Società di capitali
Prof.ssa Laura Frizza
Le società di capitali
Le società di capitali sono:
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la S.P.A. società per azioni,
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la S.A.P.A. società in accomandita per azioni,
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la S.R.L. società a responsabilità limitata.
Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori
produttivi.
Sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e
normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci.
La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a
seconda della specifica tipologia societaria.
Le caratteristiche delle società di capitali sono:
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Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta:
la società risponde ai creditori societari solo con il proprio patrimonio ed ha personalità
giuridica, ovvero, è un soggetto giuridico a sé stante;
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Responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali:
i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote
sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul
patrimonio personale dei singoli soci;
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Potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio:
il socio può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e
contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli
amministratori;
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Collegialità e principio maggioritario:
le decisioni vengono prese dai soci collegialmente, con diritti di voto proporzionati alla
partecipazione al capitale sociale.
La SRL
La SRL è una società di capitali che esercita un’attività con il patrimonio conferito dai soci e con gli
utili eventualmente accumulati.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni, sono, inoltre,
divisibili e trasferibili per atto tra vivi o per successione mortis causa, salvo diversa statuizione
all’interno dell’atto costitutivo.
Disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 2462-2483, rappresenta la forma più flessibile e diffusa
tra le società di capitali, destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni ridotte.
È dotata di personalità giuridica a seguito dell’iscrizione all’interno del registro delle imprese e di
autonomia patrimoniale perfetta, di conseguenza il rischio del socio è limitato all’ammontare del
conferimento.
Il capitale sociale minimo per la costituzione di una SRL è di 10,000€, il valore dei conferimenti non
può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale. Non esiste un limite
massimo di capitale sociale, ma qualora si superi la soglia dei 120,000€, è necessario nominare il
collegio sindacale.
Possono essere oggetto di conferimento ex art. 2464 c.c, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
valutazione economica: denaro, crediti, beni mobili ed immobili, ma anche prestazioni di opera o
di servizi in favore della società, per le quali si richiede la presentazione di una polizza
d’assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca gli obblighi assunti dal socio.
La costituzione della SRL avviene per atto pubblico o con contratto, ed al momento della
sottoscrizione dell’atto i soci devono aver versato, in un conto vincolato almeno il 25% dei
conferimenti.
Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano
ad eseguirlo entro trenta giorni, e la quota può essere venduta agli altri soci. Se non vi sono
acquirenti il capitale sociale ridotto.
Qualora un socio eserciti il diritto di recesso ha diritto al rimborso della quota di partecipazione in
considerazione del valore di mercato. Tale diritto deve essere esercitato con un preavviso di
almeno 180 giorni.
L’atto costitutivo deve contenere:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ciascun socio,
esplicitamente anche la denominazione, la sede ed il luogo di costituzione delle persone
giuridiche socie;
2) la denominazione, con l’indicazione di società a responsabilità limitata e (solo) il Comune
ove siano collocate la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale, ovvero l’attività economica posta in essere;
4) il capitale sociale: sia l’ammontare del capitale sottoscritto che di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e la quota di partecipazione di ciascun socio;
6) le norme relative al funzionamento della società;
7) le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo
contabile;
8) spese per la costituzione.
Gli organi della SRL sono:
1) L’assemblea dei soci:
rappresenta la volontà sociale ed è necessaria la sua convocazione per le modificazioni
dell’atto costitutivo o per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto della società o dei diritti dei soci.
Inoltre, è convocata per l’approvazione del bilancio e la divisione degli utili, per la nomina
dei sindaci e del revisore contabile, qualora la legge lo richieda.
È presieduta da un presidente che avrà il compito in prima istanza di verificare la regolarità
della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo
svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Al termine della riunione verrà redatto
un verbale.
Ogni socio ha il diritto di voto e in caso di impossibilità alla partecipazione può delegare ad
un rappresentante;
2) Gli amministratori:
gli amministratori devono essere soci salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, e
quando l’amministrazione è affidata a più persone, costituiscono il consiglio di
amministrazione, a cui si applica il sistema di gestione congiuntivo o disgiuntivo delle
società di persone. Qualora l’amministratore è uno si parla di amministratore unico.
Gli amministratori gestiscono la società e sono solidalmente responsabili per i danni causati
in inosservanza dello statuto e dell’atto costitutivo.
3) Il collegio sindacale:
svolge una funzione di controllo ed è obbligatorio qualora il capitale sociale superi i
120,000€, qualora manchi, il controllo sulla gestione sociale si trasforma nel potere del
singolo socio.
La SRL può sciogliersi per decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, inattività della
società, volontà dei soci o per altre cause espresse al’interno dell’atto costitutivo.