INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
di V. Mastronardi
Art. 414 cc. (Persone che devono essere interdette)
Art. 415 cc. (Persone che possono essere inabilitate)
“La regola è costituita dalla capacità di testare, l’eccezione
dall’incapacità” i presupposti da repertare nel periziando
sono 3:
A) l’esistenza di una infermità di mente (<<l’inabilitazione sta
all’interdizione come il vizio parziale sta al vizio totale di
mente>>)
B) la sua abitualità (=la sua permanenza nel tempo, non la sua
irreversibilità)
C) la conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi
(=compromissione della <<abilità sociale>>)
L’INTERDETTO (= nomina un tutore; non
può sposarsi, non può fare testamento, non
può donare, non può acquisire o vendere
beni e dal ’78 (ex articolo 11 legge 180/78)
può votare (capacità elettorale). Per il
consenso informato o la sperimentazione
clinica = legale rappresentante)
L’INABILITATO (= nomina di un
curatore; può disporre per testamento, non
può acquisire o vendere beni, trasformare,
alienare o modificare il suo patrimonio
immobiliare)
SONO INCAPACI A TESTARE (Art. 591)
1) coloro che non hanno compiuto l’età
2) gli interdetti per infermità di mente
3) quelli che sebbene non interdetti, per qualsiasi causa anche
transitoria, sono incapaci di intendere o di volere nel momento in cui
fecero testamento (art. 428 cc) (prescrizione entro 5 anni)
L’INCAPACITA’ NATURALE
Condizione di mente anche transeunte (“quid pluris” o “quid novi”
tale da rendere la persona anche se non interdetta o non inabilitata,
incapace di intendere o di volere) es.
1) Stati psicopatologici acuti e isolati (sindromi confusionali tossiche,
tossinfettive, febbrili, ecc., le intossicazioni da alcool, stupefacenti,
psicofarmaci e altro)
2) Episodi maniacali
3) Crisi epilettiche o “equivalenti epilettici”
4) Bouffée deliranti acute
DISAMINA DELLE ALTERAZIONI
DELLE FUNZIONI DELL’IO
• A) le funzioni cognitive, ossia la
percezione obiettiva e precisa della
situazione endogena o esogena relativa
al soggetto
• B) le funzioni organizzative ossia
l’analisi, la comprensione e
l’attribuzione di significato allo
stimolo
• C) le funzioni previsionali ossia la
progettazione, previsione e
valutazione delle possibili
conseguenze delle azioni
• D) le funzioni decisionali ossia la
scelta volontaria di adeguamento,
evitamento o rifiuto nei confronti della
situazione e
• E) le funzioni esecutive
comprendono l’emissione della
risposta scelta in funzione
dell’obiettivo preposto in quella
situazione relazionale. Le possibilità
di manifestare comportamenti
adeguati e congrui a quelle che sono
le esigenze ambientali in quel
contesto relazionale è funzione
dell’integrità di questi sistemi e si
ritiene che ogni alterazione di questo
insieme di infrastrutture infici le
capacità di esercitare una piena e
consapevole attività decisionale e
volizionale
Per l’annullabilità di un testamento (atto concettualmente elementare) criterio
estremamente restrittivo e rigido
Per l’annullabilità di un contratto, donazione o di un atto (elaborazioni intellettive con
varianti più articolate) criterio più ampio purchè sussistano le “caratteristiche di
malattia” o di “valore di malattia”
Per l’annullabilità non è richiesta valutazione relativa alla durata, stabilità ed abitualità, è
sufficiente la transitorietà indipendentemente da condizioni preesistenti o successive
a) “Totale” stato di incapacità naturale per l’annullabilità di un testamento; “Parziale”
per l’annullabilità di un atto o contratto
b) anche gli stati emotivi devono avere “valore di malattia” e distinguersi dalle abituali
tendenze di reattività personologica, altrimenti = condizioni psicologiche e non già
psicopatologiche
es.:
1)
Delirio di gelosia nei cronici intossicati da alcool,
2)
Condotta emotiva di insufficiente mentale o di demente
3)
Acting-out di uno schizofrenico allucinato e/o delirante
4)
Di un disturbo mentale transitorio
5)
Se riassorbiti in un quadro di immaturità tale da escludere la capacità di intendere e di
volere dell’infradiciotenne
LE FUNZIONI PSICHICHE
FONDAMENTALI SONO:
PERCEZIONE
ATTENZIONE
MEMORIA
IDEAZIONE
AFFETTIVITA’
VOLONTA’
COSCIENZA
Giurisprudenza innovativa
Cass. Civ. 11 febbr. 1978 n. 619 (Foro Italiano I: 2727,
1979)
<<L’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 428 del Codice Civile
non è subordinato alla prova dell’incapacità assoluta e totale del
soggetto, essendo sufficiente che le capacità intellettivo volitive
risultino scemate, in modo da impedire od ostacolare una seria
valutazione dei propri atti, ancorchè per fattori che non si identifichino
in una tipica infermità di mente o in una forma patologica>>
Rileva la “difesa della espressione della formazione di una volontà
cosciente”
 Al proposito: i filosofi Cotta e Ventura (1987) si esprimono a favore
della imprescindibilità dei Contributi umanistici offerti al sapere
criminologico e quindi psicopatologico – forense della
biochimica – genetica – cerebrologia – endocrinologia – psicopatologia –
psichiatria – psicoanalisi – psicoterapia – antropoanalisi – analisi
esistenziale – fenomenologia - antropologia