All. 6-1- Additivi - Piano controllo

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PIANO DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO DI ADDITIVI ALIMENTARI,
AROMI, ENZIMI
Negli ultimi anni il comparto degli additivi è comparso più volte negli allerta alimentari. Nel RASSF
2011 rappresentano la quarta categoria di frequenza tra i prodotti chimici, considerando sia gli
additivi che i coloranti così suddivisi nel report comunitario, per un totale di circa 200 segnalazioni,
con un andamento stazionario rispetto all’anno precedente.
Le matrici alimentari più frequentemente interessate spaziano dalle bevande alle zuppe e salse, dai
grassi ed olii ai gelati e dolciumi fino ai prodotti dietetici ed integratori alimentari e alla frutta e
vegetali.
Pur rilevandosi che le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente prodotti esteri, il comparto
merita un’attenzione specifica attraverso un piano organico che interessi la produzione, la
distribuzione e l’utilizzazione.
Il recente audit comunitario del FVO, incentrato anche sulla verifica dei controlli in tema di additivi
ha raccomandato un maggior addestramento del personale di controllo sul tema specifico.
DEFINIZIONI
additivo alimentare: qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non
utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta
intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella
preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia
o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino,
direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;
coadiuvante tecnologico: ogni sostanza che:
−
−
−
non è consumata come un alimento in sé;
è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti,
per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e
può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale
sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un
rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
categoria funzionale: una delle categorie definite nell’All. I del Regolamento (CE) 1333/2008
in base alla funzione tecnologica che l’additivo alimentare esercita nel prodotto alimentare;
alimento non trasformato:
un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato
un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono
considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione,
disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, decorazione,
surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio o disimballaggio;
alimento senza zuccheri aggiunti:
−
−
un alimento:
senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi;
senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà
dolcificanti;
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alimento a ridotto contenuto calorico: un alimento con contenuto calorico ridotto di almeno il
30% rispetto all’alimento originario o a un prodotto analogo;
edulcoranti da tavola:
le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri
additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori finali come
sostituto degli zuccheri;
quantum satis:
non è specificato una quantità numerica massima e le sostanze sono utilizzate
conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per
ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore;
enzima alimentare un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati
nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi che
contiene uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica e che è aggiunto
ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione,
preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi;
aromi prodotti non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli
alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore; fabbricati con o contenenti le seguenti
categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento
termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi;
sostanza aromatizzante una sostanza chimica definita con proprietà aromatizzanti;
sostanza aromatizzante naturale una sostanza aromatizzante ottenuta mediante appropriati
procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o
microbiologica, che si trova allo stato grezzo o che è stato trasformato per il consumo umano
mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all'allegato II del
Reg. (UE) 1334/2008. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente
presenti e identificate in natura;
aromatizzante di affumicatura un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di
un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o
aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 4) del Regolamento
(CE) n. 2065/2003.
NORMATIVA
La normativa specifica si è ampliata negli anni, creando in realtà una certa difficoltà di lettura
sinottica, soprattutto per la coesistenza di norme nuove, per lo più comunitarie, con altre precedenti di
ugual fatta ed interesse non abrogate o abrogate solo parzialmente. Inoltre le 3 categorie di prodotti
(additivi, aromi ed enzimi) sono stati disciplinati inizialmente con norme comuni e indefinite
ultimamente con norme distinte.
È fondamentale ricordare che il Regolamento (CE) 178/2002 definisce alimento o prodotto
alimentare qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato,
destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri
umani. Comprese …… qualsiasi sostanza …. intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso
della loro produzione, preparazione o trattamento.
Tale accezione, ripresa anche dai Regolamenti (CE) 1332, 1333, 1334 del 2008, applica quindi a
questi prodotti la normativa del pacchetto igiene, ad iniziare dal Reg. CE 852/2004.
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Si riportano di seguito le principali norme di carattere generale:
L. 30.4.1962, n 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande.
D.P.R. 26.3.1980, n 327 Regolamento di esecuzione della L 283/62 e successive modificazioni in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande.
Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 109 e succ. modifiche ed integrazioni - Attuazione delle Dir.
89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari e successive modifiche e integrazioni.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28.1.2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentari, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure
nel campo della sicurezza alimentare.
Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29.4.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29.4.2004 e s.m.i. relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali.
Accordo 29 aprile 2010 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a
“Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’igiene dei prodotti alimentari” Rep. Atti n. 59 /CSR.
D.G.R. Piemonte n. 21-1278 del 23.12.2010 Indicazioni operative riguardanti l’attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all’applicazione del Regolamento CE 852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n.
62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007.
Principali norme di settore
ADDITIVI
Decreto ministeriale 27.02.1996, n. 209 Regolamento concernente la disciplina degli additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione
delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE, n. 95/31/CE
e successivi aggiornamenti:
Decreto 30 aprile 1998, n. 250 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio
1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della
decisione n. 292/97/CE.
Decreto 24 giugno 1998, n. 261 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio
1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari.
Decreto 10 marzo 2000, n. 183 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio
1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.
Decreto 29 luglio 2002 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.
209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione
delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 2001/5/CE.
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Decreto 6 febbraio 2004 - Recepimento della direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo
alimentare E425 Konjak.
Decreto 9 agosto 2005, n. 199 - Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che
modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.209, concernente la disciplina degli additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
Decreto 8 maggio 2006, n. 229 - Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che
modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
Decreto 27 febbraio 2008. Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione della direttiva 2006/52/CE.
Decreto 16 aprile 2010 – Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari,
limitatamente al neotame. Recepimento della direttiva 2009/163/UE che modifica la direttiva 94/35/CE
sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Errata-corrige G.U. n. 158 del
09.07.2010.
Decreto 7 aprile 2011 - Recepimento della direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010
che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli
additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione europea del 26 luglio 2007 - Misure di
emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 Rosso 2G (G.U.U.E serie L 195
del 27.07.2007).
D.P.R. 19.11.1997, n. 514 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla
produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell’art. 20, c. 8, della L
15.3.1997, n. 59.
D.M. 05.02.1999 Requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di
commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari e degli aromi.
Decreto 11.11.2009, n. 199 Regolamento recante recepimento delle direttive n. 2088/60/CE, n.
2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardante i requisiti di purezza specifici degli
additivi alimentari.
Decreto 08.09.2010 Recepimento della direttiva 2010/37/UE della Commissione del 17 giugno 2010
che modifica la direttiva 2008/60/CE sui requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti.
Decreto 07.04.2011 Recepimento delle direttive n. 2010/67/UE e 2011/3/UE riguardanti i requisiti
di purezza specifici degli additivi alimentari. (G.U. Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2011).
Regolamento (CE) 1331/2008 del 16.12.2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16.12.2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari (G.U.U.E. L 354 del 31/12/2008).
Regolamento (CE) 1333/2008 del 16.12.2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16.12.2008 relativo agli additivi alimentari (G.U.U.E. L 354 del 31/12/2008).
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Regolamento (UE) 238/2010 della Commissione del 22.03.2010 che modifica l’allegato V del
regolamento(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in
volume e che contengono determinati coloranti alimentari.
Regolamento (UE) 257/2010 della Commissione del 25.03.2010 che istituisce un programma
relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari.
Regolamento (UE) 234/2010 della Commissione del 10.03.2011 che attua il regolamento(CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di
autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.
Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato
II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco
dell’Unione di additivi alimentari (G.U.U.E L 295 del 12.11.2011).
Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato
III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi
alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi
alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (G.U.U.E L 295 del
12.11.2011).
Regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato
II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
glicosidi steviolici (G.U.U.E L 295 del 12.11.2011).
Regolamento (UE) N. 232/2012 della commissione del 16 marzo 2012 che modifica l’allegato II del
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo
arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124). [il Regolamento è applicabile dal 1°
giugno 2013]
AROMI
Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 107 Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative
agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro
preparazione.
e successive modifiche:
Rettifica al Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 107 (G.U. n. 95 del 23.04.1992) - Art. 27 della legge 24
aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla
Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997).
Decreto 08.05.2001, n. 229 Regolamento recante modifica del D.L.vo 25.01.1992, n. 107, concernente gli
aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.
Decreto 05.03.2003, n. 100 Regolamento recante modifica del D.L.vo 25.01.1992, n. 107, concernente gli
aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.
Decreto 07.05.2008, n. 106 Regolamento recante modifica del D.L.vo 25.01.1992, n. 107, concernente gli
aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.
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Regolamento (CE) n. 2065/2003 del 10.11.2003 relativo agli aromatizzanti di affumicatura
utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari.
Regolamento (CE) 627/2006 del 21.04.2006 applicazione del Regolamento (CE) n. 2065/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità per i metodi analitici
convalidati per la campionatura, l’identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di
affumicatura.
Decisione della Commissione n. 1999/217/CE del 23.02.1999 che adotta il repertorio delle sostanze
aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del Regolamento (CE)
n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 84 del 27.03.1999)
e successive modifiche:
Decisione della Commissione n. 2000/489/CE del 18.07.2000 che modifica della decisione 1999/217/CE
che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (G.U.C.E. L 197
del 03.08.2000).
Decisione della Commissione n. 2002/113/CE del 23.01.2002 recante modifica della decisione
1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari
(G.U.C.E. L 49 del 20.02.2002).
Decisione della Commissione n. 2004/357/CE del 07.04.2004 recante modifica della decisione
1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 113 del
20.04.2004).
Decisione della Commissione n. 2005/389/CE del 18.05.2005 recante modifica della decisione
1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti
alimentari (G.U.U.E. L 128 del 21.05.2005).
Decisione della Commissione n. 2006/252/CE del 27.03.2006 recante modifica della decisione
1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti
alimentari (G.U.U.E. L 91 del 29.03.2006).
Decisione della Commissione n. 2008/478/CE del 17.06.2008 recante modifica della decisione
1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti
alimentari (G.U.U.E. L 163 del 24.06.2008).
Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.10.1996 che stabilisce
una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei
o sui prodotti alimentari.
Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione del 18.07.2000 che stabilisce le misure
necessarie per l’adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n.
2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione del 11.04.2002 che stabilisce termini per la
presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica
definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari.
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del 16.12.2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che
modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n.
110/2008 e la direttiva 2000/13/CE.
Regolamento (CE) 1331/2008 del 16.12.2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16.12.2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari (G.U.U.E. L 354 del 31/12/2008).
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ENZIMI ALIMENTARI
Regolamento (CE) 1332/2008 del 16.12.2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la
direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) 1493/1999 del Consiglio, la direttiva
2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) 258/97.
RICONOSCIMENTO
Le attività di produzione (inclusa la miscelazione ed il confezionamento), commercializzazione e
deposito ai fini della commercializzazione di additivi alimentari, aromi, enzimi, già soggette a
procedimento autorizzativo disciplinato dal D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514, sono attualmente
soggette a riconoscimento regionale ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, come previsto dalla
D.G.R. Piemonte 23.12.2010, n. 21-1278 “Indicazioni operative riguardanti l’attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all’applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale
n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007”, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 1 del
05.01.2011, disponibile sul sito regionale:
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/alimenti/notifica-imprese-alimentari/1262-indicazionispecifiche-per-le-imprese-di-produzione-di-additivi-alimentari.html
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
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REQUISITI IGIENICO SANITARI PER STABILIMENTI DI PRODUZIONE
CONFEZIONAMENTO E DEPOSITO DI ADDITIVI, AROMI, ENZIMI ALIMENTARI
Devono essere disponibili locali distinti per:
- deposito materie prime
- deposito imballaggi
- laboratorio
- deposito prodotti finiti
- servizi
In rapporto alle capacità produttive ed alle valutazioni dell’organo di vigilanza, alcuni locali possono
essere sostituiti da aree/zone chiaramente identificate in planimetria e in loco.
Caratteristiche generali per tutti i locali
Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture devono:
a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la
contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo
svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di
particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la
contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;
d) dove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a
temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni
adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove
opportuno, registrata.
Si deve assicurare in tutti i locali una corretta aerazione diretta meccanica o naturale, evitando il
flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione
devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite
o sostituite.
I locali destinati agli additivi devono essere dotati di un’adeguata illuminazione, naturale e/o
artificiale.
Gli impianti di scarico devono essere progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di
contaminazione.
Deve essere garantito un sufficiente rifornimento di acqua potabile.
Qualora venga utilizzata acqua non potabile per usi diversi da quello alimentare, essa deve passare in
condotte separate debitamente segnalate e deve essere evitata qualunque possibilità di riflusso o di
contatto fra acqua non potabile e acqua potabile.
I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono
manipolati alimenti.
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
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Deve essere disponibile un numero sufficiente di servizi igienici per il personale collegati ad un buon
sistema di scarico, con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, dotati di aerazione diretta naturale o
meccanica, di illuminazione naturale o artificiale, che non si aprano direttamente su locali di
lavorazione o depositi;
deve essere assicurato un numero di lavabi sufficienti, con:
- erogazione di acqua calda e fredda
- rubinetteria a pedale o fotocellula
- sistemi igienici di asciugatura
- materiale per lavarsi le mani
Devono essere disponibili locali spogliatoio per tutti gli addetti, con pavimenti e pareti lavabili e
disinfettabili, dotati di aerazione diretta naturale o meccanica, di illuminazione naturale o artificiale,
di armadietti individuali lavabili e a doppio scomparto.
Caratteristiche per laboratori di produzione/confezionamento/miscelazione
I laboratori devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica
impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:
a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario,
da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non
tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di
materiali possono essere impiegati appropriatamente;
b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario,
da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non
tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli
operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono
essere impiegati appropriatamente;
c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature
sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;
d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia
e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere munite di barriere anti-insetti
facilmente rimovibili per la pulizia;
e) le porte devono avere superfici facili da pulire; a tal fine si richiedono superfici lisce e non
assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri
tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione dei prodotti e, in
particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed
essere facili da pulire e da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti
alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità
competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
Si devono prevedere adeguate attrezzature per le operazioni di lavaggio. Ogni acquaio o impianto
analogo previsto per il lavaggio deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o
fredda con rubinetteria a pedale o fotocellula.
Attrezzature
Tutto il materiale, le apparecchiature, le attrezzature che vengono a contatto con additivi alimentar,
aromi, enzimi devono essere conformi alle caratteristiche di cui al Reg. CE 1935/2004 del
27.10.2004, e dichiarati idonei al contatto, nonché lavabili e disinfettabili.
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
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Depositi
Si rimanda alle caratteristiche generali.
Rifiuti
I rifiuti devono inoltre essere depositati in contenitori chiudibili, facilmente lavabili e disinfettabili.
Gli stabilimenti di PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E DEPOSITO DI ADDITIVI GASSOSI
dovranno rispondere ai requisiti sopra elencati, tuttavia è ammissibile che:
il deposito materie prime possa essere costituito da cisterne: queste devono essere pulibili ed in
materiale idoneo per alimenti. Deve essere assicurata l’impermeabilità delle stesse ed il carico e
scarico devono essere a circuito chiuso;
il deposito imballaggi (bombole) e prodotti finiti possano essere sotto tettoie su basamento lavabile.
In caso di deposito promiscuo con gas tecnici o medicali, deve essere assicurato lo stoccaggio in zone
distinguibili;
il laboratorio, in rapporto al processo di produzione del gas, possa essere in parte sistemato
all’esterno, assicurandosi l’impermeabilità delle strutture di produzione e confezionamento ed il ciclo
chiuso.
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
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PIANO DI INTERVENTO REGIONALE
I vari piani di attività dei SIAN degli anni scorsi hanno sempre previsto il campionamento di additivi
in ogni ASL da effettuare alla produzione o confezionamento, richiedendosi nel contempo la
valutazione delle analisi effettuate dallo stesso produttore.
A seguito di tali attività, non risultano emerse irregolarità rilevanti.
Inoltre, le imprese produttrici/confezionatrici sono state controllate nel tempo in buon numero.
Nel 2010, anno di avvio del piano di intervento, sono state controllate l’85% delle imprese.
Il piano prevede la verifica delle imprese di produzione, di confezionamento, di deposito di additivi,
aromi, enzimi, con l’obiettivo di controllarle tutte almeno ogni 3 anni.
Il controllo può essere effettuato con ispezioni o audit.
Normalmente, ogni controllo potrà prevedere anche il campionamento di uno o più prodotti.
PRODUTTORI/CONFEZIONATORI
Il controllo prevede:
1. la raccolta dati sul diagramma di flusso produttivo
2. la raccolta dati sulle materie prime
3. la valutazione igienico sanitaria delle strutture
4. la valutazione documentale
5. i controlli analitici svolti dall’impresa
6. la rintracciabilità.
Per il punto 2 si dovrà verificare
a) la provenienza
b) l’etichettatura, i documenti commerciali, l’imballaggio
c) l’esistenza di dati sulla purezza o certificazioni del fornitore
Per il punto 3, si può fare riferimento alle caratteristiche strutturali sopra indicate.
Per il punto 4, è necessario verificare:
a) il piano di autocontrollo dovrà prevedere la valutazione dei rischi, secondo le indicazioni
del Regolamento (CE) 852/2004 e le procedure delocalizzate. Tra queste ultime è
necessaria la gestione dei fornitori, non limitata alla rintracciabilità, ma con le opportune
valutazioni di affidabilità e sicurezza.
b)
etichettatura:
per gli additivi non commercializzati ai consumatori finali, dovrà essere conforme agli artt. 21, 22,
25 del Regolamento (CE) 1333/2008;
per gli additivi destinati alla vendita ai consumatori finali, dovrà essere conforme agli artt. 23, 24, 25
del Regolamento (CE) 1333/2008;
“Art. 21 (Regolamento (CE) 1333/2008)
Etichettatura degli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in
associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all’articolo 6, paragrafo 4 della
direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l’etichettatura di cui all’articolo 22 del
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
11
presente regolamento, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni
sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile agli acquirenti.
2. Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, conformemente al
trattato, stabilire che le informazioni di cui all’articolo 22 figurino in una o più delle lingue ufficiali della
Comunità, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in questione. Ciò non preclude la possibilità di indicare
tali informazioni in diverse lingue.
Art. 22
Obblighi generali di etichettatura per gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Quando gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o
in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze,
l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni:
a) la denominazione e/o il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o
una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi
alimentari;
b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare
cui gli additivi alimentari sono destinati;
c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;
d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;
e) istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo alimentare;
f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
g) un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una
limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente
comprensibile che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa
comunitaria pertinente; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati
separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite
di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;
h) la quantità netta;
i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
j) se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed
elencate nell’All. III bis della Dir. 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti
alimentari.
2. Quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari,
sull’imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente
della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
3. Quando sostanze (inclusi additivi alimentari o altri ingredienti alimentari) sono incorporate in additivi
alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione,
sull’imballaggio o i recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti, nell’ordine decrescente
della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e
3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o
anteriormente ad essa, purché l’indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte
facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli additivi alimentari sono forniti in cisterne, tutte le informazioni
possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto
della consegna.
Art. 23
Etichettatura degli additivi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Fatti salvi la Dir. 2000/13/CE, la Dir. 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o
marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (1), e il Reg. CE
n. 1829/2003, gli additivi alimentari venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri
ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto
se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni:
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
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a) la denominazione e il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o
una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;
b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui
sono destinati.
2. In deroga al paragrafo 1, lett. a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende
l’indicazione "edulcorante da tavola a base di …", completata dal nome dell’edulcorante o degli edulcoranti
utilizzati nella sua composizione.
3. Sull’etichetta di un edulcorante da tavola contenente polioli e/o aspartame e/o sale di aspartameacesulfame figurano le seguenti avvertenze:
a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";
b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".
4. I produttori di edulcoranti da tavola forniscono, con i mezzi appropriati, le necessarie informazioni per
consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro. Gli orientamenti per l’attuazione del presente
paragrafo possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’art. 28,
paragrafo 3.
5. Per le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica di conseguenza l’art. 13,
paragrafo 2 della Dir. 2000/13/CE.
Art. 24
Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari
1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti contenenti i coloranti alimentari di cui
nell’allegato V del presente regolamento include le informazioni addizionali previste in detto allegato.
2. In relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica di conseguenza l’articolo
13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.
3. Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, l’allegato V è modificato da misure intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all’articolo 28, paragrafo 4.
Art. 25
Altre prescrizioni relative all’etichettatura
Gli articoli 21, 22, 23 e 24 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di
tali sostanze e preparazioni.”
Prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20.1.2010, saranno ancora etichettati
secondo gli artt. 3 e 12 del DM 27.2.1996, n. 209, come previsto dall’art. 31 dello stesso regolamento
comunitario.
È ugualmente applicabile, laddove non contrastante con la regolamentazione comunitaria, il DL.vo
109/92 e s.m.i.
Per gli enzimi, dovrà essere conforme agli artt. 10, 11, 12, 13 del Regolamento (CE) 1332/2008 che
è in vigore dal 20.1.2010.
“Art. 10 (Regolamento (CE) 1332/2008)
Etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti
separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all’articolo 6, paragrafo
4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l’etichettatura di cui all’articolo
11 del presente regolamento, etichettatura che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
13
apposta in modo indelebile. Le informazioni di cui all’articolo 11 sono redatte in un linguaggio facilmente
comprensibile per gli acquirenti.
2. Nel proprio territorio lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, ai sensi del trattato,
stabilire che le informazioni di cui all’articolo 11 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità,
determinate da tale Stato membro. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.
Art. 11
Prescrizioni generali relative all’etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non
destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Quando gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali
sono venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, sull’imballaggio o sui
recipienti in cui sono contenuti figurano le informazioni seguenti:
a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o una denominazione
di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale
denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell’Unione internazionale di
biochimica e biologia molecolare (IUBMB);
b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui
gli enzimi alimentari sono destinati;
c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;
d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;
e) istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’enzima alimentare;
f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
g) l’indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti ad una
limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente
comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre normative
comunitarie pertinenti; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati
separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di
quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;
h) la quantità netta;
i) l’attività dell’enzima alimentare o degli enzimi alimentari;
j) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
k) se pertinenti, informazioni su un enzima alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed
elencate nell’All. III bis della Dir. 2000/13/CE.
2. Quando gli enzimi alimentari e/o i preparati di enzimi alimentari sono venduti in associazione tra loro e/o ad
altri ingredienti alimentari, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano un elenco di tutti gli
ingredienti nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
3. L’imballaggio o i recipienti dei preparati di enzimi alimentari recano un elenco di tutti i componenti nell’ordine
decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e
3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o
anteriormente ad essa, purché l’indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte
facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli enzimi alimentari ed i preparati di enzimi alimentari sono forniti in
cisterne tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti d’accompagnamento relativi alla partita che
devono essere forniti all’atto della consegna.
Art. 12
Etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Fatti salvi la Dir. 2000/13/CE, la Dir. 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o
marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (1), e il Reg. CE
n. 1829/2003, gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi, venduti separatamente o in associazione tra loro e/o
ad altri ingredienti alimentari, destinati alla vendita ai consumatori finali, possono essere immessi sul mercato
soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni:
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
14
a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o una denominazione
di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale
denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell’IUBMB;
b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui
sono destinati.
2. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’art. 13, paragrafo
2 della Dir. 2000/13/CE.
(1) G.U. L 186 del 30.6.89, pag. 21”
Art. 13
Altre prescrizioni relative all’etichettatura
Gli articoli da 10 a 12 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più
dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di
tali sostanze e preparazioni.
È ugualmente applicabile, laddove non contrastante con la regolamentazione comunitaria, il DL.vo
109/92 e s.m.i.
Per gli aromi, dovrà essere conforme agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 del Regolamento (CE) 1334/2008.
“Art. 14 (Regolamento (CE) 1334/2008)
Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato solo con
l’etichettatura di cui agli articoli 15 e 16, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.
Le informazioni di cui all’articolo 15 sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti.
2. Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, ai sensi del trattato,
stabilire che le informazioni di cui all’articolo 15 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità,
determinate da tale Stato membro. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.
Art. 15
Prescrizioni generali relative all’etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Quando gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in
associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari e/o quando vi sono aggiunte altre sostanze
conformemente all’art. 3, paragrafo 4, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti
informazioni:
a) la descrizione di vendita: il termine "aroma" o una denominazione più specifica o una descrizione
dell’aroma;
b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un’indicazione più specifica dell’uso alimentare
cui l’aroma è destinato;
c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o d’impiego;
d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;
e) in ordine decrescente in base al peso, un elenco:
i) delle categorie di aromi presenti e
ii) delle denominazioni di ciascuna delle altre sostanze o degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se del
caso, del loro numero E;
f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;
g) l’indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti ad una
limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente
comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre normative
comunitarie pertinenti;
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
15
h) la quantità netta;
i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
j) se pertinenti, informazioni su un aroma o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencati nell’All. III
bis della Dir. 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui alle lett. e) e g) di tale paragrafo possono figurare solo sui
documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa,
purché l’indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile
dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
3. In deroga al paragrafo 1, quando gli aromi sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo
sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna.
Art. 16
Disposizioni specifiche per l’uso del termine "naturale"
(vedere anche nota Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali 21576-P-21/07/2009 )
1. Se il termine "naturale" è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all’art. 15,
paragrafo 1, lett. a) si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Il termine "naturale" può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante
contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.
3. Il termine "sostanza aromatizzante naturale" può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente
aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.
4. Il termine "naturale" può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una
categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95% (p/p) del
componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.
La descrizione è così formulata: «aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base
alimentare"».
5. Il termine "aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare" con altri aromi
naturali" può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di
base a cui è fatto riferimento, l’aroma del quale è facilmente riconoscibile.
6. Il termine "aroma naturale" può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da
materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l’aroma o il sapore.
Art. 17
Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Fatti salvi la Dir. 2000/13/CE, la Dir. 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o
marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (1), e il Reg. CE
n. 1829/2003, gli aromi venduti separatamente o in associazione ad altri aromi e/o ad altri ingredienti
alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze e che sono destinati alla vendita ai consumatori finali
possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibile, chiaramente
leggibile e indelebile l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un’indicazione più precisa
dell’uso alimentare cui gli aromi sono destinati.
2. Se il termine "naturale" è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all’art. 15,
paragrafo 1, lett. a), si applicano le disposizioni dell’art. 16.
Art. 18
Altre prescrizioni relative all’etichettatura
Gli articoli da 14 a 17 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più
dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di
tali sostanze e preparazioni.
Sono ugualmente applicabili, laddove non contrastanti con la regolamentazione comunitaria, il DL.vo 109/92 e
s.m.i. e gli artt. 8 e 9 del DL.vo 107/92 e s.m.i.”
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
16
Per il punto 5, è necessario verificare:
a) il Laboratorio (interno o esterno) utilizzato, verificandone la corrispondenza con quello
indicato nella documentazione allegata alla notifica ai fini del riconoscimento;
b) il piano di campionamento previsto;
c) le analisi eseguite, in particolare per la verifica della purezza.
Per il punto 6, si segue la prassi consolidata secondo le previsioni del Regolamento (CE) 178/2004.
a) verifica della presenza di una procedura di rintracciabilità;
b) verifica delle modalità di identificazione dei prodotti in entrata e in uscita; verifica della
registrazione di eventuali non conformità.
DEPOSITI
Il controllo prevede:
1. la valutazione igienico sanitaria delle strutture
2. la valutazione documentale
3. la rintracciabilità.
Per il punto 1, si può fare riferimento alle caratteristiche strutturali sopra indicate.
Per il punto 2, si applicheranno le norme sulla etichettatura sopra indicate e riferibili
normalmente, trattandosi di depositi all’ingrosso, non alla vendita ai consumatori finali, come
definiti dal Regolamento (CE) 178/2002 (…che non utilizzi tale prodotto-alimentare-nell’ambito
di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare).
Relativamente al piano di autocontrollo, sarà valutata la gestione dei fornitori.
Per il punto 3, valgono le indicazioni sopra citate.
UTILIZZATORI
Il controllo svolto normalmente nelle imprese di produzione alimenti sia all’ingrosso che al dettaglio
può evidenziare l’uso di additivi, aromi, enzimi. In tal caso, è opportuno procedere alla verifica di:
a) modalità di valutazione iniziale riguardo il loro utilizzo (a cosa servono?);
b) modalità di scelta dei prodotti;
c) modalità di dosaggio al fine di rispettare i limiti del DM 209/96 e s.m.i.;
d) modalità di rispetto del quantum satis (utilizzo conformemente alle GMP e in quantità non
superiori a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato);
e) etichettatura dei prodotti finali;
f) rintracciabilità;
g) procedure di autocontrollo particolarmente riferite all’uso di questi prodotti.
Per a) e b) l’OSA dovrà aver valutato la categoria di additivi, aromi, enzimi utilizzabile in
rapporto al proprio prodotto finale, tenendo conto anche delle limitazioni d’uso previste;
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
17
Per c) l’OSA dovrà dimostrare di conoscere i limiti d’uso e di dosaggio dei prodotti usati e dovrà
avere una procedura specifica, completa delle strumentazioni idonee per misurazioni e/o
pesature, che definisca le modalità per il loro rispetto;
Per d) l’OSA dovrà dimostrare di aver definito modalità di valutazione e procedure applicative
affinché i prodotti siano utilizzati per un definito scopo tecnologico e nella quantità
realmente utile;
Per e) si fa riferimento alle stesse norme sopra riferite;
“Art. 24 Regolamento (CE) 1333/2008
Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari
1. Fatta salva la Dir. 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti contenenti i coloranti alimentari di cui nell’All. V del
presente regolamento include le informazioni addizionali previste in detto allegato.”
ALLEGATO V
Elenco dei coloranti alimentari di cui all’art. 24 per i quali l’etichettatura degli alimenti include informazioni
addizionali
Alimenti contenenti uno o più dei seguenti coloranti alimentari
Sunset yellow (E 110) (*)
Informazioni
"denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire
negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini."
Giallo di chinolina (E 104) (*)
Carmoisina (E 122) (*)
Rosso allura (E 129) (*)
Tartrazine (E 102) (*)
Ponceau 4R (E 124) (*)
(*) Ad eccezione:
a) degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la
stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e
b) delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume. (Nota così sost. da Reg. CE 238/2010) )
2. In relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica di conseguenza l’art. 13,
paragrafo 2 della Dir. 2000/13/CE.
3. Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, l’All. V è modificato da misure intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all’art. 28, paragrafo 4.”
È inoltre applicabile per additivi, aromi ed enzimi, laddove non contrastante con la regolamentazione
comunitaria, il DL.vo 109/92 e s.m.i.
Per f) rintracciabilità: dovrà essere presente almeno la procedura di rintracciabilità a monte;
Per g) l’autocontrollo relativamente alla gestione di additivi, aromi ed enzimi prevederà il
diagramma di flusso specifico, la gestione dei rischi ed i punti precedenti.
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
18
ACCESSO
IN
AZIENDA
ISPEZIONE PRESSO PRODUTTORI DI
AROMI/ADDITIVI ALIMENTARI
VERBALE DI
VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA
L. 689/81
VIOLAZIONE
ART. 6 PUNTO 5
DL.vo 193/07
QUALIFICAZIONE E
SPIEGAZIONE MOTIVO
DELLA VISITA
PRESCRIZIONE EX ART. 54
REG. (CE) 882/2004 DI
ADEGUAMENTO ENTRO
TERMINE PREFISSATO
ISPEZIONE SU LOCALI DI
PRODUZIONE E
STOCCAGGIO
NO
I LOCALI
RISPETTANO I REQUISITI
DI CUI AL
REGOLAMENTO (CE)
852/2004?
NO
SUSSISTE UN PERICOLO
DI CONTAMINAZIONE
PER IL PRODOTTO IN
USCITA?
SI
SI
VERIFICA DOCUMENTALE
SOSPENSIONE
ATTIVITA’ EX ART. 54
REG. (CE) 882/04
E’ PRESENTE IL
DOCUMENTO DI
AUTOCONTROLLO
REDATTO SECONDO
SI IL METODO
HACCP?
VIOLAZIONE
ART. 6 PUNTO 6
DL.vo 193/07
NO
SI
SONO PRESENTI LE
LE PROCEDURE RELATIVE ALLA
TRACCIABILITA’?
NO
VIOLAZIONE DL.vo
190/06
VERBALE DI
VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA
L. 689/81
SI
SI
RITIENE
NECESSARIO ESEGUIRE
CAMPIONAMENTO
DI ADDITIVI?
SI
VERBALE
DI
CAMPIONAMENTO
NO
GLI AROMI
PRODOTTI
SONO
NO
CONFORMI ALLE
CARATTERISTICHE FISSATE
DAL DL.vo 107/92?
NO
VERBALE DI
VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA
L. 689/81
VIOLAZIONE
ARTT. 3-4-5-6-7-89-10 DL.vo 107/92
SI
COMPILAZIONE
CECK LIST
REGIONALE
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
VERBALE
DI
ISPEZIONE
TERMINE
ACCESSO
IN
AZIENDA
19
CAMPIONAMENTO
Il campionamento, che normalmente si potrà effettuare durante un sopralluogo da un produttore o
confezionatore, può riguardare l’additivo, aroma o enzima per determinarne la purezza; oppure,
durante un sopralluogo da un utilizzatore, si verificherà il rispetto del tipo e limiti consentiti nel
singolo prodotto.
1) Campionamento da produttore o confezionatore:
Il campionamento segue la normale prassi di prelievo prevista dal DPR 327/80.
Il Laboratorio determinerà la purezza secondo le specifiche dei diversi DM regolatori, ma
secondo le proprie possibilità operative e gli accreditamenti ottenuti o in corso di approvazione.
2) Campionamento da utilizzatore:
Il campionamento segue la normale prassi di prelievo prevista dal DPR 327/80.
L’analisi verificherà il rispetto del limite quantitativo d’uso definito dalle norme per additivi,
enzimi, aromi presenti in etichetta; in aggiunta, il Laboratorio verificherà la presenza di
sostanze non concesse in quel determinato prodotto alimentare, non indicate in etichetta, ma
che presumibilmente potrebbero essere state usate.
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
20
ELENCO ADDITIVI
Si ritiene utile indicare nella tabella sotto riportata gli additivi che possono essere utilizzati in diversi prodotti alimentari. In tal modo sarà possibile
indirizzare la ricerca specifica.
PRODOTTI ALIMENTARI
Prodotti a base di carne
Gelatina animale
Pesci
Crostacei, cefalopodi
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Idrossibenzoati
Anidride Solforosa e solfiti
Natamicina
Nitrati di Na e K
Gallati, BHA,BHT
Ac. Eritorbico, eritorbato di NA
EDTA di calcio disodico
Esteri di saccarosio degli ac. Grassi, sucrogliceridi
Stearoil-2-lattilati
Biossido di silicio e silicati. Talco
Neoesperidina DC
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Idrossibenzoati
Anidride Solforosa e solfiti
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Anidride Solforosa e solfiti
Nitrati di Na e K
Ac. Eritorbico, eritorbato di NA
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
SIGLA CE
E 200 E 202 E 203
E 210 E211 E212 E213
E214 E215 E218 E219
E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E235
E249 E250 E251 E252
E310 E311 E312 E320 E321
E315 E316
E385
E473 E474
E481 E482
E551 E552 E553a E553b E554 E555 E556 E559
E959
E 200 E 202 E 203
E 210 E211 E212 E213
E214 E215 E218 E219
E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E 200 E 202 E 203
E 210 E211 E212 E213
E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E249
E250 E251 E252
E315 E316
E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
Anidride solforosa e solfiti
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
EDTA di calcio disodico
E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
E385
21
PRODOTTI ALIMENTARI
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Conserve, semiconserve ittiche Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Ac. Eritorbico, eritorbato di NA
EDTA di calcio disodico
Formaggi
Ac. Sorbico e sorbati
umari
Natamicina
Esametilentetramina
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
Biossido di silicio e silicati. Talco
Lisozima
Latte
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
Polisorbati
Esteri di saccarosio degli ac. Grassi, sucrogliceridi
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi
Monostearato. Monolaurato ecc.
Uovo liquido
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
SIGLA CE
E 200 E 202 E 203
E 210 E211 E212 E213
E315 E316
E385
E 200 E 202 E 203
E234
E235
E239
E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
E551 E552 E553a E553b E554 E555 E556 E559
E1105
E200 E 202 E 203
E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
E432 E433 E434 E435 E436
E473 E474
E475
E477
E491 E492 E493 E494
E 200 E 202 E 203
E 210 E211 E212 E213
E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
Prodotti a base di uova
E 200 E 202 E 203
E475
E200 E 202 E 203
E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E242
E297
E353
E431
E900
E1105
Vino
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
Ac. Sorbico e sorbati
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Ac. Sorbico e sorbati
Anidride solforosa e solfiti
Dimetilcarbonato
Acido umario
Acido metatartarico
Stearato di poliossimetilene
Dimetilpolisilossano
Lisozima
22
PRODOTTI ALIMENTARI
Bevande alcoliche
Bevande analcoliche
Frutta fresca
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Anidride solforosa e solfiti
Dimetilcarbonato
Alginato di 1-2 propandiolo
Gomme di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Saccarosio di isobutirrato acetato
Esteri della glicerina della resina del legno
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Steroil-2-lattilati
Dimetilpolisilossano
Estratto di quillaia
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Anidride solforosa e solfiti
Dimetilcarbonato
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
Acido adipico e adipati
Acido succinico
Alginato di 1-2 propandiolo
Saccarosio di isobutirrato acetato
Esteri della glicerina della resina del legno
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Dimetilpolisilossano
Acesulfame, K Aspartame , Taumatina
Estratto di quillaia
Esteri della glicerina della resina del legno
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Cera di carnauba
Ortofenifenolo, ortofenilfenolo sodico
SIGLA CE
E200 E 202 E 203
E210 E211 E212 E213
E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E242
E405
E416
E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968
E444
E445
E473
E475
E481
E900
E999
E200
E210
E220
E242
E338
E355
E363
E405
E444
E445
E473
E900
E950
E999
E445
E473
E903
E231
E474
E482
E 202 E 203
E211 E212 E213
E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
E356 E357
E474
E951 E957
E474
E232
23
PRODOTTI ALIMENTARI
Marmellate, confetture
Frutta secca; preparazioni di
frutta;
patate e derivati
Canditi; ortaggi; sottaceti;
sott’olio; in salamoia
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Anidride solforosa e solfiti
Acido fumarico
Alginato di 1-2 propandiolo
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Dimetilpolisilossano
Acesulfame, K Aspartame, Taumatina
Monostearato, monolaurato ecc.
Acido glutammico e glutammati
Ac. Sorbico e sorbati
Anidride solforosa e solfiti
Gallati,BHA,BHT
Alginato di 1-2 propandiolo
Gomma di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Emicellulosa di soia
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Poli-1-decene idrogenato
Stearoil-2-lattilati
Acido glutammico e glutammati
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Anidride solforosa e solfiti
EDTA di calcio disodico
Alginato di 1-2 propandiolo
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
SIGLA CE
E200 E 202 E 203
E210 E211 E212 E213
E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E297
E405
E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968
E425
E626
E900
E950
E491
E620
E200
E220
E310
E405
E416
E420
E425
E426
E626
E907
E481
E620
E200
E210
E220
E385
E405
E420
E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E951 E957
E492 E493 E494
E621 E622 E623 E624 E725
E 202 E 203
E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E311 E312 E320 E321
E421 E953 E965 E966 E967 E968
E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E482
E621 E622 E623 E624 E725
E 202 E 203
E211 E212 E213
E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E421 E953 E965 E966 E967 E968
E425
E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
24
Polenta; riso; cereali
Prodotti da forno
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
Dimetilpolisilossano
Solfati di alluminio
Gluconato e lattato ferroso
Acido glutammico e glutammati
E900
E520 E521 E522 E523
E579 E585
E620 E621 E622 E623 E624 E725
Ac. Sorbico e sorbati
Anidride solforosa e solfiti
Gallati,BHA,BHT
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Emicellulosa di soia
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Acido glutammico e glutammati
Ac. Sorbico e sorbati
Anidride solforosa e solfiti
Acido propionico e propionati
Gallati,BHA,BHT
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
Acido adipico e adipati
Alginato di 1-2 propandiolo
Gomma di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Polisorbati
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi
Stearoil-2-lattilati
Tartrato di stearile
Monostearato, monolaurato ecc.
Fosfato acido di sodio e alluminio
Acido glutammico e glutammati
E200
E220
E310
E420
E425
E426
E626
E620
E200
E220
E280
E310
E338
E355
E405
E416
E420
E425
E432
E473
E626
E475
E477
E481
E483
E491
E541
E620
E 202 E 203
E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E311 E312 E320 E321
E421 E953 E965 E966 E967 E968
E627 E628 E629
E621 E622 E623
E 202 E 203
E221 E222 E223
E281 E282 E283
E311 E312 E320
E339 E340 E341
E356 E357
E630 E631 E632 E634 E635
E624 E725
E224 E226 E227 E228
E321
E343 E450 E451 E452
E421 E953 E965 E966 E967 E968
E433 E434 E435 E436
E474
E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E482
E492 E493 E494
E621 E622 E623 E624 E725
25
PRODOTTI ALIMENTARI
Snack cereali
Gomme da masticare
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Ac. Sorbico e sorbati
Idrossibenzoati
Anidride solforosa e solfiti
Acido propionico e propionati
Gallati,BHA,BHT
Ac. Fosforico,fosfati,di-tri-polifosfati
Alginato di 1-2 propandiolo
Gomma di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Emicellulosa di soia
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Dimetilpolisilossano
Stearoil-2-lattilati
Acido glutammico e glutammati
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Anidride solforosa e solfiti
Acido fumarico
Gallati,BHA,BHT
Alginato di 1-2 propandiolo
Gomma di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Polisorbati
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Acetato di zinco
Dimetilpolisilossano
Carbammide
Acesulfame, K Aspartame, Taumatina
Neoesperidina DC
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Stearoil-2-lattilati
SIGLA CE
E200 E 202 E 203
E214 E215 E218 E219
E220 E221 E222 E223
E280 E281 E282 E283
E310 E311 E312 E320
E338 E339 E340 E341
E405
E416
E420 E421 E953 E965
E425
E426
E626
E900
E481
E620
E200
E210
E220
E297
E310
E405
E416
E420
E224 E226 E227 E228
E321
E343 E450 E451 E452
E966 E967 E968
E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E482
E621 E622 E623 E624 E725
E 202 E 203
E211 E212 E213
E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E311 E312 E320 E321
E421 E953 E965 E966 E967 E968
E425
E432 E433 E434 E435 E436
E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E650
E900
E927b
E950 E951 E957
E959
E475
E481 E482
26
Prodotti della confetteria e
dolciari
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
Monostearato, monolaurato ecc.
Biossido di silicio e silicati. Talco
Acido glutammico e glutammati
E491 E492 E493 E494
E551 E552 E553a E553b E554 E555 E556
E620 E621 E622 E623 E624 E725
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Idrossibenzoati
Gallati,BHA,BHT
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
Acido adipico e adipati
Alginato di 1-2 propandiolo
Gomma di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Emicellulosa di soia
Polisorbati
Fosfati di ammonio
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Dimetilpolisilossano
Cera di carnauba
Acesulfame, K Aspartame , Taumatina
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Policirinoleato di poliglicerolo
Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi
Stearoil-2-lattilati
Monostearato, monolaurato ecc.
Biossido di silicio e silicati. Talco
Acido glutammico e glutammati
E200
E210
E214
E310
E338
E355
E405
E416
E420
E425
E426
E432
E442
E473
E626
E900
E903
E950
E475
E476
E477
E481
E491
E551
E620
E 202 E 203
E211 E212 E213
E215 E218 E219
E311 E312 E320 E321
E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
E356 E357
E421 E953 E965 E966 E967 E968
E433 E434 E435 E436
E474
E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E951 E957
E482
E492 E493 E494
E552 E553a E553b E554 E555 E556
E621 E622 E623 E624 E725
27
PRODOTTI ALIMENTARI
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
SIGLA CE
Salse e condimenti
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Anidride solforosa e solfiti
Gallati,BHA,BHT
EDTA di calcio disodico
Gomma di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Emicellulosa di soia
Polisorbati
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Policirinoleato di poliglicerolo
Monostearato, monolaurato ecc.
Acido glutammico e glutammati
E200
E210
E220
E310
E385
E416
E420
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Alginato di 1-2 propandiolo
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Polisorbati
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi
Monostearato, monolaurato ecc.
Acido glutammico e glutammati
E200 E 202 E 203
E210 E211 E212 E213
E405
E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968
Prodotti dietetici
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
E425
E426
E432
E473
E626
E476
E491
E620
E425
E432
E473
E626
E475
E477
E491
E620
E 202 E 203
E211 E212 E213
E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228
E311 E312 E320 E321
E421 E953 E965 E966 E967 E968
E433 E434 E435 E436
E474
E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E492 E493 E494
E621 E622 E623 E624 E725
E433 E434 E435 E436
E474
E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E492 E493 E494
E621 E622 E623 E624 E725
28
PRODOTTI ALIMENTARI
Grassi
Aromi
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Gallati,BHA,BHT
Alginato di 1-2 propandiolo
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak
Polisorbati
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Dimetilpolisilossano
Neoesperidina DC
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Policirinoleato di poliglicerolo
Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi
Prodotto di reazione dell’olio di soia ossidato termicamente
con mono e di gliceridi degli acidi grassi
Stearoil-2-lattilati
Monostearato, monolaurato ecc.
Biossido di silicio e silicati. Talco
Acido glutammico e glutammati
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Gallati,BHA,BHT
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
Gomma di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniakù
Polisorbati
Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati
Biossido di silicio e silicati. Talco
Acido glutammico e glutammati
Citrato di trietile, Diacetato di gliceride, Triacetato di
gliceride, Propan-1-2-diolo
Alcol benzilico
SIGLA CE
E310 E311 E312 E320 E321
E405
E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968
E425
E432 E433 E434 E435 E436
E473 E474
E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E900
E959
E475
E476
E477
E479b
E481
E491
E551
E620
E200
E210
E310
E338
E416
E420
E482
E492 E493 E494
E552 E553a E553b E554 E555 E556
E621 E622 E623 E624 E725
E 202 E 203
E211 E212 E213
E311 E312 E320 E321
E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
E421 E953 E965 E966 E967 E968
E425
E432 E433 E434 E435 E436
E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E551 E552 E553a E553b E554 E555 E556
E620 E621 E622 E623 E624 E725
E1505 E1517 E1518 E1520
E1519
29
PRODOTTI ALIMENTARI
Integratori alimentari
Sale
Alimenti di proseguimento per
soggetti in buona salute
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Ac. Sorbico e sorbati
Ac. Benzoico e benzoati
Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati
Alginato di 1-2 propandiolo
Gomma di kara
Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo,
eritritolo
Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniakù
Emicellulos di soia
Carbossimetilcellulosa sodica reticolata
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
Monostearato, monolaurato ecc.
Biossido di silicio e silicati. Talco
Acido glutammico e glutammati
Acido guanilico e guanilati, Acido inosinico e inosinati
Cera di carnauba
Ottenilsuccinato di amido e alluminio
Fosfati di ammonio
Ferrocianuri
Biossido di silicio e silicati, TalcO
Palmitato di ascorbile
Estratto ricco di tocoferolo, Alfatocoferolo,
Gammatocoferolo, Deltatocoferolo
Acido fosforico e fosfati
Lecitine. Mono- e di gliceridi
Citrati di sodio
Citrati di potassio
Fosfati di sodio. Fosfati di potassio
Carragenina.Farina di semi di carrube, Gomma di guar
Pectine
Mono- e i gliceridi degli acidi grassi e loro esteri lattici,
citrici, acetici
Esteri di saccarosio degli ac. Grassi, sucrogliceridi
SIGLA CE
E200 E 202 E 203
E210 E211 E212 E213
E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452
E405
E416
E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968
E425
E426
E468
E473 E474
E475
E491 E492
E551 E552
E620 E621
E626 E627
E903
E1452
E442
E535 E536
E551 E552
E304
E306 E307
E338
E322
E331
E332
E339
E407
E440
E471
E493 E494
E553a E553b E554 E555 E556
E622 E623 E624 E725
E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635
E538
E553a E553b E554 E555 E556
E308 E309
E471
E340
E410 E412
E472a E472b E472c
E473 E474
30
PRODOTTI ALIMENTARI
Alimenti per lo svezzamento e
per bambini in buona salute
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Acido L ascorbico. L-ascorbati
Palmitato di ascorbile
Estratto ricco di tocoferolo.
Alfatocoferolo, Gammatocoferolo, Deltatocoferolo.
Acido fosforico e fosfati
Lecitine, Mono- e di gliceridi
Citrati di calcio
Acido tartarico
Tartrati di sodio
Tartrati di potassio
Fosfato tricalcico
Tartrati di calcio
Acido alginico e alginati
Farina di semi di carruba
Gomma di guar
Gomma di acacia (arabica)
Gomma di xanthan
Pectine
Difosfato di sodio
Mono- e digliceridi degli acidi grassi e loro esteri lattici
Amido di ossidato
Fosfato di monoamido
Fosfato di diamido
Fosfato di diamido fosfatato
Fosfato di diamido acetilato
Amido acetilato
Adipato di diamido acetilato
Ottenilsuccinato di amido e sodio
Amido acetilato ossidato
SIGLA CE
E300
E304
E306 E307 E308 E309
E338
E322 E471
E333
E334
E335
E336
E341
E354
E400 E401 E402 E404
E410
E412
E414
E415
E440
E450a
E471 E472a E472b E472c
E1404
E1410
E1412
E1413
E1414
E1420
E1422
E1450
E1451
31
PRODOTTI ALIMENTARI
Alimenti destinati ai lattanti e
alla prima infanzia per scopi
medici speciali
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI
Acido alginico e alginati
Alginato di 1,2 propandiolo
Farina di semi di carruba
Gomma di guar
Gomma di acacia (arabica)
Pectine
Carbossimetilcellulosa sodica reticolata
Mono- e digliceridi degli acidi grassi e loro esteri lattici
Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi
Ottenilsuccinato di amido e sodio
Esteri poliglicerici degli acidi grassi
SIGLA CE
E400 E401 E402 E404
E405
E410
E412
E414
E440
E468
E471 E472a E472b E472c
E473 E474
E1450
E475
32
SANZIONI
Fattispecie
Art violato
sanzione
Impresa non notificata
all’avvio
Impresa che non ha notificato
modifiche e subingressi
Impresa in attività con
registrazione/riconoscimento
sospeso o revocato
Mancanza di sistemi o
procedure di rintracciabilità
Mancata attivazione del ritiro
Art 6 Reg. (CE) 852/2004
Da € 1500 a 9000
Art. 6, c. 3, DL.vo 193/2007
Da € 500 a 3000
Art. 6,c. 4, DL.vo 193/2007
Da € 1500 a 9000
Art. 6, c. 3, DL.vo 193/2007
Mancata comunicazione
all’autorità competente del
ritiro
Mancata collaborazione
richiesta all’autorità
competente
Aggiunta di additivi non
autorizzati o senza
l’osservanza delle norme
prescritte per il loro impiego
Utilizzo di aromi senza le
limitazioni, caratteristiche e
purezza definite nel DL.vo
107/92
Art. 19 Reg. (CE) 178/2002
Produzione e
commercializzazione di
preparazioni con aromi
miscelati con additivi usate in
alimenti in cui non è consentito
l’uso degli stessi additivi.
Art 6 Reg. (CE) 852/2004
Art 6 Reg. (CE) 852/2004
Art. 18 Reg. (CE) 178/2002
Art. 19 Reg. (CE) 178/2002
Art. 19 Reg. (CE) 178/2002
Da € 2000 a 12000
Art 3,c. 3, ibidem
Art. 5 g) L 283/62
di natura penale a mente
dell’art. 6 stessa Legge:
non depenalizzato
Art. 3 stesso decreto
da € 15.494 a 92.962
art. 14,c.1, DL.vo 107/92
(ai sensi art. 2 DL.vo 507/99)
DL.vo 107/92
Art. 4
Aromi contenenti sostanze o
elementi i quantità
tossicologicamente pericolosa
o Pb, Hg, As in quantità
superiori ai limiti.
Aromi con requisiti di purezza
non rispettati.
Art. 5
Uso di aromi che apportano
negli alimenti una quantità di
benzopirene > ai limiti.
Uso di aromi che apportano le
sostanze indicate nell’allegato
V in quantità > ai limiti.
Art. 6
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
Da € 750 a 4500
Art. 2 DL.vo 190/2006
Da € 3000 a 18000
Art. 3, c. 1, ibidem
Da € 500 a 3000
Art. 3,c.2, ibidem
Da € 15.494 a 92.962
art. 14,c. 1, DL.vo 107/92
(ai sensi art. 2 DL.vo 507/99)
33
Uso di aromi oltre i limiti e le
tipologie previste nell’allegato
VI.
Uso di aromatizzanti artificiali
oltre le condizioni stabilite
nell’allegato VII e senza
rispetto dei requisiti di purezza
stabiliti.
Etichettatura non corretta degli
additivi
Etichettatura non corretta degli
aromi
Mancata comunicazione
preventiva all’autorità
competente locale della
produzione di aromi destinati
ad altri Paesi o degli alimenti
destinati ad altri Paesi prodotti
con l’uso degli stessi aromi.
PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo
Art. 7
Artt. 22-23 Reg. (CE)
1333/2010
Artt. 8 e 9 DL.vo 107/92
Art. 10 DL.vo 107/92
Art. 16, c.2, DL.vo 181/2003
da € 1600 a € 9500
art. 16, c. 3 DL.vo 181/2003
da € 600 a € 3500
(vedere Circ. Ministero Salute
n. 5295 del 24.2.2011)
Art. 14, c. 2, DL.vo 107/92
Da € 775 a 4.648
Art. 14,c.3, DL.vo 107/92
Da € 516 a 2.582
34
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