Lezione 1 LT. 15-16 STORIA

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Diritto del lavoro
Obiettivo del Corso
Il corso di diritto del lavoro intende offrire gli strumenti
interpretativi indispensabili per comprendere gli aspetti
giuridici che riguardano il mondo del lavoro nonché
fornire le conoscenze di base della disciplina del
rapporto di lavoro. Con particolare approfondimento
vengono trattati gli istituti che appaiono essere più
"sensibili" ai temi economici.
Programma
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1.
Il lavoro subordinato e autonomo
2.
La costituzione del rapporto di lavoro
3.
La formazione professionale tra accesso al mercato ed incentivo
all'assunzione
4.
L’amministrazione del rapporto di lavoro
a)
il potere direttivo
b)
l’orario di lavoro
c)
il potere di controllo
d)
il potere disciplinare
e)
categorie, mansioni e qualifiche
5.
Gli aspetti patrimoniali
a)
modalità retributive: retribuzione oraria, retribuzione collegata alla
produzione, retribuzione collegata alla produttività
b)
la struttura della retribuzione: l'analisi delle voci retributive tra
indicazioni legislative ed autonomia collettiva.
c)
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio)
d)
la tutela dei diritti del lavoratore: le conseguenze economiche
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6.
La cessazione del rapporto di lavoro
a)
il licenziamento individuale
il licenziamento collettivo
7.
Forme di gestione flessibile del rapporto di lavoro
a)
i contratti di lavoro atipici
b)
altre forme di gestione flessibile del personale: il contratto di
lavoro con apposizione del termine di durata; il contratto di lavoro parttime
c)
esternalizzazione del fattore umano: il contratto di lavoro a
domicilio; il contratto di somministrazione
d)
dal controllo statale del mercato alla flessibilità nella gestione del
personale: divieto di intermediazione e Agenzie di lavoro
Testi consigliati
Per la preparazione dell'esame si consiglia uno dei
seguenti testi nell'ultima edizione disponibile:

1. Mazzotta O., Manuale di diritto del lavoro,
Padova, Cedam
 2. Ballestrero M.V., De Simone G., Diritto del
lavoro, Torino, Giappichelli
 3. M.Roccella, Manuale di diritto del lavoro,
Giappichelli, Torino
 4. R. De Luca Tamajo, F. Carinci, P. Tosi, T. Treu,
vol. II, Il rapporto di lavoro subordinato, Utet
Consigli
 Frequentare
 Studiare
le lezioni
sui testi ed usare le
diapositive solo come ausilio alla
lettura dei testi
Modalità esame
 Giugno
e luglio:
Test scritti a risposta multipla solo per i
FREQUENTANTI, esame orale per gli
altri
 Altri
appelli: esame orale
Perché esiste il diritto del
lavoro?
“La prospettiva in cui gli economisti… considerano abitualmente
la posizione del lavoratore è molto limitata e quindi è falsa Si
parla di lavoro come se si trattasse di un’entità indipendente,
che si può scindere dalla persona del lavoratore. Esso viene
trattato come merce, come grano o cotone, mentre la
componente umana ed i sentimenti umani vengono quasi
completamente ignorati. Se sviluppiamo ulteriormente le
nostre astrazioni troveremo, senza dubbio, somiglianze tra il
contratto concluso tra il datore di lavoro ed il lavoratore e la
vendita di una merce. Tuttavia, prestare attenzione
esclusivamente o prevalentemente a queste analogie
significherà perdere di vista gli elementi realmente
caratteristici e profondi del rapporto intercorrente tra padrone
e lavoratore; un rapporto al quale sono inscindibilmente
connessi profili etici…”
J.K. Ingram, Address on work and workman, 1880, da Roccella, Manuale di diritto
del lavoro, Torino, Giappichelli
Bread and Roses
Bread and Roses è un slogan che risale
allo sciopero delle operaie del settore
tessile, tenutosi a Lawrence (USA) nel
1912. Successivamente fu ripreso più
volte nelle lotte dei lavoratori. Con
questo slogan i lavoratori non
chiedevano solo condizioni di lavoro
migliori (il pane) ma anche condizioni di
vita dignitose (le rose).
Le tappe storiche dell’evoluzione del diritto del lavoro
Legislazione sociale – Periodo liberale - Probiviri
 Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato
– periodo corporativo
 Costituzionalizzazione del diritto del lavoro
 Il boom economico e l’attuazione dei diritti
costituzionali
 Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione del lavoro
contrattata
 L’imperativo categorico della flessibilizzazione

Codice 1865
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
Art. 1627: “vi sono tre principali specie di locazione di
opere e d’industria: 1° quella per cui le persone
obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2°
quella de’ vetturini si per terra come per acqua, che si
incaricano del trasporto delle persone o delle cose;
3° quella degli imprenditori di opere ad appalto o
cottimo”
Art. 1628: “nessuno può obbligare la propria opera
all’altrui servizio che a tempo o per una determinata
impresa”
Padrone e operaio erano
sullo stesso piano, in relazione
all’acquisizione del bene ‘lavoro’
Questione sociale e
legislazione sociale
 Leghe
di resistenza dei lavoratori
 Sciopero
 Sindacati
=
LEGISLAZIONE SOCIALE
Legislazione minima per tutti i lavoratori e
protezione delle fasce deboli (donne e
minori)
Legislazione sociale – Periodo liberale Probiviri
 1861
Regno d’Italia – Epoca Giolittiana
 L. 3657/1886 e 242/1902 Donne e fanciulli
 L. 80/1898 Infortuni sul lavoro
 L. 489/1907 Riposo settimanale e festivo
 L.818/1907 Donne e fanciulli
 D.l. 2214/1919 Disoccupazione
Il referente di questa normativa è
l’operaio degli opifici industriali
 Questa
normativa non è idonea a
risolvere i conflitti, dunque:
 Concordati di tariffa (embrione c.coll.),
usi industriali
 Collegi dei probiviri: magistratura
arbitrale che decide secondo equità,
un’equità creativa di diritto (primo
statuto lavoro dipendente-vocazione
extra-legislativa dir lav)
Periodo corporativo
R.d.l. n. 692/1923 orario lavoro (8 ore)
 Rdl 1825/1924 impiego privato (niente operai;
modello per c.c. 1942)
 L.563/1926 fine della libertà sindacale e
dell’autonomia collettiva-sindacato unico fascista (no
pluralismo)-contratti collettivi erga omnes
=corporativismo autoritario; Carta Lavoro 1927
 R.d. n. 1033/1933 Inail e n. 1827/1935 Inps
 L. n. 370/1934 riposo domenicale e settimanale
 L. n. 112/1935 Istituzione libretto lavoro
 Codice civile 1942

Codice Civile 1942 Libro V
Incorporazione del diritto del lavoro
nel diritto privato
(funzionalizzazione nel fascismo
dell’autonomia privata all’interesse
superiore della produzione nazionale)
Costituzionalizzazione
del diritto del lavoro
 25
luglio 1943 caduta del fascismo
 1944 abrogazione della legislazione
corporativa
 1946 assemblea costituente
 1 gennaio 1948 entrata in vigore della
Costituzione della Repubblica
La Costituzione
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti
del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
L’attuazione della
Costituzione
•
•
•
Ridimensionamento disciplina codicistica
Integrazione della disciplina codicistica
Tutela della dignità sociale del lavoratore:
Statuto dei lavoratori (effettività della
Costituzione nei luoghi di lavoro)
Il diritto del lavoro della crisi
Seconda metà Anni Settanta, Anni Ottanta e
Novanta
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Esigenza di difesa dei livelli di occupazione,
ammortizzatori sociali; legge su occupazione
giovanile (l.n. 285/1977)
Politica dei redditi (concertazione tra imprenditori e
sindacati, legata a una politica di accrescimento dei
salari sulla base dell’aumento della produzione e
degli utili d’impresa; abolizione meccanismi
automatici di rivalutazione retribuzione).
Garantismo flessibile; derogabilità in peius della
legge; legge come tetto massimo; divieto a c.coll.di
trattamenti in melius
Concertazione tra pubblici poteri e parti sociali e
legislazione contrattata
Le politiche neo-liberiste del nuovo
secolo
Liberalizzazione del mercato del lavoro
(deregolazione pura degli obblighi imprese e
deregolazione contrattata con c.coll.
(Pacchetto Treu l. n. 196/1997))
 Flessibilizzazione tutele
 Rivalutazione autonomia individuale
 Riforma del mercato del lavoro d.lg.vo.
276/2003
 Riforma Fornero l.n. 92/2012
 Jobs Act Renzi (l.n. 183/2014) d.lg.vi 2015

La riforma del 2003
“La risposta del legislatore del d.lg.vo n. 276 del 2003 è stata
quella della “flessibilizzazione” delle tutele, là dove
flessibilizzazione ha coinciso con una riduzione delle soglie
dell’inderogabilità in relazione a elementi fondamentali del
contenuto contrattuale economico e normativo e con una
differenziazione dei trattamenti, la cui compatibilità con il
principio di eguaglianza è tutta da verificare. Ma il legislatore è
andato anche oltre, come è stato lucidamente sottolineato: in
nome dell’ “inclusione sociale”, da una parte, i modelli
contrattuali sono stati differenziati in base a fattori di ordine
personale, a dispetto del principio di non discriminazione,
dall’altra, sono stati introdotti trattamenti differenziati e
peggiorativi nell’ambito dei rapporti non standard per i
lavoratori che sono ritenuti in qualche modo svantaggiati. La
linea di politica del diritto perseguita è inquietante: “ La strada
per lo sviluppo dell’occupazione ... non è quella di una
semplice e brutale liberalizzazione del mercato e dei rapporti
di lavoro, che sarebbe, come tale, facilmente criticabile e
controvertibile in un futuro più o meno prossimo. E’ invece
quella di una malintesa valorizzazione delle differenze, che si
traducono in giustificazioni delle differenze di trattamento””.
Una prima area di intervento riguardava gli istituti contrattuali
esistenti. L ’ azione mirava a preservarne gli usi virtuosi e a
limitarne quelli impropri, al solo scopo di abbattere il costo del
lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro
subordinato.
L ’ impianto generale individuava un percorso privilegiato che
vedeva nell’apprendistato – inteso nelle sue varie formulazioni e
platee – il punto di partenza verso la progressiva instaurazione di
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pur
mirando a favorire la costituzione di rapporti di lavoro stabili, la
riforma intendeva preservare la flessibilità d ’ uso del lavoro
necessaria a fronteggiare in modo efficiente sia le normali
fluttuazioni economiche, sia i processi di riorganizzazione.
Azioni sulle tipologie
contrattuali
•
interventi puntuali che limitino l’uso improprio e distorsivo di alcuni
istituti contrattuali e, quindi, la precarietà che ne deriva;
•
una ridefinizione delle convenienze economiche relative dei diversi
istituti contrattuali che tenga conto del rispettivo grado di flessibilità
e – di conseguenza – del costo atteso a carico del sistema
assicurativo che ne deriva;
•
una più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla
flessibilità in uscita rivolti a reprimere pratiche scorrette (ad
esempio, le cosiddette dimissioni “in bianco”), a rafforzare le tutele
per licenziamenti discriminatori, ad adeguare al mutato contesto
economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in particolare
quelli per motivi economici;
•
una adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti.
Tutele del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo
•
Un passaggio significativo del disegno di
riforma Fornero era l’intervento realizzato
sulla disciplina dei licenziamenti
individuali, per quanto concerne, in
particolare, il regime sanzionatorio dei
licenziamenti illegittimi, previsto dall’art.
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cd.
Statuto dei lavoratori.

Il nuovo testo dell’art. 18 prefigurava,
fondamentalmente, l’articolazione fra tre regimi
sanzionatori del licenziamento individuale illegittimo, a
seconda che del licenziamento venisse accertata dal
giudice: a) la natura discriminatoria o il motivo illecito
determinante; b) l’inesistenza del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro (licenziamenti cd. soggettivi o disciplinari); c)
l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto
dal datore di lavoro (licenziamenti cd. oggettivi o
economici)
 Nuovo rito più veloce per i licenziamenti ritenuti
illegittimi
Altri interventi
Riforma ammortizzatori sociali
 Assicurazione sociale per l’Impiego
(ASpI), a carattere universale
 Tutele in costanza di rapporto di lavoro
(Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)
 Strumenti di gestione degli esuberi
strutturali
 Tutela
della maternità e paternità e
contrasto del fenomeno delle dimissioni
in bianco
 Indennità di paternità obbligatoria di 3
gg
 Delega al Governo per la riforma dei
servizi attivi per l’impiego
Renzi Jobs Act
http://www.left.it/2014/01/31/jobs-act-i-nodi-che-renzideve-sciogliere/14694/
L. 10-12-2014 n. 183
 Deleghe al Governo in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive, nonché in
materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e
di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro.
Legge 183/2014
Decreti legislativi:
22/2015 Naspi
23/2015 Contratto a tutele crescenti
80/2015 Conciliazione tempi vita e lavoro
81/2015 Tipologie contrattuali e Mansioni
151/2015 Semplificazioni e art 4 SL
148/2015 Ammortizzatori sociali
150/2015 Servizi per l’impiego
149/2015 Ispezioni del lavoro
D.lg.vo 23/2015
Contratto a tutele crescenti
Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo
l’entrata in vigore del decreto (dal 7 Marzo 2015), per i quali stabilisce una
nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti
prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).
 Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la
reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per
i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia
accertata l’insussistenza del fatto materiale contestato. Negli altri casi in cui si
accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, ovvero i licenziamenti ingiustificati, viene introdotta una
tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta
alla discrezionalità del giudice.
 La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura
pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed
un massimo di 24 mesi.
 Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione
facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma
esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di
servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con
l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Licenziamenti collettivi


Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di
violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o
dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il
regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da
un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).
In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza
della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione,
così come previsto per i licenziamenti individuali.
Piccole imprese
 Per
le piccole imprese la reintegra resta
solo per i casi di licenziamenti nulli e
discriminatori e intimati in forma orale.
Negli altri casi di licenziamenti
ingiustificati è prevista un’indennità
crescente di una mensilità per anno di
servizio con un minimo di 2 e un
massimo di 6 mensilità.
Sindacati e partiti politici
 La
nuova disciplina si applica anche ai
sindacati ed ai partiti politici.
Testo organico semplificato delle tipologie
contrattuali e revisione della disciplina delle
mansioni - D.lg.vo n. 81/2015
Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire
dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati
nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere
potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a
partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione
personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore
di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
 Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi
collettivi,
stipulati
dalle
organizzazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che
prevedano discipline specifiche relative al trattamento
economico e normativo in ragione delle particolari esigenze
produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi
di collaborazioni.

 Vengono
superati: i contratti di
associazione in partecipazione con
apporto di lavoro ed il job sharing.
Tipologie confermate






Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali
e che resta dunque acausale.
Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo
indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione,
eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo
calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa
ricorso (10%).
Contratto a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica,
sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.
Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il
lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e
verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.
Apprendistato. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il
diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca)
riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di
favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.
Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di
previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al
lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire
clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione
dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in
aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto). Viene inoltre
prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in
caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione
del congedo parentale.
Mansioni


In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione
aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi
l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad
un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo
trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento
del lavoro).
Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede
protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano
prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della
retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione,
dell’acquisizione di una diversa professionalità o del
miglioramento delle condizioni di vita.
D.lg.vo n. 151/2015
revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, con un
intervento sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina
all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy;
 possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti
dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i
riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi
garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari
condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei
genitori;
 l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di
ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così
come avviene per i lavoratori del settore pubblico;
 l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità
telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Nessun’altra forma di
effettuazione di dimissioni sarà più valida: in questo modo si assesta un colpo
decisivo alla pratica delle dimissioni in bianco che ha finora colpito, in
particolare, le donne lavoratrici.

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