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Capitolo Primo: I diritti di obbligazione
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PARTE QUINTA
Capitolo Primo
i
I diritti di obbligazione
S.
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
L
Es
se
li
br
’obbligazione è un vincolo giuridico in base al quale un soggetto (debitore) deve tenere un certo comportamento al fine di soddisfare l’interesse di
un altro soggetto (creditore).
Sono fonti dell’obbligazione: il contratto, la promessa unilaterale, la gestione
d’affari, il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa, il fatto illecito. Alcune di queste fonti saranno esposte nei successivi capitoli.
Importante è la classificazione delle obbligazioni rispetto ai diversi elementi
che le costituiscono. Rispetto ai soggetti le obbligazioni si distinguono in semplici e multiple e queste ultime a loro volta in parziarie e solidali.
Rispetto alla prestazione è possibile distinguere le obbligazioni positive (hanno ad oggetto un dare o un fare) e negative (hanno ad oggetto un non fare); le
obbligazioni divisibili e indivisibili; cumulative, alternative e facoltative.
Rispetto all’oggetto della prestazione si individuano le obbligazioni specifiche (oggetto della prestazione è un bene specifico) e generiche (oggetto della prestazione è una cosa generica) e le obbligazione pecuniarie (oggetto è una
somma di denaro).
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1. IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
ig
ht
L’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto
determinato, debitore, è tenuto (obbligato) ad un comportamento suscettibile
di valutazione economica al fine di soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto determinato, creditore, il quale ha, correlativamente, diritto all’adempimento.
Quindi l’obbligazione è un vincolo giuridico la cui violazione è sanzionata dall’art. 2740, in base al quale il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
yr
L’obbligazione naturale
C
op
Le obbligazioni civili di cui si è detto sopra si distinguono dalle obbligazioni naturali in cui
non esiste un vero vincolo giuridico. L’obbligazione naturale è un dovere morale o sociale
giuridicamente non vincolante (es.: debito di gioco), nel senso che il creditore non è protetto
da nessuna azione.
Essa assume valore per il diritto nel caso in cui il debitore adempia spontaneamente, in tal
caso non può ripetere (richiedere la restituzione di) quanto ha pagato.
Il creditore, cioè, è legalmente tutelato dalla cd. soluti retentio, ossia dall’inammissibilità
della ripetizione della prestazione eseguita da parte dell’obbligato naturale (art. 2034).
Requisiti, perché sia configurabile la cd. obbligazione naturale, sono: la preesistenza di un
dovere morale o sociale; la spontaneità dell’adempimento; la capacità del solvens; l’adempimento di una prestazione eseguita solvendi causa, ossia con la convinzione di adempiere un
dovere.
Parte Quinta: Obbligazioni e contratti
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Casi espressamente previsti dal codice
• Spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (627).
• Pagamento di debito di gioco o scommessa (1933).
• Pagamento del debito prescritto (2940).
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Caratteristiche
• Incoercibilità: nessuno può essere giudizialmente costretto ad adempiere tale tipo di
obbligazione che non costituisce dovere giuridico.
• Irripetibilità: non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato (cd. soluti retentio).
2. GLI ELEMENTI DELL’OBBLIGAZIONE
br
i
È fonte dell’obbligazione ogni fatto giuridico dal quale trae origine l’obbligazione stessa (art. 1173). Le singole fonti sono i contratti, i fatti illeciti e
ogni altro fatto o atto idoneo a produrre un’obbligazione in conformità
dell’ordinamento giuridico.
li
Elementi dell’obbligazione sono i soggetti e la prestazione.
➤ Soggetto attivo o creditore: è colui o coloro che sono
titolari del diritto ad esigere la prestazione.
➤ Soggetto passivo o debitore: è colui o coloro che sono
tenuti ad eseguire la prestazione.
Es
Soggetti: devono essere almeno
due: determinati o, quanto meno,
determinabili in base ad elementi
stabiliti nel negozio o dalla legge.
se
A) I soggetti
B) L’oggetto
Consiste nella prestazione (art. 1174), ossia nel comportamento cui è tenuto il debitore. Non si deve confondere l’oggetto dell’obbligazione con l’oggetto della prestazione, cioè il bene dedotto nel rapporto.
©
Requisiti della prestazione
•
yr
•
corrispondenza ad un interesse (anche non patrimoniale) del creditore (art. 1174);
patrimonialità: la prestazione deve poter esser valutata economicamente (art. 1174);
possibilità («ad impossibilia nemo tenetur»). L’impossibilità della prestazione, in particolare, può essere d’ordine materiale o giuridico.
L’impossibilità temporanea non impedisce l’esistenza dell’obbligazione: è valida, quindi,
l’obbligazione di prestare cose future (art. 1348);
liceità: la prestazione non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o
al buon costume;
determinatezza o determinabilità: la prestazione, se non determinata dall’inizio, deve essere determinabile. Le parti possono anche convenire che la prestazione sia determinata
da un terzo (cd. arbitratore) (art. 1349).
ig
•
•
•
ht
La prestazione, in particolare, si definisce come il comportamento al quale si è obbligato il
debitore, e deve presentare i seguenti requisiti:
op
3. CLASSIFICAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI
C
In base ai diversi elementi che le costituiscono, le obbligazioni possono
essere variamente classificate.
A) Obbligazioni soggettivamente complesse
Sono le obbligazioni con pluralità di soggetti dal lato attivo o da quello
passivo. Nelle obbligazioni soggettivamente complesse, pur quando la presta-
Capitolo Primo: I diritti di obbligazione
OBBLIGAZIONI SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE (1294 c.c.)
parziarie
solidali
br
si presume (1294 c.c.)
non si estende agli eredi (1295 c.c.)
attive
(1292 c.c.)
i
passive
(1292 c.c.)
S.
A tal fine si distingue fra obbligazione parziaria e obbligazione solidale.
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zione sia divisibile occorre stabilire se, a seconda della «struttura del vincolo», il dovere di eseguire la stessa gravi su ciascun debitore pro rata (per parte)
o pro toto (ossia per l’intero).
li
possibilità di regresso (1299 c.c.)
se
• L’obbligazione parziaria è un’obbligazione con più soggetti, ciascuno
dei quali è titolare di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio.
Ciò comporta che:
Es
— se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte;
— se vi sono più debitori, ognuno è obbligato solo per la sua parte.
©
• L’obbligazione solidale (artt. 1292-1313) è un’obbligazione con più debitori o creditori, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per
l’intero ammontare. Il pagamento effettuato dal singolo debitore solidale al
creditore estingue l’obbligazione (nasce, però, il diritto al regresso verso gli
altri condebitori solidali in misura della loro parte, art. 1299), così come il
pagamento effettuato dal debitore ad uno dei concreditori solidali.
ht
➤ Pluralità di soggetti dal lato attivo e/o passivo del rapporto.
➤ Unicità della prestazione (eadem res debita).
➤ Unica causa della prestazione (eadem causa obligandi): l’obbligazione deve
sorgere dallo stesso fatto giuridico, o da fatti, se pur diversi, collegati. La
necessità di questo presupposto è molto discussa in dottrina.
ig
Presupposti
➤ Solidarietà attiva: più creditori. Ciascuno ha il diritto di pretendere la
prestazione per intero: in questo caso, il debitore adempiendo ad uno dei
creditori si libera dal vincolo obbligatorio verso tutti i creditori.
➤ Solidarietà passiva: più debitori. Ogni debitore ha l’obbligo di eseguire
la prestazione per intero; ma se uno di essi esegue la prestazione tutti i
debitori sono liberati dall’obbligo.
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Tipi
Funzione
➤ Solidarietà passiva: rafforza la posizione del creditore, fornendogli più
debitori da cui pretendere l’adempimento. Per questo l’art. 1294 ha stabilito una presunzione generale di solidarietà passiva, se dalla legge o dal
titolo non risulta diversamente.
➤ Solidarietà attiva: agevola la posizione del debitore che può liberarsi facilmente dal vincolo.
Fonti
➤ Solidarietà attiva: la volontà delle parti o la legge.
➤ Solidarietà passiva: la legge (1294) pone una presunzione generale di solidarietà per tutte le obbligazioni con più debitori.
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➤ Azione di regresso: il debitore che ha pagato può agire nei confronti degli
altri condebitori per ottenere da ciascuno le rispettive quote di debito (12981299).
➤ Il creditore cha ha riscosso l’intero dovrà corrispondere le rispettive quote
di credito agli altri.
➤ Estensione dei fatti favorevoli agli altri creditori o debitori in solido. Eccezione: l’interruzione della prescrizione, pur se sfavorevole, produce effetti
anche per gli altri condebitori (1310).
➤ Non estensione dei fatti sfavorevoli (es. la costituzione in mora di un debitore non produce effetti per gli altri).
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Disciplina
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B) Obbligazione con pluralità di oggetti
L’obbligazione cumulativa (o congiunta) ricorre quando il debitore è
tenuto ad eseguire insieme due o più prestazioni, sicché l’obbligazione ha un
contenuto multiplo. In tal caso, la liberazione del debitore ha luogo solo se
sono state eseguite tutte le prestazioni dedotte nel rapporto obbligatorio, pur
con la possibilità di eseguirle separatamente.
L’obbligazione alternativa (artt. 1285-1291) è quella in cui siano dedotte
nel rapporto due o più prestazioni, ma il soggetto passivo si libera eseguendone
una soltanto. La facoltà di scelta (che spetta al debitore, a meno che le parti
non l’abbiano attribuita al creditore o ad un terzo) fra due o più prestazioni è
l’elemento caratterizzante l’obbligazione alternativa: una volta effettuata la
scelta, l’obbligazione si considera semplice.
L’obbligazione è facoltativa quando nel rapporto obbligatorio è prevista
una sola prestazione ma il debitore può liberarsi effettuando una prestazione
diversa. Es.: un canone d’affitto è stabilito in derrate, ma il debitore si può
liberare pagandone il relativo valore.
La disciplina dell’istituto è identica a quella prevista per le obbligazioni
semplici, dal momento che una sola è la prestazione dedotta nel rapporto. La
facoltà di sostituzione della prestazione è rimessa normalmente al debitore.
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C) Distinzioni in funzione dell’oggetto
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In base all’oggetto della prestazione le obbligazioni si classificano in:
— obbligazioni di risultato: si ha se l’oggetto dell’obbligazione è costituito dal
risultato del lavoro; con la conseguenza che il debitore non può dirsi adempiente (e non ha diritto al corrispettivo), fino a quando non abbia procurato il risultato. Lo sforzo di diligenza, pertanto, non rileva di per sé, ma in via
strumentale al perseguimento dello scopo stesso.
Esempio di obbligazioni di risultato è l’obbligazione dell’appaltatore che si
impegna a costruire la casa;
— obbligazioni di mezzi: si ha quando oggetto dell’obbligazione è un comportamento diligente e non il conseguimento del risultato stesso: di guisa
che il debitore è adempiente (ed ha il diritto al compenso), solo se ha agito
con la dovuta diligenza. Esempio di obbligazioni di mezzi è l’obbligazione
del professionista;
— obbligazione generica (artt. 1178-1179): si ha quando oggetto della prestazione è una cosa generica o una certa quantità di cose fungibili (denaro,
grano);
— obbligazione specifica: si ha quando oggetto della prestazione è una cosa
specifica (es.: il cavallo Delfo);
Capitolo Primo: I diritti di obbligazione
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La distinzione tra obbligazione generica e specifica è rilevante sotto diversi profili. I più
importanti concernono i seguenti istituti:
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— estinzione delle obbligazioni per impossibilità sopravvenuta: l’impossibilità non può mai
verificarsi rispetto alle cose generiche, perché il genere non perisce mai ed il debitore può
sempre procurare cose dello stesso genere anche se sono perdute quelle in suo possesso;
— contratti con effetti reali: mentre la proprietà delle cose specifiche si acquista col semplice
consenso, la proprietà delle cose generiche si acquista solo a seguito di un’ulteriore attività, quale la «specificazione», cioè l’individuazione dell’oggetto della prestazione nell’ambito del genere (art. 1378);
br
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— obbligazione divisibile (artt. 1314-1315): è quella che ha per oggetto una
prestazione che può essere frazionata ed eseguita per parti (es.: dazione di
una somma di denaro);
— obbligazione indivisibile (artt. 1316-1320): è quella che ha ad oggetto una
prestazione che non è suscettibile di divisione per sua natura (indivisibilità
oggettiva) o per il modo in cui è stata considerata dalle parti (indivisibilità
soggettiva).
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La distinzione tra obbligazione divisibile e indivisibile attiene alla natura dell’oggetto dedotto nel rapporto obbligatorio, ma assume rilievo pratico solo in presenza di una pluralità di
soggetti. Infatti le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali in quanto applicabili (ed il vincolo della solidarietà si costituisce automaticamente
anche in caso di pluralità di creditori), salva l’applicazione delle norme specificamente dettate per questo tipo di obbligazione.
Il principio nominalistico
Es
D) L’obbligazione pecuniaria
L’obbligazione pecuniaria (art. 1277) si ha quando oggetto della prestazione è una somma di denaro.
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I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del
pagamento ed al suo valore nominale.
Per non generare incertezza sul quantum da prestarsi, i debiti pecuniari sono considerati
come entità costante; si ha riguardo cioè al valore nominale che alla moneta è attribuito, non
al potere di acquisto (principio nominalistico).
In base al principio nominalistico, dunque, il debitore deve sempre la stessa quantità nominale di danaro, prescindendo dalle modifiche del suo valore dovute a un mutato potere di
acquisto.
Tale principio trova applicazione soltanto per i cd. debiti di valuta (ossia per quelle prestazioni che sono pecuniarie sin dalla nascita) e non anche per i cd. debiti di valore (ossia per
quelle obbligazioni nelle quali la moneta viene in riferimento solo in un momento successivo
come controvalore del bene oggetto dell’obbligazione).
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L’obbligazione degli interessi (artt. 1282-1284) costituisce un’obbligazione accessoria ad una obbligazione pecuniaria e trova la sua giustificazione
nella naturale fecondità del denaro. Di qui la regola espressa dall’art. 1282 per
cui i crediti liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine né a condizione) producono interessi di pieno diritto.
Si distinguono:
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•
•
•
interessi legali: previsti dall’art. 1282. L’obbligazione deriva dalla volontà della legge. Il
saggio è determinato dalla legge periodicamente che li modifica in base alle variazioni di
una serie di parametri ufficiali (tasso di sconto, di inflazione etc.);
interessi convenzionali: previsti dalla volontà delle parti. Il tasso può essere liberamente
determinato, purché non in misura usuraia;
interessi moratori: sono quelli dovuti per il ritardo nell’adempimento. Costituiscono una
forma di risarcimento;
Parte Quinta: Obbligazioni e contratti
•
interessi corrispettivi: sono dovuti per la sola esistenza di un credito in denaro liquido ed
esigibile, anche se non vi è stata mora del debitore, ossia non gli è stato richiesto il pagamento in via formale (art. 1282);
interessi compensativi: diretti a compensare il mancato godimento del danaro da parte
del creditore (si pensi al mutuo; ma v. anche l’art. 1499).
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•
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La produzione di interessi sugli interessi, fenomeno che prende il nome di anatocismo, è
possibile solo nei casi previsti dall’art. 1283, ossia da giorno della domanda giudiziale, o per
effetto di un patto posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno
per sei mesi.
4. IL DOVERE DI CORRETTEZZA
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Secondo l’art. 1175 «il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza». Si tratta di un principio di ordine etico elevato a dovere giuridico.
Tale norma costituisce espressione del generale principio di buona fede nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri, del quale troviamo espressioni in tema di trattative (art. 1337), interpretazione (art. 1366) ed
esecuzione del contratto (art. 1375).
In applicazione del citato principio è, altresì, previsto che anche il contenuto dei contratti del consumatore deve essere ispirato ai canoni della correttezza e buona fede, infatti, l’art. 36 del Codice del consumo prevede espressamente che la clausole inserite in un contratto devono considerarsi vessatorie e, quindi, nulle, ogni qualvolta lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto risulti essere in contrasto con i dettami della buona fede.
Inoltre il principio di buona fede nelle obbligazioni come obbligo etico di
comportamento (buona fede oggettiva), è diverso dalla buona fede quale situazione psicologica di ignoranza dell’altrui lesione (buona fede soggettiva).
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Abuso del diritto artt. 833 c.c.
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È l’esercizio del diritto in contrasto con gli scopi etici e sociali per i quali il diritto è
tutelato dall’ordinamento giuridico, e pertanto, assume il carattere dell’illiceità.
Così, ad esempio, si realizza abuso del diritto di proprietà quando il proprietario compie atti di godimento della cosa che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o
recare molestia ad altri, è il caso degli atti emulativi (es. piantare alberi al solo fine di
togliere la veduta panoramica al vicino).
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䉴 Elemento soggettivo: l’intenzione di recare danno o molestia ad altri (cd.
animus nocendi). Debbono concorrere: volizione e previsione dell’evento.
䉴 Elemento oggettivo: mancanza di utilità per il proprietario.
Caratteristiche
Accertamento [NEGOZIO DI]
li
È il negozio con il quale le parti accertano una situazione giuridica presistente al fine di
eleiminare lo stato di incertezza sulla sua effettiva esistenza, fissandone definitivamente l’ambito e gli effetti.
Accessione artt. 934-938 c.c.
Accettazione
[vedi → Contratto (conclusione del)].
Accettazione dell’eredità
[vedi → Eredità].
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Accollo art. 1273 c.c.
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È un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, in base al quale viene ad
appartenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente, infatti l’unico requisito
per l’acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell’opera al suolo, così che
il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al principio «accessorium sequitur principali».
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È il contratto attraverso il quale il debitore (cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante)
stabiliscono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro nei confronti del creditore
(cd. accollatario); rispetto a tale accordo, il creditore rimane estraneo.
Può trovare fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd.
(—) legale: es. art. 967, c. 1, c.c.; art. 2112, c. 2, c.c.).
L’(—) ha natura giuridica di contratto a favore di terzo [vedi →] e, quindi, l’adesione
del creditore non investe la sua perfezione, ma rende irrevocabile la stipulazione a suo
favore (art. 1273, c. 1, c.c.): è questo il cd. (—) esterno.
V. amplius Parte V, Cap. 2, §2, lett. C)
Accrescimento [DIRITTO DI ] artt. 674 ss., 773 c.c.
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È un istituto della successione ereditaria [vedi → Eredità; Successione (Fasi della)] in
virtù del quale, nel caso in cui più persone siano chiamate alla successione congiuntamente ed una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce,
cioè si espande, abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato l’eredità.
L’acquisto avviene automaticamente, senza la necessità di una ulteriore accettazione, e
comporta il trasferimento degli obblighi di carattere non personale gravanti sul soggetto che non viene alla successione.
Tale istituto è previsto anche nella donazione con più donatari, qualora il donante
inserisca un’apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non può o non
vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri (art. 773 c.c.).
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Actio interrogatoria artt. 481, 650 c.c.
È la domanda rivolta al giudice, da parte di qualsiasi interessato, per ottenere la fissazione di un termine per il chiamato all’eredità, affinché questi decida se accettare o
meno l’eredità medesima [vedi → Accettazione dell’eredità]. La mancata risposta nel
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Adempimento
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termine fissato equivale a rinuncia (art. 481 c.c.). L’esigenza sottesa alla disposizione è
quella di tutelare gli ulteriori chiamati alla successione, nonché la certezza delle situazioni giuridiche soggettive.
Analoga ratio ha ispirato la previsione dell’(—) nei confronti del legatario (art. 650 c.c.).
Adempimento artt. 1175-1200, 1218 c.c.
È il modo di estinzione tipico dell’obbligazione e, in base all’art. 1218 c.c., si definisce
come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (cioè il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia
l’obbligo del debitore, sia il diritto del creditore.
L’art. 1176 c.c. impone al debitore di usare, nell’adempimento dell’obbligazione, a tutela del creditore la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità
contrattuale.
Per l’(—), in quanto atto dovuto, non è richiesta la capacità d’agire ma la mera capacità
di intendere e di volere: il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta, infatti, non
può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (art. 1191 c.c.: pagamento dell’incapace). Il pagamento fatto all’incapace, invece, non libera il debitore dalla
propria obbligazione, a meno che questi non dia prova del vantaggio conseguito dall’incapace (art. 1190 c.c.).
• (—) del terzo art. 1180 c.c.
Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo (cioè da un soggetto non obbligato)
anziché dal debitore. Questa ipotesi può verificarsi solo per le obbligazioni aventi ad
oggetto prestazioni di cose fungibili, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore che
il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.
• prestazione in luogo dell’(—) [vedi → Datio in solutum].
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Adozione artt. 291 ss. c.c.; L. 4-5-1983, n. 184; L. 5-2-1992, n. 91; artt. 38 ss. L. 31-5-1995,
n. 218; L. 31-12-1998, n. 476; L. 28-3-2001, n. 149
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Es
Istituto tipico del diritto di famiglia che, accanto all’affidamento consente di instaurare un rapporto sotto molti aspetti simile a quello che lega genitori e figli.
Con l’(—) si costituisce, fra adottante e adottato, un rapporto di parentela legale e non
naturale, dal momento che manca il vincolo di sangue.
• (—) dei minori
È predisposta in situazioni di abbandono permanente, che si concreta nella mancanza
di assistenza morale e materiale al minore da parte dei genitori o dei soggetti tenuti a
provvedervi. Tale situazione determina lo stato di adottabilità, che è dichiarato d’ufficio dal Tribunale dei minorenni.
L’intervento dell’(—) produce i seguenti effetti:
— il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e ne assume e
ne trasmette il cognome;
— cessano i rapporti giuridici tra adottato e la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.
• (—) dei maggiorenni
È prevista, inoltre, per motivi prevalentemente successori, anche l’adozione di figli
maggiorenni.
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Affidamento [TUTELA DELL’]
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Fondamento di istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono il ragionevole affidamento suscitato nei terzi da una situazione giuridica apparentemente corrispondente a quella reale.
La tutela dell’(—) costituisce la ratio, ad esempio, della disciplina degli acquisti dall’erede apparente [vedi →], del pagamento al creditore apparente, dell’opponibilità della
simulazione [vedi →], dell’annullamento [vedi →] della nullità [vedi →].
A livello giurisprudenziale, la tutela dell’(—) ha assunto rilievo, ad esempio, in tema di
rappresentanza apparente [vedi →].
Affidamento condiviso dei figli artt. 155 ss., L. 8-2-2006, n. 154
La L. 8-2-2006, n. 54 (Affidamento condiviso dei figli), di modifica del codice civile, ha
introdotto, nel nostro ordinamento, il principio della cd. Bigenitorialità, per cui l’affidamento dei figli, in caso di separazione tra i genitori, non sarà più concesso (tranne
casi particolari) ad un solo genitore ma ad entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, quindi, essere assunte di comune accordo tra i genitori. Qualora questo manchi esse saranno rimesse al giudice che potrà anche stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria
amministrazione (art. 155).
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Affinità artt. 78, 87, 417, 433-434, 2122, 2399
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È il rapporto che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge. Nessun rapporto, invece,
lega gli affini di un coniuge con gli affini dell’altro. Il grado di (—) si calcola come il
grado di parentela [vedi →].
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A non domino
Affrancazione del fondo artt. 971-974 c.c.; L. 22-7-1966, n. 607; L. 18-12-1970, n.
1138
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È il diritto potestativo che conferisce all’enfiteuta [vedi → Enfiteusi] il potere di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a
quindici volte l’ammontare del canone.
In caso di mancata adesione del proprietario, l’enfiteuta può adire l’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva dell’(—).
Alimenti [OBBLIGO DEGLI] artt. 433-448 c.c.
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È una obbligazione che incombe sulle persone legate da vincolo di parentela, adozione o
affinità con l’alimentando, in base ad un ordine diversificato a seconda della intensità
del vincolo (art. 433 c.c.).
Sono obbligati agli alimenti nell’ordine stabilito dall’art. 433 c.c.: il coniuge, anche in
caso di separazione con addebito (art. 1563 c.c.); i figli legittimi, legittimati, naturali,
adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali nonché gli adottanti; i generi e le
nuore, il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza
dei germani sugli unilaterali.
Anche il donatario è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni altro obbligato, nei
confronti del donante, a meno che non si tratti di donazione obnuziale o remuneratoria e sempre nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in
grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438, 1° comma c.c.).
Amministrazione di sostegno artt. 404 ss., L. 9-1-2004, n. 6
Es
Istituto, di recente introduzione, a tutela di coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi. Pur affiancandosi alla tutela ed alla curatela, l’(—) è misura peculiare sia in senso soggettivo, poiché dilata il numero dei possibili
beneficiari della protezione apprestata dall’ordinamento, sia sotto il profilo oggettivo,
in quanto, pur dopo l’applicazione della misura, residuano discreti margini di autodeterminazione per il destinatario di essa.
©
Analogia art. 25 Cost.; artt. 12 e 14 disp. prel.; artt. 1 e 199 c.p.
ht
È il procedimento attraverso il quale vengono risolti i casi non previsti dalla legge,
estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili [(—) legis] o, se il caso resta
ancora dubbio, ricorrendo ai principi generali del diritto [(—) iuris] (art. 12 disp. prel.).
In particolare, il ricorso all’(—) è ammissibile quando: il caso in questione non sia
previsto da alcuna norma.
Anatocismo art. 1283 c.c.
yr
ig
È il diritto a percepire interessi [vedi →] su altri interessi già scaduti. L’(—), in linea di
principio, è vietato.
Nell’ordinamento vigente tuttavia gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari,
possono produrre interessi solo se si tratta di interessi dovuti per almeno sei mesi e dal
giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza.
A non domino [ACQUISTO] [DA COLUI CHE NON È PROPRIETARIO] artt. 534, 1153, 1159,
1159bis, 1160, 1162, 1415, 1445 c.c.
C
op
Sono tutti i casi di acquisto del diritto di proprietà da un soggetto che non ne era in
realtà proprietario in base ad un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (es. compravendita).
Ne sono esempi l’acquisto in buona fede di beni mobili (art. 1153 c.c.); le ipotesi di
usucapione abbreviata (artt. 1159, 1159bis, 1160, c. 2, 1162 c.c.); l’acquisto del terzo dal
simulato alienante (art. 1415 c.c.); l’acquisto del terzo in caso di annullamento del contratto (art. 1445 c.c.); l’acquisto dall’erede apparente (art. 534, c. 2, c.c.).
L’acquisto (—) è un acquisto a titolo originario, in quanto l’acquisto della proprietà è indipendente dal diritto del precedente titolare (es.: acquisto ex art. 1153).
A
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