Capitolo LX La compravendita 1. Struttura ed effetti. La vendita è il

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Capitolo LX
La compravendita
1. Struttura ed effetti.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
La disciplina della vendita è il punto di riferimento per una pluralità di fattispecie che hanno in comune l’effetto
traslativo e il carattere oneroso, quali la permuta e il riporto.
Oggetto della compravendita può essere non solo il diritto di proprietà di un bene, ma anche altro diritto reale di
credito, sia un bene immateriale. Insieme alla donazione, la compravendita è il tipico contratto ad effetti reali.
La compravendita è contratto a prestazioni corrispettive e dunque a titolo oneroso. È necessario allora che il diritto
sia trasferito contro pagamento di un prezzo che può essere molto inferiore al valore del bene, purché non sprovvisto
di una sostanziale consistenza economica intrinseca, pena la nullità. Se il prezzo, pur non essendo simbolico, è
intenzionalmente tenue si tratterò di una compravendita mista a donazione.
Il contratto è nullo per difetto di causa, in assenza di qualsiasi seria intenzione di pagare il prezzo concordato da
parte dell’acquirente.
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo ad un terzo, nominato nel contratto o posteriormente. Si parla,
in tal caso di arbitraggio.
Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico o le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua
sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta del presidente del tribunale del luogo in cui è stato
concluso il contratto, pur in caso di arbitrium merum.
Nel silenzio della legge è possibile che la determinazione del prezzo sia rimessa ad una delle parti, purchè sia escluso
ogni arbitrio e si debba, perciò, aver riguardo a parametri obiettivi prefissati.
È ammessa la vendita con prezzo scalare, la la vendita con prezzo “circa”, la vendita con prezzo a chiamare (on call).
Le parti possono però anche omettere l’indicazione del prezzo. In tal caso, sempre che esso non sia stabiliti con atto
della pubblica autorità si presume che la parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo
in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicini.
Il prezzo, benché elemento essenziale del contratto, può anche essere fissato secondo criteri normativi e non pattizi.
Non si è in presenza, infatti, di una presunzione di volontà, ma di norme suppletive che mirano a riempire una
lacuna del regolamento, con la rilevante peculiarità, però, di intervenire sullo stesso contenuto essenziale.
- Talvolta si fissa un prezzo comprensivo anche delle spese per il trasporto e l’assicurazione (vendita cif o caf cioè
cost, insurance, freight o cost, assurance, fret)
- o dalle spese per trasportare la merce fino a banchina (vendita fas, cioè freee alongside ship)
- o per caricamento delle merci sulla nave (vendita fob, cioè free on board).
La clausola con cui sono ripartite le spese di trasporto della cosa è di regola formulata comprensivamente con
l’espressione f5ranco magazzino, franco vagone partenza, franco domicilio per indicare il luogo fino a dove il costo del
trasporto è sopportato dal venditore.
Le spese del contratto di vendita e le altre spese accessorie, sono a carco del compratore, ma le parti possono anche
pattuire che esse siano ricomprese nel prezzo e dunque siano a carico del venditore.
La compravendita è contratto consensuale. La consegna del bene e il pagamento del prezzo costituiscono infatti
obblighi meramente esecutivi dell’accordo già raggiunto sulla base del mero incontro delle volontà, calate in una
dichiarazione scritta solo se si tratta si vendita di beni immobili.
Non sempre lo schema della compravendita può essere utilizzato dai privati. Sussistono, al riguardo, limitazioni di
carattere sia oggettivo che soggettivo.
 Sul piano oggettivo vi sono limiti in ragione della natura del bene destinato a circolare in seguito alla
compravendita. È il caso del sangue, fegato o un rene umano, che può essere donato ma non compravenduto.
 Sul piano soggettivo si pongono divieti speciali di comprare privatamente o all’asta pubblica a carico degli
amministratore dei beni dello Stato, enti locali ed enti pubblici relativamente ai beni affidati alla loro cura; degli
ufficiali pubblici rispetto ai beni che sono venduti per il loro ministero; di coloro che per legge o per provvedimento
amministrativo amministrino beni altrui, rispetto ai beni medesimi.
l’effetto reale della vendita può prodursi non immediatamente, per volontà delle parti o perché la cosa
compravenduta non è del venditore. O ancora non esiste o non è ancora determinata o deve essere scelta.
L’effetto reale è spostato nel tempo e si produrrà solo se e quando la cosa, se altrui, sarà acquistata dal venditore, se
futura verrà ad esistenza, se generica darà individuata, se alternativa, sarà scelta.
Quando la vendita è pianamente efficace si producono (oltre all’effetto reale) anche effetti obbligatori che non hanno
però nulla a che vedere con quelli strumentali ma si situano sul piano meramente esecutivo e sono posti dalla legge
a carico del venditore e del compratore.
2. Gli obblighi del venditore. La consegna della cosa.
Secondo l’art. 1476 gli obblighi principali del venditore sono:
 Consegnare la cosa al compratore, che ne è divenuto il proprietario;
 Fargli acquistare la proprietà della cosa o del diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;
 Garantire il compratore sia dall’evizione che dai vizi della cosa oggetto della vendita.
Quanto al 1° obbligo si specifica che la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della
vendita, insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita stessa.
Se le parti pattuiscono che la consegna avvenga in un momento successivo alla conclusione, il venditore ha l’obbligo
di custodire la cosa. Si tratta di un obbligo non principale ma strumentale rispetto a quello di consegna, cosicché
non potranno applicarsi integralmente le norme in tema di contratto di deposito. Resta il fatto che tale disciplina è,
di volta in volta, applicabile in via analogica.
L’obbligo di custodia è violato se la consa consegnata presenta alterazioni imputabili al venditore. In tale eventualità
il compratore può agire con le ordinarie azioni da inadempimento ed anche con l’azione di riduzione del prezzo, la
quale non incontrerà però limiti di decadenza e di prescrizione propri dell’azione.
La consegna consiste nell’immissione del compratore nel possesso della cosa e per questo non è possibile in caso di
vendita della sola nuda proprietà. Si tratta di un atto giuridico in senso stretto e precisamente di un atto reale a cui
si ritiene applicabile la disciplina del pagamento. La consegna può anche essere solo virtuale, in caso di traditio brevi
manu e di costituto possessorio.
La consegna può avvenire anche mediante più atti reali nel tempo (vendita a consegne ripartite), se le parti hanno
previsto il frazionamento di una prestazione divisibile. L’importanza dell’inadempimento ad una singola consegna va
valutato con riguardo all’intera prestazione.
8. Gli obblighi del compratore.
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati nel contratto.
Salvo gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove essa si esegue. Se il
prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Nella vendita con trasporto della merce la pratica commerciale conosce numerose pattuizioni, in base alle quali il
pagamento è fatto al vettore o contro documenti o contro fattura.
I pagamento all’estero avvengono mediante stanza di compensazione (clearing). Il compratore versa il prezzo in
moneta nazionale all’istituto dei cambi che provvede all’accreditamento al venditore estero tramite l’omologo istituto
estero. Il rischio di eventuali modifiche del cambio nelle more dell’operazione è sopportato dal compratore, che
pertanto non estingue il debito con il versamento all’istituto nazionale dei cambi.
Salvo patto contrario, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono
gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
Se si costruisce il preliminare di vendita come vendita obbligatoria, questa norma è sicuramente applicabile in caso
di consegna anticipata, perché il credito per il prezzo non può considerarsi inesistente, riallacciandosi esso, almeno
potenzialmente, al preliminare.
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