adempimenti in caso di nuove assunzioni

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TecnoAdda
Servizi di Ingegneria e Consulenza
CIRCOLARE 20 - 2012
DESTINATARIO
Titolare dell’attività – Responsabile servizio prevenzione e protezione – Responsabile
A
ambientale
MITTENTE
DA
TecnoAdda S.a.s.
Email
[email protected]
TEL. N.
0341.281459
FAX. N.
0341.291485
Data
29 maggio2012
OGGETTO: Adempimenti per l’Azienda in occasione di nuove assunzioni
Con la presente si vuole portare l’attenzione in merito agli obblighi in capo alle Aziende in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in occasione di nuove assunzioni.
Il particolare è opportuno che il datore di lavoro provveda a garantire tempestivamente al
lavoratore neoassunto:
Formazione, informazione e addestramento
Sorveglianza sanitaria (visita medica preventiva)
Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Inoltre può essere utile verificare la necessità di aggiornare il Documento di Valutazione dei
Rischi o documenti collegati, in particolare quando l’introduzione di nuovo personale è correlabile
all’introduzione di nuovi rischi (nuova mansione o impianto, personale con disabilità, lavoratori
minorenni, etc).
Informazione, Formazione e Addestramento
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun
lavoratore riceva una informazione adeguata riguardo ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi all’attività dell’impresa in generale e i rischi specifici cui è esposto in relazione alla
mansione svolta, nonché riguardo le procedure basilari di primo soccorso, antincendio ed
evacuazione dei luoghi di lavoro.
Inoltre il lavoratore deve essere informato in merito alle normative di sicurezza, le disposizioni
aziendali in materia e le misure di prevenzione e protezione adottate.
L’obbligo di informazione può essere assolto mediante la consegna di opuscoli e procedure ai
lavoratori; è utile che la stessa sia debitamente documentata per dimostrarne l’adempimento.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve garantire ad ogni lavoratore una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento ai rischi specifici
riferiti alla mansione e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell’azienda. Il lavoratore deve essere
formato riguardo concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante l’Accordo StatoRegioni del 21 dicembre 2011 (Rif. nostra circolare n.2 del 09/01/2012).
TecnoAdda S.a.s. di Paolo Pozzi & C.
Via Col Di Lana 9 - 23900 Lecco Tel. 0341.281459 Fax 0341.291485
www.tecnoadda.com [email protected] P.IVA 02688730130
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La formazione deve essere svolta tramite corsi e l’Accordo Stato-Regioni prevede che si debba
articolare in due momenti distinti:
formazione generale (durata di 4 ore con programmi comuni per i diversi settori di attività)
formazione specifica (con durata da 4 a 12 ore in relazione alla classe di rischio assegnata
al settore di appartenenza dell'azienda)
Classe rischio
Azienda
Comparto Azienda
Durata *
Rischio Basso
Commercio, Alberghi, Servizi, Attività artigianali, etc.
8 ore
Rischio Medio
Agricoltura, Trasporti, Pubblica Amministrazione, Istruzione, etc.
12 ore
Rischio Alto
Costruzioni, Alimentari, Tessile, Legno, Carta, Metalli, Costruzioni
meccaniche, Chimica, Plastica, Sanità, Assistenza sociale
residenziale, etc.
16 ore
* Durata della formazione complessiva, comprendente formazione generale (4 ore) specifica (variabile secondo la
classe di rischio dell’azienda)
L’Accordo Stato Regione prevede che il personale di nuova assunzione debba essere avviato ai
rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente
all’assunzione ed il relativo percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni
dalla assunzione. L’obbligo di formazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro, scatta
contestualmente all’inizio dell’utilizzazione.
Al temine dei corsi il soggetto organizzatore della formazione rilascia attestati di frequenza e
superamento della prova di verifica che devono essere conservati.
Formazione ed informazione devono essere adeguate e comprensibile anche nel rispetto alle
conoscenze linguistiche del lavoratore. In caso di lavoratori stranieri è opportuna una verifica della
comprensione della lingua italiana.
E’ obbligo del Datore di Lavoro garantire al lavoratore in occasione della costituzione del rapporto
di lavoro l’addestramento specifico per le attività che lo richiedono. L’addestramento viene
effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro al fine fare apprendere in pratica ai lavoratori
l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro.
Per le attività in cui è previsto che un lavoratore neoassunto venga affiancato da persona esperta
per addestralo alla mansione è utile predisporre la verbalizzazione dell’addestramento.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente ai lavoratori che svolgono una
mansione per cui la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. Ad esempio,
rischi che possono rappresentare un rischio per la salute e per cui la normativa prevede
l’attivazione della sorveglianza sanitaria sono: esposizione (significativa) a rumore, vibrazioni o
agenti chimici, rischi posturali, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo superiore a 20 ore
settimanali di attrezzature munite di videoterminali, etc.
La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva al fine di valutare l’idoneità del
lavoratore alla mansione specifica a cui sarà adibito. Tale visita è intesa a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato.
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva e finalizzate anche alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti. Non
possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza.
Su scelta del datore di lavoro, le visite preventive possono essere svolte dal medico competente o
dai dipartimenti di prevenzione dell’ASL.
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Dispositivi di Protezione Individuale
Quando, dalla valutazione dei rischi emerge la presenza di rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il
Datore di Lavoro dispone che debbano essere impiegati i Dispositivi di Protezione Individuale.
E’ fondamentale che in occasione della costituzione del nuovo rapporto di lavoro siano forniti i DPI
previsti per la mansione a cui sarà adibito il lavoratore e che tale consegna sia verbalizzata.
Prestatori di lavoro e Lavoratori minorenni
Ricordiamo che in caso di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di
somministrazione, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. sono a carico dell’Azienda utilizzatrice, compresi quelli indicati nella presente comunicazione
da effettuarsi all’inizio del rapporto di lavoro.
In aggiunta a quanto già esposto, nel caso l’azienda assuma lavoratori minorenni (di età
compresa tra 16 e 18 anni), è tenuta a rispettare le disposizioni della normativa che disciplina il
lavoro minorile.
Gli adempimenti previsti riguardano:
esecuzione della visita medica di idoneità;
invio del documento di idoneità al lavoro del minore anche all’esercente della patria
podestà;
effettuare la valutazione dei rischi (con particolare riguardo a sviluppo non ancora
completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in
relazione all'età);
eventuale richiesta di assunzione deroga per i lavori, i processi e le lavorazioni nelle quali è
vietato adibire adolescenti da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.
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