SPECIALE POLICY NUTRIZIONALE EUROPEA LA POLICY NUTRIZIONALE IN EUROPA: ITER NORMATIVI E DINAMICHE DI REGOLAMENTAZIONE EUROPEAN NUTRITION POLICY: REGULATORY DYNAMICS AND TRAJECTORIES Luca Leone Facoltà di economia e giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza Corrispondenza: Luca Leone, [email protected] RIASSUNTO Alla luce della stretta correlazione tra salute e alimentazione, questo contributo si focalizza sulla strategia di policy messa in atto dalle istituzioni europee con riferimento alla tematica nutrizionale. Prendendo avvio dall’analisi della World Declaration for Nutrition adottata dalla FAO e dall’OMS nel 1992, lo studio ripercorre i principali interventi normativi europei sul tema, analizzandone la tipologia (normazione hard e soft), e fornendo una riflessione sui profili problematici a essi correlati. Il quadro così delineato porterà, quindi, a porre in evidenza l’esistenza di un approccio multidimensionale alla tematica, nell’ambito del quale, tuttavia, la combinazione di strumenti giuridici eterogenei – degna di nota sotto molteplici aspetti – unitamente al tentativo di coesistenza tra azioni di soggetti diversi (pubblici e privati) – a sua volta certamente lodevole – sollevano non poche criticità nel perseguimento degli obiettivi prefissi: la tutela della salute, in primis. Parole chiave: politica nutrizionale, salute, informazione alimentare, OMS, FAO ABSTRACT In the light of the relationship between health and nutrition, this paper focuses on the policy strategy designed by the European institutions with regard to nutrition. Starting from the analysis of the World Declaration for Nutrition adopted by FAO and WHO in 1992, the main European regulatory measures adopted on the issue are analysed and some reflections are offered about their normative status (hard and soft law), as well as on some problematic aspects and implications. Moreover, the contribution focuses on two major European strategies in regulating nutrition, namely the health-in-all-policies and whole-of-government approaches, characterized by the combination of heterogeneous legal instruments together with the coexistence of actions undertaken by public and private actors. The framework thus conceived – though noteworthy and commendable for several reasons – turns out to be problematic in achieving the desired goals: health protection and citizens’ well-being. Keywords: nutrition policy, health, food information, WHO, FAO INTRODUZIONE Con il termine “policy nutrizionale” si suole fare riferimento all’applicazione della policy pubblica nel settore alimentare e della nutrizione, al fine di avviare misure intersettoriali (talvolta combinate a misure adottate da privati) per migliorare la salute pubblica, quest’ultima intesa come concetto politico e sociale volto a prolungare la vita e migliorare la qualità della vita.1 Tali misure variano dall’educazione sanitaria, alla tassazione, alle varie forme di regolazione normativa, sino alle più recenti strategie “gentili” del nudging. Prendendo avvio dall’analisi della World Declaration for Nutrition adottata dalla FAO e dall’OMS nel 1992, questo contributo ripercorre i principali interventi normativi sul tema posti in essere in Europa nel nuovo millennio, analizzandone la tipologia (normazione hard e soft), e fornendo una riflessione sui profili problematici a essi correlati. Il quadro così delineato porterà a porre in evidenza l’avanzare di approcci c.d. health-in-all-policies e whole-of-government alla questione nutrizionale, nell’ambito dei quali, tuttavia, la combinazione di strumenti giuridici eterogenei – degna di nota sotto molteplici aspetti – e il tentativo di coesistenza tra azioni di soggetti diversi (pubblici e privati) – a sua volta certamente lodevole – stentano ancora a trovare il giusto equilibrio nel perseguimento degli obiettivi prefissi: la tutela della salute, in primis. LA POLICY NUTRIZIONALE EUROPEA Nel suo recente (2012) libro Il diritto di avere diritti, il giurista Stefano Rodotà sottolinea come «attraverso il cibo adeguato e sicuro non si nutra solo il corpo, ma la stessa dignità della persona».2 Questa riflessione rende ben evidente perché, in Europa, la questione nutrizionale si imponga già negli anni Settanta del secolo scorso all’attenzione di alcuni Stati membri (quelli dell’Europa del Nord, in particolare3), divenendo, poi, negli anni Ottanta, oggetto di specifici interventi delle allora Comunità Europee nei contesti relativi alla lotta contro il cancro,4 all’abuso di alcol5 e all’educazione alla salute.6 Successivamente, nel 1990, il Consiglio e i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri invitano la Commis- 395 Epidemiol Prev 2015; 39(5-6):395-400 SPECIALE • POLICY NUTRIZIONALE EUROPEA E&P anno 39 (5-6) settembre-dicembre 2015 sione, con apposita Risoluzione,7 a proporre la messa in atto che legittima l’Europa a sviluppare una strategia coerente nel di un programma d’azione sulla nutrizione che preveda, in campo della sanità pubblica, ai fini del conseguimento di un particolare, di dichiarare l’anno 1994 Anno europeo della nuelevato livello di protezione della salute9), la Commissione europea avvia, con apposita Comunicazione,10 il primo protrizione. Gli obiettivi dichiarati, tuttavia, mirano alla mera divulgazione al pubblico delle conoscenze in materia di salute gramma d’azione comunitaria in materia di sanità pubblica per e alimentazione, per la promozione di tipi di alimentazione il periodo1993-2002, piano che comprende otto programmi salutari che, nel rispetto delle tradizioni e delle abitudini pee che prevede finanziamenti per progetti in materia di nutriculiari di ogni comunità, consentano scelte alimentari idonee zione (quali il progetto Eurodiet sulla nutrizione e stili di vita e consapevoli. E’, invece, la World Declaration for Nutrition and sani). Tuttavia, nonostante l’intento dell’istituzione di Bruxelles sia di coadiuvare gli Stati membri nelle loro attività di proPlan of Action on Nutrition,8 adottata dalla FAO e dall’OMS nel tezione sanitaria e di diffusione delle informazioni sulle 1992, a segnare un passo decisivo per la costruzione di una po“buone pratiche,” è solo con l’inizio del nuovo millennio che licy sulla questione nutrizionale – a livello globale ed europeo. la strategia di policy europea in Nel riconoscere il diritto di ogni materia di nutrizione riesce ad essere umano all’accesso al cibo acquisire particolare impulso, sicuro e adeguato sotto il profilo grazie alla combinazione di una nutrizionale, vi si afferma l’impeserie di iniziative multidimengno ad assicurare un benessere sionali, definite e strutturate da nutrizionale duraturo per tutte le una pluralità di documenti propersone, come precondizione per grammatici. il raggiungimento del potenziale Una rapida ricognizione di questi sociale, mentale e fisico delle perLA WORLD DECLARATION atti ne rivela la “natura giuridica” sone, e il conseguente sviluppo FOR NUTRITION AND PLAN soft, poiché trattasi di strumenti delle società. Il correlato piano di OF ACTION ON NUTRITION normativi (dichiarazioni, accordi azione per la nutrizione rappreADOTTATA DALLA FAO intergovernativi, linee-guida, cosenta il tentativo di far converE DALL’OMS SEGNA UN PASSO municazioni, eccetera) la cui acgere l’impegno di numerosi atcettazione avviene su base volontori sociali (governi, ONG, DECISIVO PER LA COSTRUZIONE taria e in assenza di enforcement, comunità locali, settore privato) DI UNA POLICY SULLA QUESTIONE privi di giustiziabilità perché non nel perseguimento degli obiettivi NUTRIZIONALE - A LIVELLO GLOBALE sanzionabili, dal contenuto “penutrizionali – tra cui primegED EUROPEO. sante” ma “leggeri” (soft, apgiano la prevenzione e il conpunto) nella forma. Trattasi di trollo di specifiche deficienze nustrumenti capaci di produrre effetti giuridicamente rilevanti, tritive, la promozione di stili di vita e diete appropriati, la svincolandosi da schemi rigidi e cogenti; di influenzare la convalutazione, l’analisi e il monitoraggio delle situazioni alimendotta dei soggetti destinatari di essi (pur nella mancata pretari – per il perseguimento dei quali si richiama all’esigenza visione di una sanzione giuridica nei casi di inosservanza di un intervento giuridico nel settore alimentare, volto a prodella regola); di elaborare norme condivise, sì da facilitare proteggere il consumatore da cibo non sicuro, adulterato o concessi di apprendimento e distribuzione di responsabilità. taminato, così come alla necessità di riconoscere diritti di conNello specifico, due linee di intervento avanzano di pari sultazione con le istituzioni interessate, e facilitare l’accesso passo, in Europa, per la promozione di una politica attiaperto e trasparente all’informazione. nente alla nutrizione che possa essere adeguata ed efficiente. La nota interessante che emerge dal piano è l’importanza riconosciuta alla conoscenza civica, all’impegno e alla crea1. La prima fa capo all’azione del Regional Office dell’OMS tività delle comunità locali, considerate forze trainanti per che, nel 2000, dà avvio a 3 piani di azione nel campo della il cambiamento sociale, e chiamate non solo a mere indisanità pubblica per gli anni 2000-2005,11 2007-201212 e cazioni di priorità, quanto e soprattutto a pianificare, gestire 2015-2020.13 Ognuno di essi, rilevando la necessità di svie valutare ogni possibile tipo di intervento. Il piano indiviluppare, nei singoli Paesi, politiche nutrizionali volte alla dua, quindi, nei sistemi educativi e nei meccanismi di coprotezione della salute – nonché a ridurre le malattie corremunicazione sociale – capaci di garantire scelte critiche e late all’alimentazione – fornisce un quadro strutturato di consapevoli – alcuni dei principali strumenti per raggiungere strumenti per singole aree di intervento, e definisce gli attori gli obiettivi prefissi. da coinvolgere (dal settore pubblico – i ministeri nazionali In siffatto scenario internazionale, nel 1993 (precisamente aldella salute, anzitutto – a quello privato) per contrastare il problema della malnutrizione (in ogni sua forma) e delle macuni mesi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, 396 Epidemiol Prev 2015; 39(5-6):395-400 SPECIALE • POLICY NUTRIZIONALE EUROPEA lattie non trasmissibili correlate alla dieta, così da pervenire alla realizzazione di una governance nel settore alimentare sicura e sostenibile. Gli approcci proposti dai piani di azione si caratterizzano per essere health-in-all-policies e whole-ofgovernment,14 al fine della creazione di un sistema alimentare che si fondi su stili di vita sani, sul continuo controllo e monitoraggio della catena alimentare e su una collaborazione plurilivello e multisettoriale. 2. La seconda linea di intervento nasce, invece, con la pubblicazione, da parte della Commissione nel 1998, della Comunicazione sullo sviluppo della politica in materia di sanità pubblica,15 che precede la proposta16 relativa a un nuovo programma di azione comunitario nel campo della sanità pubblica. A tali documenti – che affermano la necessità di rafforzare le attività in materia di nutrizione e obesità, oltre all’esigenza di sviluppare strumenti specifici per assicurare che i requisiti di protezione della salute siano debitamente rispettati, e che evidenziano il ruolo dell’Unione nell’informare sulle diete, sui valori nutrizionali degli alimenti, sugli ingredienti e gli additivi – nel 2000, fa seguito, la Risoluzione del Consiglio sulla salute e la nutrizione,17 che invita la Commissione a studiare la maniera atta a favorire una migliore nutrizione all’interno dell’Unione europea, così da intraprendere un’ampia gamma di azioni per migliorare la salute dei cittadini, ed eliminare le fonti di pericolo per la salute umana. A fronte di tale invito, la Commissione europea procede all’adozione di 3 programmi d’azione comunitari nel campo della sanità pubblica (2003-200818) e in materia di salute (2008-201319 e 2014-202020), al fine, inter alia, di migliorare l’informazione in campo sanitario (sviluppando e gestendo un sistema di monitoraggio sanitario), rispondere in modo rapido e coordinato alle minacce che incombono sulla salute, prevenire le malattie e incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani. Gli aspetti più strettamente legati alla nutrizione diventano oggetto, invece, di una specifica strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità, che vede la luce nel 2007, con la pubblicazione di un apposito Libro bianco21 basato sulle allora recenti iniziative della Commissione stessa: la piattaforma d’azione europea per l’alimentazione, l’attività fisica e la salute,22 e il Libro verde sulle diete sane e l’attività fisica.23 Nel Libro bianco si evince l’urgenza di attuare una vasta gamma di azioni nel settore a tutti i livelli decisionali, affrontando le cause all’origine dei rischi sanitari attraverso l’utilizzo di una molteplicità di strumenti (fra cui atti normativi, collegamento in reti, approcci pubblico/privato), nonché impegnando il settore privato e la società civile. Tra le varie azioni proposte, «la definizione della legislazione» segna certamente un cambiamento di rotta nell’approccio europeo alla questione nutrizionale e ai relativi aspetti sanitari. Essa rimanda, infatti, ai tradizionali strumenti europei di regolamentazione, quali direttive e regolamenti. Il lin- E&P anno 39 (5-6) settembre-dicembre 2015 guaggio giuridico usa il termine inglese hard law per indicare queste fonti tradizionali del diritto, emanate da organi deputati alla produzione di norme giuridiche, e dotate di efficacia vincolante nei confronti dei destinatari. Nel Libro bianco, il riferimento agli strumenti giuridici c.d. di command and control – di cui si avverte l’esigenza in ragione, molto probabilmente, della scarsità dei risultati conseguiti sino allora24– attiene all’informazione alimentare, considerata tra i fattori capaci di influenzare le preferenze e il comportamento degli individui.25 Il seguito della trattazione si focalizzerà sull’analisi dei principali interventi normativi adottati a riguardo. L’INFORMAZIONE NUTRIZIONALE TRA CLAIM, PUBBLICITÀ ED ETICHETTATURA. CENNI PER UNA RIFLESSIONE L’ETICHETTATURA L’impegno espresso dalla Commissione nel Libro bianco a un rafforzamento della normativa in materia di etichettatura, «al fine di attribuirle un ruolo di informazione dei consumatori» (p. 6), è sfociato nell’adozione del regolamento n. 1169/2011,26 con il quale si è proceduto al riordino della disciplina, «tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, e garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno» (art. 1). Ciò che in questa sede preme rilevare è che con tale nuovo regolamento la disciplina delle dichiarazioni nutrizionali è diventata parte necessaria della disciplina in tema di etichettatura, assurgendo a strumento di rilievo attraverso cui effettuare scelte consapevoli sul mercato agroalimentare. Rendendo obbligatoria l’etichettatura nutrizionale ai sensi dell’art. 9 lett. l ) del reg. n. 1169/2011, il legislatore europeo ne ha colto l’elemento elementare ed essenziale al tempo stesso: elementare per la capacità dell’alimento di fornire nutrimento; essenziale perché solo la dichiarazione nutrizionale può rendere la scelta del consumatore/cittadino davvero consapevole.27 Sicché dal 2016 (secondo quanto dispone l’art. 54, comma 3°) dovranno essere indicati in etichetta: il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (art. 30). A questi potrà aggiungersi l’indicazione di altri elementi, ex art. 30, comma 2°. Come rilevato dalla dottrina,28 tuttavia, dove la disciplina desta qualche perplessità è nei successivi quattro articoli. Con riguardo all’art. 31, le ragioni sono due: in primo luogo, perché il valore energetico medio può essere calcolato secondo tre criteri diversi, uno solo dei quali risulta verosimile (poiché rinvia all’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante); in secundis, per la mancanza di disposizioni dettagliate (che possono essere adottate dalla Commissione con atti di esecuzione) circa gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali. Con riferimento agli artt. 32, 33 e 34 – che fissano modalità e luoghi di espressione e presentazione delle dichiarazioni nutrizionali – i dubbi sor- 397 Epidemiol Prev 2015; 39(5-6):395-400 SPECIALE • POLICY NUTRIZIONALE EUROPEA E&P anno 39 (5-6) settembre-dicembre 2015 gono, invece, tanto per la previsione di numerose eccezioni alla disciplina prevista, quanto per la possibilità, riconosciuta alla Commissione, di adottare nuove regole in materia. Il rischio è in un’eventuale svalutazione degli aspetti informativi dell’etichettatura nutrizionale, a vantaggio di quelli promozionali. Va, ad ogni modo, riconosciuta l’importanza della normativa nel suo farsi strumento di informazione circa le proprietà essenziali dei prodotti alimentari. materia è contenuta – oltre che nell’art. 7 dello stesso reg. n. 1169/2011, che ne fa riferimento in materia di informazioni ingannevoli – nella direttiva n. 2006/114,33 il cui fine è di “fissare dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole” (considerando 7), nell’interesse dei consumatori e della loro libertà di scelta, ma anche per la realizzazione del mercato interno e la protezione della concorrenza tra operatori economici. La normativa non contiene previsioni specificamente destinate ai prodotti alimentari, ma consente «il controllo voI CLAIM lontario, che gli Stati membri possono incoraggiare, della Il secondo aspetto, concernente l’informazione alimentare, pubblicità ingannevole o comparativa esercitato da organismi che la Commissione prende in esame nel Libro bianco riautonomi» (art. 6). Da qui, il manda alla regolamentazione forte rilievo che in ambito pubdelle indicazioni nutrizionali e blicitario riveste oggi la c.d. autosulla salute figuranti in comunidisciplina, costituita da un incazioni commerciali. Nel gensieme di norme promosse dagli naio 2007 è entrato in vigore il operatori del settore e generalregolamento n. 1924/2006 sui mente raccolte in appositi codici claim nutrizionali e salutistici,29 di autoregolamentazione.34 L’imche detta le condizioni alle quali è possibile l’inserimento di indiportanza che l’adozione di questi LA PUBBLICITÀ DI ALCUNI PRODOTTI cazioni salutistiche sui prodotti codici riveste attualmente nel INCIDE SULL’ALIMENTAZIONE, alimentari, perché i consumatori quadro legislativo europeo IN PARTICOLARE SU QUELLA DEI non vengano indotti in errore emerge anche nell’art. 9, comma BAMBINI. LA DIRETTIVA da indicazioni inesatte che pos2° della direttiva n. 2010/13 sui N. 2006/114 FISSA DEI CRITERI sono prestare a confusione. I servizi dei media audiovisivi,35 claim sono, difatti, volti a espriche incoraggia ad adottare i coMINIMI OGGETTIVI IN BASE mere l’idoneità dell’alimento dici con riferimento alle «comuAI QUALI SI PUÒ GIUDICARE funzionale a recare un beneficio nicazioni audiovisive commerSE UNA DETERMINATA FORMA aggiuntivo all’organismo, ulteciali non appropriate che DI PUBBLICITÀ È INGANNEVOLE. riore rispetto al contenuto nutriaccompagnano i programmi per zionale (in ciò sta la distinzione bambini […], relative a prodotti tra claim e dichiarazioni nutrizionali). Il che ha portato a inalimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e soterrogarsi sul rischio di una possibile sopravvalutazione della stanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, […] la cui asfunzione salutistica dell’alimento rispetto a quella nutriziosunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata». nale, così come a evidenziare un’eventuale insufficienza di tuIn tale previsione emerge la presa d’atto della potenziale intela per il consumatore, derivante dal confine labile che apfluenza che i messaggi veicolati dalla pubblicità possono pare sussistere tra claim e messaggi pubblicitari.30 Per tali avere sui processi cognitivi sottostanti alle scelte di acquisto dei consumatori/cittadini e, di conseguenza, sulla loro salute.34 motivi, la disciplina comunitaria si fonda su complessi obblighi, procedurali e informativi (che prevedono anche i paA conferma di ciò si pongono anche le numerose iniziative reri dell’EFSA per accertare la fondatezza scientifica del mes– sempre di natura volontaria – promosse dall’industria alisaggio informativo31), ai fini dell’inserimento delle diverse mentare per l’assunzione di specifici impegni (c.d. pledge) nel campo. Tra questi, merita menzione l’EU Pledge,37 avtipologie di indicazioni (specificate nel regolamento) negli elenchi comunitari ex artt. 13 e 14 del reg. n. 1924/2006. viato nell’ambito della piattaforma d’azione europea per l’alimentazione, l’attività fisica e la salute, al quale hanno aderito importanti gruppi industriali quali Coca-Cola, DaLA PUBBLICITÀ none, McDonald’s Europe e Ferrero, con l’obiettivo di riL’ultimo settore cui si fa menzione nel Libro bianco con rivedere il contenuto della pubblicità diretta ai bambini di età ferimento all’informazione alimentare è quello pubblicitario, inferiore ai 12 anni. Se tali impegni rappresentano un otsettore particolarmente delicato preso atto che – come afferma timo punto di partenza per favorire stili di vita sani, vero la Commissione stessa – «la pubblicità e il marketing di è, d’altra parte, che diverse ONG ne hanno evidenziato i lialcuni prodotti alimentari incidono sull’alimentazione, in miti e le carenze: dalla natura volontaria delle misure, alle particolare su quella dei bambini».32 La disciplina europea in 398 Epidemiol Prev 2015; 39(5-6):395-400 SPECIALE • POLICY NUTRIZIONALE EUROPEA incongruenze tra queste e la legislazione nella definizione dei criteri nutrizionali; dalla mancata adesione ai pledge da parte di molte industrie alimentari, all’insufficienza delle attività di monitoraggio e valutazione predisposte.38 ALIMENTAZIONE, SALUTE E CITTADINI: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Nelle Conclusioni del 2014 sull’alimentazione e l’attività fisica,39 il Consiglio dell’Unione europea, preso atto dell’importanza di «effettuare un lavoro congiunto in questo ambito, […] di promuovere un’alimentazione equilibrata […] e di incoraggiare partenariati orientati all’azione cui partecipino gli Stati membri e la società civile» (punto 26), invita gli Stati membri e la Commissione a «sostenere lo sviluppo e/o l’attuazione dei piani d’azione nazionali in materia di alimentazione e nutrizione» (punto 41), e la Commissione, nello specifico, a «continuare a fornire sostegno e coordinamento all’attuale quadro strategico» del settore (punto 49). Queste conclusioni ben sintetizzano i due elementi trainanti della policy europea attuata dalle istituzioni nel campo della sanità pubblica attinente alla nutrizione: 1. in primo luogo, il riconoscimento che la promozione della salute, di un’alimentazione sana e adeguata e della prevenzione delle malattie ha certamente un impatto positivo per i cittadini e i sistemi sanitari; 2. in secondo luogo, la presa d’atto che un approccio multidimensionale alla materia – nell’ambito del quale la responsabilità sociale è condivisa con attori locali, sovra- e internazionali – rappresenta la condicio si ne qua non per il raggiungimento degli obiettivi preposti. Ciò, peraltro, trova conferma nelle recenti iniziative adottate dall’Europa per rafforzare le politiche nutrizionali: in particolare, la politica europea per la salute e il benessere Health 2020,40 adottata dall’OMS Regional Office; il sostegno degli Stati membri al Piano d’azione globale dell’OMS, del 27 maggio 2013, per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili per il periodo 2013-2020;41 la Dichiarazione di Vienna, del 5 luglio 2013, sull’alimentazione e le malattie non trasmissibili,42 con la quale tutti gli Stati membri europei dell’OMS hanno convenuto di intervenire contro l’obesità, e di accordare priorità alle attività a favore di un’alimentazione sana per i bambini. Tuttavia, nonostante le suddette iniziative e i continui impegni che, soprattutto dall’inizio del nuovo millennio, l’Europa sta portando avanti in materia – in concomitanza con le singole politiche nazionali43 – le azioni intraprese presentano non poche criticità. Tra queste, tre paiono particolarmente rilevanti: 1. la pochezza dei risultati conseguiti con riferimento allo stato nutrizionale e di salute della popolazione in Europa; 2. la scarsa efficacia delle modalità di attuazione e implementazione degli programmi messi in campo; E&P anno 39 (5-6) settembre-dicembre 2015 3. le forti resistenze che spesso si palesano nell’interazione con i soggetti privati. I dati concernenti il primo punto sono illustrati in un rap- porto della Commissione del 2010,44 che descrive il trend negativo che il sovrappeso e l’obesità hanno registrato in Europa nell’ultimo decennio, e nel successivo studio dell’OCSE denominato Health at a glance,45 in cui si mostra come dal 1990 l’obesità sia raddoppiata in molti Paesi europei, mentre obesità e sovrappeso interessino ormai più del 50% della popolazione in 18 dei 27 Stati membri. Il secondo profilo critico trova, invece, ampio approfondimento in un documento46 dell’OMS del 2013, basato su un sondaggio condotto negli anni 2009-2010 sulle politiche nutrizionali adottate in 119 Stati membri dell’OMS. Nel documento si rileva come molte delle politiche intraprese a livello locale non includano interventi mirati, definiti e ben strutturati che tengano conto della situazione specifica del Paese; non prendano in considerazione i fattori all’origine di ogni forma di malnutrizione; manchino di meccanismi di coordinamento tanto tra le azioni preposte, quanto tra gli attori coinvolti; prevedano sistemi di controllo e monitoraggio dei dati spesso poco efficaci. Quanto, infine, ai problemi correlati ai conflitti d’interesse tra gli attori coinvolti, i settori della comunicazione e del finanziamento alla ricerca si prestano a esserne chiaro modello esemplificativo. Ha destato non poche critiche, per esempio, la collaborazione che il più grande produttore al mondo di bevande zuccherate, Coca-Cola, ha avviato con scienziati di fama per promuovere – attraverso riviste specializzate, conferenze e social media – l’esercizio fisico come soluzione science-based all’obesità, invitando i cittadini a preoccuparsi meno delle calorie ingerite. A tal fine, l’azienda ha fornito supporto finanziario e logistico alla Global Energy Balance Network, un’organizzazione no profit che supporta la tesi secondo cui l’attività fisica può compensare una cattiva alimentazione. Numerosi medici specialisti hanno considerato il messaggio fuorviante e parte di uno sforzo, da parte di CocaCola, volto a deviare le argomentazioni sull’incidenza delle bevande zuccherate nella diffusione di obesità e diabete di tipo 2, in un periodo di aumento dei tentativi di tassare le bevande zuccherate, rimuoverle dalle scuole e farne divieto di campagne pubblicitarie rivolte ai bambini.47 Tutto ciò mette in luce come sia difficile, nell’ambito di un’azione multisettoriale (quale quella alla base della policy nutrizionale europea) che coinvolge una pluralità di soggetti – istituzionali, pubblici e privati – il raggiungimento di una certa coerenza fra i sistemi di tutela del consumatore/cittadino, della salute pubblica e del mercato. Certamente l’emergere della questione nutrizionale nel settore alimentare, ponendo l’accento sulle scelte del pubblico 399 Epidemiol Prev 2015; 39(5-6):395-400 SPECIALE • POLICY NUTRIZIONALE EUROPEA e sulla capacità delle stesse di influenzare – unitamente a fattori socio-economici e ambientali – le abitudini alimentari e l’assunzione di alimenti, ha rafforzato il ruolo giocato dall’educazione del consumatore nell’ambito delle politiche promosse dal legislatore europeo nel settore. Educazione del consumatore «intesa sia come consapevolezza del proprio ruolo nel mercato e dei propri diritti, sia come capacità di comprendere i messaggi veicolati dal sistema della comunicazione commerciale e di determinarsi, di conseguenza, in relazione ai propri bisogni».48 E’ innegabile, inoltre, che l’ampia gamma di atti normativi (hard e soft law) abbia svolto un ruolo di primo piano nel quadro degli interventi avviati. Interessante, pur nei suoi limiti, appare anche l’idea – che in questa sede non si è potuta esaminare – di combinare tali strumenti con interventi di policy, quali le azioni di orientamento dei consumi (dalle campagne informative49 ai programmi di intervento nelle E&P anno 39 (5-6) settembre-dicembre 2015 scuole, sino a specifiche politiche sui prezzi50), e di modifica del comportamento di alcune multinazionali del settore agroalimentare (la riformulazione della composizione dei prodotti alimentari trasformati,51 per esempio). Ciononostante, se una siffatta impostazione si mostra ancora poco proficua nel conseguimento di quegli obiettivi sempre marcatamente enucleati nei documenti programmatori, forse è perché ciò di cui essa pare ancora priva è «una pratica dell’educazione alimentare volta alla trasmissione e circolazione dell’immagine complessa e plurale dell’attività di produzione e consumo di alimenti».52 Perseguire un tale obiettivo potrebbe consentire di raggiungere una comprensione maggiormente adeguata della relazione tra alimentazione e salute, così da pervenire al punto di svolta nell’approccio alla questione nutrizionale in Europa. Conflitti di interesse dichiarati: nessuno. BIBLIOGRAFIA E NOTE 1. WHO, EUR/01/5026035, p. 48. 2. Rodotà S. Il diritto di avere diritti. RomaBari, Editori Laterza, 2012: 129. 3. Emblematico è il caso della Finlandia, che attraverso una ben strutturata politica in materia di alimenti e nutrizione è riuscita a ottenere un significativo calo della mortalità dovuta a malattie non trasmissibili, come cancro e malattie cardiovascolari. Si veda, in proposito, Puska P. Nutrition and mortality: the Finnish experience. Acta Cardiol 2000; 55(4):213-20. 4. OJ C 184, 23.07.1986; OJ L 160, 28.06.1988; OJ L 137, 30.05.1990 5. OJ C 184, 23.07.1986 6. OJ C 3, 05.01.1989 7. OJ C 329, 31.12.1990 8. FAO/WHO International Conference on Nutrition. Final Report of the Conference, 1992. 9. Il riferimento è all’art. 152, ora art. 168 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 10. COM (93) 559 def. 24.11.1193 11. WHO EUR/01/5026013 12. WHO E91153 13. WHO EUR/RC64//14 14. Ibidem, 4 15. COM (98) 230 def. 15.04.1998 16. COM (2000) 285 def. 16.05.2000 17. OJ C 020, 23.01.2001 18. OJ L 271, 9.10.2002 19. OJ L 301, 20.11.2007 20. OJ L 86, 21.3.2014 21. COM (2007) 0279 def. 30.5.2007 22. http://ec.europa.eu/health/nutrition_ physical_activity/platform/index_it.htm (Ultimo accesso: 22.08.2015). 23. COM (2005) 637 def. 08.12.2005 24. Sul punto, vd. paragrafo 4. 25. Dichiarando al pubblico pregi e caratteristiche di un alimento, le informazioni alimentari consentono, infatti, di scegliere i prodotti con consapevolezza e cognizione di causa, in base ai propri interessi. Da qui, il ruolo di rilievo svolto dall’etichettatura e dalla comunicazione commerciale. 26. OJ L 304/18, 25.10.2011 27. Forti A. La nuova disciplina in materia di determinazioni nutrizionali. Riv Dir Agr 2012; 1:99. 28. Ibidem, 101-102. 29. OJ L 404/9, 30.12.2006 30. Sull’argomento, Petrelli L. I prodotti alimentari della salute. Rivista di diritto alimentare 2011;3:1-22. 31. I pareri adottati dall’EFSA a seguito della sua procedura valutativa hanno portato all’approvazione del regolamento n. 432/2012 (OJ L 136, 15.05.2012), contenente un elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelli facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. 32. COM (2007) 0279 def. 30.5.2007, p. 6. 33. OJ L 376/21, 27.12.2006 34. Si veda, per esempio, in Italia, il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (http://www.iap.it/il-diritto/codice-eregolamenti/il-codice/, ultimo accesso 22 agosto 2015), predisposto dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, che prevede disposizioni specifiche anche in materia di pubblicità di bevande alcoliche, integratori alimentari e prodotti dietetici. 35. OJ L 95/1, 15.04.2010 36. Sul punto, Hanson J e Kysar D. Taking behavioralism seriously: the problem of market manipulation. New York University Law Review 1999;74: 630-749. 37. http://www.eu-pledge.eu/ 38. Lobstein T, Parn T, Aikenhead A. A junk-free childhood: responsible standards for marketing foods and beverages to children. International Association for the Study of Obesity. London; 2011. 400 39. OJ C 213/1, 08.07.2014 40. WHO EUR/RC62/wd09 41. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 94384/1/978924150 6236_eng.pdf [ultimo accesso 27 agosto 2015]. 42. http://www.euro.who.int/__data/assets/ pdf_file/0003/234381/Vienna-Declarationon-Nutrition-and-NoncommunicableDiseases-in-the-Context-of-Health-2020Eng.pdf (Ultimo accesso: 27.08.2015). 43. Su cui si veda WHO EU/03/5035226B 44. European Commission. Evaluation of the European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health Implementation progress report; 2010. 45. OECD. Health at a Glance: Europe. OECD Publishing; 2012. 46. WHO. Global nutrition policy review: what does it take to scale up nutrition action?. Geneva, Switzerland, WHO Document Production Services; 2013. 47. O’Connor A. CocaCola Funds Scientists Who Shift Blame for Obesity Away From Bad Diets. The New York Times 2015 August 9: 1-9. 48. Sirsi E. Il diritto all’educazione del consumatore di alimenti. Riv Dir Agr 2011;4:514. 49. Ne è esempio la «2000-2001 food safety education campaign» avviata dalla Commissione europea e rivolta a gruppi specifici di consumatori. V. http://ec.europa.eu/dgs/ health_consumer/events/event35_en.pdf (Ultimo accesso: 01.09.2015). 50. Cfr. WHO Regional Office for Europe. Using price policies to promote healthier diets. World Health Organization; 2015. 51. Si pensi al quadro europeo nazionale per le iniziative, a titolo normativo e a livello volontario, volte alla riduzione di sale. In merito, WHO Regional Office for Europe. Mapping salt reduction initiatives in the WHO European Region. WHO Regional Office for Europe; 2013. 52. Sirsi E. op. cit. 521. Epidemiol Prev 2015; 39(5-6):395-400