Modulo 1 Soggetti del diritto e diritti soggettivi UNITÀ 1 • I DIRITTI SULLE COSE Percorso breve I diritti soggettivi patrimoniali I diritti soggettivi patrimoniali attribuiscono al loro titolare il potere di realizzare un interesse economicamente valutabile. A tale categoria appartengono le obbligazioni e i diritti reali. Obbligazioni U.D. 2 Diritti reali I diritti reali attribuiscono al titolare un potere più o meno ampio su un bene. Si caratterizzano, in ciò distinguendosi dalle obbligazioni, per essere assoluti (il titolare può farli valere verso chiunque, pretendendo di non essere disturbato o comunque pregiudicato da qualsiasi terzo); immediati (per la realizzazione del suo interesse il titolare non ha bisogno della collaborazione di altri soggetti); tipici (i diritti reali sono solo quelli previsti e disciplinati dalla legge, ed è vietato ai privati di crearne di nuovi). I diritti reali Caratteri Assolutezza Immediatezza Tipicità Classificazione I diritti reali si distinguono in due grandi categorie: la proprietà e i diritti reali su cosa altrui. Proprietà Diritti reali su cosa altrui La proprietà è il diritto reale di contenuto più ampio. Consiste nel potere di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La proprietà I limiti posti dalla legge al diritto di proprietà si giustificano con il fatto che la proprietà privata, così come è delineata dalla Costituzione Italiana, non è più diretta all’esclusivo ed egoistico tornaconto del proprietario, ma svolge una funzione sociale, cioè è strumento per il perseguimento di interessi collettivi. Limiti al diritto La funzione sociale della proprietà privata La legge determina anche i modi di acquisto della proprietà, cioè gli atti e i fatti da cui la legge fa sorgere il diritto di proprietà in un titolare. I modi di acquisto possono essere a titolo derivativo, se l’acquisto si collega direttamente all’esistenza, all’ampiezza e alle limitazioni del precedente proprietario; a titolo originario, se l’acquisto prescinde dal diritto del precedente proprietario. I modi di acquisto A titolo derivativo A titolo originario La comproprietà Quando il diritto di proprietà su un bene appartiene a più persone si ha la comproprietà. Ciascun comproprietario è titolare una quota astratta del bene comune. Una forma particolare di comproprietà è il condominio negli edifici. Il condominio negli edifici La tutela della proprietà Le azioni petitorie Rivendicazione Negatoria Di regolamento di confini Per apposizione di termini 1 Percorso breve Modulo 1 • Unità 1 A difesa della proprietà la legge attribuisce al proprietario le azioni petitorie per mezzo delle quali può invocare l’intervento dell’autorità giudiziaria ogni qualvolta veda leso o minacciato il proprio diritto. I diritti reali su cosa altrui si esercitano su cose di proprietà di altri e presuppongono una limitazione dei poteri del proprietario. Si distinguono in due categorie: i diritti reali di godimento e i diritti reali di garanzia. I diritti reali su cosa altrui I diritti reali di godimento assicurano al loro titolare il potere di trarre direttamente da una cosa determinate utilità economiche, senza la facoltà di disporne. Sono l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e la servitù prediale. Diritti reali di godimento Usufrutto Uso e abitazione Superficie Enfiteusi Servitù prediale Diritti reali di garanzia Dei diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca) parleremo trattando della responsabilità patrimoniale del debitore (U.D. 2). U.D. 2 Il possesso Non sempre il titolare del diritto reale esercita di fatto i poteri sulla cosa. Il possesso è uno stato di fatto che si concreta in una attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale. Possessore è colui che ha un potere immediato sulla cosa (elemento materiale) e si comporta come se di essa fosse titolare di un diritto (elemento psicologico). Elementi Materiale Psicologico Effetti Tutela del possesso Azioni possessorie Reintegrazione L’ordinamento giuridico, tuttavia, riconosce determinati effetti e presta tutela anche alla mera situazione di fatto. Gli effetti riguardano principalmente la regola del possesso vale titolo e l’usucapione. La tutela del possesso viene attuata tramite le azioni possessorie, cioè la reintegrazione e la manutenzione. Manutenzione Percorso breve Modulo 1 • Unità 1 2 Modulo 1 Soggetti del diritto e diritti soggettivi UNITÀ 2 • I DIRITTI DI CREDITO Percorso breve L’obbligazione è il vincolo giuridico in base al quale un soggetto (debitore) è tenuto a una determinata prestazione a favore di un altro soggetto (creditore). L’obbligazione Fonti delle obbligazioni In quanto vincolo giuridico, l’obbligazione proviene esclusivamente da fonti espressamente previste dall’ordinamento giuridico. Fonti delle obbligazioni sono: il contratto (di cui ci occuperemo nella successiva U.D.); i fatti illeciti (chi cagiona ad altri un danno ingiusto con una condotta colpevole e imputabile è obbligato a risarcirlo dei danni); le altre fonti specificatamente indicate dall’ordinamento giuridico (promesse unilaterali; gestione di affari; pagamento dell’indebito; arricchimento senza causa). Contratto U.D.3 Fatti illeciti Responsabilità extracontrattuale Altre fonti specifiche non contrattuali Promesse unilaterali Gestione di affari altrui La responsabilità di chi compie l’illecito civile è di tipo extracontrattuale e va distinta da quella contrattuale, che deriva dalla inadempienza di un obbligo precedentemente assunto. Pagamento dell’indebito Arricchimento senza causa Elementi dell’obbligazione Nella struttura del rapporto obbligatorio sono presenti tre elementi: i soggetti, vale a dire debitore e creditore; l’oggetto, cioè il bene, l’utilità o comunque il vantaggio che soddisfa l’interesse del creditore; il contenuto, consistente nella prestazione di fare, dare o non fare cui è tenuto il debitore. La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve essere lecita, possibile, determinata o determinabile. Soggetti Oggetto Contenuto Obbligazioni semplici Obbligazioni in base ai soggetti Obbligazioni multiple Parziarie Le modificazioni soggettive Solidali Successione nel credito Cessione del credito pro soluto pro solvendo Successione nel debito Delegazione Classificazione delle obbligazioni in base all’oggetto Espromissione Accollo Divisibili/Indivisibili Generiche/ Specifiche Pecuniaria 3 Percorso breve Modulo 1 • Unità 2 In relazione a ogni elemento è possibile individuare specie diverse di obbligazioni. Così, a seconda che i soggetti siano uno o più di uno si distingue tra obbligazioni semplici e multiple; queste ultime vengono ulteriormente suddivise in parziarie e solidali. È bene ricordare che i soggetti originari dell’obbligazione possono mutare nel corso del rapporto senza che ciò determini l’estinzione del rapporto stesso. Il fenomeno, che va sotto il nome di successione, e che può riguardare sia i creditori sia i debitori, si verifica per causa di morte (eredità, legato) oppure per atto tra vivi (cessione del credito, delegazione, espromissione e accollo). In base all’oggetto si distingue tra obbligazioni divisibili, indivisibili, generiche e specifiche. Tra le obbligazioni generiche va ricordata l’obbligazione pecuniaria che consiste nel pagare (dare) una somma di denaro. L’obbligazione è destinata a estinguersi. Fatto estintivo naturale è costituito dall’adempimento della prestazione. Estinzione delle obbligazioni L’adempimento Adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta. Esso va eseguito con le modalità, nel tempo e nel luogo stabiliti dalla legge o dalle parti. Altri modi di estinzione Altri modi di estinzione sono la dazione in pagamento, la compensazione, la confusione (modi satisfattori, in quanto fanno conseguire al creditore il soddisfacimento del suo credito); la novazione, la remissione del debito, l’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore e la prescrizione (modi non satisfattori, perché, pur estinguendo l’obbligazione, non fanno conseguire al creditore la prestazione). Satisfattori Dazione in pagamento Compensazione Confusione Non satisfattori L’inadempimento Novazione Remissione del debito Impossibilità sopravvenuta La responsabilità contrattuale Prescrizione Si ha inadempimento quando il debitore non esegue o esegue parzialmente (inadempimento in senso stretto) ovvero esegue in ritardo (mora del debitore), la prestazione dovuta. Conseguenza dell’inadempimento è la responsabilità (detta contrattuale) del debitore: egli, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è tenuto al risarcimento dei danni. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il patrimonio del debitore rappresenta, quindi, la prima, generale, garanzia per il creditore, il quale può promuovere il processo esecutivo per far vendere i beni del debitore e prelevare dal ricavato la somma che gli spetta. La garanzia patrimoniale Le garanzie specifiche Pegno e ipoteca Onde evitare gli inconvenienti del concorso degli altri eventuali creditori del debitore sugli stessi beni, spesso il diritto di credito viene garantito con garanzie specifiche su determinati beni. I diritti reali di garanzia assicurano al loro titolare il diritto di tenere vincolata la cosa di proprietà altrui a garanzia di un credito e di soddisfarsi su di essa in caso di inadempimento della prestazione nei suoi confronti. Tali diritti sono il pegno e l’ipoteca. Percorso breve Modulo 1 • Unità 2 4 Modulo 1 Soggetti del diritto e diritti soggettivi UNITÀ 3 • IL CONTRATTO Percorso breve Il contratto è l’accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Questa diffusa fonte di obbligazione, che si inquadra nella più ampia categoria dei negozi giuridici, è strumento a disposizione dei privati per l’autoregolamento dei propri interessi. Il contratto Obbligazioni Nel contratto si riconoscono elementi essenziali, la cui presenza è indispensabile per la validità del contratto, ed elementi accidentali, inseriti eventualmente dai privati per meglio disciplinare i propri interessi. Elementi del contratto Essenziali Accordo Causa Oggetto Forma La conclusione dell’accordo La rappresentanza Le fasi preliminari Accidentali Condizione Termine Modo Effetti del contratto Per le parti Obbligatori Reali Sono elementi essenziali l’accordo (vale a dire il reciproco consenso delle parti), la causa (cioè la funzione economico-sociale, che deve essere lecita), l’oggetto (inteso come rapporto giuridico su cui le parti vogliono incidere) e la forma (quando è prevista dalla legge per la validità del contratto). È importante stabilire quando si perfeziona l’accordo. La legge stabilisce che l’accordo è concluso quando chi ha fatto la proposta contrattuale viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Le parti possono concludere il contratto anche per il tramite di rappresentanti che agiscono in nome e per conto loro. Il potere di rappresentare può derivare direttamente dalla legge o da una precisa volontà del rappresentato contenuta nell’atto di procura. La conclusione dell’accordo può essere preceduta da trattative preliminari che devono essere condotte con buona fede dai contraenti e anche da veri e propri negozi preparatori. Certi contratti, predisposti da una parte, si concludono senza che l’altra possa discuterne le varie condizioni (contratti per adesione); in tal caso, a tutela del contraente debole, la legge pone il divieto delle clausole vessatorie. Elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine e il modo. Si tratta di clausole contrattuali che fanno dipendere l’efficacia del contratto dal verificarsi di un evento futuro e incerto (condizione) o futuro e certo (termine) o, ancora, dall’adempimento di un obbligo accessorio (modo). Il contratto è destinato a produrre determinati effetti. Esso vincola anzitutto le parti a quanto in esso stabilito. Il vincolo è revocabile soltanto per le cause ammesse dalla legge. Gli effetti finali cui il contratto tende possono essere obbligatori (se consistono nella nascita di debiti e crediti) o reali (se consistono nella costituzione o nel trasferimento di diritti reali e di altri diritti). Verso terzi Contratto a favore di terzi 5 Percorso breve Modulo 1 • Unità 3 Eccezionalmente il contratto produce effetti anche verso soggetti diversi dai contraenti (terzi). È il caso, ad esempio, del contratto a favore di terzi. Invalidità del contratto Nullità Annullabilità Vizi della volontà Errore Violenza morale Dolo Il contratto privo di un elemento essenziale o affetto da vizi è invalido. L’invalidità può assumere due forme diverse. Si ha nullità in mancanza di un elemento essenziale o in caso di illiceità; si ha annullabilità quando è posto in essere da un incapace di agire o è affetto da vizi del volere. I vizi della volontà (errore, violenza morale e dolo) si hanno quando la volontà non si è formata rettamente a causa di circostanze perturbatrici. Tra le due forme di invalidità vi sono considerevoli differenze di disciplina; così, ad esempio, il contratto nullo non produce effetti fin dal suo sorgere, mentre quello annullabile è produttivo di effetti fino a quando non interviene una sentenza giudiziale di annullamento. Nei contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici), la prestazione di una parte trova la sua giustificazione nella prestazione dell’altra. Quando il nesso tra le prestazioni viene a essere pregiudicato, il contratto può sciogliersi per rescissione o risoluzione. Rescissione e risoluzione I contratti sinallagmatici Rescissione Per stato di pericolo La rescissione opera quando il contratto è stato concluso a condizioni inique per una delle parti a causa delle condizioni di pericolo o di bisogno in cui essa versava e di cui si è approfittato l’altra. Per stato di bisogno Risoluzione Per inadempimento La risoluzione si verifica per fatti che sopraggiungono dopo la conclusione del contratto (l’inadempimento, l’impossibilità o l’eccessiva onerosità della prestazione) e che rompono l’equilibrio iniziale tra le prestazioni. Per impossibilità sopravvenuta Per eccessiva onerosità Percorso breve Modulo 1 • Unità 3 6