ORDINE DEl GIORNALISTI LOMBARDIA CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 119 ,15 Prot. nr. . Muano 03:. , o Avv. Luciano Daffarra t: .IVA0.965 340JS8 DFF l.CS SJP08 L483V Piazu l.l.Benarelli, .\lilaoo C LI.... x C.F. Tel. +39 02 49538150 , tzo-\ ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 44/15/TF/ac Comoarizione del eiorno 9 marzo 2015 ore 12 MEMORIA DIFENSIVA per il giornalista pubblicista Cesare Cadeo (C.F.: CDA CSR 46L02 F205J) residente in …………….. rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Daffarra (C.F. DFF LCN 51 P08 L483V) con Studio in 20122 Milano . piazza L.V. Bertarelli. n. l. A. I fatti oggetto di contestazione La delibera del28 gennaio 2015. comunicata a mezzo di lettera raccomandata dal Presidente del Collegio in epigrafe a Cesare Cadeo ha ad oggetto l'accertamento della possibile violazione da parte del predetto giornalista dei principi contenuti nella Carta dei Doveri del Giornalista. in base all'art. 2 oar. 48 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, all'art. l del CNLG nonché delle regole stabilite all'art. 44 del D. Lgsl. 206/2005 e all'art. 23 del Codice del Consumo in merito a una presunta commistione di informazione/pubblicità che sarebbe ascrivibile al resistente. Tale missiva di contestazione inviata all'indirizzo di precedente residenza del giornalista Cesare Cadeo non indica né i fatti che gli sono stati addebitati. né le eventuali prove raccolte così come prescritto dall'art. 56 della le!!l!e 3 febbraio 1963 n. 69 tanto da viziare alla radice l'instaurazione del p resente procedimento. In tal senso il resistente è venuto a conoscenza solo successivamente ed aliunde del (vago) tenore delle contestazioni mossegli dall'Ordine dei 1 l.20122 Fax +39 02 49538164 Giornalisti della Lombardia, cioè dai documenti resi disponibili alla scrivente difesa ed estratti in copia presso la Segreteria dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia il giorno 26 febbraio 2015 come risulta dagli atti a mani del suddetto ufficio. Peraltro dall'esame dei suddetti documenti posti a disposizione del giornalista pubblicista Cesare Cadeo emerge che essi constano quasi esclusivamente di una email del 5 novembre 2014 con provenienza dal giornalista professionista ………………… il quale aveva scritto al ………………. un messaggio recante questo oggetto: "Richiesta di inserimento all'OdG prossima seduta CNOG: 'Proposta di abolire dalla Carta dei Doveri del giornalista il divieto per i pubblicisti di fare pubblicità' e 'Proposte e iniziative riguardanti l'esercizio abusivo della professione'. Il caso dell'ex pubblicista Barbara D'Urso e il drone usato da Canale 5 per sorvolare e filmare dall'alto la villetta di …………." Il testo della comunicazione - che sostanzia la sopra indicata oroposta di ordine del giorno del Consiglio Nazionale definita "ovviamente provocatoria" dal giornalista …………….. - per la parte che riguarda (anche) Cesare Cadeo è del seguente letterale tenore: "Lo spunto per Questa richiesta mi viene da altri 2 casi di giornalisti pubblicisti che fungono in tv da testimonial di prodotti commerciali. Ezio Greggio iscritto dal 2 maggio 1979 all'Ordine dei Giornalisti del Piemonte (e oggetto già di miei numerosi esposti rimasti "congelati" nel freezer dell'Ordine) e Cesare Cadeo iscritto dal 6 maggio 1980 all'Ordine dei giornalisti della Lombardia (e anch'esso oggetto già di miei numerosi esposti rimasti "congelati" nel freezer dell'Ordine). Ezio Greggio (... omissis ...) mentre Cesare Cadeo che peraltro sul suo sito ? internet ufficiale htto://www.cesarecadeo.itlbiol!rafia.htm#Un Riorno oer caso la Televisione ... ricorda che le sue "esperienze sono state molteplici: organizzatore e inviato, redattore e conduttore, telecronista e televenditore" avendo presentato "centinaia di Televendite e Telepromozioni su Canale 5 Italia l e Rete 4" è stato di recente testimoniai di Unendo Energia facendo conoscere al grande pubblico il CUQ, il sistema di accumulo energia più evoluto al mondo durante tutte le fasi del Mondiale di pallavolo femminile trasmesso in tv sui canali RAI cliccare su: htto://unendoenergiait/unendo-enerl!ia-italiana-ilnostro-mondiale/ mentre un anno fa assieme a Lisa Gritti i materassi Ondaflex vedere il filmato cliccando su: http://www.youtube.com/watch?v=4WZeJ-oABJs" In merito al documento su cui si fonda ilprocedimento disciplinare che Qui ci occupa esso - a prescindere dal tenore e dalla "commistione" degli addebiti ascritti a Cesare Cadeo con Quelli relativi ad altri colleghi giornalisti e non i Quali potrebbero non gradire che terzi vengano a conoscenza delle loro vicissitudini e delle attività di indagine che li riguardano - appare assai generico e vago nella formulazione delle contestazioni, tanto che risulta difficile p er una persona di normale diligenza comprendere Quali siano esattamente i fatti che configurino la violazione delle norme più volte sopra ricordate. Fatte Queste doverose, preliminari ed assorbenti osservazioni circa l'illegittimità delle contestazioni mosse al giornalista Cesare Cadeeo, si pongono a fondamento della presente eccezione le seguenti decisioni, interpretative delle norme che regolano il procedimento disciplinare verso i giornalisti iscritti all'Ordine. Circa la assoluta necessità che la contestazione sia chiara e completa nella sua articolazione si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la auale ha così statuito: "Nei giudizi disciplinari a carico dei Professionisti la garanzia costituzionale del diritto di difesa dell'incolpato (operante non solo nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale ma anche nel procedimento davanti al Consiglio dell'Ordine in q uanto funzionalmente preordinato e connesso alla successiva fase di natura giurisdizionale) comporta fra l'altro che l'interessato abbia diritto di essere adeguatamente informato tanto dell'instaurazione e dello svolgimento del procedimento quanto del contenuto dee:li addebiti con la duplice conseguenza del sorgere di corrispondenti obblighi a carico del soggetto che inizi il procedimento e della delimitazione del giudizio in relazione al contenuto della contestazione. Pertanto una sanzione disciplinare non può fondarsi su una condotta del professionista successiva al momento della contestazione dell'addebito (salvo l'autonomo rilievo di questa ai fini dell'apertura di altro procedimento) né PUÒ prescindere da una chiara informazione del professionista circa la natura disciplinare della contestazione mossagli, soprattutto se essa sia applicata in relazione ad aspetti tecnici dell'attività professionale, dovendosi in tale caso, per il necessario rispetto della garanzia di difesa. connettere ai fatti una Qualificazione, sia pure ipotetica o preventiva che caratterizzi l'inoculazione sotto il profilo della disciplina professionale o come incompetenza o sotto il profilo dell'errore o della colpa inescusabile o comunque sotto diversi profili di rilievo disciplinare (Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 27 settembre 1997 n. 9501)." .d. A sostegno e ad integrazione di questa massima vi è un ulteriore principio cui la contestazione degli addebiti non può sottrarsi. Esso assume il seguente tenore: "La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottopposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito e la comunicazione di un'incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da anelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari (Cass. Civ. Sez.lll. Sent. 2 GJ!OSto 2000 n. l 0125)." Nel nostro caso la scrivente difesa vagola nel buio a fronte di una così incompleta. vaga e fin poco approfondita contestazione di violazioni di norme aventi forza di legge priva della benché minima delimitazione ma si appresta comunque a fornire ampia giustificazione circa la liceità dell'operato del giornalista pubblicista Cesare Cadeo. A tale stregua sarebbe forse stato più prudente che l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. rebus melius perpensis. avesse archiviato nel suo immenso freezer - per appropriarci per un momento delle suggestive e reiterate affermazioni del giornalista p rofessionista …………. - l'email del 5 novembre 2014 effettuando indagini oiù approfondite sui fatti oggetto di questa vertenza. B. Il ruolo attuale di Cesare Cadeo nello svolgimento della sua attività professionale Cesare Cadeo ha indubitabilmente svolto in passato l'attività giornalistica: lo ha fatto negli anni in cui aveva assunto l'incarico di redattore di una testata televisiva (quella Sportiva di VideoTime) la quale svolgeva. appunto. il compito di comunicare al pubblico "notizie". f; Come noto secondo la prassi consolidata in dottrina e giurisprudenza "giornalista" è colui il auale svolge un'attività di "lavoro intellettuale volta alla raccolta al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso !!li organi di informazione. (Corte di Appello di. Milano Sent. 5 maggio 2004· Il Sole 24 Ore s.p.a. c. Ordine dei Giornalisti della Lombardia) Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte di legittimità la quale ha statuito che: "E' di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali o con l'esplicazione di espressione grafiche o ancora mediante la collocazione del messaggio) attraverso gli organi di informazione (Cass. 112/96 n. 889 Pres. Mollica Est. De Rosa in D&L 1996 687). La Carta dei doveri del giornalista ribadisce e rafforza queste connotazioni tipiche della professione del giornalista. Essa recita in seno ai Principi: "li giornalista deve rispettare coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. n giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che oossono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e h particolarmente a quelli dell'editore del governo o di altri organismi dello Stato". Il compito del giornalista è quindi quello di informare il pubblico offrendogli notizie che esso stesso ricerca ed elabora. Fatta questa premessa ci dobbiamo ora chiedere quali siano le regole applicabili ai giornalisti che svolgano iniziative pubblicitarie. Ci è di ausilio in questa ricerca q uanto è stato scritto nella "parte motiva" del recente procedimento disciplinare Prot. N. 5016/08/LG/ac dell'Ordine dei Giornalisti di Milano. Ecco cosa vi si legge: "I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi_giornalistici attraverso chiare indicazioni( ...) il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri o non se ne modifichi il senso e il contenuto". Dato atto che l'attività del giornalista riguarda la divulgazione di notizie che siano di pubblico interesse e che esse vadano tenute ben distinte dalla pubblicità. ci preme spendere qualche parola - anche ai fini di una migliore e più obiettiva lettura del curriculum vitae del resistente - su quello che è il lavoro che Cesare Cadeo svolge oggi. Il predetto giornalista pubblicista. all'età di anni 68 è prevalentemente impegnato in qualità di presentatore di attore teatrale e di testimoniai, oltre che di opinionista televisivo inserendo tali iniziative nell'ambito di una carriera quanto mai ricca di esperienze e che ha subito. nel suo lungo corso 7 mutamenti a volte repentini altre volte progressivi. Da numerosi anni q uantomeno dall'anno 1996- quando cioè egli ha cessato di operare per conto delle testate giornalistiche del Gruppo Mediaset- Cesare Cadeo svolge solo saltuariamente l'attività volta alla raccolta al commento ed ali'elaborazione di notizie cioè quella prettamente giornalistica avendo optato di compiere continuativamente un lavoro non meno interessante e nobile quello di conduttore televisivo relativamente al quale il sito web di Cesare Cadeo citato nella denuncia del giornalista ………. dedica la maggiore Parte delle informazioni curriculari del nostro assistito. In conseguenza di quanto precede Cesare Cadeo - pur essendo orgoglioso di appartenere all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, giornalista pubblicista e di collega prodigo nei in qualità di confronti dell'Ordine Nazionale - non sta svolgendo questa attività in via esclusiva e continuativa da lungo tempo. Inoltre è pacifico e non contestabile che Cesare Cadeo sia noto al pubblico soprattutto per quella che è stata per molti anni ad uno con altre intraprese professionali la sua opera precipua e che tale è rimasta ancor oggi: quella di conduttore televisivo di testimonia/ pubblicitario e di "uomo pubblico". Di contro, egli non trae notorietà dalle sue sporadiche iniziative da giornalista pubblicista. c. La valutazione dei comportamenti ascritti a Cesare Cadeo alla luce dei principi enucleati dall'Ordine dei Giornalisti e dalla dottrina e giurisprudenza in materia. Come abbiamo brevemente tratteggiato alla lett. A di questa memoria, gli addebiti che il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia sembra R muovere a Cesare Cadeo sembrano riferirsi a due generi di comportamenti: il primo riguarderebbe la sua attività di testimonia! Per un'azienda energetica la Unendo Energia Italiana il secondo riguarderebbe uno spot pubblicitario (pare con valenza sui moltissimi trasmessi fino ad oggi in televisione) girato e messo in onda per promuovere il marchio ed i prodotti della ditta Ondaflex. n link ai suddetti contenuti pubblicati sul web consente di prendere visione del messaggio pubblicitario diffuso al pubblico e della presenza in tale contesto del testimone di tali iniziative Cesare Cadeo. La nostra opinione in merito ai messaggi che sono oggetto della nota interna del g i onalista ……… ai vertici dell'Ordine è che essi provino indubbiamente la circostanza che il resistente abbia svolto e, soggiungiamo, tuttora svolga. l'attività di serio e professionale testimone di prodotti commerciali. Al fine di meglio precisare i contorni del lavoro svolto da Cesare Cadeo va evidenziato come tale opera sia contraddistinta da uno stile personale affatto singolare. tanto che da numerosi anni il suo modo di proporre la pubblicità al grande pubblico viene unanimemente considerato come: "educato" ''mai sopra le righe" "da gentiluomo anglosassone" e così via. Mai una volgarità mai una stonatura mai una frase fuori costo può essere percepita nel contesto dei messaggi chiaramente pubblicitari del resistente. Tutto quanto viene fatto da Cesare Cadeo è lieve e contraddistinto da un tratto di classe ed eleganza. Se, quindi la critica che si vuole appuntare a Cesare Cadeo riguarda genericamente la sua attività di sostegno agli sponsor del settore energetico, ovvero a quelli dei materassi _(Ondaflex o altro) non si intende in questa sede Q negare che tale attività sia oggi la principale fonte di reddito del il convenuto presentatore. Secondo quanto abbiamo in questa sede in precedenza brevemente arguito vi è una differenza sostanziale fra chi svolge quotidianamente il mestiere complesso e di natura prevalentemente ermeneutica di Giornalista. e colui il quale ha invece optato per compiere il lavoro non meno difficile del conduttore di programmi televisivi e di testimone di p rodotti commerciali un mondo che si è sviluppato dagli anni '80 ad oggi e che non è mai stato sufficientemente considerato e adeguatamente regolato, né dal legislatore né dagli ordini professionali di_questo paese. Peraltro la significativa differenza che esiste fra la categoria dei "conduttori televisivi" e quella dei "Giornalisti" emerge con forza anche nella Delibera del Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia emessa il 14 gennaio 2009 (Dec. N. 3 }nel caso Prot. N. 4880/08/LG/eg. ove in una fattispecie analoga a q uella odierna (Pubblicità della Grappa Bocchino da parte del presentatore Michael Bongiorno). si legge: "Inoltre non si rileverebbe alcun elemento di incompatibilità con la tutela dell'autonomia professionale ove si tenga conto che l'attività esercitata da Michael Bongiorno è quella di presentatore televisivo. Infine risguardo alla disciplina della promozione pubblicitaria. in generale vi possono essere iniziative pubblicitarie in qualche modo incompatibili con la dignità professionale ma Questo non è certo riscontrabile nelle varie presenze di Bongiorno in richiami promozionali. Ogni suo comportamento deontologicamente rilevante sarebbe quindi da escludere". Nella stessa delibera si soggiunge: "Infatti a voler ricercare la ratio del divieto imposto a parere di q uesto Collegio non si può che rinvenirla in un duplice 10 ordine di o pportunità; da un lato che il giornalista non abbia a che fare con una materia che può condizionarlo nello svolgimento della sua attività di comunicatore "neutrale" anche se non necessariamente imparziale dall'altro a tutela dei cittadini destinatari del messaggio pubblicitario. che un giornalista non possa garantire al prodotto sponsorizzato una sorta di valore aggiunto che gli deriva dalla propria immagine di professionista della notizia. (omissis) Ma se questo è lo spirito che sorregge il divieto imposto dalla Carta dei doveri,_ appare evidente che non si possa sostenere che Michael Bongiorno lo ha violato. In realtà. come già osservato non si può in alcun modo ritenere che Michael Bongiorno svolga attualmente professione giornalistica. la quale dunque non può essere turbata nella propria autonomia". Anche per Cesare Cadeo peraltro - come noto - buon allievo di Michael Mike) Bongiorno vale il logico e lucido ragionamento secondo cui se un conduttore televisivo non viene percepito come giornalista dalla stragrande maggioranza - se non dalla totalità - di coloro che lo conoscono, non è il giornalista pubblicista Cesare Cadeo che conferisce valore aggiunto al prodotto commerciale bensì il presentatore Cesare Cadeo. D. Il significato delle disposizioni in materia di commistione fra giornalismo e pubblicità fatte valere in q uesto procedimento disciplinare. Abbiamo già rilevato nella parte introduttiva di questa memoria che il procedimento disciplinare de quo troverebbe il proprio fondamento nei principi contenuti nella Carta dei Doveri del Giornalista in base all'art. 2. par. 48 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, nonché delle regole stabilite all'art. l del CNLG. all'art. 44 del D. Lgsl. 206/2005 e all'art. 23 del Codice del 11 Consumo. A nostro parere la lettura delle norme sopra elencate non conduce all'asserito divieto Posto a carico dei giornalisti, pubblicisti o professionisti di svolgere attività Pubblicitaria ove ricorrano determinate condizioni. Infatti impregiudicato quanto evidenziato alle precedenti lett. B e C di questa memoria non si rinviene nella lettera della legge un divieto di intraprendere iniziative pubblicitarie tout court in quanto tale vincolo di astensione riguarda solo le iniziative pubblicitarie che siano "incompatibili con l'autonomia professionale" come recita la Carta dei doveri del giornalista. Non pare a chi scrive che tale necessaria incompatibilità- che peraltro deve essere debitamente contestata e provata dal soggetto che intende Procedere con l'irrogazione della sanzione- possa discendere dall'art. l comma 3 della L. 69/1963 il q uale nello stabilire i cardini dell'attività giornalistica e pretendendo che dai suoi adepti venga assicurata l'autonomia ed il rispetto della deontologia professionale non pone alcun obbligo ai giornalisti. diverso da quello di attenersi alla verità sostanziale dei fatti alla lealtà e alla buona fede senza quindi fare alcun riferimento a divieti di pubblicità. Non si condivide, .quindi l'assunto su cui si basano talune delibere del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (in particolare la Delibera del 24 novembre 2003 - nel caso della giornalista Claudia Peroni), secondo cui "prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie realizza di p er sé una attività incompatibile con la tutela dell'autonomia professionale, perché determina una violazione dell'obbligo di esercitare in modo esclusivo e continuativo la professione". Invero, un tale principio può valere nel caso in cui il giornalista, nell'ambito 12 della sua attività professionale e quindi nel contesto di un articolo o di un programma di informazione sponsorizzi un marchio od un prodotto per il quale si verifichi una indubitabile commistione informazione/pubblicità ma certamente q uesto caso non ricorre q uando un presentatore televisivo che sia pure g iornalista p ubblicista svolga l'attività di testimoniai di prodotti o servizi totalmente al di fuori di un contesto informativo nell'accezione del termine "informazione giornalistica" che è stata sopra ampiamente illustrata. Riteniamo, quindi che Cesare Cadeo non possa proprio p er la totale assenza nei casi che lo riguardano di una commistione fra informazione e pubblicità essere ritenuto responsabile di violazioni delle norme deontologiche sopra esaminate sia sotto il profilo soggettivo o della colpa, che sotto l'aspetto materiale od oggettivo, per l'insussistenza dell'oggetto. Nel senso da noi indicato si è espresso l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia con Decisione n. 805 del 19 maggio 2008 secondo cui: "il giornalista pubblicista è infatti libero di svolgere contestualmente all'attività di giornalista un'altra professione ma quando assolve alla funzione giornalistica, costituzionalmente tutelata anche come diritto dell'opinione pubblica a ricevere un'informazione indipendente e imparziale non può trovarsi in alcun modo condizionato da qualsivoglia altro incarico". Anche il riferimento svolto nella Delibera di apertura del procedimento disciplinare avviato nei confronti di Cesare · Cadeo avuto riguardo alla oossibile violazione delle norme di cui all'art. 44 del D. Lgsl. 206/2005 e all'art. 23 del Codice del Consumo. pare improprio nel caso di specie. Anzitutto. è palese che l'intento delle due sopra citate disposizioni sia quello di scongiurare la commissione di atti di concorrenza sleale fra imprese. come 13 nel caso in cui una testata giornalistica celi in seno agl i articoli immagini di marchi o prodotti commerciali ovvero q uello di evitare che il consumatore non sia in grado di riconoscere il contenuto pubblicitario di un messaggio. Nel caso che ci occupa una tale fattispecie sì potrebbe configurare solo qualora venissero utilizzati mezzi scorretti ed ingannevoli ovvero venissero espressi giudizi che implichino la falsità di taluni assunti. In quest'ultimo caso la semplice lettura dell'art. 23 del Codice del Consumo esclude che i comportamenti edittali ivi contemplati possano in alcun modo coincidere con le contestazioni ascritte al resistente che sempre ha considerato il messaggio pubblicitario come distinto e separato rispetto all'attività di giornalista pubblicista. La natura promozionale e non giornalistica o di informazione dei messaggi veicolati da Cesare Cadeo attraverso gli spot pubblicitari è inoltre pacifica. sia perché essi devono essere sempre identificati sullo schermo televisivo con la sovrascritta "messaggio promozionale" _(Art. 3 comma 2 del Regolamento allegato alla Delibera Ag.com. 538/01 e successive integrazioni e modifiche). sia perché la promozione di un materasso o di altro prodotto o servizio commerciale affidata al resistente rappresenta un fatto ricorrente da decine di anni e noto a tutto il pubblico per le "centinaia di televendite" condotte dal giornalista pubblicista Cesare Cadeo. In nessun caso, quindi, Cesare Cadeo, nelle sue attività di testimonia/ ha commesso una o più delle violazioni delle molteplici previsioni dell'art. 23 del Codice del Consumo che -a sommesso avviso di chi scrive - è applicabile ai giornalisti in limitati e residuali casi. A tale proposito, si richiamano le numerose pronunce di AGCM (Autorità per 14 le Garanzie della Concorrenza e del Mercato) in cui si è data applicazione alla c.d. Legge Giulietti. Esse hanno riguardato p er la maggiore parte messaggi pubblicitari nei quali l'elemento qualificante era la concorrenza sleale fra imprese e quando esse hanno toccato la promozione di prodotti o servizi questi ultimi erano legati in prevalenza alle "telecomunicazioni" ai "dimagranti" o agli "pseudo-farmaci" beni che il resistente mai ha inteso supportare con la propria immagine e voce. E. Conclusioni Sulla scorta di queste iniziali riflessioni, da approfondire nel corso degli eventuali successivi g radi del g iudizio di questa controversia. si conclude nel senso di vedere dichiarato dal Consiglio di Disciplina Territoriale in epigrafe, quanto segue: l. La contestazione contenuta nella lettera raccomandata del 28 gennaio 2015 Prot. N. 44/15/TF/ac è nulla ner carenza degli elementi necessari ad identificare i singoli fatti ed i relativi addebiti mossi al giornalista pubblicista Cesare Cadeo· 2. Senza pregiudizio per la precedente preliminare eccezione i comportamenti indicati nella lettera del 28 gennaio 2015 Prot. 44/15/TF/ac, riconducibili al giornalista pubblicista Cesare Cadeo non integrano il contestato atto di commistione fra informazione e pubblicità. in quanto essi esulano dal rapporto di lavoro giornalistico_,_ essendo diretti esclusivamente a promuovere prodotti o servizi chiaramente identificabili ed avulsi da iniziative di giornalismo; 3. Cesare Cadeo è libero di svolgere contestualmente all'attività di giornalista un'altra professione fermo restando che quando egli svolge 1!'\ la funzione giornalistica è vincolato alle norme che disciplinano tale essenziale attività indipendente. Con ossequio. Avv. Luciano Daffarra o J? . ..._.. C?r:l , Milano 3 marzo 2015 1R Avv. Luciano Daffarra C-Lex Studio Legale Piazza L.V. Bertarelli, l 20122 - Milano Te!: +39.02.49538150 Fax :+39.02.49538164 M: +39.335 .282876 www.c-lex .it