Il referendum costituzionale
L’art.138 Cost. prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possano essere
sottoposte a referendum qualora, pur essendo state approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera, non abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti stessi. La
legge così votata viene pubblicata solo per notizia sulla Gazzetta Ufficiale ma non promulgata: entro tre mesi dalla
pubblicazione un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 Consigli regionali possono avanzare richiesta
di referendum.
Rispetto al referendum abrogativo in cui è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti perché la
consultazione si possa ritenere valida, per il referendum costituzionale non è necessario il raggiungimento di alcun
quorum. L’art.138 Cost. prevede, infatti, che la legge di revisione costituzionale debba semplicemente essere approvata
(o bocciata) dalla maggioranza dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero complessivo.
Nel caso in cui il risultato del referendum sia contrario all’approvazione ne è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e la
legge si considera come mai emanata; se, invece, il risultato è stato favorevole, il Presidente della Repubblica deve
provvedere senza indugio alla promulgazione della legge.