Spesso, per alcuni reati ed in alcune particolari vicende, nell’opinione pubblica si forma la diffusa convinzione (alimentata talvolta dai mass media) che la richiesta di una perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità di intendere e di volere di un soggetto accusato di un reato (magari particolarmente grave e moralmente riprovevole), sia un escamotage difensivo per attenuare e/o annullare le gravi conseguenze penali connesse al reato per il quale sono in corso le indagini preliminari o pende la successiva fase dell'accertamento del merito (ovvero, il processo). Tale fenomeno - assai diffuso, come detto, nei "salotti televisivi" ed anche in quelli privati - offre lo spunto per alcune riflessioni (giuridiche e non solo e senza alcun velleità di completezza) sul tema della correlazione tra la patologia psichica ed il reato. Opportuno è richiamare quelle norme che nel nostro codice penale disciplinano l'imputabilità ovvero quello status caratterizzante colui il quale può essere ritenuto responsabile - dal punto di vista del diritto - per la commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato. L'art. 85 c.p. stabilisce che: "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere". Quindi, per il diritto ovvero per espressa disposizione normativa, è punibile poichà responsabile per la commissione di un reato solo quel soggetto che al momento della commissione del fatto/reato era capace di intendere e di volere. Tale scelta del Legislatore implica che il cittadino - per essere eventualmente punito - deve essere in grado di governare la propria condotta "volendo, non volendo ed agendo di conseguenza" (Gulotta, Compendio di psicologia giuridica-forense, criminale e investigativa. Giuffrè Editore. pag. 118). E' interessante notare che, al di là di una lettura piuttosto superficiale, la norma è estremamente interessante, sotto certi aspetti assai complessa e, in ogni caso, particolarmente pregnante e significativa poichà in relazione a queste poche righe assai prolifica è stata, è e sarà la produzione della Dottrina e le pronunce della Giurisprudenza coinvolgendo il tema aspetti - direi - filosofici oltre che giuridici inerenti sia la natura più intima dell'essere umano sia (aspetto quanto mai pragmatico) la ragione e le caratteristiche di attribuzione allo stesso di un trattamento sanzionatorio/punitivo. Ciò posto, i termini richiamati dalla norma hanno raggiunto per l'interprete del diritto (anche in forza della Giurisprudenza ovvero delle decisioni dei singoli Giudici che si sono succedute nel tempo) dei significati meno "magmatici" di un tempo e circa i quali si è raggiunta una larga condivisione. Con il termine capacità di intendere ci si riferisce alla capacità di percezione della realtà non viziata da disturbi e patologie (diciamo, per esemplificare, comune alla maggioranza dei consociati e, quindi, ritenuta "normale") unita alla capacità di comprendere appieno il significato del proprio comportamento (ovvero le sue conseguenze - solitamente modificative ma non solo - della realtà esterna). Per capacità di volere si intende, invece, la capacità di autodeterminazione del soggetto agente ovvero la capacità dello stesso di operare scelte comportamentali consapevoli (di compiere azioni o omissioni) potenzialmente libere ovvero non determinate da condizionamenti (di ordine psichico) per lui invincibili. Per il nostro diritto penale, "...il quesito da porsi è quindi il seguente: poteva A nelle condizioni mentali neuropsichiche in cui si è venuto a trovare nel momento del fatto, non voler compiere l'azione B?” (ibidem). La capacità di intendere e di volere disciplinata dal codice penale al richiamato art. 85 c.p. può venire meno per ragioni di infermità (anche ma non solo) psichica. L'art 88 c.p. dispone, invero, che: " non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere". L'art 89 c.p. prevede che: "chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita". Il codice penale - in linea con la regola della piena imputabilità/responsabilità del soggetto capace di autodeterminarsi efficacemente e liberamente - prevede quindi: - sia una causa di esclusione dell'imputabilità ovvero il c.d. vizio totale di mente (disciplinato dal richiamato art. 88 c.p.); - sia una "riduzione dell'imputabilità" (e delle conseguenze penali del fatto/reato) ovvero il vizio parziale di mente (disciplinato dall'art. 89 c.p.). **** La Giurisprudenza si è pronunciata anche sulla differenza tra vizio parziale di mente e totale infermità (differenza assai significativa anche dal punto di vista meramente pratico poichà a secondo dell'uno o dell'altro riconoscimento vi saranno due trattamenti sanzionatori assai differenti). Tra le due fattispecie (vizio totale e vizio parziale) esiste una differenza esclusivamente quantitativa che dipende dal grado di incidenza dell'infermità sulla psiche del soggetto agente. Per vizio parziale di mente non si deve intendere, infatti, una anomalia che incida su un settore circoscritto della mente ma ad una anormalità che interessa la mente nel suo complesso ma con minore intensità rispetto al vizio totale (Vedi le pronunce della Corte di Cassazione Sezione I^ penale n. 82/6262 e n. 82/3405). Il diritto penale riconosce, quindi, un legame diretto ed indissolubile tra imputabilità (capacità di intendere + capacità di volere) - infermità (totale o parziale) - responsabilità penale (anche intesa come pena applicabile) di tal che all'aumentare della gravità del vizio di mente (colpito da infermità) corrisponde una diminuzione della responsabilità penale (intesa come rimproverabilità e punibilità in concreto). Tema di fondamentale importanza, preso atto sia del testo delle norme citate sia dei risvolti pratici dell'applicazione delle stesse, è quale significato dà il Legislatore al termine infermità. La nozione di infermità mentale è più ampia di quella di malattia mentale e non deve essere necessariamente riportata alle figure "tipiche" della nosografia clinica (l'infermità del codice penale, di conseguenza, non coincide con la malattia clinicamente diagnosticabile e espressamente riconducibile a precise patologie "medicalmente identificabili"). Il Legislatore non ha inteso limitare il vizio di mente (penalmente rilevante in tema di imputabilità) ad una specifica categoria medico-scientifica ma, semmai, valutarne l'effettiva attitudine ad incidere sulla capacità (di intendere e di volere) del soggetto agente. Affinchà rilevi di fatto l'infermità come sopra considerata (ovvero, come detto, in senso più ampio rispetto alla patologia intesta tale in termini medico-scientifici), occorre che il fatto/reato (compiuto dal soggetto agente ed allo stesso attribuito) sia estrinsecazione pratica ovvero "realizzazione" dell'infermità stessa e che il reato sia legato da un nesso causale con l'anomalia della psiche dell'incolpato (reato e infermità devono essere avvinti da un nesso eziologico). **** Negli ultimi anni è stato molto acceso il dibattito (sia nei Tribunali che da parte di teorici del diritto) circa l'esatta identificazione o, meglio, la "giuridica estensione" del termine "infermità" richiamato dal codice penale in tema di imputabilità. Già si è detto della non sovrapponibilità del concetto in parola con quello di malattia classificabile in termini meramente clinici; ma è evidente che questa indicazione (pur costituendo un punto di partenza ed una chiave interpretativa della massima importanza) non permette di delimitare il campo del "giuridicamente rilevante" soprattutto in presenza di disturbi di ordine psicologico (prima ancora che psichiatrico) detti della personalità ovvero di quei disturbi - che spesso non impediscono al soggetto di condurre un'esistenza priva di rilievi critici particolari o di intrecciare relazioni anche proficue - che consistono nell'assunzione di condotte (o esperienze) non comuni in relazione alla cultura ed al contesto sociale in cui è inserito stabilmente il soggetto agente e che influenzano (alternativamente o in maniera sinergica) la sua sfera cognitiva, affettiva e le sue risorse in tema di controllo degli impulsi. E' di intuibile evidenza l'importanza e l'aspetto assolutamente pratico del dilemma: è nota, infatti (rinviando alle molte trattazioni sul tema), la diffusione dei disturbi della personalità e come gli stessi - sebbene a livelli assai variabili - affliggano una larghissima parte della popolazione (che non ne è nemmeno consapevole) e di conseguenza il tema risulta essere centrale per la sorte di una rilevante parte dei soggetti incolpati dei reati più disparati (e non necessariamente di quelli che guadagnano le prime pagine dei giornali poichà particolarmente cruenti). Ebbene, sul punto si è pronuncia nel 2005 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (dopo la Corte Costituzionale, la massima Autorità in tema di applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche penali che solitamente si pronuncia quando sull'interpretazione di una disposizione di Legge vi sono stati orientamenti difformi delle varie sezioni) che con la Sentenza n. 9163/2005 ha stabilito la rilevanza dei disturbi della personalità in relazione all'imputabilità dell'incolpato: "....ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità – che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali – possono rientrare nel concetto di infermità, purchà siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale....". Nel caso preso in esame dalla Corte, il Collegio annullò con rinvio (ovvero rimettendola al Giudizio di altra sezione della Corte di Appello) la Sentenza impugnata con la quale il Giudice di secondo grado aveva escluso il vizio parziale di mente dell'imputato poichà non aveva ritenuto il disturbo paranoide che affliggeva l'agente un'alterazione patologica (clinicamente accertabile) corrispondente ad una determinata malattia psichica bensì - appunto - quale "mero" disturbo della personalità non inquadrabile tra le infermità incidenti sulla capacità di intendere e di volere secondo il disposto degli artt. 88 e 89 c.p.. In seguito a tale fondamentale Sentenza, la Corte di Cassazione si è espressa più volte ribadendo e specificando il concetto di infermità in relazione all'imputabilità: nella Sentenza n. 43285 del 2009 l'accento è posto ancora sulla consistenza, sull'intensità e sulla gravità che deve contraddistinguere il disturbo di personalità per l'applicazione degli artt. 88 e 89 c.p. (vizio totale e vizio parziale di mente); la Sentenza n. 2774 sempre del 2009 definisce le peculiarità dello stato psichico incolpevolmente incontrollabile del soggetto che, di conseguenza, non può gestire le proprie azioni e non ne percepisce il disvalore. Tra i disturbi della personalità si annoverano: - il disturbo paranoide di personalità, - quello schizoide, - quello schizotipico, borderline, antisociale, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo, - ed una categoria residuale c.d. "disturbo di personalità non altrimenti specificato", alla quale possono essere ricondotte le alterazioni di estrinsecazione/funzionamento della personalità che non soddisfano i criteri per alcuno specifico disturbo di personalità come sopra indicato. **** Quanto brevemente osservato (e davvero sul tema dell'imputabilità nel diritto penale sono stati scritti i proverbiali "fiumi di inchiostro") evidenzia l'importanza del contributo di uno specialista (psichiatra o psicologo a seconda del tema da approfondire) che affianchi le parti del procedimento penale (PM., Difesa e avvocato della persona offesa da reato) e, ovviamente, il Giudice qualora per la decisione sia necessario valutare l'applicabilità delle norme di riferimento in tema di vizio di mente. Il Giudice potrà disporre l'esecuzione di una perizia nominando un perito e le parti - sia che la perizia sia disposta ovvero nel caso in cui il Giudice non la disponga - potranno nominare un proprio consulente per gli accertamenti (sull'imputato) del caso. Il compito del consulente del difensore è tanto delicato e prezioso quanto quello del perito: - assisterà al conferimento dell'incarico del perito (ovvero alla formalizzazione degli interrogativi cui lo specialista nominato dal Giudice dovrà rispondere con la sua relazione) potendo formulare le opportune osservazioni che verranno messe a verbale; - assisterà alle operazioni peritali (ovvero agli accertamenti eseguiti dal perito) durante le quali potrà formalizzare le proprie osservazioni ed indicare ulteriori temi di accertamento; - svolgerà una propria relazione (la consulenza tecnica); - contribuirà ad illustrare al Difensore che lo ha incaricato l'elaborato peritale; - affiancherà il Difensore per la preparazione del controesame del perito (in sede processuale); - assicurerà la sua testimonianza per illustrare (nel processo) le conclusioni delle operazioni peritali. *** Da ultimo, bisogna segnalare che la declaratoria di incapacità di intendere e di volere (pur importando la non punibilità dell'incolpato ovvero la mancata applicazione della pena prevista per il reato) può essere causa dell'applicazione di una misura di sicurezza qualora il soggetto dichiarato incapace risulti essere socialmente pericoloso (ovvero possa commettere nuovamente dei reati in ragione della sua infermità e, comunque, non necessariamente reati particolarmente gravi). Alcune misure di sicurezza, peraltro, consistono in una restrizione della libertà personale identica a quella della carcerazione in un istituto di pena. Inoltre, il meccanismo di esecuzione delle misure di sicurezza prevede l'indicazione di una durata minima al momento dell'applicazione; fatta salva la possibilità di una rinnovazione del termine in esito ad una nuova valutazione prognostica negativa della pericolosità sociale del soggetto esaminato (valutazione che avviene in prossimità della scadenza del primo termine di scadenza). (con la collaborazione della Dottoressa Marcella Mastrangelo): Pagine correlate: Processo penale e capacità di intendere e di volere. La…Prova scientifica e processo penale. La sentenza Daubert ed…Il dolo eventuale nel reato omissivo ex art. 40 c.p..Il consulente tecnico della difesa e la possibilità che…La docenza dell’Avv. de Lalla presso la “SCUOLA… STUDIO LEGALE DE LALLA Via Della Guastalla, 1 - 20122 Milano T. 02.36567455 - F. 02.92853330 [email protected] P.iva 03244880963 Questo documento è stato scaricato dal sito www.studiolegaledelalla.it Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)