Manifesto CYBERLAW Diritto di accesso ad Internet

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PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST.
MANIFESTO DI PRESENTAZIONE
DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET TRA I PRINCIPI FONDAMENTALI
DELL’UNIONE EUROPEA E DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Le presenti proposte normative sono dirette ad ampliare la sfera dei diritti fondamentali riconosciuti
nell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione europea per garantire l’accesso alla rete Internet,
quale pre-requisito indispensabile diretto ad assicurare il concreto esercizio di fondamentali diritti e
libertà configurabili online, partendo da un’irrinunciabile situazione di uguaglianza digitale che si
manifesta con l’avvento della Società dell’Informazione nell’ambito dell’era digitale.
Lo storico passaggio dalla Società industriale alla Società dell’Informazione ha determinato un
profondo cambiamento globale, al punto tale da assumere le caratteristiche di una vera e propria
rivoluzione storica dell’umanità.
La Società dell’Informazione è caratterizzata dalla diffusione generalizzata delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, grazie alla disponibilità sempre maggiore di computer,
dispositivi mobili e nuovi media comunicativi che consentono di creare una grande “ragnatela
globale” tipica del cyberspazio in modo da poter mettere in contatto tutti gli utenti in qualsiasi
momento e in ogni luogo.
In tale prospettiva, le nuove tecnologie digitali stanno costruendo un nuovo spazio pubblico in
cui si intensificano le dinamiche di aggregazione, di comunicazione e di informazione, con la
conseguente ridefinizione dei rapporti tra individui e comunità.
L’evoluzione rivoluzionaria della Rete sta rinnovando profondamente gli assetti della democrazia e
della società nel suo complesso, soprattutto grazie alla straordinaria quantità di risorse disponibili
nel cyberspazio.
Rispetto alla dimensione tipica della società industriale, la Società dell’Informazione manifesta
caratteristiche peculiari profondamente diverse: si assiste ad un’inesorabile trasformazione del
tradizionale paradigma di ricchezza che identifica lo sviluppo generale della società, dal momento
che il bene materiale diventa immateriale.
Dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, infatti, nel giro di pochi anni la società industriale,
basata sulla produzione di beni materiali per assicura ricchezza, sviluppo e produttività, ha ceduto il
passo alla società postindustriale (ossia la Società dell’Informazione), basata sulla produzione di
massa di beni immateriali e informazione.
CYBERLAW E UGUAGLIANZA DIGITALE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET.
In queste condizioni, la conoscenza diventa la principale merce scambiabile e commerciabile per
generare ricchezza e sviluppo. Da qui l’importanza di accedere e utilizzare con consapevolezza ed
effettività le nuove tecnologie digitali, strumenti privilegiati di diffusione di informazioni e risorse.
Si delinea una nuova forma di uguaglianza sociale strettamente connessa alla condizione di
accessibilità alle nuove tecnologie, in grado di alimentare il noto fenomeno dell’esclusione
digitale, per indicare la grave e preoccupante situazione di impossibilità da parte di un’ampia
percentuale della popolazione mondiale di accedere alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, alla luce della rilevanza che il fattore “knowledge” ha assunto con l’avvento
della Società dell’Informazione.
Emerge il paradigma fondamentale di un’uguaglianza sociale di grande rilievo nella società attuale,
per assicurare un trattamento uguale e non discriminatorio a favore di tutti gli individui nella
fruizione effettiva di adeguate condizioni di accessibilità e connettività alle nuove tecnologie
digitali, affinché si abbiano le medesime possibilità di partecipazione alla vita politica, economica e
sociale della collettività di appartenenza, nonché le medesime condizioni di sviluppo della
personalità umana, oggi sempre più influenzate dalla Rete Internet.
Nella Società dell’Informazione per l’utilizzo delle tecnologie digitali si pone il problema di
predisporre un’adeguata politica pubblica di alfabetizzazione informatica al fine di assicurare una
diffusione illimitata delle risorse digitali, evitando di generare un grave divario nella fruizione e
disponibilità di conoscenze e informazioni, nonché nell’esercizio di diritti configurabili online.
Da questo punto di vista, la diffusione delle nuove tecnologie su base ristretta può alimentare un
grave fattore di discriminazione, che si sostanzia in un grave divario provocato da differenzazioni
gravi ed ingiustificate nell’accesso e nell’utilizzo alle nuove tecnologie digitali.
Per evitare tali conseguenze, occorre un necessario intervento normativo diretto a formalizzare la
rilevanza della Rete, mediante l’introduzione del diritto di accesso ad Internet tra i principi
fondamentali.
L’evoluzione di Internet, infatti, dimostra chiaramente che esso sta profondamente
cambiando la società nel suo complesso, rivoluzionando la cultura, l’economia e la politica.
Internet rappresenta uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche e
per favorire il dibattito politico, uno strumento fondamentale per esercitare la libertà di
espressione, per promuovere attività commerciali, per diffondere il valore primario della
conoscenza e in generale per garantire l’esercizio effettivo e regolare di rilevanti diritti
individuali e collettivi configurabili online.
PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST.
Internet rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e la
partecipazione dei cittadini alla vita politica e istituzionale al punto tale da richiedere la costruzione
di un nuovo e innovativo quadro giuridico dei diritti fondamentali.
L’accesso alle tecnologie digitali, dunque, costituisce un fattore indispensabile per il corretto e
regolare esercizio dei diritti e delle libertà che si manifestano nello spazio virtuale della Rete.
In tale prospettiva, i temi dell’accesso e dell’uguaglianza digitale assumono una notevole rilevanza
nelle società attuali, facendo emergere la necessità di predisporre nuove e innovative politiche
pubbliche espressione di un organico disegno riformatore diretto a sancire il riconoscimento del
diritto di accesso ad Internet nell’ambito dei valori universali e inderogabili di un ordinamento
giuridico evoluto e moderno, prendendo atto degli straordinari benefici derivanti dall’uso
generalizzo e consapevole della Rete Internet.
Intervenendo direttamente a livello dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano e
dell’Unione europea mediante la configurazione normativa di parametri inderogabili che vincolino
concretamente il legislatore ordinario, i pubblici poteri e gli operatori commerciali si potrebbe
favorire lo sviluppo omogeneo della banda larga, in modo da ridurre gli effetti negativi del digital
divide soprattutto esistente tra zone periferiche/rurali/remote (tendenzialmente meno remunerative)
e aree urbane, in maniera tale da diffondere in modo omogeneo i servizi digitali che caratterizzano
la Società dell’Informazione, superando la preoccupante condizione di esclusione digitale che
preclude ad una percentuale significativa della popolazione italiana ed europea la possibilità di
accedere alla Rete Internet e alle nuove tecnologie digitali.
Secondo il recente rapporto Akamai “sullo Stato di Internet” nel primo trimestre 2013 si colloca in
cima alla classifica europea la Svizzera, che registra la maggiore velocità di connessione media
(10.1 Mbps); al secondo posto del podio i Paesi Bassi (con 9.9 Mbps, in crescita del 10% rispetto al
trimestre precedente). Ottimi i risultati conseguiti da Svezia (8.9 Mbps), Danimarca (8.2 Mbps) e
Austria (7.9 Mbps): tre Paesi la cui velocità di connessione media è aumentata di oltre il 10%
rispetto al trimestre precedente. Romania e Svizzera sono gli unici Paesi europei ad avere raggiunto
un picco medio della velocità di connessione superiore ai 40 Mbps, mentre le altre nazioni si sono
attestate al di sopra dei 20 Mbps. Considerando gli aumenti anno su anno del picco medio, la
crescita maggiore è stata quella della Gran Bretagna (+ 53%, con un picco di 36,3 Mbps) e Svizzera
(+ 41%); mentre altre nazioni hanno riscontrato una crescita intorno al 30%: Svezia (+38%),
Danimarca (+32%), Spagna (+31%), Paesi Bassi e Belgio (+30%). In Italia, la velocità media di
connessione nel primo trimestre 2013 si attesta sui 4.4 Mbps, più veloce del 4.4% rispetto al
trimestre precedente e del 5.4% rispetto allo stesso periodo lo scorso anno.
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Il picco medio di velocità di connessione raggiunto nel nostro Paese è pari a 21.8 Mbps, maggiore
del 9.7% rispetto al trimestre precedente e del 24% rispetto allo scorso anno, anche se si tratta del
picco più basso di tutta Europa.
L’impatto applicativo di tali dati statistici è inequivocabile nella misura in cui alimenta una
preoccupante situazione di divario digitale diffuso provocata da difformi condizioni di accessibilità
alle tecnologie, con il rischio di generare una duplice categoria di individui di “seria A” (inclusi
digitali) e individui di “serie B” (esclusi digitali), incrementando la forma di diseguaglianza sociale
tipica della Società dell’Informazione: ossia la cd. “diseguaglianza digitale”.
Pertanto, è necessario promuovere un efficace processo di alfabetizzazione informatica su
tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea, tenendo presente che il fenomeno del
divario digitale non incide soltanto sulla preliminare condizione di accessibilità alle nuove
tecnologie, ma si estende, altresì, anche alla successiva capacità d’uso che si esprime mediante
il possesso di adeguate competenze nell’utilizzo delle tecnologie digitali, in virtù di una serie di
fattori in grado di alimentare una grave situazione di esclusione digitale.
Una volta garantito l’accesso alla Rete, dunque occorre sviluppare adeguate capacità
cognitive utili per gestire ed utilizzare le straordinarie risorse offerte da Internet.
In tale prospettiva, non è sufficiente intervenire soltanto sul digital divide di tipo strutturale,
realizzando adeguate infrastrutture digitali in grado di assicurare condizioni efficienti di
accessibilità e connettività, in modo da garantire l’accesso ultraveloce ad Internet, ma occorre
eliminare anche il digital divide di tipo reale che si manifesta nel mancato possesso di adeguate
capacità minime nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, mediante concreti ed efficaci processi
di alfabetizzazione digitale volti a realizzare un graduale miglioramento delle condizioni di utilizzo
della Rete.
Il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet nell’ambito dei principi fondamentali di un
evoluto e moderno ordinamento giuridico si sostanzia in particolare nella garanzia del diritto alla
connessione ad Internet ultraveloce, ponendo a carico dello Stato l’obbligo giuridico di estendere
diffusamente su tutto il territorio nazionale la tecnologia a banda larga per favorire il corretto
esercizio dei fondamentali diritti che si manifestano nel cyberspazio, soprattutto alla luce della
progressiva diffusione di progetti sperimentali di e-Democracy e di e-Government.
Soltanto con un intervento normativo di questa portata è possibile assicurare un’effettiva inclusione
della persona al processo sociale e politico oggi sempre più condizionato da Internet, per favorire la
partecipazione attiva dei cittadini alla Società dell’Informazione.
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L’accesso veloce alla rete tramite banda larga, in cui si sostanzia il riconoscimento del diritto di
accesso ad Internet nell’ambito dei principi fondamentali, è espressione attuale del valore
inderogabile dell’uguaglianza sostanziale che si manifesta nella nuova forma dell’eguaglianza
digitale strettamente connessa al fenomeno del digital divide, portatore di gravi discriminazioni tra
coloro che hanno accesso ad Internet e coloro che non dispongono di tale opportunità, dovendo
rinunciare all’esercizio di fondamentali diritti e libertà costituzionali configurabili online.
La rivoluzione digitale impone la necessità di predisporre una nuova, inedita e creativa
configurazione giuridica dei principi fondamentali vigenti per assicurare un’effettiva protezione
delle situazioni soggettive che si manifestano nello spazio virtuale della Rete e garantire il diritto di
accesso ad Internet alla stregua di un valore assoluto e inderogabile.
Il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet nell’ambito dei principi fondamentali avrebbe un
rilevante significato giuridico, dal momento che assumerebbe il ruolo proprio ed infungibile delle
norme costituzionale e primarie: in questo modo, infatti, sarebbe possibile delineare un concreto
parametro fondamentale diretto a vincolare l’attività normativa del legislatore nel rispetto di
standard qualitativi minimi inderogabili per le autorità pubbliche e per gli operatori privati fornitori
dei servizi di connessione alla Rete Internet.
La pubblicazione di autorevoli dati statistici dimostra chiaramente che la copertura del servizio di
connessione alla rete (soprattutto mediante la disponibilità di tecnologia a banda larga) non risulti
uniforme tra le aree metropolitane e le aree periferiche, dove l’investimento non assicura una
remuneratività in tempi brevi, vanificando l’universalità essenziale del servizio. Queste aree sono
caratterizzate da gravi deficit infrastrutturali e dalla mancanza di tecnologie più evolute che
limitano le potenzialità di accesso a Internet e precludono ad una percentuale significativa di
individui la possibilità di fruire degli straordinari benefici derivanti dalla diffusione delle nuove
tecnologie digitali.
Pertanto, in considerazione di tali valutazioni risulta essenziale promuovere una nuova visione di
politica legislativa: piuttosto che continuare a realizzare interventi normativi soltanto a livello di
legislazione ordinaria, prendendo atto degli insuccessi reiterati derivanti da una soluzione di questo
tipo (è emblematico in questo senso l’iter incerto e caotico della banda larga in Italia negli ultimi
anni), si dovrebbe intervenire una volta per tutte a livello di principi fondamentali per vincolare
concretamente l’attività normativa del legislatore nella regolamentazione della Rete Internet, in
maniera tale da promuovere nuove politiche pubbliche finalizzate a garantire la diffusione
generalizzata dei servizi di connessione a banda larga e favorire il miglioramento degli standard
politici, economici, sociali e culturali strettamente connessi alla promozione e allo sviluppo delle
nuove tecnologie digitali.
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Nell’ordinamento italiano, il raggiungimento di questo risultato potrebbe realizzarsi mediante
l’enunciazione normativa di un nuovo art. 3-bis Cost. che formalizzi il valore inderogabile
dell’uguaglianza digitale. Lungi dal mettere in discussione la tradizionale struttura costituzionale
del ’48 nella configurazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, un
intervento innovativo di questa portata sarebbe in grado di esprimere una nuova visione pubblica
diretta a formalizzare la valorizzazione normativa della Società dell’Informazione, rendendo il
nostro Paese tecnologicamente virtuoso alla stregua di esperienze costituzionalistiche già
realizzatesi in altri Paesi, in cui il diritto di accesso ad Internet è già stato qualificato come valore
costituzionalmente garantito (si vedano l’art. 5-bis della Costituzione greca e gli artt. 16 e ss. della
Costituzione dell’Ecaudor).
Per quanto riguarda il panorama europeo di riferimento, nonostante le istituzioni dell’UE affermino
da tempo il diritto di accesso alla Rete a banda larga, in realtà in molti casi si tratta di mere
enunciazioni di principio insuscettibili di attuazione applicativa concreta, con effetti disomogenei
all’interno dei singoli Stati membri.
In questo senso, Parlamento e Commissione europea, infatti, nel redigere i relativi atti giuridici non
sono nelle condizioni di predisporre direttamente efficaci misure dirette a realizzare gli obiettivi
perseguiti, confidando in un impegno del singolo Stato nella fase di recepimento normativo delle
prescrizioni europee.
L’esistenza di numerose direttive comunitarie emanate nel corso del tempo (a partire dal noto
pacchetto di direttive del 2002 in materia di servizi e reti di comunicazione elettronica) evidenzia
l’inefficacia applicativa di questo tipo di intervento, confermando un approccio normativo non
idoneo a garantire la diffusione generalizzata delle nuove tecnologie su tutto il territorio europeo in
modo omogeneo ed efficace; anche perché lo strumento della direttiva lascia agli Stati membri, in
sede di recepimento della disciplina europea, un eccessivo margine di discrezionalità nell’attuazione
delle prescrizioni normative delineate dal legislatore europeo, vanificando spesso la portata
innovativa della normativa vigente.
In questo senso, risulta indispensabile intervenire direttamente a livello dei principi
fondamentali dell’Unione europea mediante l’enunciazione di un nuovo art. 3-bis TUE che
formalizzi la rilevanza dell’accesso ad Internet quale strumento indispensabile per favorire lo
sviluppo di un’economia digitale europea basata su contenuti e applicazioni online per
promuovere l’innovazione, la crescita economica, l’occupazione e migliorare i servizi resi a
cittadini e imprese, offrendo nuove possibilità di comunicazione e un accesso più agevole,
veloce ed efficace a beni e servizi transfrontalieri disponibili nel cyberspazio che circolano nel
mercato unico europeo.
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In assenza di un intervento normativo di questa portata, il rischio inevitabile è quello di realizzare
un’Europea a due velocità, in cui ciascun Paese realizza differenziati piani nazionali nella concreta
definizione della strategia da adottare per la rimozione del digital divide, con la conseguente
contemporanea esistenza di cittadini europei di “seria A” (inclusi digitali) e cittadini europei di
“serie B” (esclusi digitali).
Dopo un passato di reiterati insuccessi in materia digitale (in considerazione del fatto che le
istituzioni europee non dispongono di potere cogente, mediante l’emanazione dei tradizionali
interventi normativi finora realizzati), l’Unione europea può vivere una storica stagione
riformatrice, proprio nel momento in cui, con la creazione di un’Agenda digitale europea,
l’istituzione di un commissario ad hoc (responsabile del settore e contemporaneamente vicePresidente della Commissione europea) può rappresentare un utile strumento per avviare una
riflessione finalmente matura e consapevole sul tema delle tecnologie digitali, auspicando un
approccio normativo volto al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet tra i principi
fondamentali europei, per evitare un Europea digitale a due velocità in cui in linea di massima il
Nord Europa viaggia a pieno ritmo e il Sud del “vecchio continente” sopravvive in un’endemica
situazione di arretratezza tecnologica, che preclude la possibilità di miglioramento degli standard
economici e politici esistenti per assicurare un maggiore sviluppo su tutto il continente europeo.
Il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet tra i principi fondamentali dell’Unione
europea è finalizzato a promuovere un mercato unico digitale e un’effettiva interoperabilità
tra i prodotti e i servizi delle tecnologie dell’informazione, consentendo di investire in Reti di
Nuova Generazione, migliorare l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale in Europea e
potenziare le condizioni di realizzazione del mercato unico europeo.
L’avvento di Internet richiede l’elaborazione di nuove categorie giuridiche che siano in grado di
attuare una concreta uguaglianza digitale tipica della Società dell’Informazione per garantire la
diffusione generalizzata delle nuove tecnologie.
A quasi mezzo secolo dalla nascita della rete Arpanet e da poco più di un decennio dalla creazione
del World Wild Web che ha inaugurato l’era del primato di Internet, rendendolo il principale
strumento di interazione della vita quotidiana da parte di un numero sempre crescente di individui,
emerge il tema attuale dell’accesso alla Rete per garantire il corretto e regolare esercizio dei diritti
che si manifestano nello spazio virtuale di Internet.
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Alla luce di tali considerazioni è opportuno attribuire al diritto di accesso ad Internet una
dimensione giuridica appropriata nell’ambito dei principi fondamentali di un ordinamento
giuridico evoluto e moderno, mediante un’originale ricostruzione della qualificazione
giuridica del diritto di accesso ad Internet, partendo dall’esistenza di autorevoli interventi
favorevoli alla valorizzazione del fenomeno della Rete Internet.
Ad esempio, in Francia il Consiglio costituzionale francese con la decisione n.580/2009,
esprimendosi sulla legittimità della legge 2009-669 (cd. “Hadopi”), ha precisato che l’accesso alla
rete deve considerarsi parte integrante del diritto di libertà di espressione, sancito dall’art. 19 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’art. 11 della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789, ritenendo contestualmente inammissibile che la sanzione di
disconnessione ad Internet sia decisa da un organo amministrativo, essendo di competenza
dell’organo giudiziario, alla stregua di quanto previsto normalmente per le limitazioni alle altre
libertà personali.
Con la sentencia del 30 luglio 2010, n. 12790, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia della Costa Rica ha qualificato l’accesso ad Internet come “derecho bàsico” affermando
che «il ritardo del governo ad aprire il mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza equivale a
una violazione delle libertà fondamentali, determinandosi un grave pregiudizio alla libertà di scelta
dei consumatori, al diritto alla parità e all’eliminazione del digital divide», dal momento che
«l’evoluzione negli ultimi venti anni in materia di tecnologia dell’informazione e della
comunicazione […] ha rivoluzionato l’ambiente sociale dell’essere umano […]. Ne discende che
l’accesso a queste tecnologie si converte in uno strumento primario per agevolare l’esercizio dei
diritti fondamentali, come, tra gli altri, la partecipazione democratica (democrazia elettronica) e il
controllo dei cittadini, la formazione, la libertà di espressione e di pensiero, l’accesso
all’informazione ed ai servizi pubblici online, il diritto a rapportarsi con i pubblici poteri attraverso
strumenti elettronici e la trasparenza amministrativa».
Il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite, con l’approvazione della risoluzione
A/HCR/20/L.13, ha considerato espressamente Internet alla stregua di un diritto fondamentale
dell’uomo, ricompreso nell’art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e del
cittadino. Nel documento si attribuisce alla rete «una forza nell’accelerazione del progresso verso lo
sviluppo nelle sue varie forme» e chiede a tutti gli Stati «di promuovere e facilitare l’accesso a
Internet».
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Sempre L’Onu, nel Rapporto sulla promozione e la protezione del diritto di opinione ed espressione
(dell’agosto 2011) ha affermato che «gli Stati hanno un obbligo positivo a promuovere o facilitare il
godimento del diritto alla libertà di espressione e dei mezzi di espressione necessari per esercitare
questo diritto, compreso Internet», considerando «l’accesso ad Internet un mezzo indispensabile per
la realizzazione di una serie di diritti umani, combattendo l’ineguaglianza e accelerando lo sviluppo
e il progresso dei popoli», con la conseguenza che «l’accesso ad Internet è uno degli strumenti più
importanti di questo secolo per aumentare la trasparenza, per accedere alle informazioni e per
facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione delle società democratiche».
In occasione del G8 del maggio 2011 è stato presentato il rapporto McKinsey in cui si paragona la
rivoluzione di Internet allo sviluppo e alla distribuzione dell’energia elettrica, che ha cambiato le
città e ha sempre più potere nel modellare le economie su scala globale.
Secondo il Rapporto «due miliardi di persone sono collegati a Internet. Circa ottomila miliardi di
dollari si scambiano ogni anno via e-commerce. In tutti i mercati sviluppati quasi due terzi del
business coinvolge Internet e un terzo delle piccole e medie imprese usa intensivamente la rete.
Internet ha trasformato il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare, il modo in cui ci
incontriamo e socializziamo e lo stesso modo in cui i Paesi si sviluppano e crescono. In due decadi
Internet si è trasformato da una rete per ricercatori e “smanettoni” in una realtà quotidiana per
miliardi di persone».
In tale prospettiva, risulta pacifica la natura giuridica di diritto fondamentale attribuita all’accesso
ad Internet, anche in considerazione dell’elevato numero di orientamenti in tal senso favorevoli che,
in base ad un esame comparativistico a livello internazionale, confermano tale innovativa
qualificazione giuridica.
Pertanto, occorre predisporre adeguate forme normative di garanzia per la tutela del diritto in
esame, mediante un immediato intervento normativo nell’ambito dei principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico italiano ed europeo, per evitare che si resti in una situazione di divario
digitale che precluda una definitiva e universale diffusione delle nuove tecnologie digitali.
Secondo il recente report realizzato da The Web Index (nell’edizione del 2013) per analizzare lo
stato di salute di Internet sul pianeta, è stata predisposta una classifica che giudica ogni singolo
Stato, tenendo conto di alcuni criteri (adeguatezza delle infrastrutture, utilizzo del Web da parte
degli utenti, contenuti generati, impatto economico, politico e sociale).
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Rispetto al panorama mondiale, l’Italia, ad esempio, si piazza solamente al 23esimo posto con un
punteggio complessivo pari a 56,4, dopo Egitto, Kazakistan, Qatar e poco prima di Filippine o
Indonesia,
con
un
gap
al
momento
incolmabile
che
la
separa
dalle
realtà
più
meritevoli: Svezia (100), Stati Uniti (97,3) e Regno Unito (93,8). Dati che confermano il grave
fenomeno del digital divide, con rilevanti implicazioni negative dal punto di vista politico, culturale,
economico e sociale configurabili a livello globale.
In tale prospettiva, è agevole riconoscere la rilevanza della Governance della Rete mediante la
predisposizione
di
efficaci
politiche
pubbliche
finalizzate
ad
assicurare
un’adeguata
regolamentazione normativa di Internet, indispensabile per ridurre il divario digitale di tipo reale e
strutturale, garantendo equità e parità di trattamento nell’accesso alle nuove tecnologie digitali,
grazie alla definizione di efficaci misure a sostegno dell’economia dell’informazione, del
miglioramento delle infrastrutture, della valorizzazione del processo di informatizzazione della PA,
della promozione di una maggiore partecipazione degli individui alla vita politica.
Sostenere questa nuova definizione concettuale per giustificare la specificità della qualificazione
giuridica da attribuire all’accesso ad Internet in termini di diritto fondamentale può rappresentare,
dunque, la soluzione più opportuna per regolare il fenomeno della Rete.
Angelo Alù – Ideatore dei nuovi articoli e Promotore del Manifesto
I primi dieci Firmatari del Manifesto Cyberlaw #dirittodiaccesso
1. Lina Ben Mhenni - Blogger, Attivista, Candidata Premio Nobel per la Pace 2011;
2. Nicoletta Parisi - Docente Diritto Internazionale e dell’Unione Europea;
3. Vincenzo Vitale - Docente Filosofia del Diritto, Avvocato;
4. Giovanna Loccatelli - Scrittrice, Giornalista;
5. Mario Barresi - Giornalista;
6. Antonino Palumbo - Insegnante
7. Samir Kharrat - Grafico, Web Designer;
8. Andrea Adamo - Presidente Associazione Logos;
9. Associazione Generazione Ypsilon;
10. Movimento Internet Bene Comune.
PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST.
Modifica principi fondamentali per garantire il diritto di accesso ad Internet
I
ntroduzione dell’nuovo articolo 3-bis del Trattato sull’Unione europea (“diritto di
accesso ad Internet nella Società europea dell’Informazione”) recante norme volte al
riconoscimento del diritto di accesso ad Internet.
Dopo l’articolo 3 TUE è inserito il seguente articolo:
«L’Unione europea promuove la libertà e la parità
L’Unione europea costruisce e rafforza un
di accesso ad Internet, garantendo a tutti i cittadini
modello sociale europeo caratterizzato dalle
europei la piena disponibilità delle infrastrutture
tecnologie
di comunicazione e di informazione attraverso cui
comunicazione in modo che tutti abbiano accesso
si
società
a servizi e contenuto nella propria lingua, per uno
dell’informazione. L’Unione europea incoraggia il
sviluppo sostenibile di una società basata sulla
perseguimento
conoscenza più competitiva del mondo.
realizza
lo
“rivoluzione
sviluppo
dei
della
vantaggi
realizzazione del progresso sociale caratterizzato
ragioni necessarie motivate e proporzionali al
dal miglioramento della qualità di vita dei
pericolo da evitare e che siano compatibili con il
cittadini, delle condizioni dei lavoratori, della
carattere aperto e globale di Internet. L’Unione
crescita economica e della competitività globale
europea
dell’industria e dei servizi europei. L’Unione
disuguaglianze digitali, garantendo che donne e
europea assicura che ogni individuo abbia uguale
uomini abbiano parità di accesso rapido e sicuro a
diritto
tecnologie
Internet per imparare, usare e organizzare gli
comunicazione
strumenti tecnologici. Afferma e promuove
(Information and Communication Technologies,
un’Europa informaticamente alfabetizzata basata
ICT) per creare un ambiente favorevole nel quale
sull’inclusione sociale, diminuendo il divario tra
si possano sviluppare abilità e servizi informatici.
ricchi e poveri nella società europea caratterizzata
L’Unione europea promuove una società e
da un ampio accesso ai servizi a banda larga
un’economia basate su Internet per garantire una
mediante infrastrutture di informazione sicure.
partecipazione attiva ed efficiente su e attraverso
Nelle relazioni con gli Stati membri l’Unione
Internet. L’inclusione sociale implica la possibilità
europea promuove e incoraggia la democrazia
di accesso e l’uso effettivo delle tecnologie
digitale e il voto online per consentire una
digitali. I cittadini europei devono avere accesso
democrazia partecipativa basata sulla cittadinanza
online
conoscenze,
attiva, evitando qualsiasi forma di censura o
istruzione, formazione, amministrazione, servizi
filtraggio, nel rispetto delle competenze che le
sanitari,
sono
dell’informazione
diretto
alle
e
e
cultura,
nuove
della
interattivo
attività
assicurare
della
L’accesso ad Internet può essere limitato solo per
accesso
per
dalla
e
la
di
digitale”
offerti
dell’informazione
a
ricreative,
servizi
combatte
attribuite
il
digital
dai
divide
e
trattati».
finanziari.
CyberLaw e Uguaglianza digitale
le
Riconoscimento del diritto di accesso ad Internet
PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST.
I
ntroduzione dell’nuovo articolo 3-bis della Costituzione della Repubblica Italiana
(“diritto di accesso ad Internet e Uguaglianza digitale”) recante norme volte al
riconoscimento del diritto di accesso ad Internet.
Dopo l’articolo 3 Cost. è inserito il seguente articolo:
«Tutti i cittadini hanno pari diritto di accesso ad
per garantire a tutti i cittadini, compresi coloro
Internet, senza distinzioni di sesso, di razza, di
che
lingua, di religione, di opinioni politiche, di
economiche, sociali e geografiche, una reale
condizioni
Essi,
accessibilità alla Rete mediante la progressiva
devono
disponibilità di infrastrutture a banda larga volte a
personali
individualmente
e
e
sociali.
collettivamente,
si
trovano
in
svantaggiate
disporre del concreto e paritario accesso alle
promuovere
tecnologie di informazione e di comunicazione in
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
condizioni di eguaglianza per una partecipazione
sociale che, limitando di fatto l’eguaglianza
effettiva alla società dell’informazione libera,
digitale dei cittadini, impediscono il pieno
interculturale
sviluppo della persona umana e l’effettiva
e
inclusiva»
(comma
1);
l’alfabetizzazione
condizioni
partecipazione
per legge solo se assolutamente necessarie e
all’organizzazione politica, economica e sociale
giustificate per la tutela di diritti di pari rilievo»
del Paese che si realizza con l’utilizzo di Internet»
(comma
(comma 3).
«È compito
della
Repubblica
tutti
gli
e
«Restrizioni a tale diritto possono essere imposte
2);
di
digitale
individui
combattere il digital divide favorendo l’accesso
alle
nuove
tecnologie
di
informazione
e
comunicazione della Società dell’Informazione,
CyberLaw e Uguaglianza digitale
Riconoscimento del diritto di accesso ad Internet
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