Aflatossine-La normativa vigente: disposizioni europee e nazionali LE AFLATOSSINE Le aflatossine sono le micotossine più pericolose per la salute umana ed animale. Sono prodotte dalle specie Aspergillus flavus (aflatossine B1 e B2) e A. parasiticus, (aflatossine B1, B2, G1 e G2), ma anche da Penicillium e Fusarium, funghi saprofiti che possono svilupparsi sia in campo che in magazzino. La temperatura ottimale di crescita per questi funghi è di circa 25°C (sebbene possano accrescersi a temperature comprese tra 6 e 46°C); il loro sviluppo è, inoltre, favorito da un’umidità relativa dell’aria pari o superiore all’85%. La sintesi e il rilascio di aflatossine possono verificarsi sia nella fase di pre- che di post-raccolta, in condizioni di elevato contenuto di umidità e a temperature relativamente alte. Le aflatossine possono ritrovarsi in numerosi prodotti alimentari, quali semi oleosi, granaglie, frutta secca e spezie soprattutto se originari dei paesi tropicali e subtropicali. • Alimenti più a rischio: arachidi, pistacchi, mais, semi oleaginosi (lino, cocco, palma) e derivati • Rischio medio: cotone, pastone di mais, insilati di mais • Rischio trascurabile: orzo e altri cereali, fieni Tossina Aflatossina B1 Ocratossina A Fumonisina B1 Tricoteceni Zearalenone Patulina Effetto cancerogeno,epatotossico, immunosoppressore, genotossico nefrotossico, teratogeno, immunosoppressore, cancerogeno neurotossico, cancerogeno, citossico immunosoppressore,dermatotossico, emorragico estrogenosimile citotossico, immunosoppressore CONTAMINAZIONE DIRETTA La presenza di micotossine in un alimento è il risultato della crescita fungina e della produzione di tossina direttamente sulla derrata alimentare Oltre ai problemi di tipo sanitario la contaminazione delle derrate può provocare ingenti perdite economiche. CONTAMINAZIONE INDIRETTA Inoltre, negli alimenti di origine animale possono essere presenti o micotossine o loro metaboliti prodotti dall'animale durante l’assimilazione dell‘alimento contaminato. Questo tipo di contaminazione "indiretta" può assumere particolare rilevanza in relazione alla possibile contaminazione dei cereali, soprattutto delle loro parti più esterne, che costituiscono gli ingredienti di base delle formulazioni mangimistiche. Il latte e i prodotti lattiero caseari possono contenere aflatossina M1 cioè il 4-idrossi derivato dell'aflatossina B1, come conseguenza della conversione metabolica dell’aflatossina alla quale le vacche da latte sono esposte mediante l’alimentazione con mangimi contaminati. DISPOSIZIONI NORMATIVE Riguardano: • Mangimi • Prodotti alimentari vegetali • Prodotti alimentari di origine animale Diritto dell'UE • REGOLAMENTO : è un atto direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi. La sua osservanza si impone immediatamente in tutti gli Stati membri alla pari di una legge nazionale e senza alcun intervento ulteriore da parte delle autorità nazionali. • DIRETTIVA: ha come destinatari gli Stati membri, che vincola per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi per realizzare gli obiettivi comunitari nel quadro del loro ordinamento giuridico interno. • DECISIONE: può riguardare tutti o solo specifici Stati membri, ed è l'atto mediante il quale le istituzioni comunitarie deliberano su casi particolari. E’ direttamente applicabile e vincolante ALTRI ATTI • Raccomandazione : si rivolge agli Stati membri, ad altre istituzioni e, in alcuni casi, anche ai cittadini dell'Unione; permette alle istituzioni di suggerire una linea di condotta senza creare un obbligo giuridico ai destinatari • Parere : ha lo scopo di definire il punto di vista dell'istituzione su una questione. E’ un atto che permette alle istituzioni di pronunciarsi in modo non vincolante, cioè senza imporre un obbligo giuridico ai destinatari. Fonte: www.eur-lex.europa.eu MANGIMI Livelli di micotossine nei mangimi devono mantenersi bassi per prevenire effetti tossici negli animali e per evitare contaminazione secondaria (trasferimento a prodotti di origine animale) • DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali I prodotti contaminati a livelli superiori al livello massimo fissato nell'allegato I non possano essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali. • DIRETTIVA 2003/100/CE DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2003 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali Allegato DIRETTIVA 2003/100/CE, sostanza indesiderabile: AFLATOSSINA B1 Prodotti destinati all'alimentazione degli animali Tutte le materie prime per mangimi Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità 12% 0,02 Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: mangimi completi per animali da latte 0,02 0,005 mangimi completi per vitelli e agnelli 0,01 Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani) Altri mangimi completi Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli) Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani) Altri mangimi complementari 0,02 0,01 0,02 0,02 0,005 Legislazione italiana Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n. 149 "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali“ pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2004 Definizioni fornite nel decreto • a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale; • b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele; • c) «additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433; • d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi; • e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari; • f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali; • g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera; • l) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonche', gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi; • m) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa o le altre forme di trasferimento; • n) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che puo' influire sfavorevolmente sull'allevamento. PRODOTTI ALIMENTARI VEGETALI REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Nitrato, micotossine, metalli, 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), Diossine e PCB, Idrocarburi policiclici aromatici) •Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore dei contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico. •Si devono fissare tenori massimi a un livello rigoroso che sia ragionevolmente ottenibile mediante buone pratiche di lavoro •Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono un gruppo vulnerabile, è altresì opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa delle materie prime •Per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, i prodotti il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo non devono essere commercializzati come tali né dopo miscelazione con altri prodotti alimentari, né essere impiegati come ingredienti di altri alimenti. REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2010 recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari Precisa i tenori massimi di aflatossina B1 e di aflatossine totali (aflatossina B1 + G1 + B2 + G2 )* in una serie di prodotti alimentari. È stato necessario modificare alcuni tenori massimi di aflatossine in determinati prodotti alimentari per tener conto degli sviluppi nel Codex Alimentarius, delle indicazioni del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e di nuove informazioni contenute in recenti pareri scientifici. *ciascuna micotossina ha uno specifico organo bersaglio, di cui bisogna tenere conto per valutare possibili effetti additivi Questo regolamento abroga il regolamento (CE) n. 466/2001. Tenori massimi (μg/kg) Aflatossine Prodotti alimentari B1 Somma di B1, B 2 ,G1 e G2 M1 2.1.1 Arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari ad eccezione: — delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati 8,0 15,0 — 2.1.2 Mandorle, pistacchi e semi di albicocca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 12,0 15,0 — 2.1.3 Nocciole e noci del Brasile da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 8,0 15,0 — 2.1.4 Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3, da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari 5,0 10,0 — 2.1.5 Arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari, ad eccezione: — degli oli vegetali crudi destinati alla raffinazione — degli oli vegetali raffinati 2,0 4,0 — 2.1.6 Mandorle, pistacchi e semi di albicocca destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 8,0 10,0 — 2.1.7 Nocciole e noci del Brasile destinate al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 5,0 10,0 — 2.1.8 Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7, e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 2,0 4,0 — Tenori massimi (μg/kg) Aflatossine Prodotti alimentari B1 Somma di B1, B 2 ,G1 e G2 M1 2.1.9 Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari 5,0 10,0 — 2.1.10 Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 2,0 4,0 — 2.1.11 Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17 2,0 4,0 — 2.1.12 Granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 5,0 10,0 — 2.1.13 Latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte — — 0,05 2.1.14 Le seguenti specie di spezie: Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica) Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero), Myristica fragrans (noce moscata), Zingiber officinale (zenzero), Curcuma longa (curcuma) Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie 5,0 10,0 — 2.1.15 Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 0,10 — — 2.1.16 Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti e il latte di proseguimento — — 0,025 2.1.17 Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti 0,10 — 0,025 I tenori massimi si riferiscono alla parte commestibile della frutta a guscio. Tuttavia, recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che una parte della contaminazione da aflatossine può provenire dal guscio delle noci del Brasile. È pertanto opportuno modificare la nota dell’allegato relativa alla procedura da seguire nel caso in cui sia analizzata la frutta a guscio intera, in modo da tener conto di tale recente informazione scientifica. – Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che: – a) non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari; b) sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato; c) sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi • recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione “prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari”. Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc. della partita e sull’originale del documento di accompagnamento.»; Legislazione italiana Circolare n°10 del Ministero della Sanità del 9 giugno 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11/6/99 serie generale N° 135): Direttive in materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi. Vengono indicati i valori massimi ammissibili di aflatossine (Aflatossina B1, Aflatossine totali e M1) stabilite in diverse matrici alimentari dalla Commissione dell'Unione europea con il regolamento (CE) n. 1525/98 del 16 luglio 1998. Con riferimento alle matrici alimentari ed alle micotossine non previste dal regolamento (CE) 1525/98, l'Istituto Superiore di Sanità ha proposto, ad integrazione, la fissazione dei valori massimi ammissibili di alcune micotossine come "valori guida" per le autorità preposte al controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande. Valori guida per Aflatossine negli alimenti per l’infanzia, nelle spezie e nelle piante infusionali . PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2010 recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ARGOMENTO DELLA PROSSIMA PRESENTAZIONE IMPORT-EXPORT REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2009 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2009 che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE I prodotti alimentari presentati all'importazione nella Comunità devono essere accompagnati dai risultati del campionamento e delle analisi, nonché da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I, compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato del Paese esportatore (Brasile, Cina, Egitto, Iran, Turchia, Stati Uniti d’America). Procedura per il controllo: • L’arrivo di una partita alimentare deve essere notificato almeno un giorno prima • Gli Stati membri garantiscono la presenza all’arrivo di personale qualificato per l'effettuazione dei controlli ufficiali e del campionamento • Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti compilano il documento comune di entrata (DCE) e allegano i risultati del campionamento e delle analisi; • Qualora non accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario all’ingresso, o non conforme ai valori limite comunitari, una partita di prodotti alimentari non può essere introdotta nella Comunità a fini di importazione e va invece rispedita nel paese di origine o distrutta. • Tutti i controlli ufficiali che precedono l'autorizzazione all'immissione nella Comunità e la compilazione del documento comune di entrata (DCE) sono effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata all'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento presso il punto designato per l'importazione. NOTIFICHE NEL QUADRO DEL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO PER GLI ALIMENTI ED I MANGIMI Il Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) è un sistema in vigore all’interno della Comunità Europea dal 1979 e la sua base legale è il Reg. EC/178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e individua la procedure da seguire per ottenere una sempre maggiore sicurezza alimentare. Al sistema RASFF partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell'Unione. Le informazioni ricevute sono classificate secondo due categorie principali: • Alert Notifications (per alimenti già presenti sul mercato per i quali è necessario intraprendere azioni immediate) • Information Notification (alimenti che non hanno ancora raggiunto i mercati o sono già sottoposti a misure di controllo). La Commissione Europea pubblica settimanalmente un prospetto con tutte le notifications; per trovare un equilibrio tra il diritto all’informazione e la protezione delle realtà commerciali, i marchi e l’identità delle compagnie non vengono resi noti. I paesi produttori, distributori o che smerciano i prodotti allertati vengono tempestivamente informati dalla Comunità Europea. Le notifications settimanali sono scaricabili gratuitamente dal sito della Comunità Europea.