Lavoro Agile (c.d. “smart working”) - Scheda di lettura e commento del disegno di legge Definizione Viene introdotto nel nostro ordinamento, sia per il settore privato che per il pubblico, il lavoro agile (c.d. “smart working”), inteso come modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile è definito come una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: • • • esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Mentre il telelavoro prevede postazioni remote fisse dalle quali svolgere la prestazione lavorativa, il lavoro agile ne rappresenta una evoluzione, comprendendo forme di telelavoro più flessibili e snelle. Quindi i tratti distintivi del lavoro agile rispetto al telelavoro sono riconducibili al carattere non necessariamente regolare/continuativo, e alla mancanza di ancoraggio ad un luogo fisso di lavoro. Finora la nostra normativa non aveva regolamentato lo smart working, ed il telelavoro è regolamentato per legge solo nelle pubbliche amministrazioni. Ma da qualche anno sia il telelavoro sia lo smart working si sono diffusi nel settore privato in diverse grandi aziende sulla base di accordi collettivi, a cui in parte si rifà il testo in esame. Incentivi Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. E’ positivo, ma non è sufficiente inserire i lavoratori in modalità di lavoro agile tra i beneficiari della detassazione del salario produttività. La Cisl chiede che siano previsti incentivi specifici rivolti a datori di lavoro che stipulino accordi collettivi che intervengano a 1/4 regolamentare il lavoro agile (vedi oltre). Disciplina del rapporto di lavoro La prestazione di lavoro agile è disciplinata da un accordo individuale scritto, a termine o a tempo indeterminato, che definisce, in relazione alla prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo, il potere di controllo del datore, nei limiti della disciplina dei controlli a distanza contenuta nell’art. 4 della legge 300/70 come rivista dal Jobs Act, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. L’accordo di lavoro agile è oggetto delle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. I contratti collettivi possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile. Se si affidasse la regolamentazione del lavoro agile alla contrattazione collettiva, la sua applicazione per incentivare la riorganizzazione del lavoro per obiettivi, per incrementare la produttività e favorire la conciliazione sarebbe più efficace. Riteniamo utile una riformulazione che affidi il lavoro agile ad un accordo individuale esclusivamente in assenza di contrattazione collettiva (così come accade per le clausole elastiche ed lricciardiil lavoro supplementare nel part-time). Invece l’attuale testo affida alla contrattazione collettiva un ruolo secondario, affidandole solo la possibilità di introdurre “ulteriori previsioni”. L’affidamento alla contrattazione collettiva consentirebbe anche di affrontare meglio il cosiddetto rischio dell' “always on “, regolando i tempi di riposo in modo tale da tenere conto del “diritto alla disconnessione”. Chiediamo inoltre, come detto sopra, un sistema di incentivazioni specifiche per il datore di lavoro che stipuli accordi collettivi per regolamentare il lavoro agile, che renda dunque conveniente per l’azienda la regolamentazione per via collettiva. Gli accordi collettivi dovrebbero peraltro prevedere una verifica dei risultati ottenuti, da realizzare in sede congiunta, così come andrebbe individuata una sede congiunta (nazionale?) di verifica di compatibilità e coerenza degli accordi aziendali, e come luogo di risoluzione delle controversie. Va poi esplicitato il carattere “volontario” del lavoro agile, con ripristino, in caso di 2/4 eventuale interruzione, della modalità di lavoro precedente; in questo senso, va chiarito che quando, nel testo, si parla di “recesso” si fa riferimento all’interruzione della modalità di lavoro agile stabilita nell’accordo e non all’interruzione del rapporto di lavoro. L’affidare la regolamentazione del lavoro agile al solo accordo individuale enfatizza poi una serie di questioni specifiche. In particolare, poiché il testo prevede che sarà l’accordo individuale scritto a definire, in relazione alla prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, il suo potere di controllo e le sanzioni disciplinari, va esplicitato che queste ultime debbano rispettare il principio di proporzionalità. In particolare, in relazione al potere di controllo, va richiamato non solo l’art. 4, St. Lav., ma più in generale il rispetto della normativa sulla Privacy. Trattamento del lavoratore Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Sarebbe più opportuno fare riferimento a “mansioni di pari livello e categoria legale” oppure scrivere “a parità di mansioni svolte”, perché potrebbero verificarsi situazioni in cui non vi siano in azienda lavoratori che svolgono le medesime mansioni del lavoratore in lavoro “agile”. Protezione dei dati, custodia e riservatezza Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati. Positivo che l'onere della tutela dei dati sia posto in capo al datore di lavoro, con la cooperazione del lavoratore. Sicurezza sul lavoro Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore d’altro lato è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro. Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali 3/4 Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. La protezione in materia di salute e sicurezza è debole, va migliorata in particolare su: • • • la fornitura ed uso delle attrezzature/strumenti di lavoro nonché degli eventuali d.p.i. (dispositivi di protezione individuale) va effettuata secondo le previsioni del Titolo III d.lgs. n. 81/2008; se la prestazione avviene mediante collegamento informatico e telematico, trovano applicazione le disposizioni del Titolo VII, d.lgs. n. 81/2008 (tutele per l’utilizzo dei videoterminali); va garantita la formazione del lavoratore alla sicurezza, in relazione ai rischi che la nuova modalità di lavoro comporta. E’ molto importante l’obbligo di copertura dell'assicurazione obbligatoria, che comprende anche la copertura dell' "in itinere (i contratti collettivi già in essere si sono in genere definiti in settori che già avevano coperture assicurative aggiuntive), ma è da eliminare il riferimento “a criteri di ragionevolezza”, formula di estrema incertezza, che riconosce all’Inail un potere discrezionale non richiesto ai fini della tutela assicurativa. Risorse finanziarie Il disegno di legge rinvia, per il finanziamento delle disposizioni in esso contenute, sia relative al lavoro autonomo che al lavoro agile, all’ art. 1, co. 204 della Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, finalizzato a “favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale” e “l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Si tratta di risorse molto limitate e che, da notizie ancora informali, saranno destinate inizialmente alla sola parte relativa al lavoro autonomo. 4/4