Check list per la redazione dell`atto costitutivo delle società a

Check list per la redazione dell’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata
argomento
riferimento normativo
commento
indicazione dei soci
art.2463
Nel caso di socio non persona fisica bensì di socio
costituito, a propria volta, in forma societaria, dovrà
essere riportata la sua denominazione, la data di
costituzione nonché la sede legale. E’ una previsione
mancante nella precedente disciplina.
denominazione ed
indicazione della sede legale
della società
art.2463
Evidenziamo come l’eventuale variazione della sede
legale nell’ambito dello stesso comune, non comporti più
l’obbligo di procedere alla modifica dell’atto costitutivo,
essendo infatti sufficiente che gli amministratori
depositino apposita dichiarazione presso il Registro delle
imprese.
art.111-ter delle
disposizioni di attuazione e
transitorie al Codice Civile
durata
Non viene più prevista la necessità di indicare nell’atto
costitutivo la durata della società; in questo senso si
ritiene ammissibile un atto costitutivo che preveda una
durata a tempo indeterminato o che nulla preveda al
riguardo. Spetta in questo caso il diritto di recesso del
socio ai sensi dell’art.2473 del Codice Civile.
oggetto sociale
art.2463
Non si parla più di oggetto sociale bensì di attività che
costituiscono l’oggetto sociale: questo obbligherà la
società a specificare in modo analitico, con maggior
precisione e coerenza, le attività che andrà
concretamente a svolgere. Di conseguenza, si potranno
avere atti costitutivi nei quali l’elencazione delle attività
potrebbe risultare particolarmente dettagliata ed ampia.
Una tale scelta risulta senza dubbio opportuna: non
dovrebbero infatti più essere consentiti troppo generici
riferimenti ad attività connesse ed accessorie rispetto a
quelle principali.
capitale sociale
art.2463
L’ammontare del capitale sociale rimane invariato. L’atto
costitutivo dovrà indicare l’ammontare del capitale, non
inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato.
conferimenti
art.2464, comma primo
Il valore dei conferimenti non può essere
complessivamente inferiore all’ammontare globale del
capitale sociale: nelle s.r.l. si potranno pertanto
effettuare conferimenti che individualmente siano anche
inferiori al valore nominale della partecipazione, purché
complessivamente il valore dei conferimenti sia pari o
superiore al capitale sociale.
versamenti
art.2464, comma quarto
Al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo deve
essere versato presso una banca almeno il 25% dei
conferimenti in denaro e non più i 3/10.
Restano fermi:
•
l’obbligo di versare l’intero soprapprezzo ove
previsto;
l’obbligo di versare, nel caso di costituzione
•
con atto unilaterale, l’intero ammontare dei
conferimenti e, nel caso venga meno la
pluralità dei soci in epoca successiva alla
costituzione della società, l’obbligo di eseguire
i versamenti ancora dovuti entro 90 giorni.
Vi è la possibilità di sostituire il versamento del
venticinque per cento dell’ammontare dei conferimenti (o
dell’intero conferimento in caso di società unipersonale)
e, se previsto, dell’intero sopraprezzo con la stipula, per
importo almeno corrispondente, di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria aventi le
caratteristiche che verranno determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In tale ipotesi, il
socio potrà in ogni momento sostituire la polizza o la
fideiussione con il versamento del corrispondente
importo in denaro.
tipologie di conferimenti
art.2464, comma secondo
art.2464, comma terzo
art.2464, comma quinto
art.2465
art.2464, comma sesto
quote di partecipazione
Entità conferibili:
•
denaro: il conferimento deve essere effettuato
in denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito
diversamente (art. 2464, secondo comma);
•
crediti e beni in natura: le quote corrispondenti
a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della
sottoscrizione. Resta fermo l’obbligo di
presentare una relazione giurata di stima di un
esperto scelto tra i revisori contabili iscritti
nell’apposito registro o fra le società di
revisione iscritte nell’apposito albo. Non è più
richiesto che l’esperto venga designato dal
Tribunale. La relazione andrà allegata all’atto
costitutivo o al verbale di aumento di capitale;
•
prestazioni d’opera o di servizi a favore della
società. E’ dubbio se, in mancanza di una
espressa previsione normativa, trovi
applicazione la disciplina dettata per il
conferimento di beni in natura e di crediti
dettata dall’art.2465 c.c. relativamente
all’obbligo di accompagnare i conferimenti con
la relazione giurata di stima. Gli obblighi
assunti, aventi ad oggetto prestazione d’opera
o di servizi, devono essere garantiti da polizza
di assicurazione o fideiussione bancaria, per
l’intero valore ad essi assegnato. In tal caso,
se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la
fideiussione possono essere sostituite dal
socio con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in denaro presso la
società.
Resta fermo il principio in base al quale il numero della
partecipazioni è pari al numero dei soci che fanno parte
della società e ciascuno di loro diviene titolare di
un’unica partecipazione
art.2468, comma secondo
L’atto costitutivo può determinare le partecipazioni dei
soci in misura non proporzionale al conferimento: se
l’atto costitutivo non dispone nulla trova applicazione il
principio della proporzionalità tra partecipazione e
conferimento.
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale
alla partecipazione da ciascuno posseduta.
art.2468, comma terzo
L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione ai singoli
soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione
della società o la distribuzione degli utili.
Per la modifica di tali diritti è necessario il consenso di
tutti i soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo
e conseguente riconoscimento del diritto di recesso di
cui all’art. 2473 del Codice Civile al socio dissenziente.
art.2468, comma quarto
trasferimento delle
partecipazioni
Con la Riforma si amplia la categoria dei diritti e dei beni
conferibili: sono infatti conferibili tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
art.2469, comma primo
Resta immutato il principio della libera trasferibilità della
partecipazione, sia per atto tra vivi che per causa di
morte, salva differente disposizione dell’atto costitutivo.
art.2469, comma secondo
Nell’atto costitutivo si potrà quindi prevedere:
•
l’intrasferibilità assoluta della partecipazione
•
•
una clausola di prelazione
una clausola che subordini il trasferimento al
gradimento “mero” ovvero “con condizioni e
limiti” di organi sociali, di soci o di terzi.
In tutti questi casi, il socio o i suoi eredi potranno
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473.
L’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore
a due anni, dalla costituzione o dalla sottoscrizione della
partecipazione, prima del quale il recesso non potrà
essere esercitato.
Il regime del trasferimento della partecipazione può
inoltre ricevere nell’atto costitutivo una differente
disciplina a seconda che si tratti di trasferimento per atto
tra vivi o per causa di morte.
pegno, sequestro ed
usufrutto della
partecipazione
art.2471-bis
L’articolo è stato inserito ex novo e prevede la possibilità
che le quote possano costituire oggetto di pegno,
usufrutto e sequestro. In tali ipotesi trova applicazione
l’art.2352 del Codice Civile, dettato in materia di s.p.a. In
questi casi, l’atto costitutivo può incidere sulla disciplina
del diritto di voto che, in assenza di una diversa
convenzione, spetta per legge all’usufruttuario o al
creditore pignoratizio.
individuazione
amministratori
art.2475, comma primo
Può essere affidata a soci o (su indicazione dell’atto
costitutivo) a non soci.
modalità della nomina
art.2475, comma primo
Mediante decisione dei soci. In base all’art.2468, comma
secondo e terzo, l’atto costitutivo può prevedere
l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti
sull’amministrazione della società (ad esempio,
condizionando e riservando il potere di nomina degli
amministratori).
art.2475, comma secondo
Viene previsto lo stesso regime pubblicitario previsto per
le s.p.a. e quindi iscrizione, a cura degli amministratori
stessi, al registro imprese entro 30 giorni dalla notizia
della loro nomina.
art.2475, comma terzo
Nell’atto costitutivo si possono prevedere due diverse
possibilità:
a)amministratore unico;
b) pluralità di amministratori.
composizione
In presenza di più amministratori l’atto costitutivo può
prevedere in alternativa al consiglio di amministrazione
un’amministrazione disgiuntiva, oppure congiuntiva
applicando le regole proprie delle società di persone.
Infatti, la norma rinvia completamente alla disciplina per
l’amministrazione congiuntiva e disgiuntiva dettata dagli
articoli 2257 e 2258 del Codice Civile. Tuttavia la
redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
fusione o scissione e le decisioni di aumento del capitale
rimangono sempre di competenza del consiglio di
amministrazione.
modalità decisionali del
consiglio di amministrazione
art.2475, comma quarto
L’atto costitutivo può prevedere che, quando vi sia un
consiglio di amministrazione, le decisioni siano assunte
mediante consultazione scritta o sulla base di consenso
espresso per iscritto. In tal caso dovranno essere fissate
le modalità e/o individuate, eventualmente, determinate
materie per le quali si prevede la vera e propria
adunanza del consiglio di amministrazione. A garanzia
della trasparenza e della chiarezza sull’effettivo
contenuto delle decisioni adottate con queste nuove
modalità (consultazione scritta o consenso scritto), i
documenti sottoscritti dagli amministratori dovranno
contenere con chiarezza l’argomento della decisione ed
il consenso sullo stesso.
rappresentanza e poteri
art.2475 bis
Tutti gli amministratori hanno la rappresentanza
generale della società. L’atto costitutivo, ma anche il
singolo atto di nomina, possono però contenere
limitazioni alla rappresentanza generale.
L’atto costitutivo dovrà individuare le materie attribuite
agli amministratori e quelle attribuite ai soci. Alcune
materie (elencate all’art.2479 del Codice Civile) vengono
sempre riservate alla competenza dei soci.
Mancando nella disciplina delle s.r.l. una normativa
specifica (anche come semplice rinvio alle norme delle
s.p.a.) l’atto costitutivo deve necessariamente contenere
tutta una serie di regole essenziali per la ordinaria vita
dell’organo di amministrazione.
La durata: può essere a tempo determinato od
indeterminato.
La reintegrazione dell’organo: vanno definite le modalità
di ricomposizione dell’organo in caso di revoca,
dimissioni, impedimento o decesso di un membro.
I quorum: è necessario definire le maggioranze per le
deliberazioni (per le adunanze anche il quorum
costitutivo).
le regole generali della
gestione amministrativa (tra
le altre: durata, revoca,
cessazione, reintegrazione,
compensi, quorum
deliberativi ed
eventualmente costitutivi,
disciplina del divieto di
concorrenza, nomina del
presidente dell’eventuale
consiglio di
amministrazione)
responsabilità degli
amministratori
art.2476, comma quinto
L’atto costitutivo può derogare alla disposizione che
prevede che l’azione di responsabilità possa essere
oggetto di rinuncia o transazione da parte della società.
decisioni dei soci
a) materie di competenza dei
soci: la riserva di
competenza
art.2479, comma primo e
secondo
E’ di competenza dei soci tutto quanto non venga
espressamente delegato dall’atto costitutivo all’organo
amministrativo.
b) deroga al metodo
assembleare: i limiti alla
possibilità di deroga
art.2479, comma terzo
In merito alla forma propria delle decisioni dei soci, è
prevista, in via tendenzialmente generale, la possibilità –
se l’atto costitutivo dispone in tal senso - che le decisioni
vengano assunte al di fuori di un contesto assembleare,
mediante consenso o consultazioni espresse per iscritto.
art.2479, comma quarto
La necessità di adottare il tradizionale metodo
assembleare si impone alla volontà dei soci ed è quindi
inderogabile solo qualora:
si modifichi l’atto costitutivo;
•
si tratti di decidere in merito al compimento di
•
operazioni che comportino una sostanziale
modificazione dell’oggetto sociale (dichiarato
nell’atto costitutivo) o una rilevante modifica dei
Tuttavia, alcune materie vengono inderogabilmente
riservate alla competenza dei soci ed altre lo possono
essere o per disposizione dell’atto costitutivo o per
volontà degli amministratori (anche soltanto di uno)
nonché di una quota “qualificata” di soci (almeno un
terzo del capitale sociale).
Il pronunciamento dei soci è inderogabile, in quanto
espressione di una competenza esclusiva, sulle
decisioni aventi ad oggetto:
• approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
• nomina, ove prevista dall’atto costitutivo, degli
amministratori;
• nomina dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale o del revisore, quando previsti;
• modificazioni dell’atto costitutivo;
• compimento di operazioni che comportino una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale
(dichiarato nell’atto costitutivo) o una rilevante
modifica dei diritti dei soci.
diritti dei soci;
l’atto costitutivo non preveda il sistema decisionale
non collegiale (tramite consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto);
l’adozione del metodo assembleare sia richiesta
•
anche da un solo amministratore o da tanti soci che
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Non è riconosciuta espressamente alcuna distinzione tra
assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.
•
c) diritto di voto e
maggioranza richiesta per le
decisioni dei soci
art.2479, comma quinto
art.2479, comma sesto
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione e le decisioni vengono assunte, in
assenza di una diversa disposizione dell’atto costitutivo,
se raccolgono il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
Tale maggioranza, prevista in via generale, assume un
significato di particolare rilevanza per le decisioni
assunte al di fuori di un contesto assembleare: per
quelle assunte in sede assembleare vale nello specifico
quanto richiamato sotto in punto di “quorum deliberativo”
dell’assemblea.
modalità di convocazione
dell’assemblea dei soci
art.2479-bis, comma primo
assemblea totalitaria
art.2479-bis, comma quinto La mancanza di una regolare convocazione viene
comunque sanata e quindi le deliberazioni assunte si
intendono validamente adottate nel caso di “assemblea
totalitaria”.
Quest’ipotesi si verifica quando all’assemblea partecipa
l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci
sono presenti o in formati della riunione e nessuno si
oppone alla trattazione dell’argomento.
Le forme di convocazione dell’assemblea sono lasciate
alla libertà dei soci, che si deve soltanto tradurre in
espressa determinazione nell’atto costitutivo.
Tutte le modalità sembrano in linea di principio
ammesse, ad una sola condizione essenziale: che siano
comunque tali da assicurare la tempestiva informazione
dei soci sugli argomenti da trattare.
Pertanto le forme quali l’avviso a mezzo telefax, via email o altro mezzo di comunicazione telematica, purché
sia garantita la certezza del ricevimento dell’avviso
stesso, possono essere disciplinate all’interno dell’atto
costitutivo.
Soltanto in mancanza di qualsiasi determinazione
nell’atto costitutivo, vale la regola previgente che impone
la necessità dell’avviso mediante lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza.
E’ importante sottolineare la differenza netta rispetto
all’analoga “assemblea totalitaria” disciplinata con
riferimento alle s.p.a.: qui è necessario che siano
“presenti o informati” tutti gli amministratori e sindaci
(mentre nelle s.p.a. basta che partecipi la maggioranza
dei componenti degli organi amministrativi e di controllo),
ma nella concessa possibilità che amministratori e
sindaci siano anche solo “informati”, v’è l’ipotesi che essi
possano non essere fisicamente presenti alla riunione
assembleare. In tale evenienza sarà comunque
opportuno precostituirsi la prova della loro
“informazione” circa l’assemblea medesima al fine di
evitare l’invalidazione della delibera.
rappresentanza in assemblea art.2479-bis, comma
quarto
La rappresentanza in assemblea, mediante rilascio di
specifica delega per iscritto, è ammessa senza alcun
limite, salvo che l’atto costitutivo non disponga
restrizioni.
Ad esempio, in assenza di limiti posti dall’atto costitutivo,
- e per quanto la scelta possa risultare discutibile in
termini di opportunità – la rappresentanza in assemblea
potrebbe essere conferita anche ad amministratori, ai
sindaci e al revisore, se nominati.
presidente dell’assemblea
art.2479-bis, comma
quarto
L’atto costitutivo può indicare la persona incaricata di
presiedere l’assemblea; in mancanza di previsione
dell’atto costitutivo, questa sarà designata dai soci
intervenuti (il presidente dell’assemblea è tenuto a
verificare la regolarità della costituzione, accerta
l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo
svolgimento della discussione ed accerta i risultati delle
votazioni).
Poiché nulla impedisce che l’atto costitutivo ammetta
l’intervento in assemblea mediante strumenti di
telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, in
tal caso il presidente deve essere comunque nella
condizione di identificare i partecipanti “a distanza” e di
dare atto nel relativo verbale della loro presenza e dei
loro interventi nella discussione.
verbalizzazione
art.2479-bis, comma
quarto
Il presidente dell’assemblea è tenuto a dare conto degli
esiti degli accertamenti che gli sono affidati nel verbale
dell’assemblea.
art.2479-ter, comma quarto La correttezza della verbalizzazione appare
estremamente importante perché l’incompletezza o
inesattezza del verbale può anche portare
all’invalidazione della delibera assembleare.
quorum costitutivo
art.2479-bis, comma terzo
Massima libertà è lasciata all’atto costitutivo nella
determinazione dei quorum per la valida costituzione
dell’assemblea, prevedendosi soltanto come necessario
l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale qualora l’atto costitutivo nulla
dica al riguardo.
quorum deliberativo
art.2479-bis, comma terzo
Anche qui la regola prevista dalla nuova disciplina è
destinata ad operare soltanto in assenza di una diversa
previsione dell’atto costitutivo: in tale evenienza, le
decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei soci
presenti in assemblea.
Il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale è richiesto nei casi di
decisioni aventi ad oggetto:
•
modificazioni dell’atto costitutivo;
•
compimento di operazioni che comportino una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale
(dichiarato nell’atto costitutivo) o una rilevante
modifica dei diritti dei soci.
art.34, comma sesto,
D.Lgs. n.5/2003
Un quorum deliberativo qualificato è previsto dal D.Lgs
n.5/2003 ove – per le modifiche dell’atto costitutivo che
introducono o sopprimono clausole compromissorie – è
disposto come necessario ed inderogabile il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due
terzi del capitale sociale.
Proprio in virtù della libertà dei soci di darsi nell’atto
costitutivo le regole che ritengono più opportune, è
ipotizzabile anche il caso di quorum deliberativi previsti
in misura differenziata a seconda che sia adottato o
meno il metodo assembleare: in quest’ultimo caso, a
discrezione dei soci il quorum deliberativo più alto
potrebbe “controbilanciare” il fatto che le decisioni
vengano assunte al di fuori di un contesto assembleare.
controllo legale dei conti
art.2477
Al di fuori dei casi in cui la nomina del collegio sindacale
è obbligatoria anche per le s.r.l., il più rilevante dei quali
è dato dalla s.r.l. con capitale sociale non inferiore al
minimo previsto per una s.p.a. (per l’ipotesi ulteriore di
collegio sindacale obbligatorio in s.r.l. si richiama
direttamente l’art.2377, terzo comma del Codice Civile e
comunque, in questi casi, opera un generale rinvio alle
norme sulle società per azioni), è in piena facoltà dei
soci prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un
collegio sindacale o anche di un solo revisore: ad essi è
affidato il controllo legale dei conti o – altrimenti detto – il
controllo contabile.
Se nominati, collegio sindacale o singolo revisore, l’atto
costitutivo dovrà stabilirne esattamente competenze e
poteri.
aumento di capitale
art.2481
L’atto costitutivo può attribuire direttamente agli
amministratori la facoltà di deliberare l’aumento del
capitale sociale. In questo caso, l’atto dovrà anche
determinare i limiti e le modalità di tale esercizio.
art.2481-bis
L’atto costitutivo può anche prevedere che l’aumento di
capitale venga attuato mediante offerta di quote di nuova
emissione a terzi. Spetta però ai soci che non hanno
concorso alla decisione il diritto di recesso previsto
dall’art.2473 del Codice Civile.
titoli di debito
art.2483
L’atto costitutivo potrà prevedere la facoltà per la società
di emettere titoli di debito, disciplinandone il
conseguente regime:
a) l’atto costitutivo dovrà indicare se il potere di
deliberare l’emissione dei titolo spetti ai soci o agli
amministratori;
b) dovranno quindi essere determinati gli eventuali
limiti, modalità e maggioranze richieste per le relative
deliberazioni.
finanziamento dei soci
art.2467
L’atto costitutivo potrà anche prevedere la facoltà per la
società di acquisire finanziamenti e versamenti dei soci,
a titolo oneroso o gratuito, con o senza l’obbligo del loro
rimborso. In ogni caso, dovrà essere rispettato il regime
dei finanziamenti dei soci a norma dell’art.2467 del
Codice Civile.
bilancio ed utili
art.2478-bis
La redazione del bilancio viene compiuta rifacendosi a
specifiche disposizioni previste per la s.p.a. Il bilancio
deve essere approvato dai soci nel termine previsto
nell’atto costitutivo, in ogni caso non oltre il
centoventesimo giorno successivo alla chiusura
dell’esercizio cui il bilancio stesso si riferisce (il termine
potrà essere ulteriormente dilazionato nel caso di
bilancio consolidato).
art.2468, comma secondo
recesso
art.2473
Con l’approvazione del bilancio i soci potranno anche
deliberare sulla distribuzione degli utili realmente
conseguiti e risultanti nel bilancio approvato (la
distribuzione non potrà avvenire se vi è stata perdita del
capitale sociale, fino a quando non si proceda alla sua
reintegrazione o venga ridotto in misura corrispondente).
Si ricorda che l’atto costitutivo può attribuire particolari
diritti a singoli soci sulla distribuzione degli utili.
a) La legge lascia liberi i soci di determinare nell’atto
costitutivo in quali ipotesi il socio possa recedere dalla
società.
b) Vengono però espressamente previste specifiche
ipotesi di recesso che l’atto costitutivo non potrà in alcun
caso escludere:
1. cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
2. fusione o scissione della società;
3. revoca dello stato di liquidazione;
4. trasferimento della sede all’estero;
5.
eliminazione di una o più cause di recesso
previste dall’atto costitutivo;
6. compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modifica dell’oggetto della società;
7. operazioni che comportano una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti a singoli soci.
Il diritto di recesso potrà pertanto essere esercitato dal
socio in dissenso con le decisioni assunte su uno degli
argomenti rientranti fra le ipotesi sopra elencate.
art.2497-quater
c) Nel caso in cui la società sia soggetta all’altrui attività
di direzione e coordinamento, il socio avrà diritto di
esercitare il recesso al verificarsi di uno dei casi indicati
dall’art.2497-quater del codice Civile. Nell’atto costitutivo
potranno essere previste ulteriori ipotesi di recesso,
comunque sempre rimesse a circostanze inerenti
l’attività di direzione e coordinamento.
art.2473, comma secondo
d) Il diritto di recesso viene riconosciuto anche al socio
di società costituita a tempo indeterminato: il socio potrà
in ogni momento esercitare il proprio diritto con un
termine di preavviso minimo di sei mesi, sempre che
l’atto costitutivo non preveda un termine maggiore, in
ogni caso non superiore ad un anno.
art.2481-bis
e) L’atto costitutivo può prevedere che si proceda ad un
aumento del capitale sociale mediante offerta a terzi di
quote di nuova emissione. Anche in questo caso, il diritto
di recesso viene riconosciuto a favore del socio
dissenziente.
art.34 comma sesto,
D.Lgs. n.5/03
f) Ulteriore ipotesi di recesso si ha nel caso di modifica
dell’atto costitutivo, introduttiva o soppressiva di clausola
compromissoria, che peraltro devono essere approvate
in sede assembleare dai soci che rappresentino almeno
i due terzi del capitale sociale. I soci, assenti o
dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro
i successivi novanta giorni.
L’atto costitutivo dovrà specificare le modalità
dell’esercizio del diritto di recesso: modalità di
comunicazione del recesso; eventuale termine entro il
quale potrà esercitare il proprio diritto (decorrente, per
esempio, dalla data in cui la decisione che legittima il
recesso viene iscritta nel Registro delle imprese o, se
questo non è previsto, da quella di trascrizione nel libro
delle decisioni dei soci); efficacia del recesso di fronte
alla società.
esclusione
2473-bis
Viene prevista la possibilità che l’atto costitutivo indichi
specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta
causa. Trovano applicazione in questo caso le
medesime disposizioni previste nel caso di recesso del
socio, esclusa però la possibilità di rimborsare la
partecipazione mediante la riduzione del capitale
sociale.
Devono essere disciplinate nell’atto costitutivo le
modalità dell’esclusione, individuando l’organo della
società competente a deliberare (anche prevedendo
eventuali quorum deliberativi), L’esclusione potrebbe
operare anche automaticamente – senza formale
decisione ma con semplice accertamento del verificarsi
della specifica circostanza indicata nell’atto costitutivo.
Dovranno quindi essere disciplinate le modalità di
comunicazione dell’esclusione al socio; l’efficacia
dell’esclusione di fronte alla società; l’eventuale diritto
del socio di opporsi all’esclusione ricorrendo al collegio
arbitrale previsto nella clausola compromissoria.
liquidazione della quota di
partecipazione
artt.2473 e 2473-bis
L’esercizio del recesso – così come l’esclusione del
socio - comporterà il diritto del medesimo al rimborso
della propria quota di partecipazione secondo il valore di
mercato che questa possiede al momento della
dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la
determinazione viene compiuta da un esperto nominato
dal tribunale.
La società dovrà procedere al rimborso, entro i
successivi sei mesi:
a) mediante acquisto della quota da parte degli altri
soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni,
ovvero
b) da parte di un terzo concordemente individuato
dai soci medesimi;
c) se ciò non avviene, la società dovrà utilizzare
riserve disponibili;
d) in mancanza di riserve, dovrà ridurre il capitale
sociale (salva l’ipotesi dell’esclusione del socio
che, non consentendo la riduzione del capitale
sociale, comporta l’inevitabile messa in
liquidazione della società);
e) se neppure la riduzione del capitale sociale può
avvenire, la società dovrà necessariamente
essere posta in liquidazione.
scioglimento e liquidazione
della società
artt.2484 e seguenti
La società si scioglie per le cause previste dalla legge:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per
la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo
(salvo che l’assemblea, a questo fine
convocata, non proceda alle necessarie
modifiche dell’atto costitutivo);
c) per l’impossibilità di funzionamento o la
continua inattività dell’assemblea;
d) per la riduzione del capitale sociale al di sotto
del minimo legale (salvo che l’assemblea,
appositamente convocata, non proceda ai
sensi dell’art.2482-ter del Codice Civile a
deliberare la riduzione del capitale sociale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al minimo legale);
e) qualora la società non sia in grado di
rimborsare le quote del socio che ha
esercitato il diritto di recesso e/o del socio
escluso, secondo quanto previsto all’art.2473
del Codice Civile;
f)
per deliberazione dell’assemblea;
g) nelle altre ipotesi eventualmente previste
dall’atto costitutivo (in questi casi dovranno
anche essere determinate le competenze
dell’organo che deciderà o accerterà il
verificarsi della causa di scioglimento e che
dovrà effettuare i conseguenti adempimenti
pubblicitari).
Spetterà all’assemblea, convocata dall’organo
amministrativo, nominare uno o più liquidatori (in caso di
pluralità dei liquidatori, determinerà anche le regole di
funzionamento del collegio); indicare quindi a chi spetta
la rappresentanza della società; determinare i criteri in
base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli
eventuali limiti degli stessi liquidatori.
clausola compromissoria
D.Lgs. 17 gennaio 2003
n.5, artt.34 e seguenti
L’atto costitutivo può, con espressa clausola
compromissoria, disporre la devoluzione ad arbitri di
alcune o di tutte le controversie insorgenti fra i soci
ovvero fra i soci e la società che abbiano ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola
deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli
arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il
potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo
alla società (se questo non provvede, sarà il Presidente
del Tribunale competente a provvedervi).
Le delibere che introducono o sopprimono la clausola
compromissoria devono essere approvate in sede
assembleare dai soci che rappresentino almeno i due
terzi del capitale sociale. I soci, assenti o dissenzienti,
possono esercitare il diritto di recesso entro i successivi
novanta giorni.
L’atto costitutivo può prevedere che vengano differiti ad
uno o più terzi gli eventuali contrasti fra gli amministratori
in ordine alla gestione della società. L’atto costitutivo
potrà inoltre prevedere che le decisioni dei terzi siano
reclamabili davanti ad un collegio (nei termini e modalità
ivi previste). Si tratta in questi casi non di arbitrato bensì
del c.d. arbitraggio in quanto, pur venendo a risolversi un
conflitto fra amministratori, questo non può
correttamente definirsi una controversia, che infatti non è
ancora sorta.
Infine, l’atto costitutivo potrà prevedere, prima che venga
adito il giudice, l’esperimento obbligatorio di un tentativo
di conciliazione, quale condizione di ammissibilità per
l’avvio del successivo giudizio.