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testo micotossine

Aflatossine-La normativa vigente:
disposizioni europee e nazionali
LE AFLATOSSINE
Le aflatossine sono le micotossine più
pericolose per la salute umana ed animale.
Sono prodotte dalle specie Aspergillus flavus
(aflatossine B1 e B2) e A. parasiticus,
(aflatossine B1, B2, G1 e G2), ma anche da
Penicillium e Fusarium, funghi saprofiti che
possono svilupparsi sia in campo che in
magazzino.
La temperatura ottimale di crescita per
questi funghi è di circa 25°C (sebbene
possano accrescersi a temperature
comprese tra 6 e 46°C); il loro sviluppo è,
inoltre, favorito da un’umidità relativa
dell’aria pari o superiore all’85%.
La sintesi e il rilascio di aflatossine
possono verificarsi sia nella fase di
pre- che di post-raccolta, in condizioni
di elevato contenuto di umidità e a
temperature relativamente alte.
Le aflatossine possono ritrovarsi in numerosi
prodotti alimentari, quali semi oleosi,
granaglie, frutta secca e spezie soprattutto
se originari dei paesi tropicali e
subtropicali.
• Alimenti più a rischio: arachidi, pistacchi, mais,
semi oleaginosi (lino, cocco, palma) e derivati
• Rischio medio: cotone, pastone di mais, insilati
di mais
• Rischio trascurabile: orzo e altri cereali, fieni
Tossina
Aflatossina B1
Ocratossina A
Fumonisina B1
Tricoteceni
Zearalenone
Patulina
Effetto
cancerogeno,epatotossico,
immunosoppressore, genotossico
nefrotossico, teratogeno,
immunosoppressore, cancerogeno
neurotossico, cancerogeno,
citossico
immunosoppressore,dermatotossico,
emorragico
estrogenosimile
citotossico, immunosoppressore
CONTAMINAZIONE DIRETTA
La presenza di
micotossine in
un alimento è il
risultato della crescita
fungina e
della produzione di
tossina direttamente
sulla derrata alimentare
Oltre ai problemi di tipo sanitario la contaminazione delle derrate può
provocare ingenti perdite economiche.
CONTAMINAZIONE INDIRETTA
Inoltre, negli alimenti di origine animale possono essere presenti o micotossine
o loro metaboliti prodotti dall'animale durante l’assimilazione dell‘alimento
contaminato.
Questo tipo di contaminazione "indiretta" può assumere particolare rilevanza in
relazione alla possibile contaminazione dei cereali, soprattutto delle loro parti
più esterne, che costituiscono gli ingredienti di base delle formulazioni
mangimistiche.
Il latte e i prodotti lattiero caseari possono
contenere aflatossina M1 cioè il 4-idrossi
derivato dell'aflatossina B1, come
conseguenza della conversione metabolica
dell’aflatossina alla quale le vacche da latte
sono esposte mediante l’alimentazione con
mangimi contaminati.
DISPOSIZIONI NORMATIVE
Riguardano:
• Mangimi
• Prodotti alimentari vegetali
• Prodotti alimentari di origine animale
Diritto dell'UE
• REGOLAMENTO : è un atto direttamente applicabile e
vincolante in tutti i suoi elementi. La sua osservanza si impone
immediatamente in tutti gli Stati membri alla pari di una legge
nazionale e senza alcun intervento ulteriore da parte delle
autorità nazionali.
• DIRETTIVA: ha come destinatari gli Stati membri, che vincola
per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia loro la
scelta della forma e dei mezzi per realizzare gli obiettivi
comunitari nel quadro del loro ordinamento giuridico interno.
• DECISIONE: può riguardare tutti o solo specifici Stati membri,
ed è l'atto mediante il quale le istituzioni comunitarie
deliberano su casi particolari. E’ direttamente applicabile e
vincolante
ALTRI ATTI
• Raccomandazione : si rivolge agli Stati membri, ad altre
istituzioni e, in alcuni casi, anche ai cittadini dell'Unione;
permette alle istituzioni di suggerire una linea di condotta
senza creare un obbligo giuridico ai destinatari
• Parere : ha lo scopo di definire il punto di vista dell'istituzione
su una questione. E’ un atto che permette alle istituzioni di
pronunciarsi in modo non vincolante, cioè senza imporre un
obbligo giuridico ai destinatari.
Fonte: www.eur-lex.europa.eu
MANGIMI
Livelli di micotossine nei mangimi devono mantenersi bassi per prevenire effetti
tossici negli animali e per evitare contaminazione secondaria (trasferimento a
prodotti di origine animale)
• DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7
maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli
animali
I prodotti contaminati a livelli superiori al livello massimo fissato nell'allegato I
non possano essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o
con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
• DIRETTIVA 2003/100/CE DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2003 che
modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Allegato DIRETTIVA 2003/100/CE, sostanza indesiderabile: AFLATOSSINA B1
Prodotti destinati all'alimentazione
degli animali
Tutte le materie prime per mangimi
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di
mangime al tasso di umidità 12%
0,02
Mangimi completi per bovini, ovini e
caprini, ad eccezione di:
mangimi completi per animali da latte
0,02
0,005
mangimi completi per vitelli e agnelli
0,01
Mangimi completi per suini e pollame
(salvo animali giovani)
Altri mangimi completi
Mangimi complementari per bovini,
ovini e caprini (ad eccezione dei
mangimi complementari per animali
da latte, vitelli e agnelli)
Mangimi complementari per suini e
pollame (salvo animali giovani)
Altri mangimi complementari
0,02
0,01
0,02
0,02
0,005
Legislazione italiana
Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n. 149
"Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,
2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai
prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali“
pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2004
Definizioni fornite nel decreto
• a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo
stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della
loro trasformazione industriale, come pure le sostanze
organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti
o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via
orale;
• b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine
vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati,
nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come
pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no
additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via
orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla
preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati
come supporto delle premiscele;
• c) «additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 2001, n. 433;
• d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o
piu' additivi con sostanze usate come supporto, destinate
alla fabbricazione di mangimi;
• e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per
mangimi, comprendenti o no additivi, destinati
all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di
mangimi completi o di mangimi complementari;
• f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che
contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro
composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se
sono associate ad altri alimenti per gli animali;
• g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la
loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione
giornaliera;
• l) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente
nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonche', gli
animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con
mangimi;
• m) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la
detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati
all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme
di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche'
la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;
• n) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto,
ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel
prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli
animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute
animale o umana, o per l'ambiente, o che puo' influire
sfavorevolmente sull'allevamento.
PRODOTTI ALIMENTARI VEGETALI
REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006
che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(Nitrato, micotossine, metalli, 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD), Diossine e
PCB, Idrocarburi policiclici aromatici)
•Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore dei
contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico.
•Si devono fissare tenori massimi a un livello rigoroso che sia ragionevolmente
ottenibile mediante buone pratiche di lavoro
•Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono un gruppo
vulnerabile, è altresì opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili
mediante una selezione rigorosa delle materie prime
•Per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, i prodotti il cui contenuto di
contaminanti superi il tenore massimo non devono essere commercializzati come
tali né dopo miscelazione con altri prodotti alimentari, né essere impiegati come
ingredienti di altri alimenti.
REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2010 recante modifica, per quanto riguarda le aflatossine, del
REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006
che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
Precisa i tenori massimi di aflatossina B1 e di aflatossine totali (aflatossina B1
+ G1 + B2 + G2 )* in una serie di prodotti alimentari.
È stato necessario modificare alcuni tenori massimi di aflatossine in
determinati prodotti alimentari per tener conto degli sviluppi nel Codex
Alimentarius, delle indicazioni del gruppo di esperti scientifici sui
contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) e di nuove informazioni contenute in recenti
pareri scientifici.
*ciascuna micotossina ha uno specifico organo bersaglio, di cui bisogna
tenere conto per valutare possibili effetti additivi
Questo regolamento abroga il regolamento (CE) n. 466/2001.
Tenori massimi (μg/kg) Aflatossine
Prodotti alimentari
B1
Somma di
B1, B 2 ,G1 e G2
M1
2.1.1 Arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico
prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari ad
eccezione: — delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la
produzione di oli vegetali raffinati
8,0
15,0
—
2.1.2 Mandorle, pistacchi e semi di albicocca da sottoporre a cernita o ad altro
trattamento fisico prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di
prodotti alimentari
12,0
15,0
—
2.1.3 Nocciole e noci del Brasile da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico
prima del consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
8,0
15,0
—
2.1.4 Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3, da
sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o
dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari
5,0
10,0
—
2.1.5 Arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione, destinati al
consumo umano diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari, ad
eccezione: — degli oli vegetali crudi destinati alla raffinazione
— degli oli vegetali raffinati
2,0
4,0
—
2.1.6 Mandorle, pistacchi e semi di albicocca destinati al consumo umano diretto o
all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
8,0
10,0
—
2.1.7 Nocciole e noci del Brasile destinate al consumo umano diretto o all’impiego
quali ingredienti di prodotti alimentari
5,0
10,0
—
2.1.8 Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7, e
relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all’impiego
quali ingredienti di prodotti alimentari
2,0
4,0
—
Tenori massimi (μg/kg) Aflatossine
Prodotti alimentari
B1
Somma di
B1, B 2 ,G1 e G2
M1
2.1.9 Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del
consumo umano o dell’impiego quale ingrediente di prodotti alimentari
5,0
10,0
—
2.1.10 Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano
diretto o all’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
2,0
4,0
—
2.1.11 Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di
cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17
2,0
4,0
—
2.1.12 Granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del
consumo umano o dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari
5,0
10,0
—
2.1.13 Latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di
prodotti a base di latte
—
—
0,05
2.1.14 Le seguenti specie di spezie: Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o
macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna
e paprica) Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero), Myristica
fragrans (noce moscata), Zingiber officinale (zenzero), Curcuma longa (curcuma)
Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie
5,0
10,0
—
2.1.15 Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
0,10
—
—
2.1.16 Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti
e il latte di proseguimento
—
—
0,025
2.1.17 Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti
0,10
—
0,025
I tenori massimi si riferiscono alla parte
commestibile della frutta a guscio. Tuttavia, recenti
evidenze scientifiche hanno dimostrato che una
parte della contaminazione da aflatossine può
provenire dal guscio delle noci del Brasile. È
pertanto opportuno modificare la nota dell’allegato
relativa alla procedura da seguire nel caso in cui sia
analizzata la frutta a guscio intera, in modo da tener
conto di tale recente informazione scientifica.
– Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta
secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti
tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere
commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari
che:
– a) non sono destinati al consumo umano diretto o
all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari; b)
sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai
punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato;
c) sono sottoposti a un trattamento che comporti la
cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale
trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano
superati, e a condizione che il trattamento non produca
altri residui nocivi
• recano un’etichettatura che ne specifichi
chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione
“prodotto da sottoporre a cernita o ad altri
trattamenti fisici, per abbassare il livello di
contaminazione da aflatossine prima del consumo
umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti
alimentari”. Tale indicazione deve comparire
sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e
sull’originale del documento di accompagnamento.
Il codice identificativo della partita deve essere
apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa,
ecc. della partita e sull’originale del documento di
accompagnamento.»;
Legislazione italiana
Circolare n°10 del Ministero della Sanità del 9 giugno 1999 (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 11/6/99 serie generale N° 135): Direttive in
materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari: valori massimi
ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di origine nazionale,
comunitaria e Paesi terzi.
Vengono indicati i valori massimi ammissibili di aflatossine (Aflatossina
B1, Aflatossine totali e M1) stabilite in diverse matrici alimentari dalla
Commissione dell'Unione europea con il regolamento (CE) n. 1525/98 del
16 luglio 1998.
Con riferimento alle matrici alimentari ed alle micotossine non previste
dal regolamento (CE) 1525/98, l'Istituto Superiore di Sanità ha proposto,
ad integrazione, la fissazione dei valori massimi ammissibili di alcune
micotossine come "valori guida" per le autorità preposte al controllo
ufficiale degli alimenti e delle bevande.
Valori guida per Aflatossine negli alimenti per l’infanzia, nelle spezie e
nelle piante infusionali .
PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE
REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2010 recante modifica, per quanto riguarda le
aflatossine, del REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA
COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi
di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
ARGOMENTO DELLA PROSSIMA PRESENTAZIONE
IMPORT-EXPORT
REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2009 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2009 che stabilisce condizioni particolari
per l'importazione di determinati prodotti alimentari da
alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da
aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE
I prodotti alimentari presentati all'importazione nella
Comunità devono essere accompagnati dai risultati del
campionamento e delle analisi, nonché da un certificato
sanitario conforme al modello di cui all'allegato I,
compilato, firmato e verificato da un rappresentante
autorizzato del Paese esportatore (Brasile, Cina, Egitto,
Iran, Turchia, Stati Uniti d’America).
Procedura per il controllo:
• L’arrivo di una partita alimentare deve essere notificato almeno un giorno
prima
• Gli Stati membri garantiscono la presenza all’arrivo di personale qualificato per
l'effettuazione dei controlli ufficiali e del campionamento
• Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti compilano il
documento comune di entrata (DCE) e allegano i risultati del campionamento
e delle analisi;
• Qualora non accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e
dal certificato sanitario all’ingresso, o non conforme ai valori limite
comunitari, una partita di prodotti alimentari non può essere introdotta nella
Comunità a fini di importazione e va invece rispedita nel paese di origine o
distrutta.
• Tutti i controlli ufficiali che precedono l'autorizzazione all'immissione nella
Comunità e la compilazione del documento comune di entrata (DCE) sono
effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata
all'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento
presso il punto designato per l'importazione.
NOTIFICHE NEL QUADRO DEL SISTEMA DI
ALLARME RAPIDO PER GLI ALIMENTI ED I
MANGIMI
Il Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) è un
sistema in vigore all’interno della Comunità Europea dal
1979 e la sua base legale è il Reg. EC/178/2002, che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e
individua la procedure da seguire per ottenere una sempre
maggiore sicurezza alimentare.
Al sistema RASFF partecipano la Commissione Europea,
l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati
membri dell'Unione.
Le informazioni ricevute sono classificate secondo due categorie principali:
• Alert Notifications (per alimenti già presenti sul mercato per i quali è
necessario intraprendere azioni immediate)
• Information Notification (alimenti che non hanno ancora raggiunto i
mercati o sono già sottoposti a misure di controllo).
La Commissione Europea pubblica settimanalmente un prospetto con tutte
le notifications; per trovare un equilibrio tra il diritto all’informazione e
la protezione delle realtà commerciali, i marchi e l’identità delle
compagnie non vengono resi noti. I paesi produttori, distributori o che
smerciano i prodotti allertati vengono tempestivamente informati dalla
Comunità Europea.
Le notifications settimanali sono scaricabili gratuitamente dal sito della
Comunità Europea.