Lavoro Agile (c.d. “smart working”) - Scheda di lettura e commento del
disegno di legge
Definizione
Viene introdotto nel nostro ordinamento, sia per il settore privato che per il pubblico, il
lavoro agile (c.d. “smart working”), inteso come modalità flessibile di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro agile è definito come una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le
seguenti modalità:
•
•
•
esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in
parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa;
assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei
locali aziendali.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Mentre il telelavoro prevede postazioni remote fisse dalle quali svolgere la prestazione
lavorativa, il lavoro agile ne rappresenta una evoluzione, comprendendo forme di
telelavoro più flessibili e snelle. Quindi i tratti distintivi del lavoro agile rispetto al telelavoro
sono riconducibili al carattere non necessariamente regolare/continuativo, e alla
mancanza di ancoraggio ad un luogo fisso di lavoro.
Finora la nostra normativa non aveva regolamentato lo smart working, ed il telelavoro è
regolamentato per legge solo nelle pubbliche amministrazioni. Ma da qualche anno sia il
telelavoro sia lo smart working si sono diffusi nel settore privato in diverse grandi aziende
sulla base di accordi collettivi, a cui in parte si rifà il testo in esame.
Incentivi
Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di
lavoro agile.
E’ positivo, ma non è sufficiente inserire i lavoratori in modalità di lavoro agile tra i
beneficiari della detassazione del salario produttività. La Cisl chiede che siano previsti
incentivi specifici rivolti a datori di lavoro che stipulino accordi collettivi che intervengano a
1/4
regolamentare il lavoro agile (vedi oltre).
Disciplina del rapporto di lavoro
La prestazione di lavoro agile è disciplinata da un accordo individuale scritto, a termine o a
tempo indeterminato, che definisce, in relazione alla prestazione lavorativa svolta
all’esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro,
gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo, il potere di controllo del datore, nei
limiti della disciplina dei controlli a distanza contenuta nell’art. 4 della legge 300/70 come
rivista dal Jobs Act, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa
all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’accordo di lavoro agile è oggetto delle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di
lavoro.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso non
inferiore a trenta giorni.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della
scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel
caso di accordo a tempo indeterminato.
I contratti collettivi possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i
lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.
Se si affidasse la regolamentazione del lavoro agile alla contrattazione collettiva, la sua
applicazione per incentivare la riorganizzazione del lavoro per obiettivi, per incrementare
la produttività e favorire la conciliazione sarebbe più efficace. Riteniamo utile una
riformulazione che affidi il lavoro agile ad un accordo individuale esclusivamente in
assenza di contrattazione collettiva (così come accade per le clausole elastiche ed
lricciardiil lavoro supplementare nel part-time). Invece l’attuale testo affida alla
contrattazione collettiva un ruolo secondario, affidandole solo la possibilità di introdurre
“ulteriori previsioni”.
L’affidamento alla contrattazione collettiva consentirebbe anche di affrontare meglio il
cosiddetto rischio dell' “always on “, regolando i tempi di riposo in modo tale da tenere
conto del “diritto alla disconnessione”.
Chiediamo inoltre, come detto sopra, un sistema di incentivazioni specifiche per il datore
di lavoro che stipuli accordi collettivi per regolamentare il lavoro agile, che renda dunque
conveniente per l’azienda la regolamentazione per via collettiva. Gli accordi collettivi
dovrebbero peraltro prevedere una verifica dei risultati ottenuti, da realizzare in sede
congiunta, così come andrebbe individuata una sede congiunta (nazionale?) di verifica di
compatibilità e coerenza degli accordi aziendali, e come luogo di risoluzione delle
controversie.
Va poi esplicitato il carattere “volontario” del lavoro agile, con ripristino, in caso di
2/4
eventuale interruzione, della modalità di lavoro precedente; in questo senso, va chiarito
che quando, nel testo, si parla di “recesso” si fa riferimento all’interruzione della modalità
di lavoro agile stabilita nell’accordo e non all’interruzione del rapporto di lavoro.
L’affidare la regolamentazione del lavoro agile al solo accordo individuale enfatizza poi
una serie di questioni specifiche. In particolare, poiché il testo prevede che sarà l’accordo
individuale scritto a definire, in relazione alla prestazione lavorativa svolta all’esterno dei
locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, il suo potere
di controllo e le sanzioni disciplinari, va esplicitato che queste ultime debbano rispettare il
principio di proporzionalità.
In particolare, in relazione al potere di controllo, va richiamato non solo l’art. 4, St. Lav.,
ma più in generale il rispetto della normativa sulla Privacy.
Trattamento del lavoratore
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei
confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno
dell’azienda.
Sarebbe più opportuno fare riferimento a “mansioni di pari livello e categoria legale”
oppure scrivere “a parità di mansioni svolte”, perché potrebbero verificarsi situazioni in cui
non vi siano in azienda lavoratori che svolgono le medesime mansioni del lavoratore in
lavoro “agile”.
Protezione dei dati, custodia e riservatezza
Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed
elaborati dal lavoratore.
Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a
disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati.
Positivo che l'onere della tutela dei dati sia posto in capo al datore di lavoro, con la
cooperazione del lavoratore.
Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e consegna altresì al
lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati
i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro.
Il lavoratore d’altro lato è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione predisposte dal datore di lavoro.
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
3/4
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali
aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento
della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della
prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del
lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di
ragionevolezza.
La protezione in materia di salute e sicurezza è debole, va migliorata in particolare su:
•
•
•
la fornitura ed uso delle attrezzature/strumenti di lavoro nonché degli eventuali
d.p.i. (dispositivi di protezione individuale) va effettuata secondo le previsioni del
Titolo III d.lgs. n. 81/2008;
se la prestazione avviene mediante collegamento informatico e telematico, trovano
applicazione le disposizioni del Titolo VII, d.lgs. n. 81/2008 (tutele per l’utilizzo dei
videoterminali);
va garantita la formazione del lavoratore alla sicurezza, in relazione ai rischi che la
nuova modalità di lavoro comporta.
E’ molto importante l’obbligo di copertura dell'assicurazione obbligatoria, che comprende
anche la copertura dell' "in itinere (i contratti collettivi già in essere si sono in genere
definiti in settori che già avevano coperture assicurative aggiuntive), ma è da eliminare il
riferimento “a criteri di ragionevolezza”, formula di estrema incertezza, che riconosce
all’Inail un potere discrezionale non richiesto ai fini della tutela assicurativa.
Risorse finanziarie
Il disegno di legge rinvia, per il finanziamento delle disposizioni in esso contenute, sia
relative al lavoro autonomo che al lavoro agile, all’ art. 1, co. 204 della Legge di stabilità
2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha istituito presso il Ministero del lavoro un
Fondo, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2017, finalizzato a “favorire la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale” e “l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato a tempo indeterminato”.
Si tratta di risorse molto limitate e che, da notizie ancora informali, saranno destinate
inizialmente alla sola parte relativa al lavoro autonomo.
4/4