PIANO DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO DI ADDITIVI ALIMENTARI, AROMI, ENZIMI Negli ultimi anni il comparto degli additivi è comparso più volte negli allerta alimentari. Nel RASSF 2011 rappresentano la quarta categoria di frequenza tra i prodotti chimici, considerando sia gli additivi che i coloranti così suddivisi nel report comunitario, per un totale di circa 200 segnalazioni, con un andamento stazionario rispetto all’anno precedente. Le matrici alimentari più frequentemente interessate spaziano dalle bevande alle zuppe e salse, dai grassi ed olii ai gelati e dolciumi fino ai prodotti dietetici ed integratori alimentari e alla frutta e vegetali. Pur rilevandosi che le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente prodotti esteri, il comparto merita un’attenzione specifica attraverso un piano organico che interessi la produzione, la distribuzione e l’utilizzazione. Il recente audit comunitario del FVO, incentrato anche sulla verifica dei controlli in tema di additivi ha raccomandato un maggior addestramento del personale di controllo sul tema specifico. DEFINIZIONI additivo alimentare: qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti; coadiuvante tecnologico: ogni sostanza che: − − − non è consumata come un alimento in sé; è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; categoria funzionale: una delle categorie definite nell’All. I del Regolamento (CE) 1333/2008 in base alla funzione tecnologica che l’additivo alimentare esercita nel prodotto alimentare; alimento non trasformato: un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, decorazione, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio o disimballaggio; alimento senza zuccheri aggiunti: − − un alimento: senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi; senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti; PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 1 alimento a ridotto contenuto calorico: un alimento con contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all’alimento originario o a un prodotto analogo; edulcoranti da tavola: le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori finali come sostituto degli zuccheri; quantum satis: non è specificato una quantità numerica massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore; enzima alimentare un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi che contiene uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica e che è aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi; aromi prodotti non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore; fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi; sostanza aromatizzante una sostanza chimica definita con proprietà aromatizzanti; sostanza aromatizzante naturale una sostanza aromatizzante ottenuta mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, che si trova allo stato grezzo o che è stato trasformato per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all'allegato II del Reg. (UE) 1334/2008. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente presenti e identificate in natura; aromatizzante di affumicatura un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 4) del Regolamento (CE) n. 2065/2003. NORMATIVA La normativa specifica si è ampliata negli anni, creando in realtà una certa difficoltà di lettura sinottica, soprattutto per la coesistenza di norme nuove, per lo più comunitarie, con altre precedenti di ugual fatta ed interesse non abrogate o abrogate solo parzialmente. Inoltre le 3 categorie di prodotti (additivi, aromi ed enzimi) sono stati disciplinati inizialmente con norme comuni e indefinite ultimamente con norme distinte. È fondamentale ricordare che il Regolamento (CE) 178/2002 definisce alimento o prodotto alimentare qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Comprese …… qualsiasi sostanza …. intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Tale accezione, ripresa anche dai Regolamenti (CE) 1332, 1333, 1334 del 2008, applica quindi a questi prodotti la normativa del pacchetto igiene, ad iniziare dal Reg. CE 852/2004. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 2 Si riportano di seguito le principali norme di carattere generale: L. 30.4.1962, n 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. D.P.R. 26.3.1980, n 327 Regolamento di esecuzione della L 283/62 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 109 e succ. modifiche ed integrazioni - Attuazione delle Dir. 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche e integrazioni. Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28.1.2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentari, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29.4.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29.4.2004 e s.m.i. relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Accordo 29 aprile 2010 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” Rep. Atti n. 59 /CSR. D.G.R. Piemonte n. 21-1278 del 23.12.2010 Indicazioni operative riguardanti l’attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo all’applicazione del Regolamento CE 852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007. Principali norme di settore ADDITIVI Decreto ministeriale 27.02.1996, n. 209 Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE, n. 95/31/CE e successivi aggiornamenti: Decreto 30 aprile 1998, n. 250 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE. Decreto 24 giugno 1998, n. 261 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Decreto 10 marzo 2000, n. 183 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE. Decreto 29 luglio 2002 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 2001/5/CE. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 3 Decreto 6 febbraio 2004 - Recepimento della direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E425 Konjak. Decreto 9 agosto 2005, n. 199 - Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Decreto 8 maggio 2006, n. 229 - Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Decreto 27 febbraio 2008. Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione della direttiva 2006/52/CE. Decreto 16 aprile 2010 – Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, limitatamente al neotame. Recepimento della direttiva 2009/163/UE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Errata-corrige G.U. n. 158 del 09.07.2010. Decreto 7 aprile 2011 - Recepimento della direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione europea del 26 luglio 2007 - Misure di emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 Rosso 2G (G.U.U.E serie L 195 del 27.07.2007). D.P.R. 19.11.1997, n. 514 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell’art. 20, c. 8, della L 15.3.1997, n. 59. D.M. 05.02.1999 Requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari e degli aromi. Decreto 11.11.2009, n. 199 Regolamento recante recepimento delle direttive n. 2088/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari. Decreto 08.09.2010 Recepimento della direttiva 2010/37/UE della Commissione del 17 giugno 2010 che modifica la direttiva 2008/60/CE sui requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti. Decreto 07.04.2011 Recepimento delle direttive n. 2010/67/UE e 2011/3/UE riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari. (G.U. Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2011). Regolamento (CE) 1331/2008 del 16.12.2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (G.U.U.E. L 354 del 31/12/2008). Regolamento (CE) 1333/2008 del 16.12.2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 relativo agli additivi alimentari (G.U.U.E. L 354 del 31/12/2008). PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 4 Regolamento (UE) 238/2010 della Commissione del 22.03.2010 che modifica l’allegato V del regolamento(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume e che contengono determinati coloranti alimentari. Regolamento (UE) 257/2010 della Commissione del 25.03.2010 che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari. Regolamento (UE) 234/2010 della Commissione del 10.03.2011 che attua il regolamento(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (G.U.U.E L 295 del 12.11.2011). Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (G.U.U.E L 295 del 12.11.2011). Regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (G.U.U.E L 295 del 12.11.2011). Regolamento (UE) N. 232/2012 della commissione del 16 marzo 2012 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124). [il Regolamento è applicabile dal 1° giugno 2013] AROMI Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 107 Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione. e successive modifiche: Rettifica al Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 107 (G.U. n. 95 del 23.04.1992) - Art. 27 della legge 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997). Decreto 08.05.2001, n. 229 Regolamento recante modifica del D.L.vo 25.01.1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. Decreto 05.03.2003, n. 100 Regolamento recante modifica del D.L.vo 25.01.1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. Decreto 07.05.2008, n. 106 Regolamento recante modifica del D.L.vo 25.01.1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 5 Regolamento (CE) n. 2065/2003 del 10.11.2003 relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. Regolamento (CE) 627/2006 del 21.04.2006 applicazione del Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati per la campionatura, l’identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura. Decisione della Commissione n. 1999/217/CE del 23.02.1999 che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 84 del 27.03.1999) e successive modifiche: Decisione della Commissione n. 2000/489/CE del 18.07.2000 che modifica della decisione 1999/217/CE che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (G.U.C.E. L 197 del 03.08.2000). Decisione della Commissione n. 2002/113/CE del 23.01.2002 recante modifica della decisione 1999/217/CE relativa al repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (G.U.C.E. L 49 del 20.02.2002). Decisione della Commissione n. 2004/357/CE del 07.04.2004 recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti (G.U.U.E. L 113 del 20.04.2004). Decisione della Commissione n. 2005/389/CE del 18.05.2005 recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (G.U.U.E. L 128 del 21.05.2005). Decisione della Commissione n. 2006/252/CE del 27.03.2006 recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (G.U.U.E. L 91 del 29.03.2006). Decisione della Commissione n. 2008/478/CE del 17.06.2008 recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (G.U.U.E. L 163 del 24.06.2008). Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.10.1996 che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione del 18.07.2000 che stabilisce le misure necessarie per l’adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione del 11.04.2002 che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del 16.12.2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE. Regolamento (CE) 1331/2008 del 16.12.2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (G.U.U.E. L 354 del 31/12/2008). PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 6 ENZIMI ALIMENTARI Regolamento (CE) 1332/2008 del 16.12.2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) 258/97. RICONOSCIMENTO Le attività di produzione (inclusa la miscelazione ed il confezionamento), commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di additivi alimentari, aromi, enzimi, già soggette a procedimento autorizzativo disciplinato dal D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514, sono attualmente soggette a riconoscimento regionale ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, come previsto dalla D.G.R. Piemonte 23.12.2010, n. 21-1278 “Indicazioni operative riguardanti l’attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007”, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 1 del 05.01.2011, disponibile sul sito regionale: http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/alimenti/notifica-imprese-alimentari/1262-indicazionispecifiche-per-le-imprese-di-produzione-di-additivi-alimentari.html PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 7 REQUISITI IGIENICO SANITARI PER STABILIMENTI DI PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E DEPOSITO DI ADDITIVI, AROMI, ENZIMI ALIMENTARI Devono essere disponibili locali distinti per: - deposito materie prime - deposito imballaggi - laboratorio - deposito prodotti finiti - servizi In rapporto alle capacità produttive ed alle valutazioni dell’organo di vigilanza, alcuni locali possono essere sostituiti da aree/zone chiaramente identificate in planimetria e in loco. Caratteristiche generali per tutti i locali Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture devono: a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene; b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici; c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti; d) dove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata. Si deve assicurare in tutti i locali una corretta aerazione diretta meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite. I locali destinati agli additivi devono essere dotati di un’adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale. Gli impianti di scarico devono essere progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione. Deve essere garantito un sufficiente rifornimento di acqua potabile. Qualora venga utilizzata acqua non potabile per usi diversi da quello alimentare, essa deve passare in condotte separate debitamente segnalate e deve essere evitata qualunque possibilità di riflusso o di contatto fra acqua non potabile e acqua potabile. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 8 Deve essere disponibile un numero sufficiente di servizi igienici per il personale collegati ad un buon sistema di scarico, con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, dotati di aerazione diretta naturale o meccanica, di illuminazione naturale o artificiale, che non si aprano direttamente su locali di lavorazione o depositi; deve essere assicurato un numero di lavabi sufficienti, con: - erogazione di acqua calda e fredda - rubinetteria a pedale o fotocellula - sistemi igienici di asciugatura - materiale per lavarsi le mani Devono essere disponibili locali spogliatoio per tutti gli addetti, con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, dotati di aerazione diretta naturale o meccanica, di illuminazione naturale o artificiale, di armadietti individuali lavabili e a doppio scomparto. Caratteristiche per laboratori di produzione/confezionamento/miscelazione I laboratori devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare: a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente; b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente; c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle; d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere munite di barriere anti-insetti facilmente rimovibili per la pulizia; e) le porte devono avere superfici facili da pulire; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo; f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione dei prodotti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo. Si devono prevedere adeguate attrezzature per le operazioni di lavaggio. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda con rubinetteria a pedale o fotocellula. Attrezzature Tutto il materiale, le apparecchiature, le attrezzature che vengono a contatto con additivi alimentar, aromi, enzimi devono essere conformi alle caratteristiche di cui al Reg. CE 1935/2004 del 27.10.2004, e dichiarati idonei al contatto, nonché lavabili e disinfettabili. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 9 Depositi Si rimanda alle caratteristiche generali. Rifiuti I rifiuti devono inoltre essere depositati in contenitori chiudibili, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli stabilimenti di PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E DEPOSITO DI ADDITIVI GASSOSI dovranno rispondere ai requisiti sopra elencati, tuttavia è ammissibile che: il deposito materie prime possa essere costituito da cisterne: queste devono essere pulibili ed in materiale idoneo per alimenti. Deve essere assicurata l’impermeabilità delle stesse ed il carico e scarico devono essere a circuito chiuso; il deposito imballaggi (bombole) e prodotti finiti possano essere sotto tettoie su basamento lavabile. In caso di deposito promiscuo con gas tecnici o medicali, deve essere assicurato lo stoccaggio in zone distinguibili; il laboratorio, in rapporto al processo di produzione del gas, possa essere in parte sistemato all’esterno, assicurandosi l’impermeabilità delle strutture di produzione e confezionamento ed il ciclo chiuso. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 10 PIANO DI INTERVENTO REGIONALE I vari piani di attività dei SIAN degli anni scorsi hanno sempre previsto il campionamento di additivi in ogni ASL da effettuare alla produzione o confezionamento, richiedendosi nel contempo la valutazione delle analisi effettuate dallo stesso produttore. A seguito di tali attività, non risultano emerse irregolarità rilevanti. Inoltre, le imprese produttrici/confezionatrici sono state controllate nel tempo in buon numero. Nel 2010, anno di avvio del piano di intervento, sono state controllate l’85% delle imprese. Il piano prevede la verifica delle imprese di produzione, di confezionamento, di deposito di additivi, aromi, enzimi, con l’obiettivo di controllarle tutte almeno ogni 3 anni. Il controllo può essere effettuato con ispezioni o audit. Normalmente, ogni controllo potrà prevedere anche il campionamento di uno o più prodotti. PRODUTTORI/CONFEZIONATORI Il controllo prevede: 1. la raccolta dati sul diagramma di flusso produttivo 2. la raccolta dati sulle materie prime 3. la valutazione igienico sanitaria delle strutture 4. la valutazione documentale 5. i controlli analitici svolti dall’impresa 6. la rintracciabilità. Per il punto 2 si dovrà verificare a) la provenienza b) l’etichettatura, i documenti commerciali, l’imballaggio c) l’esistenza di dati sulla purezza o certificazioni del fornitore Per il punto 3, si può fare riferimento alle caratteristiche strutturali sopra indicate. Per il punto 4, è necessario verificare: a) il piano di autocontrollo dovrà prevedere la valutazione dei rischi, secondo le indicazioni del Regolamento (CE) 852/2004 e le procedure delocalizzate. Tra queste ultime è necessaria la gestione dei fornitori, non limitata alla rintracciabilità, ma con le opportune valutazioni di affidabilità e sicurezza. b) etichettatura: per gli additivi non commercializzati ai consumatori finali, dovrà essere conforme agli artt. 21, 22, 25 del Regolamento (CE) 1333/2008; per gli additivi destinati alla vendita ai consumatori finali, dovrà essere conforme agli artt. 23, 24, 25 del Regolamento (CE) 1333/2008; “Art. 21 (Regolamento (CE) 1333/2008) Etichettatura degli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l’etichettatura di cui all’articolo 22 del PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 11 presente regolamento, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile agli acquirenti. 2. Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, conformemente al trattato, stabilire che le informazioni di cui all’articolo 22 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in questione. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue. Art. 22 Obblighi generali di etichettatura per gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Quando gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni: a) la denominazione e/o il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari; b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati; c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego; d) un marchio di identificazione della partita o del lotto; e) istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo alimentare; f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore; g) un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis; h) la quantità netta; i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; j) se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell’All. III bis della Dir. 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari. 2. Quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, sull’imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale. 3. Quando sostanze (inclusi additivi alimentari o altri ingredienti alimentari) sono incorporate in additivi alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione, sull’imballaggio o i recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti, nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione. 5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli additivi alimentari sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna. Art. 23 Etichettatura degli additivi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Fatti salvi la Dir. 2000/13/CE, la Dir. 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (1), e il Reg. CE n. 1829/2003, gli additivi alimentari venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni: PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 12 a) la denominazione e il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari; b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui sono destinati. 2. In deroga al paragrafo 1, lett. a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende l’indicazione "edulcorante da tavola a base di …", completata dal nome dell’edulcorante o degli edulcoranti utilizzati nella sua composizione. 3. Sull’etichetta di un edulcorante da tavola contenente polioli e/o aspartame e/o sale di aspartameacesulfame figurano le seguenti avvertenze: a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi"; b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina". 4. I produttori di edulcoranti da tavola forniscono, con i mezzi appropriati, le necessarie informazioni per consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro. Gli orientamenti per l’attuazione del presente paragrafo possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’art. 28, paragrafo 3. 5. Per le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica di conseguenza l’art. 13, paragrafo 2 della Dir. 2000/13/CE. Art. 24 Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari 1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti contenenti i coloranti alimentari di cui nell’allegato V del presente regolamento include le informazioni addizionali previste in detto allegato. 2. In relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE. 3. Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, l’allegato V è modificato da misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. Art. 25 Altre prescrizioni relative all’etichettatura Gli articoli 21, 22, 23 e 24 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni.” Prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20.1.2010, saranno ancora etichettati secondo gli artt. 3 e 12 del DM 27.2.1996, n. 209, come previsto dall’art. 31 dello stesso regolamento comunitario. È ugualmente applicabile, laddove non contrastante con la regolamentazione comunitaria, il DL.vo 109/92 e s.m.i. Per gli enzimi, dovrà essere conforme agli artt. 10, 11, 12, 13 del Regolamento (CE) 1332/2008 che è in vigore dal 20.1.2010. “Art. 10 (Regolamento (CE) 1332/2008) Etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l’etichettatura di cui all’articolo 11 del presente regolamento, etichettatura che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 13 apposta in modo indelebile. Le informazioni di cui all’articolo 11 sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti. 2. Nel proprio territorio lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, ai sensi del trattato, stabilire che le informazioni di cui all’articolo 11 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, determinate da tale Stato membro. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue. Art. 11 Prescrizioni generali relative all’etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Quando gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, sull’imballaggio o sui recipienti in cui sono contenuti figurano le informazioni seguenti: a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell’Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare (IUBMB); b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli enzimi alimentari sono destinati; c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego; d) un marchio di identificazione della partita o del lotto; e) istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’enzima alimentare; f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore; g) l’indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre normative comunitarie pertinenti; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis; h) la quantità netta; i) l’attività dell’enzima alimentare o degli enzimi alimentari; j) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; k) se pertinenti, informazioni su un enzima alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell’All. III bis della Dir. 2000/13/CE. 2. Quando gli enzimi alimentari e/o i preparati di enzimi alimentari sono venduti in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano un elenco di tutti gli ingredienti nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale. 3. L’imballaggio o i recipienti dei preparati di enzimi alimentari recano un elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione. 5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli enzimi alimentari ed i preparati di enzimi alimentari sono forniti in cisterne tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti d’accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna. Art. 12 Etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Fatti salvi la Dir. 2000/13/CE, la Dir. 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (1), e il Reg. CE n. 1829/2003, gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi, venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, destinati alla vendita ai consumatori finali, possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni: PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 14 a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell’IUBMB; b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui sono destinati. 2. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’art. 13, paragrafo 2 della Dir. 2000/13/CE. (1) G.U. L 186 del 30.6.89, pag. 21” Art. 13 Altre prescrizioni relative all’etichettatura Gli articoli da 10 a 12 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni. È ugualmente applicabile, laddove non contrastante con la regolamentazione comunitaria, il DL.vo 109/92 e s.m.i. Per gli aromi, dovrà essere conforme agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 del Regolamento (CE) 1334/2008. “Art. 14 (Regolamento (CE) 1334/2008) Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato solo con l’etichettatura di cui agli articoli 15 e 16, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni di cui all’articolo 15 sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti. 2. Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, ai sensi del trattato, stabilire che le informazioni di cui all’articolo 15 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, determinate da tale Stato membro. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue. Art. 15 Prescrizioni generali relative all’etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Quando gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari e/o quando vi sono aggiunte altre sostanze conformemente all’art. 3, paragrafo 4, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni: a) la descrizione di vendita: il termine "aroma" o una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma; b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un’indicazione più specifica dell’uso alimentare cui l’aroma è destinato; c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o d’impiego; d) un marchio di identificazione della partita o del lotto; e) in ordine decrescente in base al peso, un elenco: i) delle categorie di aromi presenti e ii) delle denominazioni di ciascuna delle altre sostanze o degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se del caso, del loro numero E; f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore; g) l’indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre normative comunitarie pertinenti; PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 15 h) la quantità netta; i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; j) se pertinenti, informazioni su un aroma o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencati nell’All. III bis della Dir. 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari. 2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui alle lett. e) e g) di tale paragrafo possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione. 3. In deroga al paragrafo 1, quando gli aromi sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna. Art. 16 Disposizioni specifiche per l’uso del termine "naturale" (vedere anche nota Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali 21576-P-21/07/2009 ) 1. Se il termine "naturale" è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all’art. 15, paragrafo 1, lett. a) si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Il termine "naturale" può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali. 3. Il termine "sostanza aromatizzante naturale" può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali. 4. Il termine "naturale" può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento. La descrizione è così formulata: «aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare"». 5. Il termine "aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare" con altri aromi naturali" può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di base a cui è fatto riferimento, l’aroma del quale è facilmente riconoscibile. 6. Il termine "aroma naturale" può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l’aroma o il sapore. Art. 17 Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali 1. Fatti salvi la Dir. 2000/13/CE, la Dir. 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (1), e il Reg. CE n. 1829/2003, gli aromi venduti separatamente o in associazione ad altri aromi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze e che sono destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un’indicazione più precisa dell’uso alimentare cui gli aromi sono destinati. 2. Se il termine "naturale" è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all’art. 15, paragrafo 1, lett. a), si applicano le disposizioni dell’art. 16. Art. 18 Altre prescrizioni relative all’etichettatura Gli articoli da 14 a 17 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni. Sono ugualmente applicabili, laddove non contrastanti con la regolamentazione comunitaria, il DL.vo 109/92 e s.m.i. e gli artt. 8 e 9 del DL.vo 107/92 e s.m.i.” PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 16 Per il punto 5, è necessario verificare: a) il Laboratorio (interno o esterno) utilizzato, verificandone la corrispondenza con quello indicato nella documentazione allegata alla notifica ai fini del riconoscimento; b) il piano di campionamento previsto; c) le analisi eseguite, in particolare per la verifica della purezza. Per il punto 6, si segue la prassi consolidata secondo le previsioni del Regolamento (CE) 178/2004. a) verifica della presenza di una procedura di rintracciabilità; b) verifica delle modalità di identificazione dei prodotti in entrata e in uscita; verifica della registrazione di eventuali non conformità. DEPOSITI Il controllo prevede: 1. la valutazione igienico sanitaria delle strutture 2. la valutazione documentale 3. la rintracciabilità. Per il punto 1, si può fare riferimento alle caratteristiche strutturali sopra indicate. Per il punto 2, si applicheranno le norme sulla etichettatura sopra indicate e riferibili normalmente, trattandosi di depositi all’ingrosso, non alla vendita ai consumatori finali, come definiti dal Regolamento (CE) 178/2002 (…che non utilizzi tale prodotto-alimentare-nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare). Relativamente al piano di autocontrollo, sarà valutata la gestione dei fornitori. Per il punto 3, valgono le indicazioni sopra citate. UTILIZZATORI Il controllo svolto normalmente nelle imprese di produzione alimenti sia all’ingrosso che al dettaglio può evidenziare l’uso di additivi, aromi, enzimi. In tal caso, è opportuno procedere alla verifica di: a) modalità di valutazione iniziale riguardo il loro utilizzo (a cosa servono?); b) modalità di scelta dei prodotti; c) modalità di dosaggio al fine di rispettare i limiti del DM 209/96 e s.m.i.; d) modalità di rispetto del quantum satis (utilizzo conformemente alle GMP e in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato); e) etichettatura dei prodotti finali; f) rintracciabilità; g) procedure di autocontrollo particolarmente riferite all’uso di questi prodotti. Per a) e b) l’OSA dovrà aver valutato la categoria di additivi, aromi, enzimi utilizzabile in rapporto al proprio prodotto finale, tenendo conto anche delle limitazioni d’uso previste; PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 17 Per c) l’OSA dovrà dimostrare di conoscere i limiti d’uso e di dosaggio dei prodotti usati e dovrà avere una procedura specifica, completa delle strumentazioni idonee per misurazioni e/o pesature, che definisca le modalità per il loro rispetto; Per d) l’OSA dovrà dimostrare di aver definito modalità di valutazione e procedure applicative affinché i prodotti siano utilizzati per un definito scopo tecnologico e nella quantità realmente utile; Per e) si fa riferimento alle stesse norme sopra riferite; “Art. 24 Regolamento (CE) 1333/2008 Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari 1. Fatta salva la Dir. 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti contenenti i coloranti alimentari di cui nell’All. V del presente regolamento include le informazioni addizionali previste in detto allegato.” ALLEGATO V Elenco dei coloranti alimentari di cui all’art. 24 per i quali l’etichettatura degli alimenti include informazioni addizionali Alimenti contenenti uno o più dei seguenti coloranti alimentari Sunset yellow (E 110) (*) Informazioni "denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini." Giallo di chinolina (E 104) (*) Carmoisina (E 122) (*) Rosso allura (E 129) (*) Tartrazine (E 102) (*) Ponceau 4R (E 124) (*) (*) Ad eccezione: a) degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e b) delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume. (Nota così sost. da Reg. CE 238/2010) ) 2. In relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica di conseguenza l’art. 13, paragrafo 2 della Dir. 2000/13/CE. 3. Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, l’All. V è modificato da misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’art. 28, paragrafo 4.” È inoltre applicabile per additivi, aromi ed enzimi, laddove non contrastante con la regolamentazione comunitaria, il DL.vo 109/92 e s.m.i. Per f) rintracciabilità: dovrà essere presente almeno la procedura di rintracciabilità a monte; Per g) l’autocontrollo relativamente alla gestione di additivi, aromi ed enzimi prevederà il diagramma di flusso specifico, la gestione dei rischi ed i punti precedenti. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 18 ACCESSO IN AZIENDA ISPEZIONE PRESSO PRODUTTORI DI AROMI/ADDITIVI ALIMENTARI VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 689/81 VIOLAZIONE ART. 6 PUNTO 5 DL.vo 193/07 QUALIFICAZIONE E SPIEGAZIONE MOTIVO DELLA VISITA PRESCRIZIONE EX ART. 54 REG. (CE) 882/2004 DI ADEGUAMENTO ENTRO TERMINE PREFISSATO ISPEZIONE SU LOCALI DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO NO I LOCALI RISPETTANO I REQUISITI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 852/2004? NO SUSSISTE UN PERICOLO DI CONTAMINAZIONE PER IL PRODOTTO IN USCITA? SI SI VERIFICA DOCUMENTALE SOSPENSIONE ATTIVITA’ EX ART. 54 REG. (CE) 882/04 E’ PRESENTE IL DOCUMENTO DI AUTOCONTROLLO REDATTO SECONDO SI IL METODO HACCP? VIOLAZIONE ART. 6 PUNTO 6 DL.vo 193/07 NO SI SONO PRESENTI LE LE PROCEDURE RELATIVE ALLA TRACCIABILITA’? NO VIOLAZIONE DL.vo 190/06 VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 689/81 SI SI RITIENE NECESSARIO ESEGUIRE CAMPIONAMENTO DI ADDITIVI? SI VERBALE DI CAMPIONAMENTO NO GLI AROMI PRODOTTI SONO NO CONFORMI ALLE CARATTERISTICHE FISSATE DAL DL.vo 107/92? NO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 689/81 VIOLAZIONE ARTT. 3-4-5-6-7-89-10 DL.vo 107/92 SI COMPILAZIONE CECK LIST REGIONALE PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo VERBALE DI ISPEZIONE TERMINE ACCESSO IN AZIENDA 19 CAMPIONAMENTO Il campionamento, che normalmente si potrà effettuare durante un sopralluogo da un produttore o confezionatore, può riguardare l’additivo, aroma o enzima per determinarne la purezza; oppure, durante un sopralluogo da un utilizzatore, si verificherà il rispetto del tipo e limiti consentiti nel singolo prodotto. 1) Campionamento da produttore o confezionatore: Il campionamento segue la normale prassi di prelievo prevista dal DPR 327/80. Il Laboratorio determinerà la purezza secondo le specifiche dei diversi DM regolatori, ma secondo le proprie possibilità operative e gli accreditamenti ottenuti o in corso di approvazione. 2) Campionamento da utilizzatore: Il campionamento segue la normale prassi di prelievo prevista dal DPR 327/80. L’analisi verificherà il rispetto del limite quantitativo d’uso definito dalle norme per additivi, enzimi, aromi presenti in etichetta; in aggiunta, il Laboratorio verificherà la presenza di sostanze non concesse in quel determinato prodotto alimentare, non indicate in etichetta, ma che presumibilmente potrebbero essere state usate. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo 20 ELENCO ADDITIVI Si ritiene utile indicare nella tabella sotto riportata gli additivi che possono essere utilizzati in diversi prodotti alimentari. In tal modo sarà possibile indirizzare la ricerca specifica. PRODOTTI ALIMENTARI Prodotti a base di carne Gelatina animale Pesci Crostacei, cefalopodi PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Idrossibenzoati Anidride Solforosa e solfiti Natamicina Nitrati di Na e K Gallati, BHA,BHT Ac. Eritorbico, eritorbato di NA EDTA di calcio disodico Esteri di saccarosio degli ac. Grassi, sucrogliceridi Stearoil-2-lattilati Biossido di silicio e silicati. Talco Neoesperidina DC Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Idrossibenzoati Anidride Solforosa e solfiti Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Anidride Solforosa e solfiti Nitrati di Na e K Ac. Eritorbico, eritorbato di NA Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati SIGLA CE E 200 E 202 E 203 E 210 E211 E212 E213 E214 E215 E218 E219 E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E235 E249 E250 E251 E252 E310 E311 E312 E320 E321 E315 E316 E385 E473 E474 E481 E482 E551 E552 E553a E553b E554 E555 E556 E559 E959 E 200 E 202 E 203 E 210 E211 E212 E213 E214 E215 E218 E219 E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E 200 E 202 E 203 E 210 E211 E212 E213 E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E249 E250 E251 E252 E315 E316 E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 Anidride solforosa e solfiti Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati EDTA di calcio disodico E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 E385 21 PRODOTTI ALIMENTARI ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Conserve, semiconserve ittiche Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Ac. Eritorbico, eritorbato di NA EDTA di calcio disodico Formaggi Ac. Sorbico e sorbati umari Natamicina Esametilentetramina Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati Biossido di silicio e silicati. Talco Lisozima Latte Ac. Sorbico e sorbati Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati Polisorbati Esteri di saccarosio degli ac. Grassi, sucrogliceridi Esteri poliglicerici degli acidi grassi Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi Monostearato. Monolaurato ecc. Uovo liquido Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati SIGLA CE E 200 E 202 E 203 E 210 E211 E212 E213 E315 E316 E385 E 200 E 202 E 203 E234 E235 E239 E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 E551 E552 E553a E553b E554 E555 E556 E559 E1105 E200 E 202 E 203 E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 E432 E433 E434 E435 E436 E473 E474 E475 E477 E491 E492 E493 E494 E 200 E 202 E 203 E 210 E211 E212 E213 E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 Prodotti a base di uova E 200 E 202 E 203 E475 E200 E 202 E 203 E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E242 E297 E353 E431 E900 E1105 Vino PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo Ac. Sorbico e sorbati Esteri poliglicerici degli acidi grassi Ac. Sorbico e sorbati Anidride solforosa e solfiti Dimetilcarbonato Acido umario Acido metatartarico Stearato di poliossimetilene Dimetilpolisilossano Lisozima 22 PRODOTTI ALIMENTARI Bevande alcoliche Bevande analcoliche Frutta fresca PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Anidride solforosa e solfiti Dimetilcarbonato Alginato di 1-2 propandiolo Gomme di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Saccarosio di isobutirrato acetato Esteri della glicerina della resina del legno Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Esteri poliglicerici degli acidi grassi Steroil-2-lattilati Dimetilpolisilossano Estratto di quillaia Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Anidride solforosa e solfiti Dimetilcarbonato Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati Acido adipico e adipati Acido succinico Alginato di 1-2 propandiolo Saccarosio di isobutirrato acetato Esteri della glicerina della resina del legno Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Dimetilpolisilossano Acesulfame, K Aspartame , Taumatina Estratto di quillaia Esteri della glicerina della resina del legno Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Cera di carnauba Ortofenifenolo, ortofenilfenolo sodico SIGLA CE E200 E 202 E 203 E210 E211 E212 E213 E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E242 E405 E416 E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E444 E445 E473 E475 E481 E900 E999 E200 E210 E220 E242 E338 E355 E363 E405 E444 E445 E473 E900 E950 E999 E445 E473 E903 E231 E474 E482 E 202 E 203 E211 E212 E213 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 E356 E357 E474 E951 E957 E474 E232 23 PRODOTTI ALIMENTARI Marmellate, confetture Frutta secca; preparazioni di frutta; patate e derivati Canditi; ortaggi; sottaceti; sott’olio; in salamoia PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Anidride solforosa e solfiti Acido fumarico Alginato di 1-2 propandiolo Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Dimetilpolisilossano Acesulfame, K Aspartame, Taumatina Monostearato, monolaurato ecc. Acido glutammico e glutammati Ac. Sorbico e sorbati Anidride solforosa e solfiti Gallati,BHA,BHT Alginato di 1-2 propandiolo Gomma di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Emicellulosa di soia Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Poli-1-decene idrogenato Stearoil-2-lattilati Acido glutammico e glutammati Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Anidride solforosa e solfiti EDTA di calcio disodico Alginato di 1-2 propandiolo Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati SIGLA CE E200 E 202 E 203 E210 E211 E212 E213 E220 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E297 E405 E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E425 E626 E900 E950 E491 E620 E200 E220 E310 E405 E416 E420 E425 E426 E626 E907 E481 E620 E200 E210 E220 E385 E405 E420 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E951 E957 E492 E493 E494 E621 E622 E623 E624 E725 E 202 E 203 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E311 E312 E320 E321 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E482 E621 E622 E623 E624 E725 E 202 E 203 E211 E212 E213 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E425 E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 24 Polenta; riso; cereali Prodotti da forno PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo Dimetilpolisilossano Solfati di alluminio Gluconato e lattato ferroso Acido glutammico e glutammati E900 E520 E521 E522 E523 E579 E585 E620 E621 E622 E623 E624 E725 Ac. Sorbico e sorbati Anidride solforosa e solfiti Gallati,BHA,BHT Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Emicellulosa di soia Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Acido glutammico e glutammati Ac. Sorbico e sorbati Anidride solforosa e solfiti Acido propionico e propionati Gallati,BHA,BHT Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati Acido adipico e adipati Alginato di 1-2 propandiolo Gomma di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Polisorbati Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Esteri poliglicerici degli acidi grassi Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi Stearoil-2-lattilati Tartrato di stearile Monostearato, monolaurato ecc. Fosfato acido di sodio e alluminio Acido glutammico e glutammati E200 E220 E310 E420 E425 E426 E626 E620 E200 E220 E280 E310 E338 E355 E405 E416 E420 E425 E432 E473 E626 E475 E477 E481 E483 E491 E541 E620 E 202 E 203 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E311 E312 E320 E321 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E627 E628 E629 E621 E622 E623 E 202 E 203 E221 E222 E223 E281 E282 E283 E311 E312 E320 E339 E340 E341 E356 E357 E630 E631 E632 E634 E635 E624 E725 E224 E226 E227 E228 E321 E343 E450 E451 E452 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E433 E434 E435 E436 E474 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E482 E492 E493 E494 E621 E622 E623 E624 E725 25 PRODOTTI ALIMENTARI Snack cereali Gomme da masticare PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Ac. Sorbico e sorbati Idrossibenzoati Anidride solforosa e solfiti Acido propionico e propionati Gallati,BHA,BHT Ac. Fosforico,fosfati,di-tri-polifosfati Alginato di 1-2 propandiolo Gomma di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Emicellulosa di soia Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Dimetilpolisilossano Stearoil-2-lattilati Acido glutammico e glutammati Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Anidride solforosa e solfiti Acido fumarico Gallati,BHA,BHT Alginato di 1-2 propandiolo Gomma di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Polisorbati Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Acetato di zinco Dimetilpolisilossano Carbammide Acesulfame, K Aspartame, Taumatina Neoesperidina DC Esteri poliglicerici degli acidi grassi Stearoil-2-lattilati SIGLA CE E200 E 202 E 203 E214 E215 E218 E219 E220 E221 E222 E223 E280 E281 E282 E283 E310 E311 E312 E320 E338 E339 E340 E341 E405 E416 E420 E421 E953 E965 E425 E426 E626 E900 E481 E620 E200 E210 E220 E297 E310 E405 E416 E420 E224 E226 E227 E228 E321 E343 E450 E451 E452 E966 E967 E968 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E482 E621 E622 E623 E624 E725 E 202 E 203 E211 E212 E213 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E311 E312 E320 E321 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E425 E432 E433 E434 E435 E436 E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E650 E900 E927b E950 E951 E957 E959 E475 E481 E482 26 Prodotti della confetteria e dolciari PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo Monostearato, monolaurato ecc. Biossido di silicio e silicati. Talco Acido glutammico e glutammati E491 E492 E493 E494 E551 E552 E553a E553b E554 E555 E556 E620 E621 E622 E623 E624 E725 Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Idrossibenzoati Gallati,BHA,BHT Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati Acido adipico e adipati Alginato di 1-2 propandiolo Gomma di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Emicellulosa di soia Polisorbati Fosfati di ammonio Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Dimetilpolisilossano Cera di carnauba Acesulfame, K Aspartame , Taumatina Esteri poliglicerici degli acidi grassi Policirinoleato di poliglicerolo Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi Stearoil-2-lattilati Monostearato, monolaurato ecc. Biossido di silicio e silicati. Talco Acido glutammico e glutammati E200 E210 E214 E310 E338 E355 E405 E416 E420 E425 E426 E432 E442 E473 E626 E900 E903 E950 E475 E476 E477 E481 E491 E551 E620 E 202 E 203 E211 E212 E213 E215 E218 E219 E311 E312 E320 E321 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 E356 E357 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E433 E434 E435 E436 E474 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E951 E957 E482 E492 E493 E494 E552 E553a E553b E554 E555 E556 E621 E622 E623 E624 E725 27 PRODOTTI ALIMENTARI ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI SIGLA CE Salse e condimenti Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Anidride solforosa e solfiti Gallati,BHA,BHT EDTA di calcio disodico Gomma di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Emicellulosa di soia Polisorbati Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Policirinoleato di poliglicerolo Monostearato, monolaurato ecc. Acido glutammico e glutammati E200 E210 E220 E310 E385 E416 E420 Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Alginato di 1-2 propandiolo Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Polisorbati Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Esteri poliglicerici degli acidi grassi Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi Monostearato, monolaurato ecc. Acido glutammico e glutammati E200 E 202 E 203 E210 E211 E212 E213 E405 E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968 Prodotti dietetici PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo E425 E426 E432 E473 E626 E476 E491 E620 E425 E432 E473 E626 E475 E477 E491 E620 E 202 E 203 E211 E212 E213 E221 E222 E223 E224 E226 E227 E228 E311 E312 E320 E321 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E433 E434 E435 E436 E474 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E492 E493 E494 E621 E622 E623 E624 E725 E433 E434 E435 E436 E474 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E492 E493 E494 E621 E622 E623 E624 E725 28 PRODOTTI ALIMENTARI Grassi Aromi PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Gallati,BHA,BHT Alginato di 1-2 propandiolo Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniak Polisorbati Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Dimetilpolisilossano Neoesperidina DC Esteri poliglicerici degli acidi grassi Policirinoleato di poliglicerolo Esteri dell’1-2 propionato degli acidi grassi Prodotto di reazione dell’olio di soia ossidato termicamente con mono e di gliceridi degli acidi grassi Stearoil-2-lattilati Monostearato, monolaurato ecc. Biossido di silicio e silicati. Talco Acido glutammico e glutammati Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Gallati,BHA,BHT Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati Gomma di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniakù Polisorbati Acido guanilico e guanilati. Acido inosinico e inosinati Biossido di silicio e silicati. Talco Acido glutammico e glutammati Citrato di trietile, Diacetato di gliceride, Triacetato di gliceride, Propan-1-2-diolo Alcol benzilico SIGLA CE E310 E311 E312 E320 E321 E405 E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E425 E432 E433 E434 E435 E436 E473 E474 E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E900 E959 E475 E476 E477 E479b E481 E491 E551 E620 E200 E210 E310 E338 E416 E420 E482 E492 E493 E494 E552 E553a E553b E554 E555 E556 E621 E622 E623 E624 E725 E 202 E 203 E211 E212 E213 E311 E312 E320 E321 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E425 E432 E433 E434 E435 E436 E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E551 E552 E553a E553b E554 E555 E556 E620 E621 E622 E623 E624 E725 E1505 E1517 E1518 E1520 E1519 29 PRODOTTI ALIMENTARI Integratori alimentari Sale Alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Ac. Sorbico e sorbati Ac. Benzoico e benzoati Ac. Fosforico, fosfati, di-tri-polifosfati Alginato di 1-2 propandiolo Gomma di kara Sorbitolo, mannitolo, isomalto, maltitolo, lattitolo, xilitolo, eritritolo Koniak 1)gomma di koniak 2)glucomannano di koniakù Emicellulos di soia Carbossimetilcellulosa sodica reticolata Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Esteri poliglicerici degli acidi grassi Monostearato, monolaurato ecc. Biossido di silicio e silicati. Talco Acido glutammico e glutammati Acido guanilico e guanilati, Acido inosinico e inosinati Cera di carnauba Ottenilsuccinato di amido e alluminio Fosfati di ammonio Ferrocianuri Biossido di silicio e silicati, TalcO Palmitato di ascorbile Estratto ricco di tocoferolo, Alfatocoferolo, Gammatocoferolo, Deltatocoferolo Acido fosforico e fosfati Lecitine. Mono- e di gliceridi Citrati di sodio Citrati di potassio Fosfati di sodio. Fosfati di potassio Carragenina.Farina di semi di carrube, Gomma di guar Pectine Mono- e i gliceridi degli acidi grassi e loro esteri lattici, citrici, acetici Esteri di saccarosio degli ac. Grassi, sucrogliceridi SIGLA CE E200 E 202 E 203 E210 E211 E212 E213 E338 E339 E340 E341 E343 E450 E451 E452 E405 E416 E420 E421 E953 E965 E966 E967 E968 E425 E426 E468 E473 E474 E475 E491 E492 E551 E552 E620 E621 E626 E627 E903 E1452 E442 E535 E536 E551 E552 E304 E306 E307 E338 E322 E331 E332 E339 E407 E440 E471 E493 E494 E553a E553b E554 E555 E556 E622 E623 E624 E725 E628 E629 E630 E631 E632 E634 E635 E538 E553a E553b E554 E555 E556 E308 E309 E471 E340 E410 E412 E472a E472b E472c E473 E474 30 PRODOTTI ALIMENTARI Alimenti per lo svezzamento e per bambini in buona salute PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Acido L ascorbico. L-ascorbati Palmitato di ascorbile Estratto ricco di tocoferolo. Alfatocoferolo, Gammatocoferolo, Deltatocoferolo. Acido fosforico e fosfati Lecitine, Mono- e di gliceridi Citrati di calcio Acido tartarico Tartrati di sodio Tartrati di potassio Fosfato tricalcico Tartrati di calcio Acido alginico e alginati Farina di semi di carruba Gomma di guar Gomma di acacia (arabica) Gomma di xanthan Pectine Difosfato di sodio Mono- e digliceridi degli acidi grassi e loro esteri lattici Amido di ossidato Fosfato di monoamido Fosfato di diamido Fosfato di diamido fosfatato Fosfato di diamido acetilato Amido acetilato Adipato di diamido acetilato Ottenilsuccinato di amido e sodio Amido acetilato ossidato SIGLA CE E300 E304 E306 E307 E308 E309 E338 E322 E471 E333 E334 E335 E336 E341 E354 E400 E401 E402 E404 E410 E412 E414 E415 E440 E450a E471 E472a E472b E472c E1404 E1410 E1412 E1413 E1414 E1420 E1422 E1450 E1451 31 PRODOTTI ALIMENTARI Alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia per scopi medici speciali PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI Acido alginico e alginati Alginato di 1,2 propandiolo Farina di semi di carruba Gomma di guar Gomma di acacia (arabica) Pectine Carbossimetilcellulosa sodica reticolata Mono- e digliceridi degli acidi grassi e loro esteri lattici Esteri di saccarosio degli ac. grassi, sucrogliceridi Ottenilsuccinato di amido e sodio Esteri poliglicerici degli acidi grassi SIGLA CE E400 E401 E402 E404 E405 E410 E412 E414 E440 E468 E471 E472a E472b E472c E473 E474 E1450 E475 32 SANZIONI Fattispecie Art violato sanzione Impresa non notificata all’avvio Impresa che non ha notificato modifiche e subingressi Impresa in attività con registrazione/riconoscimento sospeso o revocato Mancanza di sistemi o procedure di rintracciabilità Mancata attivazione del ritiro Art 6 Reg. (CE) 852/2004 Da € 1500 a 9000 Art. 6, c. 3, DL.vo 193/2007 Da € 500 a 3000 Art. 6,c. 4, DL.vo 193/2007 Da € 1500 a 9000 Art. 6, c. 3, DL.vo 193/2007 Mancata comunicazione all’autorità competente del ritiro Mancata collaborazione richiesta all’autorità competente Aggiunta di additivi non autorizzati o senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego Utilizzo di aromi senza le limitazioni, caratteristiche e purezza definite nel DL.vo 107/92 Art. 19 Reg. (CE) 178/2002 Produzione e commercializzazione di preparazioni con aromi miscelati con additivi usate in alimenti in cui non è consentito l’uso degli stessi additivi. Art 6 Reg. (CE) 852/2004 Art 6 Reg. (CE) 852/2004 Art. 18 Reg. (CE) 178/2002 Art. 19 Reg. (CE) 178/2002 Art. 19 Reg. (CE) 178/2002 Da € 2000 a 12000 Art 3,c. 3, ibidem Art. 5 g) L 283/62 di natura penale a mente dell’art. 6 stessa Legge: non depenalizzato Art. 3 stesso decreto da € 15.494 a 92.962 art. 14,c.1, DL.vo 107/92 (ai sensi art. 2 DL.vo 507/99) DL.vo 107/92 Art. 4 Aromi contenenti sostanze o elementi i quantità tossicologicamente pericolosa o Pb, Hg, As in quantità superiori ai limiti. Aromi con requisiti di purezza non rispettati. Art. 5 Uso di aromi che apportano negli alimenti una quantità di benzopirene > ai limiti. Uso di aromi che apportano le sostanze indicate nell’allegato V in quantità > ai limiti. Art. 6 PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo Da € 750 a 4500 Art. 2 DL.vo 190/2006 Da € 3000 a 18000 Art. 3, c. 1, ibidem Da € 500 a 3000 Art. 3,c.2, ibidem Da € 15.494 a 92.962 art. 14,c. 1, DL.vo 107/92 (ai sensi art. 2 DL.vo 507/99) 33 Uso di aromi oltre i limiti e le tipologie previste nell’allegato VI. Uso di aromatizzanti artificiali oltre le condizioni stabilite nell’allegato VII e senza rispetto dei requisiti di purezza stabiliti. Etichettatura non corretta degli additivi Etichettatura non corretta degli aromi Mancata comunicazione preventiva all’autorità competente locale della produzione di aromi destinati ad altri Paesi o degli alimenti destinati ad altri Paesi prodotti con l’uso degli stessi aromi. PRISA 2012 – Allegato 6-1 – Piano controllo Art. 7 Artt. 22-23 Reg. (CE) 1333/2010 Artt. 8 e 9 DL.vo 107/92 Art. 10 DL.vo 107/92 Art. 16, c.2, DL.vo 181/2003 da € 1600 a € 9500 art. 16, c. 3 DL.vo 181/2003 da € 600 a € 3500 (vedere Circ. Ministero Salute n. 5295 del 24.2.2011) Art. 14, c. 2, DL.vo 107/92 Da € 775 a 4.648 Art. 14,c.3, DL.vo 107/92 Da € 516 a 2.582 34