LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI • Diritti di prima generazione: diritti civili (libertà dallo stato: libertà personale, libertà di domicilio, libertà economiche e diritto di proprietà, libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa) • Diritti di seconda generazione: diritti politici (libertà nello stato: diritto di voto, diritto di associazione in partiti e sindacati) • Diritti di terza generazione: diritti sociali (libertà attraverso lo stato: diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla previdenza sociale, diritto al lavoro, diritto all’abitazione) • Diritti di quarta generazione: nuovi diritti (dignità dell’uomo: ambiente, informazione, nuove tecnologie informatiche, procreazione artificiale, bioetica) SOGGETTI DI DIRITTO E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE • I soggetti di diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche • La capacità giuridica (al momento della nascita) e la capacità di agire (con la maggiore età) • Le situazioni giuridiche favorevoli: i poteri, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi • Le situazioni giuridiche non favorevoli: gli obblighi, i doveri, le soggezioni LE SITUAZIONI GIURIDICHE FAVOREVOLI • Il potere giuridico: situazione potenziale e astratta che consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici • Il diritto soggettivo: situazione a tutela di un interesse attuale e concreto, che il titolare esercita in via diretta ed immediata, al quale l’ordinamento riconosce non solo determinate facoltà, ma anche la pretesa di condizionare il comportamento degli altri soggetti (diritti assoluti e diritti relativi) • L’interesse legittimo: situazione il cui titolare gode di poteri strumentali in vista della tutela di un proprio interesse, che il titolare può far valere non direttamente ed immediatamente, ma in quanto coincidente con l’interesse pubblico LE SITUAZIONI GIURIDICHE NON FAVOREVOLI • Gli obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui • l doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di uno specifico interesse • Le soggezioni: situazione di chi è soggetto ad un potere giuridico LA CITTADINANZA: LA LEGGE 91/1992 [1] Come si acquista la cittadinanza: • per nascita: il figlio di cittadino italiano, madre o padre (ius sanguinis) e chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori ignoti, apolidi o che comunque non possono trasmettere la cittadinanza di un altro paese (ius soli) • per estensione o trasmissione: da un coniuge che è cittadino ad uno che non lo è (residente in Italia, dopo il matrimonio, da 2 anni), ovvero da genitori italiani a figli adottivi o riconosciuti dopo la nascita (iuris communicatio) • per concessione: lo straniero legalmente residente da almeno 10 anni, il cittadino dell’Ue residente da almeno 4 anni, l’apolide residente da almeno 5 anni, il discendente straniero di chi è stato cittadino italiano residente in Italia da 3 anni (domanda di naturalizzazione) • per beneficio di legge: colui o colei che è figlio o figlia di un genitore che era cittadino, se ha assunto un impiego al servizio dello Stato o se raggiunge la maggiore età in Italia, essendovi legalmente residente da almeno 2 anni • doppia cittadinanza: una persona può avere, oltre a quella italiana, anche la cittadinanza di un altro stato Come si perde la cittadinanza: • per espressa rinuncia: in caso di acquisto di una cittadinanza straniera e di residenza all’estero • di diritto: nel caso in cui il cittadino che ha un rapporto di lavoro con un altro stato ignori l’intimazione del governo italiano a cessarlo • riacquisto della cittadinanza: sono previste varie forme di agevolazione per chi ha perduto la cittadinanza LA CITTADINANZA: GLI ARTT. 22 E 26 COST. • Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22) • Il cittadino italiano può essere estradato solo nelle ipotesi espressamente previste dalle convenzioni internazionali, ma non è ammessa l’estradizione per reati politici (art. 26), salvo i delitti di genocidio (l. cost. 1/1967), e per reati puniti all’estero con la pena di morte (sent. Corte cost. 223/1996) LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO • Riserva di legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (art. 10.2 Cost.) • Diritto di asilo territoriale riconosciuto allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, secondo le condizioni stabilite dalla legge (art. 10.3 Cost.) • Rifugio politico sulla base della Convenzione di Ginevra di chi abbandona il proprio paese perché personalmente discriminato o perseguito • Estradizione dello straniero tranne che nel caso di reati politici (art. 10.4 Cost., escluso il reato di genocidio ex l. cost. 1/1967) LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni Il testo unico sull’immigrazione riconosce: • agli stranieri comunque presenti sul territorio i diritti fondamentali della persona umana previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti • alla stranieri regolarmente soggiornanti (in possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno) i diritti civili riconosciuti al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica locale • ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani L’ESPULSIONE DELLO STRANIERO • Espulsione come conseguenza dell’ingresso o del soggiorno illegale nel territorio nazionale, disposta dal prefetto • Espulsione a titolo di misura di sicurezza e di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, su ordine del giudice • Espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, disposta dal ministro dell’interno • Accompagnamento alla frontiera • Trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione • Respingimento alla frontiera LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI Parte I della Costituzione: «Diritti e doveri dei cittadini» • Diritti riconosciuti senza individuare il destinatario (es. art. 13) • Diritti riconosciuti a destinatari indeterminati (a tutti: es. art. 21) • Diritti riconosciuti a categorie come i cittadini (es. artt. 16, 17 e 18) e i lavoratori o uno specifico gruppo sociale (ad es. i genitori, gli indigenti, i capaci e i meritevoli) I diritti inviolabili nell’art. 2 Cost. 2. Il diritto alla vita e all’integrità fisica ➥ Sul diritto alla vita 3. Il diritto all’onore e il diritto all’identità personale ➥ Alle origini del diritto all’identità personale (e il diritto all’oblio?) 4. Il diritto alla libertà sessuale ➥ La questione delle unioni omosessuali 5. Il diritto alla riservatezza 6. La libertà personale 7. La libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di espatrio 8. La libertà di domicilio La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ➥ Il «domicilio informatico» 10. La libertà di manifestazione del pensiero ➥ La libertà di espressione alla prova: la satira ➥ I limiti alla libertà di espressione: dall’ordine pubblico all’ordine costituzionale? 11. La libertà di informazione e i mezzi di diffusione del pensiero ➥ Internet e il fenomeno giuridico 12. La libertà di religione e la libertà di coscienza 13. La libertà della ricerca scientifica ➥ La libertà di ricerca storica e la questione del negazionismo La libertà della e nella scuola. Diritto all’istruzione e diritto allo studio 15. La libertà di riunione 16. La libertà di associazione 17. La famiglia ➥ L’evoluzione del diritto di famiglia 18. Le minoranze linguistiche 19. Le comunità religiose ➥ Verso un «diritto comune» delle intese 20. La proprietà privata e l’iniziativa economica privata ➥ I vincoli alla proprietà privata e l’espropriazione Le libertà sindacali e il diritto di sciopero 22. I diritti nello stato sociale 23. Il diritto al lavoro 24. Il diritto all’assistenza e alla previdenza 25. Il diritto alla salute 26. Il diritto all’abitazione 27. I diritti contro i diritti ➥ Un moderno habeas corpus? 28. I doveri costituzionali 29. Il principio di eguaglianza I DIRITTI INVIOLABILI NELL’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...» • I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche: assolutezza, inalienabilità, indisponibilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità • I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non ai soli cittadini • I diritti inviolabili del singolo sono tutelati anche all’interno delle formazioni sociali (principio personalista) • La titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali (principio pluralista) • L’art. 2 è una disposizione a fattispecie aperta, suscettibile di garantire tutela a diritti inviolabili al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ [1] • Il diritto alla capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il diritto al nome (art. 22 Cost.) • Il diritto alla vita e all’integrità fisica (art. 2 Cedu, artt. 2-3 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) – Divieto di atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica (art. 5 c.c.) – Punizione dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593 c.p.) – Divieto della pena di morte (art. 27.4 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2007, sent. Corte cost. 223/1996) – Divieto di pratiche eugenetiche dirette a migliorare la specie umana (art. 3.2 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) – Diritto alla vita del nascituro e interruzione volontaria della gravidanza (sent. Corte cost. 27/1975, l. 194/1978) I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ [2] • Il diritto all’onore (artt. 594-599 c.p. che puniscono i delitti contro l’onore o il decoro della persona o l’altrui reputazione) • Il diritto all’identità personale (sent. Corte cost. 13/1994; art. 42 l. 416/1981 sul diritto di rettifica) • Il diritto alla libertà sessuale (sent. Corte cost. 561/1987) e il diritto al libero orientamento sessuale (art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue) • Il diritto alla riservatezza e il diritto all’autodeterminazione informativa (l. 675/1996 sulla privacy) I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE • La libertà personale (art. 13 Cost.) • La libertà di circolazione e soggiorno (art. 10 Cost.) • La libertà di domicilio (art. 14 Cost.) • La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) LA LIBERTÀ PERSONALE (ART. 13) • Inviolabilità della libertà personale • Restrizioni della libertà personale (detenzione, ispezione o perquisizione su persone, ecc.) «nei soli casi e modi previsti dalla legge» (riserva di legge assoluta) • Nessuna restrizione della libertà personale «se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria» (riserva di giurisdizione e motivazione del provvedimento restrittivo) • Restrizioni della libertà personale in «casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge» (con provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza, comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalidati nelle successive 48 ore: arresto in flagranza di reato e fermo di indiziati di reato) REATI E PENE: I LIMITI SOSTANZIALI ALLA PENALIZZAZIONE • Principio di tassatività o determinatezza del fatto-reato • Divieto di interpretazione analogica della norma penale (art. 14 preleggi) • Principio di personalità della responsabilità penale (art. 27.1 Cost.) • Principio di colpevolezza in base a criteri di imputazione soggettiva (dolo o colpa: artt. 42-43 c.p.) • Presunzione di non colpevolezza «sino alla condanna definitiva» (art. 27.2 Cost.) • Principio dell’irretroattività delle norme penali (art. 25.2 Cost.) • Principio di offensività e lesività del reato • Principio di proporzionalità della pena rispetto al disvalore del reato commesso MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE • Misure di sicurezza ex art. 25.3 Cost.: sono volte a neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto, agganciata al fatto-reato dal quale è desunta, e pervenire all’eliminazione della pericolosità del reo • Misure di prevenzione: sono volte ad impedire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi, ma prescindono da un precedente reato (sono ante o praeter delictum: es. il rimpatrio con foglio di via obbligatorio) LA CARCERAZIONE PREVENTIVA Art. 13.5 Cost. «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva». • La carcerazione preventiva (custodia cautelare in carcere) e altre misure cautelari personale sono ammesse, qualora sussistano «gravi indizi di colpevolezza», in tre casi: possibile inquinamento delle prove, pericolo di fuga, rischio di reiterazione del reato (artt. 273-274 c.p.p.) • Nella scelta delle misure applicabili il giudice deve osservare i principi di adeguatezza e proporzionalità, disponendo la misura meno gravosa per l’imputato tra quelle idonee a garantire le esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) TRATTAMENTO DEL DETENUTO E FUNZIONI DELLA PENA • È punita «ogni violenza fisica e morale» sulle persone comunque private della libertà personale (art. 13.4 Cost.) • Le pene non possono consistere in «trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27.3 Cost.) • Non è ammessa la pena di morte (art. 27.4 Cost.) • Le pene devono «tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27.3 Cost.) • Funzione retributiva (siccome hai fatto questo, ti infliggo una certa pena) • Funzione di prevenzione generale (dissuadere la generalità dei consociati dal commettere reati) • Funzione di prevenzione speciale (dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati) I DIRITTI SOCIALI • Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) • Il diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38 Cost.)• Il • Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) • Il diritto all’abitazione IL DIRITTO AL LAVORO (ART. 4) • La Repubblica «fondata sul lavoro» (art. 1.1), il riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro (art. 4.1), la tutela del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35.1) • Il diritto al lavoro come norma promozionale (la Repubblica «promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto») • Il diritto al lavoro come norma precettiva: la libertà di scegliere l’attività lavorativa o professionale da esercitare, il diritto del lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario • Il diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione (art. 36.1) • Il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 36.3) • I diritti delle donne e dei minori alla parità di trattamento nell’attività lavorativa (art. 37) IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA (ART. 38) • Il diritto all’assistenza sociale garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» • Il diritto alla previdenza sociale dei lavoratori assicurando «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» • Il diritto degli inabili e dei minorati all’educazione e all’avviamento professionale • Gli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» per provvedere ai compiti di assistenza e previdenza • La libertà dell’assistenza privata IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI • Il bilanciamento deve riguardare conflitti tra diritti o valori aventi il medesimo rango costituzionale, vale a dire i beni tutelati devono possedere una rilevanza costituzionale • Il bilanciamento deve essere svolto in modo tale che il sacrificio subito da un diritto o valore sia proporzionato, ossia non eccessivo • Il bilanciamento deve essere tale da preservare comunque il contenuto essenziale del diritto sacrificato I DOVERI COSTITUZIONALI • Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) • Dovere per il cittadino, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4.2.) • Dovere dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30.1) • Dovere sacro del cittadino di difesa della Patria (art. 52.1) • Dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53.1) • Dovere di tutti di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi (art. 54.1) • Dovere dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54.2) L’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE • Il principio di eguaglianza formale, o eguaglianza nei punti di partenza: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (comma 1) • Il principio di eguaglianza sostanziale, o eguaglianza nei risultati: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (comma 2)