Tutela dei Beni Architettonici
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali tutela “le cose immobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” (art. 10 del D. Lgs. 42/2004).
Tale definizione comprende pertanto qualsiasi manufatto che sia opera dell’uomo dal complesso
architettonico, agli spazi urbani, ai giardini.
È il Ministero stesso che provvede a riconoscere l’interesse culturale di un immobile attraverso un
atto amministrativo (dichiarazione di interesse culturale) comunemente indicato come
“vincolo”, poiché tale atto comporta degli obblighi da parte dei proprietari, detentori o possessori
del bene tutelato, che ne limitano di conseguenza la libertà di utilizzo.
La normativa distingue due diversi procedimenti per l’apposizione di un “vincolo” a seconda che
l’immobile sia di proprietà di soggetti privati (Procedimento di dichiarazione – regolamentato dagli
artt. 14-15-16 del D. Lgs 42/2004) o di proprietà di soggetti pubblici ossia lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, gli enti ed istituti pubblici nonché le persone giuridiche private senza
fine di lucro (Verifica dell’interesse culturale – regolamentata dall’art. 12 del D. Lgs 42/2004).
In particolare il procedimento di Verifica dell’interesse culturale è stato disciplinato ex
novo dall’art. 12 del D. Lgs 42/2004; con l’occasione questa Direzione Generale ha
predisposto un sistema informativo per la gestione di tutto il procedimento e un sito web dedicato
(www.benitutelati.it).
Il Ministero ha anche la facoltà di imporre delle prescrizioni per evitare che sia messa in pericolo
l’integrità di beni immobili tutelati, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
condizioni di ambiente e decoro (Procedimento per la tutela indiretta regolamentato dagli artt.
45-46-47 del D. Lgs 42/2004). In questo caso si parla comunemente di “vincolo indiretto”, in
quanto il provvedimento non riguarda direttamente l’immobile tutelato ma quelli immediatamente
adiacenti (edifici, terreni, ecc.).
Il D. Lgs 42/2004 definisce le azioni che il Ministero può intraprendere per assicurare la
protezione e la conservazione dei beni culturali, nonché gli obblighi a cui sono soggetti i proprietari,
detentori o possessori dei beni, in particolare:
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i proprietari sono tenuti a garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza;
il Ministero può predisporre ispezioni volte ad accertarne l’esistenza e lo stato di
conservazione e di custodia (artt. 18-19 del D. Lgs 42/2004);
i beni culturali non possono essere demoliti, modificati o spostati senza l’autorizzazione del
Ministero. Non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o
artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità (art. 20 del
D. Lgs 42/2004);
ogni intervento su un bene culturale deve essere preventivamente autorizzato presentando il
progetto alla competente Soprintendenza; l’autorizzazione può essere subordinata a
prescrizioni (art. 21 del D. Lgs 42/2004);
il Soprintendente può ordinare la sospensione di lavori eseguiti senza il nulla-osta o in
difformità; può, inoltre, in via cautelare ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi
su beni immobili qualora non si sia proceduto con la preventiva Verifica dell’interesse
culturale, nel caso di immobili di proprietà pubblica, o risulti avviato ma non ancora
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concluso il procedimento di Dichiarazione d’interesse se la proprietà è privata (art. 28
del D. Lgs 42/2004);
il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore, l’esecuzione degli interventi
necessari per assicurare la conservazione del bene; in caso di inadempienza, può
provvedervi direttamente addebitando, eventualmente, le spese al proprietario (artt. 3233-34 del D. Lgs 42/2004).
Il Ministero può finanziare interventi su beni culturali, può anche concedere contributi in conto
capitale (art. 35 del D. Lgs 42/2004) o conto interessi (art. 37 del D. Lgs 42/2004). I
proprietari privati che hanno ricevuto dei contributi, hanno l’obbligo di rendere accessibile al
pubblico il bene secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni.(art. 38 del D.
Lgs 42/2004).
Esistono inoltre delle prescrizioni sull’alienazione dei beni immobili dichiarati di interesse
culturale.
In particolare sono inalienabili (artt. 53-54 del D. Lgs 42/2004):
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i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che
costituiscono il demanio culturale ai sensi dell’art. 822 del codice civile;
gli immobili e le aree di interesse archeologico;
gli immobili riconosciuti monumenti nazionali;
gli immobili appartenenti alla Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali dichiarati
di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive, religiose.
È inoltre inalienabile qualsiasi immobile appartenente allo Stato, le regioni, le province, i comuni,
gli enti ed istituti pubblici nonché le persone giuridiche private senza fine di lucro, realizzato da
oltre 50 anni da autore non più vivente, fino a quando non sia stato completato il procedimento di
Verifica dell’interesse culturale.
I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali non possono
essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero (art. 55 del D. Lgs 42/2004). Il Ministero
può, inoltre, esercitare il diritto di prelazione su beni culturali alienati a qualsiasi titolo da soggetti
privati (artt. 60-61-62 del D. Lgs 42/2004).
I beni culturali possono, anche, essere espropriati dal Ministero o da altri soggetti pubblici per causa
di pubblica utilità per migliorare le condizioni di tutela ai fini della pubblica fruizione (art. 95
del D. Lgs 42/2004); possono essere espropriati per fini strumentali anche edifici ed aree non
d’interesse culturale quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la
luce o la prospettiva, garantirne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso
(art. 96 del D. Lgs 42/2004).