caricato da modos40047

collaudo statico

annuncio pubblicitario
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
1 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
lavoripubblici.it
Prove di accettazione sui materiali e
sui prodotti per uso strutturale:
chiarimenti interpretativi
20-27 minutos
L’ambito normativo, nazionale ed europeo, che disciplina i
requisiti di resistenza e di stabilità dei materiali e dei prodotti ad
uso strutturale impiegati nelle costruzioni, e le rispettive modalità
di controllo ed accettazione, si compone di una vasta ed
articolata serie di norme (leggi, regolamenti e norme tecniche
armonizzate) che risultano spesso dispersive, e di complessa
interpretazione, nei riguardi della loro corretta applicazione nella
cosiddetta pratica di cantiere.
Nello specifico, cercheremo di chiarire, o meglio, di interpretare, i
casi in cui risulta obbligatorio effettuare le prove di accettazione
sui materiali e sui prodotti ad uso strutturale impiegati nelle
costruzioni.
La norma principale di riferimento è attualmente rappresentata
dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - Aggiornamento
delle “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2018) - il
quale, al Capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale” (§
11.1) prescrive quanto segue:
Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati
nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono
ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di
soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
2 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
“Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del
Regolamento UE 305/2011 .
I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai
requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le
procedure di seguito richiamate;
qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le
procedure di seguito richiamate;
accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione,
nonché mediante eventuali prove di accettazione.
[…]
Sarà inoltre onere del Direttore dei lavori, nell’ambito
dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione,
verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella
documentazione di identificazione e qualificazione, nonché
accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante
verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel
rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile
per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare
riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1.
[…]
Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali,
il Direttore dei lavori predispone, nell’ambito della Relazione
a struttura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una
sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione
sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data
evidenza documentale riguardo all’identificazione e
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
3 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di
accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle
prestazioni.
È importante sottolineare che l’accettazione dei materiali e
dei prodotti ad uso strutturale viene eseguita a cura del
Direttore dei Lavori, mediante acquisizione e verifica della
documentazione di identificazione e qualificazione, nonché
mediante eventuali prove di accettazione (NTC 2018 - § 11.1).
I controlli di accettazione, eseguiti a cura del Direttore dei Lavori,
sono disciplinati dalle vigenti Norme Tecniche in funzione dei
materiali utilizzati per la realizzazione degli elementi strutturali
dell’opera. Tali controlli risultano obbligatori solamente nei
casi previsti dalle Norme Tecniche; in particolare: qualora gli
elementi strutturali dell’opera siano costituiti da
calcestruzzo ovvero da calcestruzzo armato sussiste
l’obbligo di effettuare i controlli di accettazione sia per il
calcestruzzo che per l’acciaio delle armature. Nel caso di
opere di carpenteria metallica i controlli di accettazione,
relativi sia agli elementi di carpenteria che alle lamiere
grecate, ai profili formati a freddo ed agli elementi di
giunzione (bulloni, chiodi e giunzioni meccaniche), sono
correlati alle rispettive quantità – espresse in peso o in
numero – degli elementi effettivamente utilizzati per la
realizzazione delle singole componenti strutturali. In
particolare, per quantità limitate di elementi di carpenteria
metallica, al disotto della soglia di due tonnellate stabilita
dalla normativa, il numero di campioni da prelevare è
individuato dal Direttore dei Lavori, che terrà conto anche
della complessità della struttura; per quantità limitate di
lamiere grecate, profili formati a freddo, bulloni, chiodi e
giunzioni meccaniche, al disotto delle rispettive soglie
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
4 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
stabilite dalla normativa, il numero di campioni da prelevare
è individuato dal Direttore dei Lavori (NTC 2018 - §
11.3.4.11.3). In generale, il numero di campioni da prelevare
viene stabilito dal Direttore dei Lavori; tale numero può
anche essere pari a zero, come nel caso di opere che
impiegano quantità limitate di elementi di carpenteria
metallica e di elementi di giunzione, molto al disotto delle
rispettive soglie di normativa; si pensi, per esempio, al caso in
cui l’opera sia rappresentata da un architrave, da un telaio di
cerchiatura, da un solaio di limitate dimensioni o da qualche
tirante. In tali casi sussiste la possibilità discrezionale del
Direttore dei Lavori di non effettuare controlli di accettazione
(prove su campioni standard); tale possibilità non esime, tuttavia,
il Direttore dei Lavori dall’obbligo di acquisizione e verifica della
relativa documentazione di identificazione e qualificazione (NTC
2018 - §11.1). Nel caso di strutture in muratura portante sono
obbligatori i controlli sugli elementi e sulla malta che
costituiscono la muratura. Nel caso di materiali e prodotti ad uso
strutturale a base di legno (legno massiccio e legno lamellare)
risultano obbligatori specifici controlli visuali e dimensionali su
campionature determinate; in questo caso è anche importante
sottolineare la specifica formazione professionale che deve
possedere il Direttore dei Lavori per svolgere correttamente i
controlli sugli elementi in legno secondo le procedure indicate
dalle rispettive normative europee armonizzate.
Specifiche prove di accettazione sono previste inoltre per i
componenti prefabbricati in calcestruzzo armato e in calcestruzzo
armato precompresso, sistemi di precompressione a cavi post
tesi, tiranti di ancoraggio per uso geotecnico, dispositivi di vincolo
(appoggi strutturali) e dispositivi antisismici e di controllo delle
vibrazioni.
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
5 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
In definitiva, la corretta interpretazione della normativa, circa
l’obbligo di effettuare le prove di accettazione dei materiali
che costituiscono i vari elementi strutturali dell’opera - nei
casi in cui tale obbligo rientra comunque nel potere
discrezionale del Direttore dei Lavori - non può prescindere
dall’estensione e dalla configurazione di ciascun elemento
strutturale oltre che da una valutazione dell’opera nel suo
complesso. Consideriamo, per esempio, un intervento locale
consistente nella sostituzione di un architrave in legno con un
architrave costituito da profilati in acciaio di tipo S235 realizzato
su una muratura esistente con livello di conoscenza LC1
(Conoscenza limitata). In tal caso le caratteristiche meccaniche
della muratura, dedotte in funzione della sua tipologia (valori
minimi della resistenza media a compressione e a taglio di cui
alla Tabella C8.5.I della Circolare), saranno notevolmente ridotte
applicando il fattore di confidenza (Circolare - § C8.5.4) e il
coefficiente parziale di sicurezza. Tali coefficienti correttivi
vengono introdotti per tener conto, in maniera probabilistica, delle
incertezze sulla valutazione della muratura, sulla composizione,
sui difetti e sulle prestazioni meccaniche effettive degli elementi
murari e della malta, oltre che dei possibili difetti di esecuzione.
Le verifiche combinate dei profilati di acciaio e della muratura di
appoggio saranno condotte con un grado di incertezza
relativamente elevato (introduzione dei coefficienti di riduzione
delle resistenze), pertanto, avendo adottato un acciaio di base,
con caratteristiche meccaniche inferiori agli altri tipi previsti dalla
normativa, per l’accettazione dei profilati di acciaio risulta spesso
sufficiente reperire correttamente (accertamento dell’origine e
della rispondenza tecnica della documentazione) la sola
documentazione di identificazione e qualificazione senza dover
eseguire onerose prove di accettazione; tali prove sarebbero
infatti superflue per il grado di incertezza complessivo nel quale
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
6 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
viene calcolata e realizzata l’opera nel suo insieme. Le
medesime considerazioni possono essere estese anche ad altri
casi, come, per esempio, nel caso in cui l’intervento sia costituito
da un cordolo in muratura armata, oppure da una riparazione
locale con intonaco armato, su una struttura in muratura
esistente; anche in questi casi le parti che compongono l’opera
non possono essere considerate come singoli elementi di
muratura e di armatura, bensì come parti integranti della
muratura esistente e, come tali, devo essere sottoposti a criteri di
accettazione appropriati in funzione dei loro contributi di
resistenza e di stabilità all’interno delle rispettive opere.
Nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni
per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme
tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17
gennaio 2018 - viene inoltre specificato quanto segue:
Oltre ai casi in cui le NTC prevedono esplicitamente l’esecuzione
delle prove di accettazione obbligatorie, precisandone le modalità
di campionamento ed esecuzione, il Direttore dei Lavori può in
ogni caso richiedere l’esecuzione di ulteriori prove che ritenga
opportune o necessarie ai fini dell’accettazione del materiale o
prodotto per uso strutturale. Essendo le predette prove finalizzate
all’accettazione, le stesse devono far parte della documentazione
tecnica prevista dal D.P.R. 380/2001, ed in particolare della
Relazione a strutture ultimate e del collaudo statico.
Nel caso particolare, di interventi strutturali relativi a costruzioni
esistenti, le Norme Tecniche, al Capitolo 8 “Costruzioni esistenti”
(§ 8.4), così recitano:
Si individuano le seguenti categorie di intervento:
interventi di riparazione o locali: interventi che interessino
singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
7 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
condizioni di sicurezza preesistenti;
interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la
sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente
raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;
interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la
sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di
sicurezza fissati al § 8.4.3.
Solo gli interventi di miglioramento e adeguamento sono
sottoposti a collaudo statico.
Per quanto sopra specificato, gli interventi di riparazione o
locali non sono sottoposti a collaudo statico.
Per meglio comprendere il legame tra le categorie di intervento
relative alle costruzioni esistenti, sopra richiamate, e l’obbligo di
effettuare le prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per
uso strutturale ivi impiegati, riportiamo un excursus normativo
relativo al collaudo statico:
Il collaudo statico, come obbligo normativo e nella forma tecnicogiuridica attuale, è stato introdotto dalla Legge 5 novembre
1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica (legge tutt’ora in vigore), la quale,
all’art. 7, stabilisce che Tutte le opere di cui all’articolo 1 debbono
essere sottoposte a collaudo statico, ossia devono essere
sottoposte a collaudo statico le opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, nonché le opere a struttura
metallica, come definite nell’articolo 1 della Legge.
Gli articoli 1 e 7 della Legge 1086/71 sono stati di fatto recepiti,
tal quali, dagli articoli 53 e 67 del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
8 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia con riferimento alla medesima tipologia di opere, in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura
metallica.
Il collaudo statico è attualmente disciplinato dal Decreto
Ministeriale 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle “Norme
tecniche per le costruzioni (NTC 2018); in particolare, al
Capitolo 9 - “Collaudo statico” - di tale Decreto viene riportato
quanto segue:
Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle
vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio
sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere
e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali
varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In
caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione
del certificato di collaudo.
Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso
d’opera.
A differenza del passato, le vigenti normative prevedono il
collaudo statico, laddove obbligatorio, per tutte le strutture
portanti, costituite da qualsiasi materiale utilizzabile a tale
scopo, non solamente per le opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura
metallica; viene inoltre stabilito che il collaudo statico deve
essere eseguito in corso d’opera al fine di consentire la
completa ispezionabilità, da parte del Collaudatore, degli
elementi strutturali interessati.
Tra gli adempimenti tecnici del Collaudatore, ossia quegli
adempimenti attraverso i quali il Collaudatore perviene alla
formulazione del giudizio tecnico sulla collaudabilità dell’opera,
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
9 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
vi è anche quello di esaminare i certificati delle prove sui
materiali, emessi a cura della Direzione dei Lavori, al fine di
riscontrare la conformità dell’opera alla vigente normativa,
nonché quello di prescrivere, se ritenuto necessario, l’esecuzione
di ulteriori prove complementari.
Si delineano pertanto le seguenti fattispecie:
Nel caso specifico di costruzioni esistenti sottoposte a
collaudo statico, ovvero nel caso di interventi di
miglioramento o di adeguamento, oltre alla figura del Direttore
dei Lavori è presente anche quella del Collaudatore, il quale,
ricordiamo, rappresenta una figura terza, che non deve essere
intervenuta, in alcun modo, nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell’opera da collaudare; il Collaudatore, nel recepire,
di volta in volta, la documentazione fornita dal Direttore dei Lavori
e relativa all’accettazione dei materiali e dei prodotti ad uso
strutturale, esprime un suo giudizio in merito alla loro
ammissibilità ai fini della collaudabilità dell’opera nel suo insieme
e, se ritenuto necessario, prescrive l’esecuzione di ulteriori prove
e/o indagini. In pratica, nel caso di costruzioni esistenti
sottoposte a collaudo statico, l’onere dell’accettazione dei
materiali e dei prodotti ad uso strutturale è a carico sia del
Direttore dei Lavori che del Collaudatore. Il Collaudatore
può, in relazione alle sue autonome valutazioni e in funzione
della tipologia e dell’estensione dell’opera da collaudare,
ritenere pienamente sufficiente la documentazione fornita
dal Direttore dei Lavori, la quale può anche non contemplare
alcuna prova di accettazione in quanto non obbligatoria; il
Collaudatore può tuttavia prescrivere, come già affermato,
l’esecuzione di ulteriori prove e/o indagini ritenute
necessarie per il collaudo dell’opera.
Nel caso specifico di costruzioni esistenti non sottoposte a
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
10 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
collaudo statico, ovvero nel caso di interventi di riparazione o
locali, non essendo presente la figura del Collaudatore, l’onere
dell’accettazione dei materiali e dei prodotti ad uso
strutturale è a carico del solo Direttore dei Lavori, il quale,
ad opera terminata, redige una Relazione, che la vigente
normativa definisce “Relazione a struttura ultimata”, nel
caso di opere in calcestruzzo armato o a struttura metallica
(D.P.R 380/2001 – Art. 65), ovvero “Relazione sui controlli e
sulle prove di accettazione sui materiali e prodotti
strutturali”, nel caso di opere di carpenteria metallica (NTC
2018 § 11.3.4.11.3), mentre non viene indicata alcuna
Relazione specifica per opere costituite da materiali di altro
tipo. In tale Relazione viene, tra l’altro, riportata
obbligatoriamente tutta la documentazione di identificazione e
qualificazione dei materiali utilizzati negli elementi strutturali e le
eventuali prove di accettazione, in funzione dei rispettivi
obblighi normativi.
In definitiva, la normativa vigente, nel caso di opere esistenti
sottoposte a collaudo statico, lascia un margine di azione al
Collaudatore, il quale, nelle vesti di “giudice imparziale”,
può intervenire nelle valutazioni di accettazione delle parti
strutturali che compongono l’opera per formulare il giudizio
conclusivo di collaudo; il Collaudatore può anche mettere in
discussione, secondo il suo personale giudizio, quanto già
stabilito ed accettato dal Direttore dei Lavori, impartendo le
opportune disposizioni – correttive e/o integrative – nonché
l’esecuzione di prove di accettazione, finalizzate al collaudo
dell’opera. La normativa, nei casi in cui prescrive l’obbligo
del collaudo dell’opera, introduce quindi la figura del
Collaudatore, integrativa e complementare a quella del
Direttore dei Lavori; d’altra parte, qualora il Collaudatore
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
11 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
avesse la sola funzione di recepire passivamente le scelte
discrezionali del Direttore dei Lavori, sarebbe, di fatto, un
clone del Direttore dei Lavori senza alcuna utilità aggiuntiva
a garanzia della sicurezza e della stabilità dell’opera.
Per determinate opere soggette a collaudo statico –
storicamente per le opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, e per le opere a struttura
metallica – risulta ben chiaro l’obbligo di eseguire le prove
di accettazione dei materiali e dei prodotti per uso
strutturale utilizzati per la loro realizzazione. Interpretazioni
ambigue e distorte della normativa sorgono per le opere
costituite da strutture portanti di altro tipo, come, per
esempio, nel caso di interventi su strutture in muratura
esistenti ovvero nel caso di interventi locali di sostituzione
e/o integrazione di singole componenti strutturali all’interno
di un’opera esistente; in questi casi occorre valutare
singolarmente la funzione strutturale dei materiali e dei
prodotti utilizzati nei vari interventi e, per ciascuno di essi,
stabilire se risulta obbligatorio o meno eseguire le rispettive
prove di accettazione. La normativa, come sopra indicato,
lascia ampi margini discrezionali al Direttore dei Lavori, il
quale, nel caso di opere non sottoposte a collaudo statico, è
l‘unica figura che deve esprimere un giudizio di accettazione
dei materiali e dei prodotti utilizzati per la realizzazione dei
singoli interventi e dell’opera nel suo insieme. In altre
parole, se viene meno la figura del Collaudatore, in quanto
non presente per legge, è il Direttore dei Lavori che dovrà
legittimare ed accettare l’opera, una volta completata,
affinché possa essere utilizzata in piena efficienza e in
sicurezza. Essendo il Direttore dei Lavori delegato al
controllo dell’opera nella fase di realizzazione al fine di
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
12 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
garantirne la funzionalità e la sicurezza, nel caso in cui, nel
giudizio di accettazione dei materiali e dei prodotti utilizzati
per la realizzazione dell’opera, non interviene anche la figura
del Collaudatore, in quanto non prevista per legge, il potere
discrezionale attribuito al Direttore di Lavori dalla vigente
normativa può essere esercitato nella sua interezza e in
piena autonomia.
Quanto sopra descritto rappresenta, in estrema sintesi, l’attuale
sistema normativo che regola l’accettazione dei materiali e dei
prodotti per uso strutturale nel nostro Paese, sistema normativo
costituito da molteplici leggi, regolamenti e norme tecniche
armonizzate, spesso superflue e ridondanti, che disciplinano il
campo delle costruzioni. Il legislatore – o meglio, i tanti legislatori
di altrettanti paesi dell’Unione Europea – nella legittima volontà di
definire, standardizzare ed armonizzare compiutamente ogni
processo di ciascun sistema costruttivo, hanno contribuito a
generare caos, dispersione e disordine.
La figura del Direttore dei Lavori e quella del Collaudatore, come
le abbiamo finora intese, possono sembrare inutili ed
anacronistiche in una realtà – quella attuale – dinamica e con
regole estese ed incerte. Da un’attenta valutazione degli obblighi
normativi, a cui devono adempiere tali figure professionali, e
della carente ed inadeguata importanza economica e sociale che
gli viene oggi riconosciuta, insieme alle responsabilità sempre più
gravose a cui sono sottoposte, emergono dati sconfortanti, che
vanno nella direzione opposta a quella del cosiddetto Progresso.
Non si può definire Progresso il sovraccarico di incombenze
tecnico-giuridiche, di pertinenza del Direttore dei Lavori e del
Collaudatore, in assenza di un’adeguata compensazione, sia
economica che, soprattutto, sociale! Non si può definire
Progresso una sterminata e lacunosa legislazione che definisce,
21/06/2019, 09:44
Prove di accettazione sui materiali e sui prodotti per uso strutturale: chi...
13 de 13
about:reader?url=https://www.lavoripubblici.it/news/2019/03/STRU...
con zelante attenzione, tutti i possibili atti e tutte le possibili
responsabilità, per raggiungere i risultati attesi, senza curarsi
troppo dei percorsi da compiere, delle risorse e delle energie da
impiegare!
Siamo comunque fiduciosi! La fase storica che oggi viviamo
giungerà naturalmente ad un nuovo ed originale equilibrio.
Auspichiamo tutti che si arrivi ad una ragionata sintesi per
riportare in nostro lavoro - di Tecnici Professionisti - alla sua
originaria concezione: pensare, costruire e vivere il nostro tempo.
A cura di Ing. Pietro Francesco Nicolai
© Riproduzione riservata
21/06/2019, 09:44
Scarica