Modulo 1Soggetti del diritto e diritti soggettivi

Modulo 1 Soggetti del diritto e diritti soggettivi
UNITÀ 1 • I DIRITTI SULLE COSE
Percorso breve
I diritti
soggettivi
patrimoniali
I diritti soggettivi patrimoniali attribuiscono al
loro titolare il potere di realizzare un interesse
economicamente valutabile. A tale categoria
appartengono le obbligazioni e i diritti reali.
Obbligazioni
U.D. 2
Diritti reali
I diritti reali attribuiscono al titolare un potere
più o meno ampio su un bene. Si caratterizzano, in ciò distinguendosi dalle obbligazioni,
per essere assoluti (il titolare può farli valere
verso chiunque, pretendendo di non essere disturbato o comunque pregiudicato da qualsiasi
terzo); immediati (per la realizzazione del suo
interesse il titolare non ha bisogno della collaborazione di altri soggetti); tipici (i diritti reali
sono solo quelli previsti e disciplinati dalla legge, ed è vietato ai privati di crearne di nuovi).
I diritti
reali
Caratteri
Assolutezza
Immediatezza
Tipicità
Classificazione
I diritti reali si distinguono in due grandi categorie: la proprietà e i diritti reali su cosa altrui.
Proprietà
Diritti reali
su cosa altrui
La proprietà è il diritto reale di contenuto più
ampio. Consiste nel potere di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi
stabiliti dall’ordinamento giuridico.
La proprietà
I limiti posti dalla legge al diritto di proprietà
si giustificano con il fatto che la proprietà privata, così come è delineata dalla Costituzione
Italiana, non è più diretta all’esclusivo ed egoistico tornaconto del proprietario, ma svolge una funzione sociale, cioè è strumento per il perseguimento di interessi collettivi.
Limiti al diritto
La funzione
sociale della
proprietà privata
La legge determina anche i modi di acquisto della proprietà, cioè gli atti e i fatti da cui la legge fa
sorgere il diritto di proprietà in un titolare. I modi
di acquisto possono essere a titolo derivativo, se
l’acquisto si collega direttamente all’esistenza, all’ampiezza e alle limitazioni del precedente proprietario; a titolo originario, se l’acquisto prescinde dal diritto del precedente proprietario.
I modi
di acquisto
A titolo derivativo
A titolo originario
La
comproprietà
Quando il diritto di proprietà su un bene appartiene a più persone si ha la comproprietà. Ciascun comproprietario è titolare una quota astratta del bene comune. Una forma particolare
di comproprietà è il condominio negli edifici.
Il condominio
negli edifici
La tutela
della proprietà
Le azioni
petitorie
Rivendicazione
Negatoria
Di regolamento
di confini
Per apposizione
di termini
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Percorso breve Modulo 1 • Unità 1
A difesa della proprietà la legge attribuisce al
proprietario le azioni petitorie per mezzo delle
quali può invocare l’intervento dell’autorità
giudiziaria ogni qualvolta veda leso o minacciato il proprio diritto.
I diritti reali su cosa altrui si esercitano su
cose di proprietà di altri e presuppongono una
limitazione dei poteri del proprietario. Si distinguono in due categorie: i diritti reali di godimento e i diritti reali di garanzia.
I diritti reali
su cosa
altrui
I diritti reali di godimento assicurano al loro
titolare il potere di trarre direttamente da una
cosa determinate utilità economiche, senza la
facoltà di disporne. Sono l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e la servitù
prediale.
Diritti reali
di godimento
Usufrutto
Uso e abitazione
Superficie
Enfiteusi
Servitù prediale
Diritti reali
di garanzia
Dei diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca)
parleremo trattando della responsabilità patrimoniale del debitore (U.D. 2).
U.D. 2
Il possesso
Non sempre il titolare del diritto reale esercita di
fatto i poteri sulla cosa. Il possesso è uno stato
di fatto che si concreta in una attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale.
Possessore è colui che ha un potere immediato
sulla cosa (elemento materiale) e si comporta
come se di essa fosse titolare di un diritto (elemento psicologico).
Elementi
Materiale
Psicologico
Effetti
Tutela
del possesso
Azioni
possessorie
Reintegrazione
L’ordinamento giuridico, tuttavia, riconosce
determinati effetti e presta tutela anche alla
mera situazione di fatto. Gli effetti riguardano
principalmente la regola del possesso vale titolo e l’usucapione. La tutela del possesso viene
attuata tramite le azioni possessorie, cioè la
reintegrazione e la manutenzione.
Manutenzione
Percorso breve Modulo 1 • Unità 1
2
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UNITÀ 2 • I DIRITTI DI CREDITO
Percorso breve
L’obbligazione è il vincolo giuridico in base al
quale un soggetto (debitore) è tenuto a una
determinata prestazione a favore di un altro
soggetto (creditore).
L’obbligazione
Fonti delle
obbligazioni
In quanto vincolo giuridico, l’obbligazione
proviene esclusivamente da fonti espressamente previste dall’ordinamento giuridico. Fonti
delle obbligazioni sono: il contratto (di cui ci
occuperemo nella successiva U.D.); i fatti illeciti (chi cagiona ad altri un danno ingiusto con
una condotta colpevole e imputabile è obbligato a risarcirlo dei danni); le altre fonti specificatamente indicate dall’ordinamento giuridico
(promesse unilaterali; gestione di affari; pagamento dell’indebito; arricchimento senza
causa).
Contratto
U.D.3
Fatti illeciti
Responsabilità
extracontrattuale
Altre fonti
specifiche non
contrattuali
Promesse
unilaterali
Gestione di
affari altrui
La responsabilità di chi compie l’illecito civile è
di tipo extracontrattuale e va distinta da quella contrattuale, che deriva dalla inadempienza
di un obbligo precedentemente assunto.
Pagamento
dell’indebito
Arricchimento
senza causa
Elementi
dell’obbligazione
Nella struttura del rapporto obbligatorio sono
presenti tre elementi: i soggetti, vale a dire
debitore e creditore; l’oggetto, cioè il bene, l’utilità o comunque il vantaggio che soddisfa l’interesse del creditore; il contenuto, consistente
nella prestazione di fare, dare o non fare cui è
tenuto il debitore. La prestazione deve essere
suscettibile di valutazione economica e deve
essere lecita, possibile, determinata o determinabile.
Soggetti
Oggetto
Contenuto
Obbligazioni
semplici
Obbligazioni
in base
ai soggetti
Obbligazioni
multiple
Parziarie
Le modificazioni
soggettive
Solidali
Successione
nel credito
Cessione
del credito
pro soluto
pro solvendo
Successione
nel debito
Delegazione
Classificazione
delle obbligazioni
in base
all’oggetto
Espromissione
Accollo
Divisibili/Indivisibili
Generiche/
Specifiche
Pecuniaria
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Percorso breve Modulo 1 • Unità 2
In relazione a ogni elemento è possibile individuare specie diverse di obbligazioni. Così, a
seconda che i soggetti siano uno o più di uno si
distingue tra obbligazioni semplici e multiple;
queste ultime vengono ulteriormente suddivise
in parziarie e solidali.
È bene ricordare che i soggetti originari dell’obbligazione possono mutare nel corso del
rapporto senza che ciò determini l’estinzione
del rapporto stesso. Il fenomeno, che va sotto
il nome di successione, e che può riguardare
sia i creditori sia i debitori, si verifica per causa
di morte (eredità, legato) oppure per atto tra
vivi (cessione del credito, delegazione, espromissione e accollo).
In base all’oggetto si distingue tra obbligazioni
divisibili, indivisibili, generiche e specifiche. Tra
le obbligazioni generiche va ricordata l’obbligazione pecuniaria che consiste nel pagare (dare)
una somma di denaro.
L’obbligazione è destinata a estinguersi. Fatto
estintivo naturale è costituito dall’adempimento
della prestazione.
Estinzione delle
obbligazioni
L’adempimento
Adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Esso va eseguito con le modalità, nel tempo e nel luogo stabiliti dalla legge o
dalle parti.
Altri modi
di estinzione
Altri modi di estinzione sono la dazione in
pagamento, la compensazione, la confusione
(modi satisfattori, in quanto fanno conseguire
al creditore il soddisfacimento del suo credito);
la novazione, la remissione del debito, l’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore e la prescrizione (modi non satisfattori, perché, pur estinguendo l’obbligazione, non fanno
conseguire al creditore la prestazione).
Satisfattori
Dazione
in pagamento
Compensazione
Confusione
Non satisfattori
L’inadempimento
Novazione
Remissione
del debito
Impossibilità
sopravvenuta
La responsabilità
contrattuale
Prescrizione
Si ha inadempimento quando il debitore non
esegue o esegue parzialmente (inadempimento
in senso stretto) ovvero esegue in ritardo (mora
del debitore), la prestazione dovuta.
Conseguenza dell’inadempimento è la responsabilità (detta contrattuale) del debitore: egli,
se non prova che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,
è tenuto al risarcimento dei danni.
Il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il patrimonio del debitore rappresenta, quindi, la prima, generale, garanzia per il creditore, il quale può promuovere il processo esecutivo per far vendere i beni del debitore e prelevare dal ricavato la somma che gli spetta.
La garanzia
patrimoniale
Le garanzie
specifiche
Pegno e ipoteca
Onde evitare gli inconvenienti del concorso
degli altri eventuali creditori del debitore sugli
stessi beni, spesso il diritto di credito viene
garantito con garanzie specifiche su determinati beni. I diritti reali di garanzia assicurano al
loro titolare il diritto di tenere vincolata la cosa
di proprietà altrui a garanzia di un credito e di
soddisfarsi su di essa in caso di inadempimento
della prestazione nei suoi confronti. Tali diritti
sono il pegno e l’ipoteca.
Percorso breve Modulo 1 • Unità 2
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Modulo 1 Soggetti del diritto e diritti soggettivi
UNITÀ 3 • IL CONTRATTO
Percorso breve
Il contratto è l’accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Questa diffusa fonte
di obbligazione, che si inquadra nella più ampia categoria dei negozi giuridici, è strumento
a disposizione dei privati per l’autoregolamento dei propri interessi.
Il contratto
Obbligazioni
Nel contratto si riconoscono elementi essenziali, la cui presenza è indispensabile per la validità del contratto, ed elementi accidentali, inseriti eventualmente dai privati per meglio disciplinare i propri interessi.
Elementi
del contratto
Essenziali
Accordo
Causa
Oggetto
Forma
La conclusione
dell’accordo
La rappresentanza
Le fasi preliminari
Accidentali
Condizione
Termine
Modo
Effetti
del contratto
Per le parti
Obbligatori
Reali
Sono elementi essenziali l’accordo (vale a dire
il reciproco consenso delle parti), la causa
(cioè la funzione economico-sociale, che deve
essere lecita), l’oggetto (inteso come rapporto
giuridico su cui le parti vogliono incidere) e la
forma (quando è prevista dalla legge per la validità del contratto).
È importante stabilire quando si perfeziona l’accordo. La legge stabilisce che l’accordo è concluso
quando chi ha fatto la proposta contrattuale viene
a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Le parti possono concludere il contratto anche
per il tramite di rappresentanti che agiscono in
nome e per conto loro. Il potere di rappresentare può derivare direttamente dalla legge o da una precisa volontà del rappresentato contenuta
nell’atto di procura.
La conclusione dell’accordo può essere preceduta da trattative preliminari che devono essere condotte con buona fede dai contraenti e
anche da veri e propri negozi preparatori. Certi
contratti, predisposti da una parte, si concludono senza che l’altra possa discuterne le varie
condizioni (contratti per adesione); in tal caso,
a tutela del contraente debole, la legge pone il
divieto delle clausole vessatorie.
Elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine e il modo. Si tratta di clausole contrattuali che fanno dipendere l’efficacia
del contratto dal verificarsi di un evento futuro
e incerto (condizione) o futuro e certo
(termine) o, ancora, dall’adempimento di un
obbligo accessorio (modo).
Il contratto è destinato a produrre determinati effetti. Esso vincola anzitutto le parti a quanto in
esso stabilito. Il vincolo è revocabile soltanto per
le cause ammesse dalla legge. Gli effetti finali cui
il contratto tende possono essere obbligatori (se
consistono nella nascita di debiti e crediti) o reali
(se consistono nella costituzione o nel trasferimento di diritti reali e di altri diritti).
Verso terzi
Contratto a
favore di terzi
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Percorso breve Modulo 1 • Unità 3
Eccezionalmente il contratto produce effetti anche verso soggetti diversi dai contraenti (terzi).
È il caso, ad esempio, del contratto a favore di
terzi.
Invalidità
del contratto
Nullità
Annullabilità
Vizi
della volontà
Errore
Violenza morale
Dolo
Il contratto privo di un elemento essenziale o
affetto da vizi è invalido. L’invalidità può assumere due forme diverse. Si ha nullità in mancanza di un elemento essenziale o in caso di illiceità; si ha annullabilità quando è posto in
essere da un incapace di agire o è affetto da vizi del volere. I vizi della volontà (errore, violenza morale e dolo) si hanno quando la volontà
non si è formata rettamente a causa di circostanze perturbatrici. Tra le due forme di invalidità vi sono considerevoli differenze di disciplina; così, ad esempio, il contratto nullo non
produce effetti fin dal suo sorgere, mentre quello annullabile è produttivo di effetti fino a
quando non interviene una sentenza giudiziale
di annullamento.
Nei contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici), la prestazione di una parte trova
la sua giustificazione nella prestazione dell’altra.
Quando il nesso tra le prestazioni viene a essere pregiudicato, il contratto può sciogliersi
per rescissione o risoluzione.
Rescissione
e risoluzione
I contratti
sinallagmatici
Rescissione
Per stato
di pericolo
La rescissione opera quando il contratto è stato concluso a condizioni inique per una delle
parti a causa delle condizioni di pericolo o di
bisogno in cui essa versava e di cui si è approfittato l’altra.
Per stato
di bisogno
Risoluzione
Per
inadempimento
La risoluzione si verifica per fatti che sopraggiungono dopo la conclusione del contratto (l’inadempimento, l’impossibilità o l’eccessiva onerosità della prestazione) e che rompono l’equilibrio iniziale tra le prestazioni.
Per impossibilità
sopravvenuta
Per eccessiva
onerosità
Percorso breve Modulo 1 • Unità 3
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