Il contratto di compravendita - "E. Mattei"

Art. 1470 c.c.: è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto dietro corrispettivo di
un prezzo
I caratteri della compravendita
 La compravendita :
 È un contratto consensuale, perché si perfeziona con il
semplice consenso delle parti, non è necessaria la
consegna della cosa
 È un contratto ad effetto reale, perché produce
immediatamente il trasferimento della proprietà
 È un contratto non formale, perché le parti possono
esprimere il loro consenso in qualsiasi forma
 È un contratto a prestazioni corrispettive, perché alla
prestazione dovuta da una parte corrisponde una
prestazione dell’altra parte
Obblighi del venditore
 Il venditore è obbligato a consegnare la cosa
 Il venditore è obbligato a far acquistare al compratore
la proprietà della cosa
 Il venditore è obbligato a garantire il compratore
dall’evizione
 Il venditore è obbligato a garantire il compratore da
eventuali vizi
Evizione e vizi occulti
 Evizione è la perdita del diritto acquistato dal
compratore in seguito ad una sentenza che accerti che
titolare del diritto oggetto della compravendita non era
il venditore, ma un terzo
 I vizi occulti sono difetti che rendono la cosa non
idonea all’uso cui è destinata. Tali vizi non devono
essere riconosciuti dal compratore, né essere
facilmente riconoscibili.
I vizi occulti
 In presenza di vizi occulti, il compratore, che deve
denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni, ha due
possibilità:
 Chiedere la risoluzione del contratto, con restituzione
della cosa al venditore e rimborso del prezzo pagato
 Chiedere una riduzione del prezzo tale da compensare
i difetti scoperti.
Obblighi del compratore
 Il compratore deve:
 Pagare il prezzo nel termine e nel luogo stabiliti nel
contratto
 Pagare tutte le spese della vendita (es. le spese notarili)
 Pagare le altre spese accessorie ( es. l’imposta di
registro)