LE OBBLIGAZIONI Obligatio e vinculum iuris. L`obbligazione è un

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LE OBBLIGAZIONI
Obligatio e vinculum iuris.
L’obbligazione è un vincolo di diritto al quale siamo tenuti di adempiere con una prestazione.
Chi è tenuto a restituire è detto debitore, mentre chi ha l’aspettativa che il fine dell’obbligazione si
realizzi è detto creditore. Esso può agire in giudizio a tutela del credito, quindi per ottenere che il
debitore paghi un equivalente in danaro del debito assunto.
I vincoli sono prodotti da atti volontari, leciti o illeciti, e talvolta da accadimenti non
immediatamente riconducibili alla volontà dell’obbligato. Per definire questi parleremo di cause
delle obbligazioni.
Il lavoro dei giuristi romani verte su queste cause. Vengono individuate, nei rapporti sociali, le
condotte in base alle quali si realizza la cooperazione tra gli individui e si stabiliscono impegni
obbliganti, oppure le condotte o i fatti che generano la lesione di interessi altrui, da cui scaturisce un
obbligo di riparazione pecuniaria.
Gli obblighi possono nascere da un atto rituale, come la stipulatio, o da una manifestazione di
volontà espressa più liberamente e volta a regolare il rapporto economico tra le parti.
Il tema delle obbligazioni parte dalle fonti romane. Infatti un esempio lo possiamo rintracciare nelle
Istitutiones di Giustiniano. Secondo lui l’obbligazione è un vincolo di diritto, con il quale siamo
tenuti dalla necessità di adempire a una prestazione secondo diritti della nostra comunità.
La necessità si identifica con il vincolo.
Solvere rem, invece, indica l’adempimento dell’obbligato oppure la somma di denaro
corrispondente.
La res è l’oggetto dell’obbligazione.
Il debitore adempierà con un’attività o con una somma di denaro per estinguere l’obbligazione.
La funzione del vincolo è quella di garantire che si compiano le attività per realizzare gli interessi ai
quali l’obligatio è finalizzata. L’obligatio si riferisce alla prassi contrattuale, ai rapporti di
cooperazione e di scambio e al centro i delicta (atti illeciti), qualificando inoltre altre fattispecie
inclusi nella categoria negotium gestum.
Dall’antico assoggettamento materiale (il nexum, rito simile alla mancipatio), si passa al dovere di
adempiere ad una prestazione, già affermato nelle XII tavole.
Le obbligazioni in Quinto Mucio Scevola.
Le più antiche formulazioni teoriche in tema di obbligazioni risalgono a Quinto Mucio Scevola, nel
quale si parla dell’adempimento dell’obligatio e dello scioglimento della prestazione (acceptilatio,
con le parole o con la consegna della cosa). Il contraere si divide in re, verbis o consensu. Ad esse
corrispondono atti rilevanti per lo ius civili come il mutuum, la stipulatio, la emptio, la venditio e la
locatio. La categoria impiegata per indicare l’insieme di questi atti è il contractus.
La restituzione ripete all’inverso le stesse modalità dell’atto costitutivo.
Queste informazioni le ricaviamo dai due testi di Scevola: nel primo egli sostiene che nel modo in
cui qualunque cosa è stata contratta, nello stesso modo deve essere sciolta. Nel testo troviamo due
discorsi uno sull’adempimento dell’obligatio e una sulle forme di scioglimenti indipendenti dalle
prestazioni.
È un solvere re, quando si realizza attraverso la prestazione promessa; verbis, quando il rito
dell’acceptilatio si estingue l’obbligazione; infine il passaggio dal consensus al contrarius consensus
non è l’unico modo di estinzione.
Nel secondo testo troviamo un abbozzo di costruzione concettuale, proposta incidentalmente e
questa volta riferita alla tutela giudiziaria che nasce da una serie di atti.
Con gli inizi del principato queste idee cambiano. Infatti Labeone traccia una nuova nozione di
contratto.
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