LA GERARCHIA DELL FONTI COSA SONO LE FONTI DEL DIRITTO? • ATTI o FATTI che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche • Atti o fatti di produzione normativa che costituiscono nel loro insieme l’ordinamento giuridico statale FONTI di PRODUZIONE • Alle fonti di produzione è affidata la funzione di individuare: • i soggetti abilitati a stabilire norme giuridiche • Le procedure che devono seguire • I modi in cui devono essere portate a conoscenza dei destinatari FONTI di COGNIZIONE • Atti che non hanno natura normativa • Svolgono unicamente la funzione di far conoscere il diritto oggettivo REQUISITI DELLE NORME GIURIDICHE • GENERALITA’ • ASTRATTEZZA CRITERI CHE DISCIPLINANO LE RELAZIONI FRA LE LEGGI • Cronologico • Gerarchico • Competenza Criterio cronologico Nel caso di fonti dello stesso grado la norma cronologicamente successiva prevale su quella anteriore Criterio gerarchico Le norme successive poste da fonti di rango inferiore che siano in contrasto con norme di rango superiore sono invalide e soggette ad annullamento o a disapplicazione Criterio di competenza È fondato sulla separazione di competenze in base all’oggetto della norma o all’ambito territoriale EFFICACIA • Di regola gli atti normativi valgono solo per il futuro non hanno, di regola, efficacia retroattiva, ove disposta riguarda solo i rapporti pendenti. • Divieto assoluto di retroattività per la legge penale (art. 252 Cost.) ABROGAZIONE delle NORME 1. Espressa: disposta direttamente dal legislatore (nel testo di una legge vengono indicate le disposizioni preesistenti specificamente abrogate) 2. Per incompatibilità = tacita (viene accertata per via interpretativa quando l’interprete rileva il contrasto tra due norme dal contenuto incompatibile) 3. Per nuova disciplina dell’intera materia già regolata da una legge anteriore, per cui la nuova disciplina si sostituisce alla precedente CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI costituzione Normativa comunitaria Fonti di rango primario Fonti di rango secondario Fonti di rango costituzionale: • Principi supremi dell’ordinamento (immodificabili); • Costituzione della Repubblica Italiana • Leggi costituzionali e di revisione costituzionale VOTAZIONE • Costituzione e le altre leggi costituzionali sono votate dal Parlamento a maggioranza qualificata e solo con tale mezzo è possibile introdurre innovazioni nel sistema costituzionale • Approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera • Richiesta di referendum costituzionale • Successiva promulgazione della legge • Nel caso di approvazione con maggioranza di 2/3 non è consentito il referendum • promulgazione COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA • Ha carattere rigido necessita di un procedimento particolare per la sua revisione • Art. 138 Costituzione disciplina lo speciale procedimento per la modifica della Costituzione e per l’iter procedimentale delle leggi costituzionali RIGIDITA’ della COSTITUZIONE ITALIANA • Può essere modificata solo mediante uno speciale procedimento di revisione costituzionale: procedimento aggravato 1. Lettura = agli altri procedimenti legislativi 2. Lettura deve avvenire almeno dopo tre mesi dalla prima ed essere approvato a maggioranza qualificata LIMITI alla REVISIONE COSTITUZIONALE • L’unico espresso nella nostra Carta Costituzionale è quello relativo alla forma repubblicana • Principi supremi. Diritti inviolabili dell’uomo, il principio di unità ed indivisibilità della repubblica COSTITUZIONE ITALIANA • Principi fondamentali • Rapporti civili, etico-sociali, economici, politici • Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, magistratura, regioni province e comuni, garanzie costituzionali FONTI DI ORIGINE COMUNITARIA Trattato della comunità Europea 1993 • Art. 249: gli organi comunitari sono abilitati ad emanare regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. REGOLAMENTO (legge dell’Unione) • Ha portata generale è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri • Possono essere destinatari persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati • Non vi è necessità di recepimento REGOLAMENTO • Sono vere e proprie leggi dell’Unione • I giudici nazionali le applicano direttamente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili DIRETTIVA • Art 249 Trattato della comunità Europea: la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Le direttive entrano in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta della Comunità Europea DIRETTIVA • Gli stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre……. Le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva DIRETTIVE • La Corte di Giustizia europea ha stabilito che in determinate circostanze sono direttamente efficaci • Le persone fisiche e giuridiche possono invocarle e la pubblica autorità è tenuta ad osservarle • La Corte di Giustizia ha affermato la responsabilità dello Stato per il mancato recepimento della direttiva con conseguente obbligo di risarcimento del danno subito dal singolo per effetto dell’inadempimento DECISIONI • La decisione è obbligatoria per i destinatari da essa designati in tutti i suoi elementi • La Corte Costituzionale negli anni è giunta a riconoscere la prevalenza delle suddette norme su quelle interne, collocandole nella gerarchia delle fonti in una posizione di subordinazione alla sola Costituzione e di sovraordinazione alla legge ordinaria DECISIONI • Servono a disciplinare fatti concreti e sono rivolte a destinatari specificamente individuati, sono simili agli atti amministrativi RACCOMANDAZIONI e PARERI • Valenza di indirizzo politico e non fanno sorgere obblighi né diritti nei destinatari COSTITUZIONE ITALIANA poche norme in tema di finanza • Duplice processo di integrazione con la normativa europea in materia finanziaria: • La normativa europea ha imposto obblighi e vincoli riducendo la sovranità degli Stati in materia • La legislazione ordinaria in materia finanziaria (L. 468/78) ha integrato le disposizioni costituzionali (art. 81) ART. 53 COSTITUZIONE • Art. 53: principio dell’uguaglianza fiscale in relazione alla capacità contributiva • Regola della progressività dell’imposta • Art. 97 principio del buon andamento e imparzialità dell’amministrazione • Titolo V Costituzione art. 119 divieto anche per i bilanci regionali e degli enti locali di ricorrere all’indebitamento, ammesso solo per spese di investimento CONTRASTO TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNO • Viene risolto sulla base del principio di necessaria applicazione del regolamento comunitario da parte del giudice comune anche in contrasto con le disposizioni legislative nazionali (reato di clandestinità) NORME COMUNITARIE FINANZIARIE • Trattato di Maastricht 1992: primato rispetto alle norme costituzionali italiane • Patto di stabilità e crescita: vincolo di equilibrio finanziario = raggiungimento a medio termine del pareggio di bilancio FONTI DI RANGO PRIMARIO • Leggi ordinarie dello Stato • Referendum abrogativo • Decreti legge • Statuti delle Regioni ordinarie • Leggi regionali FONTI PRIMARIE DI II GRADO Leggi regionali delegate dallo Stato Decreti legislativi • Non sono configurabili atti fonte primaria al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione Legislazione ordinaria • È la stessa Costituzione a riconoscere forza di legge ordinaria agli atti attraverso i quali si estrinseca tale funzione • Tali atti sono definiti atti legislativi • La forza o valore di legge comporta che tali atti non possano incidere sulla materia costituzionale, ma ciascuno nel proprio ambito possono introdurre innovazioni nell’ordinamento legislativo preesistente • A loro volta possono essere innovate solo ad opera di fonti operanti allo stesso livello PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ART. 70 COSTITUZIONE • La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere LEGGE ORDINARIA dello STATO • È fonte a competenza generale può disciplinare qualsiasi oggetto fatto salvo quanto è disciplinato dalla Costituzione stessa • È un atto fonte abilitato a produrre norme primarie e dotato di forza di legge LEGGE 11 Febbraio 2005 , n. 15 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21-2-2005 ) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 74 COSTITUZIONE • Il Presidente della Repubblica interviene nel procedimento legislativo mediante la promulgazione delle leggi o l’eventuale loro rinvio. • La legge è gia perfetta quando entrambe le Camere abbiano deliberato un identico testo. Atti che hanno forza e valore di legge ATTI LEGISLATIVI: • Leggi statali o leggi ordinarie (leggi del Parlamento) artt. 70 – 74 Costituzione • Decreti legislativi emanati per delega del Parlamento (leggi delegate art. 76 Cost.) • Decreti legge art. 77 Costituzione NORMATIVA IN MATERIA FINANZIARIA • Principali leggi ordinarie che disciplinano la finanza pubblica sone le leggi del 1923/24 e la L. 468/78: approvazione annuale della legge finanziaria e la redazione del bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa PRINCIPI IN MATERIA FINANZIARIA • • • • • • • Universalità Integrità Unità Pubblicità Chiarezza Veridicità nella rappresentazione delle spese Tutte le entrate dello Stato devono essere rappresentate in bilancio nella loro esatta entità DECRETO LEGISLATIVO e DECRETO LEGGE • Sono i due principali atti che, pur avendo forza di legge, la Costituzione consente che non siano adottati dal Parlamento • Sono deliberati dal Governo ed in particolare dal Consiglio dei Ministri e sono emanati dal Presidente della Repubblica DECRETO LEGISLATIVO • La legge di delegazione per una specifica materia viene approvata dal Parlamento: deve contenere l’oggetto della delega, stabilire i principi e i criteri direttivi, indicare il termine entro il quale la delega deve essere esercitata (L. 421/92) • Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta il decreto legislativo in attuazione della legge di delegazione (D. Lgs. 502/92) Delegabilità della funzione legislativa • Trova il suo fondamento giuridico nell’art. 76 della Costituzione • Il decreto legislativo delegato si basa su di una precedente legge parlamentare: LEGGE di DELEGAZIONE LEGGE di DELEGAZIONE • Ha un contenuto costituzionalmente imposto • Deve disciplinare l’oggetto ed il termine entro il quale può essere emanato e stabilirne i principi ed i criteri direttivi cui si deve conformare DECRETO LEGISLATIVO Procedimento di produzione normativa delegata Iniziativa Governo o membri del Parlamento Legge di delegazione Parlamento Predisposizione Schema el decreto Governo Eventuale adozione Decreti correttivi Governo Adozione del decreto Governo Eventuale parere sullo schema Parlamento DECRETO LEGGE • Provvedimento provvisorio con forza equiparata alla legge ordinaria deliberato dal Consiglio dei Ministri e emanato dal Presidente della Repubblica (DECRETO MILLEPROROGHE 2011 decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 ) DECRETO LEGGE • Deve recare misure concrete immediatamente applicabili: solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Deve essere presentato alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui è adottato. E’ efficace solo 60 giorni e quindi ha efficacia provvisoria, se non è convertito in legge perde l’efficacia dall’inizio DECRETO LEGGE Adozione Governo Emanazione Presidente della Repubblica Presentazio ne disegno di legge di conversione Governo Promulgazio ne legge di conversione Presidente della Repubblica Approvazione legge di conversione Parlamento Eventuali emendamen ti Parlamento DECRETO – LEGGE ART. 77 COST. • Il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria • In casi di necessità e di urgenza adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge DECRETO LEGGE • Necessità di presentazione immediata alle Camere e perdita di efficacia ex tunc se il provvedimento non viene convertito in legge entro 60 giorni RUOLO del PRESIDENTE della REPUBBLICA • Nell’ambito del DECRETO LEGISLATIVO E DECRETO LEGGE il ruolo del Presidente della Repubblica è maggiore rispetto al procedimento legislativo ordinario, assurge ad elemento costitutivo VALORE FORMALE DI LEGGE • COMPORTA L’INTANGIBILITA’ DELL’ATTO E DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELL’ATTO DA PARTE DI CHIUNQUE, ECCETTO CHE DALLA Corte Costituzionale REFERENDUM ABROGATIVO Art. 75 Costituzione • È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. • Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. • Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. • La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. • La legge determina le modalità di attuazione del referendum. FONTI di DIRITTO REGIONALE • statuti delle regioni ordinarie leggi regionali • Regolamenti regionali statuti delle regioni ordinarie IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, nessuna richiesta di referendum è stata presentata sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge statutaria: FONTI del DIRITTO LOCALE • STATUTI • REGOLAMENTI FONTI espressione di AUTONOMIA COLLETTIVA • Contratti Collettivi di Lavoro delle pubbliche amministrazioni (d.lgs 165/2001 fissa la procedura per la stipula) • Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale • Meccanismo di etero-integrazione contrattuale: d. lgs. 150/09 le clausole contrattuali contrarie alla disposizione normativa sono disapplicate ai sensi deli artt. 1339 e 1441 del codice civile FONTI DI RANGO SECONDARIO • • • • Regolamenti governativi Regolamenti ministeriali e di altre autorità Statuti degli enti locali ordinanze FONTI SECONDARIE • Atti di espressione del potere normativo della pubblica amministrazione statale (Governo, Ministri, Prefetto) o di altri enti pubblici • Sono atti formalmente amministrativi anche se sostanzialmente normativi FONTI SECONDARIE • Non possono derogare né contrastare con le norme costituzionali • Non possono derogare né contrastare con tutti gli atti legislativi ordinari, pertanto non hanno forza né valore di legge ma solo forza normativa • Non possono derogare al principio di irretroattività, non possono contenere sanzioni penali REGOLAMENTI • Atti formalmente amministrativi in quanto emanati da organi del potere esecutivo, aventi forza normativa in quanto contenenti norme destinate a innovare l’ordinamento giuridico. REGOLAMENTI • Esclusivo fondamento della potestà regolamentare è l’espressa attribuzione di competenza fatta dalla legge ad un organo amministrativo (art. 17 L. 400/88) • I regolamenti per espresso disposto normativo L. 241/90 non necessitano di specifica motivazione, in quanto atti normativi di materia politica e quindi a motivo libero REGOLAMENTI ESTERNI • espressione del potere di supremazia del potere esecutivo verso tutti i cittadini REGOLAMENTI INTERNI • atti che regolano l’organizzazione interna di un organo o ente e obbligano solo coloro che fanno parte dell’ufficio REGOLAMENTI di ESECUZIONE • Art. 17 L. 400/88 • Sono necessari per curare l’esecuzione della legge presuppongono una legge precedente cui si ricollegano • Es. federalismo REGOLAMENTI INDIPENDENTI • Sono destinati a disciplinare le materie attribuite dalla legge alla pubblica amministrazione (es. regolamenti di polizia veterinaria, di igiene pubblica) • Regolamenti di organizzazione degli uffici amministrativi • Regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie: la legge comunitaria annuale può autorizzare il Governo ad attuare le direttive comunitarie mediante regolamento Titolari della potestà regolamentare • • • • • • Organi statali Regioni province Comuni Ordini professionali Camere di commercio Autorità indipendenti • Regolamenti governativi e ministeriali emanati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto deliberati dal Consiglio dei Ministri e sottoposti a parere del Consiglio dei Ministri • Il Presidente della Repubblica verifica la legittimità costituzionale formale, il decreto viene sottoposto al controllo della Corte dei Conti ORDINANZE Atti che creano obblighi o impongono divieti c.d. libere in senso stretto possono essere considerate fonti del diritto solo ove dettino prescrizioni generali ed astratte Classificazione delle ordinanze • Previste in campi specificamente indicati dal legislatore es. provvedimenti-prezzo, ordinanze previste dalla legge per casi eccezionali di particolare gravità: bandi militari, ordinanze del Prefetto per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico: • Ordinanze speciali es. per la visita e la disinfezione delle case nei casi di malattie infettive a carattere epidemico, ordinanze eccezionali in caso di calamità pubbliche es. terremoti ORDINANZE DI NECESSITA’ E URGENZA • Emanate dalle autorità amministrative per far fronte a situazioni di urgente necessità LIMITI e CARATTERI delle ORDINANZE • Non possono contrastare con la Costituzione, non possono contenere norme penali, non possono contrastare con la legge ordinaria; • Sono atipiche presuppongono una necessità ed urgenza di intervento, sono straordinarie la loro efficacia nel tempo è limitata • Trovano fondamento nella legge • Devono essere motivate • Devono essere pubblicizzate AUTORITA’ COMPETENTI ad emettere ORDINANZE di NECESSITA’ e URGENZA • Prefetto per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica: es. vietare la vendita per asporto di tutte le bevande in vetro o in lattina negli esercizi pubblici, in punti strategici della movida romana Ministero della Sanità in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria: • Il Ministro della salute Girolamo Sirchia ha firmato un’ordinanza urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. Disposizioni più severe nei confronti dei pitbull, obbligo di polizza di assicurazione per i padroni e divieto di acquisto per i pregiudicati e i minorenni. In ambito territoriale regionale presidente della Giunta regionale, comunale Sindaco: I provvedimenti del sindaco sono firmati in base alle nuove disposizioni del pacchetto sicurezza e al decreto cosiddetto "Maroni" che attribuisce ai capi delle amministrazioni comunali la competenza ad adottare appositi atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la convivenza civile e la coesione sociale. Le ordinanze, la cui attuazione è demandata a tutti gli organi preposti alla tutela della pubblica sicurezza, riguardano il contrasto ai comportamenti che generano degrado e alterano il decoro urbano; agli atti vandalici che deturpano edifici e manufatti pubblici e privati; all'accattonaggio molesto; al bivacco con campeggio abusivo in aree non attrezzate; al fenomeno della prostituzione sulle strade e negli spazi aperti; al bullismo e gli atteggiamenti violenti. • PROMULGAZIONE leggi costituzionali e leggi ordinarie dello Stato • EMANAZIONE decreti legislativi, decreti legge PUBBLICAZIONE Art. 73 • Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. • Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. • Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. PUBBLICAZIONE • GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA: tutti gli atti normativi • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE: leggi regolamenti regionali • ALBO PRETORIO del COMUNE: ordinanze del sindaco • Leggi e atti normativi si citano indicando giorno/mese/anno della promulgazione/emanazione + il numero progressivo attribuito in base all’ordine di pubblicazione, sono numerati annualmente e in modo progressivo tenendo conto della data di pubblicazione