Le fonti del diritto italiano
Comandante Zanni Michele
La Costituzione
È la legge basilare dell’ordinamento, la
legge fondamentale dello Stato
 si può in linea generale affermare che la
costituzione è la legge fondamentale di
un ordinamento giuridico, la fonte
principale, o superprimaria, da cui
deriva la legalità di tutte le altre fonti

Formazione delle leggi

L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale
La legge statale ordinaria

La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere

La legge formale rappresenta il
principale fra gli atti normativi
Le leggi delega

I testi unici- cioè quegli atti miranti a
raccogliere e riformulare una pluralità di
disposizioni legislative, in precedenza
dettate da molteplici leggi succedutesi
nel tempo, sebbene accomunate dalla
materia così disciplinata
Decreti legislativi

il decreto legislativo (abbreviato con d.lgs.) si
intende nel diritto costituzionale italiano un atto
normativo avente forza di legge adottato dal governo
in sede di consiglio dei ministri su delega del
Parlamento.
Decreto legislativo

La delegazione legislativa è prevista dall'art. 76 della
Costituzione ed è un mezzo con il quale le camere
decidono di non disciplinare una determinata materia
(per motivi di inadeguatezza tecnica, di tempo o
altro), riservandosi però di stabilire la «cornice» entro
la quale il governo dovrà legiferare. La delega al
governo, infatti, non può mai essere in bianco, ma
vincola a rispettare una certa materia.
I decreti legge

Quando, in casi straordinari di necessità
e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni.
Decreti legge

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio,
se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Decreti legge

Il decreto legge è un atto con forza di
legge che può essere adottato dal
Governo (cioè dal Consiglio dei Ministri)
in casi straordinari di necessità e
urgenza. La necessità e l'urgenza
possono riferirsi tanto al provvedere
(cioè alle disposizioni in esso
contenute), quanto al provvedimento
(nel suo complesso).
Le leggi regionali

La legge regionale è l'atto normativo
posto in essere dal Consiglio Regionale
e vale solo per una singola regione di
uno stato.
I regolamenti

Alludono a realtà eterogenee. Si può
trattare di fonti legali come di atti non
costitutivi del diritto; di regolamenti
esterni e di regolamenti interni; di atti
promanati da autorità della Repubblica
Italiana come di atti imputabili alla
comunità europea.
Le consuetudini


Le norme consuetudinarie
corrispondono all’intero diritto non
scritto.
Nel vigente ordinamento l’art. 1n.4 delle
“preleggi” inserisce espressamente gli
“usi” tra le fonti del diritto.
Fonti normative comunitarie


Direttive
Regolamenti
Regolamenti comunitari

I regolamenti sono obbligatori in ogni
loro elemento (obbligatorietà integrale),
nel senso che gli Stati membri hanno
l’obbligo di applicarli integralmente,
senza deroghe o modifiche di sorta.
Direttive comunitarie

« La direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza
degli organi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi »
Direttive comunitarie

La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi,
proprio come i regolamenti, ma lascia spazio
all'iniziativa legislativa di ogni stato cui è diretta:
pertanto è obbligatorio il principio e il fine fissato in
ambito comunitario, ma poi lo stato ha la facoltà di
disciplinare la materia coi mezzi che ritiene più idonei
(obbligo di risultato). La libertà dello stato non è
assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dalla
Comunità, se ad esempio deve modificare una
materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti
aventi "forza di legge") non può farlo attraverso fonti
regolamentari