DIRITTI-DELLA-PERSONALITA-fonti-e

DIRITTI DELLA PERSONALITA’
FONTI NORMATIVE
1)
Costituzione che tutela ampiamente la personalità individuale
con l’art. 2 e la dignità del cittadino (art. 4, 13, 15, 21, 32, 2 comma,
41, 42, 2 comma);
2)
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dalle
Nazioni Unite il 10.12.1948;
3)
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950, diventata vigente in Italia con la L di ratifica n.
848 del 1955 e alla quale fa rinvio il Trattato di Amsterdam (art. 6, 2
comma)
4)
La Convenzione dei diritti dell’uomo e la biomedicina (Oviedo
1997), ratificata in Italia con l. 28.3.2001, n 145;
5)
La Carta dei diritti fondamentali dell’uomo dell’Unione
Europea, firmata a Nizza il 7.12.2000 e modificata, a decorrere
dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1.12.2009), dalla c.d.
Carta di Strasburgo.
6)
Dall’altra parte sul piano privatistico si possono individuare tre
settori: i pochi artt. del c.c. (art. 6-9 diritto al nome, art. 10 diritto
all’immagine, art. 5 atti di disposizione del proprio corpo); le norme
penali di tutela dell’integrità fisica, dell’onore, del segreto della
corrispondenza; le leggi speciali (es: 633/41, legge sulla riservatezza)
L’art. 2 Cost. dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, in funzione dello sviluppo della sua personalità,
1
in tal modo chiarendo che non si tratta di proteggere questo o quel
diritto, ma qualsivoglia interesse funzionalmente collegato alla
realizzazione della personalità dell’individuo (Gazzoni).
Caratteri comuni
Essi sono diritti innati (inerenti alla persona umana, non appena venga
ad esistenza), assoluti (dotati di efficacia erga omnes), imprescrittibili,
intrasmissibili (a causa di morte, e più in generale) indisponibili, non
patrimoniali. Soprattutto in relazione a queste ultime nella visione più
moderna e aggiornata vanno evidenziate le eccezioni alla regola e le
sue continue deroghe alla prassi. Acquistano infatti una rilevanza
incisiva i riflessi patrimoniali dei diritti della personalità protetti dalla
giurisprudenza con la concessione di un’ampia tutela risarcitoria ai
danneggiati.
- Art. 5 atti di disposizione del proprio corpo → integrità della
persona
- Art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – diritto
alla salute, dimensione primaria dell’integrità della persona.
Nell’alveo della tutela del diritto alla salute si suole ricondurre pure
l’interesse di ciascuno a vivere in un ambiente salubre facendosi
richiamo agli artt. 9- e 32 Cost e valorizzando per via interpretativa le
potenzialità protettive contenute, ad esempio oltre che nel 2043, in via
preventiva anche nel 844 in tema di immissione. Qui ha avuto
rilevanza
decisiva l’esplicita previsione della risarcibilità del cd
danno ambientale (Legge n. 349 del 1986 abrogata dal codice
dell’ambiente, d. lgs 3.4.2006 n. 152)
2
- integrità morale, tradizionalmente oggetto di tutela penale nei casi
di ingiuria e diffamazione (artt. 595 e ss- delitti contro l’onore). Il
diritto all’integrità morale tutela l’esigenza dell’essere umano al
godimento del suo onore e del suo decoro come singolo e come
membro di una collettività
Diritto al nome
•Il nome è l’appellativo che identifica socialmente la persona. Esso
consta, ex art. 6 c.c., del prenome e del cognome.
•La persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome, o
che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne
faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo,
salvo il risarcimento del danno (art. 7 c.c.). Il soggetto agirà con
l’azione di reclamo se la controversia ha ad oggetto la contestazione
del legittimo uso; mentre agirà con l’azione di usurpazione se si
controverte in merito all’uso indebito che terzi facciano del nome.
•La legge prevede che la cessazione del fatto abusivo possa essere
chiesta anche da chi non porti il nome contestato, o indebitamente
usato, se sussista un interesse fondato su ragioni familiari degne di
essere protette (art. 8 c.c.)
Diritto all’immagine
•Tutela l’interesse del soggetto a che la sua immagine non venga
diffusa o esposta pubblicamente.
•La legge tutela il diritto all’immagine all’art. 10 c.c., nonché con la l.
sul diritto d’autore, 22 aprile 1941, n. 633 (artt. 96 e 97).
3
•L’art. 96 L. A. prevede la necessità del consenso della persona ritratta
per la esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto
stesso.
•Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi
scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico (art. 97 L.A.).
Il diritto alla riservatezza ha un duplice significato come diritto alla
protezione dei dati personali e come diritto al rispetto della propria
vita privata.
•L’art. 8 della CEDU prevede che ogni persona ha diritto al rispetto
della sua vita privata e familiare, del suo domicilio (art. 14 Cost.) e
della sua corrispondenza (art. 15 Cost.).
•In Italia il trattamento dei dati personali è stato disciplinato dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, modificata ed integrata dal codice in
materia di protezione dei dati personali emanato con il D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196.
•La tutela dei fatti privati è anche di carattere penalistico. L’art. 615
bis c.p. punisce con la reclusione chi si procura indebitamente notizie
o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata
dimora. Gli artt. 616 ss. c.p. tutelano la segretezza della
corrispondenza e delle comunicazioni o conversazioni. Gli artt. 266 ss.
c.p.p. prevedono una disciplina peculiare con riguardo alle
intercettazioni telefoniche.
Il diritto alla riservatezza comprende anche il rispetto della vita privata
della persona. I due diritti (diritto al rispetto della vita privata e alla
4
protezione dei dati personali) sono connessi, poiché la violazione del
diritto al rispetto della vita privata può essere la conseguenza di un
abusivo trattamento dei dati personali.
•Il diritto all’oblio tutela l’interesse del soggetto a che informazioni
relative alla propria immagine o ai propri dati personali del passato
siano attualizzate o cancellate. Si tratta di un diritto di creazione
giurisprudenziale che trova la propria fonte nella disciplina sul
trattamento dei dati personali (d.lgs. N. 196/2003) ed, in particolare,
nell’art. 7 che prevede il diritto di cancellazione, trasformazione,
blocco, rettificazione, aggiornamento e integrazione dei propri dati
personali, e nell’art. 11, co. 1, lett. e, il quale prevede che le
informazioni
non
siano
conservate
in
forma
che
consenta
l’individuazione dell’interessato per un periodo superiore a quello
necessario al raggiungimento degli scopi per i quali erano state
raccolte.
A partire dalla completa acquisizione della notizia sorge il diritto
all’oblio.
Cass., sez. 1, Sentenza 24 giugno 2016, n. 13161:
“La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on line", di
una risalente notizia di cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda
giudiziaria per un fatto accaduto circa due anni e mezzo prima della
instaurazione del relativo procedimento ex art. 152 del d.lgs. n. 196
del 2003) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente
divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o
memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o
redazionali,
configurandosi
come
violazione
del
diritto
alla
riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da
considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa.”
5
Diritto della personalità o diritti della personalità?
Ci sono due tesi: la prima è quella atomista, come atomi ci sono tanti
diritti della personalità e l’applicazione di un diritto della personalità
ad un altro si ottiene grazie all’analogia. Questa è la teoria minoritaria.
La teoria prevalente è quella monista e cioè noi abbiamo un solo
diritto della personalità con tantissime sfaccettature che piano, piano
la giurisprudenza va riconoscendo, è un diritto che preesiste:
[configura un unico diritto della personalità considerato alla stregua
di diritto assoluto, il quale è ontologicamente uno pur essendo sotto il
profilo contenutistico suddiviso in una pluralità di facoltà (Gazzoni)]
Quindi questa teoria appare più sensibile all’influsso dei principi
costituzionali sull’interpretazione del diritto privato che identifica
nella personalità individuale un valore la cui protezione trova base e
garanzia nell’art. 2 Cost., inteso come una vera e propria clausola
generale aperta all’emersione di valori e interessi sempre nuovi. Tale
concezione unitaria dei diritti della personalità, anche grazie alle
applicazioni giurisprudenziali, sembra prevalere per la sua maggiore
duttilità che ha contribuito tra l’altro ad una straordinaria vitalità del
settore in ambito giurisprudenziale, tanto che qualche autore parla di
un complessivo ed unico diritto alla personalità.
6
7