Convenzione quadro - FormaLavoro

CONVENZIONE QUADRO
PER L’INSERIMENTO DI LAVORATORI DISABILI “DEBOLI”
tra
la Provincia di Savona
e
le Associazioni Datoriali, Sindacali e Cooperative
della provincia di Savona
(sperimentazione dell’art. 14 del D. Lgs. 10.09.03 n° 276)
Premesso che:
 l’impianto previsto dalla Legge 68/99 - “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
prevede che tutti i lavoratori disabili possano usufruire di un collocamento mirato,
anche attraverso l’utilizzo di servizi di avvicinamento al lavoro, convenzioni con
Agenzie di mediazione e inserimento lavorativo,
programmi convenzionali di
inserimento con le Aziende in obbligo.
La Provincia di Savona, grazie anche ai servizi e alle collaborazioni attivate, può rilevare
positivi risultati di integrazione lavorativa, in termini quantitativi e qualitativi;
 l’articolo 14 del D. Lgs. 10.09.03 n. 276 si inserisce in un contesto locale che prevede il
pieno utilizzo della Legge 68/99: può pertanto solo rappresentare, all’interno della
gestione complessiva della Legge, un ulteriore strumento di inserimento per alcuni
disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, utilizzando le opportunità offerte dalla cooperazione sociale, in cui
è possibile realizzare percorsi di socializzazione al lavoro con maggiore sostegno e con
forte finalità formativa.
Se viene riconosciuto e rafforzato il ruolo della cooperazione sociale di “cinghia di
trasmissione” tra la persona “debole” e il mondo del lavoro, l’esito finale del percorso
del disabile potrà anche essere quello di una successiva transizione nel mercato del
lavoro pubblico e privato;
 Il monitoraggio di una sperimentazione sull’applicazione dell’art. 14 non risulta
problematico in un contesto in cui operano servizi di inserimento lavorativo pubblici e
privati ormai fortemente consolidati nel tessuto locale, associazioni di categoria attive,
associazioni datoriali, associazioni sindacali, aziende, realtà produttive della
cooperazione sociale sensibili e attenti alle problematiche relative all’integrazione
lavorativa dei soggetti deboli;
 Il sistema di garanzie alla base della sperimentazione di utilizzo dell’art.14 riguarderà:
-
I lavoratori che eventualmente usufruiranno della sperimentazione, che dovranno:
• essere iscritti come disoccupati al Collocamento Disabili dei Centri per l’impiego
• essere seguiti da un servizio di inserimento lavorativo
•
rientrare nei criteri generali definiti dal decreto “che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”e in quelli
specifici individuati dal Comitato Tecnico.
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 Le aziende che aderiranno alla sperimentazione, che devono aver già provveduto o
contestualmente provvedere alla copertura della restante quota d’obbligo, ai sensi dei
seguenti articoli della L.68 :
•
art.3 : assunzioni obbligatorie effettuate in base alla quota di riserva;
•
art.5 : esonero parziale (indicando la % concessa sulla quota d’obbligo
totale e la durata dell’esonero);
•
art.11 : convenzione richiesta o stipulata (indicando percentuale di disabili
da assumere tramite convenzione e la durata della stessa);
•
art.12 : secondo le modalità espresse nell’articolo.
Solo sulla base dell’osservanza di quanto sopra, l’azienda potrà utilizzare, per la durata
concordata, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 14 del D. Lgs. n.
276/03, ossia la computabilità ai fini della quota di riserva dei lavoratori disabili inseriti
nella Cooperativa sociale di tipo B.
Nella sperimentazione saranno considerate tutte le aziende soggette agli obblighi della
Legge 68/99 e le convenzioni non potranno riguardare più di un disabile se l’Impresa
Committente occupa sino a 50 dipendenti, oppure il 50% dell’aliquota d’obbligo dei
lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50.
L'Azienda che aderisce alla sperimentazione si farà carico dei costi di uno specifico
tutoraggio di affiancamento che sia ritenuto necessario dai Servizi provinciali di
inserimento lavorativo, anche quando tale tutoraggio venga affidato alla Cooperativa
sociale, mentre i costi di inserimento lavorativo saranno sostenuti dalla Provincia di
Savona.
L’azienda che aderisce alla sperimentazione non potrà fare richiesta di fiscalizzazione ai
sensi dell’art. 13 della Legge 68/99 relativamente alla quota di lavoratori disabili
computati in base all’art. 14.
La Cooperativa prescelta dovrà garantire affidabilità imprenditoriale, avere titolarità di
appartenenza alle cooperative sociali di tipo B tramite l’iscrizione all’albo prefettizio di
cui alla legge 8 novembre 2001, n. 381 e all’albo regionale di cui alla Legge Regionale 23
del 1 giugno 1993;
 l’art. 14 del D. Lgs. 10.09.03 n. 276 prevede che la Provincia di Savona possa stipulare con
le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza
e tutela della cooperative, apposite convenzioni validate dalla Regione Liguria,
finalizzate all’integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di
tipo “B”, nei confronti delle quali i datori di lavoro pubblici e/o privati si impegnano ad
affidare commesse di lavoro;
 la presente convenzione quadro è stata validata dalla Regione Liguria con Delibera di
Giunta n. 607 del 16/6/2006, così come disposto dall’art. 14, comma 1, del D. Lgs.
10.09.03 n. 276, previo parere favorevole della Commissione Regionale di Concertazione
riunitasi in data 22/5/2006.
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Tutto ciò premesso
I Soggetti firmatari convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
(Assunzione del lavoratore)
L'assunzione del lavoratore indicato dal Servizio collocamento disabili, individuato in base
ai criteri definiti dal Comitato Tecnico descritti all’articolo 3, avverrà presso una Cooperativa
che acconsente e garantisce il massimo impegno per il buon esito dell’inserimento lavorativo.
•
•
In relazione all’inquadramento, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore
socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo. Qualora la Cooperativa
sociale di tipo “B” applicasse CCNL di altri settori si farà riferimento al costo del lavoro annuo
da questi derivanti, anche in sede di contrattazione decentrata.
Per il buon esito dell’inserimento lavorativo si terrà conto della professionalità posseduta
dal lavoratore e delle eventuali competenze da acquisire in previsione delle mansioni che
verranno ad esso affidate.
•
•
Il lavoratore assunto sarà inquadrato ad un livello comunque rispondente alle mansioni
effettivamente svolte, come risulterà dalla documentazione depositata presso il competente
Ufficio della Provincia di Savona ed allegata al Progetto d’inserimento di cui all’art. 2.
La durata del contratto di lavoro sarà correlata al valore delle commesse di lavoro di cui
all’articolo 4 e comunque non inferiore a 12 mesi, eventualmente prorogabili.
•
ART. 2
(Inserimento lavorativo)
•
L’assunzione del lavoratore potrà avvenire attraverso un percorso di mediazione e/o
inserimento lavorativo svolto in partnership con i servizi di mediazione/inserimento lavorativo
indicati dalla Provincia di Savona.
Le modalità, i tempi e gli strumenti di mediazione al lavoro saranno descritte nel “Progetto
d’inserimento lavorativo”, redatto dagli uffici provinciali competenti, che sarà concordato tra
Servizio collocamento disabili, la Cooperativa sociale, il Servizio di mediazione/inserimento
lavorativo e verrà sottoscritto anche dall’Azienda Committente e dal Lavoratore.
•
•
I costi necessari a garantire il servizio di mediazione/inserimento lavorativo saranno
sostenuti dalla Provincia di Savona.
•
L'Azienda committente contribuirà all'inserimento del lavoratore facendosi carico dei costi
dello specifico tutoraggio che sia ritenuto necessario dai Servizi provinciali di inserimento
lavorativo e che potrà essere svolto direttamente dall'Azienda stessa o mediante l'affidamento
ad un tutore della Cooperativa sociale
La Cooperativa Sociale avrà cura di comunicare, con cadenza periodica, al competente
Ufficio della Provincia di Savona lo stato di avanzamento del progetto d’inserimento attraverso
relazioni scritte trimestrali.
•
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ART. 3
(Criteri d’individuazione dei lavoratori disabili da inserire in Cooperativa)
L’individuazione delle persone disabili da inserire al lavoro tramite l’applicazione dell’articolo
14 del D. Lgs. 276/04 verrà svolta dal Servizio Collocamento Disabili della Provincia di Savona,
in accordo con il Comitato tecnico provinciale che fornirà indicazioni circa la compatibilità tra
l’attività svolta dalla Cooperativa, le mansioni da ricoprire, il profilo del lavoratore, il luogo di
lavoro e di residenza del disabile, valutando i soggetti più idonei tra quelli che posseggono i
seguenti requisiti:
1. Iscrizione nelle liste del Collocamento Disabili della Provincia di Savona ai sensi dell’art.
1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
2. In stato di disoccupazione;
3. In possesso della valutazione delle capacità lavorative residue da parte del Comitato
tecnico per la legge n. 68/99;
4. In carico ad un servizio sociale e/o sanitario.
L’individuazione dei disabili “deboli” avverrà sulla scorta dell’apposita “Scheda di
individuazione dei disabili deboli”, redatta dal Servizio Collocamento Disabili sulla base delle
indicazioni del Comitato tecnico, che terranno conto della situazione socio-sanitaria, familiare e
delle competenze professionali del lavoratore.
Saranno ritenute sufficienti 6 valutazioni positive. In caso di parità sarà data la priorità ai
disabili con con disabilità psichica o intellettiva o con la percentuale più elevata, ed in possesso
della dichiarazione ISEE più bassa.
ART. 4
(Conferimento di commesse di lavoro)
•
Le Aziende aderenti all’Associazione dei Datori di lavoro firmataria della presente
convenzione quadro presentano, tramite l’Associazione stessa, la proposta di “Convenzione per
l’attribuzione di commesse di lavoro” al competente Servizio della Provincia di Savona,
mediante compilazione dell’apposito modulo redatto dagli uffici provinciali competenti.
La “Convenzione per l’attribuzione di commesse di lavoro” proposta dall’azienda dovrà
essere approvata e sottoscritta dalla Provincia di Savona, dalla Cooperativa Fornitrice e
dall’Azienda Committente; essa regola il rapporto contrattuale relativamente all’affidamento e
all’esecuzione di nuove commesse.
•
L’Azienda committente, a fronte dell’inserimento lavorativo di cui all’art. 1, si impegna ad
affidare alla stessa Cooperativa Sociale una o più commesse di lavoro secondo le disposizioni
indicate nello schema di convenzione per l’attribuzione di commesse, specificando tipologia,
quantità e caratteristiche del prodotto/servizio richiesto, tempi di consegna, valore economico e
durata, la quale non potrà essere complessivamente inferiore a 12 mesi rinnovabili.
•
Le commesse di lavoro saranno affidate ad una Cooperativa (denominata Cooperativa
Fornitrice) adeguata all’erogazione/fornitura del servizio/prodotto richiesto. La Cooperativa
fornitrice dovrà garantire affidabilità imprenditoriale e avere titolarità di appartenenza alle
cooperative sociali di tipo “B” tramite l’iscrizione all’albo prefettizio di cui alla legge 8
novembre 2001, n. 381 e all’albo regionale di cui alla Legge Regionale 23/93.
•
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ART. 5
(Attestazione del valore complessivo annuale della commessa, correlazione con il numero dei lavoratori
inseriti, determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse)
Ai fini di quanto previsto dall’art. 14 comma 3 del D. Lgs. n. 276/03 il coefficiente di calcolo,
utile a determinare il numero delle coperture, viene equiparato al costo annuo del/della
lavoratore/trice; pertanto la determinazione del numero delle coperture risulta dal seguente
rapporto:
C = V/CL
Dove
C = numero delle coperture
CL = costo annuo del lavoratore/trice;
V = valore complessivo del lavoro annualmente conferito;
Per la valutazione del fattore CL (costo del lavoro), in relazione al livello d’inquadramento
del lavoratore concordato tra le parti, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore
socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo. Qualora la Cooperativa
sociale di tipo “B” applicasse CCNL di altri settori si farà riferimento al costo del lavoro annuo
da questi derivanti, anche in sede di contrattazione decentrata. Per la determinazione del valore
complessivo della commessa si farà riferimento all’eventuale somma di commesse di diverso
genere e importo.
•
ART. 6
(Applicabilità e limiti di applicazione)
Il datore di lavoro conferente la commessa di lavoro potrà utilizzare appieno, per la durata
concordata, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire la computabilità ai fini della quota di riserva dei
lavoratori disabili inseriti nella Cooperativa sociale di tipo “B”, sempre che per la restante quota
d’obbligo abbia già provveduto o contestualmente provveda alla piena copertura ai sensi degli
artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
•
Le convenzioni per l’inserimento di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 14 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non possono riguardare più di un disabile se l’Impresa
Committente occupa sino a 50 dipendenti, oppure il 50% dell’aliquota d’obbligo dei lavoratori
disabili da assumere se ne occupa più di 50.
•
ART. 7
(Promozione e sviluppo delle commesse)
•
Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza
della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità, verso il sistema delle imprese,
delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili.
A tal fine verrà istituito, nell’ambito della Commissione tripartita permanente integrata,
un gruppo tecnico di concertazione formato da rappresentanti degli enti firmatari dedicato al
monitoraggio delle modalità di attuazione dell’articolo 14.
•
5
Il Servizio Collocamento Disabili, coadiuvato dal Comitato Tecnico Provinciale e integrato
dai Servizi di cui all’art. 6, comma 1 della legge n. 68/99, riferirà, con cadenza periodica, la
corretta applicazione di tale sperimentazione alla Commissione Provinciale Tripartita Integrata.
•
•
In considerazione delle disposizioni contenute al comma 12 dell’art. 86 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la Provincia di Savona segnalerà tempestivamente al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’andamento quali/quantitativo delle convenzioni
stipulate.
le Parti firmatarie della presente Convenzione Quadro si impegnano ad incontrarsi qualora
le disposizioni contenute all’art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 subiscano
modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi – così come previsto dal comma 12 dell’art.
86 del citato decreto – al fine di valutare le modifiche che si rendano necessarie.
•
Savona, li 25 luglio 2006.
Letto, confermato e sottoscritto
Provincia di Savona
Associazioni sindacali dei lavoratori:
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
Associazioni di rappresentanza, assistenza
e tutela delle cooperative sociali ed i consorzi:
LEGA COOPERATIVE
FEDERSOLIDARIETA’
Associazioni sindacali dei datori di lavoro:
UNIONE INDUSTRIALI
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
LEGA COOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE
CONFARTIGIANATO
C.N.A.
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