INTRODUZIONE al DIRITTO L’uomo da sempre vive in una società e la società è l’insieme degli individui che vivono in comunità. Perché noi esseri umani siamo interdipendenti, perché dipendiamo ciascuno dagli altri? - Per avere una migliore difesa (da soli non avremmo mai potuto far fronte alla natura selvaggia) - Vivere insieme consente la divisione dei compiti (qualcuno prepara da mangiare, qualcuno fa i vestiti, qualcuno costruisce la casa, qualcuno educa le nuove generazioni…) - Permette di ottenere risultati in minor tempo grazie alla divisione dei compiti - Facilita lo scambio di conoscenze ed informazioni (le vecchie generazioni insegnano a quelle nuove) - Dà la possibilità di realizzarsi consentendo di fare cose di cui ci sente capaci o utili, da soli non potremmo far altro che provvedere tutto il tempo alle nostre necessità legate alla sopravvivenza quotidiana. Vivendo con gli altri, per prevenire conflitti, sono necessarie delle REGOLE di comportamento che limitano la libertà del singolo ma che garantiscono una convivenza più facile, un’organizzazione più efficace e che stabiliscono quali comportamenti si devono seguire in un determinato contesto sociale. Esse possono essere di 2 tipologie: 1. NORME SOCIALI: sono regole di comportamento, modelli di condotta imposti dalla società in un determinato momento storico, che determinano ciò che l’individuo può o non può fare (EX: arrivare puntuali, svolgere le proprie mansioni a casa, alzarsi per far sedere un anziano sul pullman …). Queste non prevedono sanzioni o punizioni precise, bensì il rifiuto o il disprezzo da parte dell’opinione pubblica. L’adesione alla norma è volontaria, e la sua trasgressione comporta un disagio personale Queste le principali categorie: • Morali: riguardano tutti gli atteggiamenti che ognuno deve avere per agire in onestà, per ricevere la stima degli altri e sentirsi in pace con la coscienza • Religiose: stabiliscono in genere i comportamenti idonei per aggiudicarsi una ricompensa ultraterrena. Prevedono alcune sanzioni che rimangono però all’interno della sfera religiosa • Galateo: le buone maniere, comportamenti codificati nello stile del vivere sociale, consentono buone relazioni comunitarie 2. NORME GIURIDICHE: comando con il quale lo stato in una società organizzata impone comportamenti corretti e vieta quelli scorretti Sono obbligatorie e quindi possono essere imposte con la forza. Quando un individuo con il suo comportamento viola una norma giuridica commette un atto illecito: la conseguenza negativa della sua azione si definisce sanzione (civile, penale, disciplinare). Queste possono essere: • Punitive: se lo scopo principale è quello di far rispettare la norma e sono: - Pena pecuniaria (multa) - Pena detentiva (carcere o ergastolo) - Provvedimenti restrittivi della libertà personale: arresti domiciliari e semilibertà - Lavori socialmente utili • Riparatorie: se obbligano chi ha provocato un danno a ripararlo L’insieme di queste norme costituisce l’ordinamento giuridico (complesso delle norme giuridiche vigenti) di uno Stato e rientra quindi nel concetto di diritto che è quindi l’insieme di norme (leggi) che regolano coattivamente (obbligatoriamente) l’attività umana in tutti gli aspetti della sua vita 1 sociale. Queste norme/leggi limitano la libertà individuale, ma consentono la pacifica convivenza civile e sociale. Spetta ai giudici o magistrati (componenti della Magistratura, organo addetto alla giustizia) applicare la norma astratta al caso concreto, far quindi rispettare le leggi. DIRITTO è la disciplina che studia l’insieme delle regole (norme) di comportamento prodotte e fatte valere per regolare il funzionamento della società. Queste norme sono espressione dei valori di una data comunità in una data epoca e con il tempo sono diventate via via sempre più complesse. Il diritto può essere visto sotto un punto di vista: A. SOGGETTIVO: diritto del singolo, interesse dell’individuo protetto dall’ordinamento dello stato. In pratica il diritto soggettivo consiste nei singoli diritti di cui godono i cittadini nelle varie situazioni concrete e specifiche (per esempio: il diritto alla salute, all’istruzione, alla vita, al lavoro, la libertà di espressione, la libertà religiosa, il diritto al voto….). B. OGGETTIVO: complesso di norme emanate dagli organi competenti secondo la Costituzione, imposte nei singoli rapporti esterni, con carattere di universalità e rese obbligatorie mediante coazione (obbligatorietà). E’ l’ordinamento giuridico, sono le norme giuridiche considerate nel loro insieme, sono cioè tutte le leggi presenti in una nazione. Il diritto oggettivo è generalmente diviso in: 1. Pubblico: insieme delle norme che regolano l’attività degli organi dello stato e il rapporto tra questi e i cittadini (supremazia dell’ente pubblico). Regola quindi l’insieme delle norme relative al funzionamento dei poteri pubblici (l’organizzazione dello stato, le relazione tra lo Stato, gli Enti pubblici e i cittadini, nonché i rapporti tra lo Stato e le altre nazioni). Si divide in diritto: • Costituzionale: costituito principalmente dalla Costituzione dalla quale deriva tutto quanto l’ordinamento giuridico • Amministrativo: regola l’intera attività della PA, Pubblica Amministrazione (centrale e periferica) • Penale: definisce le norme che definiscono i reati, la loro prevenzione e le pene degli stessi • Processuale: si distingue in civile e penale e contempla le norme per la celebrazione dei processi sia penali che civili • Tributario: consiste nella regolamentazione del complesso sistema tra cittadini e attività fiscale dello Stato • Lavoro: tutto ciò che riguarda il lavoro, soprattutto il subordinato (sia pubblico che privato) • Ecclesiastico: regola i rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose presenti sul territorio 2. Privato: è costituito dalle norme che regolano i rapporti tra i cittadini (parità tra i soggetti). Si divide in: • Civile: contiene le norme che regolano i rapporti tra privati cittadini nella loro qualità di persone componenti la famiglia (e quindi il diritto alla famiglia) e in quanto titolari di un diritto (successioni, proprietà, obbligazioni) • Commerciale: stabilisce la normative relative all’impresa individuale e collettiva (società di persone e per azioni) • Navigazione: sia marittima che aerea • Fallimentare: che stabilisce il diritto sul fallimento dell’imprenditore e delle imprese 2 CARATTERISTICHE delle leggi. Le più importanti sono queste 4: Obbligatorietà: la sua trasgressione comporta una sanzione, sono dunque obbligatorie da seguire Generalità: la norma o legge è rivolta all’intera comunità o ad una particolare categoria di persone, mai al singolo individuo (la legge è uguale per tutti, tutti devono rispettare la legge) Astrattezza: ogni norma contiene la formulazione di un’ipotesi astratta, senza riferimento ad alcun caso concreto. Bilateralità: la norma che impone un dovere a un soggetto implicitamente riconosce un diritto a un altro (per esempio un datore di lavoro ha il dovere di dare al lavoratore la retribuzione e questi ha il diritto alla retribuzione). Inoltre le leggi: - Sono scritte: dopo che sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro 1 mese dalla loro approvazione in Parlamento, vengono scritte sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore 15 giorni dopo la data della pubblicazione (vacatio legis) - Sono irretroattive: valgono cioè per il presente e per il futuro. Diventano retroattive solo in alcuni casi di sanzioni penali, quando cioè una nuova norma disponga di un trattamento più favorevole o cancelli un reato - Mantengono la loro efficacia fino a quando non vengono abrogate, ossia cancellate totalmente o parzialmente, attraverso: • Una sentenza della Corte Costituzionale • Una nuova norma (per il principio che una nuova legge prevale rispetto alla vecchia) • Un referendum (quando il popolo italiano decide se cancellare o meno una legge con il proprio voto) • Con la deroga: il legislatore decide in via eccezionale e per un determinato periodo di tempo, che una legge o una parte di essa non debba essere applicata in casi ben definiti - Seguono il principio della territorialità: valgono cioè solamente sul territorio dello stato dove sono state emanate. FONTI del DIRITTO: sono l’insieme di tutti quegli atti giuridici emanati dallo stato in virtù della sua potestà d’imperio. Sono gerarchiche (prima le fonti costituzionali, poi le fonti legislative o primarie, in seguito le fonti regolamentari). Quindi nessuna norma di grado inferiore può modificare una di grado superiore. Le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente secondo il criterio cronologico, cioè la norma seguente modifica o abroga quella precedente. Le più importanti (dall’alto verso il basso) sono (studiate solo quelle segnate in rosso): • Costituzione: la legge fondamentale dello Stato, la legge delle leggi • Legge costituzionale: quelle che modificano alcune norme della Costituzione e sono approvate dal parlamento • Trattati e regolamenti comunitari: le leggi emanate dall’Unione Europea • Leggi ordinarie: quelle approvate in Parlamento • Decreto legge: decise dal Governo in situazioni generalmente d’emergenza e poi ratificate dal Parlamento • Decreto legislativo: approvate anch’esse dal Governo ma con apposita legge del Parlamento (legge-delega) • Referendum nazionali • Statuto regionale • Leggi regionali: emanate dalle regioni 3 • • • • • • Regolamenti ministeriali: Referendum regionale Regolamenti regionali Regolamenti provinciali Regolamenti comunali Consuetudine: il cosiddetto “uso”, costituita da molte norme di comportamento non scritte e quindi tramandate a voce, ma pacificamente accettate da tutti. Distinzione tra i diversi tipi di reati - Colposo: provocato da negligenza - Doloso: intenzionale - Preterintenzionale: al di là delle intenzioni Parole nuove da imparare: DEMOCRAZIA: governo del popolo ARISTOCRAZIA: governo dei nobili PLUTOCRAZIA: governo dei ricchi AUTOCRAZIA: governo assoluto PARTITOCRAZIA: potere dei partiti TEOCRAZIA: potere di Dio (potere assegnato ai sacerdoti) BUROCRAZIA: potere dei funzionari negli uffici dello stato, i burocrati, da bureau (ufficio) 4