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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 23 settembre 2014
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1606 del 09 settembre 2014
Programma di riparto dei fondi PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 - Linea di intervento 1.2
"Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile" per il rinnovo del parco
veicolare del trasporto pubblico locale e sistemi tramviari e filoviari.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il programma di riparto dei fondi PAR FSC Veneto per il periodo
di programmazione 2007-2013 relativo all'Asse prioritario 1 - Linea di intervento 1.2 "Favorire la mobilità
collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile"; i fondi per un importo pari ad Euro 10.000.000,00
vengono assegnati ai Comuni capoluogo di provincia con vincolo di destinazione alle Aziende affidatarie dei
servizi di trasporto pubblico per l'acquisto di autobus urbani ad alimentazione non convenzionale e di
convogli destinati ai sistemi tramviari.
Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 definisce la strategia di politica unitaria, comunitaria e
nazionale finanziata dalle risorse aggiuntive comunitarie (Fondi Strutturali) e nazionali (Fondo di
cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le Aree sottoutilizzate - FAS).
Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), costituisce lo
strumento nel quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione
dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del
Paese.
Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle
risorse FAS/FSC, recepite dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta n. 1186 del 26 luglio 2011
con la quale è stata approvata l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la
programmazione delle risorse FSC.
Il CIPE con deliberazione n. 9 del 20/01/2012 ha preso atto, con prescrizioni, del PAR FSC presentato dalla
Regione Veneto e successivamente il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), a seguito del
soddisfacimento di tali prescrizioni, ha messo a disposizione della Regione le risorse del PAR FSC con
Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del 01/08/2012.
Il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati in
"linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate con delibera di Giunta regionale (DGR) n.
725 del 7 giugno 2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA).
La Sezione Mobilità è stata individuata quale struttura responsabile dell'attuazione della linea di intervento
1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile" che ha come principale
obiettivo il rinnovo del parco veicolare dedicato al trasporto pubblico locale, con particolare riguardo
all'ambito urbano dei Comuni capoluogo di provincia dove l'uso di mezzi ad alimentazione non
convenzionale e a basso impatto ambientale è stato già più volte individuato negli strumenti di
pianificazione come obiettivo rilevante.
A seguito dell'incontro del Tavolo di Partenariato dell'8 novembre 2013 la Giunta Regionale, con
deliberazione n. 2324 del 16 dicembre 2013, ha approvato gli interventi da finanziarie con le risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC ex FAS), tra i quali rientra la Linea di intervento 1.2 - Favorire la
mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile.
In questa prima fase attuativa il MISE ha accreditato alla Regione Veneto una prima quota di finanziamento
pari all'8% dell'importo complessivo del programma, allocato sul capitolo 101021 "Fondo per la
programmazione FSC 2007-2013" del bilancio 2013, riservandosi di accreditare le quote successive al
progressivo avanzamento della spesa.
A seguito dell'accertamento in entrata, avvenuto in data 9 giugno 2014, delle risorse FSC iscritte nel
bilancio 2014 (accertamenti n. 424/2014 e 426/2014), è ora possibile procedere con la fase attuativa degli
interventi previsti nell'ambito della Linea di intervento 1.2 e approvati dal Tavolo di Partenariato.
A tal fine, con DGR n. 1424 del 05/08/2014 è stata approvata la variazione degli stanziamenti di
competenza con la quale è stato reso disponibile sul capitolo 102100/U l'importo di euro 10.000.000,00 da
destinare all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della Linea di intervento 1.2.
Il PAR, approvato con DGR n. 1186/2011, prevede nel proprio piano finanziario uno stanziamento di risorse
per la linea di intervento qui in argomento ripartite secondo le seguenti percentuali:
40% dei fondi destinati all'acquisto di veicoli adibiti ai servizi su linee tramviarie e filoviarie;
60% dei fondi destinati all'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non
convenzionale.
Per quanto riguarda la parte di investimento relativa all'acquisto di veicoli adibiti ai servizi su linee
tramviarie e filoviarie si ritiene di assegnare i fondi di che trattasi all'acquisto di convogli da impiegarsi nei
sistemi tramviari già in esercizio o in avanzata fase di realizzazione.
Al fine del riparto dei fondi si ritiene di applicare i seguenti criteri ciascuno con peso pari al 50%:
1. Percorrenza chilometrica urbana aziendale annuale;
2. capacità massima vetture (numero dei posti).
Le risultanze di quanto sopra determinato sono riepilogate nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui
fa parte integrante.
Sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori limiti e parametri:
• Percentuale massima di contribuzione: 75% del costo dei convogli, al netto dell'IVA, impegnando le
aziende beneficiarie al cofinanziamento non inferiore al 25% in aggiunta all'IVA;
• Importo massimo del contributo: Euro 1.900.000,00 per l'acquisto di un convoglio a 3 o 4 casse.
Per quanto attiene, invece, la parte di investimento destinata all'acquisto di autobus ad alimentazione non
convenzionale, si ritiene di assegnare i fondi per l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 aventi classi di
omologazione Euro6 o EEV alimentati con carburanti alternativi (metano, GPL, biodiesel, elettrico, ecc.)
vincolando l'acquisto degli stessi alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel
servizio di trasporto pubblico locale aventi classe di omologazione Euro2 o inferiore.
Coerentemente con quanto previsto dai contenuti descritti dalla linea di intervento 1.2, le risorse vengono
destinate ai servizi urbani svolti nei comuni capoluogo di provincia.
Per procedere quindi alla suddivisione dei fondi tra gli Enti affidanti, si ritiene di applicare i sottoelencati
criteri riferiti alle relative aziende affidatarie, peraltro già utilizzati in precedenti programmi regionali di
investimento:
1. vetustà del parco aziendale;
2. percorrenza chilometrica urbana aziendale al netto delle percorrenze effettuate con tram;
3. autofinanziamento (acquisto di autobus con intero onere a carico dell'azienda);
4. livelli di concentrazione di polveri fini (PM10);
5. densità della popolazione per Kmq.
Le risultanze di quanto sopra determinato sono riepilogate nell'allegato B alla presente deliberazione, di cui
fa parte integrante.
Sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori limiti e parametri:
Percentuale massima di contribuzione:
♦ 75% del costo dell'autobus in caso di alimentazione elettrica o ibrida (motore elettrico + motore termico),
al netto dell'IVA, impegnando le aziende beneficiare al cofinanziamento non inferiore al 25% del costo in
aggiunta all'IVA;
♦ 60% del costo dell'autobus in caso di alimentazione a metano, GPL, biodiesel o altri carburanti non
convenzionali, al netto dell'IVA, impegnando le aziende beneficiare al cofinanziamento non inferiore al 40%
del costo in aggiunta all'IVA;
• Importo massimo del contributo:
♦ Euro 240.000,00 per l'acquisto di un autobus elettrico o ibrido (motore elettrico + motore termico);
♦ Euro 160.000,00 per l'acquisto di un autobus a metano, GPL, biodiesel o altri carburanti non
convenzionali.
• Tali valori sono stati calcolati in base ad un costo medio per mezzi di lunghezza standard.
E' necessario poi individuare una tempistica per la realizzazione del presente programma di investimenti. A
tal fine si ritiene di fissare:
al 15 marzo 2015 il termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno adempiere all'aggiudicazione
definitiva della fornitura;
al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende beneficiarie dovranno completare le operazioni di
acquisto dei mezzi e inoltrare al competente Ente affidante l'istanza di erogazione del contributo corredata
dalla documentazione attestante l'acquisto;
al 31 marzo 2016 il termine entro il quale l'Ente affidante competente dovrà presentare alla Regione il
proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante
l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento e viene trasmessa la documentazione prevista nei punti
11.b) e 16) delle "Modalità di accesso ai contributi" più avanti descritte, attestando altresì il rispetto del
termine di cui al precedente punto.
La mancata osservanza dei termini sopra elencati comporterà la revoca del contributo e la successiva
assegnazione ad altre aziende, per il tramite dei relativi Enti affidanti, che dovranno ottemperare
all'acquisto entro i successivi 6 mesi.
Si ritiene inoltre che i mezzi oggetto del finanziamento dovranno riportare una data di ordine successiva
alla presente deliberazione.
Modalità di accesso e di erogazione dei contributi (Tram e autobus)
1.I fondi saranno assegnati e liquidati agli Enti affidanti che a loro volta, provvederanno all'erogazione dei
contributi alle relative Aziende affidatarie secondo le sottoindicate modalità, prescrizioni e caratteristiche
dei mezzi;
2. i fondi saranno liquidati subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul relativo
capitolo di spesa del bilancio regionale;
3. nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione del Veneto
da parte degli Enti locali affidanti e delle relative aziende beneficiarie;
4. i contributi saranno erogati all'Ente locale affidante previa trasmissione di atto amministrativo dell'Ente
stesso con il quale viene accertata l'acquisizione dell'idonea documentazione comprovante l'acquisto dei
mezzi oggetto del finanziamento, nei limiti della quota di fondo assegnata; al sopraccitato atto dovrà essere
allegata la documentazione indicata nei successivi punti 11) e 16);
5. nel caso in cui le gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale siano aggiudicate a gestori
diversi da quelli attuali, i mezzi finanziati saranno trasferiti ai nuovi esercenti, ovvero sarà restituita la quota
di finanziamento non ammortizzata, così come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 25/1998;
6.nell'eventuale caso di separazione societaria tra l'azienda erogatrice dei servizi di trasporto pubblico
locale e aziende proprietarie di beni patrimoniali funzionali all'esercizio, i finanziamenti saranno assegnati
al soggetto proprietario dei beni stessi;
7. i mezzi finanziati potranno essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale e sono
assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998;
8. l'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni
contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998;
9. sono ammessi al finanziamento autobus e convogli tramviari nuovi con data di ordine successiva alla
presente deliberazione;
10. è fatto divieto di cumulo con qualsiasi altro contributo assegnato da altro Ente pubblico;
Ulteriori modalità di accesso e di erogazione dei contributi per acquisto di convogli tramviari
11. il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:
11.a. 50% del contributo al completamento dei telai dei convogli.
Il contributo sarà erogato all'Ente locale previa trasmissione di atto amministrativo dell'Ente stesso con il
quale viene accertata l'acquisizione della seguente documentazione:
• relazione descrittiva delle forniture realizzate;
• fatture quietanziate relative alle spese sostenute. Queste ultime potranno essere sostituite in tutto o in
parte da una polizza fideiussoria sino a concorrenza del 50% del contributo qui previsto, che verrà
svincolata alla presentazione delle fatture quietanziate;
11.b. 50% a collaudo eseguito.
Il contributo sarà erogato all'Ente locale previa trasmissione entro il 31 marzo 2016 di atto amministrativo
dell'Ente stesso con il quale viene accertata l'acquisizione della seguente documentazione:
• relazione descrittiva delle forniture realizzate;
• fatture quietanziate relative alle spese sostenute. Queste ultime potranno essere sostituite sino ad un
massimo del 30% dell'intero contributo spettante da una polizza fideiussoria che verrà svincolata alla
presentazione delle fatture quietanziate entro un anno dall'emissione della polizza stessa;
12. il contributo per i convogli tramviari è inoltre subordinato specificatamente alla presentazione all'Ente
affidante della seguente documentazione:
• dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa a:
♦ impegno al cofinanziamento della spesa relativa alla fornitura in aggiunta all'intero costo dell'I.V.A;
♦ impegno a non apportare modifiche costruttive ai mezzi;
♦ impegno a non distogliere i mezzi finanziati dalla Regione dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;
• dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa alla assenza
di cumulo con altri contributi da parte di altri soggetti;
• scheda tecnica del costruttore/fornitore;
• copia del "libretto delle visite e prove" previsto dal D.M. n. 5177/49;
• copia della polizza assicurativa o dichiarazione da cui risulti che i convogli soggetti a contributo sono
assicurati contro gli incendi;
• dichiarazione sostitutiva di notorietà di apposizione sui convogli acquistati con il contributo del
contrassegno consistente nella raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo regionale ufficiale a colori
con l'aggiunta della scritta "Regione Veneto";
13. i mezzi finanziati devono essere forniti di indicatori di linea e di percorso con "led" luminoso o "dot".
Ulteriori modalità di accesso e di erogazione dei contributi per acquisto di autobus
14. alle aziende è lasciata la possibilità di scelta di acquisto degli autobus (corti, standard, lunghi, snodati) in
riferimento alle diverse gamme di veicoli presenti sul mercato, da utilizzare in relazione alle proprie
necessità aziendali; resta peraltro vincolante l'appartenenza dei nuovi mezzi alle classi di omologazione
Euro6 o EEV. Nel caso di acquisto di mezzi autosnodati gli stessi saranno conteggiati come 1,5 autobus di
tipo standard 12 mt.
15. ove il costo della fornitura risulti a consuntivo inferiore alla spesa ammessa, il contributo massimo del
75% in caso di autobus elettrici e ibridi o del 60% in caso di autobus a metano, GPL, biodiesel o altri
carburanti non convenzionali, d'ufficio, sarà proporzionalmente ridotto;
16. nell'atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante
l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento da presentare alla Regione entro il 31 marzo 2016 dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
a. fatture quietanziate;
b. carta di circolazione di ogni mezzo;
c. scheda tecnica del costruttore/fornitore;
d. elenco dei mezzi sostituiti con i nuovi veicoli acquistati, secondo quanto previsto dai successivi punti 17)
e 18)
e. atti di radiazione dei veicoli sostituiti;
17. i mezzi da sostituire, aventi classe di omologazione Euro2 o inferiore, dovranno essere radiati dal parco
aziendale di linea urbana a partire dai più vecchi;
18. nel caso di finanziamento di autosnodato o autobus a due piani, le aziende dovranno dar luogo alla
radiazione degli autoveicoli da sostituire in ragione di 1,5 mezzi standard per ogni autosnodato con
arrotondamento del numero totale di autobus all'unità superiore;
19. è ammessa la deroga alla sostituzione e quindi la possibilità di acquisto di mezzi in potenziamento solo
in presenza di una esigenza motivata da parte dell'Azienda beneficiaria con l'assenso dell'Ente locale
affidante e della Regione: tale deroga sarà formalizzata nell'ambito dell'applicazione degli Accordi di
programma sottoscritti tra Regione ed Enti locali in sede di riunioni dei previsti Collegi di vigilanza;
20. il contributo per i mezzi rotabili è inoltre subordinato specificatamente alla presentazione all'Ente
affidante della seguente documentazione:
♦ dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa a:
◊ impegno al cofinanziamento della spesa relativa alla fornitura in aggiunta all'intero costo dell'I.V.A;
◊ impegno a non apportare modifiche costruttive agli automezzi;
◊ impegno a non distogliere gli autobus finanziati dalla Regione dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;
◊ impegno al rispetto dell'obbligo di installare idoneo sistema antifurto a bordo del veicolo ai fini della
protezione del mezzo stesso.
• dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa alla assenza
di cumulo con altri contributi da parte di altri soggetti;
• scheda tecnica del costruttore/fornitore;
• copia della carta di circolazione comprovante l'immatricolazione in servizio di trasporto pubblico locale;
• copia della fattura quietanzata;
• copia della polizza assicurativa o dichiarazione da cui risulti che gli autobus soggetti a contributo sono
assicurati contro gli incendi;
• dichiarazione sostitutiva di notorietà di apposizione sugli autobus acquistati con il contributo del
contrassegno consistente nella raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo regionale ufficiale a colori
con l'aggiunta della scritta "Regione Veneto";
21. gli autoveicoli finanziati devono essere forniti di indicatori di linea e di percorso con "led" luminoso o
"dot".
In conformità a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998, i fondi saranno attivati mediante
gli strumenti della programmazione degli investimenti ivi previsti.
A tal fine, con il presente provvedimento viene definito lo schema di accordo di programma, di cui
all'allegato C, che la Regione sottoscriverà con i Comuni affidanti, in applicazione a quanto previsto dai
sopra richiamati articoli della legge regionale.
Per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio degli interventi si fa inoltre riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo
e Coesione (ex FAS) 2007-2013, approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013 e pubblicato nel BUR n. 38 del
30 aprile 2013. A tal riguardo si precisa che a ciascun intervento individuato nell'allegato A e B del presente
provvedimento è stato attribuito il rispettivo codice di monitoraggio dell'applicativo ministeriale SGP
(Sistema Gestione Progetti) e dovrà essere censito attraverso il codice CUP fornito dal Soggetto attuatore.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la L.R. n. 4/2013;
VISTA la L.R. n. 25/1998 e successive modifiche;
VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012
VISTA la D.G.R. n. 725/2011;
VISTA la D.G.R. n. 1186/2011;
VISTA la D.G.R. n. 487/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2324/2013;
VISTA la L.R. n°39/2001;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Programma di riparto dei fondi PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1-Linea di
intervento 1. 2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile" per il rinnovo
del parco veicolare del trasporto pubblico locale e sistemi tramviari e filoviari, articolato in base alle norme
ed al procedimento amministrativo indicati in premessa e secondo gli obiettivi ed i criteri compresi nel
Programma stesso;
3. di approvare, in applicazione dei criteri e obiettivi di cui al punto 2), la ripartizione dei fondi a favore degli
Enti affidanti, pari ad Euro 10.000.000,00, con vincolo di destinazione alle Aziende affidatarie dei servizi di
trasporto pubblico per l'acquisto di autobus urbani ad alimentazione non convenzionale e di convogli
destinati ai sistemi tramviari, così come risultante dagli allegati A e B che formano parte integrante del
presente provvedimento; l'erogazione dei fondi è subordinata alle modalità, alle prescrizioni e alle
caratteristiche tecniche dei mezzi contenute nel presente provvedimento;
4. di approvare lo schema di accordo di programma da stipulare con gli Enti locali affidanti, in applicazione a
quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1998, così come riportato nell'allegato C che fa parte
integrante del presente provvedimento;
5. di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione dei sopraccitati accordi di programma;
6. di determinare in Euro 10.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Mobilità disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 102100/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 1 PAR FSC
2007-2013: interventi per l'atmosfera e l'energia da fonte rinnovabile", appositamente istituito per
l'attuazione degli interventi dell'Asse 1 del PAR FSC;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare la Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente atto;
9. di stabilire che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla pubblicazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.