Appunti di Analisi economico finanziaria di Bilancio Unimib, prof Saracino Analisi Di Bilancio E Principi Contabili Università degli Studi di Milano-Bicocca 90 pag. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) 1. Bilancio in generale Quadro legislativo nazionale sul bilancio E’ una fotografia dello status economico e finanziario di una società al 31/12. A partire da 1992 è stata introdotta a livello comunitario nella CEE la quarta direttiva comunitaria che introduce principi comuni a livello di bilancio per i paesi europei; viene poi integrata da una legge che aggiunge al cc nuovi articoli sul bilancio per le società. Questa normativa viene poi migliorata dal 2004 con la riforma del Diritto societario. Nel 2013 una nuova direttiva UE, che sostituisce la IV direttiva, il bilancio viene pesantemente rivisto andando a prevedere una serie di regole specifiche che ampliano i documenti obbligatori e prevedendo nuove modalità di valutazione e nuove voci. L’Italia recepisce questa direttiva con il Dlgs 139/2015 nell’Agosto del 2015. Inoltre in Europa, dal 2002/2003, entrano in vigore gli IAS con il Regolamento sugli International Accounting Standard, i quali vengono regolamentati in Italia con il Dlgs 38/2005 (NB: regolamento non direttiva). Questo permette alle aziende europee di avere termini di paragone comuni per confrontare i loro bilanci consolidati. Viene lasciata la possibilità ai diversi stati di scegliere a quali società far applicare i principi contabili nazionali e a quali far applicare quelli internazionali. Ambito di applicazione IAS in Italia Definiti dal Dlgs 38/2005: - Società quotate, banche, enti finanziari: bilancio consolidato obbligatorio, individuale ora di nuovo facoltativo a partire dal 2019 - Assicurazioni quotate: obbligate, se non redigono il consolidato - Assicurazioni non quotate: obbligate per il consolidato, individuale facoltativo con la Legge di Bilancio del 2019 - Società che redigono il consolidato: entrambi sono facoltativi - Altre società non controllate da società che redigono il consolidato: entrambi facoltativi - Società minori: redigono il bilancio abbreviato, per cui sono escluse dall’obbligo. Oggi, tutte le società di capitali possono applicare gli IAS, escluse quelle minori per cui è vietato, in quanto usano il bilancio abbreviato. Tra queste si ricordano le microimprese. Nell’ultimo periodo si sta eseguendo una convergenza degli OIC verso gli IAS, in modo da evitare problemi per il passaggio dagli uni agli altri. Adottare gli IAS è più comodo perché significa parlare in un linguaggio più trasparente verso gli investitori internazionali, infatti molte società stanno iniziando ad adottare questi principi, anche quelle non quotate per cui il bilancio individuale redatto secondo gli IAS è facoltativo. Esiste una regola per cui il passaggio da OIC a IAS è irreversibile, ma per via del quadro economico complesso questo limite si ha solo nel limite del possibile; ad esempio, una società che applica gli IAS che viene venduta a una società che applica gli OIC, ha la facoltà di riconvertirsi. Categorie di imprese Con la direttiva comunitaria 34/2013, sono stabiliti criteri precisi (vedi tabella) per classificare le imprese in 4 categorie; per quelle più piccole sono previsti obblighi meno stringenti. Il legislatore, dal 2016, ha recepito la direttiva con il Dlgs 139/205, ma con alcuni accorgimenti dovuti al fatto che il panorama italiano ha di media molte più PMI degli altri stati: vengono ridotti drasticamente i parametri stabiliti dalla direttiva per le microimprese e piccole imprese. Questo viene fatto perché il bilancio semplificato è visto male dalle banche che finanziano le piccole imprese. Gli articoli 2423, 2435 del cc ampliano la platea di soggetti che possono avvalersi delle semplificazioni del 2435 bis (infatti si è arrivati al 93% delle imprese italiane che si avvalgono). Va ricordato che per avvalersi di questa semplificazione, non bisogna superare 2 dei 3 parametri stabiliti, altrimenti si deve passare al bilancio tradizionale. Esiste ancora un bilancio più semplificato per le microimprese (art. 2435 ter). Piccole imprese: attivo SP 4,4 mln, ricavi 8,8 mln, max 50 dipendenti Microimprese: attivo SP 175k, ricavi 350k, max 5 dipendenti Rendiconto finanziario: non è obbligatorio per micro e piccole imprese, per le altre sì dal 2015; è un documento molto importante in quanto permette di capire quali sono i flussi di denaro e la liquidità di cui una società dispone. Fondamentale per capire se un’azienda può sostenere le obbligazioni emesse, quali sono i cambiamenti nel tempo, da dove la liquidità arriva e dove viene assorbita. Per gli IAS questo obbligo esisteva già. 1 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Processo di formazione del bilancio di esercizio Ogni azienda è libera di scegliere la data in cui chiudere il bilancio in base alle sue comodità (es: le società calcistiche aspettano il 31/6). Ci sono precise scadenze, tra cui quella di far approvare il bilancio dall’assemblea entro 120 gg giorni dalla chiusura dell’esercizio. Definizione di bilancio Profilo economico-aziendale: rappresentazione situazione patrimoniale, economica e finanziaria di una società (per i terzi, banche, soci etc). Profilo contabile amministrativo: output annuale della contabilità generale o del sistema amministrativo civilistico. Profilo fiscale: punto di partenza per fare la dichiarazione dei redditi (per il calcolo delle imposte). Profilo formale legislativo: documento redatto dagli amministratori alla fine di un esercizio (art. 2423). Finalità del bilancio 1. Deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, questo per far si che avvenga una corretta distribuzione degli utili realmente conseguiti dall’azienda. 2. Per l’OIC e il cc, deve avere finalità informativa per i cosiddetti stakeholders: dipendenti, finanziatori etc. 3. Per i principi internazionali, ha utilità a fini decisioni per gli investitori in primis, poi anche per dipendenti, fornitori e per la collettività. 2 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) L2 Tipologie di bilancio Per dimensione aziendale Il bilancio di esercizio ordinario tiene sempre conto che ci sia prospettiva di funzionamento e di continuità aziendale (going concern), valido per imprese di ogni dimensione indipendentemente dal tipo di bilancio redatto (ordinario, forma abbreviata, micro imprese). Dal 2016, esiste per le piccole imprese con 2 criteri su 3 la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (no rendiconto finanziario, relazione sulle gestione può essere omessa, alcune voci aggregate (2435 bis). Il 2435 ter introduce anche il bilancio Micro imprese, con parametri alzati rispetto alla direttiva comunitaria, costituito solo da SP e CE. Nulla impedisce a queste imprese di optare per il bilancio ordinario, o di fornire un bilancio abbreviato ma con informazioni in più non richieste dalla legge (allo scopo di avere maggiore trasparenza nel caso di finanziamenti da parte di terzi). Per periodo di riferimento Per legge le società quotate devono fornire bilanci intermedi, consigliati dal cc a date diverse dalla chiusura per determinate conseguenze: ad esempio, se le perdite sono superiori a un terzo del capitale sociale, è necessario predisporre una situazione patrimoniale economica per valutare l’entità delle perdite poi in assemblea; ancora, nel caso di prestiti obbligazionari, è consigliato verificare le proprie riserve disponibili con una situazione patrimoniale aggiornata per presentarla poi ai soci. Esistono anche i bilanci straordinari nel caso di operazioni che impattano direttamente il capitale aziendale: cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti. Infine, le società quotate sono obbligate a rilasciare bilanci intermedi ogni 3 o 6 mesi. Per specifici business Possibilità per una società di destinare una parte del proprio capitale a uno specifico business entro certi limiti. Si tratta sostanzialmente di “bilanci nei bilanci”. Ciò permette ai diversi business di non interferire nei bilanci altrui. Bilancio consolidato Sono i bilanci per i gruppi di imprese. Segue le medesime regole dei bilanci delle singole società, ma con una capogruppo (holding) e con le sue controllate. Si tratta di un’entità economica ma non giuridica, perché formalmente non esiste, infatti ha mera finalità informativa, infatti ad esempio non viene considerato il dividendo consolidato, vengono distribuiti i dividendi delle singole società. E’ obbligatorio anche in Italia per alcune società, per permettere maggiore trasparenza informativa verso azionisti, banche e investitori. Un bilancio consolidato non è la semplice somma dei bilanci individuali (quello è il bilancio aggregato), ma vengono inoltre eliminati ricavi, crediti, debiti infragruppo etc. NB: il bilancio consolidato non è la base di partenza per il consolidato fiscale. 3 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Differenze rispetto al bilancio consolidato: - non utilizzato in italia, per determinare l’imponibile fiscale di gruppo, ancorché sia possibile essere tassati sulla somma degli imponibili delle singole società del gruppo; - non è utilizzato per distribuire dividendi di gruppo. Finalità del bilancio consolidato: - esprime i risultati del gruppo nella sua unitarietà’. quindi è indispensabile ai fini gestionali; - è obbligatorio (dl 127/91) per maggiore trasparenza informativa verso azionisti, banche, investitori, analisti finanziari. Il bilancio consolidato non e’ la semplice aggregazione dei bilanci delle società: i ricavi infragruppo, crediti e debiti infragruppo etc vengono eliminati. Bilancio consolidato di gruppo Soggetti obbligati: - società di capitali che controllano altre imprese - enti pubblici economici (devono avere il 51% e influenza dominante - ne esistono 3). Sono esonerati: 1. società di persone, associazioni e fondazioni, imprese individuali; 2. enti creditizi e finanziari e imprese che svolgono attività finanziaria (bilancio consolidato dl 27/1/92 n. 87); 3. gruppi di modeste dimensioni che per due esercizi successivi sono al di sotto dei seguenti limiti (purché nessuna società sia quotata): a. attività dello s.p.: € 20.000.000 b. ricavi totali (inclusi infragruppo): € 40.000.000 c. dipendenti medi nell’esercizio: 250 unità 4. per le sub-holding - se la controllante deposita il bilancio consolidato in ambito cee - se la sub-holding non e’ ente di interesse pubblico art. 16 d.lgs 39/2010 - se l’impresa è controllata con più del 95% o, in mancanza: - se la redazione del b.c. non sia richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. Le ragioni dell’esonero vanno specificate in nota integrativa. 2. Principi contabili nazionali dell’OIC ● Supporta il Parlamento e gli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri. ● Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili europei. ● Segue il processo di applicazione e interpretazione dei principi internazionali. ● Fornisce pareri sui principi contabili nazionali e nei casi in cui non ci siano principi da applicare. L’OIC progressivamente si sta ispirando o sta facendo copia incolla degli IAS. I principi OIC seguono quasi interamente elementi dello SP, sulla falsa riga degli IAS. I principi contabili nazionali hanno come finalità: - l’interpretazione della norma civilistica - l’integrazione della normativa civilistica dove carente - la sostituzione alla normativa civilistica in caso di deroghe previste per incompatibilità con la rappresentazione veritiera e corretta. Processo decisionale alla luce dei principi generali di bilancio In generale, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società. Non occorre rispettare certi obblighi quando l’inosservanza abbia effetti irrilevanti, a patto che la contabilità venga sempre tenuta regolarmente; vanno poi illustrati in nota integrativa i criteri usati tali disposizioni. C’è obbligo di deroga se quanto richiesto dal 2423 è incompatibile con verità e correttezza (ad es: se applico il criterio previsto dal cc per le rimanenze, potrei avere una visione distorta delle scorte di magazzino). A) Chiarezza Il bilancio deve essere agevole da intendere e comprensibile anche per i non addetti, ma in una dimensione di trasparenza: non è trasparente un bilancio ermetico, decifrabile solo da analisti finanziari. Dal punto di vista della trasparenza sostanziale, si intende principi come il distribuire gli utili effettivamente conseguiti, o l’utilizzo di criteri di valutazione neutrali (che non gonfino i ricavi); inoltre elementi diversi ma nella stessa voce di bilancio vanno valutati separatamente: crediti con maggiore rischio di insolvenza o con valuta a rischio devono essere 4 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) preventivamente svalutati; infine, va applicato il principio di competenza economica, a prescindere da incassi e pagamenti. In quanto alla trasparenza formale, vi è obbligo di ordinare le voci di bilancio per liquidità crescente ed esigibilità crescente, così come c’è la possibilità di aggiungere voci non previste, adattare voci esistenti e suddividere ulteriormente con numeri arabi. La compensazione non è ammessa, tranne se le due voci hanno medesima certezza, scadenza e fanno capo al medesimo soggetto (es: conti correnti). Deve essere garantito il confronto con il bilancio degli anni precedenti, ad esempio è solitamente vietato modificare i criteri di valutazione ed è obbligatorio redigere il bilancio in euro senza decimali. B) Verità Il bilancio deve essere redatto in modo veritiero, nel senso di: - Veridicità: devono essere veritiere le quantità fisiche (volumi di vendita, scorte) e monetarie (costi, ricavi), poiché sono misure oggettive e quantificabili. - Credibilità: le stime soggettive degli amministratori devono essere credibili (es: ammortamenti). C) Correttezza La situazione p,f,ec deve essere rappresentata dal bilancio in modo corretto con: - precisione contabile: i valori oggettivi e soggettivi devono essere rilevati in maniera esatta in contabilità; - ordinamento logico del processo decisionale: le ipotesi devono essere congrue, si deve essere consapevoli delle proprie stime e i valori soggettivi devono avere la capacità di rappresentare la situazione aziendale. Principi di redazione del bilancio Derivano dai tre principi generali (art. 2423): 1. Prudenza: nei ricavi (poste positive) vanno inseriti solo gli utili realizzati e vanno inserite come perdite presunte quelle relative a rischi prevedibili. 2. Continuazione attività (going concern: ad esempio si conta che i prodotti in magazzino prima o poi verranno venduti e i macchinari acquistati verranno utilizzati. 3. Iscrizione utili: solo se conseguiti prima della chiusura dell’esercizio; ad esempio gli utili su cambi sono collocati in una riserva. 4. Principio di competenza economica: oneri e proventi indipendentemente dalla manifestazione finanziaria, rischi e perdite di competenza anche se noti dopo la data di chiusura dell’esercizio. 5. Valutazione separata di elementi eterogenei: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati diversamente (es: fabbricati civili vs industriali). 6. Continuità dei criteri di valutazione: non possono essere modificati da un esercizio all’altro; sono consentite deroghe in casi eccezionali, perché ne venga data la motivazione in nota integrativa e purché se ne indichi l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Il fine è la comparabilità tra i bilanci di esercizi diversi. La valutazione delle voci deve essere fatta con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività (2423 bis c1 n1). Inoltre, il Dlgs 139 ha previsto che la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Per cui, seguendo quanto già previsto dal OIC 11, IAS 1 e dalle direttive europee, viene anche qui ribadito il concetto base della prevalenza della sostanza sulla forma. Nuovo OIC 11 Ruolo degli OIC Ai sensi della legge n. 116 dell’11 agosto 2014, l’OIC “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”. I principi OIC costituiscono “la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”. I principi contabili nazionali disciplinano: “la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità, recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l’attualizzazione”. 5 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente: a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa; b) i postulati di bilancio. Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio. L’OIC provvede a declinare nei singoli principi contabili nazionali i postulati generali. I postulati del bilancio sono i seguenti: 1. Prudenza: le norme del codice civile delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. Il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. 2. Prospettiva della continuità aziendale: una società è in funzionamento a meno che non intervenga una delle cause di scioglimento di cui all’art 2484 del codice civile. Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione previste al par. 19, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d’esercizio e darne adeguata informativa. 3. Rappresentazione sostanziale: le definizioni, le condizioni richieste per l’iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l’attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. L’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. 4. Competenza economica: l’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. I singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione in bilancio dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza. 5. Costanza nei criteri di valutazione: permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Questo postulato rende più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori. L’OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione. 6. Rilevanza: un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. I destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. 7. Comparabilità: l’OIC 29 si occupa di cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti. NB LEGGI OIC 11 FINALITÀ DEL BILANCIO Secondo la Relazione Ministeriale con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE in materia societaria, la formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» costituisce la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la IV Direttiva. Inoltre, secondo la stessa Relazione Ministeriale: «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né 6 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato». L3 Analisi comparativa sulla struttura del bilancio In base al 2423 cc e all'OIC 12 (e IAS 1), il bilancio d’esercizio in forma ordinaria è strutturato in: ● Stato Patrimoniale (2424) ● Conto Economico (2425) ● Rendiconto finanziario (2425 ter, senza specificare il contenuto, rinvio al OIC 10/IAS 7) ● Nota integrativa (2427) ● Relazione sulla gestione (2428, a corredo del bilancio) Cenni sul bilancio secondo IAS/IFRS Lo IAS 1 richiede un’informativa completa di bilancio comprendente: - prospetto della situazione patrimoniale finanziaria (struttura differente) - prospetto di conto economico complessivo (struttura differente) - prospetto variazione patrimonio netto - rendiconto finanziario (rinvio allo IAS 7) - principi contabili e note esplicative - un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio. 3. Stato Patrimoniale Art. 2423 cc Ha struttura obbligatoria a sezioni contrapposte. L’attivo dovrebbe essere ordinato a liquidità crescente e il passivo a esigibilità crescente. I valori attivi sono classificati per destinazione e i valori passivi per natura; inoltre vi è definizione temporale dei valori in base al tempo: entro ed oltre 12 mesi per crediti e debiti, immobilizzazioni e attivo circolante nello SP attivo. Infine i conti d’ordine sono inseriti nella nota integrativa e non più in fondo allo SP. IAS 1 Non presenta una codifica precisa, ma fa un elenco di voci minimo che devono essere esposte in bilancio, salvo specifiche voci richieste dai singoli IAS. L’attivo e il passivo sono classificati in poste correnti e non correnti: per attività corrente si intende un’attività destinata ad essere realizzata nel normale ciclo operativo aziendale o detenuta per trading e destinata a essere utilizzata entro 12 mesi, oppure il contante; per passività di corrente si intende un’attività destinata ad essere estinta nel normale ciclo operativo aziendale o entro 12 mesi. I conti d’ordine sono riportati nelle note di bilancio. OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio - Le attività sono classificate sulla base del criterio della destinazione; i crediti vanno suddivisi in immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. - Le passività sono classificate sulla base della natura delle fonti di finanziamento; stesso discorso dei crediti per i debiti. ATTIVO A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata Suddivisi in versamenti ancora dovuti e azionisti c/decimi richiamati. L’art 2342 prevede il versamento del 25% in banca per conferimento in denaro entro 90gg se viene meno la pluralità dei soci, altrimenti il 100% del versamento se la società è a socio unico oppure lo diventa (sempre entro 90gg). Il capitale sociale minimo per cui vale la regola del 25% è di 10.000 euro, se inferiore a questa cifra deve essere versato tutto in denaro e immediatamente. Per le Srl, in alternativa a quanto è previsto per le Spa (2464), sono valide anche fideiussione bancaria e polizza assicurativa. 7 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria La disposizione dopo la parola “immobilizzazioni” si applica alle società concedenti diverse dagli intermediari finanziari iscritti all’elenco generale. B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - - Sono definite immateriali in quanto normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. I benefici economici futuri includono ricavi generati dalla vendita di beni e servizi. Risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale. Si ricorda che i costi di ricerca e di pubblicità non sono più iscritti nell’attivo, ma sono rilevati come costo d’esercizio. Inizialmente sono rilevate come costi più oneri accessori. Se il pagamento è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, iscrizione al valore corrispondente al debito determinato come da OIC 19. Criteri generali sulle immobilizzazioni immateriali ● Per quanto riguarda la struttura tecnico contabile, si definisce il valore netto come valore di carico meno il fondo di ammortamento (metodo indiretto). ● L’art. 2424 bis afferma che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. ● L’art. 2426 distingue tra immobilizzazioni immateriali generalmente intese, costi di impianto e ampliamento e tra avviamento. ● L’art. 2426 dice che in caso di conversione tra immobilizzazioni immateriali o materiali, queste devono essere convertite in valuta al tasso di cambio vigente al momento dell’acquisto. Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 1. ONERI PLURIENNALI: diversi da beni immateriali e dall’avviamento, in quanto hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale rispetto a quest'ultimi a. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO: sono costi che si sostengono regolarmente nella fase pre-operativa o in quella di accrescimento della capacità operativa (costituzione start-up). b. COSTI DI SVILUPPO: consistono nell’applicazione della ricerca di base o di altre conoscenze per produrre beni o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati. 2. BENI IMMATERIALI: sono beni non monetari, individualmente identificabili e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è identificabile individualmente quando è separabile (può essere separato, scorporato dalla società e venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato) e deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali (indipendentemente dalla trasferibilità o separabilità dalla società o da altri diritti o obbligazioni). In questa categoria rientrano i brevetti, diritti di utilizzazione delle opere, concessioni, licenze e marchi. 3. AVVIAMENTO: si intende l’attitudine dell’azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente. L'avviamento può essere generato internamente, o può essere acquisito a titolo oneroso: è iscrivibile ad avviamento solo l’avviamento oneroso. 4. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO: sono costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia stata ancora acquisita la piena titolarità del diritto (es: marchi) o per progetti non ancora completati (es: costi di sviluppo)i; non sono ammortizzabili. 5. ACCONTI: importi corrisposti a fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per l’iscrizione in bilancio. L4 L’OIC 24 definisce concetti utili per tutte le immobilizzazioni: ● Valore netto contabile: valore di iscrizione al netto di eventuali ammortamenti e svalutazioni. ● Vita utile: periodo di tempo di utilizzo dell’immobilizzazione. ● Ammortamento: ripartizione del costo nel periodo della vita utile. ● Valore iniziale da ammortizzare: differenza tra il costo e il valore residuo (se determinabile). 8 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) ● Valore residuo: presumibile valore di realizzo al termina della vita utile. Si presume paro a 0 per i beni immateriali ed è sempre pari a 0 per gli oneri pluriennali. ● Svalutazione: riduzione del valore per adeguarla al valore recuperabile a seguito di una perdita durevole di valore. ● Valore recuperabile: è il valore dell’immobilizzazione che mi aspetto di recuperare; è pari al maggiore tra il valore d’uso (valore contabile) e il suo valore equo (fair value, OIC 9, copia incolla da IAS, che lo definisce come valore a cui l’immobilizzazione viene scambiata sul mercato a condizioni normali, vedi dopo). NB: leggi OIC 9 CENNI SU IAS 38 - ATTIVITÀ IMMATERIALI Definisce le attività immateriali come attività non monetarie prive di consistenza fisica, possedute (non sono per forza di proprietà, vedi leasing) per l’utilizzo produttivo, amministrativo o per affitto a terzi. Devono essere identificabili (separabili dall’azienda o se nasce un contratto) e distinguibili dall’avviamento (goodwill), ossia oggetto di autonomo negozio giuridico che nasce da un contratto o altri diritti legali. Lo IAS distingue tra avviamento positivo (goodwill) e negativo (badwill). Infine, queste attività sono sotto il controllo dell’impresa, per cui l’accesso a terzi è limitato e da esse; l’impresa inoltre nel tempo si aspetta di ricevere da quest’ultime benefici economici quantificabili. Successivamente lo IAS 38 fa alcuni esempi di classi di attività immateriali; a parte nello IFRS 3 è definito l’avviamento. Va ribadito che tutte queste caratteristiche sono le medesime previste dal cc, che si ispira a piene mani agli IAS. Le modalità di acquisizione delle attività immateriali definite dagli IAS sono: - separatamente (acquisto da terzi) - attraverso operazioni di aggregazione aziendale (es: conferimenti di rami d’azienda, fusioni) - generate internamente - tramite contratti pubblici - attraverso operazioni di permuta 1. Rilevazione iniziale in bilancio Vi è l’obbligo di iscrizione in bilancio (e quindi nel patrimonio aziendale) se l’attività soddisfa la definizione di attività immateriale (no monetarietà, consistenza fisica, identificabilità e controllo) e inoltre se rispetta due criteri di valutazione: la probabilità di benefici futuri (se ne crea, altrimenti è un semplice costo) e il costo stimabile in modo ragionevole. Le immobilizzazioni immateriali, se acquistate da terzi (separatamente) o generate internamente, sono rilevate al costo (di acquisto, produzione etc); se acquistate tramite aggregazione aziendale, contratti pubblici o permute, sono rilevate a un costo uguale al fair value (costo di acquisto al mercato). NB: negli IAS la capitalizzazione è più limitata rispetto agli OIC/cc (es: no per spese pubblicità, costi di impianto), poiché non si ha certezza della quantificazione dei benefici che forniranno queste attività. 2. Valutazione e rilevazioni successive => Stima della vita utile L’ammortamento di attività immateriali si fa secondo la stima della vita utile. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta all’uso. La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi (ammortizzo per il periodo per il quale mi aspetto benefici economici futuri, ossia gli utili). Viene fatta una stima utile del bene, a differenza degli OIC, considerando che la vita utile può essere: - finita: ne viene determinata la durata utile, il costo ammortizzabile e la modalità di ammortamento; si ammortizza per la durata della vita utile; nello IAS 36 troviamo la considerazione delle perdite di valore, analizzate tramite l’impairment test: il valore di bilancio non deve mai essere superiore al valore recuperabile (maggiore tra valore d’uso e fair value al netto dei costi di vendita); - indefinita: da non confondere con infinita, ma bisogna verificare annualmente se la vita utile di un’attività è ancora indefinita o se è determinabile un tempo per cui questa avrà scadenza; se indefinita: no ammortamento, si impairment test (test sulle perdite durevoli di valore). Fattori da considerare sono: - utilizzo atteso dell’attività gestita anche da un altro gruppo dirigente, - cicli di vita produttiva e le informazioni sulla vita utile di attività simili, - obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale, la stabilità del settore ec. e i cambiamenti della domanda, - le azioni dei concorrenti effettivi e potenziali - le spese di mantenimento per ottenere benefici economici futuri, - periodo di controllo sull’attività e limiti legali all’utilizzo dell’attività - la dipendenza dalla vita utile di altre attività. - modello del costo 9 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - modello della rideterminazione del valore (al fair value) 3. Valutazione successiva alla rilevazione iniziale Le classi omogenee di attività immateriali devono essere valutati con il medesimo modello. Per le immobilizzazioni immateriali e soprattutto per quelle materiali, lo IAS 38 prevede due modelli: - Modello del costo: adottato in Italia; la rilevazione successiva si effettua al costo storico (valore d’iscrizione) a cui vengono sottratti eventualmente l’ammortamento e le perdite durevoli di valore (svalutazione). - Modello della rideterminazione del valore (al fair value): è scarsamente applicabile per le immobilizzazioni immateriali (è difficile rivalutarle perché deve esserci un mercato attivo in cui l’attività viene realmente scambiata) ed è quello previsto anche dagli OIC; viene iscritto l’avviamento al costo, applicato, poi suppongo di applicare il modello del costo, ma siccome il valore è troppo basso la rivaluto al fair value, continuando l’ammortamento. La rilevazione successiva quindi si effettua al fair value meno gli ammortamenti cumulati e le perdite durevoli di valore. Quest’ultimo modello può comportare oscillazioni di valore delle immobilizzazioni: - un aumento di valore dell’attività (imputato a riserva rivalutazione): se il costo storico è minore del fair value; rivalutazione no a conto economico, salvo che rettifichi una precedente rideterminazione che aveva abbattuto il valore, questo perché altrimenti sarebbe stato inserito in conto economico un utile non realizzato e che non può essere distribuito. - una diminuzione del valore dell’attività (svalutazione a c.ec): svalutazione a c.ec sotto gli utili, salvo che rettifichi una precedente rideterminazione che aveva aumentato il valore. IFRS 13 - fair value: «il prezzo che dovrebbe essere ricevuto per vendere un’attività o che dovrebbe essere corrisposto per estinguere una passività in una transazione normale tra partecipanti al mercato alla data della valutazione». Una transazione è considerata non normale se presenta asimmetria informativa o quando le parti sono collegate tra loro (transazioni infragruppo). Condizione di riferimento del fair value è che si faccia riferimento a un mercato attivo: elementi negoziati omogenei, venditori e acquirenti esistono in qualsiasi momento, i prezzi sono disponibili al pubblico. [Tabella dispensa p. 21-22] La società valuta a ogni data di bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore attraverso l’impairment test. Se tali indicatori sussistono, si effettua una svalutazione (OIC 9). Impairment test (test di svalutazione): confronto tra valore contabile e valore recuperabile (il minore tra valore d’uso e fair value). Differenza tra fair value e valore contabile: - fair value > valore contabile: non c’è perdita di valore, quindi non svaluto; - fair value < valore contabile: c’è possibilità di svalutazione, quindi svaluto il valore d’uso; - se anche valore d’uso < valore contabile: procedo alla svalutazione. Solo nei casi in cui la legge lo consente è possibile effettuare una rivalutazione, il cui limite massimo è pari al valore recuperabile dell’immobilizzazione. L’utile netto risultante non va accreditato a c.ec (utile non realizzato) ma alla voce A III del patrimonio netto (riserve di rivalutazione). BI 1) COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO (oneri pluriennali) Per questa specifica voce, la normativa civilistica (2426) prevede: - Iscrizione nell’attivo solo se realizzano utilità pluriennale - Consenso del collegio sindacale, ove esistente - Ammortamento entro 5 anni - Non è possibile distribuire dividendi se: - l’ammortamento non è completato - le riserve non coprono il valore non ammortizzato. In nota integrativa (2427) va specificata: - la composizione analitica delle voci - le ragioni dell’iscrizione nell’attivo - i criteri di ammortamento utilizzati (negli OIC non è ammesso l’ammortamento a rate crescenti, perché va contro al principio della prudenza, sarebbe come prevedere costi maggiori; rate costanti e decrescenti sono ammesse) - va misurata e rilevata la riduzione del valore (svalutazione), facendo riferimento a concorso a futuri risultati economici, prevedibile durata utile e valore di mercato, se rilevante - vanno indicate le differenze rispetto agli esercizi precedenti e l’influenza sul risultato economico. Per l’OIC 24, i costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa. 10 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) ● ● COSTI DI IMPIANTO: sono quelli sostenuti per la costituzione della società (atto costitutivo, licenze, permessi) oppure per la costituzione dell’azienda (costi per progettare e rendere operativa l’azienda intesa come insieme organizzato di beni, strumenti e persone, compresi anche ricerche di mercato e costi di addestramento del personale). COSTI DI AMPLIAMENTO: non si tratta di accrescimento naturale, ma di espansione verso nuove attività (start-up) o delle stesse modalità ma in misura straordinaria (operazioni straordinarie, capitale sociale). L’iscrizione consentita se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi (di impianto o ampliamento) e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, ad esempio: - costi per la costituzione di una rete commerciale: aspettative di vendita di quei prodotti da tale rete - costi di aumento del capitale sociale: miglioramento della situazione finanziaria - costi di costituzione della società: aspettative reddituali positive della società BI 2) COSTI DI SVILUPPO (oneri pluriennali) - Iscrizione nell’attivo solo se realizzano utilità pluriennale Consenso del collegio sindacale, ove esistente Ammortamento in relazione vita utile, se non stimabile entro 5 anni Non è possibile distribuire dividendi se - l’ammortamento non è completato - le riserve non coprono il valore non ammortizzato. In nota integrativa vanno indicate: - le variazioni di consistenza delle voci - l’accantonamento e gli utilizzi del fondo ammortamento - la composizione analitica delle voci - le ragioni dell’iscrizione nell’attivo - i criteri di ammortamento - va misurata e rilevata la riduzione del valore (svalutazione), facendo riferimento a concorso a futuri risultati economici, prevedibile durata utile e valore di mercato, se rilevante - vanno indicate le differenze rispetto agli esercizi precedenti e l’influenza sul risultato economico. Inoltre, è previsto dalla relazione sulla gestione un elenco delle attività di ricerca e sviluppo principali. OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali: costi di sviluppo - costi di progettazione, costruzione e verifica di prototipi; - costi per progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici; - costi per la progettazione, la costruzione e attivazione di un impianto pilota; - costi per la progettazione, costruzione e prova di materiali, progetti; prodotti, sistemo o servizi nuovi o migliorati; - costi per l’applicazione della ricerca di base. Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. I costi di ricerca di base (indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte) sono addebitati al conto economico. Sono composti da: stipendi, salari, altri costi del personale, materiali, servizi, ammortamenti (nella misura in cui i beni pluriennali sono impiegati nell’attività di sviluppo); costi indiretti e altri costi. No spese generali e costi amministrativi. Condizioni per la capitalizzazione dei costi di sviluppo: - essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili; - essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse; - essere recuperabili, la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi derivanti dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi. L5 BI 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO La normativa civilista disciplina queste invenzioni. L’art 2426 prevede: 11 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - l’iscrizione al costo di acquisto compresi i costi accessori nell’attivo; l’iscrizione al costo di produzione (costi diretti + quota ragionevole di altri costi + oneri di finanziamento, cioè interessi passivi, i quali hanno regole specifiche) l’ammortamento in relazione alla possibilità residua di utilizzo; se alla chiusura dell’utilizzo il valore è inferiore al costo di acquisizione, si iscrive il minor valore; se i motivi di iscrizione del minor valore vengono meno (perdita di valore), si ripristina il costo di acquisizione; L’art 2427, per quanto riguarda la nota integrativa, prevede di indicare: - le variazioni nella consistenza delle voci - l’utilizzazione e l’accantonamento in fondi - la misura e la motivazione della riduzione di valore (svalutazione), facendo riferimento a futuri risultati economici, alla prevedibile durata utile e al valore di mercato (se rilevante) - le differenze rispetto agli esercizi precedenti e la loro influenza sul risultato economico. BI 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI (beni immateriali) ● ● ● CONCESSIONI RILASCIATE DA PA: beni pubblici (acqua, suolo) oppure servizi pubblici; LICENZE: amministrative (commerciali, edilizie) o di uso (marchi etc) MARCHI: è previsto il trasferimento o la concessione in licenza, anche separatamente dal ramo d’azienda, vedi NewCo (art 2573) ● DIRITTI SIMILI: si sottolinea il franchising A riguardo, valgono le norme civilistiche previste dal 2426 per le immobilizzazioni immobiliari e quelle previste dal 2427 sulla nota integrativa. BI 5) AVVIAMENTO Le norme civilistiche sull’avviamento prevedono: - se a titolo oneroso, la possibile iscrizione al costo d’acquisto nell’attivo; - il consenso del collegio sindacale; - l’avviamento deve essere ammortizzato in relazione alla vita utile, nel caso eccezionale in cui non sia stimabile, il periodo non deve essere superiore ai 10 anni e la durata dell’ammortamento va motivata in nota integrativa; - la svalutazione dell’avviamento, con divieto di ripristino del valore iniziale in un periodo futuro. In nota integrativa: - va misurata e motivata la riduzione di valore (svalutazione) facendo riferimento a futuri risultati economici, alla prevedibile durata utile e al valore di mercato (se rilevante) - vanno riportate le differenze rispetto agli esercizi precedenti e la loro influenza sul risultato economico. Per avviamento si intende l’attitudine dell’impresa a produrre reddito in misura superiore a quella ordinaria (OIC 24) o a quella media del settore (IAS/IFRS 3); in quest’ultimo caso si distingue tra goodwill (il “nostro” avviamento) e badwill (sta in avere di c.ec, per cui trattasi di un cpr). Nei principi contabili si distingue tra avviamento generato internamente (non iscrivibile in bilancio) e l’avviamento acquisito a titolo oneroso da operazioni straordinarie (business combination), iscrivibile in bilancio perché non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti dall’azienda, ma al valore intrinseco di essa. OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali: avviamento L'avviamento può essere generato internamente (non iscrivibile in bilancio tra le imm. immateriali) o può essere acquisito a titolo oneroso (acquisto di partecipazione, fusione etc). E’ la parte del corrispettivo (prezzo che ho pagato) riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti, ma riconducibile a un valore intrinseco (miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, l’extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali ecc). La valutazione dell’avviamento interno è fortemente soggettiva, mentre quella dell’avviamento a titolo oneroso dipende dal prezzo pagato. Se l’avviamento generato internamente venisse iscritto nell’attivo, provocherebbe l’iscrizione in bilancio di un utile non realizzato. L’avviamento è iscrivibile nell’attivo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1. è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, fusione, scissione); 12 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) 2. ha un valore quantificabile, in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 3. è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio il conseguimento di utili futuri); 4. è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare). Il valore dell'avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o ramo d’azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) e il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti. Bisogna dunque vedere se le altre componenti (immobilizzazioni) acquisite non siano al loro interno suscettibili di autonoma valutazione. Se ci sono maggiori o minori valori di attività e passività, l’eventuale differenza viene classificata come avviamento. Ammortamento dell’avviamento L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile stimata in sede di rilevazione iniziale e non può essere modificato negli esercizi successivi. Ai fini del calcolo della stima della vita utile si prendono in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici. Rappresentano utili punti di riferimento: - il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali futuri legati alle prospettive reddituali favorevoli della società e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali; - il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società; - la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali). Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni. Quando emerge una stima della vita utile dell’avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima. in ogni caso la vita utile dell’avviamento non può superare i 20 anni ed è necessaria la motivazione in nota integrativa. Per gli IAS l’avviamento ha durata indefinita, perché non può essere separato dal resto e individuato chiaramente, quindi ad esso non può essere applicata la nozione di ammortamento. Quindi negli IAS l’ammortamento è sottoposto alla verifica obbligatoria di esistenza di perdite di valore annuali, quindi ogni anno (impairment test). Se troviamo l’avviamento in un bilancio, è perché si è verificata un’operazione straordinaria (può anche essere non valorizzato quindi non comparire anche se c’è stato). 13 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) BI 6) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI Sono relative a produzioni interne di beni immateriali, come ad esempio la ricerca e lo sviluppo di software e brevetti. Le norme civilistiche (art 2426) prevedono: - l’iscrizione al costo di produzione fino al momento in cui possono essere utilizzati; - costi relativi a finanziamenti per la fabbricazione interna. Nel momento in cui l'immobilizzazione è pronta, viene riclassificata e ricollocata nella sua specifica voce. Non essendo pronta all’uso, non può essere ammortizzata. In questa voce possiamo anche trovare acconti a fornitori per immobilizzazioni immateriali, che si riferiscono ad anticipi per le immobilizzazioni immateriali. BI 7) ALTRE (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) E’ una voce di tipo residuale, che accoglie quanto non può essere iscritto nelle altre voci. La normativa civilistica prevede le medesime regole dei tipi di immobilizzazioni immateriali precedenti. Tra le possibili immobilizzazioni iscrivibili in questa voce, l’OIC 24 ricorda: ● diritto di usufrutto su azioni (le aziende possono concedere in usufrutto le azioni e i loro benefici economici, come i dividendi). Nell’attivo dello SP il costo di usufrutto si iscrive il costo dell’acquisto dell’usufrutto stesso; ● costi di software applicativo prodotto internamente (a condizione che sia un programma utilizzabile per un certo numero di anni e solo dopo che la società sia ragionevolmente certa del completamento e dell’idoneità all’uso atteso del nuovo software); ● costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi se non separabili dai beni stessi (altrimenti sono immobilizzazioni materiali); ● costi per trasferimento e riposizionamento cespiti (es: sposto un impianto da una parte all’altra), laddove sia ravvisabile un beneficio in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell’impresa (es. riduzione dei costi). No costi per trasferimenti per cessata locazione o per sgombero locali prima occupati. B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI La loro struttura tecnico contabile prevede valore netto (costo storico al netto del fondo ammortamento o eventuali svalutazioni), valore di carico (costo storico) e il fondo ammortamento.. Le norme civilistiche a riguardo sono contenute nel primo comma (p.1, 2, 3) del 2426. Ulteriori approfondimenti sono ritrovabili nel OIC 16 e nello IAS 16. ● DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CARICO: sono iscritte al valore netto contabile, cioè somma del costo di acquisto e dei costi accessori, oppure somma del costo di produzione diretto, dei costi imputabili fino al momento di utilizzo del bene e dei costi di finanziamento fino al momento di utilizzo (se imputabili al prodotto). a) costo di acquisto + oneri accessori b) costo di produzione diretto + costi imputabili all’immobilizzazione fino al momento dell’utilizzo del bene stesso + costi di finanziamento se imputabili all’output. fino al momento dell’utilizzo ● AMMORTAMENTO: viene determinato in base alla residua possibilità di utilizzo; le eventuali modifiche nei criteri vanno riportate in nota integrativa; la normativa fiscale stabilisce che l’ammortamento vada effettuato al 3% in 33 anni. 14 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) ● SVALUTAZIONE: se l’immobilizzazione viene durevolmente deprezzata (perdita di valore durevole), viene svalutata e iscritta al minor valore; il valore contabile non deve essere superiore al valore recuperabile (vale anche per le immateriali); se vengono meno i motivi del deprezzamento, deve essere ripristinato il valore di partenza. Nel 2428 8 bis è previsto che imm. materiali o immateriali in valuta siano iscritte al tasso di cambio di acquisto. In nota integrativa (2427) si riportano: - il costo originario; - ammortamenti, rivalutazioni e svalutazioni fatte negli esercizi precedenti e dell’esercizio in corso; - acquisizioni e spostamenti tra voci di bilancio e alienazioni nell’esercizio; - la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore (3 bis). OIC 16 - Immobilizzazioni materiali Si applica alle società che redigono il bilancio secondo il cc. Questo principio disciplina i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali e le informazioni da presentare in nota integrativa. Per beni materiali si intendono beni tangibili di uso durevole che sono parte dell’organizzazione permanente della società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Si tratta di strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica (no vendita e trasformazione). Caratteristiche importanti delle immobilizzazioni materiali sono: - l’utilità pluriennale, in quanto concorrono a formare il reddito e la situazione patrimoniale e finanziaria di più esercizi; - i beni materiali possono essere acquistati o prodotti, oppure in corso di costruzione, oppure ancora costituire delle somme anticipate (acconti); - l’uso durevole (destinazione del bene) presuppone l’esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio, quindi incorporano potenzialità di servizi produttivi (utilità) che si prevede saranno resi durante la loro vita utile. Per le immobilizzazioni materiali, l’OIC 16 definisce: - valore netto contabile: valore che leggo nello SP, è il costo - fondo ammortamento - eventuali fondi svalutazione; - ammortamento - valore iniziale da ammortizzare: costo per oneri accessori meno l’eventuale valore di realizzo (?); - valore residuo: valore di mercato di un bene alla fine di un’operazione finanziaria che ne aveva finanziato l’acquisto. E’ anche il valore di un bene che è stato interamente ammortizzato per tutta la sua vita utile. - vita utile - svalutazione - valore recuperabile: pari al maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value); è il parametro di riferimento per l’OIC, per stabilire se svalutare o no. Rilevazione iniziale ● Quando avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi all’immobilizzazione acquisita (generalmente quando viene trasferito il diritto di proprietà, salvo specifiche clausole nel contratto, come il collaudo), laddove non ci sia coincidenza prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici tenuto conto di tutte le clausole contrattuali. ● Immobilizzazioni in corso: da rilevare al sostenimento dei primi costi di costruzione e fino all’utilizzo (riclassificazione). ● Acconti: nella data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi. Criterio generale: le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Sono capitalizzabili anche i costi sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché incrementino in modo significativo e misurabile la produttività, sicurezza o prolunghino vita utile dei cespiti. Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 (il valore è attualizzato quindi minore). Altre definizioni: ● Costo d’acquisto: costo acquisizione + oneri accessori (trasporti, progettazione, costi notarili, installazione, collaudo, IVA indetraibile, dazi etc). ● Costo di produzione: costi diretti + quota spese generali di fabbricazione, ragionevolmente attribuibile sino a quando bene pronto all’uso. 15 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) ● Oneri finanziari: gli oneri finanziari sostenuti (per fabbricazione interna o per conto di terzi) possono essere capitalizzati solo in determinate condizioni. Per immobilizzazioni materiali che costituiscono una unità economico-tecnica, si intende un insieme di beni in una logica tecnico produttiva (es: linea di produzione, stabilimento) con costo (di acquisto o di produzione) riferito all’intera unità nel suo complesso. Occorre determinare separatamente i valori dei singoli cespiti che la compongono per: - distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono; - individuare la diversa durata della vita utile di ciascuno. Il valore dei singoli cespiti è determinato in base ai prezzi di mercato (in relazione a loro stato). La somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti deve essere pari al valore dell’unità economico-tecnica. Sulle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito: - sono rilevate in bilancio in base al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione (inclusi i costi sostenuti e/o da sostenere per essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo); - il valore contabile non può superare il valore recuperabile (regola generale); - il valore così determinato è rilevato in contropartita alla voce A5 «altri ricavi e proventi» del conto economico. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di quella ordinaria sono rilevati a Fi nell’esercizio in cui sono sostenuti, mentre quelli di manutenzione straordinaria, rientrano tra i costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. Contributi pubblici in c/capitale a fronte di immobilizzazioni Sono definiti come somme erogate da un soggetto pubblico (Regione, Stato, UE) per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali. Sono chiamati anche contributi in c/impianti. Vengono rilevati quando esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che il contributo sarà erogato. Si tratta quindi di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva. - metodo diretto: a riduzione del costo impianto; è il preferibile. - metodo indiretto: accredito a c.ec (A5) e rinviato per competenza economica mediante risconti (passivi). L6 Oneri finanziari Sono oneri finanziari sostenuti per immobilizzazioni materiali (fabbricazione interna o presso terzi) possono essere capitalizzati come costi delle immobilizzazioni materiali con le modalità indicate nell’OIC 16. Le condizioni per la loro capitalizzazione sono: ● entro il limite del valore recuperabile del bene, per oneri effettivamente sostenuti e determinabili (non posso realizzare un bene, aggiungere oneri finanziari e far sì che questo importo superi il valore recuperabile; ● solo interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo e sino alla messa in uso del bene: inteso come il periodo che va dal pagamento dei fornitori fino al momento in cui l’immobilizzazione e’ pronta per l’uso. Gli oneri finanziari relativi al maggior tempo di costruzione determinato da scioperi e/o inefficienze sono costi di esercizio. Nei periodi non brevi nei quali lo sviluppo del bene è interrotto la capitalizzazione è sospesa. Si possono capitalizzare: - per finanziamenti di scopo: l’ammontare capitalizzabile è determinato sulla base degli oneri finanziari effettivi derivanti da quel finanziamento dedotti eventuali proventi; - per finanziamenti generici: capitalizzazione nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Nella misura in cui i fondi di finanziamento sono presi a prestito specificatamente per finanziarie la costruzione di un bene (finanziamenti di scopo), quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l’esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall’investimento temporaneo di quei fondi. Nella misura in cui si renda necessario utilizzare altri fondi presi a prestito genericamente (finanziamenti generici), l’ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale ammontare è determinato applicando un tasso di capitalizzazione ai costi sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti generici in essere 16 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) durante l’esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione. Rilevazione iniziale: gli oneri finanziari sono imputati alla voce C17 del c.ec “Interessi e altri oneri finanziari” nell’esercizio in cui maturano; Capitalizzazione: gli interessi capitalizzati sono imputati alla voce A4 del c.ec “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”. Va effettuato lo scorporo di interessi passivi impliciti eventualmente inclusi nel costo di acquisizione se la dilazione concessa eccede significativamente l’esercizio successivo (interessi impliciti tramite risconti attivi). Valutazione e rilevazioni successive Si definisce ammortamento “la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio”. 17 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) ● ● ● ● Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Deve essere calcolato anche su cespiti temporaneamente inutilizzati. Non sono soggetti ad ammortamento i cespiti la cui utilità non si esaurisce (terreni, opere d’arte); l’OIC fa un esempio delle cave, che si ammortizzano poiché hanno ridotta possibilità di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. Non è ammesso l’ammortamento a rate crescenti (principio della prudenza). Piano di ammortamento - l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali deve essere sistematico; - la sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: - (a) valore da ammortizzare - (b) residua possibilità di utilizzazione - (c) criteri di ripartizione del valore da ammortizzare Il valore residuo, inizialmente stimato, deve essere aggiornato periodicamente e deve essere al netto dei costi di rimozione. Spesso è così esiguo da non tenerne conto. Se il costo di rimozione eccede valore residuo, tale eccedenza è accantonata lungo vita utile del cespite in un fondo di bonifica/ripristino o simile. Se in seguito all’aggiornamento, la stima del valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile, l’ammortamento va interrotto. La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla durata fisica del bene, ma alla durata economica, ossia al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. La durata economica, generalmente inferiore alla durata fisica, è stimata tenendo conto di fattori quali: deterioramento fisico; grado di utilizzo, stime dei produttori, perizie, obsolescenza, fattori ambientali, politiche di manutenzione, fattori economici o legali. Metodi di ammortamento La sistematicità dell’ammortamento non significa necessariamente l’applicazione del metodo a quote costanti, che è il metodo preferibile e più diffuso e favorisce la comparabilità dei bilanci. Il metodo a quote decrescenti si applica quando l’immobilizzazione è sfruttata di più nella prima parte della vita utile. Non è ammesso il metodo a quote crescenti perché contrasta con il principio della prudenza. Non sono ammessi metodi commisurati a ricavi e/o risultati d’esercizio. Componenti aventi vita utile differente dal cespite principale Se il cespite (immobilizzazione materiale) comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l’ammortamento dei componenti si calcola separatamente dal cespite principale (eccezione: non praticabile o non significativo). Esempio, ascensore o nastro trasportatore con una vita utile di durata inferiore di quella del relativo stabile o macchinario: il distinto ammortamento è più corretto. Valutazioni e rilevazioni successive (2) Svalutazione: ad ogni data di riferimento del bilancio la società valuta la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, si applica l’OIC 9 su svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali. NB: differenza di svalutazione tra attivo circolante (bene iscritto come rimanenza) e immobilizzazioni: - nel primo caso la svalutazione è sempre prevista perché le rimanenze vanno valutate al minor valore tra il costo storico e il presunto valore di realizzo (?); - nel secondo caso devo valutare se la perdita di valore è durevole, tramite impairment test. NB2: la perdita durevole non dipende dalla natura del bene, ma dalla destinazione. Es: se ho un magazzino in locazione che perde valore di mercato, non devo svalutarlo perché lo uso per svolgere attività strumentale al mio lavoro (valore d’uso). In questo caso non ho una perdita durevole di valore, perché il valore contabile perso viene recuperato dal valore d’uso che ha l'immobile, quindi non si ricorre a svalutazione. 18 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Rivalutazione: ● le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano. ● Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie che non derivino dall’applicazione della legge. ● L’effetto inflattivo non è ragione sufficiente o caso eccezionale di deroga al divieto di rivalutazione. ● Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato ● L’effetto netto della rivalutazione è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce A III “riserve di rivalutazione”. Cespiti destinati alla vendita e beni obsoleti Per quanto riguarda cespiti destinati alla vendita e beni non più utilizzabili: ● Sono riclassificate in un’apposita voce dell’attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. ● La riclassificazione è effettuata se sussistono i seguenti requisiti: ○ le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione; ○ la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; ○ l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. ● La disciplina in tema di cespiti destinati alla vendita si applica anche ai cespiti obsoleti e in generale a quelli che non saranno più utilizzati. Per quanto riguarda le alienazioni, quando un’immobilizzazione è venduta, si iscrive il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta (al netto degli ammortamenti), in contropartita al corrispettivo ricevuto; occorre quindi eliminare contabilmente la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta. L’eventuale differenza tra corrispettivo della cessione e valore netto contabile (plus/minusvalenza) va rilevata a conto economico. BII 1) TERRENI E FABBRICATI I terreni possono essere pertinenze fondiarie, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti. I terreni non sono ammortizzati (salvo che abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo, come cave e siti per discariche). Per quanto riguarda i fabbricati, si classificano in base alla destinazione economica: ● Fabbricati strumentali per l’attività della società (fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie). ● Fabbricati non strumentali per l’attività della società: rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (es: immobili ad uso abitativo civile termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici per svolgimento di altre attività accessorie); nonché immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (es: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l’abitazione del personale) ● Costruzioni leggere (es: tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili). Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono: scorporo del valore del fabbricato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. Il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver scorporato il valore del fabbricato. I fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari possono non essere ammortizzati, se il loro valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile. BII 2) IMPIANTI E MACCHINARI ● ● ● Impianti generici: non legati alla tipica attività della società (es: servizi riscaldamento, condizionamento, impianti di allarme). Impianti specifici: legati alle tipiche attività produttive dell’azienda. Altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze). 19 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) ● Macchinari automatici e non automatici (manuali) BII 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI Sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa). Attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, che completano la capacità funzionale di impianti e macchinario, ma che hanno anche per un più rapido ciclo di usura; comprende convenzionalmente gli utensili. BII 4) ALTRI BENI ● ● ● ● ● Mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali) Macchine d’ufficio Automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni) Imballaggi da riutilizzare Beni gratuitamente devolvibili BII 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI Vedi parte su immobilizzazioni immateriali. Cenni IAS 16 - Immobili, impianti, macchinari Principi di rappresentazione: i fabbricati vengono iscritti nelle attività non correnti, in relazione al ciclo operativo dell’impresa (>12 mesi) e al periodo amministrativo. Il principio distingue tra immobilizzazioni strumentali e non: per quest’ultime vale lo IAS 40 sugli investimenti immobiliari. Principi di rilevazione: solo se il venditore ha effettivamente trasferito all’acquirente i rischi e i benefici del bene. Lo iAS non guarda al titolo di proprietà (prevalenza della sostanza sulla forma). Principi di rappresentazione: l’immobile, l’impianto o il macchinario si rileva nelle attività non correnti. Nella macroclasse immobili impianti e macchinari vengono inscritti terreni, navi, aerei, autoveicoli, mobili, attrezzature etc. I terreni non sono ammortizzabili. Se è impossibile distinguere il valore di un terreno collegato a un edificio, l’iscrizione porta a risultati inattendibili. Rilevazione iniziale Avviene considerando costo di acquisto trasporti + installazione; se il debito è dilazionato, deve essere attualizzato. Oppure valgono il costo di produzione o il fair value (in caso di perdita e aggregazioni imprese). In ogni caso è necessario effettuare l’impairment test a ogni data di chiusura del bilancio. Valgono anche qui le considerazioni sulla vita utile finita o indefinita, con la conseguente disciplina delle perdite di valore (IAS 36). Valutazione successiva Tramite: - modello del costo al netto di ammortamenti (vita utile finita) e svalutazioni (impairment test se vita utile infinita) - tramite il modello di rideterminazione del valore (fair value); rivalutazione successiva si effettua al netto degli ammortamenti cumulati e delle svalutazione. Ammortamento Segue il principio del component approach: è il calcolo separato degli ammortamenti per elementi di un'unità aventi vita utile diversa o diverso ritmo di consumo dei benefici economici. IAS 17 - Leasing Non applicabile per i bilanci civilistici perché iscrive in bilancio beni non di proprietà. E’ stato sostituito dal IFRS 16. Leasing finanziario: contratto che trasferisce al locatario tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene, indipendentemente dall’effettivo trasferimento, al termine del contratto, della sua proprietà. Sostanzialmente è una modalità di finanziamento anche se giuridicamente è una modalità di locazione. E’ leasing finanziario se: - la durata copre la maggior parte della vita utile del bene; - deve prevedere il riscatto del bene (non obbligatorio); 20 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - il valore attuale dei pagamenti minimi richiesti al locatario coincide almeno al valore normale del bene (quindi è una sorta di finanziamento). Leasing operativo: non definito direttamente ma in via residuale; riguarda tutti i contratti di leasing diversi dal finanziario. Trattamento contabile E’ prevista la prevalenza della sostanza sulla forma. Per il leasing finanziario il locatario deve iscrivere un valore tra le attività e passività di stato patrimoniale; è come se fosse suo, ma non lo è, il debito va poi iscritto in contropartita. Valore di iscrizione: il minore tra il valore attuale dei pagamenti minimi e il valore normale del bene (fair value). Il tasso di attualizzazione può essere il tasso implicito del contratto di leasing o il tasso di interesse marginale dell’impresa (tasso che l’impresa dovrebbe sopportare se dovesse sostenere un finanziamento ulteriore per acquisire il bene). Pagamento del canone di leasing: va ripartito come diminuzione di passività e costi finanziari (ripartiti per la durata del contratto). Inoltre, deve essere rilevata annualmente la quota di ammortamento. Metodi di contabilizzazione delle locazioni finanziarie Per quanto riguarda lo IAS 17 e quindi il metodo finanziario, in dare nel conto “immobilizzazioni” va riportato il valore iniziale e va riportato in contropartita avere nel conto “debiti per leasing”. Per i canoni periodici, si ha la quota di restituzione debiti e gli oneri finanziari. Alla fine di ogni anno va imputato l’ammortamento (ammortamenti // fondo ammortamento). Per quanto riguarda il metodo patrimoniale (che di patrimoniale non ha nulla), applicato in Italia, si ha che i canoni di leasing sono riportati in dare di c.ec nella voce B.8 “Costi per godimento beni di terzi”. Nei conti d’ordine sono riportati i beni in leasing. Ogni anno avviene il rinvio della quota di competenza per esercizi futuri (risconti attivi // canoni leasing). Infine, va inserito in avere del conto “immobilizzazioni” il valore di riscatto. [Solita slide sulla contabilizzazione del leasing] IFRS 16 - Leasing ● Valido dal 1 gennaio 2019. ● Si ha un unico modello di contabilizzazione, quindi il superamento della distinzione tra leasing finanziario ed operativo. ● Iscrizione nell’attivo di un «lease asset» (right of use asset) al valore attuale dei canoni in contropartita ad un debito verso la società di leasing. In questo modo nello SP non viene più iscritto il bene ma il diritto d’uso del bene, rendendo possibile l’applicazione del principio anche in Italia. ● Rilevazione dell’ammortamento ● Esclusione per i contratti di breve durata o per i beni di modico valore. ● Accadrebbe che i contratti di locazione ricadrebbero sotto questa disciplina. IAS 40 - Investimenti immobiliari Valido per i beni non strumentali, detenuti per percepire canoni o incrementi di valore (anche tramite leasing operativo). L’iscrizione iniziale avviene al costo storico maggiorato degli oneri accessori (e in base alla vita utile, finita o indefinita, per quest’ultima no ammortamenti ma impairment test). La valutazione successiva avviene al costo storico (con ammortamento se vita utile finita o impairment test) o al modello del fair value, che non prevede né ammortamenti ne l’impairment test. La variazione del fair value (rivalutazione, svalutazione) è imputata a conto economico OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (no fin.) ● Sostituisce il precedente principio approvato nel 2014 che recepisce l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico; quindi si ha un riallineamento tra OIC e IAS. ● Recepisce il riferimento normativo relativo al divieto di ripristino di valore dell’avviamento. ● Limita l’approccio semplificato per le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese (basato su «capacità di ammortamento»), e prevede delle parti ad hoc pre le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. ● Definizione di fair value perfettamente coordinata con IFRS 13 come previsto dall’art 2426 2c Definizioni utili: - Perdita durevole di valore: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione in una prospettiva di lungo termine (5 anni) inferiore al suo valore contabile (NB: durevole =/=irrecuperabile). 21 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - - Valore recuperabile: il maggiore tra il valore d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita (spese legali, imposte etc) di un’attività o di un’unità generatrice di flussi di cassa. Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice di flussi di cassa. Fair value: prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Unità generatrice di flussi di cassa (UGC): il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi di finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. Capacità di ammortamento: costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti; è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni. Deve basarsi solo su valori economici. OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tal valore. La differenza è imputata a c.ec come perdita durevole di valore. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, al società determina il valore recuperabile dell’UGC alla quale l'immobilizzazione appartiene. Indicatori di potenziali perdite di valore A ogni data di riferimento del bilancio la società valuta se esiste un indicatore che possa far presumere una riduzione di valore. La società considera, come minimo, i seguenti indicatori: ● Diminuzione significativa del valore di mercato di un’attività. ● Variazioni significative nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera. ● Aumento dei tassi di interesse di mercato (diminuisce il valore attuale) o di rendimento degli investimenti. ● Valore contabile superiore al fair value stimato (per esempio in relazione ad una potenziale vendita). ● Evidente obsolescenza o deterioramento fisico dell’attività. ● Cambiamenti significativi nel corso dell’esercizio che possono determinare: - l’utilizzo dell’attività; - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene; - dismissione anticipata dell’attività; - ridefinizione della vita utile; - l’informativa aziendale, mostra come sarà l’andamento economico dell’attività rispetto a quanto previsto. Se sussiste un indicatore, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione solo nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile. Quindi, la prima valutazione consiste nel verificare la presenza di un indicatore, poi si fa l’impairment test per verificare che la diminuzione di valore sia realmente avvenuta. Determinazione del valore recuperabile E’ il maggiore tra il valore d’uso e il fair value. Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione non è stimabile, la società determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. NB: se aumentano i tassi di interesse aumenta il valore recuperabile. Non è sempre necessario determinare sia il fair value che il valore d’uso: - se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, per cui l’attività non ha subito una riduzione di valore; - se vi sono motivi per ritenere che il fair value approssimi il valore d’uso. Determinazione del fair value Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. ● Migliore evidenza del fair value: prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. ● Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale. 22 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Ai fini della determinazione del valore recuperabile, il fair value è diminuito dei costi di vendita. Determinazione del valore d’uso (valore attuale dei flussi finanziari futuri ottenuti dall’utilizzo dell’immobilizzazione) E’ il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’utilizzo dell’immobilizzazione lungo la sua vita utile. Per il calcolo bisogna: 1. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale; 2. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri. Nel determinare il valore d’uso, le stime dei flussi finanziari (NB: non economici) futuri comprendono: a) le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività; b) le proiezioni dei flussi finanziari in uscita per generare flussi finanziari in entrata dall’uso continuativo dell’attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l’attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all’attività in base a un criterio ragionevole e coerente; c) i flussi finanziari netti per la dismissione dell’attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione La società utilizzerà i piani industriali (da convertire in finanziari) o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari. in linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di cinque anni. Le stime dei flussi non includono: - flussi in entrata o uscita per finanziamenti (devo valutare l’attività operativa); - pagamenti o rimborsi fiscali; - investimenti futuri, se la società non si è ancora impegnata. I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti e quindi non comprendono quelli derivanti da: - futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata; - il miglioramento o l’ottimizzazione del rendimento dell’attività. Il tasso di sconto è al lordo delle imposte e deve riflettere le valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono stati rettificate. Non deve riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi sono state rettificate. Il tasso di sconto riflette il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la società si aspetta che derivino dall’immobilizzazione in oggetto. Il tasso è stimato attraverso: - il tasso implicito utilizzato per attività similari; - nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato; - attraverso il costo medio ponderato del capitale della società. APPENDICE A – ALBERO DELLE DECISIONI OIC 23 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) NB: se svaluto, lo faccio partendo dal valore contabile fino al maggiore dei due. Rilevazione della perdita di valore Le perdite di valore sono nella voce B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni. La perdita di valore rilevata su una UGC deve essere imputata a riduzione del valore contabili delle attività che fanno parte dell’unità nel seguente ordine: - Avviamento allocato sulla UGC - Alle altre attività proporzionalmente al valore contabile di ciascuna attività facente parte della UGC NB: la svalutazione viene imputata all’avviamento (se esistente) fino al suo azzeramento. Se l’avviamento non è abbastanza capiente, il residuo va imputato a svalutazione di UCG in proporzione alle unità stesse. Perdita di valore di una singola immobilizzazione dove il valore contabile è maggiore del valore recuperabile. Al 31/12/16 si pone in essere il test se sussiste un indicatore. Test: determino il fair value del macchinario (20k), il valore netto contabile (60k), il valore d’uso (34.9k con tasso di attualizzazione dei flussi di cassa al 7%). Il valore recuperabile è 34.9k perché è il maggiore tra il fair value e il valore d’uso. La perdita di valore (cioè l’ammontare da svalutare) è di 25.1k. Alla fine del 2016 il vnc sarà pari al valore recuperabile, ossia 34.9. Dopo aver svalutato, ridetermino gli ammortamenti futuri sulla stessa quota residua di anni previsti per l’utilizzo (in questo caso 3 anni). Rilevazione del ripristino di valore I ripristini di valore nella voce del c.ec A5) Altri ricavi e proventi. Il ripristino si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Non è una rivalutazione. Non è prevista la possibilità di ripristinare le svalutazioni rilevate su avviamento e oneri pluriennali (2426). 24 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) l 31/12/17 il valore recuperabile è 45k mentre il vnc è 23.267k. Il vnc massimo recuperabile è 40k perché non può eccedere il vnc; quindi la componente di ripristino è di 16.773k. La svalutazione era di 25.1k, il ripristino 17.773k, da ciò vediamo che al massimo si può azzerare la precedente svalutazione ma non si può andare oltre, altrimenti si va contro ai principi rivalutando l’immobilizzazione e quindi non rispettando la valutazione al costo. 3. Perdita di valore nell’ambito di una singola UGC se vnc > vr - Imputo la perdita di valore di 550k prima sull’avviamento (250k) che si azzera; - svalutazione residua dei 300k proporzionalmente alle altre attività:le unità con valore contabile più alto subiscono la maggiore svalutazione) [vedi tabelle p.44 dispensa] Approccio semplificato per la determinazione della perdita durevole di valore Si basa sulla capacità di ammortamento e non più sull’attualizzazione dei flussi di cassa. Soggetti abilitati sono le società che per due esercizi consecutivi non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti: - numero medio di 50 dipendenti - totale attivo di 4,4m - totale ricavi di 8,8m Sono i limiti previsti dal 2435 bis. Sono comprese anche le microimprese (97% delle imprese italiane). Il modello semplificato prevede due assunzioni: 1) l’unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con la società stessa; 2) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa. Al ricorrere delle due condizioni, l’approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione o UGC, tende a fornire risultati simili all’approccio benchmark. La verifica è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso (abbandono l’approccio finanziario). Se manca l’assunto per cui la UGC coincide con la società, vanno individuati i singoli rami d’azienda. L’approccio semplificato serve a determinare perdite durevoli di valore; uso l’approccio basato sulla capacità di ammortamento (orizzonte temporale di 5 anni) al posto del valore d’uso. La capacità di ammortamento coincide con il risultato economico di esercizio a cui vanno aggiunti gli ammortamenti delle immobilizzazioni. Ciò costituisce il margine economico che la gestione d’esercizio mette a disposizione per coprire gli ammortamenti. Il valore recuperabile è determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sul fair value. Il test di verifica della recuperabilità si intende superato (=> NO SVALUTAZIONE) quando la gestione futura è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. La verifica è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso (possibilità di individuare eventuali rami d’azienda). Il test si intende superato (no svalutazione) quando la gestione futura è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. 25 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) La capacità di ammortamento è maggiore degli ammortamenti da coprire, quindi non ci sono perdite durevoli di valore. La capacità di valore è minore degli ammortamenti da coprire, quindi si rilevano perdite durevoli di valore per 1250. La perdita viene attribuita in via prioritaria all’avviamento (500) e pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio ai cespiti A (40%) e B (60%). L7 B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE La disciplina normativa è contenuta nel codice civile e nei principi contabili OIC 20 (Titoli di debito), 21 (Partecipazioni), 32 (Strumenti finanziari derivati attivi). BIII 1) Partecipazioni (in imprese controllate, collegate, controllanti, sottop. al controllo delle controllanti, altri) a) Imprese controllate Definizione nel 2359, è quella in cui si ha la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, tramite società fiduciaria o interposta persona. Non si computano i voti spettanti a terzi. E’ anche sufficiente che ci siano i voti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche senza la maggioranza dei voti (relativa). Esistono 3 modalità di controllo: legale (50%+1 dei voti), di fatto (influenza dominante senza la maggioranza) e contrattuale (per l’esistenza di vincoli contrattuali). b) Imprese collegate Sempre definite nel 2359. Sono quelle per cui si esercita un’influenza notevole (non dominante). L’art 2359 presuppone un’influenza notevole nei casi in cui si possiede il 20% delle quote di società non quotate o il 10% di società quotate. c) Imprese controllanti Art. 2359 bis - Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate - solo fino al limite degli utili e riserve distribuibili risultanti da ultimo bilancio approvato - autorizzazione dell’assemblea - valore nominale delle azioni acquistate non può superare un quinto del capitale della controllante, se quest’ultima fa riferimento al mercato del capitale di rischio (quindi è un limite che vale solo per le società quotate) - deve essere costituita una riserva indisponibile di pari importo divieto di esercizio diritto di voto Art. 2359 ter - Alienazione o annullamento delle azioni o quote della controllante Per quanto riguarda le azioni acquistate in divieto: - vanno vendute entro un anno dall’acquisto - se ciò non avviene, interviene il collegio sindacale o il tribunale Art. 2359 quater - Casi speciali di acquisto o possesso di azioni o quote della controllante 26 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Caso per cui vanno vendute entro 3 anni dall’acquisto: - in esecuzione di una delibera dell’assemblea per la riduzione del capitale a titolo gratuito - per successione o fusione - per esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito Art. 2359 quinquies - Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della controllante (anche per aumenti di capitale sociale). Art. 2360 - Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni E’ vietata anche la costituzione o aumenti di capitale reciproci, anche tramite fiduciarie o interposta persona. [Esempio PN controllata p.50] d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Sono le quote appartenenti ad “imprese sorelle”, che sono in capo alla stessa società “madre”. d bis) Altre imprese L’art 2361 sulle partecipazioni prevede: ● Anche se prevista dallo statuto, non è consentita l’assunzione di partecipazioni in altre imprese se risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale o per la misura o per l’oggetto della partecipazione. ● L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime: deve essere deliberata dall’assemblea, inoltre gli amministratori devono darne specifica informazione in nota integrativa. L8 Criteri di valutazione delle partecipazioni (2426 c1) Le partecipazioni possono essere rappresentate come immobilizzazioni finanziarie (investimento durevole) o come attivo circolante. Nel primo caso sono valutate con i due metodi sottostanti, altrimenti solo al costo storico: - metodo del patrimonio netto: consente di andare a recepire nel bilancio della partecipante le modifiche che intervengono nel patrimonio netto (per via della gestione economica o perché avvengono rivalutazioni o per la distribuzione degli utili in riserve) della società dal momento in cui viene acquisita e ogni volta che viene valutata; è utilizzabile solo per controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni (quelle più importanti); è usato da appena un 5% delle società italiane; - metodo del costo di acquisto: per valutare ogni tipo di partecipazione, sia quelle nelle immobilizzazioni sia quelle nell’attivo circolante. Metodo del costo d'acquisto Criterio base per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate è il costo. L’art 2426 c1 stabilisce il costo d’acquisto più quello di oneri accessori: contratto e valore del conferimento. Per oneri accessori, l’OIC 21 individua costi per intermediazione, commissioni, spese, imposte e consulenze (iscrivibili a c.ec); inoltre, nel costo di acquisto sono compresi anche versamenti in conto capitale e il conto di aumento capitale. Il costo viene rettificato se il valore è durevolmente inferiore al costo di acquisto (svalutazione in presenza di perdite durevoli di valore); il valore rettificato non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi della rettifica. Il minor valore di mercato è solo un parametro di riferimento, infatti può essere usato solo per le società quotate in borsa: la finanziaria del 2019 stabilisce di non usarlo come parametro, vista l’attuale situazione di crisi. Occorre sempre confrontare il costo con la quota corrispondente di patrimonio netto: - se il costo è superiore al valore calcolato secondo il metodo del patrimonio netto, alla quota di patrimonio netto; - se, quando il cc stabilisce che non c’è l’obbligo del bilancio consolidato, il costo è superiore al valore corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio. In nota integrativa deve essere indicata la differenza, cioè quando la società è rilevata a un valore superiore al patrimonio netto, se motivata dall’esistenza di avviamento (riconosciuto durante l’acquisizione), dalla perdita di esercizio considerata solo temporanea e dal valore di mercato dei beni superiore al valore contabile. Metodo del patrimonio netto Le immobilizzazioni relative a imprese controllate e collegate possono essere valutate anziché al costo d’acquisto, alla corrispondente frazione di patrimonio netto (in base all’ultimo bilancio approvato). Devono essere detratti i dividendi. Inoltre devono essere applicate le rettifiche previste: - dai principi di redazione del bilancio consolidato; - dalla redazione di bilancio (2423) - dai principi di redazione del bilancio (2423 bis). 27 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) OIC 21 - Partecipazioni Definizione Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Le partecipazioni non inferiori ad un quinto del capitale (non quotate) o un decimo (quotate) sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge. Le altre partecipazioni fanno parte dell’attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine. Iscrizione ● Principio della destinazione economica: le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni. ● Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19. ● Le partecipazioni in società a controllo congiunto sono classificate nelle partecipazioni in imprese collegate. Valutazione Per controllate, collegate e joint venture (spiega cosa sono) si usa il metodo patrimonio netto (OIC 17), per distinguerle dalle altre partecipazioni, chiamate non qualificate, per cui si usa il metodo del costo. Il principio OIC 21 precisa che una perdita durevole di valore è una differenza negativa del valore di carico rispetto al valore recuperabile determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. ● fattori esterni: ○ crisi del mercato ○ ribasso dei prezzi di vendita ○ nuove leggi o regolamentazioni ○ perdite di quote di mercato ● fattori interni: ○ perdite operative fisiologiche ○ eccesso di costi fissi ○ obsolescenza tecnologica degli impianti ○ tensione finanziaria ○ distribuzione dividendi. Per i titoli quotati il ribasso improvviso e generalizzato del valore di mercato non è necessariamente motivo di abbattimento del costo. E’ invece indicatore di perdita durevole di valore un significativo e prolungato ribasso del listino non correlato ad un generale andamento del mercato unito a condizioni economico-finanziarie negative della partecipata. Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, l’OIC 17 specifica che il costo originario viene periodicamente rettificato al fine di riflettere la quota spettante degli utili o delle perdite e delle altre variazioni del patrimonio netto. Si parla quindi di rilevazione per competenza. OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto Per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del PN, il costo originario della partecipazione viene periodicamente rettificato per riflettere la quota di utili o delle perdite e delle altre variazioni del PN della partecipata. I ricavi arrivano dalla partecipata quando arrivano i dividendi, per cui c’è un distacco temporale tra il momento in cui l’utile viene conseguito e distribuito. Iscrivendo subito la variazione del PN a prescindere dalla distribuzione degli utili, viene rispettato maggiormente il principio della competenza. OIC 20 - Titoli di debito Per “altri titoli” (titoli di debito), si intendono titoli che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi. Sono diversi dalle partecipazioni perché non danno alcun diritto alla gestione, ma solo a flussi di liquidità. L’iscrizione (rilevazione iniziale) segue il principio della destinazione economica: i titoli destinati a una permanenza durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni, quelli non immobilizzati nell’attivo circolante. La valutazione segue il criterio del costo ammortizzato (salvo perdite durevoli di valore) e non più al valore nominale. Il principio OIC 20 precisa che si ha una perdita durevole di valore quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell’emittente, si ritiene di non poter incassare integralmente i flussi di cassa previsti dal contratto, che siano il rimborso del capitale o gli interessi. 28 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Indicatori di perdite durevoli di valore: - ritardo o mancato pagamento di quote capitale o interessi (a meno che non sia previsto il diritto di ritardare per via contrattuale); - ristrutturazione del debito (consente di rimborsare alla fine un importo inferiore al 100% del debito) - valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio (non di breve durata); - indicatori economico-patrimoniali dell’ente (costanti crisi di liquidità o perdite d’esercizio) - default (incapacità patrimoniale di un debitore di soddisfare le proprie obbligazioni); - ammissione a procedure concorsuali (alternative al fallimento); comportano la riduzione del rimborso del debito. Costo ammortizzato il “costo ammortizzato” (definito secondo i principi contabili internazionali) omologati dall'Unione europea è: l’ammontare a cui un’attività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, (-) meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), (+/-) più o meno l’ammortamento accumulato di ogni differenza tra l’ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell’interesse effettivo), (-) meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità. Quindi ogni anno bisogna fare la valutazione del titolo, credito o debito sulla base del tasso di interesse effettivo (non nominale), per riflettere le variazioni legate all’andamento del tasso effettivo considerato. In pratica, valutare al costo ammortizzato significa tener conto degli scarti legati all’applicazione del tasso d’interesse effettivo dell’operazione. La valutazione dei crediti e dei debiti deve essere effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Si ha la necessità di attualizzare i crediti e debiti che al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato. Acquisto un titolo obbligazionario con valore d’acquisto differente dal valore di rimborso, perché la società emittente si garantisce uno scarto di emissione, ossia sottoscrive un titolo che ha valore di emissione maggiore e valore di rimborso inferiore. In questo caso l’azienda alfa (io) sottoscrive un titolo con valore di emissione di 210k e valore di rimborso 200k, con rimborso previsto nel 2019 e tasso d’interesse nominale del 4%. Flussi finanziari dell’operazione: 1. sottoscrizione dell’obbligazione che costa 210k 2. cedola di 8k che viene pagata ogni anno 3. restituzione dell’ultima cedola di 8k e del capitale di 200k alla scadenza Per prima cosa è necessario chiedersi quale sia il tasso effettivo dell’operazione che, dati i flussi finanziari, si calcola con la formula del TIR su Excel; in questo caso è del 2.91%. NB: il tasso effettivo è inferiore a quello nominale perché era previsto uno scarto d’emissione. 29 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) A ogni data dovrò rilevare gli interessi nominali e lo scarto relativo alla differenza tra interessi nominali ed effettivi. La contabilizzazione con il costo ammortizzato prevede la registrazione di questo scarto (nel 2015 è di 1886) che ridurrà l valore contabile del titolo, perché quando si acquista il titolo obbligazionario la scrittura è: D banca cc 210k A Titolo obbligazione 210k Questi 210k non sono i valori di rimborso, quindi progressivamente alla ricezione della cedola bisogna iscrivere la riduzione del valore del titolo e degli interessi per ogni scarto annuale. L’ammortamento legato al tasso di interesse effettivo per il 2015 è 1886. D banca cc 8k A interessi attivi 8k Rettifica: valore ammortizzato D oneri finanziari 1886,9 A titolo obbligazionario 1886,9 Il valore verrà ammortizzato rilevando gli interessi al tasso effettivo, fin quando progressivamente si giungerà a un valore esattamente uguale al valore di rimborso (200k). Il valore di bilancio del titolo soffre l’ammortamento cumulato (differenziale tra il tasso d’interesse nominale ed effettivo). L9 BIII 2) Crediti (verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti, altri) Disciplinati dall’OIC 15. Lo IAS fa riferimento ai crediti a medio lungo termine, che devono essere attualizzati. I crediti si possono trovare sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante. Quelli considerati come immobilizzazioni finanziarie sono crediti solo finanziari a medio-lungo termine anche se possono essere esigibili: si distingue tra entro 12 mesi e oltre 12 mesi. Le norme civilistiche prevedono la loro valutazione al costo ammortizzato, tenendo conto del tempo e del valore di presumibile realizzo (2426), mentre in nota integrativa (2427) va riportata l’indicazione dei crediti di durata residua superiore a 5 anni. I crediti inseriti nelle immobilizzazioni hanno natura finanziaria e non commerciale. I crediti nell’attivo circolante invece possono essere commerciali o finanziari non immobilizzati esigibili prevalentemente entro 12 mesi, con separata indicazioni se esigibili entro o oltre 12 mesi. La struttura tecnico contabile tiene conto del valore netto dei crediti, del valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti. 30 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) a) Verso imprese controllate b) Verso imprese collegate c) Verso imprese controllanti d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti d bis) Verso altri BIII 3) Altri titoli (immobilizzati) Sono quei titoli (azioni, obbligazioni, bot) immobilizzati in quanto dati in garanzia. Sono valutati al costo ammortizzato (Dlgs 139, se applicabile) e devono essere svalutati se di valore durevolmente inferiore. BIII 4) Strumenti finanziari derivati attivi Disciplinati dal 2426 11 bis e introdotti dal Dlgs 139. Sono valutati al fair value, anche per derivati incorporati in altri strumenti finanziari. La loro definizione, sia per gli attivi sia per i passivi, è rimandata ai principi contabili internazionali: sono titoli o contratti il cui prezzo è basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario (azioni, valute etc). Le variazioni del fair value sono imputate a conto economico, oppure direttamente a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto (invece che a c.ec, a seconda che siano utile o perdita); se lo strumento copre il rischio di variazioni dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di una operazione programmata, la riserva è imputata a c.ec nella misura e nei tempi al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Si parla di strumenti finanziari di copertura, in quanto gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari non di copertura non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. In questo caso si pongono gli utili in un una riserva non distribuibile, finché questi non sono effettivamente realizzati; quindi, essendo più variabili, sono imputabili a c.ec. I derivati non di copertura sono usati come strumento speculativo. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto (per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447) e se sono positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite, poiché non sono ancora realizzati. OIC 32 - Strumenti finanziari derivati attivi Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società. Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche: 1. il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali (spesso chiamato «il sottostante»); 2. non richiede un investimento netto iniziale o un investimento iniziale che sia inferiore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile; 3. è regolato a data futura. Iscrizione iniziale e valutazione successiva Gli strumenti finanziari derivati anche se incorporati in altri strumenti finanziari sono iscritti al fair value. Esempi di derivati 1. CDS (credit default swap): sono assicurazioni dal default di un determinato strumento; hanno valore opposto all’andamento del titolo che assicurano. 2. IRS: consente di trasformare un mutuo a tasso variabile in uno a tasso fisso, perché le oscillazioni vengono coperte dal derivato. 3. Futures: strumenti che consentono di approvvigionarsi di una determinata quantità di beni o servizi. 31 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) APPENDICE A – ESEMPI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI In relazione ai contratti di acquisto e vendita di merci, se la società segue una prassi di regolamento sulla base di disponibilità liquide o mediante altri strumenti finanziari, oppure per prassi riceve la merce per poi rivenderla nel breve periodo, per generare un utile dalle fluttuazioni nel breve termine del prezzo o del margine, non può invocare l’aspettativa della merce per non valutare il contratto come strumento finanziario derivato. Operazioni di copertura Due modalità: cash flow hedge e fair value hedge. E’ ammissibile la contabilizzazione delle operazioni di copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1. relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili e elementi coperti ammissibili (rischio di tasso di interesse, di cambio, di prezzo, di credito); 2. in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura; 3. la relazione di copertura rispetta i seguenti requisiti di efficacia: a. relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura (lo strumento di copertura varia nella direzione opposta dell’elemento coperto), ossia il derivato deve essere strettamente correlato economicamente all’operazione coperta; b. effetto di rischio di credito della controparte non prevale sulle variazioni di valore (la controparte deve essere in grado di pagare i flussi finanziari nel caso l’operazione si realizzi); c. rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati e le quantità di elementi coperti (normalmente 1:1, ossia copertura sicura al 100%). Copertura del fair value (fair value hedge) Riguarda l’esposizione alle variazioni di fair value di un’attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto attribuibile a un rischio particolare. Attivabile solo se il fair value dell’elemento coperto può essere valutato attendibilmente. La copertura è contabilizzata come segue: - il derivato è contabilizzato al fair value; - il valore contabile dell’elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è adeguato per tener conto della valutazione al fair value del rischio oggetto di copertura (per un’attività nel limite del valore recuperabile); - non comporta l’adeguamento dell’elemento coperto al fair value alla data di attivazione della copertura ma solo del rischio coperto; - le variazioni del fair value dello strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto sono rilevate nella voce D18 o D19 del conto economico; - se la variazione del fair value dell’elemento coperto è superiore in valore assoluto alla variazione del fair value dello strumento di copertura, tale differenza è rilevata nella voce di conto economico interessata dall’evento coperto. Copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) Riguarda l’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari, attribuibile a un particolare rischio associato a un’attività o passività rilevata o a un’operazione programmata altamente probabile (es: IRS, neutralizzano i costi derivanti dall’andamento dei tassi di interesse). 32 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) La presenza di una relazione di copertura dei flussi finanziari determina come conseguenza l’utilizzo del modello contabile che prevede l’iscrizione delle variazioni di fair value alla riserva A) VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e non a conto economico. Tale riserva non può accogliere le componenti inefficaci alla copertura: laddove sussista una variazione del fair value superiore all’ammontare delle variazioni dell'elemento coperto, la parte inefficace deve essere imputata alla voce B13 del conto economico. Il rilascio della riserva avverrà nei medesimi esercizi in cui i flussi finanziari coperti hanno un effetto sull’utile. In sintesi, le variazioni di fair value di uno strumento derivato possono essere iscritte in bilancio in uno di questi modi: Le voci previste sono: - D.18) d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati - D.19 Svalutazioni di strumenti finanziari derivati - A.VII passivo SP “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi” (può essere negativa o positiva) Nell’ipotesi a) la variazione di fair value ha come contropartita una riserva che: - se negativa, non è computata per il calcolo di emissioni di obbligazioni, distribuzione di utili e riduzione di capitale - se positiva, non è disponibile e non è utilizzabile a copertura delle perdite. Nell’ipotesi b) la variazione al fair value ha in contropartita un componente positivo o negativo di reddito che influenza direttamente il risultato economico del corrispondente esercizio. Non sono distribuibili utili derivanti dalla valutazione al fair value di derivati non di copertura. D: crediti su derivato di copertura (vnaa) A: rivalutazioni di strumenti finanziari derivati (cpr) 33 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) In sintesi, quando troviamo strumenti derivati attivi o passivi, questo perlopiù sono derivanti da operazioni di copertura. C) Attivo circolante Comprende le rimanenze, i crediti, le attività finanziarie e le disponibilità liquide. Si tratta di poste destinate a diventare velocemente liquide. C I. Rimanenze C II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo C III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C IV. Disponibilità liquide C I - RIMANENZE Per quanto riguarda le norme civilistiche, l’art 2426 p9 prevede la valutazione al costo d’acquisto (+oneri accessori come dazi, spese di spedizione etc) o a costo di produzione, diretti o considerando una quota ragionevole di spese generali. Se il valore di realizzo (fair value) è inferiore al costo di valutazione (valore del costo d’acquisto / produzione), si iscrive la rimanenza al minor valore di mercato, cioè il minore tra i due (no al LIFO, FIFO, costo medio ponderato), nell’ottica della prudenza. - costo d’acquisto (per merci e materie prime): valutazione al costo d’acquisto + oneri accessori - costo di produzione (per semilavorati e prodotti finiti): costi diretti di produzione + quota ragionevole di spese generali, esclusi costi amministrativi e di distribuzione. I costi di distribuzione non sono computati nel costo di produzione, anche se è un limite difficile da rispettare. 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 2. Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati 3. Lavori in corso su ordinazione 4. Prodotti finiti e merci 5. Acconti L’art 2426 parla di rimanenze di beni fungibili, ossia quelli scambiabili l’uno con l’altro senza perdere la destinazione economica. Sono valutate al costo medio ponderato (NB: anche FIFO, prezzo più recente e LIFO, valori più elevati, infatti non è ammesso). Se non fungibili, vanno valutati al costo. Se il valore differisce notevolmente rispetto al valore di mercato, occorre indicarlo in nota integrativa. Punti fondamentali dell’OIC 13: ● Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime. E’ possibile per 34 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) ● ● i beni fungibili, in alternativa al costo specifico utilizzare il lifo, fifo e medio ponderato; di solito si usa il lifo perché i prezzi e quindi le tasse sono più bassi. L’uniformità del metodo nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell’esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali. Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze si possono utilizzare anche il metodo dei costi standard, dei prezzi al dettaglio e del valore costante se si dimostra che producono valori assimilabili a quelli prodotti applicando le regole dell’art 2426 p10. L10 (DOPPIA) OIC 13 - Rimanenze Alcune definizioni contenute nel principio: ● Pagamento differito: nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19. ● Metodo dei costi standard: approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, sono regolarmente sottoposte a revisione e rivisti alla luce delle condizioni effettive del momento. ● Metodo dei prezzi al dettaglio: approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l’adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato sottraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. ● Metodo del valore costante: si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione di tali rimanenze. L’OIC prevede tre ulteriori metodi per la valutazione del magazzino, se si dimostra che la valutazione del magazzino produce valori assimilabili (vicini) a quelli che si otterrebbero valutando al lifo, fifo o al costo medio ponderato. Questi sono il metodo dei costi standard, dei prezzi al dettaglio e del valore costante. Metodo dei costi standard a) Costi determinati in anticipo rispetto alla produzione tramite l’uso di specifiche tecniche: elenchi materiali, ore normali di lavoro, in condizioni normali o predeterminate di utilizzo della capacità produttiva degli impianti. b) I costi standard possono essere usati nella valutazione del magazzino solo se rappresentativi dei costi effettivamente sostenuti. c) Sono aggiornati periodicamente per riflettere i cambiamenti sia nei prezzi, che nelle condizioni di costo, quali ad esempio i mutamenti dei processi e dell’efficienza. non sono rettificati per riflettere inefficienze. Metodo dei prezzi al dettaglio Si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo e i valori di vendita. occorre: 1. raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico; 2. rilevare i carichi e gli scarichi di magazzino a valori (le uscite a ricavo, le entrate sia a costo che a ricavo per determinare il ricarico) 3. modificare la valorizzazione a ricavo ogniqualvolta cambia il prezzo di vendita; 4. determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze a prezzo di vendita sottraendo dal valore complessivo di magazzino (a ricavo) i ricavi effettivamente realizzati; 5. calcolare il costo delle rimanenze sottraendo la percentuale di ricarico. L’appendice C dell’OIC 13 fa un esempio sulla valutazione delle rimanenze di magazzino con il metodo dei prezzi al dettaglio. Questa valutazione è ammessa se 1304,13 euro è prossimo al valore ricavabile dai metodi previsti dal codice. I carichi di magazzino vengono valorizzati al valore di acquisto e di vendita, gli scarichi esclusivamente al valore di vendita (ricavo). Questo metodo prevede la valutazione delle merci giacenti in magazzino determinata dagli acquisti valorizzati alle vendite meno le vendite e dedotto lo scarto, cioè il ricarico applicato ai prodotti. - Il ricarico (% di costo delle merci rispetto ai ricavi si ottiene con il rapporto tra tutte le merci entrate in magazzino valutate al costo / tutte le merci entrate in magazzino valutate al ricavo: 79,52% significa che se il ricavo è di 1 euro, il costo è di 79,52 cent. 35 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - Il valore delle rimanenze (merci giacenti in magazzino) valorizzate al valore di ricavo (prezzo di vendita) è dato da tutti i ricarichi (ingressi) valorizzati al prezzo di vendita, dedotti i ricavi; Il valore delle rimanenze al costo è il prodotto tra le rimanenze al prezzo di vendita e la percentuale di costo. Valutazione al LIFO: prezzo d’acquisto più vecchio (32) * unità in rimanenza (41) Valutazione al FIFO: prezzo di acquisto più recente (34) * unità in rimanenza (41) Valutazione al costo medio ponderato: prezzi * quantità / totale quantità (41 * 31,81) OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione I lavori in corso su ordinazione (o commessa) sono contratti, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o di una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste. Secondo l’art 2426 n11, i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti (valutati) sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; quindi non in relazione al costo, ma ai ricavi già effettuati. In base alla determinazione del prezzo complessivo dell’opera, è possibile individuare due tipi di contratti: - I contratti a corrispettivo predeterminato sono lavori in corso su ordinazione nei quali l’appaltatore si impegna ad eseguire l’opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato. al fine di contenere i rischi dell’impegno assunto, il prezzo può essere oggetto di clausole di revisione prezzo. 36 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) I contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine (markup) sono lavori in corso su ordinazione nei quali il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore è determinato dai costi sostenuti, maggiorato di una percentuale a titolo di spese generali e di altre spese non specificatamente rimborsabili, oltre che del profitto, ovvero di un importo fisso. In entrambi casi, la determinazione del margine è stabilita contrattualmente. - I criteri per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal codice civile sono: - Percentuale di completamento: riconoscimento del risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti; i lavori sono valutati sulla base del corrispettivo contrattuale maturato con ragionevole certezza ancorché superiore al costo (i lavori sono valutati al ricavo); - Commessa completata: valutazione della commessa in base al costo sostenuto (criterio residuale). Si applica il criterio della percentuale di completamento se sussistono, contestualmente, i seguenti elementi: 1. esiste un contratto vincolante che definisca il diritto al corrispettivo; 2. il diritto al corrispettivo matura con ragionevole certezza; 3. non sono presenti incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori che rendano dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni; 4. il risultato della commessa può essere attendibilmente determinato Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica il criterio della commessa completata. E’ preferibile il criterio della percentuale perché anche se meno prudente poiché valuta la commessa in base al ricavo e non al costo, rispetta il principio di competenza. Esempio: commessa realizzata in 3 esercizi con costi 150 e ricavi 300. Se valuto per costi: - primo anno: sostengo 50 di costi, valuto la commessa a 50; risultato economico dell’esercizio 50 - secondo anno: altri 50 euro di costi, valuto la commessa a 50: aggiungo la variazione dei lavori in corso su ordinazione (50) ai lavori in corso dell’anno x che ormai sono terminati (-50); risultato economico 0: - terzo anno: sostengo altri 50 di costi, consegno la commessa, fattura, ricavo di 300: risultato 250. Il margine della commessa viene imputato esclusivamente all’esercizio di conclusione (principio di competenza). Se avessi valutato la commessa al ricavo, avrei avuto un ricavo di 100 per anno. Il corrispettivo può considerarsi maturato quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine. Per le commesse a corrispettivo predeterminato, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: - Ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità; - È ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati; - I costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile; - I costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti. Per i contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato solo se: - I costi di commessa possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità; - È ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall’appaltatore. C II - CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE PER OGNI VOCE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI (oltre 12m) Novità del Dlgs 139 sono l’introduzione della voci 5) e la valutazione dei crediti al costo ammortizzato, tenendo conto del tempo e del valore di presumibile realizzo. La struttura tecnico contabile prevede il valore netto dei crediti, il valore contabile e il fondo svalutazione crediti. 1) Verso clienti 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso imprese controllanti 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5 bis) Crediti tributari 5 ter) Imposte anticipate 5 quater) Verso altri 37 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Le norme civilistiche (art 2424) prevedono la ripartizione dei crediti commerciali esigibili tra entro 12 mesi e oltre 12 mesi, allo stesso modo per i crediti finanziari esigibili non immobilizzati: se sono entro 12 mesi, si possono inserire a m.l.t qualora gli importi residui siano entro 12 mesi, mentre oltre 12 mesi si possono inserire crediti commerciali con dilazione di pagamento non usuale, tale da far sottintendere un’operazione finanziaria. In nota integrativa vanno indicati i crediti esigibili con durata residua superiore a 5 anni. OIC 15 - Crediti I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide o di beni/servizi aventi un valore equivalente da clienti o da altri soggetti. Si distinguono dalle cambiali attive, che sono titoli di credito per cui sono comunque applicabili le disposizioni previste per i crediti. I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti. La rilevazione iniziale avviene al valore nominale, alla chiusura dell’esercizio il valore dei crediti è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Indicatori di perdita di valore sono le difficoltà finanziarie del debitore, mancato pagamento, estensione del credito, probabilità di fallimento o altre procedure di ristrutturazione, dati che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari per un credito. Si procede alla cancellazione del credito dal bilancio quando: - i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (prescrizione, transazione, rinuncia) - la titolarità di tali diritti è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito (cessione pro-soluto) Attualizzazione In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse desumibile dalla condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi si rilevano al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio: - forfaiting: cessione del credito; - datio in solutum: prestazione in luogo del conferimento; - conferimento del credito; - vendita del credito, compresa la cessione pro soluto; - cartolarizzazione, con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio: - mandato all’incasso, ricevute bancarie; - cambiali girate all’incasso; - pegno di crediti; - cessione a scopo di garanzia; - sconto, cessioni pro-solvendo; - cartolarizzazioni e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Nell’esempio abbiamo un credito commerciale con scadenza oltre i 12 mesi valutato con il criterio del costo ammortizzato e soggetto ad attualizzazione. Il 1 gennaio 2020 la società vende una partita di merci per 1000. La vendita è soggetta a IVA per 220, addebitata con fattura emessa al momento della consegna all’acquirente. La società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di 305 iva compresa. Il credito ha valore nominale di 1220. Il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è zero, molto inferiore al tasso di mercato del 3% semestrale posticipato, per cui in sede di rilevazione iniziale occorre: 1) calcolare il v.a. al tasso di mercato (1333,72) 2) aggiungere i costi di transazione, qui pari a 0 38 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) 3) calcolare il tasso effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive al costo ammortizzato; non è necessario il calcolo quando i costi di transazione sono 0, perché è pari al tasso di mercato. Si calcola il v.a con le formule di mat fin ed è pari a 1333,72. Questo è formato dalle seguenti componenti: a) componente di ricavo pari a 929,28 (1333,72/1,22), corrisponde alla base imponibile di 1000 attualizzata al 3%; b) componente IVA attualizzata al 3% pari a 204,44: La componente finanziaria implicita è uguale alla differenza, 86,28 divisa in due componenti: a) 70,72, minor valore del credito corrispondente al minor ricavo per effetto dell’attualizzazione; b) 15,56, minor valore del credito corrispondente all’effetto dell’attualizzazione sull’IVA addebitata al cliente. In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di 929,28 (1000-70,72), mentre la differenza di 15,56 è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico. 39 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Interferenze fiscali Principio guida: vengono eliminate le interferenze sul bilancio causate dalla normativa fiscale. L’esigenza di iscrizione in bilancio della fiscalità differita per divergenza tra competenza delle imposte: ● Economica: bilancio civilistico (fiscalità corrente + differita) ● Fiscale: dichiarazione dei redditi (fiscalità corrente, ovvero le imposte da pagare) Sono dette fiscalità temporanee e generano la fiscalità differita, nello specifico quella attiva, che contribuisce a determinare le imposte di competenza. Differenze temporanee: permettono alle variazioni attive e negative di essere annullate. Differenze permanenti: costi tassati che non verranno mai recuperati. Sono indeducibili. Esempio: beni non inerenti all’azienda. Fiscalità differita (OIC 25 / IAS 12 - Imposte sul reddito) Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. L’ammontare delle imposte correnti non coincide con le imposte di competenza per effetto delle diversità delle norme civilistiche e fiscali. Principio generale della competenza (ricavabile dal 2423 bis): si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. L’origine della fiscalità differita si ha dalle differenze temporanee di natura fiscale che sorgono in un esercizio e si compensano negli esercizi successivi, ma che partecipano alla formazione del risultato di bilancio e del reddito imponibile, in tempi diversi. Es: ammortamenti, c’è una tabella per i criteri di valutazione fiscali, per quelli civilistici ci si basa sulla vita utile. Altro esempio è la vita utile di un computer: le deduzioni cambiano. Fiscalità differita: - Imposte anticipate o differite attive - Imposte differite o differite passive Imposte anticipate - Accantonamenti / costi rilevati in bilancio: ma non sono deducibili nell’esercizio - Componenti positivi rilevati in bilancio: ma tassati negli esercizi precedenti - causano maggiori imposte pagate nell’esercizio, ma minori imposte pagabili negli esercizi successivi quando emergeranno i fenomeni relativi agli accantonamenti effettuati. Esempi: - compensi pagati ad amministratori - contributi associazioni sindacali di categoria non pagati - spese di manutenzione eccedenti i limiti fiscali - ammortamenti eccedenti i limiti fiscali - perdite fiscali riportate negli esercizi successivi - svalutazioni eccedenti o non riconosciute Tutti questi non sono fiscalmente deducibili finché non vengono pagati, altrimenti si potrebbero mettere in c.ec per ridurre gli utili e quindi la quota di imposte pagate (recuperate poi con condoni). Imposte differite - Minori accantonamenti / costi rilevati in bilancio: ma deducibili nell’esercizio - Componenti positivi di reddito rilevati in bilancio: ma tassati negli esercizi successivi - causano minori imposte pagate nell’esercizio, ma maggiori imposte pagabili negli esercizi successivi Esempio classico sono le plusvalenze realizzate. Rappresentazione in bilancio della fiscalità differita SP Attivo - C II 5 bis) Crediti tributari (quelli “veri”) - C II 5 ter) Imposte anticipate (non crediti per imposte anticipate, ma minori imposte da pagare in futuro) SP Passivo: - B.2) Fondi per rischi ed oneri, per imposte, anche differite - D12) Debiti tributari (comprende tutti i rapporti a livello debitorio con l’erario, ritenute e IVA comprese) C.EC: - 20) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite, anticipate 40 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) In nota integrativa (2427 - punto 14), va allegato un apposito prospetto con: a) differenze temporanee che comportano la rilevazione di imposte differite o anticipate, specificando l’aliquota applicata, variazioni rispetto l’anno precedente, importi accreditati/addebitati (in c.ec o pn), voci escluse dal computo e le loro motivazioni; b) ammontare imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite di esercizio o di esercizi precedenti, e le motivazioni dell’iscrizione; c) ammontare imposte anticipate non (ancora) contabilizzate in bilancio, con motivazione. Vedi principio di derivazione + disinquinamento p. 76 dispensa Esempio: Imposte differite: “Imposte differite” // “Fondo imposte differite” Imposte anticipate: “Imposte anticipate” // “Crediti per imposte anticipate” Caso : spese per manutenzioni, eccedenza rispetto al 5% dedotta nei successivi 5 esercizi. L11 C III - ATTIVITÀ FINANZIARIE (CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI) 1. Partecipazioni in imprese controllate 2. Partecipazioni in imprese collegate 3. Partecipazioni in imprese controllanti 3 bis. Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4. Altre partecipazioni 5. Strumenti finanziari derivati attivi (Dlgs 139 - valutati al fair value) 6. Altri titoli Sono partecipazioni non immobilizzate che riguardano l’attivo circolante e che quindi non sono destinate a permanere nel patrimonio dell’impresa per un lungo periodo Valutazione prevista dal 2426 p1,9,10: - al costo d’acquisto + oneri accessori (per beni fungibili come bot, azioni, valutati a LIFO, FIFO, media ponderata se la valutazione differisce dal costo corrente, la differenza va riportata in nota integrativa) - al valore di realizzo (valore di mercato - fair value), se minore del costo di acquisto - il minor valore non può essere mantenuto se vengono meno i motivi negli esercizi successivi In nota integrativa (2427) vanno riportati il numero e il valore delle azioni possedute per categorie e di quelle sottoscritte, questo per le partecipazioni detenute in controllanti. C IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1. Depositi bancari 2. Assegni 3. Denaro e valore in cassa La rilevazione è l’esatta fotografia delle disponibilità liquide, poiché il denaro si conta e non si valuta. Per la valutazione di attività correnti (depositi bancari, assegni, crediti a breve termine) in valuta non di conto, questi devono essere convertiti al tasso di cambio vigente (a pronti) alla data in cui si redige il bilancio; lo stesso per le passività correnti. Ovviamente viene a verificarsi una differenza di cambi che può essere un utile o perdita su cambi, iscritta nel C17 bis del c.ec. L’utile netto su cambio è collocato su una riserva indisponibile del pn, se non ancora realizzato. Per valori in valuta, si rinvia a operazioni in valuta. E’ vietata la compensazione tra attivo e passivo, salve rare eccezioni. OIC 14 - Disponibilità liquide Parla delle operazioni di cash pooling, contratti tipici dei gruppi d’impresa; sono anche dette operazioni di gestione della tesoreria accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie all’interno di un gruppo di società. Quando un’azienda fa parte di un gruppo di imprese, se ci sono aziende con liquidità in eccesso, una società chiamata pooler, funge da “banca” del gruppo: raccoglie le liquidità del gruppo e le fornisce alle società che ne hanno bisogno. Questo permette al gruppo di agire come un’unica attività economica e di ricorrere a vere e proprie banche solo per operazioni particolari. Il pooler riconosce interessi attivi a condizioni di mercato alle aziende bisognose di liquidità; laddove il pooler ha bisogno di liquidità, sarà questo l’unico soggetto che può indebitarsi con la banca (essendo oggetto interessi passivi). In questo 41 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) modo si ottimizza la gestione limitando gli interessi passivi del gruppo, anche perché può regolarsi con la banca per ottenere condizioni contrattuali vantaggiose. in questo modo gli interessi passivi e attivi del pooler nel bilancio si annullano. Inoltre, all’interno del gruppo si ha una visione migliore della tesoreria. L’OIC regola anche questi rapporti. Nel bilancio delle società partecipanti al cash pooling: - i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita voce tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, denominata “attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria con indicazione della controparte (es. controllante/controllata)”. Se i termini di esigibilità a breve non lo consentono, si iscrivono nelle immobilizzazioni finanziarie; - i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto nell’OIC 19 sui debiti. Eventuali svalutazioni e rivalutazioni sono iscritte nella sezione D) del c.ec «svalutazioni/rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria». D) Ratei e risconti (attivi) Rateo attivo: ricavo di competenza dell’esercizio corrente, con manifestazione numeraria nell’esercizio successivo, imputato all’esercizio per la parte di competenza sulla base del tempo. Risconto attivo: costo con manifestazione numeraria nell’esercizio in corso, ma di competenza di un esercizio futuro. Disciplina rivista con il Dlgs 139/2015 perché non è più considerato l’aggio/disaggio su prestiti; con la nuova direttiva UE non era più necessario distinguerli a parte, ma era possibile anche incorporarli nei crediti/debiti; in Italia non è stato fatto. Possono essere legati all’esercizio in corso o a quelli precedenti. Struttura tecnico contabile: - ratei attivi esercizio in corso - ratei attivi esercizi precedenti - risconti attivi esercizio in corso - risconti attivi esercizi precedenti Le norme civilistiche, contenute nel 2424 bis, prevedono: - proventi di competenza esercizio esigibili negli esercizi successivi - costi sostenuti nell’esercizio di competenza esercizio successivo - quote di costi e ricavi comuni a più esercizi PASSIVO A) Patrimonio netto Il patrimonio netto dal punto di vista algebrico è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. E’ costituito dal capitale sociale, da parti ideali di pn dette riserve e dal risultato di c.ec (utile o perdita d’esercizio). E’ spiegato nell’OIC 28. L’art 2424 prevede che le voci di pn seguano al seguente classificazione: I CAPITALE II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI III RISERVA DI RIVALUTAZIONE IV RISERVA LEGALE V RISERVE STATUTARIE VI ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO IX UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO X RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO Vanno indicate nella nota integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo. - Art 2427 n.4: per le voci del patrimonio netto (...), la formazione le utilizzazioni - Art 2427 n.7: la composizione delle voci “altre riserve” - Art 2427 n.7 bis: le voci del p.n. devono essere analiticamente indicate con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione (es: distribuzione a soci, copertura perdite o aumento di capitale) e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione anche negli esercizi precedenti. 42 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) A. I - CAPITALE In questa voce si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni di aumenti di capitale da parte dei soci, anche se non ancora versati. Le norme civilistiche prevedono: - in bilancio: l’importo nominale del capitale sociale sottoscritto, anche se non versato - sui documenti sociali: occorre indicare se il capitale è interamente versato Quando la società delibera un aumento di capitale (anche per conversione di un’obbligazione), l’effettivo capitale sociale in bilancio non varia finché non avviene la conversione vera e propria. Il capitale sociale minimo è di 10.000 euro per le Srl (1 euro per Srls) e 50.000 per la Spa. Per quanto riguarda le riserve, si introducono due definizioni stabilite da un documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: - riserva distribuibile: ai soci, sono riserve formate attraverso utili o a titolo di capitale (conferimenti); una riserva distribuibile è certamente disponibile; - riserva indistribuibile: non è necessariamente indisponibile, perché i soci in assemblea possono decidere di disporre della riserva a titolo diverso dalla distribuzione (es: per aumento di capitale); - riserva disponibile: l’assemblea può disporne in ogni modo; - riserva indisponibile: l’assemblea non può disporne in nessun caso o solo in casi specifici. Le riserve si distinguono in due grandi gruppi: - riserve di utili: si formano dagli utili non distribuiti ai soci (utili portati a nuovo, legale, straordinarie) - riserve di capitale: si formano attraverso il capitale dei soci, che versano denari a fondo perduto non a titolo di riserva ma di capitale (apporti soci, conversione obbligazioni, avanzi di fusione). Le loro destinazioni possono essere decise da norme di legge (riserva legale e statutaria) o proposte dagli amministratori. A. II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI In questa riserva si iscrivono: - le eccedenze del valore di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale - le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni Non può essere distribuita (è indisponibile) finché la riserva legale non è pari al 20% del capitale sociale. Normalmente non viene mai convertita in capitale, poiché viene più facilmente usata per soddisfare i soci. NB: è assolutamente vietato sottoscrivere azioni a un valore inferiore rispetto a quello nominale, perché costituisce un annacquamento del capitale sociale. A. III RISERVA DI RIVALUTAZIONE E’ a tutti gli effetti una riserva di capitale. In questa voce si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia (le cosiddette leggi di rivalutazione monetaria). Queste leggi consentono periodicamente una rivalutazione di tipo monetario per rivalutare le immobilizzazioni allo scopo di riallineare i valori di bilancio eliminando l’effetto inflattivo. Obblighi degli amministratori che iscrivono la rivalutazione di un bene: - indicazione beni che hanno subito rivalutazione monetaria - ammontare rivalutazione per singolo bene - per quali beni e in quale misura è stata effettuata rivalutazione economica A. IV RISERVA LEGALE In questa riserva si iscrive la quota di utile che l’assemblea destina a tale riserva. Riserva non più di capitale ma di utili. Le norme civilistiche (2430) prevedono due discipline: - 5% utili per s.p.a. e s.r.l. con capitale sociale pari o superiore ad euro 10.000; 20% degli utili per s.r.l. con capitale inferiore ad euro 10.000; - fino al 20% capitale sociale per le altre; per le s.r.l. con capitale inferiore ad euro 10.000 fino a che la riserva non raggiunga unitamente al capitale euro 10.000. Se ridotta sotto questa soglia deve essere reintegrata. La riserva legale è indistribuibile per la parte prevista dalla legge. A. V RISERVE STATUTARIE Normalmente sono riserve di utili. Qui, se esistono, si iscrivono quelle previste espressamente dallo statuto della società. Le loro condizioni sono disciplinate sempre nello statuto. A. VI ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE Disciplinate da altre normative. Ricordiamo: 43 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - riserva da deroghe (ex art 2423): quando si ha un maggior valore dell’attivo per via di deroghe ai principi di rilevazioni; è indistribuibile fin quando gli utili potenziali non sono effettivamente realizzati; riserva azioni/quote della società controllante: quando si acquistano partecipazioni nelle controllanti è obbligo costituire questa riserva indisponibile di pn; riserva per utili su cambi non realizzati: le poste monetarie (crediti/debiti in valuta estera) devono essere convertiti al tasso a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, sono indistribuibili fino al realizzo; riserva da rivalutazioni delle partecipazioni: istituite quando si valuta una partecipazione col metodo del pn; non sono distribuibili. A. VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI Accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generati nell’ambito di coperture di flussi finanziari (cash flow hedge - quelli speculativi). Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura deIle perdite. Dunque, la riserva: - se positiva, è indisponibile e non può essere usata nemmeno per la copertura delle perdite; - se negativa, ho un saldo negativo e non va ripianata. A. VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO Qui si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non sono stati distribuiti o accantonati ad altre riserve, e le perdite ripianate. In base a se sono utili o perdite, la riserva è positiva o negativa. Norme civilistiche (2424) distinguono tra: - utili/perdite non distribuiti o non accantonati ad altre riserve - utili/perdite non ripianati, ossia non coperti da riserve o per cui i soci non hanno fatto un versamento Accoglie inoltre le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (vedasi OIC 29). A. IX UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO In questa voce si iscrive il risultato dell’esercizio che scaturisce dal conto economico. Se durante l’esercizio è stato fatto un bilancio straordinario per ripianare la perdita dell’esercizio, si può aggiungere la voce apposita “perdita ripianata dell’esercizio” per specificare quella parte ripianata in tutto o in parte. A. X RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO Accoglie in diminuzione del pn il costo di acquisto delle azioni proprie. L’acquisto di azioni proprie comporta la necessità di iscrivere l’acquisto in una riserva negativa in riduzione del pn. L’acquisto di azioni proprie è possibile per le Spa mentre è vietato per le Srl. Art. 2357 - Acquisto azioni proprie - limite degli utili e riserve disponibili: si possono acquistare azioni proprie nel limite degli utili e riserve disponibili (per non rischiare di aver un pn negativo); - si possono acquistare solo azioni interamente liberate (conferimenti devono essere versati) - autorizzazione assemblea soci - assemblea fissa n. max azioni da acquistare e corrispettivo min-max - valore nominale non superiore al 20% del capitale sociale se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio Stesse norme valgono per l’acquisto di azioni della controllante. Art. 2428 – Relazione sulla gestione - n. e v.n. delle a.p. con indicazione del capitale - n. e v.n. di azioni di società controllanti - n. e. v.n. delle a.p. acquistate o alienate nell’es. - n. e v.n. di azioni di soc. controllanti nell’es. - motivi dell’acquisto o dell'alienazione Casi speciali di acquisto di azioni proprie (non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2357-bis) 44 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - in esecuzione di una delibera di riduzione di capitale tramite riscatto o annullamento - a titolo gratuito - per effetto successione universale o fusione - esecuzione forzata per un credito della società verso il socio Nel caso di violazione degli ultimi due casi, si ha l’alienazione entro un anno (3 anni se la quota è maggiore del 20%), poi l’annullamento e la riduzione del capitale sociale; se l’assemblea non provvede, gli amministratori o i sindaci richiedono la riduzione in tribunale. Art. 2357 ter - Disciplina delle azioni proprie - amministratori non possono disporre delle azioni proprie, salvo autorizzazione assemblea - utili e diritto di opzione sono attribuiti in proporzione alle altre azioni - diritto di voto sospeso - sono computate per il calcolo delle maggioranze nelle delibere assembleari - acquisto azioni proprie comporta riduzione del patrimonio netto di uguale importo tramite iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo Art. 2357/quater - Divieto sottoscrizione azioni proprie E’ vietata la sottoscrizione. se avviene ne rispondono in nome proprio, per quanto riguarda i soci fondatori e gli amministratori, quest’ultimi in caso di aumento di capitale. Art. 2358 - Altre operazioni sulle azioni proprie - la società non può accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto di a.p. - la società non può accettare azioni proprie in garanzia - l’unica eccezione, per questi due casi, è l’acquisto di azioni da parte di dipendenti nei limiti degli utili e riserve disponibili in bilancio [es. sulle azioni proprie in dispensa p. 94-95] 45 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa. La formazione della riserva è contestuale all’acquisto delle azioni. Si può disporre delle azioni proprie in 3 modi: acquisto, annullamento (per recesso socio) e alienazione (vendita di azioni proprie). In caso di annullamento delle azioni proprie, a seguito della delibera assembleare, si storna la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e contestualmente si riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore nominale è imputata a incremento o decremento del patrimonio netto, senza interessamento del conto economico. Nel caso di alienazione, l’eventuale differenza tra il valore contabile della «riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata a incremento o decremento di un’altra voce di patrimonio netto. Versamenti effettuati da soci (riserve di capitale) Le riserve di capitale nascono a seguito di versamenti effettuati dai soci che non vanno imputati a capitale. Non tutti i versamenti dei soci comportano un’iscrizione in riserva di capitale. Ciò che lo determina è il titolo in base al quale il socio effettua il versamento. I versamenti a titolo di finanziamento rappresentano dei debiti per la società con vincolo di restituzione e sono riportati nella voce D3) Debiti verso soci per finanziamenti. Devono essere restituiti e non costituiscono riserva di capitale. Secondo l’OIC 28, la rinuncia al credito da parte del socio è trattata come apporto di patrimonio, pertanto, il debito si trasforma in un una posta di patrimonio netto. I versamenti a fondo perduto sono iscritti nella voce A. VII Altre riserve, distintamente indicate. Non hanno vincolo di restituzione. - versamenti c/aumento capitale - versamenti c/futuro aumento capitale - versamenti in conto capitale - versamenti (parziali o totali) a copertura perdite; se eccedenti le perdite vengono allocati in una voce ulteriore I versamenti a copertura perdite non transitano da c.ec ma sono imputati a riserve di pn. L’OIC 28 per la copertura perdite durante l’esercizio prevede l’utilizzo della voce A. IX Utile (perdita) dell’esercizio: perdita esercizio (100) copertura parziale (80) perdita residua (20) L12 OIC 28 - Patrimonio netto Immagini su esempio schema delle 3 tabelle da riportare in nota integrativa: 1. composizione delle voci di patrimonio netto; 2. su rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto; 3. per la destinazione delle riserve; 4. su informazioni da fornire in nota integrativa relativamente alla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, per quanto riguarda i derivati. Le riserve possono essere utilizzate per aumentare il capitale (A), coprire le perdite (B) o per distribuire utili ai soci (C), oppure per altri vincoli statutari (D). 46 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) B) Fondi per rischi e oneri I fondi sono passività che a differenza dei debiti, sono caratterizzati da un certo grado di incertezza. L’incertezza può essere su tre aspetti: - sulla certezza o meno della passività potenziale - sull’ammontare del debito potenziale, - sulla data di sopravvenienza della passività. Esclusi gli strumenti finanziari derivati passivi (non è un fondo), le altre tre voci sono fondi rischi oppure oneri. B.1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili La voce accoglie i fondi previdenziali integrativi diversi dal TFR. Le norme civilistiche si riferiscono ai fondi pensione interni e ai fondi pensione integrativi INPS (fondi oneri). Questo tipo di fondi è utilizzato per collaborazioni coordinate continuative (es: amministratori), per i rapporti di agenzia per le indennità di sportivi professionisti. L’ammontare è certo mentre è incerta la data. B.2) Per imposte, anche differite La voce accoglie: - passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti da accertamenti o contenziosi non definitivi; - passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili. Sono fondi che riguardano le imposte relative a probabili accertamenti, condoni etc, comprese quelle differite. Sono due: fondo imposte (fondo rischi), mentre quelli per imposte differite non sono fondi e riguardano esclusivamente la fiscalità differita. Non sono comprese IRES e affini, in quanto rientrano nei debiti tributari. OIC 31 - Fondi rischi e oneri (e TFR) A differenza del cc, spiega cosa è un fondo e lo definisce come passività potenziale. Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale) o in un utile (attività potenziale), quest’ultimi che però non vengono contabilizzati per via del principio di prudenza. In relazione al grado di realizzazione o di accadimento, le passività potenziali si classificano in: - certe: è certo che l’evento si verifichi; - probabili: l’accadimento è ritenuto più verosimile piuttosto che il contrario; - possibili: ridotta probabilità di sopravvenienza; - remote: scarsissime possibilità di verificarsi. I fondi rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o di ammontare indeterminati. ● I fondi rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, caratterizzate da incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. ● I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio che avranno la manifestazione numeraria negli esercizi successivi. I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili sono accantonamenti per trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal TFR, nonché per indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi o collaboratori in forza di legge o contratto al momento della cessazione del rapporto. Si tratta quindi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni previste dalle contrattazioni sottostanti. Un fondo rischi ed oneri non può iscriversi per: - rettificare valori dell’attivo (fondo svalutazione crediti non esiste! I crediti sono rettificati al netto?); - coprire rischi generici, perché il fondo ha natura determinata e non generica; - situazioni non in essere alla data di bilancio, ossia in data passata; 47 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - rilevare passività potenziali ritenute probabili ma il cui ammontare non può essere stimato attendibilmente, neanche in un importo minimo o di un intervallo di valori; - rilevare passività potenziali possibili (per le quali si trova l’informativa in nota integrativa) o remote. In presenza di polizze assicurative si tiene conto di rimborsi ragionevolmente certi. L’accantonamento è al netto del rimborso ed è misurato facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio incluse le spese legali. Valutazioni successive La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni di bilancio a fine esercizio. E’ insito nello stesso concetto di fondo un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori. Le metodologie di stima di un accantonamento al fondo sono applicate nel rispetto dei postulati di bilancio e in particolare dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità. Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza. Percorso decisionale per l’iscrizione degli accantonamenti in bilancio Esempi di fondi: Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili: indennità suppletiva di clientela, cessazione rapporti di agenzia, patto di non concorrenza, cessazione rapporti di co.co.co, trattamenti di fine mandato. Fondi rischi: fondi per cause in corso; eventuali contestazioni da parte di terzi; garanzie prestate; crediti ceduti (solo per garanzie minimali). Fondi per oneri: garanzia prodotti; manutenzione ciclica; manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili e beni ricevuti in affitto; operazioni e concorsi a premio; resi di prodotti; recupero ambientale; prepensionamento e ristrutturazioni aziendali; contratti onerosi. In nota integrativa (2427) va indicata la consistenza dei fondi, così come eventuali utilizzazioni e accantonamenti durante l’esercizio. B.3) Strumenti finanziari derivati passivi (Dlgs 138) L’art. 2426 11 bis prevede che siano valutati al fair value, lo stesso per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari. Le variazioni del fair value sono imputate a conto economico oppure direttamente a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. Se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di una operazione programmata, la riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. 48 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari non di copertura non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura, ma sono riposti in una riserva di utili non distribuibili. B.4) Altri fondi Comprendono fondi come fondi manutenzioni, riparazioni, rischi per collaudo o per controversie legali in corso. Come per gli altri, in nota integrativa si riporta la consistenza e l’eventuale utilizzazione o accantonamento. C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato Le norme civilistiche (2120) prevedono l’accantonamento annuale della retribuzione, diviso per 13.5, il quale sarà restituito al dipendente a fine rapporto. Al tempo stesso, ogni anno viene fatta una rivalutazione del 1.5% + coefficiente determinato dall’ISTAT, Dopo 8 anni è possibile chiederne un anticipo non superiore al 70% per spese sanitarie riconosciute e per l’acquisto della prima casa. In nota integrativa van riportati consistenza, accantonamenti e utilizzazione del fondo. La disciplina è riportata nell’OIC 31 con l’applicazione della riforma del 2006. Per le aziende con più di 50 dipendenti il TFR va destinato al fondo tesoreria INPS (?) salvo destinazione differente. D) Debiti, con separata indicazione degli importi non esigibili oltre l’esercizio successivo OIC 19 - Debiti I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di disponibilità liquide o beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito a una data stabilita. Differiscono dai fondi rischi ed oneri e dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o a eseguire determinate azioni o attività. Rilevazione iniziale: ● i debiti commerciali per l’acquisto di beni sono iscritti quando il processo produttivo è completato e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà e per i servizi quando la prestazione è stata effettuata. ● i debiti finanziari o gli altri debiti sono rilevati quando esiste l’obbligazione verso la controparte, ossia quando avviene l’erogazione del finanziamento. Valutazione e rilevazioni successive avvengono al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, con tutte le particolarità già viste per i crediti. Si ha l’eliminazione contabile, cioè l’eliminazione del debito dal bilancio, quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa o trasferita (accollo). La data dalla quale si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l’accordo diviene efficace tra le parti. Casi particolari: debiti misti, la parte commerciale va separata da quella finanziaria. ESEMPIO DEBITI AL COSTO AMMORTIZZATO 49 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) E’ un prestito obbligazionario emesso sotto la pari; non è un’obbligazione convertibile perché se convertita in azioni, le azioni non possono essere emesse sotto la pari: si verificherebbe un annacquamento del capitale sociale. 1. Obbligazioni 2. Obbligazioni convertibili 3. Debiti verso soci per finanziamenti 4. Debiti verso banche 5. Debiti verso altri finanziatori 6. Acconti (dati dai clienti, sono debiti) 7. Debiti verso fornitori 8. Debiti rappresentati da titoli di credito 9. Debiti verso imprese controllate 10. Debiti verso imprese collegate 11. Debiti verso imprese controllanti 11.bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12. Debiti tributari (imposte correnti) 13. Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 14. Altri debiti (voce residuale) Novità del Dlgs 139 è la valutazione al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. D.1 Obbligazioni I prestiti obbligazionari possono essere emessi dalle Spa e in linea generale non dalle Srl. Il cc pone alcuni limiti all’emissione di obbligazioni. Per le Spa l’importo non può essere maggiore del doppio della somma di capitale sociale, riserva legale e riserva disponibile. Può essere superato fornendo delle garanzie per la parte eccedente: - garanzia ipotecaria su immobili (2/3 del valore) - garanzia su titoli di stato - autorizzazione governativa Il limite è superabile se le obbligazioni eccedenti sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza. Per quanto riguarda le Srl, l’art. 2483 prevede l’emissione di titoli di debito (obbligazioni) sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza. L’emissione è possibile solo se l’atto costitutivo disciplina: - competenze soci e amministratori - limiti di emissione e modalità - maggioranze necessarie 50 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) D.2 Obbligazioni convertibili Danno la possibilità, entro una data prevista dal contratto, di convertire l’obbligazione (debito) in azione (capitale) sulla base di un tasso di cambio stabilito in fase di sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile. Art 2420 bis: ● E’ richiesta la delibera assembleare con fissazione rapporto di cambio e modalità conversione; non basta la delibera del CdA perché la conversione comporta un aumento di capitale per cui i soci possono veder compromessa la loro partecipazione ● Il capitale sociale deve essere interamente versato contemporaneo aumento di capitale sociale pari al valore nominale delle azioni da convertire ● Emissione al valore nominale o superiore, mai inferiore (no emissione sotto la pari) Art 240 ter: delega agli amministratori per atto costitutivo ad emettere obbligazioni anche convertibili: - entro 5 anni - per un importo massimo Art 2427 - nota integrativa: - Numero di titoli emessi - Diritti attribuibili dai titoli D.3 Debiti verso soci per finanziamenti L’art 2467 prevede il finanziamento verso soci solo per le Srl. Il rimborso è postergato agli altri creditori, inoltre è da restituire se rimborsato nell’anno precedente al fallimento. Questi finanziamenti sono quelli concessi in qualunque forma, fruttiferi e non fruttiferi, quando risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure quando la situazione finanziaria richiederebbe un conferimento. In nota integrativa va riportata la ripartizione del finanziamento dei soci per scadenza e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. E) Ratei e risconti (passivi) Ratei passivi: costi di competenza dell’esercizio ma con manifestazione numeraria nell’esercizio successivo, imputati all’esercizio in corso sulla base del tempo. Risconti passivi: ricavi con manifestazione numeraria nell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo, imputati all’esercizio in corso sulla base del tempo. L’Art 2424 bis li definisce come costi di competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi o come proventi percepiti nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio successivo, o ancora come quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi. La struttura tecnico contabile è la seguente: ● ratei passivi es. in corso ● ratei passivi es. preced. ● risconti passivi es. in corso ● risconti passivi es. preced. In nota integrativa va riportata l’indicazione dettagliata degli importi, se esistenti. Operazioni in valuta Sono tutte quelle operazioni attive e passive che sorgono in una moneta diversa rispetto alla moneta di conto. L’art 2425 bis 2c stabilisce che ricavi, costi, oneri e proventi delle operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale l’operazione è stata compiuta. I criteri di valutazione sono contenuti nel 2426. Le attività e passività finanziarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio (31/12). ● I relativi utili/perdite sui cambi sono imputati a conto economico nella voce c.17-bis) ● L’eventuale utile netto deve essere accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo, le attività e passività in valuta non monetaria devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto. In nota integrativa bisogna evidenziare la ripartizione per area geografica (rischio paese) dei crediti e debiti e gli eventuali effetti significativi delle variazioni sui cambi dopo la chiusura dell’esercizio. 51 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Operazioni finanziarie Sono contabilizzate in bilancio in base alla sostanza economica del contratto e non sulla base della forma giuridica. Si tratta di un’appendice del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Sì alla sostanza economica: ● raccolta e investimento di liquidità ● in pratica è una obbligazione del cessionario/acquirente a pronti a vendere a termine ● le attività compravendute rimangono iscritte nel bilancio del cedente/venditore a pronti No alla forma giuridica: Transazione in titoli o attività; vendita di titoli/attività a pronti con patto di retrovendita a termine. L’art 2424 bis prevede che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello SP del venditore/cedente. L’art 2425 prevede che i proventi e oneri relativi a contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, con compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per la quota di competenza dell’esercizio. In nota integrativa (2427 6-ter) deve essere indicato distintamente per ciascuna voce l’ammontare di crediti e debiti che prevedono l’obbligo per l’acquirente della retrocessione a termine. Le operazioni di pronti contro termine formalmente riguardano l'acquisto e la successiva rivendita di titoli. A seconda del soggetto si tratta di un’operazione di investimento o di finanziamento a seconda del soggetto: - di finanziamento, per chi riceve la liquidità per restituirla a termine maggiorata dell’interesse - di investimento, per chi dà la liquidità per riceverla a termine maggiorata dell’interesse. OPERAZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE CON OBBLIGO DI RIACQUISTO A TERMINE 52 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) I titoli oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (cioè che prevedono l’impegno di acquistare a fronte dell’impegno di rivendere a una certa data a un prezzo prestabilito) restano iscritti nello SP del venditore, quindi chi riceve non iscrive il trasferimento di proprietà dei titoli compravenduti. Il cedente che vendi i titoli obbligandosi a riacquistarli a termine rileva un ingresso di liquidità (D: banca cc) e in contropartita A: debito per operazioni con obbligo di riacquisto a termine). Il cessionario che acquista i titoli non registra un’operazione di compravendita di titoli che prevede l’iscrizione nello SP dei titoli (D: Titoli) in contropartita a un’uscita di liquidità (A: banca cc), anche se questo è quello che formalmente avviene sulla base del contratto; quel che il cessionario fa è registrare un’uscita di liquidità (A: banca cc) in contropartita a D: credito per operazioni con obbligo di vendita a termine. I proventi e gli oneri derivanti dal contratto, di cui il più importante è la differenza tra tasso a pronti e a termine, non sono una plusvalenza o minusvalenza, ma un provento o onere finanziario e devono essere iscritti come tali, sulla base del principio di competenza, perché sostanzialmente si tratta di un’operazione finanziaria. ESEMPIO CESSIONARIO / ACQUIRENTE L13 4. Conto Economico A. VALORE DELLA PRODUZIONE B. COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE A-B+-C+-D= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 20) IMPOSTE SUL REDDITO UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO Deve essere redatto per natura (non per destinazione o funzioni). Nella struttura del conto economico per natura, prevista dalla Direttiva UE non è più prevista la componente straordinaria. Per adeguarsi alla prassi internazionale, ricavi e costi di natura straordinaria (di natura non finanziaria) sono riconducibili alle macroclassi A e B, mentre quelli di natura finanziaria nella C. IAS 1 - Documenti obbligatori di bilancio (novità) Regolamento CEE 1274/2008 del 17/12/2008 afferma che occorre un’informativa completa di bilancio comprendente: - prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria - prospetto di conto economico complessivo - prospetto delle variazioni di patrimonio netto - rendiconto finanziario 53 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - note, principi contabili e altre informazioni integrative un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio Nuovo contenuto minimo del prospetto di conto economico complessivo (a) ricavi; (b) oneri finanziari; (c) quota dell’utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; (d) oneri tributari; (e) un unico importo comprendente il totale: (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata; (f) utile (perdita) d’esercizio; (g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura [esclusi i valori esposti in (h)]; (h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; (i) totale conto economico complessivo. Voci di costo e ricavo: - Unico prospetto di conto economico complessivo - Utilizzo di due prospetti Ricavi - Costi = Utile (perdita) d’esercizio Utile (perdita) d’esercizio +/- altre componenti di conto economico complessivo = Totale conto economico complessivo Voci di ricavo e costo non incluse nell’utile (perdita) dell’esercizio: - Variazioni della riserva di rivalutazione - Utili (perdite) attuariali da valutazioni secondo IAS 19 - Utili (perdite) conversione valuta bilanci esteri - Utili (perdite) valutazione titoli AFS - Rettifiche da riclassificazione Le imprese che classificano i costi per destinazione devono riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, comprese le svalutazioni e gli ammortamenti e i costi del personale (IAS 1 par.93). 54 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) A) Valore della produzione A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni Le norme civilistiche prevedono corrispettivi di cessione per beni, altri beni mobili, servizi, materie prime, materie sussidiarie e semilavorati, al netto di (vedi art. 2425 bis): - Resi da clienti - Sconti su quantità vendute - Abbuoni (arrotondamenti) - Premi (sul volume d’affari) - Imposte connesse alla vendita (IVA) A2. Variazione delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Una parte delle rimanenze si trova in questa voce, un’altra nello SP. La voce in c.ec può essere negativa, quella in SP no. La differenza è che in SP troviamo le rimanenze finali, qui le variazioni di rimanenze. Nel valore della produzione troviamo le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti (sono stati inseriti nel processo produttivo, per cui l’azienda ha immesso in essi qualcosa in più), mentre nei costi della produzione troviamo la variazione di materie prime, sussidiarie e merci, che non sono entrate nel processo produttivo. A3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione Già commentato nella voce patrimoniale, sono le commesse. A4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Riguardano le costruzioni in economia. Nell’art 2426 si specifica che le immobilizzazioni in corso comprendono: - costi di fabbricazione fino al momento di utilizzo - costi di finanziamento relativo A5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio Norme civilistiche come i ricavi. Struttura tecnico-contabile: - provvigioni e royalties - recupero spese - contributi c/esercizio - altri proventi - plusvalenze OIC 12 - Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (A5) L’OIC specifica che la voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Il suo contenuto può essere così schematizzato: a) Proventi derivanti dalle attività accessorie, al netto delle relative rettifiche: - fitti di terreni, fabbricati, impianti, macchinari; - canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d’autore; - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole. b) Plusvalenze di natura non finanziaria - alienazioni dei cespiti, espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; - operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; - acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito. c) Ripristini di valore: a seguito di svalutazioni per applicazione del metodo del costo (e nei limiti del costo) delle immobilizzazioni immateriali e materiali o di crediti iscritti nell’attivo circolante o delle disponibilità liquide. Non è possibile ripristinare il valore dell’avviamento, perché è vietato iscrivere l’avviamento generato internamente. d) Sopravvenienze e insussistenze attive: fondi rischi ed oneri eccedenti (laddove l’accantonamento sia contabilizzato nella voce b) inclusa eccedenza fondo imposte originato a seguito di accertamenti/contenziosi relativi alle imposte indirette (es. IVA). e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria: - rimborsi spese; - penalità addebitate ai clienti; - proventi da contratti di compravendita con obbligo di retrocessione; - acquisizione a titolo definitivo di caparre; 55 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - rimborsi e liberalità ricevute (in denaro o natura). f) Contributi in conto esercizio - contributi con natura di integrazione di ricavi dell’attività caratteristica o accessoria diversi da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri - devono essere contabilizzati nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a riceverli - contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (calamità naturali, terremoti, etc.) - contributi per acquisto di materiali (esempio carta per editoria) g) Proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti: se un debito si prescrive non lo devo più pagare, quindi viene ripreso in contropartita e riscritto come ricavo. h) Quota di competenza dell’esercizio dei contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo. - sopravvenienza: qualcosa di cui non c’era traccia in bilancio e che viene alla luce insussistenza: qualcosa che era contabilizzato in bilancio e che non c’è più B) Costi della produzione B 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI B 7 PER SERVIZI B 8 PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI B 9 PER IL PERSONALE B 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B 11 VARIAZ. RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI B 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI B 13 ALTRI ACCANTONAMENTI B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) B6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Materie sussidiarie: rientrano nel processo produttivo per essere trasformate o rientrano nel processo produttivo senza essere oggetto di trasformazione. Merci: vengono ricomprate e vendute (trasformazione commerciale spazio-temporale). Le norme civilistiche (art 2425 bis) prevedono che questi costi vanno indicati al netto di: - resi a fornitori - sconti - abbuoni - premi - imposte connesse all’acquisto (IVA) Mentre la struttura tecnico contabile è: - acquisti materie prime - acquisti mat. sussidiarie - acquisti mater. di consumo - acquisti mater. manutenzione - acquisti semilavorati - acquisti prodotti finiti - acquisti cancelleria per magazzino - acquisti diretti - spese access. acquisti - variazioni per abbuoni e premi OIC 12 - Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6) Sono imputati a questa voce (così come alle successive voci B7 e B8), non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti contabili. 56 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce B7. Eventuali imposte di fabbricazione o l’IVA non recuperabile sono incorporate nel costo d’acquisto dei beni Si rilevano in B6 anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (ad esempio, vestiario, generi alimentari, farmaci, omaggi e regalie). B7) Costi della produzione per servizi Le norme civilistiche (art 2425 bis) prevedono che vanno iscritti al netto di: - resi a fornitori - sconti - abbuoni - premi - imposte connesse all’acquisto (IVA) Mentre la scrittura tecnico-contabile prevede: - acquisto servizi per: - utenze - lavorazioni di terzi - consulenze e prestazioni professionali - prestazioni varie - manutenzioni di terzi - servizi telefonici - assicurazioni - servizi vari - costi commercializ. - costi distribuzione In questa voce è prevista anche l’indicazione dei compensi di amministratori e sindaci. OIC 12 - Costi della produzione per servizi (B7) A titolo esemplificativo: trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci); assicurazioni (se non addebitate come sopra); energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze; viaggio e soggiorno; riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne; lavorazioni eseguite da terzi; consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile; pubblicità e promozione; provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti; servizi esterni di vigilanza; servizi esterni di pulizia; royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce B8 (ad esempio, management fees corrisposte, nell’ambito dei gruppi, alla società controllante); compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni; costi per il personale distaccato presso la società e dipendente da altre società (il corrispondente ricavo, per la società da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5); accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. Si rilevano in B7 anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come ad esempio: - prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc; - costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti; - costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti; - costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti: 57 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta. Nella voce B7 sono rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari come ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari). NB: i compensi pagati ad amministratori e sindaci sono in questa voce e non tra il personale, perché non sono dipendenti. B8) Per il godimento di beni di terzi Noleggi - leasing / locazione finanziaria - affitti passivi - royalties. OIC 12 - Costi della produzione per godimento di beni di terzi Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche, per godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, ad esempio: - canoni per affitto di azienda; - canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell’imposta di registro, ecc); - canoni e royalties periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni, ecc; - canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l’usufrutto di beni mobili ed immobili e la concessione del diritto di superficie su immobili. Codice civile: operazioni di locazione finanziaria La nota integrativa (2427 punto 22) prevede che per le operazioni di locazione finanziaria che comportano al beneficiario parte di beni o rischi inerenti i beni, si debba indicare in un apposito prospetto: - il valore attuale delle rate del canone non scadute utilizzando i tassi d’interesse (oneri finanziari effettivi inerenti i singoli contratti) - l’onere finanziario effettivo dell’esercizio - il valore del bene alla chiusura dell’esercizio se fosse stato considerato immobilizzazione: val. originario - fondo ammortamento Vanno riportati con separata indicazione gli ammortamenti, le rettifiche e le riprese di valore inerenti l’esercizio. B9) Costi della produzione per il personale In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente. Le norme civilistiche prevedono il dettaglio delle voci per la compilazione del bilancio. In nota Integrativa (2427) è riportato il numero medio dipendenti per categoria (operai/quadri/dirigenti). La struttura tecnico contabile è: - salari e stipendi - oneri sociali 58 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - trattamento fine rapporto trattamento quiescenza e simili altri costI OIC 12 - Altri costi (B9) Comprende tutti gli altri costi relativi, direttamente od indirettamente, al personale dipendente, che non sono state iscritti nelle voci precedenti. A titolo esemplificativo: - indennità per il prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all’esodo; - quote associative versate a favore dei dipendenti; - borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari; - oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti. B10) Ammortamenti e svalutazioni Le norme civilistiche (art 2426 p2) prevedono i seguenti criteri di valutazione: - immobilizzazioni materiali e immateriali vanno ammortizzati se loro utilizzazione è limitata nel tempo: - ammort. in base a residua possibilità di utilizzo e svalutazione perdite durevoli - modifica criteri ammortamento: motivazione in nota integrativa - crediti valutati in base al presumibile realizzo Struttura tecnico-contabile: A) ammort. immobilizz. immater. - ammort. costi impianto e ampliam. - ammort. costi sviluppo, - ammort. diritti brevetto - ammort. concessioni, licenze marchi - ammort. avviamento - ammort. altre immob. immater. B) ammort. immobiliz. mater. - ammort. fabbricati - ammort. impianti e macchin. - ammort. attrezzature - ammort. altri beni mater. C) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - svalutazione fabbricati - svalutaz. impianti e macch. - svalut. attrezzature D) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo - circ. e delle disponibilità liquide - svalutaz. crediti commerc. - svalutaz. crediti finanz. - svalutaz. crediti diversi a breve L’OIC 12 afferma che la voce D comprende le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante. Sono incluse anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). B11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci In questa voce sono iscritte le differenze tra rimanenze iniziali e finali relativa ai beni da magazzino indicati in B6. Se le rimanenze finali sono maggiori di quelle iniziali: segno negativo. Se le rimanenze finali sono minori di quelle iniziali: segno positivo. Norme civilistiche: bisogna indicare le variazioni di valore avvenute nelle rimanenze; per la valutazione fa fede quanto detto nello stato patrimoniale. Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto (merci, materie prime) o di produzione (semilavorati, in lavorazione, prodotti finiti) o se minore, al valore di mercato. Struttura tecnico contabile: Variazione rimanenze di: - materie prime - materie sussidiarie - materiali di consumo 59 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - materiali di manutenzione B12) Accantonamenti per rischi L’OIC stabilisce che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura”. Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13. Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci B14 se riguardano imposte indirette, oppure alla voce 20, se riguardano imposte dirette. B13) Altri accantonamenti Ad esempio accantonamenti ai fondi spese: fondo per garanzia prodotti; fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili. ecc.); fondo per buoni sconti e concorsi a premio; fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili; fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso; fondo recupero ambientale. B14) Oneri diversi di gestione Struttura tecnico-contabile: - costi societari - perdite su crediti - spese varie - IMU - tasse OIC 12 - Oneri diversi di gestione (B14) Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B. a) Minusvalenze di natura non finanziaria - alienazione dei cespiti - espropri o nazionalizzazioni di beni - operazioni sociali straordinarie - operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento. b) Imposte indirette, tasse e contributi che non costituiscono oneri accessori all’acquisto di beni e servizi - imposta di registro; - imposta ipotecaria e catastale; - tassa concessioni governative; - imposta di bollo; - imposta comunale sulla pubblicità; - altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali); - imposte di fabbricazione non comprese nel costo delle materie, semilavorati e merci; - altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere nella voce 20; - imposte indirette relative ad esercizi precedenti L’IVA indetraibile va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi (indetraibilità soggettiva - in base al soggetto). c) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria - contributi ad associazioni sindacali e di categoria; - omaggi ed articoli promozionali; - oneri di utilità sociale non iscrivibili in B9; - liberalità; - acquisto e abbonamenti a giornali riviste e pubblicazioni varie; - costi per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e altri adempimenti societari; - costi per mensa gestita internamente al netto dei costi per il personale; - differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto - oneri da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora si configurino come prestito di beni; 60 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - perdita di caparre a titolo definitivo; oneri per multe, ammende e penalità. Alla voce B14 sono iscritte le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni (iscritte alla voce B10d), come ad esempio: - le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto, per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato; - la differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione; - le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; - le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5). La differenza tra le macroclassi A e B è il primo saldo che dà informazione sull’andamento della gestione caratteristica. Se positivo, indica che la gestione caratteristica è in grado di pagare i suoi costi, quindi residua un margine per continuare l’attività o remunerare il capitale di terzi e gli oneri finanziari. Se negativo non significa per forza aver perso disponibilità liquide, poiché non tutti i costi e ricavi di A e B hanno manifestazione numeraria (es: ammortamenti, costruzioni in economia). Se il saldo è negativo ma inferiore al costo degli ammortamenti, significa che la gestione economica non è in equilibrio ma quella finanziaria sì, altrimenti si ha una destabilizzazione anche dell’equilibrio finanziario (sul lungo periodo). C) Proventi e oneri finanziari Sono costi e ricavi derivanti dalle gestione finanziaria della società, ossia dalle gestione dei titoli. C 15. Proventi da partecipazione: - con separata indicazione di quelli relativi ad imprese - controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime C 16. Altri proventi finanziari: a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c. da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d. proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime. C 17. Interessi ed altri oneri finanziari, - con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, - collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime C 17 bis. Utili (perdite) su cambi C 15. Proventi da partecipazione In questa voce sono rilevati per competenza in apposite sottovoci tutti i proventi derivanti da partecipazioni in partecipazioni, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante. Qui sono iscritti anche i dividendi e le plusvalenze sulla cessione. Norme civilistiche - contenuto c.ec Suddivisione tra proventi percepiti da: - società collegate - società controllate - società controllanti - società sottoposte al controllo delle controllanti - altre società Art 2427 p11 - contenuto nota integrativa: - indicazione separata proventi da partecipazione diversi da dividendi - dividendi contabilizzati per competenza (delibera) o per cassa (erogazione) Struttura tecnico contabile: - dividendi da partecipazione 61 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) OIC 12 - Proventi da partecipazione (C15) Devono essere rilevati per competenza i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint venture e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante. Devono essere indicati i seguenti proventi: - dividendi su partecipazioni al lordo di eventuali ritenute (i dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione); - plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato o circolante; - ricavi di vendita di warrants e diritti di opzione su titoli partecipativi; - utili distribuiti da joint venture e consorzi; - eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione - plusvalenze derivate dalla cessione di azioni della società controllante. C 16. Altri proventi finanziari Norme civilistiche (2425) - contenuto c.ec Si tratta sostanzialmente di interessi. Suddivisione tra: - interessi provenienti da crediti immobilizzati con separata indicazione da imprese controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime - interessi da titoli iscritti nell’attivo circolante - altri proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime Struttura tecnico contabile Proventi: - su crediti immobilizzati - da altri titoli immobilizzati - da titoli non immobilizzati - finanziari diversi OIC 12 - Altri proventi finanziari (C16) C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - interessi attivi e altri proventi maturati nell’esercizio su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e maggiori importi incassati sui crediti acquistati e iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - interessi attivi di competenza economica dell’esercizio maturati su titoli immobilizzati; - premi percepiti per sorteggio obbligazioni; - utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza; - plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo immobilizzato. C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati; - utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati; - plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante. C16d) Proventi diversi dai precedenti - utili da associazioni in partecipazione; - interessi attivi su conti e depositi bancari; - interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento; - interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante; - sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato; - proventi relativi ad operazioni di pronti contro termine; - provento derivante dalla differenza tra valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e costo di acquisto; - interessi attivi su crediti maturati nell’esercizio secondo il tasso di interesse effettivo; - differenza positiva tra valore contabile residuo e esborso in caso di estinzione anticipata di un debito; - differenza tra disponibilità liquide ricevute e valore attuale dei flussi finanziari futuri; - nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, la differenza tra rilevazione iniziale e valore a termine del credito; 62 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito. C 17. Interessi ed altri oneri finanziari Norme civilistiche (2425) - contenuto c.ec Suddivisione tra: - interessi e oneri da società controllate, collegate e controllanti - altri interessi e oneri Art 2427 - contenuto nota integrativa - punto 8: indicare ammontare oneri finanziari imputati a voci attive di stato patrimoniale - punto 12: suddividere interessi e altri oneri finanziari distintamente per: - prestiti obbligazionari - debiti verso banche - altri Struttura tecnico-contabile: - interessi passivi - oneri passivi OIC 12 - Interessi ed altri oneri finanziari La voce comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte. - interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora; - sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito; - minusvalenze da alienazione di titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo immobilizzato e circolante; - oneri relativi ad operazioni di pronti contro termine; - interessi passivi su debiti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse; - l’eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data; - la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri; - nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del debito; - perdite da negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione; - perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato. C 17 bis. Utili (perdite) su cambi Norme civilistiche (2426 8 bis) - Criteri di valutazione Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto. >vedi operazioni in valuta Nota integrativa (2427) 6. Evidenziare la ripartizione per area geografica (rischio paese) dei crediti e debiti 6. Bis. Evidenziare eventuali effetti significativi delle variazioni sui cambi dopo la chiusura dell’esercizio D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D 18. RIVALUTAZIONI A) DI PARTECIPAZIONI B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI C) DI TITOLI ISCRITTI ALL’ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI D) DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI D 19. SVALUTAZIONI 63 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) A) DI PARTECIPAZIONI B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI C) DI TITOLI ISCRITTI ALL’ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI D) DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Norme civilistiche (2426) - Criteri di valutazione: vedi voci attivo immobilizzato e circolante. Contenuto c.ec (2425) Rivalutazioni e svalutazioni vanno distinte per: - partecipazioni - immobilizzazioni finanziarie diverse da partecipazioni - titoli attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - strumenti finanziari derivati Struttura tecnico contabile: D 18. Rivalutazioni - di partecipazioni - di immobilizzazioni finanziarie - di titoli immobilizzati - di titoli non immobilizzati - di strumenti finanziari derivati D 19. Svalutazioni - di partecipazioni - di immobilizzazioni finanziarie - di titoli immobilizzati - di titoli non immobilizzati - di strumenti finanziari derivati OIC 12 - Rettifiche di valore di attività finanziarie Nelle voci D18 «rivalutazioni» e D19 «svalutazioni» si comprendono: - svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato; - svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato; - differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (solo per le immobilizzazioni e solo nelle imprese controllate e collegate); - accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione); - le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati; - le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi. Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) Norme civilistiche (2425) - contenuto c.ec Evidenziare la differenza fra: + A) valore della produzione - B) costi della produzione +/- C) proventi e oneri finanziari +/- D) rettifiche di valore di attività finanziarie 20. Imposte sul reddito dell’esercizio Le imposte sul reddito (IRES, IRAP) sono distinte in correnti, differite e anticipate (vedasi fiscalità differita). OIC 12 - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate La voce accoglie le imposte dirette. Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in: 64 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - - imposte correnti: le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità); imposte relative a esercizi precedenti: le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’amministrazione finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti; Nella voce 20, le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in: - imposte differite e anticipate, che accoglie: - con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate (sono crediti); - con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite. La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e anticipate (sono ricavi?) - proventi da consolidato fiscale, il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell’ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata. 21. Utile (perdita) dell’esercizio Norme civilistiche (2425) - contenuto c.ec Evidenzia la differenza tra il risultato ante imposte e la voce 20; questa differenza è il risultato d’esercizio. 5. Rendiconto finanziario Norme civilistiche (2425 ter) Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci. E’ il punto di partenza per l’analisi dinamica dei flussi della società. Non è previsto uno schema formale nel cc (2245), per cui si ha un rinvio all’OIC 10, che prevede 2 schemi: quello diretto viene usato prevalentemente dalle aziende che tengono una contabilità finanziaria e quello indiretto, più utilizzato. 65 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. Nel rendiconto i flussi sono presentati in diverse categorie: - attività operativa: comprende le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di esercizi, nonché le altre operazioni non comprese nelle altre due categorie; - attività di investimento: comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate; - attività di finanziamento: comprende le operazioni di ottenimento e restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di debito. La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta l’incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nell’esercizio. Il flusso finanziario della gestione operativa può essere determinato con: - metodo indiretto: apportando rettifiche all’utile o perdita da conto economico basate su poste non monetarie inserite nel SP o in c.ec; 66 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - metodo diretto: evidenziando i flussi finanziari di liquidità. Si preferisce l’indiretto poiché il diretto richiede l’utilizzo di una contabilità specifica per i flussi di liquidità. Il rendiconto finanziario, di tipo scalare, è presentato sulla base degli schemi previsti nell’appendice a dell’OIC 10. I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società o raggruppati quando è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corrette. E’ necessario esporre i flussi finanziari dell’esercizio precedente e, se non sono comparabili, occorre adattarli. In caso di non comparabilità, adattamento o impossibilità di questo opportuna segnalazione e commento in calce al rendiconto. Flussi finanziari dell’attività operativa Comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e della fornitura di servizi anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e finanziamento. Esempi: - incassi dalla vendita di prodotti e prestazione di servizi; - incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi; - pagamenti per l’acquisto della materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi; - pagamenti per l’acquisizione di servizi, - pagamenti ai dipendenti; - pagamenti e rimborsi spese; - incassi per proventi finanziari. L’attività è composta da operazioni che costituiscono ricavi e costi necessari per produrre tali ricavi. Tali operazioni sono riflesse nel conto economico e rappresentano le fonti di finanziamento dell’impresa (autofinanziamento) generando la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura. NB: tolgo le cose positive a aggiungo quelle negative Indiretto significa che la liquidità è rappresentata sotto 3 macro aspetti che rappresentano le 3 attività principali dell’impresa; il punto di partenza è l’utile o perdita, un valore economico. Il flusso determinato con il metodo indiretto prevede la rettifica dell’utile (o della perdita) dell’esercizio o dell’utile (o perdita) prima delle imposte tenendo conto di: 67 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) 1. elementi di natura non monetaria (ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, utili non distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto), ossia poste contabili che non hanno richiesto l’esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell’esercizio e che non hanno contropartita nel capitale circolante netto; 2. variazioni del capitale circolante netto (attività correnti meno passività correnti nel breve periodo) connesse ai costi o ricavi dell’attività operativa; variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ad esempio: - l’incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall’utile (perdita) dell’esercizio, in quanto tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell’esercizio e accreditati al conto economico; al contrario una diminuzione dei crediti è aggiunta all’utile (perdita) dell’esercizio in quanto rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell’esercizio e accreditati al conto economico; - l’incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all’utile (perdita) dell’esercizio, in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (o una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza); - l’incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all’utile (perdita) dell’esercizio poiché nel calcolo dell’utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquida hanno rilievo solo gli acquisti; - l’aumento dei ratei passivi è aggiunto all’utile/perdita dell’esercizio in quanto tale aumento rappresenta il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico. - operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall’attività di investimento e finanziamento (plusvalenze / minusvalenze derivanti da cessioni di attività). 3. Altre voci quali interessi attivi e passivi dei conti corrente, le imposte sul reddito pagate, i crediti IVA e i dividendi. Vanno rettificate le componenti che non hanno nulla a che fare con la gestione operativa. Le rettifiche hanno l’obiettivo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti, ossia variazioni di disponibilità liquide. E’ possibile determinare il flusso finanziario con il metodo diretto, rappresentando i flussi finanziari positivi e negativi derivanti dalla gestione operativa. Flussi finanziari dell’attività di investimento Riguardano i flussi che derivano dall’acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e attività finanziarie comprese nell’attivo circolante. Sono flussi che derivano da: - acquisti e vendite di fabbricati, impianti, attrezzature e altre imm. materiali; - acquisti e vendite di brevetti, marchi, concessioni ed altre imm. immateriali; - acquisizioni e cessioni di partecipazioni; - acquisizioni e cessioni di altri titoli; - erogazioni di anticipazioni e/o prestiti. I flussi finanziari derivanti dall’acquisto di immobilizzazioni sono presentati per l’uscita effettivamente sostenuta nell’esercizio, pari al prezzo di acquisto, rettificato della variazione dei debiti verso fornitori per immobilizzazioni. I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono presentati per l’entrata effettivamente incassata nell’esercizio pari al prezzo di realizzo, rettificato della variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni. La societa’ rettifica l’attività operativa per la plus/minusvalenza rilevata. Occorre presentare distintamente i principali incassi o pagamenti dall’attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), indicando separatamente le attività finanziarie non immobilizzate. Flussi finanziari dell’attività di finanziamento Riguardano i flussi che derivano dall’ottenimento o restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di debito. I flussi generati o assorbiti dall’attività di finanziamento sono: - emissione di azioni o quote rappresentative di capitale; - pagamento di dividendi; - pagamenti per rimborso di capitale (compreso l’acquisto di azioni proprie); - emissione o rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti; - altri debiti di natura finanziaria. 68 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) La società deve distinguere gli incassi ed i pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento derivanti da capitale di rischio o da capitale di debito. Informazioni in calce al rendiconto finanziario In calce al rendiconto finanziario la società presenta l’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili, se rilevanti. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio: un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell’interesse di un’impresa controllata. L14 6. Nota Integrativa È parte integrante del bilancio insieme a SP, CE e RI. Ha la funzione di fornire informazioni integrative, esplicative e, ove necessario, complementari. Si tratta di un’informativa di supporto a quella espressa nei documenti prevalentemente quantitativi, essenziale per comprendere è valutare la situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società NB: l’informativa deve consentire la comprensibilità del bilancio ma l’informazione non deve essere troppo lunga. Fonti del contenuto della nota integrativa: - art 2427 (LEGGILO) - alcune altre norme del cc - altre norme attinenti il bilancio - art 2423 Raggruppamento delle informazioni in quattro categorie: 1) illustrazione dei criteri contabili adottati 2) indicazione delle informazioni, dei dettagli e delle motivazioni relativi all’iscrizione di voci nello stato patrimoniale 3) indicazione delle informazioni, dei dettagli e delle motivazioni relative all’iscrizione di voci del conto economico 4) una serie di altre informazioni Art 2427 cc - Illustrazione dei criteri contabili adottati PUNTO 1 Indicazione di criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello stato. Esempi: - criteri di formazione e struttura del bilancio - comparabilità con l’esercizio precedente - convenzioni di classificazione per lo stato patrimoniale e il conto economico - criteri di valutazione delle principali poste di bilancio in base a quanto previsto dall’art. 2426 cc e dai principi contabili elaborati dall’OIC L’analisi deve essere esauriente ma sintetica. Art 2427 cc - Voci dello stato patrimoniale PUNTO 2 69 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Indicazione dei movimenti delle immobilizzazioni, specificando per indicazione dei movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: - il costo; - le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; - le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; - le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; - il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio. PUNTO 3 Indicazione della composizione delle voci: - costi di impianto e ampliamento - costi di sviluppo E le ragioni della loro iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento. PUNTO 3 bis Indicazione della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo riferimento: - al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, - alla loro prevedibile durata utile - e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio. PUNTO 4 Indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni. Movimentazione dei fondi rischi e oneri: >Movimentazione delle poste di patrimonio netto (vedi prospetto allegato OIC 28) PUNTO 5 Indicazione dell’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna: - denominazione, 70 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - sede, capitale importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito. PUNTO 6 Indicazione, distintamente per ciascuna voce, dell’ammontare: - dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni - dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, specificando la natura delle garanzie - ripartizione di debiti e crediti per aree geografiche. PUNTO 6 bis Indicazione di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi. PUNTO 6 ter Indicazione, distintamente per ogni voce, dell’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. PUNTO 7 Indicazione della composizione delle voci: - ratei e risconti attivi (attivo (D)) - ratei e risconti passivi (passivo (E)) - altri fondi dello stato patrimoniale (passivo B.3)) - altre riserve (passivo A.VII) PUNTO 7 bis Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. L’OIC 28 appendice C propone uno schema da utilizzare in riferimento a tale punto della nota integrativa 71 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) PUNTO 8 Indicazione dell’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce. PUNTO 9 Indicazione: - dell’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività non risultanti dallo stato patrimoniale - della natura delle garanzie reali prestate Indicazione distinta: - degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e altri obblighi simili - degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. PUNTO 19 bis Indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci della società con: - ripartizione per scadenze - separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. Art 2427 cc - Voci conto economico PUNTO 10 Indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche. PUNTO 11 Indicazione dell’ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi. PUNTO 12 Indicazione della suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri. PUNTO 13 Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità’ o incidenza eccezionali. Sono eccezionali quei costi e ricavi che non sono totalmente sotto il controllo dell’impresa. PUNTO 14 72 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Predisposizione di un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando: - l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente - gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto - le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione. Art 2427 cc - Altre informazioni PUNTO 15 Indicazione del numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. PUNTO 16 Indicazione dell’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, indicando il totale per ciascuna categoria. PUNTO 17 Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio. PUNTO 18 Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono. PUNTO 19 Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative. PUNTO 20-21 - I dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis; - i dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma. >Rinvio ai patrimoni destinati ad uno specifico affare PUNTO 22 (IMPORTANTE) 73 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Indicazione delle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario il trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto (ossia considerarlo come se fossimo negli IAS), sulla base un apposito prospetto in nota integrativa dal quale risulti: 1) il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando i tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti 2) l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio 3) l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero iscritti alla data di chiusura qualora fossero stato considerati immobilizzazioni 4) indicazione separata di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio. Secondo la disciplina civilistica, i canoni di leasing sono contabilizzati con il metodo dei canoni (metodo patrimoniale) e vengono imputati a c.ec nella voce “Godimento beni di terzi” (B8) dell’attivo dello SP con in contropartita i debiti verso fornitori. L’OIC 1 al paragrafo 2-operazioni di locazione finanziaria (leasing) da’ una possibile soluzione per come rappresentare in nota integrativa tali informazioni. PUNTO 22 bis Operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. PUNTO 22 ter La natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. PUNTO 22 quater La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. PUNTO 22 quinquies Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. PUNTO 22 sexies Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. PUNTO 22 septies La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. Questo con l’esigenza di dare un ordine logico alla normativa. Informazioni richieste da altre norme civilistiche Art 2423 4c) Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta illustrando i relativi criteri in nota integrativa. 5c) Disapplicazione di una disposizione in quanto incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta motivazione della deroga e l’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato di esercizio. Gli utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 74 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Art 2423-ter 2c) Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento è irrilevante a livello quantitativo o quando favorisce la chiarezza del bilancio; nel secondo caso in nota integrativa le voci devono essere indicate distintamente. 5c) Indicazione della voce corrispondente dell’esercizio precedente a scopo comparativo. Se le voci di bilancio non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati in nota integrativa. Art 2424 2c) Segnalazione del caso in cui un elemento dell’attivo o del passivo ricada sotto più voci dello schema -> annotazione della sua appartenenza anche a voci diverse da quella in cui e’ iscritto. Art 2426 Motivazione o evidenziazione degli effetti circa: - punto 2) modifiche dei piani di ammortamento - punto 3) partecipazioni in controllate e collegate per le quali il costo e’ superiore al valore secondo il metodo del patrimonio netto - punto 4) iscrizione di un valore di costo della partecipazione superiore a quello derivante dall’applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio netto - punto 6) spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (ammortizzato secondo la vita utile, nei casi eccezionali in cui non è stimabile entro un periodo non superiore a 10 anni) - punto 10) differenza apprezzabile tra valutazione delle rimanenze secondo uno dei criteri ammessi dal n. 10 dell’art. 2426 (lifo, fifo, costo medio ponderato) Art 27 Dlgs 127/1991 Ragioni per l’esonero dalla predisposizione del bilancio consolidato. Art 2361 Specifica informazione dell’assunzione di partecipazioni in altre imprese nel caso in cui essa comporti una responsabilità illimitata. Art 2497-bis Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento sulla società a cui si riferisce il bilancio. Art. 10 legge 72/1983 Insieme all’art. 11 l. 342/2000, richiede l’indicazione dei beni rivalutati ancora presenti nel patrimonio aziendale. Infine si devono fornire informazioni complementari quando quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. 7. Relazione sulla gestione Il bilancio d’esercizio deve essere corredato da una relazione redatta dagli amministratori contenente informazioni su: - situazione della società - elenco sedi secondarie della società - andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la società ha operato, anche tramite controllate, con riferimento a costi, ricavi e investimenti. A riguardo, il 2428 (DA LEGGERE) afferma: 1) Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta. 2) L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli 75 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi. 3) Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) attività di ricerca e sviluppo; 2) rapporti con controllanti, controllate, collegate e imprese sottoposte al controllo delle controllanti 3) per le azioni proprie e azioni o quote di società controllanti detenute dalla società bisogna indicare: a) numero b) valore nominale c) indicazione della parte di capitale corrispondente 4) per le azioni proprie e azioni o quote di società controllanti detenute dalla società acquistate o alienate durante l’esercizio bisogna indicare: a) numero b) valore nominale c) indicazione della parte di capitale corrispondente d) motivazione della variazione 5) fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio; 6) evoluzione prevedibile della gestione; 6 bis) informativa legata all’uso di strumenti finanziari La relazione sulla gestione costituisce uno dei principali allegati al bilancio di esercizio. Deve rappresentare in maniera esaustiva l’evolversi della situazione aziendale; nello specifico il primo comma recita: “Deve contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento della gestione”, per cui deve essere redatta in chiave informativa attuale e prospettica. La relazione costituisce un tipo di informativa puntuale e obiettiva; obiettiva perché calibrata funzionalmente in considerazione delle esigenze informative degli stakeholders, infatti si tratta di un documento di auto-analisi in grado di fornire tutti quegli strumenti necessari per verificare correttamente l’operatività aziendale, costituendo un quadro fedele necessario a comprendere la dinamica aziendale. All’interno è possibile individuare un sistema di indicatori contabili atti a verificare: - Equilibrio economico - Equilibrio finanziario - Equilibrio patrimoniale Le aree di analisi sono: - l’assetto della società - strategie competitive, funzionali e connessi risultati - fatti di rilievo L’analisi è condotta in maniera dinamica, ossia: - retrospettiva - concomitante - futura Natura dell’analisi: - aspetto economico -> redditività - aspetto finanziario -> fabbisogno finanziario - aspetto patrimoniale -> relazione tra fonti e impieghi 76 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) L15 STRUMENTI PER LA CONDUZIONE DELL’ANALISI DALLA PRASSI AZIENDALE STRUMENTI PER LA CONDUZIONE DELL’ANALISI DALLA PRASSI PROFESSIONALE INDICATORI DI RISULTATO CLASSICI Analisi della situazione economica: - ROE - ROI - ROS - ROA - EBIT - Incidenza oneri finanziari Analisi finanziaria e patrimoniale: - Indice di struttura - Elasticità dell’attivo immobilizzato - Indice di indebitamento - Indice di indebitamento finanziario - Quoziente di disponibilità - Capitale circolante netto 77 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) - Quoziente di tesoreria Rotazione del magazzino Dilazione media crediti/debiti commerciali Oltre al dettaglio numerico è fondamentale la descrizione: - Criteri di rielaborazione del bilancio - Modalità di calcolo degli indici - Significato degli indici E’ prevista un’estensione del dettaglio informativo anche ai vari settori in cui l’azienda opera: - settore economico (settore manifatturiero) - attività dell’impresa: - divisioni operative - rami aziendali Con particolare riguardo a: - costi - ricavi - investimenti Sono previsti anche degli indicatori alternativi (raccomandazione CESR 2005) da applicare alle società quotate in Borsa. La loro elaborazione avviene con l’intento di integrare quelli convenzionali. POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA DOCUMENTO 14/1/2009 C.N.D.C.E.C Primo livello di richieste informative: obbligatorie sia per le PMI sia per le grandi imprese. Secondo livello di richieste informative: facoltative per le PMI, obbligatorie per le grandi imprese Grande impresa: attivo SP 43m, ricavi e.ec 50m, dipendenti medi 250. Primo livello informativo - dati necessari ● Analisi situazione reddituale: ○ trend fatturato o valore produzione o risultato ante imposte degli ultimi 5 anni ○ MOL, R.O., EBIT normalizzato o integrale ● Analisi situazione finanziaria. Se l’impresa è sottocapitalizzata -> indicatori di solidità: ○ modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine ○ composizione delle fonti di finanziamento 78 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) MODALITÀ FINANZIAMENTO IMPIEGHI A M/L TERMINE COMPOSIZIONI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO Primo livello informativo - dati facoltativi ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA - INDICATORI SOLVIBILITÀ O LIQUIDITÀ 79 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) INDICATORI DI RISULTATO NON FINANZIARI Utilizzabili nel caso contribuiscano a una più chiara informazione sulla gestione. RISCHI E INCERTEZZE Descrizione dei principali rischi a cui è esposta l’azienda e illustrazione delle politiche adottate per contrastare tali rischi. Si tratta di concetti riferibili a qualsiasi realtà aziendale. 80 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Tipologia di rischi: - Interni: - Efficacia/Efficienza operativa (logistica, acquisti, ...) - Delega (sistemi di management e di controllo interno) - Risorse umane (formazione, turnover, clima lavorativo) - Sicurezza (rischi di frodi e furto, sicurezza dei dati) - Informativa (controllo di gestione, gestione informazioni) - Dipendenza (dalla clientela, dai fornitori) - Esterni: - Mercato (rischi di volume/prezzo, variazione tassi) - Normativa (modifiche legislative) - Concorrenza - Contesto politico/sociale (rischio paese, clima politico) - Eventi catastrofici (catastrofi) 6 bis) Informativa legata all’uso di strumenti finanziari ● Obiettivi e politiche sul rischio finanziario compresa la politica di copertura; va fatto per ciascuna principale categoria di operazioni previste. ● Esposizione al rischio di: ○ prezzo ○ credito ○ liquidità ○ variazione dei flussi finanziari Se rilevanti per la valutazione, vanno inseriti nella (?) situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio. Alcune definizioni su IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative ● Rischio di credito: rischio che una delle parti causi una perdita finanziaria all’altra non adempiendo ad un’obbligazione; ● Rischio di liquidità: rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie; ● Rischio di mercato: rischio che il fair value o flussi finanziari futuri fluttuino in seguito alle variazioni dei prezzi di mercato. Comprende: ○ Rischio valuta: rischio che il fair value o i flussi finanziari variano a causa della variazione dei cambi ○ Rischio tasso interesse: rischio che il fair value o i flussi finanziari varino a causa della variazione dei tassi di interesse sul mercato ○ Rischio di prezzo: rischio che il fair value e i flussi finanziari varino a causa delle fluttuazioni dei prezzi di mercato. L’IFRS 7 richiede di illustrare sotto il profilo: ● qualitativo: obiettivi delle politiche di investimento in strumenti finanziari, al fine di fronteggiare i rischi ○ il grado di utilizzo degli strumenti finanziari; ○ struttura organizzazione delle funzioni di risk management; ○ scopo e natura dei sistemi di misurazione e valutazione dei rischi finanziari; ○ strategie di copertura o di attenuazione dei rischi finanziari; ○ processi posti in essere per monitorare efficienza d tali strategie; ○ politiche criteri utilizzati per evitare le eccessive concentrazioni di rischio ed ottenere garanzie atte ad attenuarlo. ● quantitativo: entità dell’esposizione allo specifico rischio connesso allo strumento e criteri per misurarlo e per controllarlo: ○ informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie; ○ l’ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, rappresenta la massima esposizione al rischio di credito, senza prendere in considerazione le eventuali garanzie accessorie o altri elementi che migliorano la qualità del credito; ○ laddove opportuno, occorre fornire una descrizione delle garanzie accessorie ottenute (es. pegni, ipoteche, fideiussioni, etc.) e degli altri strumenti di sostanziale garanzia ottenuti (es. canalizzazione di pagamenti da parte del debitore). 81 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Esempio: INDICATORI AMBIENTE E PERSONALE Arricchimento della relazione con informazioni su: ● ambiente: ○ Politiche di tutela e gestione (impianti eco-compatibili) ○ Impatto dei processi produttivi sul territorio ● personale: ○ Composizione e turnover ○ Formazione ○ Modalità retributive ○ Misure di sicurezza adottate A riguardo, le informazioni obbligatorie sono: 82 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) 8. Bilancio in forma abbreviata e delle microimprese Bilancio abbreviato Il primo è regolamentato dall’art 2435 e da poco è utilizzabile anche per le società che non abbiano emesso titoli regolamentati. In generale, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: - attivo SP 4.4m - ricavi delle vendite delle prestazioni 8.8m - dipendenti occupati in media nell’anno: 50 Il bilancio abbreviato comprende le voci che nel 2424 sono contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani. Per quanto riguarda l’attivo, le voci A e D possono confluire nella voce C II (crediti) con indicazione separata degli importi esigibili degli esercizi successivi. Non è più richiesta la detrazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni. Paragrafo 35 OIC 12, nell’ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società devono fornire indicazione separata delle imposte anticipate. Per quanto riguarda il passivo, la voce E (ratei e risconti passivi) può essere compresa nella voce D (con indicazione separata degli importi esigibili degli esercizi successivi). Per quanto riguarda il c.ec, possono essere raggruppate: ● VOCI A 2 variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti. VOCI A 3 variazione di lavori in corso su ordinazione. ● VOCI D 19 a Svalutazioni di partecipazioni. VOCI D 19 b Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni. VOCI D 19 c Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. 83 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) ● ● ● ● VOCI B 9 c Trattamento di fine rapporto. VOCI B 9 d Trattamento di quiescenza e simili. VOCI B 9 e Altri costi VOCI B 10 a Ammortamento delle immob. immat. VOCI B 10 b Ammortamento delle immob. mat. VOCI B 10 c Altre svalutazioni delle immob. VOCI C 16 b Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni VOCI C 16 c Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. VOCI D 18 a Rival. di partecipazioni. VOCI D 18 b Rival. di immob. finanziarie che non costituiscono partecipazioni. VOCI D 18 c Rival. titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Sono anche previste semplificazioni in nota integrativa: ● criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, rettifiche di valore e conversione valori in valuta; ● movimenti delle immobilizzazioni (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni, acquisizioni, alienazioni (...); ● ammontare di crediti e debiti di durata residua superiori a cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali (senza indicazione della ripartizione geografica); ● ammontare oneri finanziari imputati ai valori dell’attivo; ● importo complessivo di impegni, garanzie passività potenziali; ● importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; ● numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria; ● ammontare dei compensi, anticipazioni, crediti concessi spettanti ad amministratori e sindaci; ● per azioni realizzate con parti correlate; ● natura, obiettivo di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, anche omettendo gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici; ● fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; ● nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del consolidato; ● informativa relativa agli strumenti finanziari derivati. E’ poi previsto l’esonero dal redigere la relazione sulla gestione, se nella nota integrativa si forniscono le informazioni richieste nella relazione sulla gestione: ● Al punto 3: numero e valore nominale delle azioni proprie e delle quote di società controllanti possedute dalla società. ● Al punto 4: numero e valore nominale delle azioni proprie e delle quote di società controllanti acquistate o alienate nel corso dell’esercizio. Infine, vi è esonero dalla redazione del rendiconto finanziario. Esiste anche la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Bilancio delle micro imprese Le società che in base al 2435 ter sono definite come micro imprese, se non hanno superato nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: - attivo SP 175k - ricavi delle vendite delle prestazioni 350k - dipendenti occupati in media nell’anno: 5 Gli schemi di bilancio e i criteri d valutazione sono determinati secondo quando disposto dall’art. 2435-bis. Inoltre, le micro imprese sono esonerate: ● dalla redazione del rendiconto finanziario ● dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall’art. 2427 n. 9) e 16); ● dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3) e 4), ● non si applicano le disposizione di cui all’art. 2423 c. 5) e art. 2426 11-bis). 84 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) 9. Analisi economico-finanziaria di bilancio Il bilancio d’esercizio ha come finalità quella di fornire informazioni per i terzi per permettere loro di esprimere giudizi e apprezzamenti sulla gestione svolta dagli amministratori. Obiettivo dell’analisi di bilancio: cogliere elementi di sintesi necessari ad una valutazione economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell’impresa. L’azienda fornisce informazioni sull’andamento economico finanziario contenute nel bilancio di esercizio agli stakeholders. Gli utilizzatori sono: - Interni (soci di maggioranza, analisti interni, amministratori, ...): ai fini dell’interpretazione del bilancio sono agevolati in quanto hanno accesso diretto a tutte le informazioni riguardanti la sua redazione e ai dati dei sottosistemi informativi aziendali. - Esterni (soci di minoranza, finanziatori, fornitori, clienti, analisti esterni, commercialisti, sindaci/revisori): ai fini dell’analisi hanno a disposizione esclusivamente i dati contenuti nel bilancio d’esercizio. Tipologie di analisi di bilancio: ● per indici (statica): si fonda sull’ipotesi che l’apprezzamento sull’andamento economico-finanziario non possa essere effettuato in base alla semplice osservazione di dati evidenziati in bilancio e che sia indispensabile effettuare raggruppamenti significativi, nonché rapporti, ritenuti espressivi di date situazioni aziendali, tra dati singoli o tra raggruppamenti di dati; ● per flussi (dinamica): è quella ritrovabile nel rendiconto finanziario. Deriva direttamente dall’interpretazione meramente finanziaria del bilancio d’esercizio, mediante analisi delle variazioni tra i valori di apertura e quelli di chiusura, ovvero tra flussi di valori che connettono i fondi iniziali a quelli finali. Gestione economica: ha come obiettivo realizzare utili -> economicità (capacità di coprire i costi con i ricavi) e redditività Gestione finanziaria: obiettivi sono le risorse finanziarie (liquidità, crediti e debiti) -> struttura finanziaria Gestione monetaria: obiettivo è realizzare risorse monetarie -> solvibilità (capacità di far fronte agli impegni) e liquidità L’equilibrio economico fa riferimento a costi, ricavi e al reddito. Consiste nella capacità dell’azienda di remunerare tutti i fattori produttivi compreso il capitale proprio senza alterare l’equilibrio finanziario: Ricavi > Costi -> Ricavi – Costi = Reddito di esercizio L’equilibrio finanziario misura la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni finanziari provenienti da capitale proprio, dai finanziamenti e dai ricavi, senza pregiudicare gli altri equilibri: Impieghi = Fonti (avviene sempre perché A=P) ma anche Entrate > Uscite -> cash flow positivo L’equilibrio patrimoniale indica la capacità dell’azienda di conservare e migliorare il proprio assetto patrimoniale: Attività > Passività -> Attività – Passività = Patrimonio netto (può diventare negativo) Step 1 - Esame preliminare del bilancio e attenta lettura dei documenti annessi Emergono delle problematiche: ● I documenti di bilancio così come redatti non sono adeguati ai fini dell’analisi economico-finanziaria ● Alcune informazioni di stato patrimoniale e conto economico (in particolare nei bilanci IAS / IFRS) risultano essere incomplete ● Esigenza di riclassificare stato patrimoniale e conto economico per evidenziare le informazioni economico-finanziarie tipiche dell’analisi di bilancio ● Esigenza di evidenziare margini utili per comprendere la formazione del reddito di esercizio ● Necessità di sintesi delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio Step 2.1 - Riclassificazione dello stato patrimoniale La riclassificazione può avvenire secondo: - criteri finanziari: tendenza degli elementi dell’attivo a essere o diventare liquidi e tendenza degli elementi del passivo s trasformarsi in esborsi finanziari (noi usiamo questo criterio); - criteri funzionali: si basa sull’assioma secondo cui la solvibilità di un’impresa si regge sulla sua capacità di generare risorse necessaria e sufficienti per quantità, qualità e tempo, per far fronte ai propri bisogni finanziari. 85 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Riclassificazione secondo criteri finanziari Riclassificazione dell’attivo (impieghi) Distinzione delle diverse componenti del capitale investito (impieghi) in funzione del grado di liquidità decrescente, ovvero dell’attitudine delle poste dell’attivo di trasformarsi in denaro contante entro od oltre l’esercizio successivo. Impieghi: - attivo corrente: - liquidità immediate - liquidità differite - disponibilità liquide - attivo immobilizzato: - attività immateriali - attività materiali - attività finanziarie Attenzione alle giacenze a lento rigiro (commesse a mio lungo termine). Riclassificazione del passivo (fonti) Distinzione delle diverse fonti di finanziamento in funzione del grado decrescente di esigibilità, cioè dell’attitudine delle poste del passivo a rendersi esigibili e quindi di trasformarsi in esborsi di denaro entro od oltre l’esercizio successivo. Fonti: - passivo corrente - passivo non corrente - patrimonio netto NB: l’utile dell’esercizio che verrà destinato a dividendo per i soci va tra le passività correnti Le azioni proprie sono a riduzione del patrimonio netto. Le voci B C D E vanno inserite nelle fonti tra le passività correnti se sono esigibili entro l’esercizio successivo, altrimenti tra le passività consolidate. 86 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) La riga blu rappresenta il capitale circolante netto: differenza tra attivo corrente e passivo corrente. Riclassificazione secondo criteri funzionali Il criterio funzionale si fonda sul concetto che la solvibilità dell’impresa si regge sulla propria capacità di generare le risorse necessarie e sufficienti, per quantità, qualità e tempo, a far fronte ai propri fabbisogni finanziari. Sinteticamente, una delle rappresentazioni della riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio funzionale è la seguente: 87 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Step 2.2 - Riclassificazione del conto economico La riclassificazione del conto economico può essere condotta con differenti modalità, tra le quali il valore aggiunto, il costo del venduto e il margine di contribuzione. Riclassificazione a valore aggiunto Il Conto economico a valore aggiunto è una configurazione molto utile per evidenziare la creazione di ricchezza da parte dell’azienda e per collegare gli aspetti economici con quelli finanziari del Conto economico. Nella rielaborazione vengono a crearsi i seguenti margini: ● Valore aggiunto: è il valore che l’azienda aggrega con l’impiego dei propri fattori produttivi al valore di beni e servizi acquistati presso terze economie. Quindi il valore aggiunto è il frutto dell’azione combinata dal soggetto aziendale, che apporta il capitale proprio e l’eventuale opera imprenditoriale, dei lavoratori, che conferiscono prestazioni di lavoro, dei conferimenti di capitale di credito e degli eventuali contributi concessi all’impresa dallo Stato. Maggiore è il valore aggiunto, maggiore è l’attrattività del business. Formula: valore della produzione (ciò che produce) - costo dei fattori produttivi esterni (ciò che compra da fuori) ● Margine operativo lordo (MOL) o EBITDA: è assimilabile all’Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization della terminologia anglosassone ed è dato dalla differenza tra il valore aggiunto e i costi per il personale. Pertanto, sono esclusi dal suo calcolo tutti i costi legati ai fattori di lento ciclo di utilizzo (ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti). Indica la capacità di generare risorse finanziarie attraverso l’attività economica caratteristica → rappresenta la quantità di risorse finanziarie generate (se >0) o assorbite (se<0) dalla gestione caratteristica. E’ indice della capacità dell’impresa di generare risorse finanziarie solo con la gestione caratteristica. Formula: valore aggiunto - costo del lavoro ● Reddito operativo o EBIT: rappresenta il reddito derivante dalla gestione caratteristica dell’impresa. Sono pertanto escluse le componenti finanziarie, patrimoniali, (straordinarie) e fiscali. Ha valenza economica in quanto comprende tutti i costi e i ricavi, sia monetari che non monetari. Quindi l’EBIT lascia fuori l’eventuale componente straordinaria e gli aspetti di natura fiscale. Formula: MOL - (ammortamenti + accantonamenti + svalutazioni) Step 3 - Classificazione dei margini e degli indici Calcolare un indice o un margine significa porre a confronto tramite, rispettivamente, un rapporto o una differenza due diverse voci, o aggregati delle stesse, dello stato patrimoniale e del conto economico preventivamente riclassificati. 88 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria Le analisi della struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa tendono ad osservare la solidità patrimoniale della stessa, nei seguenti aspetti: - composizione degli impieghi (impieghi è sinonimo di investimenti) - composizione delle fonti nonché l’equilibrio che intercorre tra le diverse forme di finanziamento (capitale proprio e capitale di terzi). ● Elasticità degli investimenti / Elasticità dell’attivo corrente: quanto è stato effettivamente investito dalle fonti in attivo corrente. ● Elasticità del capitale permanente: stessa cosa ma per l’attivo corrente. ● Elasticità del capitale di terzi: per controllare se i terzi facciano parte del gruppo della società o se sono esterni. ● Indice di solidità del patrimonio: è destinato a scendere progressivamente. ● Indice di indipendenza finanziaria Analisi della struttura finanziaria L’analisi della situazione finanziaria mira ad accertare in che misura la combinazione impieghi – fonti è in grado di produrre, nel breve periodo, flussi monetari equilibrati, cioè tali da consentire di far fronte in ogni momento agli impegni in uscita che la gestione richiede. Essa può essere condotta sia con l’utilizzo di margini sia con l’utilizzo di indici. ● Margine di struttura (1) / indice di autocopertura delle immobilizzazioni ● Margine di struttura (2) / indice di copertura delle immobilizzazioni ● Capitale circolante netto / indice di disponibilità ● Margine di tesoreria / indice di liquidità ● Quoziente di indebitamento o leverage 89 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected]) Indici di rotazione e di durata (analisi economica) Gli indici di rotazione sono volti ad analizzare la rotazione del capitale investito nella gestione tipica aziendale, ottenuto rapportando i valori di bilancio posti nel conto economico con quelli risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale ● Indice di rotazione degli impieghi ● Indice di rotazione dell’attivo corrente ● Indice di rotazione del magazzino Gli indici di durata analizzano la durata media delle dilazioni concesse ai clienti e quella ottenuta dai fornitori di beni e servizi durante lo svolgimento della gestione. ● Indice di dilazione dei crediti commerciali ● Indice di dilazione dei debiti commerciali Indici di redditività Gli indici di redditività sono incentrati sul rapporto tra i valori di bilancio posti nel conto economico e quelli posti nello stato patrimoniale (redditività aziendale). ● R.O.E. – Return on Equity ● R.O.I. – Return on Investment ● R.O.S. – Return on Sales ● Incidenza della gestione extracaratteristica ● R.O.D. – Return on Debt ● R.O.A. – Return on Assets Per il ROE: 90 Document shared on www.docsity.com Downloaded by: angelo169 ([email protected])