IL LAVORO SOMMERSO: ALCUNE DEFINIZIONI PRELIMINARI A cura di Alessandro Alaimo(*) I sistemi economici moderni sono un insieme di comportamenti e transazioni: sono cioè organismi complessi. Essi, per poter funzionare al meglio e produrre positivi effetti sociali devono essere necessariamente accompagnati da un sistema di regole alle quali si devono conformare le imprese e i lavoratori. E’ inevitabile che, alla base del mercato vi sia un certo grado di spontaneità, legato alle doti di iniziativa ed intraprendenza del soggetto che si avvia ad intraprendere un attività economica (in primis l’imprenditore): senza questa spinta sociale l’economia perderebbe vitalità. Lo sviluppo spontaneo, tuttavia, non garantisce a priori efficienza e può provocare squilibri di carattere sociale: di qui l’opportunità del sistema di regole. Sinteticamente, il sistema di regole attiene essenzialmente: - all’esercizio dell’attività d’impresa (regole della concorrenza, affidabilità nei confronti del consumatore, rapporti commerciali, trasparenza); alla contribuzione fiscale perché il settore pubblico possa provvedere a realizzare tutti gli interventi di interesse collettivo; al rispetto delle clausole sociali e di sicurezza per le risorse lavorative; alla compatibilità fra attività produttive e contesto urbano o ambientale dove sono localizzate. Economia sommersa, sotterranea, illegale, informale, criminale, non osservata, lavoro nero, lavoro irregolare, clandestino, occulto, non ufficiale… Ciascuno di questi termini, che spesso vengono utilizzati in modo improprio, ha un suo preciso significato: ciò ci fa comprendere quanto complesso sia il fenomeno, che presenta una natura eterogenea ed altamente differenziata. Una prima generale suddivisione, adottata sin dai primi anni ’90 dagli istituti nazionali di statistica dei paesi dell’OCSE, riporta tre definizioni diverse di Economia non (direttamente) osservata (ENO): - economia sommersa; economia informale; economia criminale. Con economia sommersa si intende l’insieme delle attività di produzione di beni e servizi legali di cui la pubblica amministrazione non è a conoscenza per diverse ragioni: evasione fiscale e contributiva, elusione della normativa lavoristica, mancato rispetto delle norme amministrative. A sua volta vi sono due diverse articolazioni: essa si può distinguere in un sommerso d’impresa (ovvero un’organizzazione aziendale di dimensioni variabili completamente o parzialmente sconosciuta al fisco e alle statistiche ufficiali) e in un sommerso di lavoro (dove l’irregolarità può prevedere la totale assenza di un rapporto formalizzato ovvero una regolarità solo formale a fronte di un salario e condizioni lavorative diverse da quelle contrattuali). L’economia informale, pur appartenendo al sommerso in quanto produzione di beni e servizi legali, presenta una natura di forte precarietà essendo fondata sul singolo individuo che effettua una prestazione minima nel campo artigianale, del commercio, dei servizi alla persona. Comprende (*) Alessandro Alaimo è tutor emersione Lazio e Collaboratore Comitato nazionale 1 quelle attività svolte, in genere, nell’ambito delle famiglie (quindi non in vere e proprie unità produttive), che non essendo svolte per l’evasione delle tasse o dei contributi sociali non si possono includere nell’economia sommersa. Queste attività nei Paesi industrializzati si caratterizzano per il basso livello di organizzazione, la scarsa (o assente) distinzione tra capitale e lavoro, dei rapporti di lavoro occasionali regolati dalle relazioni personali o familiari. Nei Paesi poveri, invece, le attività informali sono legate alla mancata modernizzazione dell’economia ed alla conseguente scarsa domanda di lavoro, dai flussi migratori verso le città, dal basso livello di alfabetizzazione e formazione. L’economia criminale non ha origine da processi direttamente ascrivibili allo sviluppo economico o a comportamenti sociali, ma persegue la realizzazione del fatturato illegale commettendo a volte gravi reati, anche attraverso metodi violenti. Le attività, quindi, sono svolte nella violazione del codice penale ed alcune sono proibite dalla legge (ad esempio il traffico di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e del lavoro minorile, ecc.), altre sono illegali se esercitate da persone non provviste delle richieste autorizzazioni (si pensi a quelle persone che esercitano la professione di medico o avvocato senza essere iscritti ai relativi ordini). Nel raccomandare l’inclusione delle attività illegali all’interno della frontiera di produzione, il Sistema dei conti nazionali (SNA 93) fa una distinzione chiara tra le transazioni per le quali esiste mutuo consenso tra compratore e venditore (ad esempio la vendita di droghe o di merce rubata, la prostituzione), che sono incluse, e le altre attività dove tale accordo manca (ad esempio, l’estorsione, il furto), che sono escluse. Bisogna infatti prestare attenzione al fatto che un’attività illegale può essere o produttiva o redistributiva; soltanto la prima ha un impatto sulla stima del PIL, mentre la seconda non implica creazione di valore aggiunto. Oltre alla distinzione tra sommerso d’impresa e sommerso di lavoro esiste un altro possibile criterio di ripartizione e definizione: - criterio economico; criterio giuridico; criterio statistico. Secondo il criterio economico (reddito nascosto) si distinguono un’economia formale (economia limitata a quanto accade sul mercato regolato dai prezzi dei beni scambiati e dalla retribuzione dei fattori di produzione) e un’economia informale (attività di beni e servizi per il consumo familiare e quelle non retribuite di particolari soggetti o membri di una collettività). Secondo il criterio giuridico (produzione in contravvenzione alla legislazione) si distinguono un’economia regolare (fondata su attività che non violano la normativa vigente), un’economia irregolare (dove la violazione della legislazione concerne la modalità con cui l’attività economica viene svolta) e un’economia criminale (dove è illecito l’oggetto dell’attività economica). Infine, secondo il criterio statistico (non dichiarata a una o più autorità) si parla di economia nascosta o non osservata: è quella parte dell’economia che non viene rilevata per la reticenza dei soggetti intervistati o per l’inefficienza del sistema statistico. Dal punto di vista delle cause è interessante riportare anche la ripartizione proposta dalla Banca d’Italia: 2 - - - sommerso fisiologico che si può far coincidere con l’economia informale, costituito da microimprese individuali e familiari, lavoratori autonomi saltuari, prestatori d’opera marginali; sommerso per arretratezza sociale o produttiva, cui appartengono lavoratori poco istruiti e a basso livello di qualificazione, minori appartenenti a famiglie indigenti, immigrati poveri irregolari, ecc. sommerso per riduzione dei costi generato dalla crescente competizione di costo prodotta dai processi di globalizzazione in atto. La Comunicazione della Commissione europea sul lavoro sommerso del 1998 definisce il lavoro sommerso “alla stregua di qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi vigenti negli stati membri”. Si escludono così le attività illegali e quelle a carattere familiare ed informale. Sulla definizione del lavoro sommerso proposta dalla Commissione europea si è espresso positivamente anche il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), di cui si riporta il parere (CES 63 / 99): “Il Comitato ritiene accettabile la definizione di lavoro sommerso come qualsiasi attività retribuita lecita di per sé, ma non dichiarata alle autorità pubbliche […]. Il Comitato ritiene che tale definizione vada avvicinata alla nozione più comune di lavoro nero onde evitare ambiguità rispetto, ad esempio, alle attività di volontariato e di beneficenza, oppure al lavoro svolto nell’ambito familiare – fondamentalmente le attività domestiche saltuarie. Resta inteso, invece, che la pratica secondo la quale il datore di lavoro e il dipendente non dichiarano una parte del lavoro eseguito costituisce una forma di lavoro non dichiarato”. Si riporta anche la distinzione delle attività comprese nell’ambito del lavoro sommerso elaborata dal Dipartimento del Lavoro Americano (US Department of Labor): 1. l’economia illegale, quale attività economica esercitata in violazione della disciplina che determina le modalità del corretto esercizio dell’attività imprenditoriale; 2. l’economia non dichiarata, quale attività economica che aggira o evade gli obblighi fiscali; 3. l’economia non registrata, quale attività economica non rilevata dalle statistiche ufficiali concernenti il mercato; 4. l’economia informale, quale attività economica che evade i costi connessi al rispetto del complesso di norme che regolano il corretto esercizio dell’attività imprenditoriale. Un importante contributo alla definizione e comprensione del fenomeno è stato dato dall’indagine conoscitiva predisposta nel 1998 dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Si distinguono così l’impresa sommersa, dove restano sconosciuti alle istituzioni tanto l’azienda quanto il lavoratore, e il “lavoro sommerso” o “lavoro nero”, dove l’impresa è regolarmente registrata, ma tende ad occultare parte del lavoro utilizzato omettendo la denuncia obbligatoria. Nel primo caso l’impresa è totalmente sommersa, non esiste come figura giuridica, non produce reddito visibile, non ha un bilancio, usa lavoratori subordinati soltanto in nero. Nell’altro caso l’impresa ha una personalità giuridica, produce un reddito visibile, ha una contabilità formalizzata, occulta una parte del lavoro utilizzato. La Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali del CNEL indica con il termine “economia sommersa” quegli aspetti dell’economia del Paese che, pur essendo legali nei fini, non sono dichiarati, in tutto o in parte, ai pubblici poteri. In particolare viene circoscritto l’oggetto dell’analisi sia all’attività di quelle unità produttive di cui non si ha assoluta conoscenza – ed in questo senso l’iscrizione al registro delle imprese potrebbe 3 essere un criterio di classificazione – sia a quelle attività organizzate che sfuggono agli obblighi contributivi e fiscali. 4