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Appunti di Analisi economico
finanziaria di Bilancio Unimib, prof Saracino
Analisi Di Bilancio E Principi Contabili
Università degli Studi di Milano-Bicocca
90 pag.
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1. Bilancio in generale
Quadro legislativo nazionale sul bilancio
E’ una fotografia dello status economico e finanziario di una società al 31/12. A partire da 1992 è stata introdotta a livello
comunitario nella CEE la quarta direttiva comunitaria che introduce principi comuni a livello di bilancio per i paesi europei;
viene poi integrata da una legge che aggiunge al cc nuovi articoli sul bilancio per le società. Questa normativa viene poi
migliorata dal 2004 con la riforma del Diritto societario.
Nel 2013 una nuova direttiva UE, che sostituisce la IV direttiva, il bilancio viene pesantemente rivisto andando a
prevedere una serie di regole specifiche che ampliano i documenti obbligatori e prevedendo nuove modalità di
valutazione e nuove voci. L’Italia recepisce questa direttiva con il Dlgs 139/2015 nell’Agosto del 2015.
Inoltre in Europa, dal 2002/2003, entrano in vigore gli IAS con il Regolamento sugli International Accounting Standard, i
quali vengono regolamentati in Italia con il Dlgs 38/2005 (NB: regolamento non direttiva). Questo permette alle aziende
europee di avere termini di paragone comuni per confrontare i loro bilanci consolidati. Viene lasciata la possibilità ai
diversi stati di scegliere a quali società far applicare i principi contabili nazionali e a quali far applicare quelli internazionali.
Ambito di applicazione IAS in Italia
Definiti dal Dlgs 38/2005:
- Società quotate, banche, enti finanziari: bilancio consolidato obbligatorio, individuale ora di nuovo facoltativo a
partire dal 2019
- Assicurazioni quotate: obbligate, se non redigono il consolidato
- Assicurazioni non quotate: obbligate per il consolidato, individuale facoltativo con la Legge di Bilancio del 2019
- Società che redigono il consolidato: entrambi sono facoltativi
- Altre società non controllate da società che redigono il consolidato: entrambi facoltativi
- Società minori: redigono il bilancio abbreviato, per cui sono escluse dall’obbligo.
Oggi, tutte le società di capitali possono applicare gli IAS, escluse quelle minori per cui è vietato, in quanto usano il
bilancio abbreviato. Tra queste si ricordano le microimprese.
Nell’ultimo periodo si sta eseguendo una convergenza degli OIC verso gli IAS, in modo da evitare problemi per il
passaggio dagli uni agli altri. Adottare gli IAS è più comodo perché significa parlare in un linguaggio più trasparente verso
gli investitori internazionali, infatti molte società stanno iniziando ad adottare questi principi, anche quelle non quotate per
cui il bilancio individuale redatto secondo gli IAS è facoltativo.
Esiste una regola per cui il passaggio da OIC a IAS è irreversibile, ma per via del quadro economico complesso questo
limite si ha solo nel limite del possibile; ad esempio, una società che applica gli IAS che viene venduta a una società che
applica gli OIC, ha la facoltà di riconvertirsi.
Categorie di imprese
Con la direttiva comunitaria 34/2013, sono stabiliti criteri precisi (vedi tabella) per classificare le imprese in 4 categorie;
per quelle più piccole sono previsti obblighi meno stringenti.
Il legislatore, dal 2016, ha recepito la direttiva con il Dlgs 139/205, ma con alcuni accorgimenti dovuti al fatto che il
panorama italiano ha di media molte più PMI degli altri stati: vengono ridotti drasticamente i parametri stabiliti dalla
direttiva per le microimprese e piccole imprese. Questo viene fatto perché il bilancio semplificato è visto male dalle
banche che finanziano le piccole imprese. Gli articoli 2423, 2435 del cc ampliano la platea di soggetti che possono
avvalersi delle semplificazioni del 2435 bis (infatti si è arrivati al 93% delle imprese italiane che si avvalgono). Va
ricordato che per avvalersi di questa semplificazione, non bisogna superare 2 dei 3 parametri stabiliti, altrimenti si deve
passare al bilancio tradizionale. Esiste ancora un bilancio più semplificato per le microimprese (art. 2435 ter).
Piccole imprese: attivo SP 4,4 mln, ricavi 8,8 mln, max 50 dipendenti
Microimprese: attivo SP 175k, ricavi 350k, max 5 dipendenti
Rendiconto finanziario​: non è obbligatorio per micro e piccole imprese, per le altre sì dal 2015; è un documento molto
importante in quanto permette di capire quali sono i flussi di denaro e la liquidità di cui una società dispone.
Fondamentale per capire se un’azienda può sostenere le obbligazioni emesse, quali sono i cambiamenti nel tempo, da
dove la liquidità arriva e dove viene assorbita. Per gli IAS questo obbligo esisteva già.
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Processo di formazione del bilancio di esercizio
Ogni azienda è libera di scegliere la data in cui chiudere il bilancio in base alle sue comodità (es: le società calcistiche
aspettano il 31/6). Ci sono precise scadenze, tra cui quella di far approvare il bilancio dall’assemblea entro 120 gg giorni
dalla chiusura dell’esercizio.
Definizione di bilancio
Profilo economico-aziendale: rappresentazione situazione patrimoniale, economica e finanziaria di una società (per i terzi,
banche, soci etc).
Profilo contabile amministrativo: output annuale della contabilità generale o del sistema amministrativo civilistico.
Profilo fiscale: punto di partenza per fare la dichiarazione dei redditi (per il calcolo delle imposte).
Profilo formale legislativo: documento redatto dagli amministratori alla fine di un esercizio (art. 2423).
Finalità del bilancio
1. Deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico
dell’esercizio, questo per far si che avvenga una corretta distribuzione degli utili realmente conseguiti dall’azienda.
2. Per l’OIC e il cc, deve avere finalità informativa per i cosiddetti stakeholders: dipendenti, finanziatori etc.
3. Per i principi internazionali, ha utilità a fini decisioni per gli investitori in primis, poi anche per dipendenti, fornitori e per
la collettività.
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L2
Tipologie di bilancio
Per dimensione aziendale
Il bilancio di esercizio ordinario tiene sempre conto che ci sia prospettiva di funzionamento e di continuità aziendale
(​going concern​), valido per imprese di ogni dimensione indipendentemente dal tipo di bilancio redatto (ordinario, forma
abbreviata, micro imprese). Dal 2016, esiste per le piccole imprese con 2 criteri su 3 la possibilità di redigere il bilancio in
forma abbreviata (no rendiconto finanziario, relazione sulle gestione può essere omessa, alcune voci aggregate (2435
bis). Il 2435 ter introduce anche il bilancio Micro imprese, con parametri alzati rispetto alla direttiva comunitaria, costituito
solo da SP e CE. Nulla impedisce a queste imprese di optare per il bilancio ordinario, o di fornire un bilancio abbreviato
ma con informazioni in più non richieste dalla legge (allo scopo di avere maggiore trasparenza nel caso di finanziamenti
da parte di terzi).
Per periodo di riferimento
Per legge le società quotate devono fornire ​bilanci intermedi​, consigliati dal cc a date diverse dalla chiusura per
determinate conseguenze: ad esempio, se le perdite sono superiori a un terzo del capitale sociale, è necessario
predisporre una situazione patrimoniale economica per valutare l’entità delle perdite poi in assemblea; ancora, nel caso di
prestiti obbligazionari, è consigliato verificare le proprie riserve disponibili con una situazione patrimoniale aggiornata per
presentarla poi ai soci. Esistono anche i ​bilanci straordinari​ nel caso di operazioni che impattano direttamente il capitale
aziendale: cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti. Infine, le società quotate sono obbligate a rilasciare
bilanci intermedi ogni 3 o 6 mesi.
Per specifici business
Possibilità per una società di destinare una parte del proprio capitale a uno specifico business entro certi limiti. Si tratta
sostanzialmente di “bilanci nei bilanci”. Ciò permette ai diversi business di non interferire nei bilanci altrui.
Bilancio consolidato
Sono i bilanci per i gruppi di imprese. Segue le medesime regole dei bilanci delle singole società, ma con una
capogruppo (holding) e con le sue controllate. Si tratta di un’​entità economica ma non giuridica​, perché formalmente non
esiste, infatti ha mera finalità informativa, infatti ad esempio non viene considerato il dividendo consolidato, vengono
distribuiti i dividendi delle singole società. E’ obbligatorio anche in Italia per alcune società, per permettere maggiore
trasparenza informativa verso azionisti, banche e investitori.
Un bilancio consolidato non è la semplice somma dei bilanci individuali (quello è il bilancio aggregato), ma vengono
inoltre eliminati ricavi, crediti, debiti infragruppo etc.
NB: il bilancio consolidato non è la base di partenza per il consolidato fiscale.
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Differenze rispetto al bilancio consolidato:
- non utilizzato in italia, per determinare l’imponibile fiscale di gruppo, ancorché sia possibile essere tassati sulla
somma degli imponibili delle singole società del gruppo;
- non è utilizzato per distribuire dividendi di gruppo.
Finalità del bilancio consolidato:
- esprime i risultati del gruppo nella sua unitarietà’. quindi è indispensabile ai fini gestionali;
- è obbligatorio (dl 127/91) per maggiore trasparenza informativa verso azionisti, banche, investitori, analisti
finanziari.
Il bilancio consolidato non e’ la semplice aggregazione dei bilanci delle società: i ricavi infragruppo, crediti e debiti
infragruppo etc vengono eliminati.
Bilancio consolidato di gruppo
Soggetti obbligati:
- società di capitali che controllano altre imprese
- enti pubblici economici (devono avere il 51% e influenza dominante - ne esistono 3).
Sono esonerati:
1. società di persone, associazioni e fondazioni, imprese individuali;
2. enti creditizi e finanziari e imprese che svolgono attività finanziaria (bilancio consolidato dl 27/1/92 n. 87);
3. gruppi di modeste dimensioni che per due esercizi successivi sono al di sotto dei seguenti limiti (purché nessuna
società sia quotata):
a. attività dello s.p.: € 20.000.000
b. ricavi totali (inclusi infragruppo): € 40.000.000
c. dipendenti medi nell’esercizio: 250 unità
4. per le sub-holding
- se la controllante deposita il bilancio consolidato in ambito cee
- se la sub-holding non e’ ente di interesse pubblico art. 16 d.lgs 39/2010
- se l’impresa è controllata con più del 95% o, in mancanza:
- se la redazione del b.c. non sia richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell’esercizio da tanti
soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale.
Le ragioni dell’esonero vanno specificate in nota integrativa.
2. Principi contabili nazionali dell’OIC
● Supporta il Parlamento e gli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri.
● Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili europei.
● Segue il processo di applicazione e interpretazione dei principi internazionali.
● Fornisce pareri sui principi contabili nazionali e nei casi in cui non ci siano principi da applicare.
L’OIC progressivamente si sta ispirando o sta facendo copia incolla degli IAS. I principi OIC seguono quasi interamente
elementi dello SP, sulla falsa riga degli IAS.
I principi contabili nazionali hanno come ​finalità:
- l’interpretazione della norma civilistica
- l’integrazione della normativa civilistica dove carente
- la sostituzione alla normativa civilistica in caso di deroghe previste per incompatibilità con la rappresentazione
veritiera e corretta.
Processo decisionale alla luce dei principi generali di bilancio
In generale, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società​. Non occorre rispettare certi obblighi quando l’inosservanza
abbia effetti irrilevanti, a patto che la contabilità venga sempre tenuta regolarmente; vanno poi illustrati in nota integrativa i
criteri usati tali disposizioni. C’è obbligo di deroga se quanto richiesto dal 2423 è incompatibile con verità e correttezza
(ad es: se applico il criterio previsto dal cc per le rimanenze, potrei avere una visione distorta delle scorte di magazzino).
A) Chiarezza
Il bilancio deve essere agevole da intendere e comprensibile anche per i non addetti, ma in una dimensione di
trasparenza: non è trasparente un bilancio ermetico, decifrabile solo da analisti finanziari.
Dal punto di vista della ​trasparenza sostanziale​, si intende principi come il distribuire gli utili effettivamente conseguiti, o
l’utilizzo di criteri di valutazione neutrali (che non gonfino i ricavi); inoltre elementi diversi ma nella stessa voce di bilancio
vanno valutati separatamente: crediti con maggiore rischio di insolvenza o con valuta a rischio devono essere
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preventivamente svalutati; infine, va applicato il principio di competenza economica, a prescindere da incassi e
pagamenti.
In quanto alla ​trasparenza formale​, vi è obbligo di ordinare le voci di bilancio per liquidità crescente ed esigibilità
crescente, così come c’è la possibilità di aggiungere voci non previste, adattare voci esistenti e suddividere ulteriormente
con numeri arabi. La compensazione non è ammessa, tranne se le due voci hanno medesima certezza, scadenza e
fanno capo al medesimo soggetto (es: conti correnti). Deve essere garantito il confronto con il bilancio degli anni
precedenti, ad esempio è solitamente vietato modificare i criteri di valutazione ed è obbligatorio redigere il bilancio in euro
senza decimali.
B) Verità
Il bilancio deve essere redatto in modo veritiero, nel senso di:
- ​Veridicità​: devono essere veritiere le quantità fisiche (volumi di vendita, scorte) e monetarie (costi, ricavi), poiché sono
misure oggettive e quantificabili.
- ​Credibilità​: le stime soggettive degli amministratori devono essere credibili (es: ammortamenti).
C) Correttezza
La situazione p,f,ec deve essere rappresentata dal bilancio in modo corretto con:
- ​precisione contabile​: i valori oggettivi e soggettivi devono essere rilevati in maniera esatta in contabilità;
- ​ordinamento logico del processo decisionale​: le ipotesi devono essere congrue, si deve essere consapevoli delle proprie
stime e i valori soggettivi devono avere la capacità di rappresentare la situazione aziendale.
Principi di redazione del bilancio
Derivano dai tre principi generali (art. 2423):
1. Prudenza​: nei ricavi (poste positive) vanno inseriti solo gli utili realizzati e vanno inserite come perdite presunte
quelle relative a rischi prevedibili.
2. Continuazione attività​ (going concern: ad esempio si conta che i prodotti in magazzino prima o poi verranno
venduti e i macchinari acquistati verranno utilizzati.
3. Iscrizione utili​: solo se conseguiti prima della chiusura dell’esercizio; ad esempio gli utili su cambi sono collocati in
una riserva.
4. Principio di competenza economica​: oneri e proventi indipendentemente dalla manifestazione finanziaria, rischi e
perdite di competenza anche se noti dopo la data di chiusura dell’esercizio.
5. Valutazione separata di elementi eterogenei​: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati diversamente (es: fabbricati civili vs industriali).
6. Continuità dei criteri di valutazione​: non possono essere modificati da un esercizio all’altro; sono consentite
deroghe in casi eccezionali, perché ne venga data la motivazione in nota integrativa e purché se ne indichi
l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Il fine è la comparabilità tra i
bilanci di esercizi diversi.
La valutazione delle voci deve essere fatta con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività (2423 bis c1
n1). Inoltre, il Dlgs 139 ha previsto che la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto. Per cui, seguendo quanto già previsto dal OIC 11, IAS 1 e dalle direttive
europee, viene anche qui ribadito il concetto base della ​prevalenza della sostanza sulla forma.
Nuovo OIC 11
Ruolo degli OIC
Ai sensi della legge n. 116 dell’11 agosto 2014, l’OIC “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi
operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”. I principi OIC costituiscono “la
codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei
documenti contabili”. I principi contabili nazionali disciplinano: “la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la
descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità, recano criteri
generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e
dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed
indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo
ammortizzato e l’attualizzazione”.
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Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC
Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società
include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti
fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle
previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
b) i postulati di bilancio.
Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i
postulati del bilancio​. L’OIC provvede a declinare nei singoli principi contabili nazionali i postulati generali. I postulati del
bilancio sono i seguenti:
1. Prudenza​: le norme del codice civile delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti
economici, con ​prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza​. Infatti, gli utili non
realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate,
devono essere riflesse in bilancio. Il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le
singole voci siano valutati separatamente.
2. Prospettiva della continuità aziendale​: ​una società è in funzionamento a meno che non intervenga una delle
cause di scioglimento di cui all’art 2484 del codice civile​. Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni
disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a
conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio
intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione previste al par. 19, ne devono tenere
conto nella redazione del bilancio d’esercizio e darne adeguata informativa.
3. Rappresentazione sostanziale​: le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli
elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei
termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto
del postulato generale della rappresentazione sostanziale. Pertanto, ​la prima e fondamentale attività che il
redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai
termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la
correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici​. L’analisi contrattuale è
rilevante anche per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o
aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto
possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più
contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.
4. Competenza economica​: l’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba ​tener conto
dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso​ o del
pagamento. I singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione in bilancio dei fatti aziendali è
conforme al principio della competenza.
5. Costanza nei criteri di valutazione​: permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società
nel susseguirsi degli esercizi. Questo postulato ​rende più agevole l’analisi dell’evoluzione economica​, finanziaria
e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio riducendo, al contempo, i margini di
discrezionalità degli amministratori. L’OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili,
correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio prevede disposizioni applicative nel caso di
cambiamento del criterio di valutazione.
6. Rilevanza: ​un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del
bilancio della società​. I destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse
finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.
7. Comparabilità: ​l’OIC 29 si occupa di cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni
di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in
particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi
contabili o correzione di errori rilevanti.
NB LEGGI OIC 11
FINALITÀ DEL BILANCIO
Secondo la Relazione Ministeriale con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE in materia societaria, la formula
«rappresentare in modo veritiero e corretto» costituisce la fedele traduzione dell'espressione «​true and fair view​» cui fa
riferimento la IV Direttiva. Inoltre, secondo la stessa Relazione Ministeriale: «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al
rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ​non significa pretendere dai redattori del bilancio né
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promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che
i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato​».
L3
Analisi comparativa sulla struttura del bilancio
In base al 2423 cc e all'OIC 12 (e IAS 1), il bilancio d’esercizio in forma ordinaria è strutturato in:
● Stato Patrimoniale​ (2424)
● Conto Economico​ (2425)
● Rendiconto finanziario​ (2425 ter, senza specificare il contenuto, rinvio al OIC 10/IAS 7)
● Nota integrativa​ (2427)
● Relazione sulla gestione​ (2428, a corredo del bilancio)
Cenni sul bilancio secondo IAS/IFRS
Lo IAS 1 richiede un’informativa completa di bilancio comprendente:
- prospetto della situazione patrimoniale finanziaria (struttura differente)
- prospetto di conto economico complessivo (struttura differente)
- prospetto variazione patrimonio netto
- rendiconto finanziario (rinvio allo IAS 7)
- principi contabili e note esplicative
- un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità
applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o
quando riclassifica le voci nel proprio bilancio.
3. Stato Patrimoniale
Art. 2423 cc
Ha struttura obbligatoria a sezioni contrapposte. L’attivo dovrebbe essere ordinato a liquidità crescente e il passivo a
esigibilità crescente. I valori attivi sono classificati per destinazione e i valori passivi per natura; inoltre vi è definizione
temporale dei valori in base al tempo: entro ed oltre 12 mesi per crediti e debiti, immobilizzazioni e attivo circolante nello
SP attivo. Infine i conti d’ordine sono inseriti nella nota integrativa e non più in fondo allo SP.
IAS 1
Non presenta una codifica precisa, ma fa un elenco di voci minimo che devono essere esposte in bilancio, salvo
specifiche voci richieste dai singoli IAS. L’attivo e il passivo sono classificati in poste correnti e non correnti: per attività
corrente si intende un’attività destinata ad essere realizzata nel normale ciclo operativo aziendale o detenuta per trading
e destinata a essere utilizzata entro 12 mesi, oppure il contante; per passività di corrente si intende un’attività destinata
ad essere estinta nel normale ciclo operativo aziendale o entro 12 mesi.
I conti d’ordine sono riportati nelle note di bilancio.
OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio
- Le attività sono classificate sulla base del criterio della destinazione; i crediti vanno suddivisi in immobilizzazioni
finanziarie e attivo circolante. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni.
- Le passività sono classificate sulla base della natura delle fonti di finanziamento; stesso discorso dei crediti per i
debiti.
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata
Suddivisi in versamenti ancora dovuti e azionisti c/decimi richiamati.
L’art 2342 prevede il versamento del 25% in banca per conferimento in denaro entro 90gg se viene meno la pluralità dei
soci, altrimenti il 100% del versamento se la società è a socio unico oppure lo diventa (sempre entro 90gg).
Il capitale sociale minimo per cui vale la regola del 25% è di 10.000 euro, se inferiore a questa cifra deve essere versato
tutto in denaro e immediatamente.
Per le Srl, in alternativa a quanto è previsto per le Spa (2464), sono valide anche fideiussione bancaria e polizza
assicurativa.
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B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
La disposizione dopo la parola “immobilizzazioni” si applica alle società concedenti diverse dagli intermediari finanziari
iscritti all’elenco generale.
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-
-
Sono definite immateriali in quanto normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità.
Sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici
lungo un arco temporale di più esercizi.
I benefici economici futuri includono ricavi generati dalla vendita di beni e servizi. Risparmi di costo o altri benefici
derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale.
Si ricorda che i costi di ricerca e di pubblicità non sono più iscritti nell’attivo, ma sono rilevati come costo
d’esercizio.
Inizialmente sono rilevate come ​costi più oneri accessori​. Se il pagamento è differito a condizioni diverse rispetto
a quelle normalmente praticate sul mercato, iscrizione al valore corrispondente al debito determinato come da
OIC 19.
Criteri generali sulle immobilizzazioni immateriali
● Per quanto riguarda la struttura tecnico contabile, si definisce il valore netto come valore di carico meno il fondo
di ammortamento (metodo indiretto).
● L’art. 2424 bis afferma che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni.
● L’art. 2426 distingue tra immobilizzazioni immateriali generalmente intese, costi di impianto e ampliamento e tra
avviamento.
● L’art. 2426 dice che in caso di conversione tra immobilizzazioni immateriali o materiali, queste devono essere
convertite in valuta al tasso di cambio vigente al momento dell’acquisto.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da:
1. ONERI PLURIENNALI​: diversi da beni immateriali e dall’avviamento, in quanto hanno caratteristiche più
difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale rispetto a quest'ultimi
a. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO​: sono costi che si sostengono regolarmente nella fase
pre-operativa o in quella di accrescimento della capacità operativa (costituzione start-up).
b. COSTI DI SVILUPPO​: consistono nell’applicazione della ricerca di base o di altre conoscenze per
produrre beni o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati.
2. BENI IMMATERIALI​: sono beni non monetari, individualmente identificabili e sono, di norma, rappresentati da
diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è identificabile individualmente quando è separabile (può
essere separato, scorporato dalla società e venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato) e deriva da
diritti contrattuali o da altri diritti legali (indipendentemente dalla trasferibilità o separabilità dalla società o da altri
diritti o obbligazioni). In questa categoria rientrano i brevetti, diritti di utilizzazione delle opere, concessioni,
licenze e marchi.
3. AVVIAMENTO​: si intende l’attitudine dell’azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur
concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non
hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto
alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente. L'avviamento
può essere generato internamente, o può essere acquisito a titolo oneroso: è iscrivibile ad avviamento solo
l’avviamento oneroso.
4. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO​: sono costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione di un
bene immateriale per il quale non sia stata ancora acquisita la piena titolarità del diritto (es: marchi) o per progetti
non ancora completati (es: costi di sviluppo)i; non sono ammortizzabili.
5. ACCONTI​: importi corrisposti a fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate
le condizioni per l’iscrizione in bilancio.
L4
L’OIC 24 definisce concetti utili per tutte le immobilizzazioni:
● Valore netto contabile​: valore di iscrizione al netto di eventuali ammortamenti e svalutazioni.
● Vita utile​: periodo di tempo di utilizzo dell’immobilizzazione.
● Ammortamento​: ripartizione del costo nel periodo della vita utile.
● Valore iniziale da ammortizzare​: differenza tra il costo e il valore residuo (se determinabile).
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●
Valore residuo​: presumibile valore di realizzo al termina della vita utile. Si presume paro a 0 per i beni
immateriali ed è sempre pari a 0 per gli oneri pluriennali.
● Svalutazione​: riduzione del valore per adeguarla al valore recuperabile a seguito di una perdita durevole di
valore.
● Valore recuperabile​: è il valore dell’immobilizzazione che mi aspetto di recuperare; è pari al maggiore tra il
valore d’uso (valore contabile) e il suo valore equo (fair value, OIC 9, copia incolla da IAS, che lo definisce come
valore a cui l’immobilizzazione viene scambiata sul mercato a condizioni normali, vedi dopo).
NB: leggi OIC 9
CENNI SU IAS 38 - ATTIVITÀ IMMATERIALI
Definisce le attività immateriali come attività non monetarie prive di consistenza fisica, possedute (non sono per forza di
proprietà, vedi leasing) per l’utilizzo produttivo, amministrativo o per affitto a terzi.
Devono essere identificabili (separabili dall’azienda o se nasce un contratto) e distinguibili dall’avviamento (goodwill),
ossia oggetto di autonomo negozio giuridico che nasce da un contratto o altri diritti legali.
Lo IAS distingue tra avviamento positivo (goodwill) e negativo (badwill).
Infine, queste attività sono sotto il controllo dell’impresa, per cui l’accesso a terzi è limitato e da esse; l’impresa inoltre nel
tempo si aspetta di ricevere da quest’ultime benefici economici quantificabili.
Successivamente lo IAS 38 fa alcuni esempi di classi di attività immateriali; a parte nello IFRS 3 è definito l’avviamento.
Va ribadito che tutte queste caratteristiche sono le medesime previste dal cc, che si ispira a piene mani agli IAS.
Le modalità di acquisizione delle attività immateriali definite dagli IAS sono:
- separatamente (acquisto da terzi)
- attraverso operazioni di aggregazione aziendale (es: conferimenti di rami d’azienda, fusioni)
- generate internamente
- tramite contratti pubblici
- attraverso operazioni di permuta
1. Rilevazione iniziale in bilancio
Vi è l’obbligo di iscrizione in bilancio (e quindi nel patrimonio aziendale) se l’attività soddisfa la definizione di attività
immateriale (no monetarietà, consistenza fisica, identificabilità e controllo) e inoltre se rispetta due criteri di valutazione: la
probabilità di benefici futuri​ (se ne crea, altrimenti è un semplice costo) e il ​costo stimabile in modo ragionevole​.
Le immobilizzazioni immateriali, se acquistate da terzi (separatamente) o generate internamente, sono rilevate al costo
(di acquisto, produzione etc); se acquistate tramite aggregazione aziendale, contratti pubblici o permute, sono rilevate a
un costo uguale al fair value (costo di acquisto al mercato).
NB: negli IAS la capitalizzazione è più limitata rispetto agli OIC/cc (es: no per spese pubblicità, costi di impianto), poiché
non si ha certezza della quantificazione dei benefici che forniranno queste attività.
2. Valutazione e rilevazioni successive => Stima della vita utile
L’ammortamento di attività immateriali si fa secondo la stima della vita utile. L’ammortamento decorre dal momento in cui
l’immobilizzazione è disponibile e pronta all’uso. La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di
ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi (ammortizzo per il periodo per il quale mi aspetto
benefici economici futuri, ossia gli utili).
Viene fatta una stima utile del bene, a differenza degli OIC, considerando che la vita utile può essere:
- finita​: ne viene determinata la durata utile, il costo ammortizzabile e la modalità di ammortamento; si ammortizza
per la durata della vita utile; nello IAS 36 troviamo la considerazione delle ​perdite di valore​, analizzate tramite
l’​impairment test​: il valore di bilancio non deve mai essere superiore al valore recuperabile (maggiore tra valore
d’uso e fair value al netto dei costi di vendita);
- indefinita​: da non confondere con infinita, ma bisogna verificare annualmente se la vita utile di un’attività è ancora
indefinita o se è determinabile un tempo per cui questa avrà scadenza; se indefinita: no ammortamento, si
impairment test (test sulle perdite durevoli di valore).
Fattori da considerare sono:
- utilizzo atteso dell’attività gestita anche da un altro gruppo dirigente,
- cicli di vita produttiva e le informazioni sulla vita utile di attività simili,
- obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale, la stabilità del settore ec. e i cambiamenti della domanda,
- le azioni dei concorrenti effettivi e potenziali
- le spese di mantenimento per ottenere benefici economici futuri,
- periodo di controllo sull’attività e limiti legali all’utilizzo dell’attività
- la dipendenza dalla vita utile di altre attività.
- modello del costo
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-
modello della rideterminazione del valore (al fair value)
3. Valutazione successiva alla rilevazione iniziale
Le classi omogenee di attività immateriali devono essere valutati con il medesimo modello.
Per le immobilizzazioni immateriali e soprattutto per quelle materiali, lo IAS 38 prevede due modelli:
- ​Modello del costo​: adottato in Italia; la rilevazione successiva si effettua al costo storico (valore d’iscrizione) a
cui vengono sottratti eventualmente l’ammortamento e le perdite durevoli di valore (svalutazione).
- ​Modello della rideterminazione del valore (al fair value)​: è scarsamente applicabile per le immobilizzazioni
immateriali (è difficile rivalutarle perché deve esserci un mercato attivo in cui l’attività viene realmente scambiata) ed è
quello previsto anche dagli OIC; viene iscritto l’avviamento al costo, applicato, poi suppongo di applicare il modello del
costo, ma siccome il valore è troppo basso la rivaluto al fair value, continuando l’ammortamento. La rilevazione
successiva quindi si effettua al fair value meno gli ammortamenti cumulati e le perdite durevoli di valore.
Quest’ultimo modello può comportare oscillazioni di valore delle immobilizzazioni:
- ​un aumento di valore dell’attività​ (imputato a riserva rivalutazione): se il costo storico è minore del fair
value; rivalutazione no a conto economico, salvo che rettifichi una precedente rideterminazione che aveva
abbattuto il valore, questo perché altrimenti sarebbe stato inserito in conto economico un utile non realizzato e
che non può essere distribuito.
- ​una diminuzione del valore dell’attività​ (svalutazione a c.ec): svalutazione a c.ec sotto gli utili, salvo che
rettifichi una precedente rideterminazione che aveva aumentato il valore.
IFRS 13 - fair value​: «il prezzo che dovrebbe essere ricevuto per vendere un’attività o che dovrebbe essere corrisposto
per estinguere una passività in una transazione normale tra partecipanti al mercato alla data della valutazione».
Una transazione è considerata non normale se presenta asimmetria informativa o quando le parti sono collegate tra loro
(transazioni infragruppo). Condizione di riferimento del fair value è che si faccia riferimento a un mercato attivo: elementi
negoziati omogenei, venditori e acquirenti esistono in qualsiasi momento, i prezzi sono disponibili al pubblico.
[Tabella dispensa p. 21-22]
La società valuta a ogni data di bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore attraverso l’impairment test.
Se tali indicatori sussistono, si effettua una ​svalutazione ​(OIC 9).
Impairment test​ (test di svalutazione): confronto tra valore contabile e valore recuperabile (il minore tra valore d’uso e fair
value). Differenza tra fair value e valore contabile:
- fair value > valore contabile: non c’è perdita di valore, quindi non svaluto;
- fair value < valore contabile: c’è possibilità di svalutazione, quindi svaluto il valore d’uso;
- se anche valore d’uso < valore contabile: procedo alla svalutazione.
Solo nei casi in cui la legge lo consente è possibile effettuare una rivalutazione, il cui limite massimo è pari al valore
recuperabile dell’immobilizzazione. L’utile netto risultante non va accreditato a c.ec (utile non realizzato) ma alla voce A III
del patrimonio netto (riserve di rivalutazione).
BI 1) COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO (oneri pluriennali)
Per questa specifica voce, la normativa civilistica (2426) prevede:
- Iscrizione nell’attivo solo se realizzano utilità pluriennale
- Consenso del collegio sindacale, ove esistente
- Ammortamento entro 5 anni
- Non è possibile distribuire dividendi se:
- l’ammortamento non è completato
- le riserve non coprono il valore non ammortizzato.
In ​nota integrativa​ (2427) va specificata:
- la composizione analitica delle voci
- le ragioni dell’iscrizione nell’attivo
- i criteri di ammortamento utilizzati (negli OIC non è ammesso l’ammortamento a rate crescenti, perché va contro
al principio della prudenza, sarebbe come prevedere costi maggiori; rate costanti e decrescenti sono ammesse)
- va misurata e rilevata la riduzione del valore (svalutazione), facendo riferimento a concorso a futuri risultati
economici, prevedibile durata utile e valore di mercato, se rilevante
- vanno indicate le differenze rispetto agli esercizi precedenti e l’influenza sul risultato economico.
Per l’OIC 24, i costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni
caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità
operativa.
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●
●
COSTI DI IMPIANTO: sono quelli sostenuti per la ​costituzione della società​ (atto costitutivo, licenze, permessi)
oppure per la ​costituzione dell’azienda​ (costi per progettare e rendere operativa l’azienda intesa come insieme
organizzato di beni, strumenti e persone, compresi anche ricerche di mercato e costi di addestramento del
personale).
COSTI DI AMPLIAMENTO: non si tratta di accrescimento naturale, ma di espansione verso nuove attività
(start-up) o delle stesse modalità ma in misura straordinaria (operazioni straordinarie, capitale sociale).
L’iscrizione consentita se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi (di impianto o ampliamento) e il
beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, ad esempio:
- costi per la costituzione di una rete commerciale: aspettative di vendita di quei prodotti da tale rete
- costi di aumento del capitale sociale: miglioramento della situazione finanziaria
- costi di costituzione della società: aspettative reddituali positive della società
BI 2) COSTI DI SVILUPPO (oneri pluriennali)
-
Iscrizione nell’attivo solo se realizzano utilità pluriennale
Consenso del collegio sindacale, ove esistente
Ammortamento in relazione vita utile, se non stimabile ​entro 5 anni
Non è possibile distribuire dividendi se
- l’ammortamento non è completato
- le riserve non coprono il valore non ammortizzato.
In ​nota integrativa​ vanno indicate:
- le variazioni di consistenza delle voci
- l’accantonamento e gli utilizzi del fondo ammortamento
- la composizione analitica delle voci
- le ragioni dell’iscrizione nell’attivo
- i criteri di ammortamento
- va misurata e rilevata la riduzione del valore (svalutazione), facendo riferimento a concorso a futuri risultati
economici, prevedibile durata utile e valore di mercato, se rilevante
- vanno indicate le differenze rispetto agli esercizi precedenti e l’influenza sul risultato economico.
Inoltre, è previsto dalla ​relazione sulla gestione​ un elenco delle attività di ricerca e sviluppo principali.
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali: costi di sviluppo
- costi di progettazione, costruzione e verifica di prototipi;
- costi per progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici;
- costi per la progettazione, la costruzione e attivazione di un impianto pilota;
- costi per la progettazione, costruzione e prova di materiali, progetti; prodotti, sistemo o servizi nuovi o migliorati;
- costi per l’applicazione della ricerca di base.
Lo ​sviluppo ​è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto per la
produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della
produzione commerciale o dell’utilizzazione.
I ​costi di ricerca di base​ (indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze
e scoperte) sono addebitati al conto economico. Sono composti da: stipendi, salari, altri costi del personale, materiali,
servizi, ammortamenti (nella misura in cui i beni pluriennali sono impiegati nell’attività di sviluppo); costi indiretti e altri
costi. No spese generali e costi amministrativi.
Condizioni per la capitalizzazione dei costi di sviluppo:
- essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
- essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre
delle necessarie risorse;
- essere recuperabili, la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi derivanti dal progetto siano almeno
sufficienti a coprire i costi.
L5
BI 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO
La normativa civilista disciplina queste invenzioni. L’art 2426 prevede:
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l’iscrizione al costo di acquisto compresi i costi accessori nell’attivo;
l’iscrizione al costo di produzione (costi diretti + quota ragionevole di altri costi + oneri di finanziamento, cioè
interessi passivi, i quali hanno regole specifiche)
l’ammortamento in relazione alla possibilità residua di utilizzo;
se alla chiusura dell’utilizzo il valore è inferiore al costo di acquisizione, ​si iscrive il minor valore​;
se i motivi di iscrizione del minor valore vengono meno (perdita di valore), ​si ripristina il costo di acquisizione​;
L’art 2427, per quanto riguarda la ​nota integrativa​, prevede di indicare:
- le variazioni nella consistenza delle voci
- l’utilizzazione e l’accantonamento in fondi
- la misura e la motivazione della riduzione di valore (svalutazione), facendo riferimento a futuri risultati economici,
alla prevedibile durata utile e al valore di mercato (se rilevante)
- le differenze rispetto agli esercizi precedenti e la loro influenza sul risultato economico.
BI 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (beni immateriali)
●
●
●
CONCESSIONI RILASCIATE DA PA: beni pubblici (acqua, suolo) oppure servizi pubblici;
LICENZE: amministrative (commerciali, edilizie) o di uso (marchi etc)
MARCHI: è previsto il trasferimento o la concessione in licenza, anche separatamente dal ramo d’azienda, vedi
NewCo (art 2573)
● DIRITTI SIMILI: si sottolinea il franchising
A riguardo, valgono le norme civilistiche previste dal 2426 per le immobilizzazioni immobiliari e quelle previste dal 2427
sulla nota integrativa.
BI 5) AVVIAMENTO
Le norme civilistiche sull’avviamento prevedono:
- se a titolo oneroso, la possibile iscrizione al costo d’acquisto nell’attivo;
- il consenso del collegio sindacale;
- l’avviamento deve essere ammortizzato in relazione alla vita utile, nel caso eccezionale in cui non sia stimabile, il
periodo non deve essere superiore ai 10 anni e la durata dell’ammortamento va motivata in nota integrativa;
- la svalutazione dell’avviamento, con divieto di ripristino del valore iniziale in un periodo futuro.
In nota integrativa:
- va misurata e motivata la riduzione di valore (svalutazione) facendo riferimento a futuri risultati economici, alla
prevedibile durata utile e al valore di mercato (se rilevante)
- vanno riportate le differenze rispetto agli esercizi precedenti e la loro influenza sul risultato economico.
Per avviamento si intende l’attitudine dell’impresa a produrre reddito ​in misura superiore a quella ordinaria​ (OIC 24) o ​a
quella media del settore​ (IAS/IFRS 3); in quest’ultimo caso si distingue tra goodwill (il “nostro” avviamento) e badwill (sta
in avere di c.ec, per cui trattasi di un cpr).
Nei principi contabili si distingue tra ​avviamento generato internamente ​(non iscrivibile in bilancio) e l’​avviamento
acquisito a titolo oneroso​ da operazioni straordinarie (business combination), iscrivibile in bilancio perché non
attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti dall’azienda, ma al valore intrinseco di essa.
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali: avviamento
L'avviamento può essere ​generato internamente​ (non iscrivibile in bilancio tra le imm. immateriali) o può essere acquisito
a titolo oneroso​ (acquisto di partecipazione, fusione etc). E’ la parte del corrispettivo (prezzo che ho pagato) riconosciuta
a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti, ma riconducibile a un valore intrinseco
(miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, l’extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia
richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali ecc).
La valutazione dell’avviamento interno è fortemente soggettiva, mentre quella dell’avviamento a titolo oneroso dipende
dal prezzo pagato.
Se l’avviamento generato internamente venisse iscritto nell’attivo, provocherebbe l’iscrizione in bilancio di un utile non
realizzato.
L’avviamento è iscrivibile nell’attivo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da
un’operazione di conferimento, fusione, scissione);
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2. ha un valore quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
3. è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici
futuri (ad esempio il conseguimento di utili futuri);
4. è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).
Il valore dell'avviamento ​si determina per differenza​ fra il ​prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione
dell'azienda o ramo d’azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società
incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) e il ​valore corrente​ attribuito
agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.
Bisogna dunque vedere se le altre componenti (immobilizzazioni) acquisite non siano al loro interno suscettibili di
autonoma valutazione. Se ci sono maggiori o minori valori di attività e passività, l’eventuale differenza viene classificata
come avviamento.
Ammortamento dell’avviamento
L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile stimata in sede di rilevazione iniziale e ​non può
essere modificato​ negli esercizi successivi.
Ai fini del calcolo della stima della vita utile si prendono in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo
entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici. Rappresentano utili punti di riferimento:
- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei ​benefici economici addizionali futuri​ legati alle
prospettive reddituali favorevoli della società e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria. Si fa
riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;
- il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento
effettuato (cd ​payback period​) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società;
- la ​media ponderata delle vite utili​ delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di aggregazione
aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).
Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato in un periodo ​non
superiore a dieci anni​. Quando emerge una stima della vita utile dell’avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti e
circostanze oggettivi a supporto di tale stima. in ogni caso ​la vita utile dell’avviamento non può superare i 20 anni​ ed è
necessaria la motivazione in nota integrativa. Per gli IAS l’avviamento ha durata indefinita, perché non può essere
separato dal resto e individuato chiaramente, quindi ad esso non può essere applicata la nozione di ammortamento.
Quindi negli IAS l’ammortamento è sottoposto alla verifica obbligatoria di esistenza di perdite di valore annuali, quindi
ogni anno (impairment test).
Se troviamo l’avviamento in un bilancio, è perché si è verificata un’operazione straordinaria (può anche essere non
valorizzato quindi non comparire anche se c’è stato).
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BI 6) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI
Sono relative a produzioni interne di beni immateriali, come ad esempio la ricerca e lo sviluppo di software e brevetti.
Le norme civilistiche (art 2426) prevedono:
- l’iscrizione al costo di produzione fino al momento in cui possono essere utilizzati;
- costi relativi a finanziamenti per la fabbricazione interna.
Nel momento in cui l'immobilizzazione è pronta, viene riclassificata e ricollocata nella sua specifica voce. Non essendo
pronta all’uso, non può essere ammortizzata.
In questa voce possiamo anche trovare acconti a fornitori per immobilizzazioni immateriali, che si riferiscono ad anticipi
per le immobilizzazioni immateriali.
BI 7) ALTRE (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)
E’ una voce di tipo residuale, che accoglie quanto non può essere iscritto nelle altre voci. La normativa civilistica prevede
le medesime regole dei tipi di immobilizzazioni immateriali precedenti.
Tra le possibili immobilizzazioni iscrivibili in questa voce, l’OIC 24 ricorda:
● diritto di usufrutto su azioni (le aziende possono concedere in usufrutto le azioni e i loro benefici economici, come
i dividendi). Nell’attivo dello SP il costo di usufrutto si iscrive il costo dell’acquisto dell’usufrutto stesso;
● costi di software applicativo prodotto internamente (a condizione che sia un programma utilizzabile per un certo
numero di anni e solo dopo che la società sia ragionevolmente certa del completamento e dell’idoneità all’uso
atteso del nuovo software);
● costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi se non separabili dai beni stessi (altrimenti sono
immobilizzazioni materiali);
● costi per trasferimento e riposizionamento cespiti (es: sposto un impianto da una parte all’altra), laddove sia
ravvisabile un beneficio in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell’impresa (es.
riduzione dei costi). No costi per trasferimenti per cessata locazione o per sgombero locali prima occupati.
B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La loro struttura tecnico contabile prevede valore netto (costo storico al netto del fondo ammortamento o eventuali
svalutazioni), valore di carico (costo storico) e il fondo ammortamento..
Le norme civilistiche a riguardo sono contenute nel primo comma (p.1, 2, 3) del 2426. Ulteriori approfondimenti sono
ritrovabili nel ​OIC 16​ e nello ​IAS 16​.
● DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CARICO: sono iscritte al valore netto contabile, cioè somma del costo di
acquisto e dei costi accessori, oppure somma del costo di produzione diretto, dei costi imputabili fino al momento
di utilizzo del bene e dei costi di finanziamento fino al momento di utilizzo (se imputabili al prodotto).
a) costo di acquisto + oneri accessori
b) costo di produzione diretto
+ costi imputabili all’immobilizzazione fino al momento dell’utilizzo del bene stesso
+ costi di finanziamento se imputabili all’output. fino al momento dell’utilizzo
● AMMORTAMENTO: viene determinato ​in base alla residua possibilità di utilizzo​; le eventuali modifiche nei criteri
vanno riportate in nota integrativa; la normativa fiscale stabilisce che l’ammortamento vada effettuato al 3% in 33
anni.
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●
SVALUTAZIONE: se l’immobilizzazione viene durevolmente deprezzata (perdita di valore durevole), viene
svalutata e iscritta al minor valore; il valore contabile non deve essere superiore al valore recuperabile (vale
anche per le immateriali); se vengono meno i motivi del deprezzamento, deve essere ripristinato il valore di
partenza.
Nel 2428 8 bis è previsto che imm. materiali o immateriali in valuta siano iscritte al ​tasso di cambio di acquisto​.
In ​nota integrativa​ (2427) si riportano:
- il costo originario;
- ammortamenti, rivalutazioni e svalutazioni fatte negli esercizi precedenti e dell’esercizio in corso;
- acquisizioni e spostamenti tra voci di bilancio e alienazioni nell’esercizio;
- la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore (3 bis).
OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
Si applica alle società che redigono il bilancio secondo il cc. Questo principio disciplina i criteri di rilevazione,
classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali e le informazioni da presentare in nota integrativa.
Per beni materiali si intendono beni tangibili di uso durevole che sono parte dell’organizzazione permanente della società,
la cui utilità economica si estende ​oltre i limiti di un esercizio​. Si tratta di strumenti di produzione del reddito della gestione
caratteristica (no vendita e trasformazione).
Caratteristiche importanti delle immobilizzazioni materiali sono:
- l’​utilità pluriennale​, in quanto concorrono a formare il reddito e la situazione patrimoniale e finanziaria di più
esercizi;
- i ​beni materiali​ possono essere acquistati o prodotti, oppure in corso di costruzione, oppure ancora costituire
delle somme anticipate (acconti);
- l’​uso durevole​ (destinazione del bene) presuppone l’esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità
economica si estende oltre i limiti di un esercizio, quindi incorporano potenzialità di servizi produttivi (utilità) che si
prevede saranno resi durante la loro vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali, l’OIC 16 definisce:
- valore netto contabile​: valore che leggo nello SP, è il costo - fondo ammortamento - eventuali fondi svalutazione;
- ammortamento
- valore iniziale da ammortizzare​: costo per oneri accessori meno l’eventuale valore di realizzo (?);
- valore residuo​: valore di mercato di un bene alla fine di un’operazione finanziaria che ne aveva finanziato
l’acquisto. E’ anche il valore di un bene che è stato interamente ammortizzato per tutta la sua vita utile.
- vita utile
- svalutazione
- valore recuperabile​: pari al maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value); è il parametro di riferimento
per l’OIC, per stabilire se svalutare o no.
Rilevazione iniziale
● Quando avviene il​ trasferimento dei rischi e benefici​ connessi all’immobilizzazione acquisita (generalmente
quando viene trasferito il diritto di proprietà, salvo specifiche clausole nel contratto, come il collaudo), laddove
non ci sia coincidenza prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici tenuto conto di tutte le
clausole contrattuali.
● Immobilizzazioni in corso​: da rilevare al sostenimento dei primi costi di costruzione e fino all’utilizzo
(riclassificazione).
● Acconti​: nella data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi.
Criterio generale​: le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Sono capitalizzabili
anche i costi sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché incrementino in
modo significativo e misurabile la produttività, sicurezza o prolunghino vita utile dei cespiti.
Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, il
cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 (il valore è attualizzato
quindi minore). Altre definizioni:
● Costo d’acquisto​: costo acquisizione + oneri accessori (trasporti, progettazione, costi notarili, installazione,
collaudo, IVA indetraibile, dazi etc).
● Costo di produzione​: costi diretti + quota spese generali di fabbricazione, ragionevolmente attribuibile sino a
quando bene pronto all’uso.
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●
Oneri finanziari​: gli oneri finanziari sostenuti (per fabbricazione interna o per conto di terzi) possono essere
capitalizzati solo in determinate condizioni.
Per ​immobilizzazioni materiali che costituiscono una unità economico-tecnica​, si intende un insieme di beni in una logica
tecnico produttiva (es: linea di produzione, stabilimento) con costo (di acquisto o di produzione) riferito all’intera unità nel
suo complesso.
Occorre determinare separatamente i valori dei singoli ​cespiti ​che la compongono per:
- distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono;
- individuare la diversa durata della vita utile di ciascuno.
Il valore dei singoli cespiti è determinato in base ai prezzi di mercato (in relazione a loro stato).
La somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti deve essere pari al valore dell’unità economico-tecnica.
Sulle ​immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito​:
- sono rilevate in bilancio in base al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione (inclusi i costi sostenuti
e/o da sostenere per essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo);
- il valore contabile non può superare il valore recuperabile (regola generale);
- il valore così determinato è rilevato in contropartita alla voce A5 «altri ricavi e proventi» del conto economico.
Per quanto riguarda la ​manutenzione ​ordinaria e straordinaria, i costi di quella ordinaria sono rilevati a Fi nell’esercizio in
cui sono sostenuti, mentre quelli di manutenzione straordinaria, rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore
recuperabile del bene.
Contributi pubblici in c/capitale a fronte di immobilizzazioni
Sono definiti come somme erogate da un soggetto pubblico (Regione, Stato, UE) per la realizzazione di iniziative dirette
alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali. Sono chiamati anche contributi in c/impianti.
Vengono rilevati quando esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo
siano soddisfatte e che il contributo sarà erogato. Si tratta quindi di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
- metodo diretto​: a riduzione del costo impianto; è il preferibile.
- metodo indiretto​: accredito a c.ec (A5) e rinviato per competenza economica mediante risconti (passivi).
L6
Oneri finanziari
Sono oneri finanziari sostenuti per immobilizzazioni materiali (fabbricazione interna o presso terzi) possono essere
capitalizzati come costi delle immobilizzazioni materiali con le modalità indicate nell’OIC 16.
Le condizioni per la loro ​capitalizzazione ​sono:
● entro il limite del valore recuperabile del bene, per oneri effettivamente sostenuti e determinabili (non posso
realizzare un bene, aggiungere oneri finanziari e far sì che questo importo superi il valore recuperabile;
● solo interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo e sino alla messa in uso del
bene: inteso come il periodo che va dal pagamento dei fornitori fino al momento in cui l’immobilizzazione e’
pronta per l’uso. Gli oneri finanziari relativi al maggior tempo di costruzione determinato da scioperi e/o
inefficienze sono costi di esercizio.
Nei periodi non brevi nei quali lo sviluppo del bene è interrotto la capitalizzazione è sospesa.
Si possono capitalizzare:
- per finanziamenti di scopo​: l’ammontare capitalizzabile è determinato sulla base degli oneri finanziari effettivi
derivanti da quel finanziamento dedotti eventuali proventi;
- per finanziamenti generici​: capitalizzazione nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di
costruzione.
Nella misura in cui i fondi di finanziamento sono presi a prestito specificatamente per finanziarie la costruzione di un bene
(finanziamenti di scopo​), quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l’ammontare degli oneri finanziari
capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento
durante l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi.
Nella misura in cui si renda necessario utilizzare altri fondi presi a prestito genericamente (​finanziamenti generici​),
l’ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile ​nei limiti della quota attribuibile alle
immobilizzazioni in corso di costruzione​. Tale ammontare è determinato applicando un tasso di capitalizzazione ai costi
sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti generici in essere
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durante l’esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una
capitalizzazione.
Rilevazione iniziale​: gli oneri finanziari sono imputati alla voce ​C17​ del c.ec “Interessi e altri oneri finanziari” nell’esercizio
in cui maturano;
Capitalizzazione​: gli interessi capitalizzati sono imputati alla voce ​A4​ del c.ec “Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni”.
Va effettuato lo scorporo di interessi passivi impliciti eventualmente inclusi nel costo di acquisizione se la dilazione
concessa eccede significativamente l’esercizio successivo (interessi impliciti tramite risconti attivi).
Valutazione e rilevazioni successive
Si definisce ​ammortamento “​la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con
un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio”.
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●
●
●
●
Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Deve essere calcolato
anche su cespiti temporaneamente inutilizzati.
Non sono soggetti ad ammortamento i cespiti la cui utilità non si esaurisce (terreni, opere d’arte); l’OIC fa un
esempio delle cave, che si ammortizzano poiché hanno ridotta possibilità di utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso.
Non è ammesso l’ammortamento a rate crescenti (principio della prudenza).
Piano di ammortamento
- l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali deve essere sistematico;
- la sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua
possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la
conoscenza dei seguenti elementi:
- (a) valore da ammortizzare
- (b) residua possibilità di utilizzazione
- (c) criteri di ripartizione del valore da ammortizzare
Il ​valore residuo​, inizialmente stimato, deve essere aggiornato periodicamente e deve essere al netto dei costi di
rimozione. Spesso è così esiguo da non tenerne conto.
Se il ​costo di rimozione​ eccede ​valore residuo​, tale eccedenza è accantonata lungo vita utile del cespite in un fondo di
bonifica/ripristino o simile.
Se in seguito all’aggiornamento, la stima del valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile,
l’ammortamento va interrotto.
La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla durata fisica del bene, ma alla durata economica, ossia al periodo
in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. La ​durata economica​, generalmente inferiore alla durata fisica, è
stimata tenendo conto di fattori quali: deterioramento fisico; grado di utilizzo, stime dei produttori, perizie, obsolescenza,
fattori ambientali, politiche di manutenzione, fattori economici o legali.
Metodi di ammortamento
La sistematicità dell’ammortamento non significa necessariamente l’applicazione del metodo a quote costanti, che è il
metodo preferibile e più diffuso e favorisce la comparabilità dei bilanci.
Il metodo a quote decrescenti si applica quando l’immobilizzazione è sfruttata di più nella prima parte della vita utile.
Non è ammesso il metodo a quote crescenti perché contrasta con il principio della prudenza.
Non sono ammessi metodi commisurati a ricavi e/o risultati d’esercizio.
Componenti aventi vita utile differente dal cespite principale
Se il cespite (immobilizzazione materiale) comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata
diversa dal cespite principale, l’ammortamento dei componenti si calcola separatamente dal cespite principale
(eccezione: non praticabile o non significativo).
Esempio, ascensore o nastro trasportatore con una vita utile di durata inferiore di quella del relativo stabile o macchinario:
il distinto ammortamento è più corretto.
Valutazioni e rilevazioni successive (2)
Svalutazione​: ad ogni data di riferimento del bilancio la società valuta la presenza di indicatori di perdite durevoli di
valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, si applica l’OIC 9 su
svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
NB: differenza di svalutazione tra attivo circolante (bene iscritto come rimanenza) e immobilizzazioni:
- nel primo caso la svalutazione è sempre prevista perché le rimanenze vanno valutate al minor valore tra il costo
storico e il presunto valore di realizzo (?);
- nel secondo caso devo valutare se la perdita di valore è durevole, tramite impairment test.
NB2: la perdita durevole non dipende dalla natura del bene, ma dalla destinazione.
Es: se ho un magazzino in locazione che perde valore di mercato, non devo svalutarlo perché lo uso per svolgere attività
strumentale al mio lavoro (valore d’uso). In questo caso non ho una perdita durevole di valore, perché il valore contabile
perso viene recuperato dal valore d’uso che ha l'immobile, quindi non si ricorre a svalutazione.
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Rivalutazione​:
● le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate ​solo nei casi in cui leggi speciali​ lo richiedano o lo
permettano.
● Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie che non derivino dall’applicazione della legge.
● L’effetto inflattivo non è ragione sufficiente o caso eccezionale di deroga al divieto di rivalutazione.
● Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione materiale è il valore recuperabile
dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato
● L’effetto netto della rivalutazione è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce A III “riserve di
rivalutazione”.
Cespiti destinati alla vendita e beni obsoleti
Per quanto riguarda ​cespiti destinati alla vendita e beni non più utilizzabili​:
● Sono riclassificate in un’apposita voce dell’attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I beni destinati alla vendita non sono più oggetto
di ammortamento.
● La riclassificazione è effettuata se sussistono i seguenti requisiti:
○ le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne
l’alienazione;
○ la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle
condizioni di mercato;
○ l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
● La disciplina in tema di cespiti destinati alla vendita si applica anche ai cespiti obsoleti e in generale a quelli che
non saranno più utilizzati.
Per quanto riguarda le ​alienazioni​, quando un’immobilizzazione è venduta, si iscrive il valore netto contabile
dell’immobilizzazione ceduta (al netto degli ammortamenti), in contropartita al corrispettivo ricevuto; occorre quindi
eliminare contabilmente la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta.
L’eventuale differenza tra corrispettivo della cessione e valore netto contabile (plus/minusvalenza) va rilevata a conto
economico.
BII 1) TERRENI E FABBRICATI
I ​terreni​ possono essere pertinenze fondiarie, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e
banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti. I terreni non sono ammortizzati (salvo che abbiano un’utilità
destinata ad esaurirsi nel tempo, come cave e siti per discariche).
Per quanto riguarda i ​fabbricati​, si classificano in base alla destinazione economica:
● Fabbricati strumentali per l’attività della società​ (fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere
idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad
uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie).
● Fabbricati non strumentali per l’attività della società​: rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure
sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (es: immobili ad uso abitativo
civile termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici per
svolgimento di altre attività accessorie); nonché immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti
strumentali (es: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l’abitazione del personale)
● Costruzioni leggere​ (es: tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili).
Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono: scorporo del valore del fabbricato, anche in
base a stime, per essere ammortizzato.
Il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver scorporato il valore del fabbricato.
I fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari possono non essere ammortizzati, se il loro
valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile.
BII 2) IMPIANTI E MACCHINARI
●
●
●
Impianti generici​: non legati alla tipica attività della società (es: servizi riscaldamento, condizionamento, impianti
di allarme).
Impianti specifici​: legati alle tipiche attività produttive dell’azienda.
Altri impianti​ (ad esempio: forni e loro pertinenze).
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●
Macchinari automatici e non automatici​ (manuali)
BII 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene
più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa).
Attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, che completano la capacità funzionale di
impianti e macchinario, ma che hanno anche per un più rapido ciclo di usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
BII 4) ALTRI BENI
●
●
●
●
●
Mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e
di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali)
Macchine d’ufficio
Automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni)
Imballaggi da riutilizzare
Beni gratuitamente devolvibili
BII 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
Vedi parte su immobilizzazioni immateriali.
Cenni IAS 16 - Immobili, impianti, macchinari
Principi di rappresentazione: i fabbricati vengono iscritti nelle attività non correnti, in relazione al ciclo operativo
dell’impresa (>12 mesi) e al periodo amministrativo.
Il principio distingue tra immobilizzazioni strumentali e non: per quest’ultime vale lo IAS 40 sugli investimenti immobiliari.
Principi di rilevazione​: solo se il venditore ha effettivamente trasferito all’acquirente i rischi e i benefici del bene. Lo iAS
non guarda al titolo di proprietà (prevalenza della sostanza sulla forma).
Principi di rappresentazione​: l’immobile, l’impianto o il macchinario si rileva nelle attività non correnti.
Nella macroclasse immobili impianti e macchinari vengono inscritti terreni, navi, aerei, autoveicoli, mobili, attrezzature etc.
I terreni non sono ammortizzabili. Se è impossibile distinguere il valore di un terreno collegato a un edificio, l’iscrizione
porta a risultati inattendibili.
Rilevazione iniziale
Avviene considerando costo di acquisto trasporti + installazione; se il debito è dilazionato, deve essere attualizzato.
Oppure valgono il costo di produzione o il fair value (in caso di perdita e aggregazioni imprese). In ogni caso è necessario
effettuare l’impairment test a ogni data di chiusura del bilancio.
Valgono anche qui le considerazioni sulla vita utile finita o indefinita, con la conseguente disciplina delle perdite di valore
(IAS 36).
Valutazione successiva
Tramite:
- modello del costo al netto di ammortamenti (vita utile finita) e svalutazioni (impairment test se vita utile infinita)
- tramite il modello di rideterminazione del valore (fair value); rivalutazione successiva si effettua al netto degli
ammortamenti cumulati e delle svalutazione.
Ammortamento
Segue il principio del ​component approach​: è il calcolo separato degli ammortamenti per elementi di un'unità aventi vita
utile diversa o diverso ritmo di consumo dei benefici economici.
IAS 17 - Leasing
Non applicabile per i bilanci civilistici perché iscrive in bilancio beni non di proprietà. E’ stato sostituito dal IFRS 16.
Leasing finanziario​: contratto che trasferisce al locatario tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene,
indipendentemente dall’effettivo trasferimento, al termine del contratto, della sua proprietà. Sostanzialmente è una
modalità di finanziamento anche se giuridicamente è una modalità di locazione.
E’ leasing finanziario se:
- la durata copre la maggior parte della vita utile del bene;
- deve prevedere il riscatto del bene (non obbligatorio);
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il valore attuale dei pagamenti minimi richiesti al locatario coincide almeno al valore normale del bene (quindi è
una sorta di finanziamento).
Leasing operativo​: non definito direttamente ma in via residuale; riguarda tutti i contratti di leasing diversi dal finanziario.
Trattamento contabile
E’ prevista la prevalenza della sostanza sulla forma. Per il leasing finanziario il locatario deve iscrivere un valore tra le
attività e passività di stato patrimoniale; è come se fosse suo, ma non lo è, il debito va poi iscritto in contropartita.
Valore di iscrizione​: il minore tra il valore attuale dei pagamenti minimi e il valore normale del bene (fair value). Il tasso
di attualizzazione può essere il tasso implicito del contratto di leasing o il tasso di interesse marginale dell’impresa (tasso
che l’impresa dovrebbe sopportare se dovesse sostenere un finanziamento ulteriore per acquisire il bene).
Pagamento del canone di leasing​: va ripartito come diminuzione di passività e costi finanziari (ripartiti per la durata del
contratto).
Inoltre, deve essere rilevata annualmente la quota di ammortamento.
Metodi di contabilizzazione delle locazioni finanziarie
Per quanto riguarda lo IAS 17 e quindi il ​metodo finanziario​, in dare nel conto “immobilizzazioni” va riportato il valore
iniziale e va riportato in contropartita avere nel conto “debiti per leasing”.
Per i canoni periodici, si ha la quota di restituzione debiti e gli oneri finanziari. Alla fine di ogni anno va imputato
l’ammortamento (ammortamenti // fondo ammortamento).
Per quanto riguarda il metodo patrimoniale (che di patrimoniale non ha nulla), applicato in Italia, si ha che i canoni di
leasing sono riportati in dare di c.ec nella voce B.8 “Costi per godimento beni di terzi”. Nei conti d’ordine sono riportati i
beni in leasing.
Ogni anno avviene il rinvio della quota di competenza per esercizi futuri (risconti attivi // canoni leasing).
Infine, va inserito in avere del conto “immobilizzazioni” il valore di riscatto.
[Solita slide sulla contabilizzazione del leasing]
IFRS 16 - Leasing
● Valido dal 1 gennaio 2019.
● Si ha un unico modello di contabilizzazione, quindi il superamento della distinzione tra leasing finanziario ed
operativo.
● Iscrizione nell’attivo di un «lease asset» (right of use asset) al valore attuale dei canoni in contropartita ad un
debito verso la società di leasing. In questo modo nello SP non viene più iscritto il bene ma il diritto d’uso del
bene, rendendo possibile l’applicazione del principio anche in Italia.
● Rilevazione dell’ammortamento
● Esclusione per i contratti di breve durata o per i beni di modico valore.
● Accadrebbe che i contratti di locazione ricadrebbero sotto questa disciplina.
IAS 40 - Investimenti immobiliari
Valido per i beni non strumentali, detenuti per percepire canoni o incrementi di valore (anche tramite leasing operativo).
L’iscrizione iniziale avviene al​ costo storico maggiorato degli oneri accessor​i (e in base alla vita utile, finita o indefinita,
per quest’ultima no ammortamenti ma impairment test).
La valutazione successiva avviene al costo storico (con ammortamento se vita utile finita o impairment test) o al modello
del fair value, che non prevede né ammortamenti ne l’impairment test. La variazione del fair value (rivalutazione,
svalutazione) è imputata a conto economico
OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni ​materiali e immateriali (no fin.)
● Sostituisce il precedente principio approvato nel 2014 che recepisce l’eliminazione della sezione straordinaria del
conto economico; quindi si ha un riallineamento tra OIC e IAS.
● Recepisce il riferimento normativo relativo al divieto di ripristino di valore dell’avviamento.
● Limita l’approccio semplificato per le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese (basato su
«capacità di ammortamento»), e prevede delle parti ad hoc pre le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata e per le micro imprese.
● Definizione di fair value perfettamente coordinata con IFRS 13 come previsto dall’art 2426 2c
Definizioni utili:
- Perdita durevole di valore​: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione in una
prospettiva di lungo termine (5 anni) inferiore al suo valore contabile (NB: durevole =/=irrecuperabile).
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Valore recuperabile​: il maggiore tra il valore d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita (spese legali, imposte
etc) di un’attività o di un’unità generatrice di flussi di cassa.
Valore d’uso​: valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice di flussi di cassa.
Fair value​: prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una
passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
Unità generatrice di flussi di cassa (UGC)​: il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività
oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi di
finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
Capacità di ammortamento​: costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la
copertura degli ammortamenti; è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli
ammortamenti delle immobilizzazioni. Deve basarsi solo su valori economici.
OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tal valore.
La differenza è imputata a c.ec come perdita durevole di valore.
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, al società determina il valore
recuperabile dell’UGC alla quale l'immobilizzazione appartiene.
Indicatori di potenziali perdite di valore
A ogni data di riferimento del bilancio la società valuta se esiste un indicatore che possa far presumere una riduzione di
valore. La società considera, come minimo, i seguenti indicatori:
● Diminuzione significativa del valore di mercato di un’attività.
● Variazioni significative nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera.
● Aumento dei tassi di interesse di mercato (diminuisce il valore attuale) o di rendimento degli investimenti.
● Valore contabile superiore al fair value stimato (per esempio in relazione ad una potenziale vendita).
● Evidente obsolescenza o deterioramento fisico dell’attività.
● Cambiamenti significativi nel corso dell’esercizio che possono determinare:
- l’utilizzo dell’attività;
- piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene;
- dismissione anticipata dell’attività;
- ridefinizione della vita utile;
- l’informativa aziendale, mostra come sarà l’andamento economico dell’attività rispetto a quanto previsto.
Se sussiste un indicatore, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una
svalutazione solo nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori
di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.
Quindi, la prima valutazione consiste nel verificare la presenza di un indicatore, poi si fa l’impairment test per verificare
che la diminuzione di valore sia realmente avvenuta.
Determinazione del valore recuperabile
E’ il maggiore tra il valore d’uso e il fair value. Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione non è stimabile, la società
determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene.
NB: se aumentano i tassi di interesse aumenta il valore recuperabile.
Non è sempre necessario determinare sia il fair value che il valore d’uso:
- se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, per cui l’attività non ha subito una riduzione di valore;
- se vi sono motivi per ritenere che il fair value approssimi il valore d’uso.
Determinazione del fair value
Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una
regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
● Migliore evidenza del fair value: prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera
transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo.
● Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value è determinato in
base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di
riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel
determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate
all’interno dello stesso settore industriale.
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Ai fini della determinazione del valore recuperabile, il fair value è diminuito dei costi di vendita.
Determinazione del valore d’uso​ (valore attuale dei flussi finanziari futuri ottenuti dall’utilizzo dell’immobilizzazione)
E’ il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’utilizzo dell’immobilizzazione lungo la sua
vita utile.
Per il calcolo bisogna:
1. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua
dismissione finale;
2. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.
Nel determinare il valore d’uso, le stime dei flussi finanziari (NB: non economici) futuri comprendono:
a) le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività;
b) le proiezioni dei flussi finanziari in uscita per generare flussi finanziari in entrata dall’uso continuativo dell’attività
(inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o
allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente;
c) i flussi finanziari netti per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra
operatori di mercato alla data di valutazione
La società utilizzerà i piani industriali (da convertire in finanziari) o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più
recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari. in linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di
cinque anni.
Le stime dei flussi non includono:
- flussi in entrata o uscita per finanziamenti (devo valutare l’attività operativa);
- pagamenti o rimborsi fiscali;
- investimenti futuri, se la società non si è ancora impegnata.
I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti e quindi non comprendono
quelli derivanti da:
- futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata;
- il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività.
Il ​tasso di sconto​ è al lordo delle imposte e deve riflettere le valutazioni correnti del mercato del valore temporale del
denaro e dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono stati rettificate. Non deve
riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi sono state rettificate.
Il tasso di sconto riflette il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover
scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la società
si aspetta che derivino dall’immobilizzazione in oggetto.
Il tasso è stimato attraverso:
- il tasso implicito utilizzato per attività similari;
- nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato;
- attraverso il costo medio ponderato del capitale della società.
APPENDICE A – ALBERO DELLE DECISIONI OIC
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NB: se svaluto, lo faccio partendo dal valore contabile fino al maggiore dei due.
Rilevazione della perdita di valore
Le perdite di valore sono nella voce ​B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni​.
La perdita di valore rilevata su una UGC deve essere imputata a riduzione del valore contabili delle attività che fanno
parte dell’unità nel seguente ordine:
- Avviamento allocato sulla UGC
- Alle altre attività proporzionalmente al valore contabile di ciascuna attività facente parte della UGC
NB: la svalutazione viene imputata all’avviamento (se esistente) fino al suo azzeramento. Se l’avviamento non è
abbastanza capiente, il residuo va imputato a svalutazione di UCG in proporzione alle unità stesse.
Perdita di valore di una singola immobilizzazione dove il valore contabile è maggiore del valore recuperabile.
Al 31/12/16 si pone in essere il test se sussiste un indicatore. Test: determino il fair value del macchinario (20k), il valore
netto contabile (60k), il valore d’uso (34.9k con tasso di attualizzazione dei flussi di cassa al 7%).
Il valore recuperabile è 34.9k perché è il maggiore tra il fair value e il valore d’uso. La perdita di valore (cioè l’ammontare
da svalutare) è di 25.1k. Alla fine del 2016 il vnc sarà pari al valore recuperabile, ossia 34.9.
Dopo aver svalutato, ridetermino gli ammortamenti futuri sulla stessa quota residua di anni previsti per l’utilizzo (in questo
caso 3 anni).
Rilevazione del ripristino di valore
I ripristini di valore nella voce del c.ec ​A5) Altri ricavi e proventi​. Il ripristino si effettua nei limiti del valore che l’attività
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Non è una rivalutazione. Non è prevista la possibilità
di ripristinare le svalutazioni rilevate su avviamento e oneri pluriennali (2426).
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l 31/12/17 il valore recuperabile è 45k mentre il vnc è 23.267k. Il vnc massimo recuperabile è 40k perché non può
eccedere il vnc; quindi la componente di ripristino è di 16.773k.
La svalutazione era di 25.1k, il ripristino 17.773k, da ciò vediamo che al massimo si può azzerare la precedente
svalutazione ma non si può andare oltre, altrimenti si va contro ai principi rivalutando l’immobilizzazione e quindi non
rispettando la valutazione al costo.
3. Perdita di valore nell’ambito di una singola UGC se vnc > vr
- Imputo la perdita di valore di 550k prima sull’avviamento (250k) che si azzera;
- svalutazione residua dei 300k proporzionalmente alle altre attività:le unità con valore contabile più alto subiscono
la maggiore svalutazione)
[vedi tabelle p.44 dispensa]
Approccio semplificato per la determinazione della perdita durevole di valore
Si basa sulla capacità di ammortamento e non più sull’attualizzazione dei flussi di cassa.
Soggetti abilitati sono le società che per due esercizi consecutivi non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti:
- numero medio di 50 dipendenti
- totale attivo di 4,4m
- totale ricavi di 8,8m
Sono i limiti previsti dal 2435 bis. Sono comprese anche le microimprese (97% delle imprese italiane).
Il modello semplificato prevede due assunzioni:
1) l’unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con la società stessa;
2) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.
Al ricorrere delle due condizioni, l’approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni
sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione
o UGC, tende a fornire risultati simili all’approccio benchmark.
La verifica è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso (abbandono
l’approccio finanziario).
Se manca l’assunto per cui la UGC coincide con la società, vanno individuati i singoli rami d’azienda.
L’approccio semplificato serve a determinare perdite durevoli di valore; uso l’approccio basato sulla capacità di
ammortamento (orizzonte temporale di 5 anni) al posto del valore d’uso. La capacità di ammortamento coincide con il
risultato economico di esercizio a cui vanno aggiunti gli ammortamenti delle immobilizzazioni.
Ciò costituisce il margine economico che la gestione d’esercizio mette a disposizione per coprire gli ammortamenti.
Il valore recuperabile è determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sul fair
value. Il test di verifica della recuperabilità si intende superato (=> NO SVALUTAZIONE) quando la gestione futura è
sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.
La verifica è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso (possibilità di
individuare eventuali rami d’azienda).
Il test si intende superato (no svalutazione) quando la gestione futura è sufficiente a garantire la copertura degli
ammortamenti.
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La capacità di ammortamento è maggiore degli ammortamenti da coprire, quindi non ci sono perdite durevoli di valore.
La capacità di valore è minore degli ammortamenti da coprire, quindi si rilevano perdite durevoli di valore per 1250.
La perdita viene attribuita in via prioritaria all’avviamento (500) e pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio ai
cespiti A (40%) e B (60%).
L7
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La disciplina normativa è contenuta nel codice civile e nei principi contabili OIC 20 (Titoli di debito), 21 (Partecipazioni),
32 (Strumenti finanziari derivati attivi).
BIII 1) Partecipazioni (in imprese controllate, collegate, controllanti, sottop. al controllo delle controllanti, altri)
a) Imprese controllate
Definizione nel 2359, è quella in cui si ha la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, tramite società fiduciaria o
interposta persona. Non si computano i voti spettanti a terzi.
E’ anche sufficiente che ci siano i voti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche senza la
maggioranza dei voti (relativa).
Esistono 3 modalità di controllo: legale (50%+1 dei voti), di fatto (influenza dominante senza la maggioranza) e
contrattuale (per l’esistenza di vincoli contrattuali).
b) Imprese collegate
Sempre definite nel 2359. Sono quelle per cui si esercita un’influenza notevole (non dominante). L’art 2359 presuppone
un’influenza notevole nei casi in cui si possiede il 20% delle quote di società non quotate o il 10% di società quotate.
c) Imprese controllanti
Art. 2359 bis - Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate
- solo fino al limite degli utili e riserve distribuibili risultanti da ultimo bilancio approvato
- autorizzazione dell’assemblea
- valore nominale delle azioni acquistate non può superare un quinto del capitale della controllante, se quest’ultima
fa riferimento al mercato del capitale di rischio (quindi è un limite che vale solo per le società quotate)
- deve essere costituita una riserva indisponibile di pari importo divieto di esercizio diritto di voto
Art. 2359 ter - Alienazione o annullamento delle azioni o quote della controllante
Per quanto riguarda le azioni acquistate in divieto:
- vanno vendute entro un anno dall’acquisto
- se ciò non avviene, interviene il collegio sindacale o il tribunale
Art. 2359 quater - Casi speciali di acquisto o possesso di azioni o quote della controllante
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Caso per cui vanno vendute entro 3 anni dall’acquisto:
- in esecuzione di una delibera dell’assemblea per la riduzione del capitale a titolo gratuito
- per successione o fusione
- per esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito
Art. 2359 quinquies - Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della controllante (anche per aumenti di capitale sociale).
Art. 2360 - Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
E’ vietata anche la costituzione o aumenti di capitale reciproci, anche tramite fiduciarie o interposta persona.
[Esempio PN controllata p.50]
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Sono le quote appartenenti ad “imprese sorelle”, che sono in capo alla stessa società “madre”.
d bis) Altre imprese
L’art 2361 sulle partecipazioni prevede:
● Anche se prevista dallo statuto, non è consentita l’assunzione di partecipazioni in altre imprese se risulta
sostanzialmente modificato l’oggetto sociale o per la misura o per l’oggetto della partecipazione.
● L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle
medesime: deve essere deliberata dall’assemblea, inoltre gli amministratori devono darne specifica informazione
in nota integrativa.
L8
Criteri di valutazione delle partecipazioni (2426 c1)
Le partecipazioni possono essere rappresentate come immobilizzazioni finanziarie (investimento durevole) o come attivo
circolante. Nel primo caso sono valutate con i due metodi sottostanti, altrimenti solo al costo storico:
- metodo del patrimonio netto​: consente di andare a recepire nel bilancio della partecipante le modifiche che
intervengono nel patrimonio netto (per via della gestione economica o perché avvengono rivalutazioni o per la
distribuzione degli utili in riserve) della società dal momento in cui viene acquisita e ogni volta che viene valutata;
è utilizzabile solo per controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni (quelle più importanti); è usato da
appena un 5% delle società italiane;
- metodo del costo di acquisto​: per valutare ogni tipo di partecipazione, sia quelle nelle immobilizzazioni sia quelle
nell’attivo circolante.
Metodo del costo d'acquisto
Criterio base per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate è il costo.
L’art 2426 c1 stabilisce il costo d’acquisto più quello di oneri accessori: contratto e valore del conferimento. Per oneri
accessori, l’OIC 21 individua costi per intermediazione, commissioni, spese, imposte e consulenze (iscrivibili a c.ec);
inoltre, nel costo di acquisto sono compresi anche versamenti in conto capitale e il conto di aumento capitale.
Il costo viene rettificato se il valore è durevolmente inferiore al costo di acquisto (svalutazione in presenza di perdite
durevoli di valore); il valore rettificato non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi della rettifica. Il minor
valore di mercato è solo un parametro di riferimento, infatti può essere usato solo per le società quotate in borsa: la
finanziaria del 2019 stabilisce di non usarlo come parametro, vista l’attuale situazione di crisi.
Occorre sempre confrontare il costo con la quota corrispondente di patrimonio netto:
- se il costo è superiore al valore calcolato secondo il metodo del patrimonio netto, alla quota di patrimonio netto;
- se, quando il cc stabilisce che non c’è l’obbligo del bilancio consolidato, il costo è superiore al valore
corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio. In nota integrativa deve essere indicata
la differenza, cioè quando la società è rilevata a un valore superiore al patrimonio netto, se motivata
dall’esistenza di avviamento (riconosciuto durante l’acquisizione), dalla perdita di esercizio considerata solo
temporanea e dal valore di mercato dei beni superiore al valore contabile.
Metodo del patrimonio netto
Le immobilizzazioni relative a imprese controllate e collegate possono essere valutate anziché al costo d’acquisto, alla
corrispondente frazione di patrimonio netto (in base all’ultimo bilancio approvato). ​Devono essere detratti i dividendi​.
Inoltre devono essere applicate le rettifiche previste:
- dai principi di redazione del bilancio consolidato;
- dalla redazione di bilancio (2423)
- dai principi di redazione del bilancio (2423 bis).
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OIC 21 - Partecipazioni
Definizione
Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Le partecipazioni non inferiori ad un ​quinto del
capitale (non quotate) o un decimo (quotate)​ sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie per
presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge. Le altre partecipazioni fanno parte dell’attivo circolante se sono
destinate ad essere alienate entro breve termine.
Iscrizione
● Principio della destinazione economica: le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole si iscrivono tra
le immobilizzazioni.
● Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato,
la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.
● Le partecipazioni in società a controllo congiunto sono classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.
Valutazione
Per controllate, collegate e joint venture (spiega cosa sono) si usa il metodo patrimonio netto (OIC 17), per distinguerle
dalle altre partecipazioni, chiamate non qualificate, per cui si usa il metodo del costo.
Il principio OIC 21 precisa che una perdita durevole di valore è una differenza negativa del valore di carico rispetto
al valore recuperabile determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante.
● fattori esterni:
○ crisi del mercato
○ ribasso dei prezzi di vendita
○ nuove leggi o regolamentazioni
○ perdite di quote di mercato
● fattori interni:
○ perdite operative fisiologiche
○ eccesso di costi fissi
○ obsolescenza tecnologica degli impianti
○ tensione finanziaria
○ distribuzione dividendi.
Per i titoli quotati il ribasso improvviso e generalizzato del valore di mercato non è necessariamente motivo di
abbattimento del costo. E’ invece indicatore di perdita durevole di valore un significativo e prolungato ribasso del listino
non correlato ad un generale andamento del mercato unito a condizioni economico-finanziarie negative della partecipata.
Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, l’OIC 17 specifica che il costo
originario viene periodicamente rettificato al fine di riflettere la quota spettante degli utili o delle perdite e delle altre
variazioni del patrimonio netto. Si parla quindi di ​rilevazione per competenza​.
OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del PN, il costo originario della partecipazione viene periodicamente
rettificato per riflettere la quota di utili o delle perdite e delle altre variazioni del PN della partecipata.
I ricavi arrivano dalla partecipata quando arrivano i dividendi, per cui c’è un distacco temporale tra il momento in cui l’utile
viene conseguito e distribuito. Iscrivendo subito la variazione del PN a prescindere dalla distribuzione degli utili, viene
rispettato maggiormente il principio della competenza.
OIC 20 - Titoli di debito
Per “altri titoli” (titoli di debito), si intendono titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato
o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha
emessi. Sono diversi dalle partecipazioni perché non danno alcun diritto alla gestione, ma solo a flussi di liquidità.
L’iscrizione (rilevazione iniziale) segue il principio della destinazione economica: i titoli destinati a una permanenza
durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni, quelli non immobilizzati nell’attivo circolante.
La valutazione segue il criterio del costo ammortizzato (salvo perdite durevoli di valore) e non più al valore nominale.
Il principio OIC 20 precisa che si ha una perdita durevole di valore quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso
dell’emittente, si ritiene di non poter incassare integralmente i flussi di cassa previsti dal contratto, che siano il rimborso
del capitale o gli interessi.
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Indicatori di perdite durevoli di valore:
- ritardo o mancato pagamento di quote capitale o interessi (a meno che non sia previsto il diritto di ritardare per
via contrattuale);
- ristrutturazione del debito (consente di rimborsare alla fine un importo inferiore al 100% del debito)
- valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio (non di breve durata);
- indicatori economico-patrimoniali dell’ente (costanti crisi di liquidità o perdite d’esercizio)
- default (incapacità patrimoniale di un debitore di soddisfare le proprie obbligazioni);
- ammissione a procedure concorsuali (alternative al fallimento); comportano la riduzione del rimborso del debito.
Costo ammortizzato
il “costo ammortizzato” (definito secondo i principi contabili internazionali) omologati dall'Unione europea è:
l’ammontare a cui un’attività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale,
(-) meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi),
(+/-) più o meno l’ammortamento accumulato di ogni differenza tra l’ammontare iniziale e il valore nominale alla
scadenza (calcolato con il metodo dell’interesse effettivo),
(-) meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità.
Quindi ogni anno bisogna fare la valutazione del titolo, credito o debito sulla base del tasso di interesse effettivo (non
nominale), per riflettere le variazioni legate all’andamento del tasso effettivo considerato.
In pratica, valutare al costo ammortizzato significa tener conto degli scarti legati all’applicazione del tasso d’interesse
effettivo dell’operazione.
La valutazione dei crediti e dei debiti deve essere effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Si ha la necessità
di attualizzare i crediti e debiti che al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono
interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato.
Acquisto un titolo obbligazionario con valore d’acquisto differente dal valore di rimborso, perché la società emittente si
garantisce uno scarto di emissione, ossia sottoscrive un titolo che ha valore di emissione maggiore e valore di rimborso
inferiore.
In questo caso l’azienda alfa (io) sottoscrive un titolo con valore di emissione di 210k e valore di rimborso 200k, con
rimborso previsto nel 2019 e tasso d’interesse nominale del 4%.
Flussi finanziari dell’operazione:
1. sottoscrizione dell’obbligazione che costa 210k
2. cedola di 8k che viene pagata ogni anno
3. restituzione dell’ultima cedola di 8k e del capitale di 200k alla scadenza
Per prima cosa è necessario chiedersi quale sia il tasso effettivo dell’operazione che, dati i flussi finanziari, si calcola con
la formula del TIR su Excel; in questo caso è del 2.91%.
NB: il tasso effettivo è inferiore a quello nominale perché era previsto uno scarto d’emissione.
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A ogni data dovrò rilevare gli interessi nominali e lo scarto relativo alla differenza tra interessi nominali ed effettivi.
La contabilizzazione con il costo ammortizzato prevede la registrazione di questo scarto (nel 2015 è di 1886) che ridurrà l
valore contabile del titolo, perché quando si acquista il titolo obbligazionario la scrittura è:
D banca cc 210k
A Titolo obbligazione 210k
Questi 210k non sono i valori di rimborso, quindi progressivamente alla ricezione della cedola bisogna iscrivere la
riduzione del valore del titolo e degli interessi per ogni scarto annuale. L’ammortamento legato al tasso di interesse
effettivo per il 2015 è 1886.
D banca cc 8k
A interessi attivi 8k
Rettifica: valore ammortizzato
D oneri finanziari 1886,9
A titolo obbligazionario 1886,9
Il valore verrà ammortizzato rilevando gli interessi al tasso effettivo, fin quando progressivamente si giungerà a un valore
esattamente uguale al valore di rimborso (200k).
Il valore di bilancio del titolo soffre l’ammortamento cumulato (differenziale tra il tasso d’interesse nominale ed effettivo).
L9
BIII 2) Crediti (verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti, altri)
Disciplinati dall’OIC 15. Lo IAS fa riferimento ai crediti a medio lungo termine, che devono essere attualizzati.
I crediti si possono trovare sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante.
Quelli considerati come ​immobilizzazioni finanziarie​ sono crediti solo finanziari a medio-lungo termine anche se
possono essere esigibili: si distingue tra entro 12 mesi e oltre 12 mesi. Le norme civilistiche prevedono la loro valutazione
al costo ammortizzato, tenendo conto del tempo e del valore di presumibile realizzo (2426), mentre in nota integrativa
(2427) va riportata l’indicazione dei crediti di durata residua superiore a 5 anni.
I crediti inseriti nelle immobilizzazioni hanno natura finanziaria e non commerciale.
I crediti nell’​attivo circolante​ invece possono essere commerciali o finanziari non immobilizzati esigibili prevalentemente
entro 12 mesi, con separata indicazioni se esigibili entro o oltre 12 mesi. La struttura tecnico contabile tiene conto del
valore netto dei crediti, del valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti.
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a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate
c) Verso imprese controllanti
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) Verso altri
BIII 3) Altri titoli (immobilizzati)
Sono quei titoli (azioni, obbligazioni, bot) immobilizzati in quanto dati in garanzia. Sono valutati al costo ammortizzato
(Dlgs 139, se applicabile) e devono essere svalutati se di valore durevolmente inferiore.
BIII 4) Strumenti finanziari derivati attivi
Disciplinati dal 2426 11 bis e introdotti dal Dlgs 139. Sono valutati al ​fair value​, anche per derivati incorporati in altri
strumenti finanziari. La loro definizione, sia per gli attivi sia per i passivi, è rimandata ai principi contabili internazionali:
sono titoli o contratti il cui prezzo è basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario (azioni, valute etc).
Le variazioni del fair value sono imputate a conto economico, oppure direttamente a una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto (invece che a c.ec, a seconda che siano utile o perdita); se lo strumento copre il rischio di variazioni dei
flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di una operazione programmata, la riserva è imputata a c.ec nella
misura e nei tempi al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione
oggetto di copertura.
Si parla di ​strumenti finanziari di copertura​, in quanto gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei
tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente
allo strumento derivato di copertura.
Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.
Per quanto riguarda gli ​strumenti finanziari non di copertura ​non sono distribuibili gli utili che derivano dalla
valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. In questo caso si
pongono gli utili in un una riserva non distribuibile, finché questi non sono effettivamente realizzati; quindi, essendo più
variabili, sono imputabili a c.ec. I derivati non di copertura sono usati come strumento speculativo.
Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari
attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio
netto (per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447) e ​se sono positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite​, poiché non sono ancora realizzati.
OIC 32 - Strumenti finanziari derivati attivi
Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività
finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società.
Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:
1. il suo valore varia​ come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti
finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra
variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle
parti contrattuali (spesso chiamato «il sottostante»);
2. non richiede un investimento netto iniziale​ o un investimento iniziale che sia inferiore di quanto sarebbe richiesto
per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile;
3. è ​regolato a data futura​.
Iscrizione iniziale e valutazione successiva
Gli strumenti finanziari derivati anche se incorporati in altri strumenti finanziari sono iscritti al fair value.
Esempi di derivati
1. CDS (credit default swap): sono assicurazioni dal default di un determinato strumento; hanno valore opposto
all’andamento del titolo che assicurano.
2. IRS: consente di trasformare un mutuo a tasso variabile in uno a tasso fisso, perché le oscillazioni vengono
coperte dal derivato.
3. Futures: strumenti che consentono di approvvigionarsi di una determinata quantità di beni o servizi.
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APPENDICE A – ESEMPI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
In relazione ai contratti di acquisto e vendita di merci, se la società segue una prassi di regolamento sulla base di
disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce per poi rivenderla nel breve
periodo, per generare un utile dalle fluttuazioni nel breve termine del prezzo o del margine, non può invocare l’aspettativa
della merce per non valutare il contratto come strumento finanziario derivato.
Operazioni di copertura
Due modalità: cash flow hedge e fair value hedge.
E’ ammissibile la contabilizzazione delle operazioni di copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili e elementi coperti ammissibili (rischio di
tasso di interesse, di cambio, di prezzo, di credito);
2. in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e
quelle dello strumento di copertura;
3. la relazione di copertura rispetta i seguenti requisiti di efficacia:
a. relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura (lo strumento di copertura varia nella
direzione opposta dell’elemento coperto), ossia il derivato deve essere strettamente correlato
economicamente all’operazione coperta;
b. effetto di rischio di credito della controparte non prevale sulle variazioni di valore (la controparte deve
essere in grado di pagare i flussi finanziari nel caso l’operazione si realizzi);
c. rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati e le quantità di elementi
coperti (normalmente 1:1, ossia copertura sicura al 100%).
Copertura del fair value (fair value hedge)
Riguarda l’esposizione alle variazioni di fair value di un’attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto
attribuibile a un rischio particolare.
Attivabile solo se il fair value dell’elemento coperto può essere valutato attendibilmente.
La copertura è contabilizzata come segue:
- il derivato è contabilizzato al fair value;
- il valore contabile dell’elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è adeguato per tener conto della
valutazione al fair value del rischio oggetto di copertura (per un’attività nel limite del valore recuperabile);
- non comporta l’adeguamento dell’elemento coperto al fair value alla data di attivazione della copertura ma solo
del rischio coperto;
- le variazioni del fair value dello strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto sono rilevate nella voce
D18 o D19 del conto economico;
- se la variazione del fair value dell’elemento coperto è superiore in valore assoluto alla variazione del fair value
dello strumento di copertura, tale differenza è rilevata nella voce di conto economico interessata dall’evento
coperto.
Copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)
Riguarda l’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari, attribuibile a un particolare rischio associato a un’attività o
passività rilevata o a un’operazione programmata altamente probabile (es: IRS, neutralizzano i costi derivanti
dall’andamento dei tassi di interesse).
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La presenza di una relazione di copertura dei flussi finanziari determina come conseguenza l’utilizzo del modello
contabile che prevede l’iscrizione delle variazioni di fair value alla riserva ​A) VII) Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi​ e non a conto economico. Tale riserva non può accogliere le componenti inefficaci alla copertura:
laddove sussista una variazione del fair value superiore all’ammontare delle variazioni dell'elemento coperto, la parte
inefficace deve essere imputata alla voce B13 del conto economico. Il rilascio della riserva avverrà nei medesimi esercizi
in cui i flussi finanziari coperti hanno un effetto sull’utile.
In sintesi, le variazioni di fair value di uno strumento derivato possono essere iscritte in bilancio in uno di questi modi:
Le voci previste sono:
- D.18) d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati
- D.19 Svalutazioni di strumenti finanziari derivati
- A.VII passivo SP “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi” (può essere negativa o positiva)
Nell’ipotesi a) la variazione di fair value ha come contropartita una riserva che:
- se negativa, non è computata per il calcolo di emissioni di obbligazioni, distribuzione di utili e riduzione di capitale
- se positiva, non è disponibile e non è utilizzabile a copertura delle perdite.
Nell’ipotesi b) la variazione al fair value ha in contropartita un componente positivo o negativo di reddito che influenza
direttamente il risultato economico del corrispondente esercizio. Non sono distribuibili utili derivanti dalla valutazione al
fair value di derivati non di copertura.
D: crediti su derivato di copertura (vnaa)
A: rivalutazioni di strumenti finanziari derivati (cpr)
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In sintesi, quando troviamo strumenti derivati attivi o passivi, questo perlopiù sono derivanti da operazioni di copertura.
C) Attivo circolante
Comprende le rimanenze, i crediti, le attività finanziarie e le disponibilità liquide. Si tratta di poste destinate a diventare
velocemente liquide.
C I. Rimanenze
C II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
C III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
C IV. Disponibilità liquide
C I - RIMANENZE
Per quanto riguarda le norme civilistiche, l’art 2426 p9 prevede la valutazione al costo d’acquisto (+oneri accessori come
dazi, spese di spedizione etc) o a costo di produzione, diretti o considerando una quota ragionevole di spese generali.
Se il valore di realizzo (fair value) è inferiore al costo di valutazione (valore del costo d’acquisto / produzione), si iscrive la
rimanenza al minor valore di mercato, cioè il minore tra i due (no al LIFO, FIFO, costo medio ponderato), nell’ottica della
prudenza.
- costo d’acquisto (per merci e materie prime): valutazione al costo d’acquisto + oneri accessori
- costo di produzione (per semilavorati e prodotti finiti): costi diretti di produzione + quota ragionevole di spese
generali, esclusi costi amministrativi e di distribuzione.
I costi di distribuzione non sono computati nel costo di produzione, anche se è un limite difficile da rispettare.
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo
2. Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati
3. Lavori in corso su ordinazione
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti
L’art 2426 parla di ​rimanenze di beni fungibili, ossia quelli scambiabili l’uno con l’altro senza perdere la destinazione
economica. Sono valutate al ​costo medio ponderato​ (NB: anche FIFO, prezzo più recente e LIFO, valori più elevati,
infatti non è ammesso). Se non fungibili, vanno valutati al costo.
Se il valore differisce notevolmente rispetto al valore di mercato, occorre indicarlo in nota integrativa.
Punti fondamentali dell’OIC 13:
● Il ​metodo generale​ per la determinazione del costo dei beni è il ​costo specifico​ che presuppone l’individuazione
e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime. E’ possibile per
34
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●
●
i beni fungibili, in alternativa al costo specifico utilizzare il lifo, fifo e medio ponderato; di solito si usa il lifo perché i
prezzi e quindi le tasse sono più bassi.
L’​uniformità del metodo nella valutazione del magazzino​ è condizione essenziale per la corretta determinazione
dei risultati dell’esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali.
Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze si possono utilizzare anche il metodo dei costi standard, dei
prezzi al dettaglio e del valore costante se si dimostra che producono valori assimilabili a quelli prodotti
applicando le regole dell’art 2426 p10.
L10 (DOPPIA)
OIC 13 - Rimanenze
Alcune definizioni contenute nel principio:
● Pagamento differito​: nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente
praticate sul mercato, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi
dell’OIC 19.
● Metodo dei costi standard​: approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando considerano livelli normali di
efficienza e di capacità produttiva, sono regolarmente sottoposte a revisione e rivisti alla luce delle condizioni
effettive del momento.
● Metodo dei prezzi al dettaglio​: approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di
grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente
difficoltosa l’adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato sottraendo
dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo.
● Metodo del valore costante​: si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano
costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio. Tale metodo
approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e
composizione di tali rimanenze.
L’OIC prevede tre ulteriori metodi per la valutazione del magazzino, se si dimostra che la valutazione del magazzino
produce valori assimilabili (vicini) a quelli che si otterrebbero valutando al lifo, fifo o al costo medio ponderato. Questi
sono il metodo dei costi standard, dei prezzi al dettaglio e del valore costante.
Metodo dei costi standard
a) Costi determinati in anticipo rispetto alla produzione tramite l’uso di specifiche tecniche: elenchi materiali, ore
normali di lavoro, in condizioni normali o predeterminate di utilizzo della capacità produttiva degli impianti.
b) I costi standard possono essere usati nella valutazione del magazzino solo se rappresentativi dei costi
effettivamente sostenuti.
c) Sono aggiornati periodicamente per riflettere i cambiamenti sia nei prezzi, che nelle condizioni di costo, quali ad
esempio i mutamenti dei processi e dell’efficienza. non sono rettificati per riflettere inefficienze.
Metodo dei prezzi al dettaglio
Si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo e i valori di vendita. occorre:
1. raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico;
2. rilevare i carichi e gli scarichi di magazzino a valori (le uscite a ricavo, le entrate sia a costo che a ricavo per
determinare il ricarico)
3. modificare la valorizzazione a ricavo ogniqualvolta cambia il prezzo di vendita;
4. determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze a prezzo di vendita sottraendo dal valore complessivo di
magazzino (a ricavo) i ricavi effettivamente realizzati;
5. calcolare il costo delle rimanenze sottraendo la percentuale di ricarico.
L’appendice C dell’OIC 13 fa un esempio sulla valutazione delle rimanenze di magazzino con il metodo dei prezzi al
dettaglio. Questa valutazione è ammessa se 1304,13 euro è prossimo al valore ricavabile dai metodi previsti dal codice.
I carichi di magazzino vengono valorizzati al valore di acquisto e di vendita, gli scarichi esclusivamente al valore di
vendita (ricavo).
Questo metodo prevede la valutazione delle merci giacenti in magazzino determinata dagli acquisti valorizzati alle vendite
meno le vendite e dedotto lo scarto, cioè il ricarico applicato ai prodotti.
- Il ricarico (% di costo delle merci rispetto ai ricavi si ottiene con il rapporto tra tutte le merci entrate in magazzino
valutate al costo / tutte le merci entrate in magazzino valutate al ricavo: 79,52% significa che se il ricavo è di 1
euro, il costo è di 79,52 cent.
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-
Il valore delle rimanenze (merci giacenti in magazzino) valorizzate al valore di ricavo (prezzo di vendita) è dato da
tutti i ricarichi (ingressi) valorizzati al prezzo di vendita, dedotti i ricavi;
Il valore delle rimanenze al costo è il prodotto tra le rimanenze al prezzo di vendita e la percentuale di costo.
Valutazione al LIFO: prezzo d’acquisto più vecchio (32) * unità in rimanenza (41)
Valutazione al FIFO: prezzo di acquisto più recente (34) * unità in rimanenza (41)
Valutazione al costo medio ponderato: prezzi * quantità / totale quantità (41 * 31,81)
OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione (o commessa) sono contratti, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un
bene (o di una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico
progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e
funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le
specifiche tecniche da questi richieste.
Secondo l’art 2426 n11, i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti (valutati) sulla base dei corrispettivi
contrattuali maturati con ragionevole certezza; quindi non in relazione al costo, ma ai ricavi già effettuati.
In base alla determinazione del prezzo complessivo dell’opera, è possibile individuare due tipi di contratti:
- I ​contratti a corrispettivo predeterminato​ sono lavori in corso su ordinazione nei quali l’appaltatore si impegna
ad eseguire l’opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato. al fine di contenere i rischi dell’impegno
assunto, il prezzo può essere oggetto di clausole di revisione prezzo.
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I ​contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine​ (markup) sono lavori in corso su
ordinazione nei quali il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore è determinato dai costi sostenuti, maggiorato di
una percentuale a titolo di spese generali e di altre spese non specificatamente rimborsabili, oltre che del profitto,
ovvero di un importo fisso.
In entrambi casi, la determinazione del margine è stabilita contrattualmente.
-
I criteri per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal codice civile sono:
- Percentuale di completamento​: riconoscimento del risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono
eseguiti; i lavori sono valutati sulla base del corrispettivo contrattuale maturato con ragionevole certezza
ancorché superiore al costo (i lavori sono valutati al ricavo);
- Commessa completata​: valutazione della commessa in base al costo sostenuto (criterio residuale).
Si applica il criterio della percentuale di completamento​ se sussistono, contestualmente, i seguenti elementi:
1. esiste un contratto vincolante che definisca il diritto al corrispettivo;
2. il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza;
3. non sono presenti incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori che rendano dubbia la capacità dei
contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
4. il risultato della commessa può essere attendibilmente determinato
Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica il criterio della commessa completata.
E’ preferibile il criterio della percentuale perché anche se meno prudente poiché valuta la commessa in base al ricavo e
non al costo, rispetta il principio di competenza.
Esempio: commessa realizzata in 3 esercizi con costi 150 e ricavi 300. Se valuto per costi:
- primo anno: sostengo 50 di costi, valuto la commessa a 50; risultato economico dell’esercizio 50
- secondo anno: altri 50 euro di costi, valuto la commessa a 50: aggiungo la variazione dei lavori in corso su
ordinazione (50) ai lavori in corso dell’anno x che ormai sono terminati (-50); risultato economico 0:
- terzo anno: sostengo altri 50 di costi, consegno la commessa, fattura, ricavo di 300: risultato 250.
Il margine della commessa viene imputato esclusivamente all’esercizio di conclusione (principio di competenza).
Se avessi valutato la commessa al ricavo, avrei avuto un ricavo di 100 per anno.
Il corrispettivo può considerarsi maturato quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, in caso di
recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine.
Per le ​commesse a corrispettivo predeterminato​, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato
quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità;
- È ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati;
- I costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del
bilancio possono essere determinati in modo attendibile;
- I costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con
attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.
Per i ​contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine​, il risultato della commessa può essere
attendibilmente stimato solo se:
- I costi di commessa possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità;
- È ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall’appaltatore.
C II - CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE PER OGNI VOCE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI (oltre 12m)
Novità del Dlgs 139 sono l’introduzione della voci 5) e la valutazione dei crediti al costo ammortizzato, tenendo conto del
tempo e del valore di presumibile realizzo.
La struttura tecnico contabile prevede il valore netto dei crediti, il valore contabile e il fondo svalutazione crediti.
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
5 quater) Verso altri
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Le norme civilistiche (art 2424) prevedono la ripartizione dei crediti commerciali esigibili tra entro 12 mesi e oltre 12 mesi,
allo stesso modo per i crediti finanziari esigibili non immobilizzati: se sono entro 12 mesi, si possono inserire a m.l.t
qualora gli importi residui siano entro 12 mesi, mentre oltre 12 mesi si possono inserire crediti commerciali con dilazione
di pagamento non usuale, tale da far sottintendere un’operazione finanziaria.
In ​nota integrativa​ vanno indicati i crediti esigibili con durata residua superiore a 5 anni.
OIC 15 - Crediti
I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di
disponibilità liquide o di beni/servizi aventi un valore equivalente da clienti o da altri soggetti. Si distinguono dalle cambiali
attive, che sono titoli di credito per cui sono comunque applicabili le disposizioni previste per i crediti.
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale​.
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti.
La rilevazione iniziale avviene al valore nominale, alla chiusura dell’esercizio il valore dei crediti è pari al valore attuale dei
flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Indicatori di perdita di valore sono le difficoltà
finanziarie del debitore, mancato pagamento, estensione del credito, probabilità di fallimento o altre procedure di
ristrutturazione, dati che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari per un credito.
Si procede alla cancellazione del credito dal bilancio quando:
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (prescrizione, transazione, rinuncia)
- la titolarità di tali diritti è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito
(cessione pro-soluto)
Attualizzazione
In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.
Qualora il tasso di interesse desumibile dalla condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di
mercato, il tasso di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito.
I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente
diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi si rilevano al valore determinato attualizzando i flussi finanziari
futuri al tasso di interesse di mercato.
Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio:
- forfaiting: cessione del credito;
- datio in solutum: prestazione in luogo del conferimento;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compresa la cessione pro soluto;
- cartolarizzazione, con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.
Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio:
- mandato all’incasso, ricevute bancarie;
- cambiali girate all’incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo;
- cartolarizzazioni e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
Nell’esempio abbiamo un credito commerciale con scadenza oltre i 12 mesi valutato con il criterio del costo ammortizzato
e soggetto ad attualizzazione.
Il 1 gennaio 2020 la società vende una partita di merci per 1000. La vendita è soggetta a IVA per 220, addebitata con
fattura emessa al momento della consegna all’acquirente.
La società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di 305 iva compresa. Il
credito ha valore nominale di 1220.
Il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è zero, molto inferiore al tasso di mercato del 3% semestrale
posticipato, per cui in sede di rilevazione iniziale occorre:
1) calcolare il v.a. al tasso di mercato (1333,72)
2) aggiungere i costi di transazione, qui pari a 0
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3) calcolare il tasso effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive al costo ammortizzato; non è necessario il
calcolo quando i costi di transazione sono 0, perché è pari al tasso di mercato.
Si calcola il v.a con le formule di mat fin ed è pari a 1333,72. Questo è formato dalle seguenti componenti:
a) componente di ricavo pari a 929,28 (1333,72/1,22), corrisponde alla base imponibile di 1000 attualizzata al 3%;
b) componente IVA attualizzata al 3% pari a 204,44:
La componente finanziaria implicita è uguale alla differenza, 86,28 divisa in due componenti:
a) 70,72, minor valore del credito corrispondente al minor ricavo per effetto dell’attualizzazione;
b) 15,56, minor valore del credito corrispondente all’effetto dell’attualizzazione sull’IVA addebitata al cliente.
In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di 929,28 (1000-70,72), mentre la differenza di 15,56
è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico.
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Interferenze fiscali
Principio guida: vengono eliminate le interferenze sul bilancio causate dalla normativa fiscale.
L’esigenza di iscrizione in bilancio della fiscalità differita per divergenza tra competenza delle imposte:
● Economica: bilancio civilistico (fiscalità corrente + differita)
● Fiscale: dichiarazione dei redditi (fiscalità corrente, ovvero le imposte da pagare)
Sono dette fiscalità temporanee e generano la fiscalità differita, nello specifico quella attiva, che contribuisce a
determinare le imposte di competenza.
Differenze temporanee: permettono alle variazioni attive e negative di essere annullate.
Differenze permanenti: costi tassati che non verranno mai recuperati. Sono indeducibili. Esempio: beni non inerenti
all’azienda.
Fiscalità differita (OIC 25 / IAS 12 - Imposte sul reddito)
Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio.
L’ammontare delle imposte correnti non coincide con le imposte di competenza per effetto delle diversità delle norme
civilistiche e fiscali.
Principio generale della competenza (ricavabile dal 2423 bis): si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
L’origine della fiscalità differita si ha dalle differenze temporanee di natura fiscale che sorgono in un esercizio e si
compensano negli esercizi successivi, ma che partecipano alla formazione del risultato di bilancio e del reddito
imponibile, in tempi diversi.
Es: ammortamenti, c’è una tabella per i criteri di valutazione fiscali, per quelli civilistici ci si basa sulla vita utile. Altro
esempio è la vita utile di un computer: le deduzioni cambiano.
Fiscalità differita:
- Imposte anticipate o differite attive
- Imposte differite o differite passive
Imposte anticipate
- Accantonamenti / costi rilevati in bilancio: ma non sono deducibili nell’esercizio
- Componenti positivi rilevati in bilancio: ma tassati negli esercizi precedenti
- causano maggiori imposte pagate nell’esercizio, ma minori imposte pagabili negli esercizi successivi
quando emergeranno i fenomeni relativi agli accantonamenti effettuati.
Esempi:
- compensi pagati ad amministratori
- contributi associazioni sindacali di categoria non pagati
- spese di manutenzione eccedenti i limiti fiscali
- ammortamenti eccedenti i limiti fiscali
- perdite fiscali riportate negli esercizi successivi
- svalutazioni eccedenti o non riconosciute
Tutti questi non sono fiscalmente deducibili finché non vengono pagati, altrimenti si potrebbero mettere in c.ec per ridurre
gli utili e quindi la quota di imposte pagate (recuperate poi con condoni).
Imposte differite
- Minori accantonamenti / costi rilevati in bilancio: ma deducibili nell’esercizio
- Componenti positivi di reddito rilevati in bilancio: ma tassati negli esercizi successivi
- causano minori imposte pagate nell’esercizio, ma maggiori imposte pagabili negli esercizi successivi
Esempio classico sono le plusvalenze realizzate.
Rappresentazione in bilancio della fiscalità differita
SP Attivo
- C II 5 bis) Crediti tributari (quelli “veri”)
- C II 5 ter) Imposte anticipate (non crediti per imposte anticipate, ma minori imposte da pagare in futuro)
SP Passivo:
- B.2) Fondi per rischi ed oneri, per imposte, anche differite
- D12) Debiti tributari (comprende tutti i rapporti a livello debitorio con l’erario, ritenute e IVA comprese)
C.EC:
- 20) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite, anticipate
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In ​nota integrativa​ (2427 - punto 14), va allegato un apposito prospetto con:
a) differenze temporanee che comportano la rilevazione di imposte differite o anticipate, specificando l’aliquota
applicata, variazioni rispetto l’anno precedente, importi accreditati/addebitati (in c.ec o pn), voci escluse dal
computo e le loro motivazioni;
b) ammontare imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite di esercizio o di esercizi precedenti, e
le motivazioni dell’iscrizione;
c) ammontare imposte anticipate non (ancora) contabilizzate in bilancio, con motivazione.
Vedi principio di derivazione + disinquinamento p. 76 dispensa
Esempio:
Imposte differite: “Imposte differite” // “Fondo imposte differite”
Imposte anticipate: “Imposte anticipate” // “Crediti per imposte anticipate”
Caso : spese per manutenzioni, eccedenza rispetto al 5% dedotta nei successivi 5 esercizi.
L11
C III - ATTIVITÀ FINANZIARIE (CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)
1. Partecipazioni in imprese controllate
2. Partecipazioni in imprese collegate
3. Partecipazioni in imprese controllanti
3 bis. Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4. Altre partecipazioni
5. Strumenti finanziari derivati attivi ​(Dlgs 139 - valutati al fair value)
6. Altri titoli
Sono partecipazioni non immobilizzate che riguardano l’attivo circolante e che quindi non sono destinate a permanere nel
patrimonio dell’impresa per un lungo periodo
Valutazione prevista dal 2426 p1,9,10:
- al costo d’acquisto + oneri accessori (per beni fungibili come bot, azioni, valutati a LIFO, FIFO, media ponderata se la valutazione differisce dal costo corrente, la differenza va riportata in nota integrativa)
- al valore di realizzo (valore di mercato - fair value), se minore del costo di acquisto
- il minor valore non può essere mantenuto se vengono meno i motivi negli esercizi successivi
In nota integrativa (2427) vanno riportati il numero e il valore delle azioni possedute per categorie e di quelle sottoscritte,
questo per le partecipazioni detenute in controllanti.
C IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1. Depositi bancari
2. Assegni
3. Denaro e valore in cassa
La rilevazione è l’esatta fotografia delle disponibilità liquide, poiché il denaro si conta e non si valuta.
Per la valutazione di attività correnti (depositi bancari, assegni, crediti a breve termine) in valuta non di conto, questi
devono essere convertiti al tasso di cambio vigente (a pronti) alla data in cui si redige il bilancio; lo stesso per le passività
correnti. Ovviamente viene a verificarsi una differenza di cambi che può essere un utile o perdita su cambi, iscritta nel
C17 bis del c.ec. L’utile netto su cambio è collocato su una riserva indisponibile del pn, se non ancora realizzato.
Per valori in valuta, si rinvia a operazioni in valuta. E’ vietata la compensazione tra attivo e passivo, salve rare eccezioni.
OIC 14 - Disponibilità liquide
Parla delle operazioni di ​cash pooling​, contratti tipici dei gruppi d’impresa; sono anche dette ​operazioni di gestione
della tesoreria accentrata​ per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie all’interno di un gruppo di società. Quando
un’azienda fa parte di un gruppo di imprese, se ci sono aziende con liquidità in eccesso, una società chiamata ​pooler​,
funge da “banca” del gruppo: raccoglie le liquidità del gruppo e le fornisce alle società che ne hanno bisogno.
Questo permette al gruppo di agire come un’unica attività economica e di ricorrere a vere e proprie banche solo per
operazioni particolari.
Il pooler riconosce interessi attivi a condizioni di mercato alle aziende bisognose di liquidità; laddove il pooler ha bisogno
di liquidità, sarà questo l’unico soggetto che può indebitarsi con la banca (essendo oggetto interessi passivi). In questo
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modo si ottimizza la gestione limitando gli interessi passivi del gruppo, anche perché può regolarsi con la banca per
ottenere condizioni contrattuali vantaggiose. in questo modo gli interessi passivi e attivi del pooler nel bilancio si
annullano. Inoltre, all’interno del gruppo si ha una visione migliore della tesoreria.
L’OIC regola anche questi rapporti. Nel bilancio delle società partecipanti al cash pooling:
- i ​crediti​ che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita voce tra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, denominata “attività finanziarie per la gestione accentrata
della tesoreria con indicazione della controparte (es. controllante/controllata)”.
Se i termini di esigibilità a breve non lo consentono, si iscrivono nelle immobilizzazioni finanziarie;
- i ​debiti​ che si generano sono classificati secondo quanto previsto nell’OIC 19 sui debiti.
Eventuali svalutazioni e rivalutazioni sono iscritte nella sezione D) del c.ec «svalutazioni/rivalutazioni di attività finanziarie
per la gestione accentrata della tesoreria».
D) Ratei e risconti (attivi)
Rateo attivo: ricavo di competenza dell’esercizio corrente, con manifestazione numeraria nell’esercizio successivo,
imputato all’esercizio per la parte di competenza sulla base del tempo.
Risconto attivo: costo con manifestazione numeraria nell’esercizio in corso, ma di competenza di un esercizio futuro.
Disciplina rivista con il Dlgs 139/2015 perché non è più considerato l’aggio/disaggio su prestiti; con la nuova direttiva UE
non era più necessario distinguerli a parte, ma era possibile anche incorporarli nei crediti/debiti; in Italia non è stato fatto.
Possono essere legati all’esercizio in corso o a quelli precedenti.
Struttura tecnico contabile:
- ratei attivi esercizio in corso
- ratei attivi esercizi precedenti
- risconti attivi esercizio in corso
- risconti attivi esercizi precedenti
Le norme civilistiche, contenute nel 2424 bis, prevedono:
- proventi di competenza esercizio esigibili negli esercizi successivi
- costi sostenuti nell’esercizio di competenza esercizio successivo
- quote di costi e ricavi comuni a più esercizi
PASSIVO
A) Patrimonio netto
Il patrimonio netto dal punto di vista algebrico è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. E’ costituito dal
capitale sociale, da parti ideali di pn dette riserve e dal risultato di c.ec (utile o perdita d’esercizio). E’ spiegato nell’OIC
28. L’art 2424 prevede che le voci di pn seguano al seguente classificazione:
I CAPITALE
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
III RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV RISERVA LEGALE
V RISERVE STATUTARIE
VI ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE
VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IX UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO
X RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
Vanno indicate nella ​nota integrativa​ le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo.
- Art 2427 n.4: per le voci del patrimonio netto (...), la formazione le utilizzazioni
- Art 2427 n.7: la composizione delle voci “altre riserve”
- Art 2427 n.7 bis: le voci del p.n. devono essere analiticamente indicate con specificazione in appositi prospetti
della loro origine, possibilità di utilizzazione (es: distribuzione a soci, copertura perdite o aumento di capitale) e
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione anche negli esercizi precedenti.
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A. I - CAPITALE
In questa voce si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni di aumenti
di capitale da parte dei soci, anche se non ancora versati. Le norme civilistiche prevedono:
- in bilancio: l’importo nominale del capitale sociale sottoscritto, anche se non versato
- sui documenti sociali: occorre indicare se il capitale è interamente versato
Quando la società delibera un aumento di capitale (anche per conversione di un’obbligazione), l’effettivo capitale sociale
in bilancio non varia finché non avviene la conversione vera e propria.
Il capitale sociale minimo è di 10.000 euro per le Srl (1 euro per Srls) e 50.000 per la Spa.
Per quanto riguarda le riserve, si introducono due definizioni stabilite da un documento del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti:
- riserva distribuibile​: ai soci, sono riserve formate attraverso utili o a titolo di capitale (conferimenti); una riserva
distribuibile è certamente disponibile;
- riserva indistribuibile​: non è necessariamente indisponibile, perché i soci in assemblea possono decidere di
disporre della riserva a titolo diverso dalla distribuzione (es: per aumento di capitale);
- riserva disponibile​: l’assemblea può disporne in ogni modo;
- riserva indisponibile​: l’assemblea non può disporne in nessun caso o solo in casi specifici.
Le riserve si distinguono in due grandi gruppi:
- riserve di utili: si formano dagli utili non distribuiti ai soci (utili portati a nuovo, legale, straordinarie)
- riserve di capitale: si formano attraverso il capitale dei soci, che versano denari a fondo perduto non a titolo di
riserva ma di capitale (apporti soci, conversione obbligazioni, avanzi di fusione).
Le loro destinazioni possono essere decise da norme di legge (riserva legale e statutaria) o proposte dagli amministratori.
A. II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
In questa riserva si iscrivono:
- le eccedenze del valore di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale
- le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni
Non può essere distribuita (è indisponibile) finché la riserva legale non è pari al 20% del capitale sociale.
Normalmente non viene mai convertita in capitale, poiché viene più facilmente usata per soddisfare i soci.
NB: è assolutamente vietato sottoscrivere azioni a un valore inferiore rispetto a quello nominale, perché costituisce un
annacquamento del capitale sociale.
A. III RISERVA DI RIVALUTAZIONE
E’ a tutti gli effetti una riserva di capitale. In questa voce si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali
in materia (le cosiddette leggi di rivalutazione monetaria). Queste leggi consentono periodicamente una rivalutazione di
tipo monetario per rivalutare le immobilizzazioni allo scopo di riallineare i valori di bilancio ​eliminando l’effetto inflattivo​.
Obblighi degli amministratori che iscrivono la rivalutazione di un bene:
- indicazione beni che hanno subito rivalutazione monetaria
- ammontare rivalutazione per singolo bene
- per quali beni e in quale misura è stata effettuata rivalutazione economica
A. IV RISERVA LEGALE
In questa riserva si iscrive la quota di utile che l’assemblea destina a tale riserva. Riserva non più di capitale ma di utili.
Le norme civilistiche (2430) prevedono due discipline:
- 5% utili per s.p.a. e s.r.l. con capitale sociale pari o superiore ad euro 10.000; 20% degli utili per s.r.l. con capitale
inferiore ad euro 10.000;
- fino al 20% capitale sociale per le altre; per le s.r.l. con capitale inferiore ad euro 10.000 fino a che la riserva non
raggiunga unitamente al capitale euro 10.000. Se ridotta sotto questa soglia deve essere reintegrata.
La riserva legale è indistribuibile per la parte prevista dalla legge.
A. V RISERVE STATUTARIE
Normalmente sono riserve di utili. Qui, se esistono, si iscrivono quelle previste espressamente dallo statuto della società.
Le loro condizioni sono disciplinate sempre nello statuto.
A. VI ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE
Disciplinate da altre normative. Ricordiamo:
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-
riserva da deroghe​ (ex art 2423): quando si ha un maggior valore dell’attivo per via di deroghe ai principi di
rilevazioni; è indistribuibile fin quando gli utili potenziali non sono effettivamente realizzati;
riserva azioni/quote della società controllante​: quando si acquistano partecipazioni nelle controllanti è obbligo
costituire questa riserva indisponibile di pn;
riserva per utili su cambi non realizzati​: le poste monetarie (crediti/debiti in valuta estera) devono essere convertiti
al tasso a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, sono indistribuibili fino al realizzo;
riserva da rivalutazioni delle partecipazioni​: istituite quando si valuta una partecipazione col metodo del pn; non
sono distribuibili.
A. VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI
Accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generati nell’ambito di coperture di flussi finanziari
(cash flow hedge - quelli speculativi).
Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari
attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio
netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura deIle perdite.
Dunque, la riserva:
- se positiva, è indisponibile e non può essere usata nemmeno per la copertura delle perdite;
- se negativa, ho un saldo negativo e non va ripianata.
A. VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
Qui si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non sono stati distribuiti o accantonati ad altre riserve, e le perdite
ripianate. In base a se sono utili o perdite, la riserva è positiva o negativa.
Norme civilistiche (2424) distinguono tra:
- utili/perdite non distribuiti o non accantonati ad altre riserve
- utili/perdite non ripianati, ossia non coperti da riserve o per cui i soci non hanno fatto un versamento
Accoglie inoltre le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da
cambiamenti di principi contabili​ (vedasi OIC 29).
A. IX UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO
In questa voce si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto economico.
Se durante l’esercizio è stato fatto un bilancio straordinario per ripianare la perdita dell’esercizio, si può aggiungere la
voce apposita “perdita ripianata dell’esercizio” per specificare quella parte ripianata in tutto o in parte.
A. X RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
Accoglie in diminuzione del pn il costo di acquisto delle azioni proprie.
L’acquisto di azioni proprie comporta la necessità di iscrivere l’acquisto in una riserva negativa in riduzione del pn.
L’acquisto di azioni proprie è possibile per le Spa mentre è ​vietato per le Srl​.
Art. 2357 - Acquisto azioni proprie
- limite degli utili e riserve disponibili: si possono acquistare azioni proprie nel limite degli utili e riserve disponibili
(per non rischiare di aver un pn negativo);
- si possono acquistare solo azioni interamente liberate (conferimenti devono essere versati)
- autorizzazione assemblea soci
- assemblea fissa n. max azioni da acquistare e corrispettivo min-max
- valore nominale non superiore al 20% del capitale sociale se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio
Stesse norme valgono per l’acquisto di azioni della controllante.
Art. 2428 – Relazione sulla gestione
- n. e v.n. delle a.p. con indicazione del capitale
- n. e v.n. di azioni di società controllanti
- n. e. v.n. delle a.p. acquistate o alienate nell’es.
- n. e v.n. di azioni di soc. controllanti nell’es.
- motivi dell’acquisto o dell'alienazione
Casi speciali di acquisto di azioni proprie (non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2357-bis)
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- in esecuzione di una delibera di riduzione di capitale tramite riscatto o annullamento
- a titolo gratuito
- per effetto successione universale o fusione
- esecuzione forzata per un credito della società verso il socio
Nel caso di violazione degli ultimi due casi, si ha l’alienazione entro un anno (3 anni se la quota è maggiore del 20%), poi
l’annullamento e la riduzione del capitale sociale; se l’assemblea non provvede, gli amministratori o i sindaci richiedono la
riduzione in tribunale.
Art. 2357 ter - Disciplina delle azioni proprie
- amministratori non possono disporre delle azioni proprie, salvo autorizzazione assemblea
- utili e diritto di opzione sono attribuiti in proporzione alle altre azioni
- diritto di voto sospeso
- sono computate per il calcolo delle maggioranze nelle delibere assembleari
- acquisto azioni proprie comporta riduzione del patrimonio netto di uguale importo tramite iscrizione nel passivo
del bilancio di una specifica voce, con segno negativo
Art. 2357/quater - Divieto sottoscrizione azioni proprie
E’ vietata la sottoscrizione. se avviene ne rispondono in nome proprio, per quanto riguarda i soci fondatori e gli
amministratori, quest’ultimi in caso di aumento di capitale.
Art. 2358 - Altre operazioni sulle azioni proprie
- la società non può accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto di a.p.
- la società non può accettare azioni proprie in garanzia
- l’unica eccezione, per questi due casi, è l’acquisto di azioni da parte di dipendenti nei limiti degli utili e riserve
disponibili in bilancio
[es. sulle azioni proprie in dispensa p. 94-95]
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Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di
una riserva negativa. La formazione della riserva è contestuale all’acquisto delle azioni.
Si può disporre delle azioni proprie in 3 modi: acquisto, annullamento (per recesso socio) e alienazione (vendita di azioni
proprie).
In caso di ​annullamento ​delle azioni proprie, a seguito della delibera assembleare, si storna la riserva negativa per
azioni proprie in portafoglio e contestualmente si riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate.
l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore nominale è imputata a incremento o decremento del
patrimonio netto, senza interessamento del conto economico.
Nel caso di ​alienazione​, l’eventuale differenza tra il valore contabile della «riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio» e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata a incremento o decremento di un’altra voce di
patrimonio netto.
Versamenti effettuati da soci (riserve di capitale)
Le riserve di capitale nascono a seguito di versamenti effettuati dai soci che non vanno imputati a capitale. Non tutti i
versamenti dei soci comportano un’iscrizione in riserva di capitale. Ciò che lo determina è il titolo in base al quale il socio
effettua il versamento.
I ​versamenti a titolo di finanziamento​ rappresentano dei debiti per la società con vincolo di restituzione e sono riportati
nella voce D3) Debiti verso soci per finanziamenti. Devono essere restituiti e ​non costituiscono riserva di capitale​.
Secondo l’OIC 28, la rinuncia al credito da parte del socio è trattata come apporto di patrimonio, pertanto, il debito si
trasforma in un una posta di patrimonio netto.
I ​versamenti a fondo perduto​ sono iscritti nella voce A. VII Altre riserve, distintamente indicate. Non hanno vincolo di
restituzione.
- versamenti c/aumento capitale
- versamenti c/futuro aumento capitale
- versamenti in conto capitale
- versamenti (parziali o totali) a copertura perdite; se eccedenti le perdite vengono allocati in una voce ulteriore
I versamenti a copertura perdite non transitano da c.ec ma sono imputati a riserve di pn.
L’OIC 28 per la copertura perdite durante l’esercizio prevede l’utilizzo della voce A. IX Utile (perdita) dell’esercizio:
perdita esercizio (100) copertura parziale (80) perdita residua (20)
L12
OIC 28 - Patrimonio netto
Immagini su esempio schema delle 3 tabelle da riportare in nota integrativa:
1. composizione delle voci di patrimonio netto;
2. su rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto;
3. per la destinazione delle riserve;
4. su informazioni da fornire in nota integrativa relativamente alla riserva per operazioni di copertura di flussi
finanziari attesi, per quanto riguarda i derivati.
Le riserve possono essere utilizzate per aumentare il capitale (A), coprire le perdite (B) o per distribuire utili ai soci (C),
oppure per altri vincoli statutari (D).
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B) Fondi per rischi e oneri
I fondi sono passività che a differenza dei debiti, sono caratterizzati da un certo grado di incertezza.
L’incertezza può essere su tre aspetti:
- sulla certezza o meno della passività potenziale
- sull’ammontare del debito potenziale,
- sulla data di sopravvenienza della passività.
Esclusi gli strumenti finanziari derivati passivi (non è un fondo), le altre tre voci sono fondi rischi oppure oneri.
B.1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili
La voce accoglie i fondi previdenziali integrativi diversi dal TFR.
Le norme civilistiche si riferiscono ai fondi pensione interni e ai fondi pensione integrativi INPS (fondi oneri).
Questo tipo di fondi è utilizzato per collaborazioni coordinate continuative (es: amministratori), per i rapporti di agenzia per
le indennità di sportivi professionisti. L’ammontare è certo mentre è incerta la data.
B.2) Per imposte, anche differite
La voce accoglie:
- passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti da
accertamenti o contenziosi non definitivi;
- passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.
Sono fondi che riguardano le imposte relative a probabili accertamenti, condoni etc, comprese quelle differite.
Sono due: fondo imposte (fondo rischi), mentre quelli per imposte differite non sono fondi e riguardano esclusivamente la
fiscalità differita.
Non sono comprese IRES e affini, in quanto rientrano nei debiti tributari.
OIC 31 - Fondi rischi e oneri (e TFR)
A differenza del cc, spiega cosa è un fondo e lo definisce come passività potenziale.
Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate
da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita
(passività potenziale) o in un utile (attività potenziale), quest’ultimi che però non vengono contabilizzati per via del
principio di prudenza.
In relazione al grado di realizzazione o di accadimento, le passività potenziali si classificano in:
- certe: è certo che l’evento si verifichi;
- probabili: l’accadimento è ritenuto più verosimile piuttosto che il contrario;
- possibili: ridotta probabilità di sopravvenienza;
- remote: scarsissime possibilità di verificarsi.
I fondi rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, ​certe o probabili​, con data di sopravvenienza o di
ammontare indeterminati.
● I ​fondi rischi​ rappresentano passività di natura determinata ed ​esistenza probabile​, i cui valori sono stimati. Si
tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, caratterizzate da incertezza il
cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
● I ​fondi per oneri​ rappresentano passività di natura determinata ed ​esistenza certa​, stimate nell’importo o nella
data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio che avranno la manifestazione
numeraria negli esercizi successivi.
I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili sono accantonamenti per trattamenti previdenziali integrativi, diversi
dal TFR, nonché per indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi o collaboratori in forza di legge o
contratto al momento della cessazione del rapporto.
Si tratta quindi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla
cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni previste dalle contrattazioni
sottostanti.
Un fondo rischi ed oneri non può iscriversi per:
- rettificare valori dell’attivo (fondo svalutazione crediti non esiste! I crediti sono rettificati al netto?);
- coprire rischi generici, perché il fondo ha natura determinata e non generica;
- situazioni non in essere alla data di bilancio, ossia in data passata;
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-
rilevare passività potenziali ritenute probabili ma il cui ammontare non può essere stimato attendibilmente,
neanche in un importo minimo o di un intervallo di valori;
- rilevare passività potenziali possibili (per le quali si trova l’​informativa in nota integrativa​) o remote.
In presenza di polizze assicurative si tiene conto di rimborsi ragionevolmente certi. L’accantonamento è al netto del
rimborso ed è misurato facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio incluse le spese legali.
Valutazioni successive
La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni di bilancio a fine esercizio. E’ insito nello stesso
concetto di fondo un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.
Le metodologie di stima di un accantonamento al fondo sono applicate nel rispetto dei postulati di bilancio e in particolare
dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità.
Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza.
Percorso decisionale per l’iscrizione degli accantonamenti in bilancio
Esempi di fondi:
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili​: indennità suppletiva di clientela, cessazione rapporti di agenzia,
patto di non concorrenza, cessazione rapporti di co.co.co, trattamenti di fine mandato.
Fondi rischi​: fondi per cause in corso; eventuali contestazioni da parte di terzi; garanzie prestate; crediti ceduti (solo per
garanzie minimali).
Fondi per oneri​: garanzia prodotti; manutenzione ciclica; manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili e beni
ricevuti in affitto; operazioni e concorsi a premio; resi di prodotti; recupero ambientale; prepensionamento e
ristrutturazioni aziendali; contratti onerosi.
In ​nota integrativa​ (2427) va indicata la consistenza dei fondi, così come eventuali utilizzazioni e accantonamenti
durante l’esercizio.
B.3) Strumenti finanziari derivati passivi (Dlgs 138)
L’art. 2426 11 bis prevede che siano valutati al fair value, lo stesso per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari.
Le variazioni del fair value sono imputate a conto economico oppure direttamente a una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto.
Se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di una
operazione programmata, la riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o
al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
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Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di
mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.
Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.
Per quanto riguarda gli ​strumenti finanziari non di copertura​ non sono distribuibili gli utili che derivano dalla
valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura, ma sono riposti in
una riserva di utili non distribuibili.
B.4) Altri fondi
Comprendono fondi come fondi manutenzioni, riparazioni, rischi per collaudo o per controversie legali in corso.
Come per gli altri, in nota integrativa si riporta la consistenza e l’eventuale utilizzazione o accantonamento.
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Le norme civilistiche (2120) prevedono l’accantonamento annuale della retribuzione, diviso per 13.5, il quale sarà
restituito al dipendente a fine rapporto. Al tempo stesso, ogni anno viene fatta una rivalutazione del 1.5% + coefficiente
determinato dall’ISTAT,
Dopo 8 anni è possibile chiederne un anticipo non superiore al 70% per spese sanitarie riconosciute e per l’acquisto della
prima casa.
In nota integrativa van riportati consistenza, accantonamenti e utilizzazione del fondo.
La disciplina è riportata nell’OIC 31 con l’applicazione della riforma del 2006.
Per le aziende con più di 50 dipendenti il TFR va destinato al fondo tesoreria INPS (?) salvo destinazione differente.
D) Debiti, con separata indicazione degli importi non esigibili oltre l’esercizio successivo
OIC 19 - Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari
determinati di disponibilità liquide o beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito a una data stabilita.
Differiscono dai fondi rischi ed oneri e dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe
obbligazioni assunte o a svolgere o a eseguire determinate azioni o attività.
Rilevazione iniziale​:
● i ​debiti commerciali ​per l’acquisto di beni sono iscritti quando il processo produttivo è completato e si è verificato
il passaggio sostanziale del titolo di proprietà e per i servizi quando la prestazione è stata effettuata.
● i ​debiti finanziari​ o gli altri debiti sono rilevati quando esiste l’obbligazione verso la controparte, ossia quando
avviene l’erogazione del finanziamento.
Valutazione e rilevazioni successive avvengono al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, con tutte le
particolarità già viste per i crediti.
Si ha l’​eliminazione contabile​, cioè l’eliminazione del debito dal bilancio, quando l’obbligazione contrattuale e/o legale
risulta estinta per adempimento o altra causa o trasferita (accollo). La data dalla quale si rilevano gli effetti
dell’eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l’accordo diviene efficace tra le parti.
Casi particolari: debiti misti, la parte commerciale va separata da quella finanziaria.
ESEMPIO DEBITI AL COSTO AMMORTIZZATO
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E’ un prestito obbligazionario emesso sotto la pari; non è un’obbligazione convertibile perché se convertita in azioni, le
azioni non possono essere emesse sotto la pari: si verificherebbe un annacquamento del capitale sociale.
1. Obbligazioni
2. Obbligazioni convertibili
3. Debiti verso soci per finanziamenti
4. Debiti verso banche
5. Debiti verso altri finanziatori
6. Acconti (dati dai clienti, sono debiti)
7. Debiti verso fornitori
8. Debiti rappresentati da titoli di credito
9. Debiti verso imprese controllate
10. Debiti verso imprese collegate
11. Debiti verso imprese controllanti
11.bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12. Debiti tributari (imposte correnti)
13. Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale
14. Altri debiti (voce residuale)
Novità del Dlgs 139 è la ​valutazione al costo ammortizzato​, tenendo conto del fattore temporale.
D.1 Obbligazioni
I prestiti obbligazionari possono essere emessi dalle Spa e in linea generale non dalle Srl. Il cc pone alcuni limiti
all’emissione di obbligazioni.
Per le Spa l’importo non può essere maggiore del doppio della somma di capitale sociale, riserva legale e riserva
disponibile. Può essere superato fornendo delle garanzie per la parte eccedente:
- garanzia ipotecaria su immobili (2/3 del valore)
- garanzia su titoli di stato
- autorizzazione governativa
Il limite è superabile se le obbligazioni eccedenti sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza.
Per quanto riguarda le Srl, l’art. 2483 prevede l’emissione di titoli di debito (obbligazioni) sottoscritti solo da investitori
professionali soggetti a vigilanza. L’emissione è possibile solo se l’atto costitutivo disciplina:
- competenze soci e amministratori
- limiti di emissione e modalità
- maggioranze necessarie
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D.2 Obbligazioni convertibili
Danno la possibilità, entro una data prevista dal contratto, di convertire l’obbligazione (debito) in azione (capitale) sulla
base di un tasso di cambio stabilito in fase di sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile.
Art 2420 bis:
● E’ richiesta la delibera assembleare con fissazione rapporto di cambio e modalità conversione; non basta la
delibera del CdA perché la conversione comporta un aumento di capitale per cui i soci possono veder
compromessa la loro partecipazione
● Il capitale sociale deve essere interamente versato contemporaneo aumento di capitale sociale pari al valore
nominale delle azioni da convertire
● Emissione al valore nominale o superiore, mai inferiore (no emissione sotto la pari)
Art 240 ter: delega agli amministratori per atto costitutivo ad emettere obbligazioni anche convertibili:
- entro 5 anni
- per un importo massimo
Art 2427 - nota integrativa:
- Numero di titoli emessi
- Diritti attribuibili dai titoli
D.3 Debiti verso soci per finanziamenti
L’art 2467 prevede il finanziamento verso soci ​solo per le Srl​. Il rimborso è postergato agli altri creditori, inoltre è da
restituire se rimborsato nell’anno precedente al fallimento.
Questi finanziamenti sono quelli concessi in qualunque forma, fruttiferi e non fruttiferi, quando risulta un eccessivo
squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure quando la situazione finanziaria richiederebbe un
conferimento.
In ​nota integrativa​ va riportata la ripartizione del finanziamento dei soci per scadenza e con separata indicazione di
quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
E) Ratei e risconti (passivi)
Ratei passivi​: costi di competenza dell’esercizio ma con manifestazione numeraria nell’esercizio successivo, imputati
all’esercizio in corso sulla base del tempo.
Risconti passivi​: ricavi con manifestazione numeraria nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo,
imputati all’esercizio in corso sulla base del tempo.
L’Art 2424 bis li definisce come costi di competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi o come proventi
percepiti nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio successivo, o ancora come quote di costi e ricavi comuni a due
o più esercizi.
La struttura tecnico contabile è la seguente:
● ratei passivi es. in corso
● ratei passivi es. preced.
● risconti passivi es. in corso
● risconti passivi es. preced.
In nota integrativa va riportata l’indicazione dettagliata degli importi, se esistenti.
Operazioni in valuta
Sono tutte quelle operazioni attive e passive che sorgono in una moneta diversa rispetto alla moneta di conto.
L’art 2425 bis 2c stabilisce che ricavi, costi, oneri e proventi delle operazioni in valuta devono essere determinati al
cambio corrente alla data nella quale l’operazione è stata compiuta.
I criteri di valutazione sono contenuti nel 2426. ​Le attività e passività finanziarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio​ (31/12).
● I relativi utili/perdite sui cambi sono imputati a conto economico nella voce c.17-bis)
● L’eventuale utile netto deve essere accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo, le attività e
passività in valuta non monetaria devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
In nota integrativa bisogna evidenziare la ripartizione per area geografica (rischio paese) dei crediti e debiti e gli eventuali
effetti significativi delle variazioni sui cambi dopo la chiusura dell’esercizio.
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Operazioni finanziarie
Sono contabilizzate in bilancio in base alla sostanza economica del contratto e non sulla base della forma giuridica.
Si tratta di un’appendice del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Sì alla sostanza economica:
● raccolta e investimento di liquidità
● in pratica è una obbligazione del cessionario/acquirente a pronti a vendere a termine
● le attività compravendute rimangono iscritte nel bilancio del cedente/venditore a pronti
No alla forma giuridica:
Transazione in titoli o attività; vendita di titoli/attività a pronti con patto di retrovendita a termine.
L’art 2424 bis prevede che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono
essere iscritte nello SP del venditore/cedente.
L’art 2425 prevede che i proventi e oneri relativi a contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, con
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per la quota di competenza
dell’esercizio.
In nota integrativa (2427 6-ter) deve essere indicato distintamente per ciascuna voce l’ammontare di crediti e debiti che
prevedono l’obbligo per l’acquirente della retrocessione a termine.
Le operazioni di pronti contro termine formalmente riguardano l'acquisto e la successiva rivendita di titoli. A seconda del
soggetto si tratta di un’operazione di investimento o di finanziamento a seconda del soggetto:
- di finanziamento, per chi riceve la liquidità per restituirla a termine maggiorata dell’interesse
- di investimento, per chi dà la liquidità per riceverla a termine maggiorata dell’interesse.
OPERAZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE CON OBBLIGO DI RIACQUISTO A TERMINE
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I titoli oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (cioè che prevedono l’impegno di acquistare a
fronte dell’impegno di rivendere a una certa data a un prezzo prestabilito) restano iscritti nello SP del venditore, quindi chi
riceve non iscrive il trasferimento di proprietà dei titoli compravenduti.
Il cedente che vendi i titoli obbligandosi a riacquistarli a termine rileva un ingresso di liquidità (D: banca cc) e in
contropartita A: debito per operazioni con obbligo di riacquisto a termine).
Il cessionario che acquista i titoli non registra un’operazione di compravendita di titoli che prevede l’iscrizione nello SP dei
titoli (D: Titoli) in contropartita a un’uscita di liquidità (A: banca cc), anche se questo è quello che formalmente avviene
sulla base del contratto; quel che il cessionario fa è registrare un’uscita di liquidità (A: banca cc) in contropartita a D:
credito per operazioni con obbligo di vendita a termine.
I proventi e gli oneri derivanti dal contratto, di cui il più importante è la differenza tra tasso a pronti e a termine, ​non sono
una plusvalenza o minusvalenza, ma un provento o onere finanziario​ e devono essere iscritti come tali, sulla base del
principio di competenza, perché sostanzialmente si tratta di un’operazione finanziaria.
ESEMPIO CESSIONARIO / ACQUIRENTE
L13
4. Conto Economico
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
A-B+-C+-D= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
20) IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
Deve essere redatto per natura (non per destinazione o funzioni).
Nella struttura del conto economico per natura, prevista dalla Direttiva UE non è più prevista la componente straordinaria.
Per adeguarsi alla prassi internazionale, ricavi e costi di natura straordinaria (di natura non finanziaria) sono riconducibili
alle macroclassi A e B, mentre quelli di natura finanziaria nella C.
IAS 1 - Documenti obbligatori di bilancio (novità)
Regolamento CEE 1274/2008 del 17/12/2008 afferma che occorre un’informativa completa di bilancio comprendente:
- prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
- prospetto di conto economico complessivo
- prospetto delle variazioni di patrimonio netto
- rendiconto finanziario
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-
note, principi contabili e altre informazioni integrative
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità
applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o
quando riclassifica le voci nel proprio bilancio
Nuovo contenuto minimo del prospetto di conto economico complessivo
(a) ricavi;
(b) oneri finanziari;
(c) quota dell’utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
(d) oneri tributari;
(e) un unico importo comprendente il totale:
(i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e
(ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value
(valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che
costituiscono l’attività operativa cessata;
(f) utile (perdita) d’esercizio;
(g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura [esclusi i
valori esposti in (h)];
(h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture
contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
(i) totale conto economico complessivo.
Voci di costo e ricavo:
- Unico prospetto di conto economico complessivo
- Utilizzo di due prospetti
Ricavi - Costi = Utile (perdita) d’esercizio
Utile (perdita) d’esercizio +/- altre componenti di conto economico complessivo = Totale conto economico complessivo
Voci di ricavo e costo non incluse nell’utile (perdita) dell’esercizio:
- Variazioni della riserva di rivalutazione
- Utili (perdite) attuariali da valutazioni secondo IAS 19
- Utili (perdite) conversione valuta bilanci esteri
- Utili (perdite) valutazione titoli AFS
- Rettifiche da riclassificazione
Le imprese che classificano i costi per destinazione devono riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, comprese
le svalutazioni e gli ammortamenti e i costi del personale (IAS 1 par.93).
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A) Valore della produzione
A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Le norme civilistiche prevedono corrispettivi di cessione per beni, altri beni mobili, servizi, materie prime, materie
sussidiarie e semilavorati, al netto di (vedi art. 2425 bis):
- Resi da clienti
- Sconti su quantità vendute
- Abbuoni (arrotondamenti)
- Premi (sul volume d’affari)
- Imposte connesse alla vendita (IVA)
A2. Variazione delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Una parte delle rimanenze si trova in questa voce, un’altra nello SP. La voce in c.ec può essere negativa, quella in SP no.
La differenza è che in SP troviamo le rimanenze finali, qui le variazioni di rimanenze.
Nel valore della produzione troviamo le variazioni delle rimanenze di ​prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
prodotti finiti ​(sono stati inseriti nel processo produttivo, per cui l’azienda ha immesso in essi qualcosa in più), mentre nei
costi della produzione troviamo la variazione di materie prime, sussidiarie e merci, che non sono entrate nel processo
produttivo.
A3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Già commentato nella voce patrimoniale, sono le commesse.
A4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Riguardano le costruzioni in economia. Nell’art 2426 si specifica che le immobilizzazioni in corso comprendono:
- costi di fabbricazione fino al momento di utilizzo
- costi di finanziamento relativo
A5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
Norme civilistiche come i ricavi. Struttura tecnico-contabile:
- provvigioni e royalties
- recupero spese
- contributi c/esercizio
- altri proventi
- plusvalenze
OIC 12 - Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (A5)
L’OIC specifica che la voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria.
Il suo contenuto può essere così schematizzato:
a) Proventi derivanti dalle attività accessorie​, al netto delle relative rettifiche:
- fitti di terreni, fabbricati, impianti, macchinari;
- canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d’autore;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.
b) Plusvalenze di natura non finanziaria
- alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie;
- operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.
c) Ripristini di valore​: a seguito di svalutazioni per applicazione del metodo del costo (e nei limiti del costo) delle
immobilizzazioni immateriali e materiali o di crediti iscritti nell’attivo circolante o delle disponibilità liquide.
Non è possibile ripristinare il valore dell’avviamento, perché è vietato iscrivere l’avviamento generato internamente.
d) Sopravvenienze e insussistenze attive​: fondi rischi ed oneri eccedenti (laddove l’accantonamento sia contabilizzato
nella voce b) inclusa eccedenza fondo imposte originato a seguito di accertamenti/contenziosi relativi alle imposte
indirette (es. IVA).
e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria​:
- rimborsi spese;
- penalità addebitate ai clienti;
- proventi da contratti di compravendita con obbligo di retrocessione;
- acquisizione a titolo definitivo di caparre;
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- rimborsi e liberalità ricevute (in denaro o natura).
f) Contributi in conto esercizio
- contributi con natura di integrazione di ricavi dell’attività caratteristica o accessoria diversi da quella finanziaria o
di riduzione dei relativi costi ed oneri
- devono essere contabilizzati nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a riceverli
- contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (calamità naturali, terremoti, etc.)
- contributi per acquisto di materiali (esempio carta per editoria)
g) Proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti​: se un debito si prescrive non lo devo più pagare, quindi viene ripreso in
contropartita e riscritto come ricavo.
h) Quota di competenza dell’esercizio dei contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali che
vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo.
-
sopravvenienza: qualcosa di cui non c’era traccia in bilancio e che viene alla luce
insussistenza: qualcosa che era contabilizzato in bilancio e che non c’è più
B) Costi della produzione
B 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
B 7 PER SERVIZI
B 8 PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI
B 9 PER IL PERSONALE
B 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B 11 VARIAZ. RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
B 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI
B 13 ALTRI ACCANTONAMENTI
B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
B6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Materie sussidiarie: rientrano nel processo produttivo per essere trasformate o rientrano nel processo produttivo senza
essere oggetto di trasformazione.
Merci: vengono ricomprate e vendute (trasformazione commerciale spazio-temporale).
Le norme civilistiche (art 2425 bis) prevedono che questi costi vanno indicati al netto di:
- resi a fornitori
- sconti
- abbuoni
- premi
- imposte connesse all’acquisto (IVA)
Mentre la struttura tecnico contabile è:
- acquisti materie prime
- acquisti mat. sussidiarie
- acquisti mater. di consumo
- acquisti mater. manutenzione
- acquisti semilavorati
- acquisti prodotti finiti
- acquisti cancelleria per magazzino
- acquisti diretti
- spese access. acquisti
- variazioni per abbuoni e premi
OIC 12 - Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6)
Sono imputati a questa voce (così come alle successive voci B7 e B8), non solo i costi di importo certo, risultanti, ad
esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono
stati effettuati appositi accertamenti contabili.
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I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico,
ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce B7.
Eventuali imposte di fabbricazione o l’IVA non recuperabile sono incorporate nel costo d’acquisto dei beni
Si rilevano in B6 anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (ad esempio,
vestiario, generi alimentari, farmaci, omaggi e regalie).
B7) Costi della produzione per servizi
Le norme civilistiche (art 2425 bis) prevedono che vanno iscritti al netto di:
- resi a fornitori
- sconti
- abbuoni
- premi
- imposte connesse all’acquisto (IVA)
Mentre la scrittura tecnico-contabile prevede:
- acquisto servizi per:
- utenze
- lavorazioni di terzi
- consulenze e prestazioni professionali
- prestazioni varie
- manutenzioni di terzi
- servizi telefonici
- assicurazioni
- servizi vari
- costi commercializ.
- costi distribuzione
In questa voce è prevista anche l’indicazione dei compensi di amministratori e sindaci.
OIC 12 - Costi della produzione per servizi (B7)
A titolo esemplificativo:
trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
assicurazioni (se non addebitate come sopra);
energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze;
viaggio e soggiorno;
riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
lavorazioni eseguite da terzi;
consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
pubblicità e promozione;
provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
servizi esterni di vigilanza;
servizi esterni di pulizia;
royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce B8 (ad esempio, management fees corrisposte, nell’ambito dei
gruppi, alla società controllante);
compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
costi per il personale distaccato presso la società e dipendente da altre società (il corrispondente ricavo, per la società
da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5);
accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità
suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza
vincolo di subordinazione.
Si rilevano in B7 anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come ad
esempio:
- prestazioni di personale esterno​ e altre prestazioni d’opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi,
ecc;
- costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di
convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- costi per corsi di ​aggiornamento professionale dei dipendenti​:
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-
costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
Nella voce B7 sono rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie​, diversi dagli oneri
finanziari come ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di
titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di
factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari).
NB: i compensi pagati ad amministratori e sindaci sono in questa voce e non tra il personale, perché non sono dipendenti.
B8) Per il godimento di beni di terzi
Noleggi - leasing / locazione finanziaria - affitti passivi - royalties.
OIC 12 - Costi della produzione per godimento di beni di terzi
Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche, per godimento di beni di terzi materiali ed immateriali,
quali, ad esempio:
- canoni per affitto di azienda;
- canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario
dell’imposta di registro, ecc);
- canoni e royalties periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni, ecc;
- canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc.
Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l’usufrutto di beni mobili ed immobili e la
concessione del diritto di superficie su immobili.
Codice civile: operazioni di locazione finanziaria
La nota integrativa (2427 punto 22) prevede che per le operazioni di locazione finanziaria che comportano al beneficiario
parte di beni o rischi inerenti i beni, si debba indicare in un apposito prospetto:
- il valore attuale delle rate del canone non scadute utilizzando i tassi d’interesse (oneri finanziari effettivi inerenti i
singoli contratti)
- l’onere finanziario effettivo dell’esercizio
- il valore del bene alla chiusura dell’esercizio se fosse stato considerato immobilizzazione: val. originario - fondo
ammortamento
Vanno riportati con separata indicazione gli ammortamenti, le rettifiche e le riprese di valore inerenti l’esercizio.
B9) Costi della produzione per il personale
In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente.
Le norme civilistiche prevedono il dettaglio delle voci per la compilazione del bilancio.
In nota Integrativa (2427) è riportato il numero medio dipendenti per categoria (operai/quadri/dirigenti).
La struttura tecnico contabile è:
- salari e stipendi
- oneri sociali
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-
trattamento fine rapporto
trattamento quiescenza e simili
altri costI
OIC 12 - Altri costi (B9)
Comprende tutti gli altri costi relativi, direttamente od indirettamente, al personale dipendente, che non sono state iscritti
nelle voci precedenti. A titolo esemplificativo:
- indennità per il prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all’esodo;
- quote associative versate a favore dei dipendenti;
- borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.
B10) Ammortamenti e svalutazioni
Le norme civilistiche (art 2426 p2) prevedono i seguenti criteri di valutazione:
- immobilizzazioni materiali e immateriali vanno ammortizzati se loro utilizzazione è limitata nel tempo:
- ammort. in base a residua possibilità di utilizzo e svalutazione perdite durevoli
- modifica criteri ammortamento: motivazione in nota integrativa
- crediti valutati in base al presumibile realizzo
Struttura tecnico-contabile:
A) ammort. immobilizz. immater.
- ammort. costi impianto e ampliam.
- ammort. costi sviluppo,
- ammort. diritti brevetto
- ammort. concessioni, licenze marchi
- ammort. avviamento
- ammort. altre immob. immater.
B) ammort. immobiliz. mater.
- ammort. fabbricati
- ammort. impianti e macchin.
- ammort. attrezzature
- ammort. altri beni mater.
C) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- svalutazione fabbricati
- svalutaz. impianti e macch.
- svalut. attrezzature
D) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo
- circ. e delle disponibilità liquide
- svalutaz. crediti commerc.
- svalutaz. crediti finanz.
- svalutaz. crediti diversi a breve
L’OIC 12 afferma che la voce D comprende le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante.
Sono incluse anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad
esempio, derivanti da contratti di affitto).
B11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
In questa voce sono iscritte le differenze tra rimanenze iniziali e finali relativa ai beni da magazzino indicati in B6.
Se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali: segno negativo.
Se le rimanenze finali sono minori di quelle iniziali: segno positivo.
Norme civilistiche: bisogna indicare le variazioni di valore avvenute nelle rimanenze; per la valutazione fa fede quanto
detto nello stato patrimoniale. Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto (merci, materie prime) o di produzione
(semilavorati, in lavorazione, prodotti finiti) o se minore, al valore di mercato.
Struttura tecnico contabile:
Variazione rimanenze di:
- materie prime
- materie sussidiarie
- materiali di consumo
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-
materiali di manutenzione
B12) Accantonamenti per rischi
L’OIC stabilisce che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto
economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura”.
Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette
classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13.
Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci
B14 se riguardano imposte indirette, oppure alla voce 20, se riguardano imposte dirette.
B13) Altri accantonamenti
Ad esempio accantonamenti ai fondi spese:
fondo per garanzia prodotti;
fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili. ecc.);
fondo per buoni sconti e concorsi a premio;
fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;
fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei
lavori in corso;
fondo recupero ambientale.
B14) Oneri diversi di gestione
Struttura tecnico-contabile:
- costi societari
- perdite su crediti
- spese varie
- IMU
- tasse
OIC 12 - Oneri diversi di gestione (B14)
Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B.
a) Minusvalenze di natura non finanziaria
- alienazione dei cespiti
- espropri o nazionalizzazioni di beni
- operazioni sociali straordinarie
- operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento.
b) Imposte indirette, tasse e contributi che non costituiscono oneri accessori all’acquisto di beni e servizi
- imposta di registro;
- imposta ipotecaria e catastale;
- tassa concessioni governative;
- imposta di bollo;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali);
- imposte di fabbricazione non comprese nel costo delle materie, semilavorati e merci;
- altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere nella voce 20;
- imposte indirette relative ad esercizi precedenti
L’IVA indetraibile va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi (indetraibilità
soggettiva - in base al soggetto).
c) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria
- contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- omaggi ed articoli promozionali;
- oneri di utilità sociale non iscrivibili in B9;
- liberalità;
- acquisto e abbonamenti a giornali riviste e pubblicazioni varie;
- costi per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e altri adempimenti societari;
- costi per mensa gestita internamente al netto dei costi per il personale;
- differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto
- oneri da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora si configurino come prestito di beni;
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-
perdita di caparre a titolo definitivo;
oneri per multe, ammende e penalità.
Alla voce B14 sono iscritte le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni (iscritte alla voce B10d),
come ad esempio:
- le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto, per la parte che
eccede l’importo del credito già svalutato;
- la differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione;
- le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni;
- le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla
voce A5).
La differenza tra le macroclassi A e B è il primo saldo che dà informazione sull’andamento della gestione caratteristica.
Se positivo, indica che la gestione caratteristica è in grado di pagare i suoi costi, quindi residua un margine per continuare
l’attività o remunerare il capitale di terzi e gli oneri finanziari.
Se negativo non significa per forza aver perso disponibilità liquide, poiché non tutti i costi e ricavi di A e B hanno
manifestazione numeraria (es: ammortamenti, costruzioni in economia).
Se il saldo è negativo ma inferiore al costo degli ammortamenti, significa che la gestione economica non è in equilibrio
ma quella finanziaria sì, altrimenti si ha una destabilizzazione anche dell’equilibrio finanziario (sul lungo periodo).
C) Proventi e oneri finanziari
Sono costi e ricavi derivanti dalle gestione finanziaria della società, ossia dalle gestione dei titoli.
C 15. Proventi da partecipazione:
- con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
- controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
C 16. Altri proventi finanziari:
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione da imprese controllate, collegate e controllanti e
da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c. da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d. proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e
da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
C 17. Interessi ed altri oneri finanziari,
- con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,
- collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
C 17 bis. Utili (perdite) su cambi
C 15. Proventi da partecipazione
In questa voce sono rilevati per competenza in apposite sottovoci tutti i proventi derivanti da partecipazioni in
partecipazioni, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante.
Qui sono iscritti anche i dividendi e le plusvalenze sulla cessione.
Norme civilistiche - contenuto c.ec
Suddivisione tra proventi percepiti da:
- società collegate
- società controllate
- società controllanti
- società sottoposte al controllo delle controllanti
- altre società
Art 2427 p11 - contenuto nota integrativa:
- indicazione separata proventi da partecipazione diversi da dividendi
- dividendi contabilizzati per competenza (delibera) o per cassa (erogazione)
Struttura tecnico contabile:
- dividendi da partecipazione
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OIC 12 - Proventi da partecipazione (C15)
Devono essere rilevati per competenza i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint venture e consorzi, iscritte
sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante.
Devono essere indicati i seguenti proventi:
- dividendi su partecipazioni al lordo di eventuali ritenute (i dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata
deliberata la distribuzione);
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato o circolante;
- ricavi di vendita di warrants e diritti di opzione su titoli partecipativi;
- utili distribuiti da joint venture e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione
- plusvalenze derivate dalla cessione di azioni della società controllante.
C 16. Altri proventi finanziari
Norme civilistiche (2425) - contenuto c.ec
Si tratta sostanzialmente di interessi. Suddivisione tra:
- interessi provenienti da crediti immobilizzati con separata indicazione da imprese controllate, collegate e
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
- interessi da titoli iscritti nell’attivo circolante
- altri proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da controllate, collegate e controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime
Struttura tecnico contabile
Proventi:
- su crediti immobilizzati
- da altri titoli immobilizzati
- da titoli non immobilizzati
- finanziari diversi
OIC 12 - Altri proventi finanziari (C16)
C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- interessi attivi e altri proventi maturati nell’esercizio su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e maggiori
importi incassati sui crediti acquistati e iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.
C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- interessi attivi di competenza economica dell’esercizio maturati su titoli immobilizzati;
- premi percepiti per sorteggio obbligazioni;
- utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza;
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo immobilizzato.
C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati;
- utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati;
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante.
C16d) Proventi diversi dai precedenti
- utili da associazioni in partecipazione;
- interessi attivi su conti e depositi bancari​;
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento;
- interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante;
- sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato;
- proventi relativi ad operazioni di pronti contro termine;
- provento derivante dalla differenza tra valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e costo di acquisto;
- interessi attivi su crediti maturati nell’esercizio secondo il tasso di interesse effettivo;
- differenza positiva tra valore contabile residuo e esborso in caso di estinzione anticipata di un debito;
- differenza tra disponibilità liquide ricevute e valore attuale dei flussi finanziari futuri;
- nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente
diversi dai tassi di interesse di mercato, la differenza tra rilevazione iniziale e valore a termine del credito;
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-
componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.
C 17. Interessi ed altri oneri finanziari
Norme civilistiche (2425) - contenuto c.ec
Suddivisione tra:
- interessi e oneri da società controllate, collegate e controllanti
- altri interessi e oneri
Art 2427 - contenuto nota integrativa
- punto 8: indicare ammontare oneri finanziari imputati a voci attive di stato patrimoniale
- punto 12: suddividere interessi e altri oneri finanziari distintamente per:
- prestiti obbligazionari
- debiti verso banche
- altri
Struttura tecnico-contabile:
- interessi passivi
- oneri passivi
OIC 12 - Interessi ed altri oneri finanziari
La voce comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte.
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al
momento della rilevazione iniziale del credito;
- minusvalenze da alienazione di titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo immobilizzato e circolante;
- oneri relativi ad operazioni di pronti contro termine;
- interessi passivi su debiti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
- l’eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della
stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
- la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri;
- nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente
diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del
debito;
- perdite da negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa
fra valore contabile e il prezzo di cessione;
- perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l’importo del credito
già svalutato.
C 17 bis. Utili (perdite) su cambi
Norme civilistiche (2426 8 bis) - Criteri di valutazione
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti
utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio
vigente al momento del loro acquisto.
>vedi operazioni in valuta
Nota integrativa (2427)
6. Evidenziare la ripartizione per area geografica (rischio paese) dei crediti e debiti
6. Bis. Evidenziare eventuali effetti significativi delle variazioni sui cambi dopo la chiusura dell’esercizio
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D 18. RIVALUTAZIONI
A) DI PARTECIPAZIONI
B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
C) DI TITOLI ISCRITTI ALL’ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
D) DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
D 19. SVALUTAZIONI
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A) DI PARTECIPAZIONI
B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
C) DI TITOLI ISCRITTI ALL’ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
D) DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Norme civilistiche (2426) - Criteri di valutazione​: vedi voci attivo immobilizzato e circolante.
Contenuto c.ec (2425)
Rivalutazioni e svalutazioni vanno distinte per:
- partecipazioni
- immobilizzazioni finanziarie diverse da partecipazioni
- titoli attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- strumenti finanziari derivati
Struttura tecnico contabile:
D 18. Rivalutazioni
- di partecipazioni
- di immobilizzazioni finanziarie
- di titoli immobilizzati
- di titoli non immobilizzati
- di strumenti finanziari derivati
D 19. Svalutazioni
- di partecipazioni
- di immobilizzazioni finanziarie
- di titoli immobilizzati
- di titoli non immobilizzati
- di strumenti finanziari derivati
OIC 12 - Rettifiche di valore di attività finanziarie
Nelle voci D18 «rivalutazioni» e D19 «svalutazioni» si comprendono:
- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’​attivo immobilizzato​ per perdite durevoli di
valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- svalutazioni dei titoli iscritti nell’​attivo circolante​ per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi
ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (​solo per le
immobilizzazioni e solo nelle imprese controllate e collegate​);
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della
partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione);
- le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati;
- le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)
Norme civilistiche (2425) - contenuto c.ec
Evidenziare la differenza fra:
+ A) valore della produzione
- B) costi della produzione
+/- C) proventi e oneri finanziari
+/- D) rettifiche di valore di attività finanziarie
20. Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sul reddito (IRES, IRAP) sono distinte in correnti, differite e anticipate (vedasi fiscalità differita).
OIC 12 - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
La voce accoglie le imposte dirette.
Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in:
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-
-
imposte correnti​: le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le eventuali
sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento
degli acconti ed altre irregolarità);
imposte relative a esercizi precedenti​: le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad
esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed
altre situazioni di contenzioso con l’amministrazione finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva
(o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al
valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;
Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in:
- imposte differite e anticipate​, che accoglie:
- con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte
anticipate (sono crediti);
- con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite. La voce accoglie sia le
imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale,
tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte
nel conto economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e anticipate (sono ricavi?)
- proventi da consolidato fiscale, il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell’ambito del
consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.
21. Utile (perdita) dell’esercizio
Norme civilistiche (2425) - contenuto c.ec
Evidenzia la differenza tra il risultato ante imposte e la voce 20; questa differenza è il risultato d’esercizio.
5. Rendiconto finanziario
Norme civilistiche (2425 ter)
Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare
e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio
derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma
indicazione, le operazioni con i soci. E’ il punto di partenza per l’analisi dinamica dei flussi della società.
Non è previsto uno schema formale nel cc (2245), per cui si ha un rinvio all’OIC 10, che prevede 2 schemi: quello diretto
viene usato prevalentemente dalle aziende che tengono una contabilità finanziaria e quello indiretto, più utilizzato.
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Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide
avvenute in un determinato esercizio.
Nel rendiconto i flussi sono presentati in diverse categorie:
- attività operativa: comprende le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla
fornitura di esercizi, nonché le altre operazioni non comprese nelle altre due categorie;
- attività di investimento: comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;
- attività di finanziamento: comprende le operazioni di ottenimento e restituzione delle disponibilità liquide sotto
forma di capitale di rischio o di debito.
La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta l’incremento o il decremento delle disponibilità
liquide avvenuto nell’esercizio.
Il flusso finanziario della gestione operativa può essere determinato con:
- metodo indiretto: apportando rettifiche all’utile o perdita da conto economico basate su poste non monetarie
inserite nel SP o in c.ec;
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- metodo diretto: evidenziando i flussi finanziari di liquidità.
Si preferisce l’indiretto poiché il diretto richiede l’utilizzo di una contabilità specifica per i flussi di liquidità.
Il rendiconto finanziario, di tipo scalare, è presentato sulla base degli schemi previsti nell’appendice a dell’OIC 10.
I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere ulteriormente
suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società o raggruppati quando è irrilevante per la
rappresentazione veritiera e corrette.
E’ necessario esporre i flussi finanziari dell’esercizio precedente e, se non sono comparabili, occorre adattarli. In caso di
non comparabilità, adattamento o impossibilità di questo opportuna segnalazione e commento in calce al rendiconto.
Flussi finanziari dell’attività operativa
Comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e della fornitura di servizi anche
se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e finanziamento. Esempi:
- incassi dalla vendita di prodotti e prestazione di servizi;
- incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- pagamenti per l’acquisto della materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti per l’acquisizione di servizi,
- pagamenti ai dipendenti;
- pagamenti e rimborsi spese;
- incassi per proventi finanziari.
L’attività è composta da operazioni che costituiscono ricavi e costi necessari per produrre tali ricavi. Tali operazioni sono
riflesse nel conto economico e rappresentano le fonti di finanziamento dell’impresa (autofinanziamento) generando la
liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.
NB: tolgo le cose positive a aggiungo quelle negative
Indiretto significa che la liquidità è rappresentata sotto 3 macro aspetti che rappresentano le 3 attività principali
dell’impresa; il punto di partenza è l’utile o perdita, un valore economico. Il flusso determinato con il metodo indiretto
prevede la rettifica dell’utile (o della perdita) dell’esercizio o dell’utile (o perdita) prima delle imposte tenendo conto di:
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1. elementi di natura non monetaria​ (ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, utili non distribuiti relativi a
partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto), ossia poste contabili che non
hanno richiesto l’esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell’esercizio e che non hanno contropartita nel
capitale circolante netto;
2. variazioni del capitale circolante netto​ (attività correnti meno passività correnti nel breve periodo) connesse ai
costi o ricavi dell’attività operativa; variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ad esempio:
- l’incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall’utile (perdita) dell’esercizio, in quanto tale aumento
rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell’esercizio e
accreditati al conto economico; al contrario una diminuzione dei crediti è aggiunta all’utile (perdita)
dell’esercizio in quanto rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di
competenza dell’esercizio e accreditati al conto economico;
- l’incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all’utile (perdita) dell’esercizio, in
quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (o una parte di costi della
produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza);
- l’incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all’utile (perdita) dell’esercizio poiché
nel calcolo dell’utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche
la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquida hanno rilievo solo gli
acquisti;
- l’aumento dei ratei passivi è aggiunto all’utile/perdita dell’esercizio in quanto tale aumento rappresenta il
maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a
conto economico.
- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall’attività di investimento e finanziamento
(plusvalenze / minusvalenze derivanti da cessioni di attività).
3. Altre voci ​quali interessi attivi e passivi dei conti corrente, le imposte sul reddito pagate, i crediti IVA e i dividendi.
Vanno rettificate le componenti che non hanno nulla a che fare con la gestione operativa. Le rettifiche hanno l’obiettivo di
trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti, ossia variazioni di disponibilità liquide.
E’ possibile determinare il flusso finanziario con il metodo diretto, rappresentando i flussi finanziari positivi e negativi
derivanti dalla gestione operativa.
Flussi finanziari dell’attività di investimento
Riguardano i flussi che derivano dall’acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e attività
finanziarie comprese nell’attivo circolante. Sono flussi che derivano da:
- acquisti e vendite di fabbricati, impianti, attrezzature e altre imm. materiali;
- acquisti e vendite di brevetti, marchi, concessioni ed altre imm. immateriali;
- acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
- acquisizioni e cessioni di altri titoli;
- erogazioni di anticipazioni e/o prestiti.
I flussi finanziari derivanti dall’acquisto di immobilizzazioni sono presentati per l’uscita effettivamente sostenuta
nell’esercizio, pari al prezzo di acquisto, rettificato della variazione dei debiti verso fornitori per immobilizzazioni.
I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono presentati per l’entrata effettivamente incassata
nell’esercizio pari al prezzo di realizzo, rettificato della variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni.
La societa’ rettifica l’attività operativa per la plus/minusvalenza rilevata.
Occorre presentare distintamente i principali incassi o pagamenti dall’attività di investimento, distinguendoli a seconda
delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), indicando separatamente le attività finanziarie
non immobilizzate.
Flussi finanziari dell’attività di finanziamento
Riguardano i flussi che derivano dall’ottenimento o restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di
debito. I flussi generati o assorbiti dall’attività di finanziamento sono:
- emissione di azioni o quote rappresentative di capitale;
- pagamento di dividendi;
- pagamenti per rimborso di capitale (compreso l’acquisto di azioni proprie);
- emissione o rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti;
- altri debiti di natura finanziaria.
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La società deve distinguere gli incassi ed i pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento derivanti da capitale di rischio
o da capitale di debito.
Informazioni in calce al rendiconto finanziario
In calce al rendiconto finanziario la società presenta l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono
liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili, se
rilevanti. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio: un conto corrente vincolato costituente garanzia
prestata nell’interesse di un’impresa controllata.
L14
6. Nota Integrativa
È parte integrante del bilancio insieme a SP, CE e RI. Ha la funzione di fornire informazioni integrative, esplicative e, ove
necessario, complementari. Si tratta di un’informativa di supporto a quella espressa nei documenti prevalentemente
quantitativi, essenziale per comprendere è valutare la situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società
NB: l’informativa deve consentire la comprensibilità del bilancio ma l’informazione non deve essere troppo lunga.
Fonti del contenuto della nota integrativa:
- art 2427 (LEGGILO)
- alcune altre norme del cc
- altre norme attinenti il bilancio
- art 2423
Raggruppamento delle informazioni in quattro categorie:
1) illustrazione dei criteri contabili adottati
2) indicazione delle informazioni, dei dettagli e delle motivazioni relativi all’iscrizione di voci nello stato patrimoniale
3) indicazione delle informazioni, dei dettagli e delle motivazioni relative all’iscrizione di voci del conto economico
4) una serie di altre informazioni
Art 2427 cc - Illustrazione dei criteri contabili adottati
PUNTO 1
Indicazione di criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello stato.
Esempi:
- criteri di formazione e struttura del bilancio
- comparabilità con l’esercizio precedente
- convenzioni di classificazione per lo stato patrimoniale e il conto economico
- criteri di valutazione delle principali poste di bilancio in base a quanto previsto dall’art. 2426 cc e dai principi
contabili elaborati dall’OIC
L’analisi deve essere esauriente ma sintetica.
Art 2427 cc - Voci dello stato patrimoniale
PUNTO 2
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Indicazione dei movimenti delle immobilizzazioni, specificando per indicazione dei movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce:
- il costo;
- le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio;
- le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio;
- il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
PUNTO 3
Indicazione della composizione delle voci:
- costi di impianto e ampliamento
- costi di sviluppo
E le ragioni della loro iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento.
PUNTO 3 bis
Indicazione della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali,
facendo riferimento:
- al loro concorso alla futura produzione di risultati economici,
- alla loro prevedibile durata utile
- e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli
esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio.
PUNTO 4
Indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo; in particolare per le voci del
patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.
Movimentazione dei fondi rischi e oneri:
>Movimentazione delle poste di patrimonio netto (vedi prospetto allegato OIC 28)
PUNTO 5
Indicazione dell’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna:
- denominazione,
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-
sede,
capitale
importo del patrimonio netto,
l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.
PUNTO 6
Indicazione, distintamente per ciascuna voce, dell’ammontare:
- dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni
- dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, specificando la natura delle garanzie
- ripartizione di debiti e crediti per aree geografiche.
PUNTO 6 bis
Indicazione di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi.
PUNTO 6 ter
Indicazione, distintamente per ogni voce, dell’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
PUNTO 7
Indicazione della composizione delle voci:
- ratei e risconti attivi (attivo (D))
- ratei e risconti passivi (passivo (E))
- altri fondi dello stato patrimoniale (passivo B.3))
- altre riserve (passivo A.VII)
PUNTO 7 bis
Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
L’OIC 28 appendice C propone uno schema da utilizzare in riferimento a tale punto della nota integrativa
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PUNTO 8
Indicazione dell’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale,
distintamente per ogni voce.
PUNTO 9
Indicazione:
- dell’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività non risultanti dallo stato patrimoniale
- della natura delle garanzie reali prestate
Indicazione distinta:
- degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e altri obblighi simili
- degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime.
PUNTO 19 bis
Indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci della società con:
- ripartizione per scadenze
- separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
Art 2427 cc - Voci conto economico
PUNTO 10
Indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree
geografiche.
PUNTO 11
Indicazione dell’ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi.
PUNTO 12
Indicazione della suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche
e altri.
PUNTO 13
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità’ o incidenza eccezionali.​ Sono eccezionali quei costi e
ricavi che non sono totalmente sotto il controllo dell’impresa.
PUNTO 14
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Predisposizione di un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando:
- l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente
- gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.
b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi
precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata
iscrizione.
Art 2427 cc - Altre informazioni
PUNTO 15
Indicazione del numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria.
PUNTO 16
Indicazione dell’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate, indicando il totale per ciascuna categoria.
PUNTO 17
Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove
azioni della società sottoscritte durante l’esercizio.
PUNTO 18
Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla
società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
PUNTO 19
Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.
PUNTO 20-21
- I dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico
affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis;
- i dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma.
>Rinvio ai patrimoni destinati ad uno specifico affare
PUNTO 22 (IMPORTANTE)
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Indicazione delle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario il trasferimento della
parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto (ossia considerarlo come se fossimo
negli IAS), sulla base un apposito prospetto in nota integrativa dal quale risulti:
1) il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando i tassi di interesse pari all’onere
finanziario effettivo inerente i singoli contratti
2) l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio
3) l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero iscritti alla data di chiusura qualora
fossero stato considerati immobilizzazioni
4) indicazione separata di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.
Secondo la disciplina civilistica, i canoni di leasing sono contabilizzati con il metodo dei canoni (metodo patrimoniale) e
vengono imputati a c.ec nella voce “Godimento beni di terzi” (B8) dell’attivo dello SP con in contropartita i debiti verso
fornitori.​ L’OIC 1 al paragrafo 2-operazioni di locazione finanziaria (leasing) da’ una possibile soluzione per come
rappresentare in nota integrativa tali informazioni.
PUNTO 22 bis
Operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria
per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni
di mercato​. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo
quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
PUNTO 22 ter
La natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, ​a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi​ e
l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della
società.
PUNTO 22 quater
La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
PUNTO 22 quinquies
Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa
fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
PUNTO 22 sexies
Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa
fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
PUNTO 22 septies
La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.​ Questo con
l’esigenza di dare un ordine logico alla normativa.
Informazioni richieste da altre norme civilistiche
Art 2423
4c​) Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta illustrando i relativi criteri in
nota integrativa.
5c) ​Disapplicazione di una disposizione in quanto incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta motivazione
della deroga e l’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato di
esercizio. Gli utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
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Art 2423-ter
2c) ​Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell’importo corrispondente; possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento è irrilevante
a livello quantitativo o quando favorisce la chiarezza del bilancio; nel secondo caso in nota integrativa le voci devono
essere indicate distintamente.
5c​) Indicazione della voce corrispondente dell’esercizio precedente a scopo comparativo. Se le voci di bilancio non sono
comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l’adattamento o
l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati in nota integrativa.
Art 2424
2c​) Segnalazione del caso in cui un elemento dell’attivo o del passivo ricada sotto più voci dello schema -> annotazione
della sua appartenenza anche a voci diverse da quella in cui e’ iscritto.
Art 2426
Motivazione o evidenziazione degli effetti circa:
- punto 2) modifiche dei piani di ammortamento
- punto 3) partecipazioni in controllate e collegate per le quali il costo e’ superiore al valore secondo il metodo del
patrimonio netto
- punto 4) iscrizione di un valore di costo della partecipazione superiore a quello derivante dall’applicazione per la
prima volta del metodo del patrimonio netto
- punto 6) spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (ammortizzato secondo la vita utile, nei casi
eccezionali in cui non è stimabile entro un periodo non superiore a 10 anni)
- punto 10) differenza apprezzabile tra valutazione delle rimanenze secondo uno dei criteri ammessi dal n. 10
dell’art. 2426 (lifo, fifo, costo medio ponderato)
Art 27 Dlgs 127/1991
Ragioni per l’esonero dalla predisposizione del bilancio consolidato.
Art 2361
Specifica informazione dell’assunzione di partecipazioni in altre imprese nel caso in cui essa comporti una responsabilità
illimitata.
Art 2497-bis
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita l’attività di direzione e
coordinamento sulla società a cui si riferisce il bilancio.
Art. 10 legge 72/1983
Insieme all’art. 11 l. 342/2000, richiede l’indicazione dei beni rivalutati ancora presenti nel patrimonio aziendale.
Infine si devono fornire informazioni complementari quando quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta.
7. Relazione sulla gestione
Il bilancio d’esercizio deve essere corredato da una relazione redatta dagli amministratori contenente informazioni su:
- situazione della società
- elenco sedi secondarie della società
- andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la società ha operato, anche tramite
controllate, con riferimento a costi, ricavi e investimenti.
A riguardo, il 2428 (DA LEGGERE) afferma:
1) Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed
esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.
2) L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli
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indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese
le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi.
3) Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) attività di ricerca e sviluppo;
2) rapporti con controllanti, controllate, collegate e imprese sottoposte al controllo delle controllanti
3) per le azioni proprie e azioni o quote di società controllanti detenute dalla società bisogna indicare:
a) numero
b) valore nominale
c) indicazione della parte di capitale corrispondente
4) per le azioni proprie e azioni o quote di società controllanti detenute dalla società acquistate o alienate durante
l’esercizio bisogna indicare:
a) numero
b) valore nominale
c) indicazione della parte di capitale corrispondente
d) motivazione della variazione
5) fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio;
6) evoluzione prevedibile della gestione;
6 bis) informativa legata all’uso di strumenti finanziari
La relazione sulla gestione costituisce uno dei principali allegati al bilancio di esercizio. Deve rappresentare in maniera
esaustiva l’evolversi della situazione aziendale; nello specifico il primo comma recita: “Deve contenere un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento della gestione”, per cui deve essere redatta in
chiave informativa attuale e prospettica.
La relazione costituisce un tipo di informativa puntuale e obiettiva; obiettiva perché calibrata funzionalmente in
considerazione delle esigenze informative degli stakeholders, infatti si tratta di un documento di auto-analisi in grado di
fornire tutti quegli strumenti necessari per verificare correttamente l’operatività aziendale, costituendo un quadro fedele
necessario a comprendere la dinamica aziendale.
All’interno è possibile individuare un sistema di indicatori contabili atti a verificare:
- Equilibrio economico
- Equilibrio finanziario
- Equilibrio patrimoniale
Le aree di analisi sono:
- l’assetto della società
- strategie competitive, funzionali e connessi risultati
- fatti di rilievo
L’analisi è condotta in maniera dinamica, ossia:
- retrospettiva
- concomitante
- futura
Natura dell’analisi:
- aspetto economico -> redditività
- aspetto finanziario -> fabbisogno finanziario
- aspetto patrimoniale -> relazione tra fonti e impieghi
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L15
STRUMENTI PER LA CONDUZIONE DELL’ANALISI DALLA PRASSI AZIENDALE
STRUMENTI PER LA CONDUZIONE DELL’ANALISI DALLA PRASSI PROFESSIONALE
INDICATORI DI RISULTATO CLASSICI
Analisi della situazione economica:
- ROE
- ROI
- ROS
- ROA
- EBIT
- Incidenza oneri finanziari
Analisi finanziaria e patrimoniale:
- Indice di struttura
- Elasticità dell’attivo immobilizzato
- Indice di indebitamento
- Indice di indebitamento finanziario
- Quoziente di disponibilità
- Capitale circolante netto
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-
Quoziente di tesoreria
Rotazione del magazzino
Dilazione media crediti/debiti commerciali
Oltre al dettaglio numerico è fondamentale la descrizione:
- Criteri di rielaborazione del bilancio
- Modalità di calcolo degli indici
- Significato degli indici
E’ prevista un’estensione del dettaglio informativo anche ai vari settori in cui l’azienda opera:
- settore economico (settore manifatturiero)
- attività dell’impresa:
- divisioni operative
- rami aziendali
Con particolare riguardo a:
- costi
- ricavi
- investimenti
Sono previsti anche degli indicatori alternativi (raccomandazione CESR 2005) da applicare alle società quotate in Borsa.
La loro elaborazione avviene con l’intento di integrare quelli convenzionali.
POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA
DOCUMENTO 14/1/2009 C.N.D.C.E.C
Primo livello di richieste informative: obbligatorie sia per le PMI sia per le grandi imprese.
Secondo livello di richieste informative: facoltative per le PMI, obbligatorie per le grandi imprese
Grande impresa: attivo SP 43m, ricavi e.ec 50m, dipendenti medi 250.
Primo livello informativo - dati necessari
● Analisi situazione reddituale:
○ trend fatturato o valore produzione o risultato ante imposte degli ultimi 5 anni
○ MOL, R.O., EBIT normalizzato o integrale
● Analisi situazione finanziaria. Se l’impresa è sottocapitalizzata -> indicatori di solidità:
○ modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine
○ composizione delle fonti di finanziamento
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MODALITÀ FINANZIAMENTO IMPIEGHI A M/L TERMINE
COMPOSIZIONI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
Primo livello informativo - dati facoltativi
ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE
ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA - INDICATORI SOLVIBILITÀ O LIQUIDITÀ
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INDICATORI DI RISULTATO NON FINANZIARI
Utilizzabili nel caso contribuiscano a una più chiara informazione sulla gestione.
RISCHI E INCERTEZZE
Descrizione dei principali rischi a cui è esposta l’azienda e illustrazione delle politiche adottate per contrastare tali rischi.
Si tratta di concetti riferibili a qualsiasi realtà aziendale.
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Tipologia di rischi:
- Interni:
- Efficacia/Efficienza operativa (logistica, acquisti, ...)
- Delega (sistemi di management e di controllo interno)
- Risorse umane (formazione, turnover, clima lavorativo)
- Sicurezza (rischi di frodi e furto, sicurezza dei dati)
- Informativa (controllo di gestione, gestione informazioni)
- Dipendenza (dalla clientela, dai fornitori)
- Esterni:
- Mercato (rischi di volume/prezzo, variazione tassi)
- Normativa (modifiche legislative)
- Concorrenza
- Contesto politico/sociale (rischio paese, clima politico)
- Eventi catastrofici (catastrofi)
6 bis) Informativa legata all’uso di strumenti finanziari
● Obiettivi e politiche​ sul rischio finanziario compresa la politica di copertura; va fatto per ciascuna principale
categoria di operazioni previste.
● Esposizione al rischio​ di:
○ prezzo
○ credito
○ liquidità
○ variazione dei flussi finanziari
Se rilevanti per la valutazione, vanno inseriti nella (?) situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio.
Alcune definizioni su IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative
● Rischio di credito​: rischio che una delle parti causi una perdita finanziaria all’altra non adempiendo ad
un’obbligazione;
● Rischio di liquidità​: rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività
finanziarie;
● Rischio di mercato​: rischio che il fair value o flussi finanziari futuri fluttuino in seguito alle variazioni dei prezzi di
mercato. Comprende:
○ Rischio valuta​: rischio che il fair value o i flussi finanziari variano a causa della variazione dei cambi
○ Rischio tasso interesse​: rischio che il fair value o i flussi finanziari varino a causa della variazione dei
tassi di interesse sul mercato
○ Rischio di prezzo​: rischio che il fair value e i flussi finanziari varino a causa delle fluttuazioni dei prezzi di
mercato.
L’IFRS 7 richiede di illustrare sotto il profilo:
● qualitativo: obiettivi delle politiche di investimento in strumenti finanziari, al fine di fronteggiare i rischi
○ il grado di utilizzo degli strumenti finanziari;
○ struttura organizzazione delle funzioni di risk management;
○ scopo e natura dei sistemi di misurazione e valutazione dei rischi finanziari;
○ strategie di copertura o di attenuazione dei rischi finanziari;
○ processi posti in essere per monitorare efficienza d tali strategie;
○ politiche criteri utilizzati per evitare le eccessive concentrazioni di rischio ed ottenere garanzie atte ad
attenuarlo.
● quantitativo: entità dell’esposizione allo specifico rischio connesso allo strumento e criteri per misurarlo e per
controllarlo:
○ informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie;
○ l’ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, rappresenta la massima esposizione al rischio di
credito, senza prendere in considerazione le eventuali garanzie accessorie o altri elementi che migliorano
la qualità del credito;
○ laddove opportuno, occorre fornire una descrizione delle garanzie accessorie ottenute (es. pegni,
ipoteche, fideiussioni, etc.) e degli altri strumenti di sostanziale garanzia ottenuti (es. canalizzazione di
pagamenti da parte del debitore).
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Esempio:
INDICATORI AMBIENTE E PERSONALE
Arricchimento della relazione con informazioni su:
● ambiente:
○ Politiche di tutela e gestione (impianti eco-compatibili)
○ Impatto dei processi produttivi sul territorio
● personale:
○ Composizione e turnover
○ Formazione
○ Modalità retributive
○ Misure di sicurezza adottate
A riguardo, le informazioni obbligatorie sono:
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8. Bilancio in forma abbreviata e delle microimprese
Bilancio abbreviato
Il primo è regolamentato dall’art 2435 e da poco è utilizzabile anche per le società che non abbiano emesso titoli
regolamentati. In generale, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o
successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- attivo SP 4.4m
- ricavi delle vendite delle prestazioni 8.8m
- dipendenti occupati in media nell’anno: 50
Il bilancio abbreviato comprende le voci che nel 2424 sono contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani.
Per quanto riguarda l’​attivo​, le voci A e D possono confluire nella voce C II (crediti) con indicazione separata degli importi
esigibili degli esercizi successivi.
Non è più richiesta la detrazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Paragrafo 35 OIC 12, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società devono
fornire indicazione separata delle imposte anticipate.
Per quanto riguarda il ​passivo​, la voce E (ratei e risconti passivi) può essere compresa nella voce D (con indicazione
separata degli importi esigibili degli esercizi successivi).
Per quanto riguarda il ​c.ec​, possono essere raggruppate:
● VOCI A 2​ variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti. ​VOCI A 3​ variazione di
lavori in corso su ordinazione.
● VOCI D 19 a​ Svalutazioni di partecipazioni. ​VOCI D 19 b​ Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni. ​VOCI D 19 c​ Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
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●
●
●
●
VOCI B 9 c​ Trattamento di fine rapporto. ​VOCI B 9 d​ Trattamento di quiescenza e simili. ​VOCI B 9 e​ Altri costi
VOCI B 10 a​ Ammortamento delle immob. immat. ​VOCI B 10 b​ Ammortamento delle immob. mat. ​VOCI B 10 c
Altre svalutazioni delle immob.
VOCI C 16 b​ Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni ​VOCI C 16
c​ Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
VOCI D 18 a​ Rival. di partecipazioni. ​VOCI D 18 b​ Rival. di immob. finanziarie che non costituiscono
partecipazioni. ​VOCI D 18 c​ Rival. titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Sono anche previste semplificazioni in ​nota integrativa​:
● criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, rettifiche di valore e conversione valori in valuta;
● movimenti delle immobilizzazioni (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni, acquisizioni, alienazioni (...);
● ammontare di crediti e debiti di durata residua superiori a cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali (senza
indicazione della ripartizione geografica);
● ammontare oneri finanziari imputati ai valori dell’attivo;
● importo complessivo di impegni, garanzie passività potenziali;
● importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
● numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
● ammontare dei compensi, anticipazioni, crediti concessi spettanti ad amministratori e sindaci;
● per azioni realizzate con parti correlate;
● natura, obiettivo di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, anche omettendo gli effetti patrimoniali,
finanziari ed economici;
● fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
● nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato anche omettendo l’indicazione del luogo in cui
è disponibile la copia del consolidato;
● informativa relativa agli strumenti finanziari derivati.
E’ poi previsto l’esonero dal redigere la ​relazione sulla gestione​, se nella nota integrativa si forniscono le informazioni
richieste nella relazione sulla gestione:
● Al ​punto 3​: numero e valore nominale delle azioni proprie e delle quote di società controllanti possedute dalla
società.
● Al ​punto 4​: numero e valore nominale delle azioni proprie e delle quote di società controllanti acquistate o
alienate nel corso dell’esercizio.
Infine, vi è esonero dalla redazione del rendiconto finanziario.
Esiste anche la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore
nominale.
Bilancio delle micro imprese
Le società che in base al 2435 ter sono definite come micro imprese, se non hanno superato nel primo esercizio o
successivamente per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- attivo SP 175k
- ricavi delle vendite delle prestazioni 350k
- dipendenti occupati in media nell’anno: 5
Gli schemi di bilancio e i criteri d valutazione sono determinati secondo quando disposto dall’art. 2435-bis.
Inoltre, le micro imprese sono esonerate:
● dalla redazione del rendiconto finanziario
● dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste
dall’art. 2427 n. 9) e 16);
● dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’art.
2428 n. 3) e 4),
● non si applicano le disposizione di cui all’art. 2423 c. 5) e art. 2426 11-bis).
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9. Analisi economico-finanziaria di bilancio
Il bilancio d’esercizio ha come finalità quella di fornire informazioni per i terzi per permettere loro di esprimere giudizi e
apprezzamenti sulla gestione svolta dagli amministratori.
Obiettivo dell’analisi di bilancio: cogliere elementi di sintesi necessari ad una valutazione economica, finanziaria e
patrimoniale della gestione dell’impresa. L’azienda fornisce informazioni sull’andamento economico finanziario contenute
nel bilancio di esercizio agli stakeholders.
Gli utilizzatori sono:
- Interni ​(soci di maggioranza, analisti interni, amministratori, ...): ai fini dell’interpretazione del bilancio sono
agevolati in quanto hanno accesso diretto a tutte le informazioni riguardanti la sua redazione e ai dati dei
sottosistemi informativi aziendali.
- Esterni ​(soci di minoranza, finanziatori, fornitori, clienti, analisti esterni, commercialisti, sindaci/revisori): ai fini
dell’analisi hanno a disposizione esclusivamente i dati contenuti nel bilancio d’esercizio.
Tipologie di analisi di bilancio:
● per indici (statica)​: si fonda sull’ipotesi che l’apprezzamento sull’andamento economico-finanziario non possa
essere effettuato in base alla semplice osservazione di dati evidenziati in bilancio e che sia indispensabile
effettuare raggruppamenti significativi, nonché rapporti, ritenuti espressivi di date situazioni aziendali, tra dati
singoli o tra raggruppamenti di dati;
● per flussi (dinamica)​: è quella ritrovabile nel rendiconto finanziario. Deriva direttamente dall’interpretazione
meramente finanziaria del bilancio d’esercizio, mediante analisi delle variazioni tra i valori di apertura e quelli di
chiusura, ovvero tra flussi di valori che connettono i fondi iniziali a quelli finali.
Gestione economica: ha come obiettivo realizzare utili -> economicità (capacità di coprire i costi con i ricavi) e redditività
Gestione finanziaria: obiettivi sono le risorse finanziarie (liquidità, crediti e debiti) -> struttura finanziaria
Gestione monetaria: obiettivo è realizzare risorse monetarie -> solvibilità (capacità di far fronte agli impegni) e liquidità
L’​equilibrio economico​ fa riferimento a costi, ricavi e al reddito. Consiste nella capacità dell’azienda di remunerare tutti i
fattori produttivi compreso il capitale proprio senza alterare l’equilibrio finanziario:
Ricavi > Costi -> Ricavi – Costi = Reddito di esercizio
L’​equilibrio finanziario​ misura la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni finanziari provenienti da capitale
proprio, dai finanziamenti e dai ricavi, senza pregiudicare gli altri equilibri:
Impieghi = Fonti (avviene sempre perché A=P) ma anche Entrate > Uscite -> cash flow positivo
L’​equilibrio patrimoniale​ indica la capacità dell’azienda di conservare e migliorare il proprio assetto patrimoniale:
Attività > Passività -> Attività – Passività = Patrimonio netto (può diventare negativo)
Step 1 - Esame preliminare del bilancio e attenta lettura dei documenti annessi
Emergono delle problematiche:
● I documenti di bilancio così come redatti non sono adeguati ai fini dell’analisi economico-finanziaria
● Alcune informazioni di stato patrimoniale e conto economico (in particolare nei bilanci IAS / IFRS) risultano
essere incomplete
● Esigenza di riclassificare stato patrimoniale e conto economico per evidenziare le informazioni
economico-finanziarie tipiche dell’analisi di bilancio
● Esigenza di evidenziare margini utili per comprendere la formazione del reddito di esercizio
● Necessità di sintesi delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio
Step 2.1 - Riclassificazione dello stato patrimoniale
La riclassificazione può avvenire secondo:
- criteri finanziari: tendenza degli elementi dell’attivo a essere o diventare liquidi e tendenza degli elementi del
passivo s trasformarsi in esborsi finanziari (noi usiamo questo criterio);
- criteri funzionali: si basa sull’assioma secondo cui la solvibilità di un’impresa si regge sulla sua capacità di
generare risorse necessaria e sufficienti per quantità, qualità e tempo, per far fronte ai propri bisogni finanziari.
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Riclassificazione secondo criteri finanziari
Riclassificazione dell’attivo (impieghi)
Distinzione delle diverse componenti del capitale investito (impieghi) in funzione del grado di liquidità decrescente, ovvero
dell’attitudine delle poste dell’attivo di trasformarsi in denaro contante entro od oltre l’esercizio successivo.
Impieghi:
- attivo corrente:
- liquidità immediate
- liquidità differite
- disponibilità liquide
- attivo immobilizzato:
- attività immateriali
- attività materiali
- attività finanziarie
Attenzione alle giacenze a lento rigiro (commesse a mio lungo termine).
Riclassificazione del passivo (fonti)
Distinzione delle diverse fonti di finanziamento in funzione del grado decrescente di esigibilità, cioè dell’attitudine delle
poste del passivo a rendersi esigibili e quindi di trasformarsi in esborsi di denaro entro od oltre l’esercizio successivo.
Fonti:
- passivo corrente
- passivo non corrente
- patrimonio netto
NB: l’utile dell’esercizio che verrà destinato a dividendo per i soci va tra le passività correnti
Le azioni proprie sono a riduzione del patrimonio netto.
Le voci B C D E vanno inserite nelle fonti tra le passività correnti se sono esigibili entro l’esercizio successivo, altrimenti
tra le passività consolidate.
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La riga blu rappresenta il ​capitale circolante netto​: differenza tra attivo corrente e passivo corrente.
Riclassificazione secondo criteri funzionali
Il criterio funzionale si fonda sul concetto che la solvibilità dell’impresa si regge sulla propria capacità di generare le
risorse necessarie e sufficienti, per quantità, qualità e tempo, a far fronte ai propri fabbisogni finanziari.
Sinteticamente, una delle rappresentazioni della riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio funzionale è
la seguente:
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Step 2.2 - Riclassificazione del conto economico
La riclassificazione del conto economico può essere condotta con differenti modalità, tra le quali il valore aggiunto, il
costo del venduto e il margine di contribuzione.
Riclassificazione a valore aggiunto
Il Conto economico a valore aggiunto è una configurazione molto utile per evidenziare la creazione di ricchezza da parte
dell’azienda e per collegare gli aspetti economici con quelli finanziari del Conto economico.
Nella rielaborazione vengono a crearsi i seguenti margini:
● Valore aggiunto​: è il valore che l’azienda aggrega con l’impiego dei propri fattori produttivi al valore di beni e
servizi acquistati presso terze economie. Quindi il valore aggiunto è il frutto dell’azione combinata dal soggetto
aziendale, che apporta il capitale proprio e l’eventuale opera imprenditoriale, dei lavoratori, che conferiscono
prestazioni di lavoro, dei conferimenti di capitale di credito e degli eventuali contributi concessi all’impresa dallo
Stato. ​Maggiore è il valore aggiunto, maggiore è l’attrattività del business​.
Formula: valore della produzione (ciò che produce) - costo dei fattori produttivi esterni (ciò che compra da fuori)
● Margine operativo lordo (MOL) o EBITDA​: è assimilabile all’Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization della terminologia anglosassone ed è dato dalla differenza tra il valore aggiunto e i costi per il
personale. Pertanto, sono esclusi dal suo calcolo tutti i costi legati ai fattori di lento ciclo di utilizzo
(ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti). Indica la capacità di generare risorse finanziarie attraverso
l’attività economica caratteristica → rappresenta la quantità di risorse finanziarie generate (se >0) o assorbite
(se<0) dalla gestione caratteristica. E’ indice della capacità dell’impresa di generare risorse finanziarie solo con la
gestione caratteristica.
Formula: valore aggiunto - costo del lavoro
● Reddito operativo o EBIT​: rappresenta il reddito derivante dalla gestione caratteristica dell’impresa. Sono
pertanto escluse le componenti finanziarie, patrimoniali, (straordinarie) e fiscali. Ha valenza economica in quanto
comprende tutti i costi e i ricavi, sia monetari che non monetari. Quindi l’EBIT lascia fuori l’eventuale componente
straordinaria e gli aspetti di natura fiscale.
Formula: MOL - (ammortamenti + accantonamenti + svalutazioni)
Step 3 - Classificazione dei margini e degli indici
Calcolare un indice o un margine significa porre a confronto tramite, rispettivamente, un rapporto o una differenza due
diverse voci, o aggregati delle stesse, dello stato patrimoniale e del conto economico preventivamente riclassificati.
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Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria
Le analisi della struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa tendono ad osservare la solidità patrimoniale della stessa,
nei seguenti aspetti:
- composizione degli impieghi (impieghi è sinonimo di investimenti)
- composizione delle fonti
nonché l’equilibrio che intercorre tra le diverse forme di finanziamento (capitale proprio e capitale di terzi).
● Elasticità degli investimenti / Elasticità dell’attivo corrente: quanto è stato effettivamente investito dalle fonti in
attivo corrente.
● Elasticità del capitale permanente: stessa cosa ma per l’attivo corrente.
● Elasticità del capitale di terzi: per controllare se i terzi facciano parte del gruppo della società o se sono esterni.
● Indice di solidità del patrimonio: è destinato a scendere progressivamente.
● Indice di indipendenza finanziaria
Analisi della struttura finanziaria
L’analisi della situazione finanziaria mira ad accertare in che misura la combinazione impieghi – fonti è in grado di
produrre, nel breve periodo, flussi monetari equilibrati, cioè tali da consentire di far fronte in ogni momento agli
impegni in uscita che la gestione richiede. Essa può essere condotta sia con l’utilizzo di margini sia con l’utilizzo di indici.
● Margine di struttura (1) / indice di autocopertura delle immobilizzazioni
● Margine di struttura (2) / indice di copertura delle immobilizzazioni
● Capitale circolante netto / indice di disponibilità
● Margine di tesoreria / indice di liquidità
● Quoziente di indebitamento o leverage
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Indici di rotazione e di durata (analisi economica)
Gli indici di rotazione sono volti ad analizzare la rotazione del capitale investito nella gestione tipica aziendale, ottenuto
rapportando i valori di bilancio posti nel conto economico con quelli risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale
● Indice di rotazione degli impieghi
● Indice di rotazione dell’attivo corrente
● Indice di rotazione del magazzino
Gli indici di durata analizzano la durata media delle dilazioni concesse ai clienti e quella ottenuta dai fornitori di beni e
servizi durante lo svolgimento della gestione.
● Indice di dilazione dei crediti commerciali
● Indice di dilazione dei debiti commerciali
Indici di redditività
Gli indici di redditività sono incentrati sul rapporto tra i valori di bilancio posti nel conto economico e quelli posti nello stato
patrimoniale (redditività aziendale).
● R.O.E. – Return on Equity
● R.O.I. – Return on Investment
● R.O.S. – Return on Sales
● Incidenza della gestione extracaratteristica
● R.O.D. – Return on Debt
● R.O.A. – Return on Assets
Per il ROE:
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