DIRITTI DELLA PERSONALITA’ FONTI NORMATIVE 1) Costituzione che tutela ampiamente la personalità individuale con l’art. 2 e la dignità del cittadino (art. 4, 13, 15, 21, 32, 2 comma, 41, 42, 2 comma); 2) Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dalle Nazioni Unite il 10.12.1948; 3) La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, diventata vigente in Italia con la L di ratifica n. 848 del 1955 e alla quale fa rinvio il Trattato di Amsterdam (art. 6, 2 comma) 4) La Convenzione dei diritti dell’uomo e la biomedicina (Oviedo 1997), ratificata in Italia con l. 28.3.2001, n 145; 5) La Carta dei diritti fondamentali dell’uomo dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 7.12.2000 e modificata, a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1.12.2009), dalla c.d. Carta di Strasburgo. 6) Dall’altra parte sul piano privatistico si possono individuare tre settori: i pochi artt. del c.c. (art. 6-9 diritto al nome, art. 10 diritto all’immagine, art. 5 atti di disposizione del proprio corpo); le norme penali di tutela dell’integrità fisica, dell’onore, del segreto della corrispondenza; le leggi speciali (es: 633/41, legge sulla riservatezza) L’art. 2 Cost. dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, in funzione dello sviluppo della sua personalità, 1 in tal modo chiarendo che non si tratta di proteggere questo o quel diritto, ma qualsivoglia interesse funzionalmente collegato alla realizzazione della personalità dell’individuo (Gazzoni). Caratteri comuni Essi sono diritti innati (inerenti alla persona umana, non appena venga ad esistenza), assoluti (dotati di efficacia erga omnes), imprescrittibili, intrasmissibili (a causa di morte, e più in generale) indisponibili, non patrimoniali. Soprattutto in relazione a queste ultime nella visione più moderna e aggiornata vanno evidenziate le eccezioni alla regola e le sue continue deroghe alla prassi. Acquistano infatti una rilevanza incisiva i riflessi patrimoniali dei diritti della personalità protetti dalla giurisprudenza con la concessione di un’ampia tutela risarcitoria ai danneggiati. - Art. 5 atti di disposizione del proprio corpo → integrità della persona - Art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – diritto alla salute, dimensione primaria dell’integrità della persona. Nell’alveo della tutela del diritto alla salute si suole ricondurre pure l’interesse di ciascuno a vivere in un ambiente salubre facendosi richiamo agli artt. 9- e 32 Cost e valorizzando per via interpretativa le potenzialità protettive contenute, ad esempio oltre che nel 2043, in via preventiva anche nel 844 in tema di immissione. Qui ha avuto rilevanza decisiva l’esplicita previsione della risarcibilità del cd danno ambientale (Legge n. 349 del 1986 abrogata dal codice dell’ambiente, d. lgs 3.4.2006 n. 152) 2 - integrità morale, tradizionalmente oggetto di tutela penale nei casi di ingiuria e diffamazione (artt. 595 e ss- delitti contro l’onore). Il diritto all’integrità morale tutela l’esigenza dell’essere umano al godimento del suo onore e del suo decoro come singolo e come membro di una collettività Diritto al nome •Il nome è l’appellativo che identifica socialmente la persona. Esso consta, ex art. 6 c.c., del prenome e del cognome. •La persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome, o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno (art. 7 c.c.). Il soggetto agirà con l’azione di reclamo se la controversia ha ad oggetto la contestazione del legittimo uso; mentre agirà con l’azione di usurpazione se si controverte in merito all’uso indebito che terzi facciano del nome. •La legge prevede che la cessazione del fatto abusivo possa essere chiesta anche da chi non porti il nome contestato, o indebitamente usato, se sussista un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8 c.c.) Diritto all’immagine •Tutela l’interesse del soggetto a che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente. •La legge tutela il diritto all’immagine all’art. 10 c.c., nonché con la l. sul diritto d’autore, 22 aprile 1941, n. 633 (artt. 96 e 97). 3 •L’art. 96 L. A. prevede la necessità del consenso della persona ritratta per la esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto stesso. •Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97 L.A.). Il diritto alla riservatezza ha un duplice significato come diritto alla protezione dei dati personali e come diritto al rispetto della propria vita privata. •L’art. 8 della CEDU prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio (art. 14 Cost.) e della sua corrispondenza (art. 15 Cost.). •In Italia il trattamento dei dati personali è stato disciplinato dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, modificata ed integrata dal codice in materia di protezione dei dati personali emanato con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. •La tutela dei fatti privati è anche di carattere penalistico. L’art. 615 bis c.p. punisce con la reclusione chi si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora. Gli artt. 616 ss. c.p. tutelano la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni o conversazioni. Gli artt. 266 ss. c.p.p. prevedono una disciplina peculiare con riguardo alle intercettazioni telefoniche. Il diritto alla riservatezza comprende anche il rispetto della vita privata della persona. I due diritti (diritto al rispetto della vita privata e alla 4 protezione dei dati personali) sono connessi, poiché la violazione del diritto al rispetto della vita privata può essere la conseguenza di un abusivo trattamento dei dati personali. •Il diritto all’oblio tutela l’interesse del soggetto a che informazioni relative alla propria immagine o ai propri dati personali del passato siano attualizzate o cancellate. Si tratta di un diritto di creazione giurisprudenziale che trova la propria fonte nella disciplina sul trattamento dei dati personali (d.lgs. N. 196/2003) ed, in particolare, nell’art. 7 che prevede il diritto di cancellazione, trasformazione, blocco, rettificazione, aggiornamento e integrazione dei propri dati personali, e nell’art. 11, co. 1, lett. e, il quale prevede che le informazioni non siano conservate in forma che consenta l’individuazione dell’interessato per un periodo superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali erano state raccolte. A partire dalla completa acquisizione della notizia sorge il diritto all’oblio. Cass., sez. 1, Sentenza 24 giugno 2016, n. 13161: “La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on line", di una risalente notizia di cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda giudiziaria per un fatto accaduto circa due anni e mezzo prima della instaurazione del relativo procedimento ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa.” 5 Diritto della personalità o diritti della personalità? Ci sono due tesi: la prima è quella atomista, come atomi ci sono tanti diritti della personalità e l’applicazione di un diritto della personalità ad un altro si ottiene grazie all’analogia. Questa è la teoria minoritaria. La teoria prevalente è quella monista e cioè noi abbiamo un solo diritto della personalità con tantissime sfaccettature che piano, piano la giurisprudenza va riconoscendo, è un diritto che preesiste: [configura un unico diritto della personalità considerato alla stregua di diritto assoluto, il quale è ontologicamente uno pur essendo sotto il profilo contenutistico suddiviso in una pluralità di facoltà (Gazzoni)] Quindi questa teoria appare più sensibile all’influsso dei principi costituzionali sull’interpretazione del diritto privato che identifica nella personalità individuale un valore la cui protezione trova base e garanzia nell’art. 2 Cost., inteso come una vera e propria clausola generale aperta all’emersione di valori e interessi sempre nuovi. Tale concezione unitaria dei diritti della personalità, anche grazie alle applicazioni giurisprudenziali, sembra prevalere per la sua maggiore duttilità che ha contribuito tra l’altro ad una straordinaria vitalità del settore in ambito giurisprudenziale, tanto che qualche autore parla di un complessivo ed unico diritto alla personalità. 6 7