LE OBBLIGAZIONI Obligatio e vinculum iuris. L’obbligazione è un vincolo di diritto al quale siamo tenuti di adempiere con una prestazione. Chi è tenuto a restituire è detto debitore, mentre chi ha l’aspettativa che il fine dell’obbligazione si realizzi è detto creditore. Esso può agire in giudizio a tutela del credito, quindi per ottenere che il debitore paghi un equivalente in danaro del debito assunto. I vincoli sono prodotti da atti volontari, leciti o illeciti, e talvolta da accadimenti non immediatamente riconducibili alla volontà dell’obbligato. Per definire questi parleremo di cause delle obbligazioni. Il lavoro dei giuristi romani verte su queste cause. Vengono individuate, nei rapporti sociali, le condotte in base alle quali si realizza la cooperazione tra gli individui e si stabiliscono impegni obbliganti, oppure le condotte o i fatti che generano la lesione di interessi altrui, da cui scaturisce un obbligo di riparazione pecuniaria. Gli obblighi possono nascere da un atto rituale, come la stipulatio, o da una manifestazione di volontà espressa più liberamente e volta a regolare il rapporto economico tra le parti. Il tema delle obbligazioni parte dalle fonti romane. Infatti un esempio lo possiamo rintracciare nelle Istitutiones di Giustiniano. Secondo lui l’obbligazione è un vincolo di diritto, con il quale siamo tenuti dalla necessità di adempire a una prestazione secondo diritti della nostra comunità. La necessità si identifica con il vincolo. Solvere rem, invece, indica l’adempimento dell’obbligato oppure la somma di denaro corrispondente. La res è l’oggetto dell’obbligazione. Il debitore adempierà con un’attività o con una somma di denaro per estinguere l’obbligazione. La funzione del vincolo è quella di garantire che si compiano le attività per realizzare gli interessi ai quali l’obligatio è finalizzata. L’obligatio si riferisce alla prassi contrattuale, ai rapporti di cooperazione e di scambio e al centro i delicta (atti illeciti), qualificando inoltre altre fattispecie inclusi nella categoria negotium gestum. Dall’antico assoggettamento materiale (il nexum, rito simile alla mancipatio), si passa al dovere di adempiere ad una prestazione, già affermato nelle XII tavole. Le obbligazioni in Quinto Mucio Scevola. Le più antiche formulazioni teoriche in tema di obbligazioni risalgono a Quinto Mucio Scevola, nel quale si parla dell’adempimento dell’obligatio e dello scioglimento della prestazione (acceptilatio, con le parole o con la consegna della cosa). Il contraere si divide in re, verbis o consensu. Ad esse corrispondono atti rilevanti per lo ius civili come il mutuum, la stipulatio, la emptio, la venditio e la locatio. La categoria impiegata per indicare l’insieme di questi atti è il contractus. La restituzione ripete all’inverso le stesse modalità dell’atto costitutivo. Queste informazioni le ricaviamo dai due testi di Scevola: nel primo egli sostiene che nel modo in cui qualunque cosa è stata contratta, nello stesso modo deve essere sciolta. Nel testo troviamo due discorsi uno sull’adempimento dell’obligatio e una sulle forme di scioglimenti indipendenti dalle prestazioni. È un solvere re, quando si realizza attraverso la prestazione promessa; verbis, quando il rito dell’acceptilatio si estingue l’obbligazione; infine il passaggio dal consensus al contrarius consensus non è l’unico modo di estinzione. Nel secondo testo troviamo un abbozzo di costruzione concettuale, proposta incidentalmente e questa volta riferita alla tutela giudiziaria che nasce da una serie di atti. Con gli inizi del principato queste idee cambiano. Infatti Labeone traccia una nuova nozione di contratto.