PROPOSTA DI LEGGE “Modifiche e integrazioni alla l.r. 25 agosto 2003, n. 12 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376” e alla l.r. 15 maggio 2006, n. 14 “Modifica della l.r. n. 12/2003”” Di iniziativa dei Consiglieri Donato Pentassuglia e Pietro Iurlaro. Proposta di Legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376” e alla legge regionale 15 maggio 2006, n.14 “Modifica della l.r. n. 12/2003””. Relazione Più volte nel corso degli anni si è notato un certo scetticismo, da parte di amici studiosi di micologia di altre regioni, quando con una totale incredulità durante le nostre narrazioni prospettavamo il consumo di molti Lattari acri-piccanti, in special modo del Lactarius tesquorum e Lactarius acerrimus. Lo scopo di apportare una ulteriore modifica alla Legge regionale 25 agosto 2003, n.12 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale” (modificata dalla legge regionale 15 maggio 2006, n.14) è dovuto principalmente alla necessità di rimuovere eventuali dubbi che ancora persistono, senza voler tentare di convincere alcuno sulla sua bontà, relativi alle proprietà organolettiche del Lactarius tesquorum chiamato, nel gergo comune delle tre principali aree dialettali del territorio, mucchiarulu/fungo di mucchio nella fascia pedemurgiana, amarieddu/amarieddu ti mucchiu nella pianura brindisina e marieddhu nell'area leccese. Nella fascia delle murge del Sud-Est barese il Lactarius tesquorum si accoppia facilmente al consumo di un altro lattario acre-piccante dal nome Lactarius acerrimus (fungo ascquant o fungo di frasca), presente nei boschi di leccio e sotto le latifoglie in genere. L'auspicio é che si possa arrivare ad esser certi del fatto che sia realmente innocuo anche se ci pare, tutto sommato, che provochi meno danni rispetto a tanti funghi ritenuti commestibili e messi in vendita, l’Armillaria mellea (chiodino) in testa, in quanto basta soltanto una sbollentatura (consistente nel portare ad ebollizione l'acqua e mantenere i funghi per circa 5/10 minuti nella pentola) e le tossine presenti si abbattono del 60-70%. Per le abitudini al consumo, le sue modalità e la commercializzazione, si è semplicemente riportato quanto accade correntemente in molte case delle province di Brindisi, Lecce e Taranto e quanto osservabile, specialmente in novembre, nelle strade dei comuni della zona. Il consumo dei lattari acri-piccanti non è una pratica esclusiva dell'area in oggetto, é noto infatti il consumo di molti lattari in Spagna e nei paesi nordici, in particolare in Finlandia, dove esiste una grande tradizione al consumo di Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr., specie affini, e pare anche di Lactarius torminosus. L'abitudine a consumare il fungo non nasce recentemente ma ha radici che si perdono lontane nei secoli, tanto da essere considerato da alcuni tradizionalmente immancabile sulle tavole a partire dalla vigilia di tutti i santi e per tutto l'inverno. Tale fenomeno coinvolge un bacino di potenziali consumatori superiore ai 2.000.000, infatti oltre alle province salentine di Brindisi, Lecce e Taranto, che hanno una popolazione di circa 1.700.000 abitanti, sappiamo con certezza che il Lactarius tesquorum viene regolarmente consumato nella zona sud delle murge baresi e in alcuni comuni della provincia di Matera. Va da se che le quantità in gioco siano enormi, cosi come é veramente enorme il numero dei cittadini che ogni anno consumano il fungo. Infatti qualora anche ipotizzassimo che solo il 5% della popolazione totale (stima sicuramente in difetto) consumi regolarmente il fungo, avremmo circa 100.000 consumatori. Si può facilmente comprendere, considerati i numeri, che qualora il fungo provocasse sindromi classiche o anche disturbi di lieve entità, ci troveremmo davanti a vere e proprie epidemie. Rari sono i casi di intossicazioni di natura gastrointestinale, mai ascrivibili ad un consumo moderato, quanto piuttosto ad abusi e pasti ripetuti in brevi periodi nonchè a cattivo stato di conservazione. Oltre alla commercializzazione (non certificata) vi è un vero e proprio assalto ai cisteti da parte dei raccoglitori amatoriali i quali non possono proprio far mancare l'amarieddu dalle tavole. Da circa un ventennio poi, il raccoglitore di mestiere ha instaurato rapporti extra-regionali per il ritiro di raccolte da parte di "manodopera" da varie località. Il risultato è che, mentre fino a venti anni fa sulle bancarelle apparivano i 5-10 Kg., frutto della raccolta giornaliera del fungiaro, oggi non è insolito vedere bancarelle con oltre mezzo quintale di funghi. Vietare e basta si e visto sortire pochi effetti infatti la raccolta ed il consumo negli anni non sono affatto diminuiti. I Centri di Controllo Micologici fanno fatica a stare appresso ai rivenditori ed impedirne la vendita, anche perchè nella stragrande maggioranza dei casi il vendere l’amarieddu rappresenta una significativa e nient'affatto trascurabile integrazione salariale. Alla luce di quanto sopra si è ritenuto opportuno apportare ulteriori proposte di emendamenti a modifica della l.r. n.12/03 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale) e della l.r.14/06 (Modifica alla l.r. 12/03) carenti in alcuni punti ritenuti indispensabili al fine di una corretta applicazione della stessa. Si ritiene doveroso informare inoltre che la presente Proposta di legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale. Donato Pentassuglia Pietro Iurlaro PROPOSTA DI LEGGE “Modifiche e integrazioni alla l.r. 25 agosto 2003, n. 12 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376” e alla l.r. 15 maggio 2006, n. 14 “Modifica della l.r. n. 12/2003”” Art. 1 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2003) 1. All’art. 3 della l.r. 12/2003 così come modificato dalla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) alla fine del comma 1, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: “Gli iscritti alle Associazioni Micologiche di rilevanza nazionale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le Associazioni comunicano al Centro di Controllo Micologico competente per territorio l’ elenco dei Soci che intendono avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di Controllo Micologico competente rinnova per un anno l’attestato di idoneità scaduto”; b) al comma 3 dopo la lett. b) è aggiunta la seguente lettera: “ b bis) permesso turistico, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 3 (o analogo attestato della regione di residenza ), del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso può essere richiesto presso qualsiasi comune della Regione; 2. Nella tabella A della l.r. 12/2003, aggiunta dalla l.r. 14/2006, la lett. f) del punto 1 è sostituita dalla seguente: “f) Educazione ambientale ed alla raccolta;” . Art. 2 (Modifica alla l.r. 14/2006) 1. L’art. 10 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente: “1. Oltre che delle specie di funghi epigei di cui all’Allegato I del DPR n. 375/1995, così come integrato con deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 1997, n. 1221, è consentita la commercializzazione delle seguenti specie: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) Agaricus macrosporus Calocybe gambosa Clitocybe gibba Cortinarius variiformis Hygrophorus penarsi Hygrophorus russula Lactarius acerrimus Lactarius sez. dapetes Lactarius tesquorum Lepista nuda Leucopaxilius giganteus (f.bianca) sin. L. candidus Lyophilium connatum Lyophilium recaste Lyiophilium fumosum Russula illicis Suiliu collinitus Suilius bellinii Tricholoma baschi 2. Per le specie di cui alle lettere g), i), l), r), s), t) sul certificato e sul cartellino di vendita deve essere riportata la dicitura: “da consumarsi esclusivamente previo sbollentatura.”