Capacità di intendere e pericolosità sociale

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ISSN:2240-2594
CAPACITA' DI INTENDERE E PERICOLOSITÀ SOCIALE
THE CAPACITY TO UNDERSTAND AND SOCIAL HAZARD
Salducci M1, Raglione R2
1 Direttore Master in Oftalmologia Medico Legale, “Sapienza” Università di Roma
2 Docente Master in Oftalmologia Medico Legale, “Sapienza” Università di Roma
Citation: Salducci M. Capacità di intendere e pericolosità sociale.
Prevent Res, published on line 08. Jan. 2016, P&R Public. 84.
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RIASSUNTO
La psicologia ha l'obiettivo di indagare e appurare se l'indagato o l'imputato siano in grado di intendere e/o di volere e
se i medesimi siano pericolosi per la società in cui vivono oppure no. Inoltre l'indagine psicologica è progredita anche
nell'individuare la capacità di qualsiasi soggetto a rendere testimonianza oppure no.
Parole chiave: psicologia giuridica, capacità, pericolosità sociale, vizio di mente, misure di sicurezza, testimonianza,
perizia
ABSTRACT
The psychology aims to investigate and ascertain whether the suspect or the accused are able to understand and desire
and if it is dangerous for the society in which they live or not. Besides the psychological investigation has progressed
well in capturing the ability of any person to testify or not.
Key words: forensic psychology, ability, social dangerousness, mental disorder, security measures, testimony ,
expertise
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La scienza psicologica ed il suo studio scientifico-applicativo rivestono un carattere importante all'interno del contesto
normativo-legislativo ed estrinsecativo del diritto penale italiano, in quanto
con l'ausilio di essi, oggi, è possibile
riconoscere in capo ad un'eventuale autore del reato un vizio totale o parziale della mente e, soprattutto, se il predetto
reo è pericoloso per la società oppure no (1).
Primariamente bisogna individuare cosa dispone e riconosce il nostrano codice penale in merito e riferimento al vizio di
mente:
-Art. 88 C.P..”Vizio totale di mente. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in
tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”.
-Art. 89 C.P.”Vizio parziale di mente. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di
mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma
la pena è diminuita”.
Ed invero, la differenza tra i due articoli testé richiamati è immensa, in quanto solo nel primo caso colui che ha
commesso il fatto non verrà imputato del reato commesso, mentre nella seconda ipotesi la pena, ancorché irrogata,
sarà diminuita (2).
L'indagine dello psicologo, quindi, è fondamentale al fine di cogliere e capire se il reo sia in grado di intendere e/o di
volere oppure no e, nel secondo caso, se tale incapacità sia totale o, semplicemente, parziale differenziandosi, e
notevolmente, il regime sanzionatorio da applicarsi al soggetto..
Connessa a tale indagine vi è anche quella relativa alla cosiddetta “pericolosità sociale”, la quale è intesa dal codice
penale italiano come probabilità, desunta dalle circostanze, che la persona, anche se non imputabile, commetta altri
reati (3).
A tal riguardo il nostrano codice di procedura penale ha previsto, in relazione all'elemento soggettivo del reato, la
possibilità di irrogare misure c.d. di sicurezza le quali vanno a prevenire il compimento di altri ed eventuali successivi
reati.
Le misure di sicurezza si distinguono, rispettivamente, in non detentive o detentive, in base alla privazione o meno della
libertà personale.
Ed infatti, quelle detentive possono essere, a loro volta, non psichiatriche o psichiatriche.
La pericolosità sociale correlata all'infermità mentale è l'unica di competenza del perito.
In caso di vizio parziale prevede l'internamento in una casa di cura e custodia, nel caso di vizio totale di mente
l'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario (4,5).
Possono, dunque, prospettarsi diversi casi in base ed in considerazione al vizio di mente e alla dichiarazione di
pericolosità sociale, che si può riassumere così:
-Assenza di vizio di mente: nessuna conseguenza sulla pena e nessuna pronuncia sulla pericolosità sociale psichiatrica, il
reo è imputabile e sanzionabile;
-Vizio totale di mente e assenza di pericolosità sociale psichiatrica: proscioglimento del reo per incapacità totale di
intendere e di volere, non imputabilità;
-Vizio totale di mente e presenza di pericolosità sociale psichiatrica: proscioglimento per incapacità totale di intendere e
di volere, non imputabilità. Misura accessoria dell'internamento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario o libertà vigilata;
-Vizio parziale e assenza di pericolosità sociale psichiatrica: imputabilità e condanna del reo ma pena diminuita
-Vizio parziale e presenza di pericolosità sociale psichiatrica: imputabilità e condanna ma pena diminuita. Misura
accessoria dell'internamento in una Casa di Cura e Custodia o libertà vigilata.
-Il perito è competente solo in caso di vizio di mente e dovrà pronunciarsi sulla eventuale pericolosità sociale da esso
derivante.
Il quesito del giudice al perito è di solito un'appendice al questo sulla capacità di intendere e di volere.
Una ulteriore perizia potrà essere disposta per accertare che il reo abbia la capacità di stare in giudizio ossia le capacità
attuali, e non quelle al momento del fatto, di partecipare coscientemente e attivamente al processo (ad esempio
percepire significati e contenuti, scegliere un difensore, una linea difensiva, reggere il contraddittorio) (6).
Nel caso di assenza, in virtù del diritto di esercizio dell'autodifesa, il giudice dispone la sospensione del processo per
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mesi 6, allo scadere dei quali gli accertamenti dovranno essere ripetuti.
Di particolare interesse e rilievo, all'interno della nostra procedura penale, è proprio l'accertamento della capacità di
qualcuno a poter rendere testimonianza.
La legge italiana dispone il divieto di utilizzare metodologie in grado di influenzare la capacità di autodeterminazione e,
quindi, indurre la testimonianza veritiera, o alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti.
Tra queste si deve ricordare esempio come il poligrafo, la narcolisi, l'ipnosi o la tortura.
Il tipo di incarichi più frequenti affidati ad esperti/periti si riferiscono, principalmente ma non esclusivamente, alla
valutazione della "credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abuso sessuale".
Lo strumento più diffuso per l'analisi del contenuto delle narrazioni per stabilirne il grado di probabilità che esse siano
veritiere o frutto di invenzione è il CBCA (Criteria Based Content Analysis). Lo strumento prevede i seguenti criteri
formali a cui viene affidato un punteggio da 0 (assenza del criterio) a 1 (parziale presenza del criterio) a 2 (presenza del
criterio) (7).
Caratteristiche generali:
1.Struttura logica
2.Produzione non strutturata
3.Quantità di dettagli.
Contenuti specifici:
1.Inserimento nel contesto
2.Interazioni
3.Riproduzione di conversazioni
4.Complicazioni inattese.
-Particolarità di contenuto
1.Dettagli inusuali
2.Dettagli superflui
3.Dettagli riportati accuratamente ma fraintesi
4.Associazioni esterne
5.Descrizione dello stato mentale soggettivo
6.Attribuzione all'accusato di uno stato mentale.
-Contenuti motivazionali:
1.Correzioni o aggiunte spontanee
2.Ammissione di lacune di memoria
3.Manifestazione di dubbi sulla propria testimonianza
4.Auto-accuse
5.Perdono dell'accusato.
-Elementi specifici dell'offesa
1.Particolari caratteristici rispetto al crimine.
Qualora si rendesse necessario, in tale contesto il giudice potrà ordinare, altresì, una verifica sulla effettiva idoneità
fisica e/o mentale ( sui processi cognitivi ed emotivi) a rendere coscientemente la testimonianza.
Il caso tipico è la perizia di idoneità a testimoniare del minore vittima di reato sessuale.
Vi possono, però, essere dei problemi che possono compromettere la capacità di testimoniare e vi si possono far
rientrare particolari problematiche di natura fisica, quali il daltonismo, ovvero di natura cognitiva, come ad esempio il
ritardo mentale, oggi definito con il nuovo Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali, nella sua versione numero 5. in
sigla, DSM 5 come “Disabilità Intellettiva”, ovvero, ancora, di natura prettamente emotiva, come può essere la
suggestionabilità.
La Giurisprudenza, con numerose pronunzie, anche di legittimità, ha stabilito dei parametri oggetto di valutazione che
sono:
-la capacità di recepire le informazioni (funzioni percettive e di attenzione),
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-la capacità di ricordale con altre(ragionamento e pensiero),
-la capacità di ricordarle (memoria),
-la capacità di esprimerle in una visione complessa (funzioni linguistiche),
-la resistenza alla suggestionabilità.
Gli strumenti di indagine privilegiati sono il colloquio clinico, l'osservazione, i test di memoria, di comprensione, sulla
suggestionabilità (scale verbali Wish-Wippsi, Trog Test for Perception of Grammar, Test dei gettoni, Test Memoria
autobiografica, Test memoria di Brano), la documentazione ed attività scolastica (circle time / peer education)
Per quanto concerne la suggestionabilità possiamo distinguere l'acquiescenza, ossia l'adesione alle richieste
dell'intervistatore, e la suggestione, ossia una alterazione della memoria causata da agenti esterni (falsi ricordi).
Vi sono processi suggestivi sia extra-processuali che endo-processuali.
Il controllo processuale della suggestionabilità ha due specifici versanti: la verifica della suggestionabilità del minore
(Test di Gudjonsson) e l'utilizzo di tecniche di intervista non suggestive. Le influenze nelle interviste possono essere
cognitive (informazioni contenute nelle domande, attivazione di presupposizioni, ripetizione delle domande, modifica
delle risposte) o sociali (tendenza alla conformità, rinforzi positivi o negativi).
Il codice di procedura penale ha, poi, stabilito che il minore che debba essere sentito come testimone in un
procedimento avente ad oggetto particolari tipi di reati che possano minarne la psiche, come possono essere quelli
sessuali, debba essere sentito con audizione cosiddetta protetta.
Tali audizioni possono avvenire anche in luogo diverso dal Tribunale (strutture specializzate o nell'abitazione dello stesso
minore) (8,9).
Le testimonianze debbono essere documentate integralmente, possibilmente, con produzioni audiovisive.
Nel caso in cui lo psicologo sia nominato ausiliario, le tecniche nella raccolta di informazioni devono essere interviste
strutturate o cognitive che cercano di limitare gli effetti della suggestione.
BIBLIOGRAFIA
1.Gulotta Guglielmo, Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico: civile, penale, minorile, Milano, Giuffrè,
2002.
2.Gulotta Guglielmo, Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa, Milano, Giuffrè, 2011.
3.Stracciari, Andrea, Angelo Bianchi, and Giuseppe Sartori. Neuropsicologia forense. Il mulino, 2010. 4.Mastronardi,
Vincenzo. Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi. Giuffrè Editore, 2012.
5.Mastronardi, Vincenzo, Luis Maria Desimoni, and Nicoletta Ventura. "Imputabilità, coscienza morale e psicopatologia.
Profili comparatistici internazionali." Rivista di Psichiatria 47.4 (2012): 17-25.
6.Marinucci, Giorgio, and Emilio Dolcini. Manuale di diritto penale: parte generale. Giuffrè editore, 2012.
7.Mastronardi, Vincenzo, Sante A. Bidoli, and Monica Calderaro. Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense.
Metodologia di indagine nel falso grafico e la capacità di intendere e di volere dalla grafia. Giurisprudenza. Giuffrè
Editore, 2010.
8.Cavallone, Ilaria. "Criminale ma non imputabile: la capacità di intendere e di volere." Psychofenìa 9.15 (2006).
9.Fiandaca, Giovanni. "Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale." Dir. &
Quest. pubbliche (2005).
Autore di riferimento:
Mauro Salducci
Direttore Master in Oftalmologia Medico Legale, “Sapienza” Università di Roma
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