COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA Provincia di Bergamo Regolamento per la disciplina del sistema segnaletico, informativo e pubblicitario ART. 1 - SISTEMA PUBBLICITARIO E INFORMATIVO 1) Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme previste dall’art. 23 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dall’art. 47 all’art. 59 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, integrate dalle norme che qui di seguito vengono riprodotte. 2) Sono sottoposti al presente regolamento le affissioni, la segnaletica industriale, i cartelli, le insegne, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, gli impianti di qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo, quali striscioni, posti in luogo pubblico o aperto al pubblico o da esso visibile. 3) Si introducono nel territorio comunale spazi riservati alle libere affissioni, localizzati dalla Giunta Comunale, la cui manutenzione è curata dal Servizio Pubbliche Affissioni. 4) L'apposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata ad autorizzazione del responsabile del Servizio. Il rilascio di tale autorizzazione ha luogo in base a domanda, compilata e sottoscritta, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione di assunzione di responsabilità, di conoscenza e di rispetto delle norme vigenti; b) elaborati grafici, in duplice copia, riportanti aerofotogrammetria con esatta individuazione del posizionamento del mezzo pubblicitario, con rappresentazione quotata in scala 1:20, con descrizione dei materiali e dei colori; c) documentazione fotografica del luogo dell’installazione e dell’area circostante; d) eventuale nulla-osta rilasciato dall’Ente proprietario della strada o dalla Sopraintendenza; e) dichiarazione sostitutiva atto notorio sulla staticità del manufatto accompagnata da relazione di un tecnico abilitato f) se l’impianto viene posizionato su area privata, autorizzazione scritta del proprietario; g) impegno del richiedente alla manutenzione degli impianti in modo che gli stessi non possano essere di pericolo per l’incolumità pubblica e in uno stato di buona conservazione. 5) E' vietata l'esposizione di qualsiasi impianto pubblicitario informativo o segnaletico sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti vie o piazze di particolare interesse architettonico-ambientale; nonché su monumenti, muri, opere d'arte, chiese, palazzi e quanto altro di carattere storico o artistico. 6) Per gli immobili di interesse artistico e storico, l’autorizzazione è subordinata all’ottenimento, da parte del richiedente, del nulla osta delle autorità competenti. 7) Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terreno o proprietà private visibili dalle strade pubbliche, indipendentemente dalle autorizzazioni riservate ad altri enti, è subordinata all’autorizzazione del responsabile del Servizio. 8) Nel caso di nuove installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale, realizzazione di nuovi accessi carrali o percorsi ciclo-pedonali o altro, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o di informazione che non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto. In tal caso l’autorizzazione decade automaticamente e gli impianti potranno, se possibile, essere ricollocati in altro luogo dietro richiesta scritta e rilascio di nuova autorizzazione. 9) I manufatti, i cartelli, gli impianti o qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo installato abusivamente o in violazione delle norme o prescrizioni indicate nelle autorizzazioni, verranno sanzionati ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione, mentre quelli in difetto di manutenzione saranno puniti con una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 600,00, fatta salva la revoca dell'autorizzazione e la rimozione degli stessi con addebito delle spese a carico degli interessati ART. 2 - ZONIZZAZIONE Ai fini del presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso in due zone: Zona “A” e Zona “B”. La Zona “A” comprende il Centro Storico così come definito ed individuato dal P.R.G.. La Zona “B” comprende tutto il restante territorio al di fuori del Centro Storico. ART. 3 - LE PRIORITA’, LE DISTANZE, LE DIMENSIONI 1) Le priorità: in ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita ai semafori, apparecchiature illuminanti, viene data precedenza a: I - SEGNALI STRADALI 1 - Segnali di pericolo e segnali di prescrizione 2 - Segnali di indicazione II - SEGNALI INFORMATIVI 3 - Segnali di indicazioni viaria 4 - Segnali turistici e di territorio 5 - Segnali che forniscono informazioni utili per la guida 6 - Segnali che indicano servizi e impianti per gli utenti della strada 7 - segnali industria III -MEZZI PUBBLICITARI 8 - Pubbliche affissioni 9 - Pubblicità fissa. In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socioculturale e di informazione pubblica. 2) Le distanze longitudinali Si applicano dai segnali stradali e tra cartello e cartello nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono essere collocati a distanza minore di: a) prima dei segnali stradali Zona “A” 20 mt. Zona “B” 100 mt. - a 150 mt. se in prossimità di intersezioni o svincoli dopo i segnali stradali Zona "A" 20 mt. Zona “B” 50 mt. - a 75 mt. se in prossimità di intersezioni o svincoli Distanza dal limite della carreggiata strade urbane a 1,5 mt. strade extraurbane a 3 mt. b) tra un mezzo pubblicitario ed un altro Zona “A” 20 mt. Zona “B” 75 mt. 3) La distanza di rispetto Da edifici o manufatti di particolare importanza artistica o architettonica quali chiese, fontane o monumenti, fatto esclusione dei cartelli pubblicitari a carattere istituzionale, va mantenuta la distanza minima di 30 mt. per qualsiasi impianto pubblicitario, anche se temporaneo. Quanto sopra non sarà applicato alle pubbliche affissioni che saranno regolate per posizione, dimensione e tipologia, dal competente ufficio comunale. 4) Dimensioni e tipologia Tutti gli impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni posti all’interno della zona “A” dovranno essere realizzati in quanto a tipologia, materiali e colori, adeguati al contesto urbanistico nel quale vengono collocati. Tutti i cartelli pubblicitari non devono superare la superficie massima di mq. 3,00 all’interno della zona “A” e di mq. 6,00 all’interno della zona “B”. 5) La cartellonistica di cantiere I cartelli informativi di cantiere, per opere private e pubbliche, devono essere accorpati in un unico impianto, non ripetuto, con dimensioni massime di mq. 6,00. 6) I segnali di indicazione industriale e di pubblicità industriale. Devono rispettare in zona “B”: - distanza minima 150 mt. dalle intersezioni stradali. - distanza minima 3 mt. dal limite della carreggiata stradale. - distanza minima tra loro 20 mt. Il gruppo di segnali deve essere posto a se stante ossia in posizione autonoma e può contenere massimo n. 6 cartelli raggruppando quelli con frecce d’orientamento omogenee. La struttura di sostegno e di fondazione deve essere calcolata per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzata ed ancorata, sia globalmente che nei singoli elementi. Sino all’esaurimento del numero massimo di cartelli raggruppabili su un sostegno, non saranno autorizzate installazioni di nuovi sostegni. ART. 4 – ZONE VIETATE Per motivi di decoro è comunque sempre vietata la posa di cartelloni e/o segnaletica pubblicitaria sulle strade provinciali n. 121 – 127 e 128, ricadenti all’interno del centro abitato. E’ altresì fatto divieto sulla ex S.P. 124 (declassata a strada comunale denominata via Spirano), anche se non ricadente all’interno del centro abitato, in quanto zona sottoposta alla tutela ambientale e visiva del Fosso Bergamasco. ART. 5 - AFFISSIONI Sono vietate: - le affissioni al di fuori degli appositi spazi (direttamente su muro o altri manufatti); - la collocazione di stendardi a cavalletto sulla sede stradale con orientamento perpendicolare al senso veicolare. Gli stendardi devono essere posti con orientamento parallelo al senso veicolare e non devono costituire pericolo ai flussi pedonali e ciclabili ed alle operazioni manutentive degli spazi pubblici. ART. 6 - INSEGNE, MESSAGGI PUBBLICITARI E TARGHE Nell‘intero territorio comunale sono vietate insegne e messaggi pubblicitari: - a bandiera autoilluminanti, esclusi quelli per servizi ed esercizi di pubblico interesse (superficie massima mq. 2) - a luce intermittente sia del tipo autoilluminante che a spot; - a messaggio variabile, esclusi quelli per servizi di pubblico interesse; - su tetto, anche se si trovano all’interno di proprietà private ma visibili dall’esterno; - tele trasversali pubblicitarie se non per manifestazioni a carattere culturale, sportivo e solidale; - messaggi pubblicitari con indicazione di direzione e di distanze su transenne parapedonali, a meno che i messaggi pubblicitari di cui sopra siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni. La pubblicità temporanea per manifestazioni a carattere sportivo, culturale, spettacoli ed altro è vietata su strutture segnaletiche o manufatti stradali e/o architettonici. E’ invece consentita, se dotata di supporto proprio ed autonomo, affissa su cartelli o segnali pubblicitari appositamente istituiti che devono essere rimossi, a cura del richiedente, da tutto il territorio comunale, entro le 24 ore successive alla manifestazione.