CORRIERE NAZIONALE _______________________________________________________________________________________________________-- PUBBLICATO SUL CORRIERE NAZIONALE A CURA DI DONATO ARCIULI-Redattore Diritti del cittadino Il diritto alla salute: principio e significato La realizzazione dell’uguaglianza sostanziale comporta, come è espressamente disposto dall’articolo 3 della Carta Costituzionale, il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del paese. I diritti sociali sono quei diritti che assicurano al cittadino le prestazioni pubbliche necessarie per il raggiungimento di livelli minimi di esistenza civile e sono attribuiti al cittadino come componente di un gruppo sociale. Tra i diritto sociali essenziale è l’art. 32 che, in via di prima approssimazione possiamo definire, “diritto alla salute”. Art. 32 Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. .” Il diritto alla salute riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione ha una duplice natura: 1)Costituisce un diritto fondamentale dell’individuo e ha per contenuto la tutela dell’integrità fisica e psichica della persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati o dei datori di lavoro. 1 2)Tutela anche un interesse collettivo della società a non subire conseguenze negative da situazioni igienico-sanitarie non controllate che potrebbero portare alla diffusione di malattie contagiose o epidemie. Solo in questi casi lo Stato può limitarlo imponendo trattamenti sanitari obbligatori. L’art.32 della Costituzione dichiara solennemente che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. La formulazione di questo articolo rappresenta una forte innovazione e, al tempo stesso, una rottura rispetto al passato regime, poiché configura la salute come fondamentale bene unitario della persona, la cui tutela è appunto garantita dalla Costituzione, anche se la sua effettività in concreto dipende dai mezzi e dalle risorse messi a disposizione dallo Stato, dalle regioni e da altri soggetti che operano in questo settore. La portata garantistica di questo principio costituzionale si dovrebbe quindi esplicare essenzialmente sul piano organizzativo-finanziario, affidandosi, in primo luogo, alle scelte della legislazione e della amministrazione per la determinazione e l’approntamento delle misure necessarie. Sull’operato del legislatore dovranno poi, ovviamente, operare gli organi giurisdizionali i quali, da un lato avranno premura di rimuovere quelle situazioni di ingiustizia che si verifichino nel caso concreto (giurisdizione di merito), dall’altro vigileranno concretamente sull’operato del legislatore eventualmente eliminando o parzialmente modificando quelle disposizioni che non sono in linea con il dettato Costituzionale (giurisdizione di legittimità – Corte Costituzionale) In altri termini: il diritto alla salute si articola di due direzioni da una parte dipende dalle scelte legislative in ordine alle prestazioni sanitarie da erogare, dall’altra è direttamente tutelabile di fronte ai giudici, soprattutto di fronte alla Corte Costituzionale. I due profili sono peraltro strettamente interconnessi, giacché tanto più diviene stringente il contenimento della spesa sanitaria, tanto più viene compresso il correlativo diritto alle prestazioni sanitarie anche a titolo gratuito. Spetta quindi alla Corte costituzionale di valutare la ragionevolezza del bilanciamento attuato dal legislatore tra i finanziamenti da erogare alla sanità e l’ambito da garantire alle relative prestazioni. In proposito la giurisprudenza costituzionale si è sempre ispirata, nel valutare i livelli essenziali di assistenza che lo Stato deve in ogni caso garantire, al principio della salvaguardia di quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”, il quale impedisce che siano costituite situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare l’attuazione di quel diritto (sent. n. 509 del 2000). Dall’art. 32 della Costituzione deriva dunque il diritto fondamentale dell’individuo ad essere curato, anche se le relative prestazioni sanitarie non debbono essere tutte necessariamente a titolo gratuito, le quali invece spettano, per dettato costituzionale, soltanto ai cosiddetti “indigenti”, restando in generale affidata alla discrezionalità del 2 legislatore, nei limiti stretti del principio di ragionevolezza, la scelta concreta dei criteri di finanziamento della spesa sanitari. L’art. 32 della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela della salute come ”diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute. Tale norma, sul piano della rilevanza giuridica è, nel contempo, programmatica in quanto impegna il legislatore a promuovere sul piano, oltre che della ricerca e della sperimentazione, anche burocratico-organizzativo, idonee iniziative volte all’attuazione di un compiuto sistema di tutela adeguato alle esigenze di una società che cresce e che progredisce; ed è anche precettiva in quanto l’individuo, come cittadino, vanta nei confronti dello Stato un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria salute. Importante è poi ricordare che attualmente il Servizio Sanitario Nazionale, infatti, fornisce gratuitamente l’assistenza sanitaria anche ai cittadini di quei Paesi dell’Unione Europea che prevedono altrettanto per i cittadini italiani e, a partire dal 1990, anche agli immigrati che abbiano regolarizzato la loro posizione chiedendo un permesso di soggiorno. La difesa della dignità umana, che si deve ad ogni individuo, ha portato all’introduzione nel nostro ordinamento di forme di tutela del diritto alla salute non solo per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ma anche per gli stranieri irregolari che possono avere cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali. Un numero considerevole di cittadini sono colpiti da patologie: diabete, ipertesione, epatite C cronica HCV. A San Giovanni Rotonto, casa del Sollievo della Sofferenza dell’Opera Padre Pio, e’ stato realizzato un Centro di “ECCELLENZA”per la cura HCV. Responsabile dott.ssa Alessandra MANGIA,componente del Comitato Scientifico. Medicina Testato nuovo farmaco contro l’epatite C Si chiama sofosbuvir e rappresenta un importante passo in avanti della medicina nella lotta contro l’epatite C. A svilupparlo la società biofarmaceutica statunitense Gilead Sciences. Il farmaco è capace di eradicare permanentemente il virus dal sangue e dal fegato nei malati cronici: iniziati lo scorso anno, i risultati dei primi test sono stati molto incoraggianti. Tra i centri che hanno dato il via alla sperimentazione c’è l’Unità di Epatologia dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. A condurla 3 è stata la dottoressa Alessandra Mangia e il suo gruppo: “Il sofosbuvir va direttamente al cuore del virus, eliminandolo – dice la dottoressa -. Abbiamo sperimentato il farmaco in combinazione sia con l’interferone peghilato che con la sola ribavirina (i farmaci standard per la cura dell’epatite C, ndr) sui nostri pazienti. Gli studi attualmente completati sono quelli su malati affetti dal virus di genotipo 2 e 3. I risultati hanno evidenziato come la guarigione avvenga nel 70% dei casi, la stessa percentuale che si ottiene con la cura attuale, senza però gli effetti collaterali dell’interferone”. La rivoluzione di questi risultati sta proprio qui, nell’assenza di effetti collaterali del farmaco. Attualmente la terapia per chi è affetto dai genotipi 2 e 3 si basa sulla combinazione di interferone e ribavirina per un periodo che va dalle 12 alle 24 settimane. L’interferone ha però molti effetti collaterali: febbre, riduzione dei globuli bianchi e delle piastrine nel sangue, fino ad arrivare a infezioni, anemia e depressione. “Questo spaventa molto le persone – continua la Mangia – una volta scoperto di aver contratto il virus, in tanti rifiutano le cure per paura delle limitazioni che l’interferone può comportare alla loro qualità di vita”. Il sofosbuvir a differenza della terapia con l’interferone, che si assume con iniezioni sottocute, viene assunto oralmente solo per 12 settimane. La sua forza è quella di essere un inibitore diretto dell’Hepatitis C Virus che agisce sulla proteasi NS5B, un enzima essenziale per la replicazione del virus. ^^^^^^^^^^^^^^ CORRIERE NAZIONALE www.corrierenazionale.net 4