MILA-ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE ALTO ADIGE

Provvedimento n. 5597 ( C2967 )
MILA-ASSOCIAZIONE PRODUTTORI
LATTE ALTO ADIGE-CENTRO LATTE
BRUNICO/MILKON SUDTIROL-ALTO
ADIGE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 dicembre 1997;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 5 dicembre 1997 da parte di MILKON Sudtirol - Alto
Adige Scrl;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
MILA - Associazione Produttori Latte Alto Adige Scrl (in seguito Mila), con sede a Bolzano, lavora
e commercializza sotto forma di latte, latticini e prodotti lattiero-caseari in genere il latte conferito dai
propri soci.
Il fatturato di Mila nel 1996 è stato pari a 173 miliardi di lire, circa il 99% del quale realizzato in
Italia.
CENTRO LATTE BRUNICO Scrl (in seguito Senni), con sede a Brunico (BZ), lavora e
commercializza sotto forma di latte, latticini e prodotti lattiero-caseari in genere il latte conferito dai propri
soci. Essa è nota con il marchio Senni.
Il fatturato di Senni nel 1996 è stato pari a 82 miliardi di lire, circa il 99% del quale realizzato in
Italia.
MILKON Sudtirol - Alto Adige Scrl, con sede a Bolzano, è un consorzio di società cooperative,
costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, che non ha finora svolto alcuna attività,
ed è perciò priva di fatturato. Essa comincerà ad operare solo con il perfezionamento dell’operazione in
oggetto, nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari in genere.
Milkon è controllata congiuntamente da MILA - Associazione Produttori Latte Alto Adige Scrl e dal
Centro Latte Brunico Scrl, che detengono ciascuno il 45% delle quote sociali; il restante 10% è detenuto
dalla Latteria Sociale Burgusio Scrl.
2. Descrizione dell'operazione
L'operazione in esame consiste nella costituzione di una impresa comune, Milkon Scrl, e nel
conferimento in capo ad essa dei rami d’azienda relativi alla lavorazione e trasformazione del latte e alla
commercializzazione di prodotti lattiero-caseari di Mila e di Senni. Verranno trasferiti a Milkon la totalità
del personale, degli impianti, delle attrezzature tecniche operanti nella trasformazione del latte e nella
produzione di latticini presso Mila e Senni, nonché la titolarità dei marchi “Mila” e “Senni”.
Mila e Senni continueranno a svolgere individualmente soltanto l’attività di raccolta del latte presso i
soci, latte che verrà poi conferito a Milkon. Nessuna delle due società continuerà dunque ad operare
direttamente nella trasformazione del latte e nella commercializzazione di prodotti lattiero-caseari.
In seguito al conferimento di tali rami d’azienda, le quote di Milkon risulteranno così ripartite: Mila
57,819%; Senni 42,117%; Latteria Sociale Burgusio 0,064%. In base allo statuto di Milkon, sia Mila che
Senni avranno 5 voti nell’assemblea dei soci; inoltre, il Consiglio di Amministrazione sarà formato da 10
membri, nominati 5 da Mila e 5 da Senni.
Da quanto sopra emerge che Mila e Senni controlleranno congiuntamente Milkon.
3. Qualificazione dell'operazione
L'impresa comune eserciterà stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, in
quanto disporrà di proprio personale, di propri impianti e attrezzature tecniche, nonché della titolarità dei
marchi “Mila” e “Senni”. Inoltre, non vi sono obblighi di acquisto esclusivo tra Milkon e le società Mila e
Senni, in quanto Milkon è libera, in base alle sue esigenze, di rivendere il latte ricevuto, oppure di
acquistare latte e latticini da soggetti non soci. Infine, Mila e Senni escono completamente dal settore in cui
opererà Milkon, in quanto trasferiscono ad essa tutte le attività esercitate nel settore della trasformazione
del latte e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari. L’impresa comune non ha perciò quale oggetto
o effetto principale il coordinamento del comportamento concorrenziale tra le imprese fondatrici o tra
queste ultime e l’impresa comune, e può quindi essere considerata di natura concentrativa.
L’operazione, quindi, in quanto comporta la costituzione di un’impresa comune di tipo
concentrativo, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90. Essa
rientra nell'ambito di applicazione della legge suddetta, in quanto non ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale da
ciascuno dei rami d’impresa conferiti è superiore a 67 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
L’operazione in esame produrrà i suoi effetti nel settore della produzione e della
commercializzazione dello yogurt, del latte UHT, del latte fresco pastorizzato e dei formaggi cotti e
semicotti.
I mercati dello yogurt e dei formaggi cotti e semicotti sono mercati distinti, di dimensione nazionale.
In base ai dati forniti dalle parti, Milkon deterrà una quota di mercato di circa il 3% nel mercato dello
yogurt, e di circa l’1% in quello dei formaggi cotti e semicotti. L’operazione comunicata non è perciò
suscettibile di determinare significative variazioni dell’assetto concorrenziale esistente in tali mercati.
In base a un consolidato orientamento dell’Autorità1, il latte fresco e il latte UHT possono essere
considerati mercati distinti, sulla base della limitata sostituibilità per il consumatore tra i due prodotti.
Alla suddivisione del settore del latte in due distinti mercati è connessa una diversa definizione del
mercato geografico rilevante. Nel mercato del latte UHT, infatti, l'economicità dei costi di trasporto e il
periodo relativamente lungo di conservazione consentono agli operatori di maggiori dimensioni di
distribuire agevolmente il prodotto sull'intero territorio nazionale; la dimensione geografica del mercato è
dunque nazionale.
In base ai dati forniti dalle parti, Milkon deterrà una quota intorno all’1% del mercato del latte UHT,
per cui in questo mercato l’operazione non avrà effetti rilevanti sulla concorrenza.
Nel settore del latte fresco, invece, la necessità di distribuire il prodotto entro poche ore dal suo
confezionamento, quotidianamente e con la catena del freddo, induce le imprese ad operare in un ambito
territorialmente limitato; le condizioni concorrenziali risultano perciò differenti nelle diverse regioni, che
possono essere approssimativamente considerate altrettanti mercati geografici di riferimento.
Occorre comunque sottolineare che l’intenso processo di trasformazione che sta interessando da
alcuni anni l’intero settore del latte ha consentito un’estensione dell’area geografica servita, anche per
quanto riguarda il prodotto fresco, da alcune grandi imprese produttrici di latte che, grazie al
conseguimento di una struttura produttiva multi-impianto, riescono oramai a coprire una parte consistente
del territorio nazionale. Non sembra tuttavia, al momento, che le recenti dinamiche abbiano prodotto effetti
1 Cfr., tra gli altri, l’indagine conoscitiva sul settore del latte e i provvedimenti Cirio/Centrale del Latte di Roma (provv. n. 5408) e
Parmalat/Centrale del Latte di Monza.
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di rilievo sui comportamenti dei consumatori e sulle strategie sia produttive sia commerciali degli operatori.
Infatti, risulta che i principali gruppi attivi nel settore si presentano ancora con marchi differenti nelle
diverse aree geografiche, praticando anche differenti prezzi di vendita del latte fresco.
Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, il mercato geografico di riferimento per il latte
fresco pastorizzato può essere approssimativamente delimitato dal territorio della regione del Trentino Alto Adige.
Tale delimitazione geografica non impedisce, in base alle considerazioni precedenti, di tenere conto
nella valutazione finale dell’operazione degli effetti concorrenziali esercitati sul mercato rilevante dalla
presenza di altri operatori provenienti da regioni contigue.
Senni attualmente vende il suo latte fresco pastorizzato in Alto Adige e, in misura marginale, nella
provincia di Belluno. Mila vende invece prevalentemente in Alto Adige, ma parte della produzione è
commercializzata anche in Trentino.
In base ai dati forniti dalle parti, sul mercato del latte fresco pastorizzato del Trentino - Alto Adige
Milkon deterrà, dopo la concentrazione, una quota di circa il 44% in volume e di circa il 35% in valore. Nel
valutare tali quote, occorre tuttavia tener conto delle seguenti circostanze. Anzitutto, in Trentino - Alto
Adige sono presenti altri qualificati operatori, quali la Centrale del Latte di Trento e la Latteria Sociale
Vipiteno (nota anche a livello nazionale con il marchio Sterzig). Va inoltre notato che il Trentino è esposto
alla concorrenza proveniente dalla Lombardia e dal Veneto, mentre in Alto Adige la posizione di Milkon
potrà essere efficacemente contrastata dalla concorrenza potenziale dei produttori austriaci (alcuni dei quali
hanno stabilimenti situati ad appena 10 km oltre il confine italiano), e di quelli tedeschi (un produttore
bavarese è stato recentemente autorizzato a vendere latte fresco con scadenza a 7 giorni in Alto Adige).
Occorre infine tener conto, nella valutazione complessiva dell’operazione, delle modeste dimensioni
assolute di Milkon, che, sul piano nazionale, coprirebbe circa l’1% del consumo di latte fresco.
In base a tali considerazioni, l’operazione non sembra in grado di creare in capo a Milkon una
posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati
interessati.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da
eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuliano Amato
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