www.easyius.it La soluzione del caso di specie necessita un’adeguata analisi sulla validità del contratto stipulato tra Tizio e la compagnia Alfa, al fine di verificarne effetti prodotti e limiti temporali. Il contratto in oggetto è da qualificarsi come un contratto aleatorio. Con tale termine si individuano quei particolari negozi in cui il rischio qualifica la stessa operazione economica, in quanto le parti non sono in grado di prevedere se gli effetti futuri saranno per loro vantaggiosi o meno. Essi dipenderanno, difatti, da avvenimento futuro e incerto, dunque non prevedibile al momento della stipula. Per questo motivo essi si differenziano dai contratti commutativi, nei quali, invece, le parti sono fin dall’inizio in grado di prevedere l’entità delle rispettive obbligazioni. Queste ultime, quindi non dipendono dal caso. Il codice civile non conosce molte ipotesi di contratti aleatori. Tra essi il più importante è quella del contratto di assicurazione, disciplinato dagli artt. 1882 ss del codice civile, in forza del quale l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato dei danni verificatisi durante il periodo di vigenza del contratto. E’ in ogni caso possibile che le parti contrattino liberamente il negozio che vanno a stipulare, in maniera tale da renderlo più aderente alla loro effettiva volontà. In presenza di tale condizione l’alea incide in modo differente sullo svolgimento del contratto. Accade sovente che le parti immettano, all’interno di un contratto assicurativo, clausole a richiesta fatta, nelle quali è possibile lo sfasamento tra la prestazione dell’assicuratore e quella dell’assicurato in quanto può accadere che risultino coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla stipula del contratto, se la domanda di risarcimento del danno è proposta per la prima volta dopo la stipula del negozio. Viceversa, possono rimanere sforniti di tutela comportamenti verificatisi durante la vigenza del contratto, se la domanda risarcitoria viene proposta solo successivamente alla cessazione degli effetti dello stesso. La Corte di Cassazione ritiene che tale clausola non invalida il contratto ma lo rende atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c., derogando in modo legittimo all’art. 1917 comma 1 c.c., in base al quale la copertura assicurativa attiene solo ai fatti accaduti durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo (Cass. Civ. 2872/2015). Per effetto di tale contrattazione atipica cambia anche l’alea, che non attiene all’eventualità che l’assicurato tenga comportamenti colposi, ma che li abbia commessi in passato, pur non essendo ancora a conoscenza della loro idoneità a produrre danno. In sostanza, l’alea riguarda la consapevolezza dell’assicurato del carattere colposo delle sue condotte, e della loro capacità di arrecare danno ( Cass. Civ. 3622/2014). www.easyius.it Alla luce dei principi giurisprudenziali accolti dalla Corte di Cassazione, è possibile risolvere il quesito oggetto di attenzione. Tizio aveva ricevuto da Caio domanda giudiziale di risarcimento di danni risalenti ad epoca anteriore al contratto di polizza assicurativa stipulato con la società Alfa. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto la clausola in oggetto nulla per mancanza di alea, in quanto la domanda risarcitoria si era fondata su evento già accaduto, e quindi non futuro nè incerto, al momento della stipula del contrato assicurativo. Si ritiene, invece, che nel caso in esame il contratto aleatorio è valido, in quanto l’alea investe la consapevolezza del carattere colposo di comportamenti pregressi dell’assicurato, oppure dell’intenzione del danneggiato di proporre domanda risarcitoria. Al momento della stipula della polizza, Tizio non era a conoscenza di tali circostanze, e dunque il contratto è valido e meritevole di tutela. Da ciò consegue che è consigliabile la proposizione di ricorso in appello al fine di ottenere il riconoscimento della validità della clausola in oggetto.