Check list per la redazione dell’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata argomento riferimento normativo commento indicazione dei soci art.2463 Nel caso di socio non persona fisica bensì di socio costituito, a propria volta, in forma societaria, dovrà essere riportata la sua denominazione, la data di costituzione nonché la sede legale. E’ una previsione mancante nella precedente disciplina. denominazione ed indicazione della sede legale della società art.2463 Evidenziamo come l’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso comune, non comporti più l’obbligo di procedere alla modifica dell’atto costitutivo, essendo infatti sufficiente che gli amministratori depositino apposita dichiarazione presso il Registro delle imprese. art.111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie al Codice Civile durata Non viene più prevista la necessità di indicare nell’atto costitutivo la durata della società; in questo senso si ritiene ammissibile un atto costitutivo che preveda una durata a tempo indeterminato o che nulla preveda al riguardo. Spetta in questo caso il diritto di recesso del socio ai sensi dell’art.2473 del Codice Civile. oggetto sociale art.2463 Non si parla più di oggetto sociale bensì di attività che costituiscono l’oggetto sociale: questo obbligherà la società a specificare in modo analitico, con maggior precisione e coerenza, le attività che andrà concretamente a svolgere. Di conseguenza, si potranno avere atti costitutivi nei quali l’elencazione delle attività potrebbe risultare particolarmente dettagliata ed ampia. Una tale scelta risulta senza dubbio opportuna: non dovrebbero infatti più essere consentiti troppo generici riferimenti ad attività connesse ed accessorie rispetto a quelle principali. capitale sociale art.2463 L’ammontare del capitale sociale rimane invariato. L’atto costitutivo dovrà indicare l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato. conferimenti art.2464, comma primo Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale: nelle s.r.l. si potranno pertanto effettuare conferimenti che individualmente siano anche inferiori al valore nominale della partecipazione, purché complessivamente il valore dei conferimenti sia pari o superiore al capitale sociale. versamenti art.2464, comma quarto Al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e non più i 3/10. Restano fermi: • l’obbligo di versare l’intero soprapprezzo ove previsto; l’obbligo di versare, nel caso di costituzione • con atto unilaterale, l’intero ammontare dei conferimenti e, nel caso venga meno la pluralità dei soci in epoca successiva alla costituzione della società, l’obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti entro 90 giorni. Vi è la possibilità di sostituire il versamento del venticinque per cento dell’ammontare dei conferimenti (o dell’intero conferimento in caso di società unipersonale) e, se previsto, dell’intero sopraprezzo con la stipula, per importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria aventi le caratteristiche che verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tale ipotesi, il socio potrà in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro. tipologie di conferimenti art.2464, comma secondo art.2464, comma terzo art.2464, comma quinto art.2465 art.2464, comma sesto quote di partecipazione Entità conferibili: • denaro: il conferimento deve essere effettuato in denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente (art. 2464, secondo comma); • crediti e beni in natura: le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Resta fermo l’obbligo di presentare una relazione giurata di stima di un esperto scelto tra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro o fra le società di revisione iscritte nell’apposito albo. Non è più richiesto che l’esperto venga designato dal Tribunale. La relazione andrà allegata all’atto costitutivo o al verbale di aumento di capitale; • prestazioni d’opera o di servizi a favore della società. E’ dubbio se, in mancanza di una espressa previsione normativa, trovi applicazione la disciplina dettata per il conferimento di beni in natura e di crediti dettata dall’art.2465 c.c. relativamente all’obbligo di accompagnare i conferimenti con la relazione giurata di stima. Gli obblighi assunti, aventi ad oggetto prestazione d’opera o di servizi, devono essere garantiti da polizza di assicurazione o fideiussione bancaria, per l’intero valore ad essi assegnato. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Resta fermo il principio in base al quale il numero della partecipazioni è pari al numero dei soci che fanno parte della società e ciascuno di loro diviene titolare di un’unica partecipazione art.2468, comma secondo L’atto costitutivo può determinare le partecipazioni dei soci in misura non proporzionale al conferimento: se l’atto costitutivo non dispone nulla trova applicazione il principio della proporzionalità tra partecipazione e conferimento. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. art.2468, comma terzo L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Per la modifica di tali diritti è necessario il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo e conseguente riconoscimento del diritto di recesso di cui all’art. 2473 del Codice Civile al socio dissenziente. art.2468, comma quarto trasferimento delle partecipazioni Con la Riforma si amplia la categoria dei diritti e dei beni conferibili: sono infatti conferibili tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. art.2469, comma primo Resta immutato il principio della libera trasferibilità della partecipazione, sia per atto tra vivi che per causa di morte, salva differente disposizione dell’atto costitutivo. art.2469, comma secondo Nell’atto costitutivo si potrà quindi prevedere: • l’intrasferibilità assoluta della partecipazione • • una clausola di prelazione una clausola che subordini il trasferimento al gradimento “mero” ovvero “con condizioni e limiti” di organi sociali, di soci o di terzi. In tutti questi casi, il socio o i suoi eredi potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473. L’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni, dalla costituzione o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non potrà essere esercitato. Il regime del trasferimento della partecipazione può inoltre ricevere nell’atto costitutivo una differente disciplina a seconda che si tratti di trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte. pegno, sequestro ed usufrutto della partecipazione art.2471-bis L’articolo è stato inserito ex novo e prevede la possibilità che le quote possano costituire oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. In tali ipotesi trova applicazione l’art.2352 del Codice Civile, dettato in materia di s.p.a. In questi casi, l’atto costitutivo può incidere sulla disciplina del diritto di voto che, in assenza di una diversa convenzione, spetta per legge all’usufruttuario o al creditore pignoratizio. individuazione amministratori art.2475, comma primo Può essere affidata a soci o (su indicazione dell’atto costitutivo) a non soci. modalità della nomina art.2475, comma primo Mediante decisione dei soci. In base all’art.2468, comma secondo e terzo, l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti sull’amministrazione della società (ad esempio, condizionando e riservando il potere di nomina degli amministratori). art.2475, comma secondo Viene previsto lo stesso regime pubblicitario previsto per le s.p.a. e quindi iscrizione, a cura degli amministratori stessi, al registro imprese entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina. art.2475, comma terzo Nell’atto costitutivo si possono prevedere due diverse possibilità: a)amministratore unico; b) pluralità di amministratori. composizione In presenza di più amministratori l’atto costitutivo può prevedere in alternativa al consiglio di amministrazione un’amministrazione disgiuntiva, oppure congiuntiva applicando le regole proprie delle società di persone. Infatti, la norma rinvia completamente alla disciplina per l’amministrazione congiuntiva e disgiuntiva dettata dagli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile. Tuttavia la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione e le decisioni di aumento del capitale rimangono sempre di competenza del consiglio di amministrazione. modalità decisionali del consiglio di amministrazione art.2475, comma quarto L’atto costitutivo può prevedere che, quando vi sia un consiglio di amministrazione, le decisioni siano assunte mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dovranno essere fissate le modalità e/o individuate, eventualmente, determinate materie per le quali si prevede la vera e propria adunanza del consiglio di amministrazione. A garanzia della trasparenza e della chiarezza sull’effettivo contenuto delle decisioni adottate con queste nuove modalità (consultazione scritta o consenso scritto), i documenti sottoscritti dagli amministratori dovranno contenere con chiarezza l’argomento della decisione ed il consenso sullo stesso. rappresentanza e poteri art.2475 bis Tutti gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. L’atto costitutivo, ma anche il singolo atto di nomina, possono però contenere limitazioni alla rappresentanza generale. L’atto costitutivo dovrà individuare le materie attribuite agli amministratori e quelle attribuite ai soci. Alcune materie (elencate all’art.2479 del Codice Civile) vengono sempre riservate alla competenza dei soci. Mancando nella disciplina delle s.r.l. una normativa specifica (anche come semplice rinvio alle norme delle s.p.a.) l’atto costitutivo deve necessariamente contenere tutta una serie di regole essenziali per la ordinaria vita dell’organo di amministrazione. La durata: può essere a tempo determinato od indeterminato. La reintegrazione dell’organo: vanno definite le modalità di ricomposizione dell’organo in caso di revoca, dimissioni, impedimento o decesso di un membro. I quorum: è necessario definire le maggioranze per le deliberazioni (per le adunanze anche il quorum costitutivo). le regole generali della gestione amministrativa (tra le altre: durata, revoca, cessazione, reintegrazione, compensi, quorum deliberativi ed eventualmente costitutivi, disciplina del divieto di concorrenza, nomina del presidente dell’eventuale consiglio di amministrazione) responsabilità degli amministratori art.2476, comma quinto L’atto costitutivo può derogare alla disposizione che prevede che l’azione di responsabilità possa essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società. decisioni dei soci a) materie di competenza dei soci: la riserva di competenza art.2479, comma primo e secondo E’ di competenza dei soci tutto quanto non venga espressamente delegato dall’atto costitutivo all’organo amministrativo. b) deroga al metodo assembleare: i limiti alla possibilità di deroga art.2479, comma terzo In merito alla forma propria delle decisioni dei soci, è prevista, in via tendenzialmente generale, la possibilità – se l’atto costitutivo dispone in tal senso - che le decisioni vengano assunte al di fuori di un contesto assembleare, mediante consenso o consultazioni espresse per iscritto. art.2479, comma quarto La necessità di adottare il tradizionale metodo assembleare si impone alla volontà dei soci ed è quindi inderogabile solo qualora: si modifichi l’atto costitutivo; • si tratti di decidere in merito al compimento di • operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale (dichiarato nell’atto costitutivo) o una rilevante modifica dei Tuttavia, alcune materie vengono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci ed altre lo possono essere o per disposizione dell’atto costitutivo o per volontà degli amministratori (anche soltanto di uno) nonché di una quota “qualificata” di soci (almeno un terzo del capitale sociale). Il pronunciamento dei soci è inderogabile, in quanto espressione di una competenza esclusiva, sulle decisioni aventi ad oggetto: • approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; • nomina, ove prevista dall’atto costitutivo, degli amministratori; • nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, quando previsti; • modificazioni dell’atto costitutivo; • compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale (dichiarato nell’atto costitutivo) o una rilevante modifica dei diritti dei soci. diritti dei soci; l’atto costitutivo non preveda il sistema decisionale non collegiale (tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto); l’adozione del metodo assembleare sia richiesta • anche da un solo amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Non è riconosciuta espressamente alcuna distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria. • c) diritto di voto e maggioranza richiesta per le decisioni dei soci art.2479, comma quinto art.2479, comma sesto Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione e le decisioni vengono assunte, in assenza di una diversa disposizione dell’atto costitutivo, se raccolgono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Tale maggioranza, prevista in via generale, assume un significato di particolare rilevanza per le decisioni assunte al di fuori di un contesto assembleare: per quelle assunte in sede assembleare vale nello specifico quanto richiamato sotto in punto di “quorum deliberativo” dell’assemblea. modalità di convocazione dell’assemblea dei soci art.2479-bis, comma primo assemblea totalitaria art.2479-bis, comma quinto La mancanza di una regolare convocazione viene comunque sanata e quindi le deliberazioni assunte si intendono validamente adottate nel caso di “assemblea totalitaria”. Quest’ipotesi si verifica quando all’assemblea partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o in formati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Le forme di convocazione dell’assemblea sono lasciate alla libertà dei soci, che si deve soltanto tradurre in espressa determinazione nell’atto costitutivo. Tutte le modalità sembrano in linea di principio ammesse, ad una sola condizione essenziale: che siano comunque tali da assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare. Pertanto le forme quali l’avviso a mezzo telefax, via email o altro mezzo di comunicazione telematica, purché sia garantita la certezza del ricevimento dell’avviso stesso, possono essere disciplinate all’interno dell’atto costitutivo. Soltanto in mancanza di qualsiasi determinazione nell’atto costitutivo, vale la regola previgente che impone la necessità dell’avviso mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza. E’ importante sottolineare la differenza netta rispetto all’analoga “assemblea totalitaria” disciplinata con riferimento alle s.p.a.: qui è necessario che siano “presenti o informati” tutti gli amministratori e sindaci (mentre nelle s.p.a. basta che partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo), ma nella concessa possibilità che amministratori e sindaci siano anche solo “informati”, v’è l’ipotesi che essi possano non essere fisicamente presenti alla riunione assembleare. In tale evenienza sarà comunque opportuno precostituirsi la prova della loro “informazione” circa l’assemblea medesima al fine di evitare l’invalidazione della delibera. rappresentanza in assemblea art.2479-bis, comma quarto La rappresentanza in assemblea, mediante rilascio di specifica delega per iscritto, è ammessa senza alcun limite, salvo che l’atto costitutivo non disponga restrizioni. Ad esempio, in assenza di limiti posti dall’atto costitutivo, - e per quanto la scelta possa risultare discutibile in termini di opportunità – la rappresentanza in assemblea potrebbe essere conferita anche ad amministratori, ai sindaci e al revisore, se nominati. presidente dell’assemblea art.2479-bis, comma quarto L’atto costitutivo può indicare la persona incaricata di presiedere l’assemblea; in mancanza di previsione dell’atto costitutivo, questa sarà designata dai soci intervenuti (il presidente dell’assemblea è tenuto a verificare la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento della discussione ed accerta i risultati delle votazioni). Poiché nulla impedisce che l’atto costitutivo ammetta l’intervento in assemblea mediante strumenti di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, in tal caso il presidente deve essere comunque nella condizione di identificare i partecipanti “a distanza” e di dare atto nel relativo verbale della loro presenza e dei loro interventi nella discussione. verbalizzazione art.2479-bis, comma quarto Il presidente dell’assemblea è tenuto a dare conto degli esiti degli accertamenti che gli sono affidati nel verbale dell’assemblea. art.2479-ter, comma quarto La correttezza della verbalizzazione appare estremamente importante perché l’incompletezza o inesattezza del verbale può anche portare all’invalidazione della delibera assembleare. quorum costitutivo art.2479-bis, comma terzo Massima libertà è lasciata all’atto costitutivo nella determinazione dei quorum per la valida costituzione dell’assemblea, prevedendosi soltanto come necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale qualora l’atto costitutivo nulla dica al riguardo. quorum deliberativo art.2479-bis, comma terzo Anche qui la regola prevista dalla nuova disciplina è destinata ad operare soltanto in assenza di una diversa previsione dell’atto costitutivo: in tale evenienza, le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea. Il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale è richiesto nei casi di decisioni aventi ad oggetto: • modificazioni dell’atto costitutivo; • compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale (dichiarato nell’atto costitutivo) o una rilevante modifica dei diritti dei soci. art.34, comma sesto, D.Lgs. n.5/2003 Un quorum deliberativo qualificato è previsto dal D.Lgs n.5/2003 ove – per le modifiche dell’atto costitutivo che introducono o sopprimono clausole compromissorie – è disposto come necessario ed inderogabile il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Proprio in virtù della libertà dei soci di darsi nell’atto costitutivo le regole che ritengono più opportune, è ipotizzabile anche il caso di quorum deliberativi previsti in misura differenziata a seconda che sia adottato o meno il metodo assembleare: in quest’ultimo caso, a discrezione dei soci il quorum deliberativo più alto potrebbe “controbilanciare” il fatto che le decisioni vengano assunte al di fuori di un contesto assembleare. controllo legale dei conti art.2477 Al di fuori dei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria anche per le s.r.l., il più rilevante dei quali è dato dalla s.r.l. con capitale sociale non inferiore al minimo previsto per una s.p.a. (per l’ipotesi ulteriore di collegio sindacale obbligatorio in s.r.l. si richiama direttamente l’art.2377, terzo comma del Codice Civile e comunque, in questi casi, opera un generale rinvio alle norme sulle società per azioni), è in piena facoltà dei soci prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un collegio sindacale o anche di un solo revisore: ad essi è affidato il controllo legale dei conti o – altrimenti detto – il controllo contabile. Se nominati, collegio sindacale o singolo revisore, l’atto costitutivo dovrà stabilirne esattamente competenze e poteri. aumento di capitale art.2481 L’atto costitutivo può attribuire direttamente agli amministratori la facoltà di deliberare l’aumento del capitale sociale. In questo caso, l’atto dovrà anche determinare i limiti e le modalità di tale esercizio. art.2481-bis L’atto costitutivo può anche prevedere che l’aumento di capitale venga attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Spetta però ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso previsto dall’art.2473 del Codice Civile. titoli di debito art.2483 L’atto costitutivo potrà prevedere la facoltà per la società di emettere titoli di debito, disciplinandone il conseguente regime: a) l’atto costitutivo dovrà indicare se il potere di deliberare l’emissione dei titolo spetti ai soci o agli amministratori; b) dovranno quindi essere determinati gli eventuali limiti, modalità e maggioranze richieste per le relative deliberazioni. finanziamento dei soci art.2467 L’atto costitutivo potrà anche prevedere la facoltà per la società di acquisire finanziamenti e versamenti dei soci, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l’obbligo del loro rimborso. In ogni caso, dovrà essere rispettato il regime dei finanziamenti dei soci a norma dell’art.2467 del Codice Civile. bilancio ed utili art.2478-bis La redazione del bilancio viene compiuta rifacendosi a specifiche disposizioni previste per la s.p.a. Il bilancio deve essere approvato dai soci nel termine previsto nell’atto costitutivo, in ogni caso non oltre il centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio cui il bilancio stesso si riferisce (il termine potrà essere ulteriormente dilazionato nel caso di bilancio consolidato). art.2468, comma secondo recesso art.2473 Con l’approvazione del bilancio i soci potranno anche deliberare sulla distribuzione degli utili realmente conseguiti e risultanti nel bilancio approvato (la distribuzione non potrà avvenire se vi è stata perdita del capitale sociale, fino a quando non si proceda alla sua reintegrazione o venga ridotto in misura corrispondente). Si ricorda che l’atto costitutivo può attribuire particolari diritti a singoli soci sulla distribuzione degli utili. a) La legge lascia liberi i soci di determinare nell’atto costitutivo in quali ipotesi il socio possa recedere dalla società. b) Vengono però espressamente previste specifiche ipotesi di recesso che l’atto costitutivo non potrà in alcun caso escludere: 1. cambiamento dell’oggetto o del tipo di società; 2. fusione o scissione della società; 3. revoca dello stato di liquidazione; 4. trasferimento della sede all’estero; 5. eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo; 6. compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto della società; 7. operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti a singoli soci. Il diritto di recesso potrà pertanto essere esercitato dal socio in dissenso con le decisioni assunte su uno degli argomenti rientranti fra le ipotesi sopra elencate. art.2497-quater c) Nel caso in cui la società sia soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento, il socio avrà diritto di esercitare il recesso al verificarsi di uno dei casi indicati dall’art.2497-quater del codice Civile. Nell’atto costitutivo potranno essere previste ulteriori ipotesi di recesso, comunque sempre rimesse a circostanze inerenti l’attività di direzione e coordinamento. art.2473, comma secondo d) Il diritto di recesso viene riconosciuto anche al socio di società costituita a tempo indeterminato: il socio potrà in ogni momento esercitare il proprio diritto con un termine di preavviso minimo di sei mesi, sempre che l’atto costitutivo non preveda un termine maggiore, in ogni caso non superiore ad un anno. art.2481-bis e) L’atto costitutivo può prevedere che si proceda ad un aumento del capitale sociale mediante offerta a terzi di quote di nuova emissione. Anche in questo caso, il diritto di recesso viene riconosciuto a favore del socio dissenziente. art.34 comma sesto, D.Lgs. n.5/03 f) Ulteriore ipotesi di recesso si ha nel caso di modifica dell’atto costitutivo, introduttiva o soppressiva di clausola compromissoria, che peraltro devono essere approvate in sede assembleare dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci, assenti o dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro i successivi novanta giorni. L’atto costitutivo dovrà specificare le modalità dell’esercizio del diritto di recesso: modalità di comunicazione del recesso; eventuale termine entro il quale potrà esercitare il proprio diritto (decorrente, per esempio, dalla data in cui la decisione che legittima il recesso viene iscritta nel Registro delle imprese o, se questo non è previsto, da quella di trascrizione nel libro delle decisioni dei soci); efficacia del recesso di fronte alla società. esclusione 2473-bis Viene prevista la possibilità che l’atto costitutivo indichi specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. Trovano applicazione in questo caso le medesime disposizioni previste nel caso di recesso del socio, esclusa però la possibilità di rimborsare la partecipazione mediante la riduzione del capitale sociale. Devono essere disciplinate nell’atto costitutivo le modalità dell’esclusione, individuando l’organo della società competente a deliberare (anche prevedendo eventuali quorum deliberativi), L’esclusione potrebbe operare anche automaticamente – senza formale decisione ma con semplice accertamento del verificarsi della specifica circostanza indicata nell’atto costitutivo. Dovranno quindi essere disciplinate le modalità di comunicazione dell’esclusione al socio; l’efficacia dell’esclusione di fronte alla società; l’eventuale diritto del socio di opporsi all’esclusione ricorrendo al collegio arbitrale previsto nella clausola compromissoria. liquidazione della quota di partecipazione artt.2473 e 2473-bis L’esercizio del recesso – così come l’esclusione del socio - comporterà il diritto del medesimo al rimborso della propria quota di partecipazione secondo il valore di mercato che questa possiede al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione viene compiuta da un esperto nominato dal tribunale. La società dovrà procedere al rimborso, entro i successivi sei mesi: a) mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, ovvero b) da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; c) se ciò non avviene, la società dovrà utilizzare riserve disponibili; d) in mancanza di riserve, dovrà ridurre il capitale sociale (salva l’ipotesi dell’esclusione del socio che, non consentendo la riduzione del capitale sociale, comporta l’inevitabile messa in liquidazione della società); e) se neppure la riduzione del capitale sociale può avvenire, la società dovrà necessariamente essere posta in liquidazione. scioglimento e liquidazione della società artt.2484 e seguenti La società si scioglie per le cause previste dalla legge: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo (salvo che l’assemblea, a questo fine convocata, non proceda alle necessarie modifiche dell’atto costitutivo); c) per l’impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell’assemblea; d) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (salvo che l’assemblea, appositamente convocata, non proceda ai sensi dell’art.2482-ter del Codice Civile a deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale); e) qualora la società non sia in grado di rimborsare le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso e/o del socio escluso, secondo quanto previsto all’art.2473 del Codice Civile; f) per deliberazione dell’assemblea; g) nelle altre ipotesi eventualmente previste dall’atto costitutivo (in questi casi dovranno anche essere determinate le competenze dell’organo che deciderà o accerterà il verificarsi della causa di scioglimento e che dovrà effettuare i conseguenti adempimenti pubblicitari). Spetterà all’assemblea, convocata dall’organo amministrativo, nominare uno o più liquidatori (in caso di pluralità dei liquidatori, determinerà anche le regole di funzionamento del collegio); indicare quindi a chi spetta la rappresentanza della società; determinare i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti degli stessi liquidatori. clausola compromissoria D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, artt.34 e seguenti L’atto costitutivo può, con espressa clausola compromissoria, disporre la devoluzione ad arbitri di alcune o di tutte le controversie insorgenti fra i soci ovvero fra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società (se questo non provvede, sarà il Presidente del Tribunale competente a provvedervi). Le delibere che introducono o sopprimono la clausola compromissoria devono essere approvate in sede assembleare dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci, assenti o dissenzienti, possono esercitare il diritto di recesso entro i successivi novanta giorni. L’atto costitutivo può prevedere che vengano differiti ad uno o più terzi gli eventuali contrasti fra gli amministratori in ordine alla gestione della società. L’atto costitutivo potrà inoltre prevedere che le decisioni dei terzi siano reclamabili davanti ad un collegio (nei termini e modalità ivi previste). Si tratta in questi casi non di arbitrato bensì del c.d. arbitraggio in quanto, pur venendo a risolversi un conflitto fra amministratori, questo non può correttamente definirsi una controversia, che infatti non è ancora sorta. Infine, l’atto costitutivo potrà prevedere, prima che venga adito il giudice, l’esperimento obbligatorio di un tentativo di conciliazione, quale condizione di ammissibilità per l’avvio del successivo giudizio.