Provvedimento n. 5597 ( C2967 ) MILA-ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE ALTO ADIGE-CENTRO LATTE BRUNICO/MILKON SUDTIROL-ALTO ADIGE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 dicembre 1997; SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione pervenuta in data 5 dicembre 1997 da parte di MILKON Sudtirol - Alto Adige Scrl; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti MILA - Associazione Produttori Latte Alto Adige Scrl (in seguito Mila), con sede a Bolzano, lavora e commercializza sotto forma di latte, latticini e prodotti lattiero-caseari in genere il latte conferito dai propri soci. Il fatturato di Mila nel 1996 è stato pari a 173 miliardi di lire, circa il 99% del quale realizzato in Italia. CENTRO LATTE BRUNICO Scrl (in seguito Senni), con sede a Brunico (BZ), lavora e commercializza sotto forma di latte, latticini e prodotti lattiero-caseari in genere il latte conferito dai propri soci. Essa è nota con il marchio Senni. Il fatturato di Senni nel 1996 è stato pari a 82 miliardi di lire, circa il 99% del quale realizzato in Italia. MILKON Sudtirol - Alto Adige Scrl, con sede a Bolzano, è un consorzio di società cooperative, costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, che non ha finora svolto alcuna attività, ed è perciò priva di fatturato. Essa comincerà ad operare solo con il perfezionamento dell’operazione in oggetto, nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari in genere. Milkon è controllata congiuntamente da MILA - Associazione Produttori Latte Alto Adige Scrl e dal Centro Latte Brunico Scrl, che detengono ciascuno il 45% delle quote sociali; il restante 10% è detenuto dalla Latteria Sociale Burgusio Scrl. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione in esame consiste nella costituzione di una impresa comune, Milkon Scrl, e nel conferimento in capo ad essa dei rami d’azienda relativi alla lavorazione e trasformazione del latte e alla commercializzazione di prodotti lattiero-caseari di Mila e di Senni. Verranno trasferiti a Milkon la totalità del personale, degli impianti, delle attrezzature tecniche operanti nella trasformazione del latte e nella produzione di latticini presso Mila e Senni, nonché la titolarità dei marchi “Mila” e “Senni”. Mila e Senni continueranno a svolgere individualmente soltanto l’attività di raccolta del latte presso i soci, latte che verrà poi conferito a Milkon. Nessuna delle due società continuerà dunque ad operare direttamente nella trasformazione del latte e nella commercializzazione di prodotti lattiero-caseari. In seguito al conferimento di tali rami d’azienda, le quote di Milkon risulteranno così ripartite: Mila 57,819%; Senni 42,117%; Latteria Sociale Burgusio 0,064%. In base allo statuto di Milkon, sia Mila che Senni avranno 5 voti nell’assemblea dei soci; inoltre, il Consiglio di Amministrazione sarà formato da 10 membri, nominati 5 da Mila e 5 da Senni. Da quanto sopra emerge che Mila e Senni controlleranno congiuntamente Milkon. 3. Qualificazione dell'operazione L'impresa comune eserciterà stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, in quanto disporrà di proprio personale, di propri impianti e attrezzature tecniche, nonché della titolarità dei marchi “Mila” e “Senni”. Inoltre, non vi sono obblighi di acquisto esclusivo tra Milkon e le società Mila e Senni, in quanto Milkon è libera, in base alle sue esigenze, di rivendere il latte ricevuto, oppure di acquistare latte e latticini da soggetti non soci. Infine, Mila e Senni escono completamente dal settore in cui opererà Milkon, in quanto trasferiscono ad essa tutte le attività esercitate nel settore della trasformazione del latte e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari. L’impresa comune non ha perciò quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento concorrenziale tra le imprese fondatrici o tra queste ultime e l’impresa comune, e può quindi essere considerata di natura concentrativa. L’operazione, quindi, in quanto comporta la costituzione di un’impresa comune di tipo concentrativo, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge suddetta, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale da ciascuno dei rami d’impresa conferiti è superiore a 67 miliardi di lire. 4. Valutazione della concentrazione L’operazione in esame produrrà i suoi effetti nel settore della produzione e della commercializzazione dello yogurt, del latte UHT, del latte fresco pastorizzato e dei formaggi cotti e semicotti. I mercati dello yogurt e dei formaggi cotti e semicotti sono mercati distinti, di dimensione nazionale. In base ai dati forniti dalle parti, Milkon deterrà una quota di mercato di circa il 3% nel mercato dello yogurt, e di circa l’1% in quello dei formaggi cotti e semicotti. L’operazione comunicata non è perciò suscettibile di determinare significative variazioni dell’assetto concorrenziale esistente in tali mercati. In base a un consolidato orientamento dell’Autorità1, il latte fresco e il latte UHT possono essere considerati mercati distinti, sulla base della limitata sostituibilità per il consumatore tra i due prodotti. Alla suddivisione del settore del latte in due distinti mercati è connessa una diversa definizione del mercato geografico rilevante. Nel mercato del latte UHT, infatti, l'economicità dei costi di trasporto e il periodo relativamente lungo di conservazione consentono agli operatori di maggiori dimensioni di distribuire agevolmente il prodotto sull'intero territorio nazionale; la dimensione geografica del mercato è dunque nazionale. In base ai dati forniti dalle parti, Milkon deterrà una quota intorno all’1% del mercato del latte UHT, per cui in questo mercato l’operazione non avrà effetti rilevanti sulla concorrenza. Nel settore del latte fresco, invece, la necessità di distribuire il prodotto entro poche ore dal suo confezionamento, quotidianamente e con la catena del freddo, induce le imprese ad operare in un ambito territorialmente limitato; le condizioni concorrenziali risultano perciò differenti nelle diverse regioni, che possono essere approssimativamente considerate altrettanti mercati geografici di riferimento. Occorre comunque sottolineare che l’intenso processo di trasformazione che sta interessando da alcuni anni l’intero settore del latte ha consentito un’estensione dell’area geografica servita, anche per quanto riguarda il prodotto fresco, da alcune grandi imprese produttrici di latte che, grazie al conseguimento di una struttura produttiva multi-impianto, riescono oramai a coprire una parte consistente del territorio nazionale. Non sembra tuttavia, al momento, che le recenti dinamiche abbiano prodotto effetti 1 Cfr., tra gli altri, l’indagine conoscitiva sul settore del latte e i provvedimenti Cirio/Centrale del Latte di Roma (provv. n. 5408) e Parmalat/Centrale del Latte di Monza. 2 di rilievo sui comportamenti dei consumatori e sulle strategie sia produttive sia commerciali degli operatori. Infatti, risulta che i principali gruppi attivi nel settore si presentano ancora con marchi differenti nelle diverse aree geografiche, praticando anche differenti prezzi di vendita del latte fresco. Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, il mercato geografico di riferimento per il latte fresco pastorizzato può essere approssimativamente delimitato dal territorio della regione del Trentino Alto Adige. Tale delimitazione geografica non impedisce, in base alle considerazioni precedenti, di tenere conto nella valutazione finale dell’operazione degli effetti concorrenziali esercitati sul mercato rilevante dalla presenza di altri operatori provenienti da regioni contigue. Senni attualmente vende il suo latte fresco pastorizzato in Alto Adige e, in misura marginale, nella provincia di Belluno. Mila vende invece prevalentemente in Alto Adige, ma parte della produzione è commercializzata anche in Trentino. In base ai dati forniti dalle parti, sul mercato del latte fresco pastorizzato del Trentino - Alto Adige Milkon deterrà, dopo la concentrazione, una quota di circa il 44% in volume e di circa il 35% in valore. Nel valutare tali quote, occorre tuttavia tener conto delle seguenti circostanze. Anzitutto, in Trentino - Alto Adige sono presenti altri qualificati operatori, quali la Centrale del Latte di Trento e la Latteria Sociale Vipiteno (nota anche a livello nazionale con il marchio Sterzig). Va inoltre notato che il Trentino è esposto alla concorrenza proveniente dalla Lombardia e dal Veneto, mentre in Alto Adige la posizione di Milkon potrà essere efficacemente contrastata dalla concorrenza potenziale dei produttori austriaci (alcuni dei quali hanno stabilimenti situati ad appena 10 km oltre il confine italiano), e di quelli tedeschi (un produttore bavarese è stato recentemente autorizzato a vendere latte fresco con scadenza a 7 giorni in Alto Adige). Occorre infine tener conto, nella valutazione complessiva dell’operazione, delle modeste dimensioni assolute di Milkon, che, sul piano nazionale, coprirebbe circa l’1% del consumo di latte fresco. In base a tali considerazioni, l’operazione non sembra in grado di creare in capo a Milkon una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l'operazione non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuliano Amato *** 3