La Causa del contratto.
Origine della CAUSA nell’ esigenza di evitare la produzione degli effetti contrattuali in base al
puro consenso (“promessa “nuda”) propugnata dalla scuola del diritto naturale in
contrapposizione al principio “causalistico” poi accolto nelle codificazioni moderne (Domat,
etc.). NB la ripresa del volontarismo nelle teorie del contratto “globalizzato”.Conseguente
(supposta) espansione della effcacia delle promesse unilaterali.
La forma ed il tipo come “vestimentum” del contratto nei diritti pre-moderni
(la forma fa derivare gli effetti da un “segno” visibile a tutti; il tipo contiene un riconoscuimento
“sociale” degli effetti che conseguono necessariamente ad uno schema contrattuale: conseguente
loro rilievo non solo tra le parti ma soprattutto nei confronti dei terzi).
Attinenza della causa alla nozione di “Obbligazione”. Il contratto da iusta causa obligationis a
“Titolo” delle medesime e conseguente attinenza della causa al contratto, in quanto nesso o
rapporto tra le obbligazioni delle parti.
[Cit. Thorp v. Thorp; Kingston v. Preston (Lord Mainsfield: dependent condition precedent) v.
Roppo, p. 347 ult. Cpv.]
Conseguenza, la giustificazione dell’ obbligazione sta nel contratto. Questo a sua volta è
giuistificato dalla causa.
Le teorie della Causa: teoria soggettiva ed oggettiva
Le teorie oggettive:
- La “funzione sociale tipica” di Betti; suo rilievo soprattutto rispetto ai contratti atipici
I (supposti) limiti della teoria di Betti: Considerazione della causa “in astratto”;
identificazione della causa nel tipo; irrilevanza della illiceità della causa nei contratti
“tipici” (De Nova).
-
La “funzione economico sociale”. Suo fondamento sulla presupposta esigenza
costituzionakle che il contratto produca un risultato “socialmente” utile. (Es. La causa del
contratto di locazione è quella di realizzre il “diritto all’ abitazione” del conduttore; la
causa dell’ appalto è quella di favorire “l’ innovazione”; il contratto “futile” è privo di
causa, etc.)
Natura dirigistica e ideologica della teoria in questione. Il problema del controllo
“pubblico” della causa. Critica, anche il liberismo/volontarismo spinto presuppone una
“funzione sociale” ed è una teoria “dirigista”. Ad es. la funzione sociale dei
giusnaturalisti è liberare i commerci dall’ esigenza delle “forme” in ossequio alla
“funzione sociale” di accrescere la ricchezza della nazione. Questo spiega benissimo da
solo perchè nonsono consentiti i contratti “futili”.
NB il fatto che ai fini del riconoscimento del contratto non occorra la “utiità sociale” non
comporta affatto – come assume invece la teoria a-causale” che il contratto non debba
venir “riconosciuto” in base a qualche altra cosa.
Domanda: la giustificazione della libertà contrattuale pura in quanto “favorisce lo
sviluppo economico” comporta o no che la detta libertà contrattuale ha una “funzione
economico-sociale” ?
-
La Causa in concreto e il ritorno alla teoria soggettiva (difficile distinzione fra causa in
concreto e I motivi.)
Le “prestazioni” causali:
- arricchimento senza causa (2041): indipendenza della causa del contratto “arricchente” da
quella dell’ obbligazione di restituzione dell’ arricchimento;
- Atti solutori (es. Datio in solutum): indipendenza della causa (solvendi) della prestazione
sostitutiva dalla causa del contratto che ha originato l’ obbligazione.
- Gestione di affari: non se ne parla perchè viene riportata ad una supposta volontà
contrattuale. Obbligazione naturale (2033) e causa della prestazione in un contratto
“etico”.
Conclusione di R.: La causa come “criterio di razionalità” dei trasferimenti di ricchezza:
conseguente esame dei vari criteri razionali che giustificano il trasferimento della ricchezza (v.
sotto).
La causa di scambio nei contratti a prestazioni corrispettive.....
E in quelli di società.
La causa dei contratti gratuiti è il “vantaggio empirico”: ritorno alla adeguata giustificazione di
DOMAT ?
La causa di garanzia è il “rafforzamento del credito”:
- critica, pegno, ipoteca e fideiussione unilaterale e gratuiti (v. es. a p. 358)
variazioni dei soggetti attivi e passivi dell’ obbligazione (accollo espromissione delegazione etc)
e il problema dell’ opponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale.
L’ es. della solidarietà passiva: tutti I contratti con pluralità di debitori sono automaticamente
muniti della “causa di garanzia”. ? NO, la solidarietà deriva dal fatto che tutti hanno partecipato
ai vantaggi derivanti dal credito. Ergo, se il garante trae qualche vantaggio dal rapporto garantito
va tutto bene. Ma se no ? IL “rafforzamento del credito è una causa del contratto o una “funzione
economico sociale” a favore dei creditori ?
Lo Spirito di liberalità e l’ esigenza di un rafforzamento della volontà liberale.
Gli elementi di “rafforzamento”: forma, consegna, esistenza di un rapporto pre-esistente (rinunce
e contratti modificativi). Funzione della forma e della consegna: rinvio
Critica e suggerimenti ricostruttivi. La causa non protegge le parti, protegge i terzi interessati.
La causa è un criterio di compatibilità fra l’ operazione economica nell’ interesse delle parti e gli
interessi dei terzi protetti dall’ ordinamento giuridico. In un sistema basato sulla concorrenza un
contratto in violazione della medesima nion è nemmeno illecito; è privo di causa.
CAUSA & MOTIVI:
Suo fondamento sulla distinzione fra gli interessi che il contratto deve necessariamente
proteggere perchè traggono ragione (causa) dal contratto e quelli che invece restano fuori dal
contratto (in quanto attinenti esigenze personali delle parti) se non vengono espressamente
richiamati. In mancanza di ciò nonon vengono protetti.
NB rilievo in proposito della distinzione fra causa in astratto e in concreto: es. il fondamento
“occulto” e oneroso di una dichiarazione unilaterale di fideiussione.(adde, distinzione fra causa e
tipo).
Il rapporto fra l’ estensione della nozione di causa e quella dei motivi: la causa in concreto come
“estensione” della causa a (taluni) motivi selezionati.