
legittimamente i dati personali, peraltro, il trattamento per scopi
scientifici può essere effettuato soltanto in riferimento alle
informazioni concernenti le persone di cui sia stato acquisito
previamente il consenso informato, secondo le modalità individuate
nel Codice per tale specifico settore (artt. 105 ss.) e dal codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e scientifici” (dalla relazione annuale 2007, nota
5/2/2007)
Massimo Stefanini
Finalità di ricerca storica (dalla relaz. Annuale 2005)
Definizione del codice: «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e del passato
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
dati personali
per scopi storici
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere
personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e
all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per
scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche
amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il
codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati
personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
Massimo Stefanini
Finalità di ricerca storica (dalla relaz. Annuale 2005)
Con riferimento poi alle finalità di ricerca storica, l'Autorità è stata interpellata
in ordine alle modalità di raccolta di dati anagrafici e di informazioni
contenute nelle liste elettorali. Ad esempio, è stato chiesto di verificare la
praticabilità della creazione di una banca dati contenente informazioni,
estrapolate da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque e risalenti sino al 1950, concernenti cittadini deceduti emigrati
all'estero nel secolo scorso, al fine di agevolare la ricerca delle proprie origini
da parte di discendenti degli interessati. In proposito, nel richiamare la
specifica disciplina di settore relativa anche alla consultazione degli archivi
storici di enti pubblici, è stato evidenziato il diverso regime di conoscibilità
conoscibilità
copia
pia "per finalità
previsto per le liste elettorali possono essere rilasciate in co
finalità
di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di
studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
carattere sociosocioassistenziale o per i perseguimento di un interesse collettivo o diffuso"
(art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l'art. 51
d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)–
223)– da quello relativo ai dati anagrafici, previsto
dal citato art. 33 d.P.R. n. 223/1989 (Nota 28 gennaio 2005).
Massimo Stefanini
Ricerca o finalità ? Carattere socio assistenziale
Cos’è l’ambito socio assistenziale? Art. 1 c. 1 L. n° 328/2000
La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale
e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione
si fa riferimento a tutte le attività relative alla predisposizione e all’erogazione
di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
può incontrare nella sua vita, escluse le prestazioni assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia” (diritto dei servizi sociali di Bobbio, Morello
Di Giovanni e Morino)
Massimo Stefanini
Ricerca o finalità?
Gli interessi collettivi e diffusi (nell’ambito della individuazione della titolarità
del’interesse legittimo), c.d. interessi superindividuali
Interessi diffusi: dal punto di vista soggettivo appartengono ad una pluralità di
soggetti; dal punto di vista oggettivo attengono a beni non suscettibili di
fruizione differenziata, ossia la non frazionabilità del loro oggetto.
:Interessi collettivi: sono gli interessi che fanno capo ad un gruppo organizzato
, onde il carattere della personalità e della differenziazione, necessario per
qualificarli come legittimi e per aprire una via di tutela davanti al G.A.,
potrebbe più facilmente essere rinvenuto sostituendo al tradizionale
soggetto atomisticamente inteso, il gruppo, soggetto al quale gli interessi
sono comunque riferibili (ass.ni tutela consumatore e utente d-lgs n°
206/2005)
(tratto da Manuale di diritto amministrativo - E. Casetta)
Massimo Stefanini
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