LA GERARCHIA DELL FONTI
COSA SONO LE FONTI DEL
DIRITTO?
• ATTI o FATTI che l’ordinamento giuridico
abilita a produrre norme giuridiche
• Atti o fatti di produzione normativa che
costituiscono
nel
loro
insieme
l’ordinamento giuridico statale
FONTI di PRODUZIONE
• Alle fonti di produzione è affidata la
funzione di individuare:
• i soggetti abilitati a stabilire norme
giuridiche
• Le procedure che devono seguire
• I modi in cui devono essere portate a
conoscenza dei destinatari
FONTI di COGNIZIONE
• Atti che non hanno natura normativa
• Svolgono unicamente la funzione di far
conoscere il diritto oggettivo
REQUISITI DELLE NORME
GIURIDICHE
• GENERALITA’
• ASTRATTEZZA
CRITERI CHE DISCIPLINANO LE
RELAZIONI FRA LE LEGGI
• Cronologico
• Gerarchico
• Competenza
Criterio cronologico
Nel caso di fonti dello stesso grado la
norma
cronologicamente
successiva
prevale su quella anteriore
Criterio gerarchico
Le norme successive poste da fonti di
rango inferiore che siano in contrasto con
norme di rango superiore sono invalide e
soggette
ad
annullamento
o
a
disapplicazione
Criterio di competenza
È
fondato
sulla
separazione
di
competenze in base all’oggetto della
norma o all’ambito territoriale
EFFICACIA
• Di regola gli atti normativi valgono solo per
il futuro non hanno, di regola, efficacia
retroattiva, ove disposta riguarda solo i
rapporti pendenti.
• Divieto assoluto di retroattività per la legge
penale (art. 252 Cost.)
ABROGAZIONE delle NORME
1. Espressa: disposta direttamente dal
legislatore (nel testo di una legge vengono indicate
le disposizioni preesistenti specificamente abrogate)
2. Per incompatibilità = tacita (viene accertata
per via interpretativa quando l’interprete rileva il
contrasto tra due norme dal contenuto incompatibile)
3. Per nuova disciplina dell’intera materia
già regolata da una legge anteriore, per cui la nuova
disciplina si sostituisce alla precedente
CLASSIFICAZIONE DELLE
FONTI
costituzione
Normativa comunitaria
Fonti di rango primario
Fonti di rango secondario
Fonti di rango costituzionale:
• Principi supremi dell’ordinamento
(immodificabili);
• Costituzione della Repubblica Italiana
• Leggi costituzionali e di revisione
costituzionale
VOTAZIONE
• Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono votate dal Parlamento a
maggioranza qualificata e solo con tale
mezzo è possibile introdurre innovazioni
nel sistema costituzionale
• Approvazione a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera
• Richiesta di referendum costituzionale
• Successiva promulgazione della legge
• Nel
caso
di
approvazione
con
maggioranza di 2/3 non è consentito il
referendum
• promulgazione
COSTITUZIONE della
REPUBBLICA ITALIANA
• Ha carattere rigido necessita di un
procedimento particolare per la sua
revisione
• Art. 138 Costituzione disciplina lo speciale
procedimento per la modifica della
Costituzione e per l’iter procedimentale
delle leggi costituzionali
RIGIDITA’ della COSTITUZIONE
ITALIANA
•
Può essere modificata solo mediante
uno speciale procedimento di revisione
costituzionale: procedimento aggravato
1. Lettura = agli altri procedimenti legislativi
2. Lettura deve avvenire almeno dopo tre
mesi dalla prima ed essere approvato a
maggioranza qualificata
LIMITI alla REVISIONE
COSTITUZIONALE
• L’unico espresso nella nostra Carta
Costituzionale è quello relativo alla forma
repubblicana
• Principi supremi. Diritti inviolabili
dell’uomo, il principio di unità ed
indivisibilità della repubblica
COSTITUZIONE ITALIANA
• Principi fondamentali
• Rapporti civili, etico-sociali, economici,
politici
• Parlamento, Presidente della Repubblica,
Governo, magistratura, regioni province e
comuni, garanzie costituzionali
FONTI DI ORIGINE
COMUNITARIA
Trattato della comunità Europea
1993
• Art. 249: gli organi comunitari sono abilitati
ad
emanare
regolamenti,
direttive,
decisioni, raccomandazioni e pareri.
REGOLAMENTO
(legge dell’Unione)
• Ha portata generale è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in
tutti gli Stati membri
• Possono essere destinatari persone
fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o
privati
• Non vi è necessità di recepimento
REGOLAMENTO
• Sono vere e proprie leggi dell’Unione
• I giudici nazionali le applicano
direttamente anche al posto delle
disposizioni interne incompatibili
DIRETTIVA
• Art 249 Trattato della comunità Europea:
la direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere,
ferma
restando
la
competenza degli organi nazionali in
merito alla forma ed ai mezzi.
Le direttive entrano in vigore a seguito della
pubblicazione
nella
Gazzetta
della
Comunità Europea
DIRETTIVA
• Gli stati membri adottano e pubblicano
entro e non oltre……. Le disposizioni
legislative regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva
DIRETTIVE
• La Corte di Giustizia europea ha stabilito
che in determinate circostanze sono
direttamente efficaci
• Le persone fisiche e giuridiche possono
invocarle e la pubblica autorità è tenuta ad
osservarle
• La Corte di Giustizia ha affermato la
responsabilità dello Stato per il mancato
recepimento
della
direttiva
con
conseguente obbligo di risarcimento del
danno subito dal singolo per effetto
dell’inadempimento
DECISIONI
• La decisione è obbligatoria per i
destinatari da essa designati in tutti i suoi
elementi
• La Corte Costituzionale negli anni è giunta
a riconoscere la prevalenza delle suddette
norme su quelle interne, collocandole nella
gerarchia delle fonti in una posizione di
subordinazione alla sola Costituzione e di
sovraordinazione alla legge ordinaria
DECISIONI
• Servono a disciplinare fatti concreti e sono
rivolte a destinatari specificamente
individuati, sono simili agli atti
amministrativi
RACCOMANDAZIONI e PARERI
• Valenza di indirizzo politico e non fanno
sorgere obblighi né diritti nei destinatari
COSTITUZIONE ITALIANA
poche norme in tema di finanza
• Duplice processo di integrazione con la
normativa europea in materia finanziaria:
• La normativa europea ha imposto obblighi e
vincoli riducendo la sovranità degli Stati in
materia
• La legislazione ordinaria in materia
finanziaria (L. 468/78) ha integrato le
disposizioni costituzionali (art. 81)
ART. 53 COSTITUZIONE
• Art. 53: principio dell’uguaglianza fiscale in
relazione alla capacità contributiva
• Regola della progressività dell’imposta
• Art. 97 principio del buon andamento e
imparzialità dell’amministrazione
• Titolo V Costituzione art. 119 divieto
anche per i bilanci regionali e degli enti
locali di ricorrere all’indebitamento,
ammesso solo per spese di investimento
CONTRASTO TRA DIRITTO
COMUNITARIO E DIRITTO INTERNO
• Viene risolto sulla base del principio di
necessaria applicazione del regolamento
comunitario da parte del giudice comune
anche in contrasto con le disposizioni
legislative nazionali (reato di clandestinità)
NORME COMUNITARIE
FINANZIARIE
• Trattato di Maastricht 1992: primato
rispetto alle norme costituzionali italiane
• Patto di stabilità e crescita: vincolo di
equilibrio finanziario = raggiungimento a
medio termine del pareggio di bilancio
FONTI DI RANGO PRIMARIO
• Leggi ordinarie dello Stato
• Referendum abrogativo
• Decreti legge
• Statuti delle Regioni ordinarie
• Leggi regionali
FONTI PRIMARIE DI II GRADO
 Leggi regionali delegate dallo Stato
 Decreti legislativi
• Non sono configurabili atti fonte
primaria
al
di
là
di
quelli
espressamente
previsti
dalla
Costituzione
Legislazione ordinaria
• È la stessa Costituzione a riconoscere
forza di legge ordinaria agli atti attraverso i
quali si estrinseca tale funzione
• Tali atti sono definiti atti legislativi
• La forza o valore di legge comporta che
tali atti non possano incidere sulla materia
costituzionale, ma ciascuno nel proprio
ambito possono introdurre innovazioni
nell’ordinamento legislativo preesistente
• A loro volta possono essere innovate solo
ad opera di fonti operanti allo stesso livello
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
ART. 70 COSTITUZIONE
• La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere
LEGGE ORDINARIA dello STATO
• È fonte a competenza generale può
disciplinare qualsiasi oggetto fatto salvo
quanto è disciplinato dalla Costituzione
stessa
• È un atto fonte abilitato a produrre norme
primarie e dotato di forza di legge
LEGGE 11 Febbraio 2005 , n. 15
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali
sull'azione amministrativa.(Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 21-2-2005 )
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 74 COSTITUZIONE
• Il Presidente della Repubblica interviene
nel procedimento legislativo mediante la
promulgazione delle leggi o l’eventuale
loro rinvio.
• La legge è gia perfetta quando entrambe
le Camere abbiano deliberato un identico
testo.
Atti che hanno forza e valore di
legge
ATTI LEGISLATIVI:
• Leggi statali o leggi ordinarie (leggi del
Parlamento) artt. 70 – 74 Costituzione
• Decreti legislativi emanati per delega del
Parlamento (leggi delegate art. 76 Cost.)
• Decreti legge art. 77 Costituzione
NORMATIVA IN MATERIA
FINANZIARIA
• Principali leggi ordinarie che disciplinano
la finanza pubblica sone le leggi del
1923/24 e la L. 468/78: approvazione
annuale della legge finanziaria e la
redazione del bilancio di previsione in
termini di competenza e di cassa
PRINCIPI IN MATERIA
FINANZIARIA
•
•
•
•
•
•
•
Universalità
Integrità
Unità
Pubblicità
Chiarezza
Veridicità nella rappresentazione delle spese
Tutte le entrate dello Stato devono essere
rappresentate in bilancio nella loro esatta entità
DECRETO LEGISLATIVO e
DECRETO LEGGE
• Sono i due principali atti che, pur avendo
forza di legge, la Costituzione consente
che non siano adottati dal Parlamento
• Sono deliberati dal Governo ed in
particolare dal Consiglio dei Ministri e
sono emanati dal Presidente della
Repubblica
DECRETO LEGISLATIVO
• La legge di delegazione per una specifica
materia viene approvata dal Parlamento: deve
contenere l’oggetto della delega, stabilire i
principi e i criteri direttivi, indicare il termine
entro il quale la delega deve essere esercitata
(L. 421/92)
• Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adotta il decreto legislativo in attuazione
della legge di delegazione (D. Lgs. 502/92)
Delegabilità della funzione
legislativa
• Trova il suo fondamento giuridico nell’art.
76 della Costituzione
• Il decreto legislativo delegato si basa su di
una precedente legge parlamentare:
LEGGE di DELEGAZIONE
LEGGE di DELEGAZIONE
• Ha un contenuto costituzionalmente
imposto
• Deve disciplinare l’oggetto ed il termine
entro il quale può essere emanato e
stabilirne i principi ed i criteri direttivi cui si
deve conformare
DECRETO LEGISLATIVO
Procedimento di produzione normativa
delegata
Iniziativa
Governo
o membri del
Parlamento
Legge di
delegazione
Parlamento
Predisposizione
Schema el
decreto
Governo
Eventuale
adozione
Decreti
correttivi
Governo
Adozione del
decreto
Governo
Eventuale
parere sullo
schema
Parlamento
DECRETO LEGGE
• Provvedimento provvisorio con forza
equiparata alla legge ordinaria deliberato
dal Consiglio dei Ministri e emanato dal
Presidente della Repubblica (DECRETO
MILLEPROROGHE 2011 decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, legge di
conversione 26 febbraio 2011, n. 10 )
DECRETO LEGGE
• Deve recare misure concrete
immediatamente applicabili: solo in casi
straordinari di necessità e di urgenza.
Deve essere presentato alle Camere per
la conversione lo stesso giorno in cui è
adottato. E’ efficace solo 60 giorni e quindi
ha efficacia provvisoria, se non è
convertito in legge perde l’efficacia
dall’inizio
DECRETO LEGGE
Adozione
Governo
Emanazione
Presidente
della
Repubblica
Presentazio
ne disegno
di legge di
conversione
Governo
Promulgazio
ne legge di
conversione
Presidente
della
Repubblica
Approvazione
legge di
conversione
Parlamento
Eventuali
emendamen
ti
Parlamento
DECRETO – LEGGE
ART. 77 COST.
• Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria
• In casi di necessità e di urgenza adotta
sotto la sua responsabilità provvedimenti
provvisori con forza di legge
DECRETO LEGGE
• Necessità di presentazione immediata alle
Camere e perdita di efficacia ex tunc se il
provvedimento non viene convertito in
legge entro 60 giorni
RUOLO del PRESIDENTE della
REPUBBLICA
• Nell’ambito del DECRETO LEGISLATIVO
E DECRETO LEGGE il ruolo del
Presidente della Repubblica è maggiore
rispetto al procedimento legislativo
ordinario, assurge ad elemento costitutivo
VALORE FORMALE DI LEGGE
• COMPORTA
L’INTANGIBILITA’
DELL’ATTO E DELLE STATUIZIONI
CONTENUTE NELL’ATTO DA PARTE DI
CHIUNQUE, ECCETTO CHE DALLA
Corte Costituzionale
REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 75 Costituzione
• È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
• Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
• Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
• La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
• La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
FONTI di DIRITTO REGIONALE
• statuti delle regioni ordinarie
leggi regionali
• Regolamenti regionali
statuti delle regioni ordinarie
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA non
ha
promosso questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale, nessuna richiesta
di referendum è stata presentata sono trascorsi tre
mesi dalla pubblicazione del testo della legge
statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge statutaria:
FONTI del DIRITTO LOCALE
• STATUTI
• REGOLAMENTI
FONTI espressione di
AUTONOMIA COLLETTIVA
• Contratti Collettivi di Lavoro delle
pubbliche amministrazioni (d.lgs 165/2001
fissa la procedura per la stipula)
• Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
• Meccanismo
di
etero-integrazione
contrattuale: d. lgs. 150/09 le clausole
contrattuali contrarie alla disposizione
normativa sono disapplicate ai sensi deli
artt. 1339 e 1441 del codice civile
FONTI DI RANGO SECONDARIO
•
•
•
•
Regolamenti governativi
Regolamenti ministeriali e di altre autorità
Statuti degli enti locali
ordinanze
FONTI SECONDARIE
• Atti di espressione del potere normativo
della pubblica amministrazione statale
(Governo, Ministri, Prefetto) o di altri enti
pubblici
• Sono atti formalmente amministrativi
anche se sostanzialmente normativi
FONTI SECONDARIE
• Non possono derogare né contrastare con
le norme costituzionali
• Non possono derogare né contrastare con
tutti gli atti legislativi ordinari, pertanto non
hanno forza né valore di legge ma solo
forza normativa
• Non possono derogare al principio di
irretroattività, non possono contenere
sanzioni penali
REGOLAMENTI
• Atti formalmente amministrativi in quanto
emanati da organi del potere esecutivo,
aventi forza normativa in quanto
contenenti norme destinate a innovare
l’ordinamento giuridico.
REGOLAMENTI
• Esclusivo fondamento della potestà
regolamentare è l’espressa attribuzione di
competenza fatta dalla legge ad un organo
amministrativo (art. 17 L. 400/88)
• I regolamenti per espresso disposto
normativo L. 241/90 non necessitano di
specifica motivazione, in quanto atti
normativi di materia politica e quindi a
motivo libero
REGOLAMENTI ESTERNI
• espressione del potere di supremazia del
potere esecutivo verso tutti i cittadini
REGOLAMENTI INTERNI
• atti che regolano l’organizzazione interna
di un organo o ente e obbligano solo
coloro che fanno parte dell’ufficio
REGOLAMENTI di ESECUZIONE
• Art. 17 L. 400/88
• Sono necessari per curare l’esecuzione
della legge presuppongono una legge
precedente cui si ricollegano
• Es. federalismo
REGOLAMENTI INDIPENDENTI
• Sono destinati a disciplinare le materie
attribuite dalla legge alla pubblica
amministrazione (es. regolamenti di polizia
veterinaria, di igiene pubblica)
• Regolamenti di organizzazione degli uffici
amministrativi
• Regolamenti di attuazione delle direttive
comunitarie: la legge comunitaria annuale
può autorizzare il Governo ad attuare le
direttive comunitarie mediante
regolamento
Titolari della potestà regolamentare
•
•
•
•
•
•
Organi statali
Regioni province
Comuni
Ordini professionali
Camere di commercio
Autorità indipendenti
• Regolamenti governativi e ministeriali
emanati dal Presidente della Repubblica
con proprio decreto deliberati dal Consiglio
dei Ministri e sottoposti a parere del
Consiglio dei Ministri
• Il Presidente della Repubblica verifica la
legittimità costituzionale formale, il decreto
viene sottoposto al controllo della Corte
dei Conti
ORDINANZE
Atti che creano obblighi o impongono divieti
c.d. libere in senso stretto possono essere
considerate fonti del diritto solo ove dettino
prescrizioni generali ed astratte
Classificazione delle ordinanze
• Previste in campi specificamente indicati
dal legislatore es. provvedimenti-prezzo,
ordinanze previste dalla legge per casi
eccezionali di particolare gravità: bandi
militari, ordinanze del Prefetto per tutelare
la sicurezza e l’ordine pubblico:
• Ordinanze speciali es. per la visita e la
disinfezione delle case nei casi di malattie
infettive a carattere epidemico, ordinanze
eccezionali in caso di calamità pubbliche
es. terremoti
ORDINANZE DI NECESSITA’ E
URGENZA
• Emanate dalle autorità amministrative per
far fronte a situazioni di urgente necessità
LIMITI e CARATTERI delle
ORDINANZE
• Non possono contrastare con la
Costituzione, non possono contenere
norme penali, non possono contrastare
con la legge ordinaria;
• Sono atipiche presuppongono una
necessità ed urgenza di intervento, sono
straordinarie la loro efficacia nel tempo è
limitata
• Trovano fondamento nella legge
• Devono essere motivate
• Devono essere pubblicizzate
AUTORITA’ COMPETENTI ad
emettere ORDINANZE di
NECESSITA’ e URGENZA
• Prefetto per la tutela dell’ordine pubblico e
della sicurezza pubblica: es.
vietare la vendita per asporto di tutte le
bevande in vetro o in lattina negli esercizi
pubblici, in punti strategici della movida
romana
Ministero della Sanità in materia di igiene e
sanità pubblica e polizia veterinaria:
• Il Ministro della salute Girolamo Sirchia ha
firmato un’ordinanza urgente per la tutela
dell’incolumità pubblica dal rischio di
aggressioni
da
parte
di
cani
potenzialmente pericolosi. Disposizioni più
severe nei confronti dei pitbull, obbligo di
polizza di assicurazione per i padroni e
divieto di acquisto per i pregiudicati e i
minorenni.
In ambito territoriale regionale presidente
della Giunta regionale, comunale Sindaco:
I provvedimenti del sindaco sono firmati in base alle nuove
disposizioni del pacchetto sicurezza e al decreto cosiddetto "Maroni"
che attribuisce ai capi delle amministrazioni comunali la competenza
ad adottare appositi atti al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano la convivenza civile e la coesione sociale.
Le ordinanze, la cui attuazione è demandata a tutti gli organi
preposti alla tutela della pubblica sicurezza, riguardano il contrasto
ai comportamenti che generano degrado e alterano il decoro
urbano; agli atti vandalici che deturpano edifici e manufatti pubblici e
privati; all'accattonaggio molesto; al bivacco con campeggio abusivo
in aree non attrezzate; al fenomeno della prostituzione sulle strade e
negli spazi aperti; al bullismo e gli atteggiamenti violenti.
• PROMULGAZIONE
leggi
costituzionali e leggi ordinarie dello Stato
• EMANAZIONE
decreti legislativi,
decreti legge
PUBBLICAZIONE
Art. 73
• Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
• Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
• Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
PUBBLICAZIONE
• GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA: tutti gli atti normativi
• BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE: leggi regolamenti regionali
• ALBO PRETORIO del COMUNE:
ordinanze del sindaco
• Leggi e atti normativi si citano indicando
giorno/mese/anno della
promulgazione/emanazione + il numero
progressivo attribuito in base all’ordine di
pubblicazione,
sono numerati annualmente e in modo
progressivo tenendo conto della data di
pubblicazione