15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto 12. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: decreti legge 1. Cosa sono le «fonti» del diritto 2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto 13. Il referendum abrogativo 3. La Costituzione come fonte sulle fonti 14. Le fonti legislative «specializzate» 4. Unità, coerenza e completezza dell’ordinamento 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto 15. Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali 6. L’interpretazione del diritto 16. Le fonti regolamentari 7. Le fonti del diritto: tipologia 17. Le fonti del diritto regionale 8. La Costituzione e le fonti costituzionali 18. Le fonti degli enti locali 9. Le fonti dell’Unione europea 19. Le fonti espressione di autonomia collettiva 10. La legge ordinaria dello Stato 20. Le fonti «esterne» riconosciute 11. Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: decreti legislativi 21. Le fonti fatto 22. Le fonti di cognizione 1 5 Le fonti del diritto 2 5 LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Si chiamano fonti del diritto i fatti o gli atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. • La generalità delle norme giuridiche • L’astrattezza delle norme giuridiche Si chiamano fonti di produzione del diritto quei fatti o quegli atti ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri. Si chiamano fonti sulla produzione quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. Le fonti del diritto FONTI FATTO E FONTI ATTO • Quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza che siano seguite procedure particolari, né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà, si parla di fonti fatto (es. consuetudine) • Quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento) 3 5 Le fonti del diritto 4 5 Le fonti del diritto FORMA DI STATO E FONTI DEL DIRITTO IL REGIME DELLE FONTI PUBBLICISTICHE • Pubblicazione in forma ufficiale • Applicazione del principio iura novit curia e del principio ignorantia legis non excusat • Ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali ex art. 111.7 Cost • Interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi • Nello stato liberale: la legge del parlamento era la fonte che esprime il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (fonte primaria); il governo del re poteva esercitare un potere normativo, nel rispetto e in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte secondaria) • Nello stato liberaldemocratico: la costituzione rigida è la fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore ad ogni altra fonte, innanzitutto alla legge; il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento internazionale, pluralismo sociale) 5 6 1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto FONTI COSTITUZIONALI E FONTI PRIMARIE LE «DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE» (1942) • Le norme di rango costituzionale: leggi di revisione costituzionale e «altre» leggi costituzionali (art. 138 Cost.); statuti delle regioni speciali (art. 116 Cost.) Art. 1 preleggi - Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti 3) [le norme corporative] (abrogato) 4) gli usi. • Le norme di rango primario: leggi ordinarie dello Stato (artt. 70 ss. e 117 Cost.); decreti legislativi e decreti legge (artt. 76 e 77 Cost.); regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.); statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.); leggi regionali (artt. 117 e 121 Cost.) 7 5 Le fonti del diritto 8 5 Le fonti del diritto LA FORZA DI LEGGE LE FONTI PRIMARIE: UN «SISTEMA CHIUSO» • Non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione • Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce • Agli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77 e art. 134 Cost.) • Capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati (profilo attivo) • Capacità di resistere all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativa (profilo passivo) 9 5 Le fonti del diritto LE FONTI SECONDARIE: UN «SISTEMA APERTO» • L’individuazione degli atti fonte secondari è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge) • Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di legalità) 10 5 Le fonti del diritto IL SISTEMA COSTITUZIONALE DELLE FONTI Costituzione (fonte sulle fonti) Fonti primarie a carattere «chiuso» (forza di legge) Fonti secondarie a carattere «aperto» (principio di legalità) 11 12 2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto L’ORDINAMENTO GIURIDICO COME SISTEMA COME ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTO Unità dell’ordinamento Tutte le norme possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione. La successione delle fonti nel tempo: criterio cronologico Coerenza dell’ordinamento L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative, cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto. La sovraordinazione o sottordinazione delle fonti: criterio gerarchico L’ambito territoriale o materiale di operatività delle fonti : criterio della competenza Completezza dell’ordinamento L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare le lacune o vuoti normativi, cioè casi non previsti dal diritto positivo, e permettere all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto. 13 5 Le fonti del diritto 14 5 Le fonti del diritto L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO CRONOLOGICO Art. 11 preleggi «La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo». • In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (lex posterior derogat priori) • Gli atti normativi valgono, di norma, solo per il futuro • Il divieto di efficacia retroattiva è derogabile per effetto di una legge successiva che disponga diversamente • La retroattività della legge, ove disposta, riguarda solo i rapporti pendenti, non i rapporti esauriti • Il divieto di retroattività è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale (art. 25.2 Cost.) • La norma precedente è abrogata da quella successiva (la norma abrogata non è una norma invalida) • L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne circoscrive nel tempo l’efficacia 15 5 Le fonti del diritto 16 5 Le fonti del diritto L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI LE CLAUSOLE DI ABROGAZIONE ESPRESSA Art. 15 preleggi «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore». Esempio: art. 55 d.lgs. 177/2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) «Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare». • Abrogazione espressa • Abrogazione per incompatibilità • Abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia 17 18 3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO GERARCHICO LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE NORMATIVE: CRITERIO DELLA COMPETENZA • In caso di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata (lex superior derogat inferiori) • In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte) • La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc • La norma non competente è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento • L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia non solo ex nunc, ma anche ex tunc 19 5 Le fonti del diritto 20 5 Le fonti del diritto LE LACUNE NORMATIVE E L’ANALOGIA L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Art. 12.2 preleggi Art. 12.1 preleggi «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, o dalla intenzione del legislatore». • L’interpretazione letterale o testuale • L’interpretazione teleologica (in senso soggettivo o in senso oggettivo) • L’interpretazione logico-sistematica • Le lacune colmate per analogia legis: «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» • Le lacune colmate per analogia iuris: «se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato» • Il divieto di analogia per le leggi penali e per le leggi speciali (art. 14 preleggi) • Il criterio di stretta interpretazione delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali (favor libertatis) 21 5 Le fonti del diritto LE LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 22 5 Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Esempio: art. 14 l. 28/1999 «La disposizione di cui all’articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche». 23 Trattati (Tue e Tfue) Regolamenti e direttive (art. 288 Tfue) 24 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLE REGIONI LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DELLO STATO Costituzione Leggi costituzionali (art. 138 Cost.) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge Costituzione Costituzione Statuti speciali Statuti ordinari (art. 116 Cost.) (art. 123 Cost.) Leggi regionali Leggi regionali (v. statuti) (artt.117 e 121 Cost.) Regolamenti regionali Regolamenti regionali (artt. 70 ss. e 117.1-4 Cost.) Regolamenti governativi (v. statuti) (artt. 87.5 e 117.6 Cost.) 25 5 Le fonti del diritto (artt.117.6 e 121 Cost.) 26 5 Le fonti del diritto LE FONTI NELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI LE FONTI COSTITUZIONALI Costituzione • Le leggi di revisione costituzionale: modificano, mediante emendamento, aggiunta o soppressione, il testo della Costituzione Legge dello Stato (art. 117.2, lett. p), Cost.) • Le leggi costituzionali: affiancano il testo della Costituzione, pur non facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale (artt. 71.1, 96, 116.1, 132.1, 137.1 Cost.) o in altre materie disciplinate nelle forme dell’art. 138 Cost. Statuti comunali e provinciali (art. 114 Cost., art. 6 Tuel) Regolamenti comunali e provinciali (art. 117.6 Cost., art. 7 Tuel) 27 5 Le fonti del diritto LE FONTI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO AGGRAVATO • Duplice deliberazione da parte di ciascuna camera, la seconda a distanza non inferiore a tre mesi • Approvazione in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera • Possibilità di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale del testo di legge approvato dal Parlamento, il referendum costituzionale da parte di 500 mila elettori, 5 consigli regionali, 1/5 dei componenti di una camera • In alternativa, approvazione in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, senza possibilità di richiedere il referendum 28 5 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) Prima deliberazione non meno di tre mesi a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera Promulgazione tre mesi Eventuale referendum 1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori nessuna richiesta di referendum richiesta di referendum se è approvato dalla maggioranza dei voti validi 29 Seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera Promulgazione 30 5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE • Limite espresso: la «forma repubblicana» (art. 139 Cost.) • Limiti impliciti: i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» (v. sentenza Corte cost. 1146/1988) • Limite logico: l’art. 138 Cost. (per l’attuale formulazione o per i principi ad esso sottesi) 5 Le fonti del diritto IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELL’ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL’UNIONE EUROPEA • Le «limitazioni di sovranità» consentite dall’art. 11 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale • Il riferimento ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» nell’art. 117 Cost., come riformato nel 2001 • Il limite dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona umana», come stabilito dalla Corte costituzionale 31 5 Le fonti del diritto 32 5 IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [1] Le fonti del diritto IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO [2] Corte di giustizia delle Comunità europee Corte costituzionale «A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato Cee ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell’ordinamento giuridico degli stati membri... che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare... Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità» (sentenza Costa del 1964). «Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato... [i due ordinamenti], per quanto coordinati, sono distinti e reciprocamente autonomi. Proprio in ragione, dunque, della distinzione fra i due ordinamenti, la prevalenza del regolamento adottato dalla Cee va intesa... nel senso... che la legge interna non interferisce nella sfera occupata da tale atto, la quale è interamente attratta sotto il diritto comunitario» e il regolamento «è reso efficace in quanto e perché atto comunitario, e non può abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, né invalidarne le statuizioni. Diversamente accadrebbe, se l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato – ed i rispettivi processi di produzione normativa – fossero composti ad unità» (sentenza 170/1984) «In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili... fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» e «hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso jure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche... di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie» (sentenza Simmenthal del 1978). • Il principio di necessaria applicazione del regolamento Ue da parte del giudice comune, anche se in contrasto con disposizioni nazionali precedenti o successive • Il caso delle direttive aventi efficacia diretta (autoapplicative) 33 5 Le fonti del diritto 34 5 Le fonti del diritto LA LEGGE ORDINARIA STATALE La legge dello Stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a produrre norme primarie dotate appunto di forza di legge. • Le legge in senso (solo) formale (es.: legge di bilancio, leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) • Le leggi provvedimento (es.: l. 310/1988 «intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona») • Le leggi generali (es.: art. 16, art. 21, art. 33 Cost.) LA RISERVA DI LEGGE: DEFINIZIONE L’istituto della riserva di legge designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell’esecutivo. 35 36 6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 LA RISERVA DI LEGGE: TIPOLOGIA GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE • Riserva assoluta: la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione (es.: art. 13, art. 25 Cost.) • Riserva relativa: alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia, al regolamento dell’esecutivo la disciplina ulteriore di dettaglio (es.: art. 23, art. 41, art. 97 Cost.) • Riserva rinforzata: la disciplina della materia è riservata alla legge che deve seguire certe procedure (es.: art. 7 e 8) o avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti (es.: art. 16 Cost.) Le fonti del diritto Decreti legislativi (art. 76 Cost., art. 14 l. 400/1988) Legge di delegazione Decreto legislativo (oggetto, principi e criteri direttivi, termine) (entro il termine della legge delega) Decreti legge (art. 77 Cost., art. 15 l. 400/1988) Decreto legge 37 5 Le fonti del diritto LA DELEGAZIONE LEGISLATIVA (ART. 76 COST.) • Individuazione dell’oggetto (o degli oggetti, purché distinti) della delega chiaramente definito • Fissazione dei principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e dei criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l’esercizio in concreto del potere normativo delegato) • Indicazione del termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata Legge di delega al governo... Il governo è delegato ad adottare, entro... [termine] dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti... [oggetto], secondo i seguenti principi e criteri direttivi... Le fonti del diritto LA DECRETAZIONE D’URGENZA (ART. 77 COST.) • Adozione del decreto legge solo in casi straordinari di necessità ed urgenza (v. Corte cost. sentt. 171/08 e 128/09) • Presentazione del decreto legge alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui è adottato e riunione delle Camere, anche se sciolte, entro i successivi cinque giorni • Durata di solo 60 giorni e dunque efficacia provvisoria del decreto legge, con perdita di efficacia sin dall’inizio se non convertito in legge (decadenza ex tunc) • Divieto di reiterazione del decreto legge non convertito (sent. Corte costituzionale 360/1996) Legge di conversione del decreto legge... Il decreto legge... [data e numero] recante... [titolo] è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. (entro sessanta giorni) 38 5 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA DELEGATA Governo o parlamentari iniziativa legislativa Parlamento Governo legge di delegazione deliberazione schema decreto Governo Governo Parlamento deliberazione decreti correttivi deliberazione decreto legislativo parere commissioni sullo schema (se previsti dalla legge) 39 5 Legge di conversione (casi straordinari di necessità e urgenza) (se previsto dalla legge) 40 5 Le fonti del diritto IL PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE NORMATIVA PER DECRETO LEGGE Governo adozione decreto legge Presidente della Repubblica promulgazione legge di conversione 41 Presidente della Repubblica emanazione decreto legge Parlamento approvazione legge di conversione Governo presentazione disegno di legge di conversione Parlamento eventuali emendamenti al decreto legge 42 37 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto I REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI FONTI LEGISLATIVE «SPECIALIZZATE» • Regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.) • Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi (art. 7 Cost.) • Leggi che disciplinano i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.) • Leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un’altra (art. 132.2 Cost.) • Leggi di amnistia e indulto (art. 79 Cost.) • Leggi che stabiliscono forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.) • Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni speciali (es.: art. 65 St. Friuli-Venezia Giulia) • Regolamenti della Corte costituzionale (l. 87/1953) • Regolamenti della presidenza della Repubblica (l. 1077/1948) • Regolamento del Consiglio dei ministri (l. 400/1988) • Regolamenti della presidenza del Consiglio (d.lgs. 303/1999) 43 5 Le fonti del diritto 44 5 Le fonti del diritto LE FONTI REGOLAMENTARI SECONDARIE LA RISERVA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie: la denominazione include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della pubblica amministrazione, nonché delle regioni e degli enti locali; trattandosi di fonti subordinate a quelle primarie, questi regolamenti sono cosa del tutto diversa dai regolamenti comunitari e dai regolamenti parlamentari. Costituzione Regolamenti di ciascuna camera (art. 64 Cost.) • Il principio di legalità • Il principio di preferenza della legge 45 5 Le fonti del diritto LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL’ESECUTIVO Art. 17 l. 400/1988 • I regolamenti governativi – regolamenti di esecuzione – regolamenti di attuazione e di integrazione – regolamenti indipendenti – regolamenti di organizzazione – regolamenti di delegificazione (regolamenti autorizzati o delegati) • I regolamenti ministeriali e interministeriali 46 5 Le fonti del diritto I REGOLAMENTI GOVERNATIVI Consiglio dei ministri Consiglio di stato deliberazione schema di regolamento parere sullo schema di regolamento Parlamento Consiglio dei ministri parere commissioni sullo schema di regolamento deliberazione regolamento (se previsto dalla legge) Corte dei conti Presidente della Repubblica visto e registrazione regolamento 47 emanazione regolamento 48 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE Le fonti del diritto I REGOLAMENTI MINISTERIALI Art. 17.2 l. 400/1988 Legge di autorizzazione Ministro determinazione delle norme generali regolatrici della materia e abrogazione differita delle norme legislative vigenti Emanazione del regolamento autorizzato comunicazione al presidente del Consiglio (previo parere parlamentare) parere del Consiglio di stato adozione del regolamento ministeriale Entrata in vigore del regolamento abrogazione delle norme legislative vigenti disposta dalla legge di autorizzazione 49 5 Le fonti del diritto 50 5 IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE LE FONTI REGIONALI • Statuti ordinari: approvati dal consiglio regionale con procedimento aggravato ex art. 123.2-3 Cost. • Leggi regionali: approvate dal consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti da ciascun statuto • Regolamenti regionali: deliberati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste da ciascun statuto Le fonti del diritto • Due successive deliberazioni del consiglio regionale, la seconda a distanza non inferiore a due mesi • Approvazione sia in prima sia in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio • Possibilità di richiedere comunque il referendum, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale, da parte di un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio 51 5 Le fonti del diritto 52 5 GLI STATUTI SPECIALI ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE Art. 116.1 Cost., l. cost. 2/2001 • Si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali • L’iniziativa appartiene anche all’assemblea regionale • I progetti di modificazione dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal governo all’assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi • Le modificazioni allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale Le fonti del diritto LE FONTI LOCALI • Statuti comunali o provinciali: approvati dal consiglio comunale o provinciale con procedimento aggravato ex art. 6 Tuel • Regolamenti comunali o provinciali: adottati dal consiglio comunale o provinciale, tranne i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla giunta comunale o provinciale 53 54 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto LE FONTI «ESTERNE» RICONOSCIUTE LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA • L’adattamento automatico alle norme generalmente riconosciute dell’ordinamento giuridico internazionale (art. 10.1 Cost.): rinvio mobile o rinvio alla fonte • I contratti collettivi di lavoro ex art. 39 Cost. • I contratti collettivi di lavoro di diritto comune (c.c.) • L’ordine di esecuzione contenuto nelle leggi di ratifica dei trattati internazionali: rinvio fisso o rinvio alla disposizione • I contratti collettivi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 165/2001) • Le norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995): fonti sulla produzione o norme interne di riconoscimento 55 5 Le fonti del diritto 56 5 LA CONSUETUDINE La consuetudine (o uso) è la fonte fatto per eccellenza, la quale consta di due elementi: un comportamento ripetuto nel tempo (elemento materiale) e la convinzione, da parte del corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto (elemento soggettivo). Ove questa convinzione non vi fosse, saremmo di fronte a una mera prassi, comportato ripetuto ma senza che sia considerato vincolante, e dunque derogabile in qualsiasi momento. • Le consuetudini nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti (art. 8 preleggi) • Le consuetudini di rango costituzionale (es. sent. Corte costituzionale 7/1996) LE FONTI DI COGNIZIONE Si definiscono fonti di cognizione quegli atti, non aventi forza normativa (a differenza delle fonti di produzione), i quali sono volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo. • Fonti di cognizione aventi valore legale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Bollettino ufficiale di ciascuna regione, albo pretorio dell’ente locale) • Fonti di cognizione aventi valore meramente conoscitivo (banche dati: ad es. Normattiva) 57 5 Le fonti del diritto Le fonti del diritto 58 5 Le fonti del diritto I TESTI UNICI [2] I TESTI UNICI [1] • Testi unici normativi: atti aventi natura innovativa, deliberati dal governo in forma di decreti legislativi sulla base di una legge di delegazione del Parlamento • Testi unici compilativi: atti aventi natura conoscitiva, deliberati dal governo sulla base di una mera autorizzazione del Parlamentare o su propria iniziativa Es. art. 16 l. 112/2004: «Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato “testo unico della radiotelevisione”, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento [...]». Art. 17-bis l. 400/1988: «Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore [...]». 59 60 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 15/04/2014 5 Le fonti del diritto 5 Le fonti del diritto L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI Decreto legislativo ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo] Legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione... Vista la legge... Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legislativo: [...] La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: [...] 61 5 Le fonti del diritto 62 5 Le fonti del diritto L’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGGE L’EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI Decreto legge ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo] Decreto del Presidente della Repubblica ... [giorno/mese/anno], n. ... «...» [titolo] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione... Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza... Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri... Emana il seguente decreto legge: [...] Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione... Vista l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400... Udito il parere del Consiglio di Stato Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri... Sulla proposta del ministro... Emana il seguente regolamento: [...] 63 5 Le fonti del diritto 64 5 Le fonti del diritto LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana • Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità) • Serie speciale Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte) • Serie speciale Unione europea (regolamenti e direttive) • Serie speciale Regioni (leggi e regolamenti regionali) Leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ATTI NORMATIVI Art. 73.3 Cost., art. 10 preleggi • Il termine ordinario è il quindicesimo giorno seguente alla pubblicazione dell’atto (vacatio legis) • L’atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve (es.: «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 65 66 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com