PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST. MANIFESTO DI PRESENTAZIONE DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET TRA I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA E DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Le presenti proposte normative sono dirette ad ampliare la sfera dei diritti fondamentali riconosciuti nell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione europea per garantire l’accesso alla rete Internet, quale pre-requisito indispensabile diretto ad assicurare il concreto esercizio di fondamentali diritti e libertà configurabili online, partendo da un’irrinunciabile situazione di uguaglianza digitale che si manifesta con l’avvento della Società dell’Informazione nell’ambito dell’era digitale. Lo storico passaggio dalla Società industriale alla Società dell’Informazione ha determinato un profondo cambiamento globale, al punto tale da assumere le caratteristiche di una vera e propria rivoluzione storica dell’umanità. La Società dell’Informazione è caratterizzata dalla diffusione generalizzata delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, grazie alla disponibilità sempre maggiore di computer, dispositivi mobili e nuovi media comunicativi che consentono di creare una grande “ragnatela globale” tipica del cyberspazio in modo da poter mettere in contatto tutti gli utenti in qualsiasi momento e in ogni luogo. In tale prospettiva, le nuove tecnologie digitali stanno costruendo un nuovo spazio pubblico in cui si intensificano le dinamiche di aggregazione, di comunicazione e di informazione, con la conseguente ridefinizione dei rapporti tra individui e comunità. L’evoluzione rivoluzionaria della Rete sta rinnovando profondamente gli assetti della democrazia e della società nel suo complesso, soprattutto grazie alla straordinaria quantità di risorse disponibili nel cyberspazio. Rispetto alla dimensione tipica della società industriale, la Società dell’Informazione manifesta caratteristiche peculiari profondamente diverse: si assiste ad un’inesorabile trasformazione del tradizionale paradigma di ricchezza che identifica lo sviluppo generale della società, dal momento che il bene materiale diventa immateriale. Dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, infatti, nel giro di pochi anni la società industriale, basata sulla produzione di beni materiali per assicura ricchezza, sviluppo e produttività, ha ceduto il passo alla società postindustriale (ossia la Società dell’Informazione), basata sulla produzione di massa di beni immateriali e informazione. CYBERLAW E UGUAGLIANZA DIGITALE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET. In queste condizioni, la conoscenza diventa la principale merce scambiabile e commerciabile per generare ricchezza e sviluppo. Da qui l’importanza di accedere e utilizzare con consapevolezza ed effettività le nuove tecnologie digitali, strumenti privilegiati di diffusione di informazioni e risorse. Si delinea una nuova forma di uguaglianza sociale strettamente connessa alla condizione di accessibilità alle nuove tecnologie, in grado di alimentare il noto fenomeno dell’esclusione digitale, per indicare la grave e preoccupante situazione di impossibilità da parte di un’ampia percentuale della popolazione mondiale di accedere alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, alla luce della rilevanza che il fattore “knowledge” ha assunto con l’avvento della Società dell’Informazione. Emerge il paradigma fondamentale di un’uguaglianza sociale di grande rilievo nella società attuale, per assicurare un trattamento uguale e non discriminatorio a favore di tutti gli individui nella fruizione effettiva di adeguate condizioni di accessibilità e connettività alle nuove tecnologie digitali, affinché si abbiano le medesime possibilità di partecipazione alla vita politica, economica e sociale della collettività di appartenenza, nonché le medesime condizioni di sviluppo della personalità umana, oggi sempre più influenzate dalla Rete Internet. Nella Società dell’Informazione per l’utilizzo delle tecnologie digitali si pone il problema di predisporre un’adeguata politica pubblica di alfabetizzazione informatica al fine di assicurare una diffusione illimitata delle risorse digitali, evitando di generare un grave divario nella fruizione e disponibilità di conoscenze e informazioni, nonché nell’esercizio di diritti configurabili online. Da questo punto di vista, la diffusione delle nuove tecnologie su base ristretta può alimentare un grave fattore di discriminazione, che si sostanzia in un grave divario provocato da differenzazioni gravi ed ingiustificate nell’accesso e nell’utilizzo alle nuove tecnologie digitali. Per evitare tali conseguenze, occorre un necessario intervento normativo diretto a formalizzare la rilevanza della Rete, mediante l’introduzione del diritto di accesso ad Internet tra i principi fondamentali. L’evoluzione di Internet, infatti, dimostra chiaramente che esso sta profondamente cambiando la società nel suo complesso, rivoluzionando la cultura, l’economia e la politica. Internet rappresenta uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche e per favorire il dibattito politico, uno strumento fondamentale per esercitare la libertà di espressione, per promuovere attività commerciali, per diffondere il valore primario della conoscenza e in generale per garantire l’esercizio effettivo e regolare di rilevanti diritti individuali e collettivi configurabili online. PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST. Internet rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini alla vita politica e istituzionale al punto tale da richiedere la costruzione di un nuovo e innovativo quadro giuridico dei diritti fondamentali. L’accesso alle tecnologie digitali, dunque, costituisce un fattore indispensabile per il corretto e regolare esercizio dei diritti e delle libertà che si manifestano nello spazio virtuale della Rete. In tale prospettiva, i temi dell’accesso e dell’uguaglianza digitale assumono una notevole rilevanza nelle società attuali, facendo emergere la necessità di predisporre nuove e innovative politiche pubbliche espressione di un organico disegno riformatore diretto a sancire il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet nell’ambito dei valori universali e inderogabili di un ordinamento giuridico evoluto e moderno, prendendo atto degli straordinari benefici derivanti dall’uso generalizzo e consapevole della Rete Internet. Intervenendo direttamente a livello dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea mediante la configurazione normativa di parametri inderogabili che vincolino concretamente il legislatore ordinario, i pubblici poteri e gli operatori commerciali si potrebbe favorire lo sviluppo omogeneo della banda larga, in modo da ridurre gli effetti negativi del digital divide soprattutto esistente tra zone periferiche/rurali/remote (tendenzialmente meno remunerative) e aree urbane, in maniera tale da diffondere in modo omogeneo i servizi digitali che caratterizzano la Società dell’Informazione, superando la preoccupante condizione di esclusione digitale che preclude ad una percentuale significativa della popolazione italiana ed europea la possibilità di accedere alla Rete Internet e alle nuove tecnologie digitali. Secondo il recente rapporto Akamai “sullo Stato di Internet” nel primo trimestre 2013 si colloca in cima alla classifica europea la Svizzera, che registra la maggiore velocità di connessione media (10.1 Mbps); al secondo posto del podio i Paesi Bassi (con 9.9 Mbps, in crescita del 10% rispetto al trimestre precedente). Ottimi i risultati conseguiti da Svezia (8.9 Mbps), Danimarca (8.2 Mbps) e Austria (7.9 Mbps): tre Paesi la cui velocità di connessione media è aumentata di oltre il 10% rispetto al trimestre precedente. Romania e Svizzera sono gli unici Paesi europei ad avere raggiunto un picco medio della velocità di connessione superiore ai 40 Mbps, mentre le altre nazioni si sono attestate al di sopra dei 20 Mbps. Considerando gli aumenti anno su anno del picco medio, la crescita maggiore è stata quella della Gran Bretagna (+ 53%, con un picco di 36,3 Mbps) e Svizzera (+ 41%); mentre altre nazioni hanno riscontrato una crescita intorno al 30%: Svezia (+38%), Danimarca (+32%), Spagna (+31%), Paesi Bassi e Belgio (+30%). In Italia, la velocità media di connessione nel primo trimestre 2013 si attesta sui 4.4 Mbps, più veloce del 4.4% rispetto al trimestre precedente e del 5.4% rispetto allo stesso periodo lo scorso anno. CYBERLAW E UGUAGLIANZA DIGITALE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET. Il picco medio di velocità di connessione raggiunto nel nostro Paese è pari a 21.8 Mbps, maggiore del 9.7% rispetto al trimestre precedente e del 24% rispetto allo scorso anno, anche se si tratta del picco più basso di tutta Europa. L’impatto applicativo di tali dati statistici è inequivocabile nella misura in cui alimenta una preoccupante situazione di divario digitale diffuso provocata da difformi condizioni di accessibilità alle tecnologie, con il rischio di generare una duplice categoria di individui di “seria A” (inclusi digitali) e individui di “serie B” (esclusi digitali), incrementando la forma di diseguaglianza sociale tipica della Società dell’Informazione: ossia la cd. “diseguaglianza digitale”. Pertanto, è necessario promuovere un efficace processo di alfabetizzazione informatica su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea, tenendo presente che il fenomeno del divario digitale non incide soltanto sulla preliminare condizione di accessibilità alle nuove tecnologie, ma si estende, altresì, anche alla successiva capacità d’uso che si esprime mediante il possesso di adeguate competenze nell’utilizzo delle tecnologie digitali, in virtù di una serie di fattori in grado di alimentare una grave situazione di esclusione digitale. Una volta garantito l’accesso alla Rete, dunque occorre sviluppare adeguate capacità cognitive utili per gestire ed utilizzare le straordinarie risorse offerte da Internet. In tale prospettiva, non è sufficiente intervenire soltanto sul digital divide di tipo strutturale, realizzando adeguate infrastrutture digitali in grado di assicurare condizioni efficienti di accessibilità e connettività, in modo da garantire l’accesso ultraveloce ad Internet, ma occorre eliminare anche il digital divide di tipo reale che si manifesta nel mancato possesso di adeguate capacità minime nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, mediante concreti ed efficaci processi di alfabetizzazione digitale volti a realizzare un graduale miglioramento delle condizioni di utilizzo della Rete. Il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet nell’ambito dei principi fondamentali di un evoluto e moderno ordinamento giuridico si sostanzia in particolare nella garanzia del diritto alla connessione ad Internet ultraveloce, ponendo a carico dello Stato l’obbligo giuridico di estendere diffusamente su tutto il territorio nazionale la tecnologia a banda larga per favorire il corretto esercizio dei fondamentali diritti che si manifestano nel cyberspazio, soprattutto alla luce della progressiva diffusione di progetti sperimentali di e-Democracy e di e-Government. Soltanto con un intervento normativo di questa portata è possibile assicurare un’effettiva inclusione della persona al processo sociale e politico oggi sempre più condizionato da Internet, per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla Società dell’Informazione. PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST. L’accesso veloce alla rete tramite banda larga, in cui si sostanzia il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet nell’ambito dei principi fondamentali, è espressione attuale del valore inderogabile dell’uguaglianza sostanziale che si manifesta nella nuova forma dell’eguaglianza digitale strettamente connessa al fenomeno del digital divide, portatore di gravi discriminazioni tra coloro che hanno accesso ad Internet e coloro che non dispongono di tale opportunità, dovendo rinunciare all’esercizio di fondamentali diritti e libertà costituzionali configurabili online. La rivoluzione digitale impone la necessità di predisporre una nuova, inedita e creativa configurazione giuridica dei principi fondamentali vigenti per assicurare un’effettiva protezione delle situazioni soggettive che si manifestano nello spazio virtuale della Rete e garantire il diritto di accesso ad Internet alla stregua di un valore assoluto e inderogabile. Il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet nell’ambito dei principi fondamentali avrebbe un rilevante significato giuridico, dal momento che assumerebbe il ruolo proprio ed infungibile delle norme costituzionale e primarie: in questo modo, infatti, sarebbe possibile delineare un concreto parametro fondamentale diretto a vincolare l’attività normativa del legislatore nel rispetto di standard qualitativi minimi inderogabili per le autorità pubbliche e per gli operatori privati fornitori dei servizi di connessione alla Rete Internet. La pubblicazione di autorevoli dati statistici dimostra chiaramente che la copertura del servizio di connessione alla rete (soprattutto mediante la disponibilità di tecnologia a banda larga) non risulti uniforme tra le aree metropolitane e le aree periferiche, dove l’investimento non assicura una remuneratività in tempi brevi, vanificando l’universalità essenziale del servizio. Queste aree sono caratterizzate da gravi deficit infrastrutturali e dalla mancanza di tecnologie più evolute che limitano le potenzialità di accesso a Internet e precludono ad una percentuale significativa di individui la possibilità di fruire degli straordinari benefici derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali. Pertanto, in considerazione di tali valutazioni risulta essenziale promuovere una nuova visione di politica legislativa: piuttosto che continuare a realizzare interventi normativi soltanto a livello di legislazione ordinaria, prendendo atto degli insuccessi reiterati derivanti da una soluzione di questo tipo (è emblematico in questo senso l’iter incerto e caotico della banda larga in Italia negli ultimi anni), si dovrebbe intervenire una volta per tutte a livello di principi fondamentali per vincolare concretamente l’attività normativa del legislatore nella regolamentazione della Rete Internet, in maniera tale da promuovere nuove politiche pubbliche finalizzate a garantire la diffusione generalizzata dei servizi di connessione a banda larga e favorire il miglioramento degli standard politici, economici, sociali e culturali strettamente connessi alla promozione e allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali. CYBERLAW E UGUAGLIANZA DIGITALE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET. Nell’ordinamento italiano, il raggiungimento di questo risultato potrebbe realizzarsi mediante l’enunciazione normativa di un nuovo art. 3-bis Cost. che formalizzi il valore inderogabile dell’uguaglianza digitale. Lungi dal mettere in discussione la tradizionale struttura costituzionale del ’48 nella configurazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, un intervento innovativo di questa portata sarebbe in grado di esprimere una nuova visione pubblica diretta a formalizzare la valorizzazione normativa della Società dell’Informazione, rendendo il nostro Paese tecnologicamente virtuoso alla stregua di esperienze costituzionalistiche già realizzatesi in altri Paesi, in cui il diritto di accesso ad Internet è già stato qualificato come valore costituzionalmente garantito (si vedano l’art. 5-bis della Costituzione greca e gli artt. 16 e ss. della Costituzione dell’Ecaudor). Per quanto riguarda il panorama europeo di riferimento, nonostante le istituzioni dell’UE affermino da tempo il diritto di accesso alla Rete a banda larga, in realtà in molti casi si tratta di mere enunciazioni di principio insuscettibili di attuazione applicativa concreta, con effetti disomogenei all’interno dei singoli Stati membri. In questo senso, Parlamento e Commissione europea, infatti, nel redigere i relativi atti giuridici non sono nelle condizioni di predisporre direttamente efficaci misure dirette a realizzare gli obiettivi perseguiti, confidando in un impegno del singolo Stato nella fase di recepimento normativo delle prescrizioni europee. L’esistenza di numerose direttive comunitarie emanate nel corso del tempo (a partire dal noto pacchetto di direttive del 2002 in materia di servizi e reti di comunicazione elettronica) evidenzia l’inefficacia applicativa di questo tipo di intervento, confermando un approccio normativo non idoneo a garantire la diffusione generalizzata delle nuove tecnologie su tutto il territorio europeo in modo omogeneo ed efficace; anche perché lo strumento della direttiva lascia agli Stati membri, in sede di recepimento della disciplina europea, un eccessivo margine di discrezionalità nell’attuazione delle prescrizioni normative delineate dal legislatore europeo, vanificando spesso la portata innovativa della normativa vigente. In questo senso, risulta indispensabile intervenire direttamente a livello dei principi fondamentali dell’Unione europea mediante l’enunciazione di un nuovo art. 3-bis TUE che formalizzi la rilevanza dell’accesso ad Internet quale strumento indispensabile per favorire lo sviluppo di un’economia digitale europea basata su contenuti e applicazioni online per promuovere l’innovazione, la crescita economica, l’occupazione e migliorare i servizi resi a cittadini e imprese, offrendo nuove possibilità di comunicazione e un accesso più agevole, veloce ed efficace a beni e servizi transfrontalieri disponibili nel cyberspazio che circolano nel mercato unico europeo. PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST. In assenza di un intervento normativo di questa portata, il rischio inevitabile è quello di realizzare un’Europea a due velocità, in cui ciascun Paese realizza differenziati piani nazionali nella concreta definizione della strategia da adottare per la rimozione del digital divide, con la conseguente contemporanea esistenza di cittadini europei di “seria A” (inclusi digitali) e cittadini europei di “serie B” (esclusi digitali). Dopo un passato di reiterati insuccessi in materia digitale (in considerazione del fatto che le istituzioni europee non dispongono di potere cogente, mediante l’emanazione dei tradizionali interventi normativi finora realizzati), l’Unione europea può vivere una storica stagione riformatrice, proprio nel momento in cui, con la creazione di un’Agenda digitale europea, l’istituzione di un commissario ad hoc (responsabile del settore e contemporaneamente vicePresidente della Commissione europea) può rappresentare un utile strumento per avviare una riflessione finalmente matura e consapevole sul tema delle tecnologie digitali, auspicando un approccio normativo volto al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet tra i principi fondamentali europei, per evitare un Europea digitale a due velocità in cui in linea di massima il Nord Europa viaggia a pieno ritmo e il Sud del “vecchio continente” sopravvive in un’endemica situazione di arretratezza tecnologica, che preclude la possibilità di miglioramento degli standard economici e politici esistenti per assicurare un maggiore sviluppo su tutto il continente europeo. Il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet tra i principi fondamentali dell’Unione europea è finalizzato a promuovere un mercato unico digitale e un’effettiva interoperabilità tra i prodotti e i servizi delle tecnologie dell’informazione, consentendo di investire in Reti di Nuova Generazione, migliorare l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale in Europea e potenziare le condizioni di realizzazione del mercato unico europeo. L’avvento di Internet richiede l’elaborazione di nuove categorie giuridiche che siano in grado di attuare una concreta uguaglianza digitale tipica della Società dell’Informazione per garantire la diffusione generalizzata delle nuove tecnologie. A quasi mezzo secolo dalla nascita della rete Arpanet e da poco più di un decennio dalla creazione del World Wild Web che ha inaugurato l’era del primato di Internet, rendendolo il principale strumento di interazione della vita quotidiana da parte di un numero sempre crescente di individui, emerge il tema attuale dell’accesso alla Rete per garantire il corretto e regolare esercizio dei diritti che si manifestano nello spazio virtuale di Internet. CYBERLAW E UGUAGLIANZA DIGITALE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET. Alla luce di tali considerazioni è opportuno attribuire al diritto di accesso ad Internet una dimensione giuridica appropriata nell’ambito dei principi fondamentali di un ordinamento giuridico evoluto e moderno, mediante un’originale ricostruzione della qualificazione giuridica del diritto di accesso ad Internet, partendo dall’esistenza di autorevoli interventi favorevoli alla valorizzazione del fenomeno della Rete Internet. Ad esempio, in Francia il Consiglio costituzionale francese con la decisione n.580/2009, esprimendosi sulla legittimità della legge 2009-669 (cd. “Hadopi”), ha precisato che l’accesso alla rete deve considerarsi parte integrante del diritto di libertà di espressione, sancito dall’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dall’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, ritenendo contestualmente inammissibile che la sanzione di disconnessione ad Internet sia decisa da un organo amministrativo, essendo di competenza dell’organo giudiziario, alla stregua di quanto previsto normalmente per le limitazioni alle altre libertà personali. Con la sentencia del 30 luglio 2010, n. 12790, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia della Costa Rica ha qualificato l’accesso ad Internet come “derecho bàsico” affermando che «il ritardo del governo ad aprire il mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza equivale a una violazione delle libertà fondamentali, determinandosi un grave pregiudizio alla libertà di scelta dei consumatori, al diritto alla parità e all’eliminazione del digital divide», dal momento che «l’evoluzione negli ultimi venti anni in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione […] ha rivoluzionato l’ambiente sociale dell’essere umano […]. Ne discende che l’accesso a queste tecnologie si converte in uno strumento primario per agevolare l’esercizio dei diritti fondamentali, come, tra gli altri, la partecipazione democratica (democrazia elettronica) e il controllo dei cittadini, la formazione, la libertà di espressione e di pensiero, l’accesso all’informazione ed ai servizi pubblici online, il diritto a rapportarsi con i pubblici poteri attraverso strumenti elettronici e la trasparenza amministrativa». Il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite, con l’approvazione della risoluzione A/HCR/20/L.13, ha considerato espressamente Internet alla stregua di un diritto fondamentale dell’uomo, ricompreso nell’art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e del cittadino. Nel documento si attribuisce alla rete «una forza nell’accelerazione del progresso verso lo sviluppo nelle sue varie forme» e chiede a tutti gli Stati «di promuovere e facilitare l’accesso a Internet». PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST. Sempre L’Onu, nel Rapporto sulla promozione e la protezione del diritto di opinione ed espressione (dell’agosto 2011) ha affermato che «gli Stati hanno un obbligo positivo a promuovere o facilitare il godimento del diritto alla libertà di espressione e dei mezzi di espressione necessari per esercitare questo diritto, compreso Internet», considerando «l’accesso ad Internet un mezzo indispensabile per la realizzazione di una serie di diritti umani, combattendo l’ineguaglianza e accelerando lo sviluppo e il progresso dei popoli», con la conseguenza che «l’accesso ad Internet è uno degli strumenti più importanti di questo secolo per aumentare la trasparenza, per accedere alle informazioni e per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione delle società democratiche». In occasione del G8 del maggio 2011 è stato presentato il rapporto McKinsey in cui si paragona la rivoluzione di Internet allo sviluppo e alla distribuzione dell’energia elettrica, che ha cambiato le città e ha sempre più potere nel modellare le economie su scala globale. Secondo il Rapporto «due miliardi di persone sono collegati a Internet. Circa ottomila miliardi di dollari si scambiano ogni anno via e-commerce. In tutti i mercati sviluppati quasi due terzi del business coinvolge Internet e un terzo delle piccole e medie imprese usa intensivamente la rete. Internet ha trasformato il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare, il modo in cui ci incontriamo e socializziamo e lo stesso modo in cui i Paesi si sviluppano e crescono. In due decadi Internet si è trasformato da una rete per ricercatori e “smanettoni” in una realtà quotidiana per miliardi di persone». In tale prospettiva, risulta pacifica la natura giuridica di diritto fondamentale attribuita all’accesso ad Internet, anche in considerazione dell’elevato numero di orientamenti in tal senso favorevoli che, in base ad un esame comparativistico a livello internazionale, confermano tale innovativa qualificazione giuridica. Pertanto, occorre predisporre adeguate forme normative di garanzia per la tutela del diritto in esame, mediante un immediato intervento normativo nell’ambito dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano ed europeo, per evitare che si resti in una situazione di divario digitale che precluda una definitiva e universale diffusione delle nuove tecnologie digitali. Secondo il recente report realizzato da The Web Index (nell’edizione del 2013) per analizzare lo stato di salute di Internet sul pianeta, è stata predisposta una classifica che giudica ogni singolo Stato, tenendo conto di alcuni criteri (adeguatezza delle infrastrutture, utilizzo del Web da parte degli utenti, contenuti generati, impatto economico, politico e sociale). CYBERLAW E UGUAGLIANZA DIGITALE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET. Rispetto al panorama mondiale, l’Italia, ad esempio, si piazza solamente al 23esimo posto con un punteggio complessivo pari a 56,4, dopo Egitto, Kazakistan, Qatar e poco prima di Filippine o Indonesia, con un gap al momento incolmabile che la separa dalle realtà più meritevoli: Svezia (100), Stati Uniti (97,3) e Regno Unito (93,8). Dati che confermano il grave fenomeno del digital divide, con rilevanti implicazioni negative dal punto di vista politico, culturale, economico e sociale configurabili a livello globale. In tale prospettiva, è agevole riconoscere la rilevanza della Governance della Rete mediante la predisposizione di efficaci politiche pubbliche finalizzate ad assicurare un’adeguata regolamentazione normativa di Internet, indispensabile per ridurre il divario digitale di tipo reale e strutturale, garantendo equità e parità di trattamento nell’accesso alle nuove tecnologie digitali, grazie alla definizione di efficaci misure a sostegno dell’economia dell’informazione, del miglioramento delle infrastrutture, della valorizzazione del processo di informatizzazione della PA, della promozione di una maggiore partecipazione degli individui alla vita politica. Sostenere questa nuova definizione concettuale per giustificare la specificità della qualificazione giuridica da attribuire all’accesso ad Internet in termini di diritto fondamentale può rappresentare, dunque, la soluzione più opportuna per regolare il fenomeno della Rete. Angelo Alù – Ideatore dei nuovi articoli e Promotore del Manifesto I primi dieci Firmatari del Manifesto Cyberlaw #dirittodiaccesso 1. Lina Ben Mhenni - Blogger, Attivista, Candidata Premio Nobel per la Pace 2011; 2. Nicoletta Parisi - Docente Diritto Internazionale e dell’Unione Europea; 3. Vincenzo Vitale - Docente Filosofia del Diritto, Avvocato; 4. Giovanna Loccatelli - Scrittrice, Giornalista; 5. Mario Barresi - Giornalista; 6. Antonino Palumbo - Insegnante 7. Samir Kharrat - Grafico, Web Designer; 8. Andrea Adamo - Presidente Associazione Logos; 9. Associazione Generazione Ypsilon; 10. Movimento Internet Bene Comune. PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST. Modifica principi fondamentali per garantire il diritto di accesso ad Internet I ntroduzione dell’nuovo articolo 3-bis del Trattato sull’Unione europea (“diritto di accesso ad Internet nella Società europea dell’Informazione”) recante norme volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet. Dopo l’articolo 3 TUE è inserito il seguente articolo: «L’Unione europea promuove la libertà e la parità L’Unione europea costruisce e rafforza un di accesso ad Internet, garantendo a tutti i cittadini modello sociale europeo caratterizzato dalle europei la piena disponibilità delle infrastrutture tecnologie di comunicazione e di informazione attraverso cui comunicazione in modo che tutti abbiano accesso si società a servizi e contenuto nella propria lingua, per uno dell’informazione. L’Unione europea incoraggia il sviluppo sostenibile di una società basata sulla perseguimento conoscenza più competitiva del mondo. realizza lo “rivoluzione sviluppo dei della vantaggi realizzazione del progresso sociale caratterizzato ragioni necessarie motivate e proporzionali al dal miglioramento della qualità di vita dei pericolo da evitare e che siano compatibili con il cittadini, delle condizioni dei lavoratori, della carattere aperto e globale di Internet. L’Unione crescita economica e della competitività globale europea dell’industria e dei servizi europei. L’Unione disuguaglianze digitali, garantendo che donne e europea assicura che ogni individuo abbia uguale uomini abbiano parità di accesso rapido e sicuro a diritto tecnologie Internet per imparare, usare e organizzare gli comunicazione strumenti tecnologici. Afferma e promuove (Information and Communication Technologies, un’Europa informaticamente alfabetizzata basata ICT) per creare un ambiente favorevole nel quale sull’inclusione sociale, diminuendo il divario tra si possano sviluppare abilità e servizi informatici. ricchi e poveri nella società europea caratterizzata L’Unione europea promuove una società e da un ampio accesso ai servizi a banda larga un’economia basate su Internet per garantire una mediante infrastrutture di informazione sicure. partecipazione attiva ed efficiente su e attraverso Nelle relazioni con gli Stati membri l’Unione Internet. L’inclusione sociale implica la possibilità europea promuove e incoraggia la democrazia di accesso e l’uso effettivo delle tecnologie digitale e il voto online per consentire una digitali. I cittadini europei devono avere accesso democrazia partecipativa basata sulla cittadinanza online conoscenze, attiva, evitando qualsiasi forma di censura o istruzione, formazione, amministrazione, servizi filtraggio, nel rispetto delle competenze che le sanitari, sono dell’informazione diretto alle e e cultura, nuove della interattivo attività assicurare della L’accesso ad Internet può essere limitato solo per accesso per dalla e la di digitale” offerti dell’informazione a ricreative, servizi combatte attribuite il digital dai divide e trattati». finanziari. CyberLaw e Uguaglianza digitale le Riconoscimento del diritto di accesso ad Internet PROPOSTA INTRODUZIONE ART. 3-BIS TUE E ART. 3-BIS COST. I ntroduzione dell’nuovo articolo 3-bis della Costituzione della Repubblica Italiana (“diritto di accesso ad Internet e Uguaglianza digitale”) recante norme volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet. Dopo l’articolo 3 Cost. è inserito il seguente articolo: «Tutti i cittadini hanno pari diritto di accesso ad per garantire a tutti i cittadini, compresi coloro Internet, senza distinzioni di sesso, di razza, di che lingua, di religione, di opinioni politiche, di economiche, sociali e geografiche, una reale condizioni Essi, accessibilità alla Rete mediante la progressiva devono disponibilità di infrastrutture a banda larga volte a personali individualmente e e sociali. collettivamente, si trovano in svantaggiate disporre del concreto e paritario accesso alle promuovere tecnologie di informazione e di comunicazione in rimuovere gli ostacoli di ordine economico e condizioni di eguaglianza per una partecipazione sociale che, limitando di fatto l’eguaglianza effettiva alla società dell’informazione libera, digitale dei cittadini, impediscono il pieno interculturale sviluppo della persona umana e l’effettiva e inclusiva» (comma 1); l’alfabetizzazione condizioni partecipazione per legge solo se assolutamente necessarie e all’organizzazione politica, economica e sociale giustificate per la tutela di diritti di pari rilievo» del Paese che si realizza con l’utilizzo di Internet» (comma (comma 3). «È compito della Repubblica tutti gli e «Restrizioni a tale diritto possono essere imposte 2); di digitale individui combattere il digital divide favorendo l’accesso alle nuove tecnologie di informazione e comunicazione della Società dell’Informazione, CyberLaw e Uguaglianza digitale Riconoscimento del diritto di accesso ad Internet