CORRIERE NAZIONALE
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PUBBLICATO SUL CORRIERE NAZIONALE A CURA
DI DONATO ARCIULI-Redattore
Diritti del cittadino
Il diritto alla salute: principio e significato
La realizzazione dell’uguaglianza sostanziale comporta, come è espressamente
disposto dall’articolo 3 della Carta Costituzionale, il dovere dello Stato di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
alla organizzazione politica, economica e sociale del paese.
I diritti sociali sono quei diritti che assicurano al cittadino le prestazioni
pubbliche necessarie per il raggiungimento di livelli minimi di esistenza civile e
sono attribuiti al cittadino come componente di un gruppo sociale.
Tra i diritto sociali essenziale è l’art. 32 che, in via di prima approssimazione
possiamo definire, “diritto alla salute”.
Art. 32 Costituzione
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana. .”
Il diritto alla salute riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili riconosciuti
dall’articolo 2 della Costituzione ha una duplice natura:
1)Costituisce un diritto fondamentale dell’individuo e ha per contenuto la tutela
dell’integrità fisica e psichica della persona umana e può essere fatto valere dai
cittadini sia nei confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati
o dei datori di lavoro.
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2)Tutela anche un interesse collettivo della società a non subire conseguenze negative
da situazioni igienico-sanitarie non controllate che potrebbero portare alla diffusione
di malattie contagiose o epidemie. Solo in questi casi lo Stato può limitarlo
imponendo trattamenti sanitari obbligatori.
L’art.32 della Costituzione dichiara solennemente che “La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e
garantisce cure gratuite agli indigenti”.
La formulazione di questo articolo rappresenta una forte innovazione e, al tempo
stesso, una rottura rispetto al passato regime, poiché configura la salute come
fondamentale bene unitario della persona, la cui tutela è appunto garantita dalla
Costituzione, anche se la sua effettività in concreto dipende dai mezzi e dalle risorse
messi a disposizione dallo Stato, dalle regioni e da altri soggetti che operano in
questo settore.
La portata garantistica di questo principio costituzionale si dovrebbe quindi esplicare
essenzialmente sul piano organizzativo-finanziario, affidandosi, in primo luogo, alle
scelte della legislazione e della amministrazione per la determinazione e
l’approntamento delle misure necessarie. Sull’operato del legislatore dovranno poi,
ovviamente, operare gli organi giurisdizionali i quali, da un lato avranno premura di
rimuovere quelle situazioni di ingiustizia che si verifichino nel caso concreto
(giurisdizione di merito), dall’altro vigileranno concretamente sull’operato del
legislatore eventualmente eliminando o parzialmente modificando quelle disposizioni
che non sono in linea con il dettato Costituzionale (giurisdizione di legittimità – Corte
Costituzionale)
In altri termini: il diritto alla salute si articola di due direzioni da una parte dipende
dalle scelte legislative in ordine alle prestazioni sanitarie da erogare, dall’altra è
direttamente tutelabile di fronte ai giudici, soprattutto di fronte alla Corte
Costituzionale. I due profili sono peraltro strettamente interconnessi, giacché tanto
più diviene stringente il contenimento della spesa sanitaria, tanto più viene compresso
il correlativo diritto alle prestazioni sanitarie anche a titolo gratuito. Spetta quindi alla
Corte costituzionale di valutare la ragionevolezza del bilanciamento attuato dal
legislatore tra i finanziamenti da erogare alla sanità e l’ambito da garantire alle
relative prestazioni. In proposito la giurisprudenza costituzionale si è sempre ispirata,
nel valutare i livelli essenziali di assistenza che lo Stato deve in ogni caso garantire,
al principio della salvaguardia di quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute
protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”, il quale
impedisce che siano costituite situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare
l’attuazione di quel diritto (sent. n. 509 del 2000).
Dall’art. 32 della Costituzione deriva dunque il diritto fondamentale dell’individuo
ad essere curato, anche se le relative prestazioni sanitarie non debbono essere tutte
necessariamente a titolo gratuito, le quali invece spettano, per dettato costituzionale,
soltanto ai cosiddetti “indigenti”, restando in generale affidata alla discrezionalità del
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legislatore, nei limiti stretti del principio di ragionevolezza, la scelta concreta dei
criteri di finanziamento della spesa sanitari.
L’art. 32 della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela della salute come ”diritto
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, obbliga lo Stato a
promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati
alla migliore tutela possibile della salute.
Tale norma, sul piano della rilevanza giuridica è, nel contempo, programmatica in
quanto impegna il legislatore a promuovere sul piano, oltre che della ricerca e della
sperimentazione, anche burocratico-organizzativo, idonee iniziative volte
all’attuazione di un compiuto sistema di tutela adeguato alle esigenze di una società
che cresce e che progredisce; ed è anche precettiva in quanto l’individuo, come
cittadino, vanta nei confronti dello Stato un vero e proprio diritto soggettivo alla
tutela della propria salute.
Importante è poi ricordare che attualmente il Servizio Sanitario Nazionale, infatti,
fornisce gratuitamente l’assistenza sanitaria anche ai cittadini di quei Paesi
dell’Unione Europea che prevedono altrettanto per i cittadini italiani e, a partire dal
1990, anche agli immigrati che abbiano regolarizzato la loro posizione chiedendo un
permesso di soggiorno.
La difesa della dignità umana, che si deve ad ogni individuo, ha portato
all’introduzione nel nostro ordinamento di forme di tutela del diritto alla salute non
solo per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ma anche per gli stranieri
irregolari che possono avere cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali.
Un numero considerevole di cittadini sono colpiti da patologie: diabete, ipertesione,
epatite
C
cronica
HCV.
A San Giovanni Rotonto, casa del Sollievo della Sofferenza dell’Opera Padre Pio,
e’ stato realizzato un Centro di “ECCELLENZA”per la cura HCV. Responsabile
dott.ssa Alessandra MANGIA,componente del Comitato Scientifico.
Medicina
Testato nuovo farmaco contro l’epatite C
Si chiama sofosbuvir e rappresenta un importante passo in avanti della medicina nella
lotta contro l’epatite C. A svilupparlo la società biofarmaceutica statunitense Gilead
Sciences. Il farmaco è capace di eradicare permanentemente il virus dal sangue e dal
fegato nei malati cronici: iniziati lo scorso anno, i risultati dei primi test sono stati
molto incoraggianti.
Tra i centri che hanno dato il via alla sperimentazione c’è l’Unità di Epatologia
dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. A condurla
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è stata la dottoressa Alessandra Mangia e il suo gruppo: “Il sofosbuvir va
direttamente al cuore del virus, eliminandolo – dice la dottoressa -. Abbiamo
sperimentato il farmaco in combinazione sia con l’interferone peghilato che con la
sola ribavirina (i farmaci standard per la cura dell’epatite C, ndr) sui nostri pazienti.
Gli studi attualmente completati sono quelli su malati affetti dal virus di genotipo 2 e
3. I risultati hanno evidenziato come la guarigione avvenga nel 70% dei casi, la stessa
percentuale che si ottiene con la cura attuale, senza però gli effetti collaterali
dell’interferone”.
La rivoluzione di questi risultati sta proprio qui, nell’assenza di effetti collaterali del
farmaco. Attualmente la terapia per chi è affetto dai genotipi 2 e 3 si basa sulla
combinazione di interferone e ribavirina per un periodo che va dalle 12 alle 24
settimane. L’interferone ha però molti effetti collaterali: febbre, riduzione dei globuli
bianchi e delle piastrine nel sangue, fino ad arrivare a infezioni, anemia e
depressione. “Questo spaventa molto le persone – continua la Mangia – una volta
scoperto di aver contratto il virus, in tanti rifiutano le cure per paura delle limitazioni
che l’interferone può comportare alla loro qualità di vita”. Il sofosbuvir a differenza
della terapia con l’interferone, che si assume con iniezioni sottocute, viene assunto
oralmente solo per 12 settimane. La sua forza è quella di essere un inibitore diretto
dell’Hepatitis C Virus che agisce sulla proteasi NS5B, un enzima essenziale per la
replicazione del virus.
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