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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
12. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge:
decreti legge
1. Cosa sono le «fonti» del diritto
2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto
13. Il referendum abrogativo
3. La Costituzione come fonte sulle fonti
14. Le fonti legislative «specializzate»
4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento
5. I criteri per ordinare le fonti del diritto
15. Le fonti espressione di autonomia degli organi
costituzionali
6. L’interpretazione del diritto
16. Le fonti regolamentari
7. Le fonti del diritto: tipologia
17. Le fonti del diritto regionale
8. La Costituzione e le fonti costituzionali
18. Le fonti degli enti locali
9. Le fonti dell’Unione europea
19. Le fonti espressione di autonomia collettiva
10. La legge ordinaria dello Stato
20. Le fonti «esterne» riconosciute
11. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge:
decreti legislativi
21. Le fonti fatto
22. Le fonti di cognizione
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Le fonti del diritto
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LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI
Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento
giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
• La generalità delle norme giuridiche
• L’astrattezza delle norme giuridiche
Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli
atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre
imperativi che esso riconosce come propri.
Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che
disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo,
individuando i soggetti titolari di potere normativo, i
procedimenti di formazione, gli atti prodotti.
Le fonti del diritto
FONTI FATTO E FONTI ATTO
• Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo
sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza
che siano seguite procedure particolari, né che le norme
stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa
volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine)
• Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale
portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure
previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto (es.
costituzione, legge, regolamento)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO
IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE
• Pubblicazione in forma ufficiale
• Applicazione del principio iura novit curia e del principio
ignorantia legis non excusat
• Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le
sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost
• Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle
preleggi
• Nello stato liberale: la legge del parlamento era la fonte che
esprime il più alto comando normativo, dunque
giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re
poteva esercitare un potere normativo, nel rispetto e in
esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte
secondaria)
• Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la
fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore ad ogni
altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è
distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia
orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento
internazionale, pluralismo sociale)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE
LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942)
• Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione
costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.);
statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.)
Art. 1 preleggi - Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti
3) [le norme corporative] (abrogato)
4) gli usi.
• Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato
(artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge
(artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64
Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi
regionali (artt. 117 e 121 Cost.)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LA FORZA DI LEGGE
LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO»
• Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli
espressamente previsti dalla Costituzione
• Ciascun atto normativo non può disporre di una forza
maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce
• Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77
e art. 134 Cost.)
• Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente
alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o
modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo)
• Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di
atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in
quanto espressione del medesimo processo di produzione
normativa (profilo passivo)
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Le fonti del diritto
LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO»
• L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla
disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie,
sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva
di legge)
• Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di
una previa norma di legge (principio di legalità)
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Le fonti del diritto
IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI
Costituzione
(fonte sulle fonti)
Fonti primarie a carattere «chiuso»
(forza di legge)
Fonti secondarie a carattere «aperto»
(principio di legalità)
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L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA
COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO
Unità dell’ordinamento
Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al
momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la
Costituzione.
La successione delle fonti nel tempo:
criterio cronologico
Coerenza dell’ordinamento
L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e
prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i
contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma,
l’unica norma, che deve essere applicata in concreto.
La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti:
criterio gerarchico
L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti :
criterio della competenza
Completezza dell’ordinamento
L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti
normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere
all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica,
di rinvenire la norma applicabile al caso concreto.
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO CRONOLOGICO
Art. 11 preleggi
«La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo».
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate,
prevale e deve essere applicata la norma posta
successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori)
• Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro
• Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di
una legge successiva che disponga diversamente
• La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i
rapporti pendenti, non i rapporti esauriti
• Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le
leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.)
• La norma precedente è abrogata da quella successiva
(la norma abrogata non è una norma invalida)
• L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme
entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne
circoscrive nel tempo l’efficacia
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI
LE CLAUSOLE DI ABROGAZIONE ESPRESSA
Art. 15 preleggi
«Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione
espressa
del
legislatore,
o
per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o
perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata
dalla legge anteriore».
Esempio: art. 55 d.lgs. 177/2005 (testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici)
«Le disposizioni contenute nel presente testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante
l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare,
sospendere o modificare».
• Abrogazione espressa
• Abrogazione per incompatibilità
• Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO GERARCHICO
LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE:
CRITERIO DELLA COMPETENZA
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti non
equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta
dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori)
• In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate
dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale
e deve essere applicata la norma posta dalla fonte
competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte)
• La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata
dall’ordinamento mediante annullamento
• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina
la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc
• La norma non competente è invalida e deve essere
eliminata dall’ordinamento mediante annullamento
• L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina
la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Art. 12.2 preleggi
Art. 12.1 preleggi
«Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del
legislatore».
• L’interpretazione letterale o testuale
• L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in
senso oggettivo)
• L’interpretazione logico-sistematica
• Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia
non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe»
• Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato»
• Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi
speciali (art. 14 preleggi)
• Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni
costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis)
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Le fonti del diritto
LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
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Le fonti del diritto
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
Esempio: art. 14 l. 28/1999
«La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della
ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti,
deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica
anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul
reddito delle persone giuridiche».
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Trattati
(Tue e Tfue)
Regolamenti e direttive
(art. 288 Tfue)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLE REGIONI
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLO STATO
Costituzione
Leggi costituzionali
(art. 138 Cost.)
Leggi ordinarie
e atti aventi forza di legge
Costituzione
Costituzione
Statuti speciali
Statuti ordinari
(art. 116 Cost.)
(art. 123 Cost.)
Leggi regionali
Leggi regionali
(v. statuti)
(artt.117 e 121 Cost.)
Regolamenti
regionali
Regolamenti
regionali
(artt. 70 ss. e 117.1-4 Cost.)
Regolamenti governativi
(v. statuti)
(artt. 87.5 e 117.6 Cost.)
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Le fonti del diritto
(artt.117.6 e 121 Cost.)
26
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Le fonti del diritto
LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
LE FONTI COSTITUZIONALI
Costituzione
• Le leggi di revisione costituzionale: modificano,
mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo
della Costituzione
Legge dello Stato
(art. 117.2, lett. p), Cost.)
• Le leggi costituzionali: affiancano il testo della
Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie
coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96,
116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate
nelle forme dell’art. 138 Cost.
Statuti comunali e provinciali
(art. 114 Cost., art. 6 Tuel)
Regolamenti comunali e provinciali
(art. 117.6 Cost., art. 7 Tuel)
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Le fonti del diritto
LE FONTI COSTITUZIONALI:
IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO
• Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la
seconda a distanza non inferiore a tre mesi
• Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna camera
• Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione
notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il
referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5
consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera
• In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
camera, senza possibilità di richiedere il referendum
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Le fonti del diritto
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
(ART. 138 COST.)
Prima deliberazione
non meno di tre mesi
a maggioranza dei due
terzi dei componenti di
ciascuna camera
Promulgazione
tre mesi
Eventuale referendum
1/5 dei componenti di una camera, 5
consigli regionali o 500 mila elettori
nessuna richiesta di
referendum
richiesta di referendum
se è approvato dalla maggioranza
dei voti validi
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Seconda deliberazione
a maggioranza
assoluta dei
componenti di
ciascuna camera
Promulgazione
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Le fonti del diritto
I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.)
• Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento
costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988)
• Limite logico: l’art. 138 Cost. (per l’attuale formulazione o
per i principi ad esso sottesi)
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Le fonti del diritto
IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE
DEGLI OBBLIGHI DELL’UNIONE EUROPEA
• Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost.,
come interpretato dalla Corte costituzionale
• Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001
• Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona
umana», come stabilito dalla Corte costituzionale
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Le fonti del diritto
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IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1]
Le fonti del diritto
IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2]
Corte di giustizia delle Comunità europee
Corte costituzionale
«A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un
proprio ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati
membri... che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte
autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua
specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza
perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il
fondamento giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964).
«Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto
comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e
distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e
garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e
reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due
ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel
senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la
quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso
efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o
derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni.
Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato –
ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità»
(sentenza 170/1984)
«In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del
Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno
parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento
giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro
rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure
inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la
valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi
fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978).
• Il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue da parte del giudice
comune, anche se in contrasto con disposizioni nazionali precedenti o successive
• Il caso delle direttive aventi efficacia diretta (autoapplicative)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LA LEGGE ORDINARIA STATALE
La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia
pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a
produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge.
• Le legge in senso (solo) formale (es.: legge di bilancio,
leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali)
• Le leggi provvedimento (es.: l. 310/1988 «intervento
straordinario per la riparazione di una gru danneggiata
nel porto di Ancona»)
• Le leggi generali (es.: art. 16, art. 21, art. 33 Cost.)
LA RISERVA DI LEGGE: DEFINIZIONE
L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui
disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una
determinata materia alla sola legge (nonché agli atti
equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di
atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i
regolamenti dell’esecutivo.
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Le fonti del diritto
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LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA
GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO
AVENTI FORZA DI LEGGE
• Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente
riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta
esecuzione (es.: art. 13, art. 25 Cost.)
• Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o
di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la
disciplina ulteriore di dettaglio (es.: art. 23, art. 41, art. 97
Cost.)
• Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla
legge che deve seguire certe procedure (es.: art. 7 e 8) o
avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti (es.: art.
16 Cost.)
Le fonti del diritto
Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988)
Legge di delegazione
Decreto legislativo
(oggetto, principi e criteri direttivi,
termine)
(entro il termine della legge
delega)
Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988)
Decreto legge
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5
Le fonti del diritto
LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.)
• Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti)
della delega chiaramente definito
• Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di
principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e
dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere
strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo
delegato)
• Indicazione del termine entro il quale la delega può (non
deve) essere esercitata
Legge di delega al governo...
Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti...
[oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi...
Le fonti del diritto
LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.)
• Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di
necessità ed urgenza (v. Corte cost. sentt. 171/08 e 128/09)
• Presentazione del decreto legge alle Camere per la
conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle
Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni
• Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del
decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non
convertito in legge (decadenza ex tunc)
• Divieto di reiterazione del decreto legge non convertito
(sent. Corte costituzionale 360/1996)
Legge di conversione del decreto legge...
Il decreto legge... [data e numero] recante... [titolo] è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
(entro sessanta giorni)
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Le fonti del diritto
IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA DELEGATA
Governo o
parlamentari
iniziativa legislativa
Parlamento
Governo
legge di
delegazione
deliberazione
schema decreto
Governo
Governo
Parlamento
deliberazione
decreti correttivi
deliberazione
decreto legislativo
parere commissioni
sullo schema
(se previsti dalla legge)
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Legge di conversione
(casi straordinari di necessità e
urgenza)
(se previsto dalla legge)
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Le fonti del diritto
IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA PER
DECRETO LEGGE
Governo
adozione decreto
legge
Presidente della
Repubblica
promulgazione legge
di conversione
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Presidente della
Repubblica
emanazione decreto
legge
Parlamento
approvazione legge
di conversione
Governo
presentazione
disegno di legge di
conversione
Parlamento
eventuali
emendamenti al
decreto legge
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
FONTI LEGISLATIVE «SPECIALIZZATE»
• Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.)
• Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.)
• Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le
confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.)
• Leggi che staccano una provincia o un comune da una
regione per aggregarli ad un’altra (art. 132.2 Cost.)
• Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.)
• Leggi che stabiliscono forme e condizioni particolari di
autonomia per le regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.)
• Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni
speciali (es.: art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia)
• Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953)
• Regolamenti della presidenza della Repubblica (l.
1077/1948)
• Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988)
• Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs.
303/1999)
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Le fonti del diritto
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Le fonti del diritto
LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE
LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE
I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia
subordinate a quelle primarie: la denominazione include
una categoria eterogenea di atti normativi di competenza
del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici
della pubblica amministrazione, nonché delle regioni e
degli enti locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle
primarie, questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai
regolamenti comunitari e dai regolamenti parlamentari.
Costituzione
Regolamenti di
ciascuna camera
(art. 64 Cost.)
• Il principio di legalità
• Il principio di preferenza della legge
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Le fonti del diritto
LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL’ESECUTIVO
Art. 17 l. 400/1988
• I regolamenti governativi
– regolamenti di esecuzione
– regolamenti di attuazione e di integrazione
– regolamenti indipendenti
– regolamenti di organizzazione
– regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati
o delegati)
• I regolamenti ministeriali e interministeriali
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Le fonti del diritto
I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Consiglio dei ministri
Consiglio di stato
deliberazione
schema di regolamento
parere sullo
schema di regolamento
Parlamento
Consiglio dei ministri
parere commissioni sullo
schema di regolamento
deliberazione
regolamento
(se previsto dalla legge)
Corte dei conti
Presidente della
Repubblica
visto e registrazione
regolamento
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emanazione regolamento
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Le fonti del diritto
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I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE
Le fonti del diritto
I REGOLAMENTI MINISTERIALI
Art. 17.2 l. 400/1988
Legge di autorizzazione
Ministro
determinazione delle norme generali regolatrici della materia e
abrogazione differita delle norme legislative vigenti
Emanazione del regolamento autorizzato
comunicazione al
presidente del
Consiglio
(previo parere parlamentare)
parere del
Consiglio
di stato
adozione del
regolamento
ministeriale
Entrata in vigore del regolamento
abrogazione delle norme legislative vigenti disposta dalla legge di
autorizzazione
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Le fonti del diritto
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IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI
DELLE REGIONI ORDINARIE
LE FONTI REGIONALI
• Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con
procedimento aggravato ex art. 123.2-3 Cost.
• Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle
forme e nei modi previsti da ciascun statuto
• Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o
dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste
da ciascun statuto
Le fonti del diritto
• Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la
seconda a distanza non inferiore a due mesi
• Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a
maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
• Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre
mesi dalla pubblicazione notiziale, da parte di un
cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei
componenti del consiglio
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Le fonti del diritto
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GLI STATUTI SPECIALI
ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 116.1 Cost., l. cost. 2/2001
• Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione
per le leggi costituzionali
• L’iniziativa appartiene anche all’assemblea regionale
• I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal governo
all’assemblea regionale, che esprime il suo parere entro
due mesi
• Le modificazioni allo statuto approvate non sono
comunque sottoposte a referendum nazionale
Le fonti del diritto
LE FONTI LOCALI
• Statuti comunali o provinciali: approvati dal consiglio
comunale o provinciale con procedimento aggravato ex art.
6 Tuel
• Regolamenti comunali o provinciali: adottati dal consiglio
comunale o provinciale, tranne i regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla
giunta comunale o provinciale
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LE FONTI «ESTERNE» RICONOSCIUTE
LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA
• L’adattamento automatico alle norme generalmente
riconosciute dell’ordinamento giuridico internazionale
(art. 10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte
• I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost.
• I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.)
• L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica
dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla
disposizione
• I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni (d.lgs. 165/2001)
• Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995):
fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento
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LA CONSUETUDINE
La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la
quale consta di due elementi: un comportamento ripetuto nel
tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del
corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia
giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa
convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una mera
prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato
vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento.
• Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai
regolamenti (art. 8 preleggi)
• Le consuetudini di rango costituzionale (es. sent. Corte
costituzionale 7/1996)
LE FONTI DI COGNIZIONE
Si definiscono fonti di cognizione quegli atti, non aventi forza
normativa (a differenza delle fonti di produzione), i quali sono
volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo.
• Fonti di cognizione aventi valore legale (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, Bollettino ufficiale di ciascuna regione, albo
pretorio dell’ente locale)
• Fonti di cognizione aventi valore meramente conoscitivo
(banche dati: ad es. Normattiva)
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I TESTI UNICI [2]
I TESTI UNICI [1]
• Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa, deliberati
dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una
legge di delegazione del Parlamento
• Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva,
deliberati dal governo sulla base di una mera autorizzazione
del Parlamentare o su propria iniziativa
Es. art. 16 l. 112/2004:
«Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge [...] un decreto legislativo recante il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione,
denominato “testo unico della radiotelevisione”, coordinandovi le norme
vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e
abrogazioni necessarie al loro coordinamento [...]».
Art. 17-bis l. 400/1988:
«Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei,
attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente
delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore [...]».
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L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI
LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI
Decreto legislativo ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]
Legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione...
Vista la legge...
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari..
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri...
Emana
il seguente decreto legislativo:
[...]
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
hanno approvato;
il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
[...]
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L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE
L’EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Decreto legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo]
Decreto del Presidente della Repubblica ... [giorno/mese/anno], n.
... «...» [titolo]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione...
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza...
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri...
Emana
il seguente decreto legge:
[...]
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione...
Vista l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400...
Udito il parere del Consiglio di Stato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri...
Sulla proposta del ministro...
Emana
il seguente regolamento:
[...]
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Le fonti del diritto
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
• Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi
costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze
ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)
• Serie speciale Corte costituzionale (sentenze e ordinanze
della Corte)
• Serie speciale Unione europea (regolamenti e direttive)
• Serie speciale Regioni (leggi e regolamenti regionali)
Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti
L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI
Art. 73.3 Cost., art. 10 preleggi
• Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente
alla pubblicazione dell’atto (vacatio legis)
• L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più
lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale»)
La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
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