INTERDIZIONE E INABILITAZIONE di V. Mastronardi Art. 414 cc. (Persone che devono essere interdette) Art. 415 cc. (Persone che possono essere inabilitate) “La regola è costituita dalla capacità di testare, l’eccezione dall’incapacità” i presupposti da repertare nel periziando sono 3: A) l’esistenza di una infermità di mente (<<l’inabilitazione sta all’interdizione come il vizio parziale sta al vizio totale di mente>>) B) la sua abitualità (=la sua permanenza nel tempo, non la sua irreversibilità) C) la conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi (=compromissione della <<abilità sociale>>) L’INTERDETTO (= nomina un tutore; non può sposarsi, non può fare testamento, non può donare, non può acquisire o vendere beni e dal ’78 (ex articolo 11 legge 180/78) può votare (capacità elettorale). Per il consenso informato o la sperimentazione clinica = legale rappresentante) L’INABILITATO (= nomina di un curatore; può disporre per testamento, non può acquisire o vendere beni, trasformare, alienare o modificare il suo patrimonio immobiliare) SONO INCAPACI A TESTARE (Art. 591) 1) coloro che non hanno compiuto l’età 2) gli interdetti per infermità di mente 3) quelli che sebbene non interdetti, per qualsiasi causa anche transitoria, sono incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento (art. 428 cc) (prescrizione entro 5 anni) L’INCAPACITA’ NATURALE Condizione di mente anche transeunte (“quid pluris” o “quid novi” tale da rendere la persona anche se non interdetta o non inabilitata, incapace di intendere o di volere) es. 1) Stati psicopatologici acuti e isolati (sindromi confusionali tossiche, tossinfettive, febbrili, ecc., le intossicazioni da alcool, stupefacenti, psicofarmaci e altro) 2) Episodi maniacali 3) Crisi epilettiche o “equivalenti epilettici” 4) Bouffée deliranti acute DISAMINA DELLE ALTERAZIONI DELLE FUNZIONI DELL’IO • A) le funzioni cognitive, ossia la percezione obiettiva e precisa della situazione endogena o esogena relativa al soggetto • B) le funzioni organizzative ossia l’analisi, la comprensione e l’attribuzione di significato allo stimolo • C) le funzioni previsionali ossia la progettazione, previsione e valutazione delle possibili conseguenze delle azioni • D) le funzioni decisionali ossia la scelta volontaria di adeguamento, evitamento o rifiuto nei confronti della situazione e • E) le funzioni esecutive comprendono l’emissione della risposta scelta in funzione dell’obiettivo preposto in quella situazione relazionale. Le possibilità di manifestare comportamenti adeguati e congrui a quelle che sono le esigenze ambientali in quel contesto relazionale è funzione dell’integrità di questi sistemi e si ritiene che ogni alterazione di questo insieme di infrastrutture infici le capacità di esercitare una piena e consapevole attività decisionale e volizionale Per l’annullabilità di un testamento (atto concettualmente elementare) criterio estremamente restrittivo e rigido Per l’annullabilità di un contratto, donazione o di un atto (elaborazioni intellettive con varianti più articolate) criterio più ampio purchè sussistano le “caratteristiche di malattia” o di “valore di malattia” Per l’annullabilità non è richiesta valutazione relativa alla durata, stabilità ed abitualità, è sufficiente la transitorietà indipendentemente da condizioni preesistenti o successive a) “Totale” stato di incapacità naturale per l’annullabilità di un testamento; “Parziale” per l’annullabilità di un atto o contratto b) anche gli stati emotivi devono avere “valore di malattia” e distinguersi dalle abituali tendenze di reattività personologica, altrimenti = condizioni psicologiche e non già psicopatologiche es.: 1) Delirio di gelosia nei cronici intossicati da alcool, 2) Condotta emotiva di insufficiente mentale o di demente 3) Acting-out di uno schizofrenico allucinato e/o delirante 4) Di un disturbo mentale transitorio 5) Se riassorbiti in un quadro di immaturità tale da escludere la capacità di intendere e di volere dell’infradiciotenne LE FUNZIONI PSICHICHE FONDAMENTALI SONO: PERCEZIONE ATTENZIONE MEMORIA IDEAZIONE AFFETTIVITA’ VOLONTA’ COSCIENZA Giurisprudenza innovativa Cass. Civ. 11 febbr. 1978 n. 619 (Foro Italiano I: 2727, 1979) <<L’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 428 del Codice Civile non è subordinato alla prova dell’incapacità assoluta e totale del soggetto, essendo sufficiente che le capacità intellettivo volitive risultino scemate, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dei propri atti, ancorchè per fattori che non si identifichino in una tipica infermità di mente o in una forma patologica>> Rileva la “difesa della espressione della formazione di una volontà cosciente” Al proposito: i filosofi Cotta e Ventura (1987) si esprimono a favore della imprescindibilità dei Contributi umanistici offerti al sapere criminologico e quindi psicopatologico – forense della biochimica – genetica – cerebrologia – endocrinologia – psicopatologia – psichiatria – psicoanalisi – psicoterapia – antropoanalisi – analisi esistenziale – fenomenologia - antropologia