LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 11 dicembre 2012 n. 220 IN TEMA DI PARTI COMUNI SCELTE COMPIUTE DAL LEGISLATORE DELLA RIFORMA QUANTO ALLA DISCIPLINA DELLE PARTI COMUNI Il legislatore della riforma non ha compiuto scelte dirompenti con riguardo al regime delle parti comuni, essendosi limitato ad operare un importante maquillage, per molti aspetti apprezzabile, che tuttavia ha accentuato la “doppia anima” del condominio: l’una riconducibile al legame strumentale, di “accessorietà” a senso unico, delle parti comuni con le proprietà individuali che lega i beni comuni alle singole proprietà e l’altra che accentua, quanto alla gestione delle parti comuni, l’aspetto collettivistico del condominio. LINEE GUIDA DELLA RIFORMA IN MERITO ALLE PARTI COMUNI Il novello legislatore ha integrato e ridisegnato il regime delle parti comuni: • in parte, recependo e facendo assurgere al rango di “norme” alcuni principi consolidati, espressi in vari pronunciati giurisprudenziali, che hanno tentato nel corso degli anni di colmare, le numerose lacune delle scarne ed insufficienti norme codicistiche; • in altra parte, adeguandolo alle mutate esigenze sociali, tecnologiche ed edilizie. LE MANCATE PREVISIONI NEL RIFORMULATO ART. 1117 C.C. -1• ancora una volta, il legislatore non offre nell’art. 1117 c.c., norma centrale del condominio, la definizione dell’istituto, né valorizza in questa norma, come nelle altre, gli elementi idonei ad una ricostruzione univoca della sua natura giuridica; • vanno perciò richiamate le tesi sviluppatesi nel corso degli anni dalla dottrina (tesi individualistiche -tesi collettivistiche) e dalla giurisprudenza (ente di gestione); • il concetto di condominio continua a ricavarsi dal dato di fatto della contemporanea presenza di parti comuni e proprietà individuali. LE MANCATE PREVISIONI NEL RIFORMULATO ART. 1117 C.C. -2L’istituto del condominio, pur dopo la Riforma continua ad essere un “ibrido” : le norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., continuano, da un lato, a valorizzare il collegamento strumentale, di “accessorietà” a senso unico, delle parti comuni con le proprietà individuali (cfr. anche il nuovo 1117 bis c.c.), quale elemento indispensabile per l’applicazione delle norme sul condominio e, dall’altro, ad esaltare il dato organizzativo e autonomistico della collettività condominiale (cfr. il nuovo art. 1117 ter sulla possibilità di modificazioni delle destinazioni d’uso a maggioranza). • Sono maturi i tempi per riconoscere giuridica” al condominio? “soggettività I PUNTI FERMI NEL RIFORMULATO ART. 1117 Sotto la rubrica “parti comuni dell’edificio”, che è rimasta invariata, l’enunciazione delle cose, delle parti, delle opere, dei manufatti o dei servizi che sono oggetto di proprietà comune continua ad essere: *esemplificativa; *inquadrabile in una presunzione di comunione fra i condomini; *superabile dal titolo contrario (il rogito notarile; la scrittura privata autenticata di acquisto dei singoli appartamenti; l’atto di assegnazione da parte della cooperativa; il regolamento di condominio allegato all’atto negoziale predisposto dall’originario costruttore -cd. regolamento di origine esterna- o da esso richiamato; un contratto stipulato fra tutti i condomini, o anche la divisione fra i vari comproprietari della cosa comune; il testamento “costitutivo del condominio”; l’usucapione). L’uso esclusivo di mero fatto, non può superare la presunzione, ma l’uso particolare che trovi giustificazione nelle obiettive caratteristiche del bene, che lo rendano inidoneo all’uso collettivo, esclude in radice la presunzione. LE NOVITA’ NEL RIFORMULATO ART. 1117 C.C. -1L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se ilnon risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta‘ individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche». LE NOVITA’ NEL RIFORMULATO ART. 1117 C.C -2• il riferimento ai proprietari delle singole unita' immobiliari anche se aventi diritto a godimento periodico è alla multiproprietà avente i caratteri della realità, ossia a quella cd. immobiliare; • nel diritto di multiproprietà immobiliare, esercitato su un'unità facente parte di un condominio, è naturalmente compreso il diritto di godimento sulle parti comuni dell'edificio, in riferimento al periodo di competenza; • gli schemi della multiproprietà immobiliare sono solitamente due, ma quello prescelto dal legislatore è quello dell’acquisto di una quota di una specifica unità immobiliare con il diritto di goderne in un determinato periodo dell’anno e non quello secondo cui il multiproprietario acquista una quota indivisa di comproprietà dell’intero complesso immobiliare unitamente ai servizi comuni in proporzione ai millesimi, con il diritto di godere specificamente di una determinata porzione esattamente individuata che del maggior fabbricato è parte. • Non essendo definita normativamente la natura giuridica della multiproprietà immobiliare, secondo la Cass. 16 marzo 2010 n. 6352 è da ritenersi inquadrabile nella comunione con vincolo perpetuo di uso turnario; • conseguenze di tale tesi in tema di solidarietà e partecipazione all’assemblea. LE NOVITA’ NEL RIFORMULATO ART. 1117 C.C -3-L’AMPLIAMENTO DELLE PARTI COMUNI - A) I pilastri, le travi portanti e le facciate al N. 1 B) Le aree destinate a parcheggio ed i sottotetti destinati all’uso comune al N. 2 C) I sistemi centralizzati al N. 3 Ambito di applicabilità delle disposizioni sul condominio 1 Il legislatore della riforma risolve finalmente la problematica relativa all’applicabilità delle norme sul condominio. L’art. 1117-bis c.c., di nuova introduzione, sotto la rubrica “ambito di applicabilità”, prevede espressamente che le disposizioni relative al condominio negli edifici si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari, o più edifici, ovvero più condominii di unità immobiliari, o di edifici, abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117. Ambito di applicabilità delle disposizioni sul condominio 2 Il riferimento alla pluralità di unità immobiliari, letto congiuntamente a quello dell’art. 1117c.c. ai proprietari delle singole unità immobiliari (che sostituisce quello dei proprietari di piani o porzioni di piani del codice del ’42), testimonia l’opera di disarticolazione del fabbricato diviso in piani orizzontali sovrapposti, voluta dal novello legislatore, che di fatto ha recepito i principi espressi dalla Cassazione a partire dagli anni ’90 sulla relazione di accessorietà (DEPOTENZIANDO LA PORTATA DEL N. 1 DELL’ART. 1117) La nuova norma risolve, dunque, i problemi di applicabilità delle norme sul condominio (e non sulla comunione) ad articolazioni edilizie quali: * SUPERCONDOMINIO (ART. 67 DISP ATT.); * COMPLESSI IMMOBILIARI QUALI VILLETTE A SCHIERA, UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI …; * CONDOMINIO PARZIALE (nel caso di beni destinati a servire solo alcuni condomini); * CONDOMINIO MINIMO (Cass. S.U. n. 2046/2006). -NASCITA CONDOMINIO- non c’è bisogno di atto costitutivo o di volontarietà. Modificazioni delle destinazioni d’uso e innovazioni -1 Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d'uso). Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. Modificazioni delle destinazioni d’uso e innovazioni -2 Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita‘ immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione deglii mpianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponentea fornire le necessarie integrazioni». Modificazioni delle destinazioni d’uso e innovazioni-3 Tripartizione innovazioni a) innovazioni vietate, ai sensi dell’art. 1120 u.c., ossia quelle che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino; b) innovazioni permesse, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio ai sensi dell’art. 1136/5 c.c. (ossia quelle dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni- ex primo comma dell’art. 1120 c.c.), ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio ai sensi dell’art. 1136/2 c.c.(ex secondo comma dell’art. 1120 c.c.); c) innovazioni permesse con esonero dei dissenzienti dalla spesa (art. 1121 c.c.) Modificazioni delle destinazioni d’uso e innovazioni -4-rapporto intercorrente tra 1102, 1117 ter e 1120 c.c.1) le modificazioni per il miglior godimento della cosa comune (o uso più intenso) ai sensi dell’art. 1102 c.c., lasciano immutata la consistenza e la destinazione del bene, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini e non necessitano di autorizzazione, o approvazione, da parte degli altri condomini; 2) in mancanza di esatta definizione normativa, la giurisprudenza ha evidenziato che per innovazione deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale, o ne muti la destinazione originaria; 3) la modificazione della destinazione d’uso non è elemento indefettibile per la configurabilità dell’innovazione, essendo bastevole l’alterazione della sostanza della cosa comune, ma ove tale modificazione avvenga, si è ritenuto, in talune ipotesi configurarsi un’innovazione vietata (Cass., 5 novembre 2002, n. 15460) ed in altre un’ innovazione consentita, se approvata dall'assemblea, con la maggioranza qualificata nell'interesse di tutti i condomini (Cass., 26 maggio 2006, n. 12654); Con la riforma le modifiche delle destinazioni d’uso sono state dal novello legislatore affrancate dalle innovazioni e specificamente disciplinate, con la conseguenza che l’alterazione della cosa comune, che si traduce in una modifica della destinazione d’uso del bene, realizzata a mezzo di opere di trasformazione, od anche in assenza di esse, è consentita solo ove deliberata ex art. 1117ter, anche se rende talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Modificazioni delle destinazioni d’uso e procedimento-5 • maggioranza “speciale” corrispondente ad un numero di voti pari ai quattro quinti dei partecipanti al condominio e ai quattro quinti del valore dell'edificio; • adempimenti maggiori e “speciali” rispetto a quelli dell’art. 66 disp. att. c.c. ossia: la convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, (e non anche con la consegna a mano) in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione; • diversa conseguenza prevista dall’art. 1117 ter c.c. rispetto all’art. 66 disp. att. c.c. nell’ipotesi in cui l’ordine del giorno sia irregolare (vedi Cass. S.U. 4806/2005): nullità e non annullabilità:“La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso”; • la deliberazione che legittima la modifica della destinazione d’uso di una parte comune deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Irrinunciabilità al diritto sulle parti comuni e deroghe Il quarto comma dell’art. 1118 c.c. di nuova introduzione, risolve il problema molto dibattuto del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato “legittimandolo”: Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma» La norma chiarisce che il distacco unilaterale dall’impianto centralizzato: - non è inquadrabile nell’ambito di una rinuncia al diritto sulle parti comuni, bensì ad una rinuncia all’utilizzo dell’impianto ; - non è necessario che la rinuncia avvenga in assemblea trattandosi di un atto unilaterale che produce effetti solo ove si verifichino le condizioni previste dalla norma , ossia non derivino notevoli squilibri (ossia squilibri termici pregiudizievoli per l’erogazione del servizio), ovvero aggravi di spesa per gli altri condomini - quali spese sono a carico del “distaccato” . La norma lascia aperto il problema delle modalità attraverso le quali debba risultare la circostanza che il distacco unilaterale non provoca la ricorrenza di una delle ipotesi ostative Condizioni per la divisibilità delle parti comuni La riforma conferma all’art. 1119 c.c. la differenza essenziale tra comunione e condominio: l’indivisibilità delle parti comuni (“le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino”). INDIVISIBILITÀ’ FUNZIONALE Provvede tuttavia ad inserire la precisazione che l’eventuale divisione, che non renda più incomodo l’uso della cosa comune, non può farsi se non “con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”, ossia con apposita convenzione. La nuova previsione non lascia spazio a dubbi sul fatto che il consenso di tutti i partecipanti al condominio costituisce condizione indispensabile per poter procedere alla divisione e determina il definitivo superamento di qualche isolata opinione, che, argomentando sulla base delle norme riguardanti la divisione del condominio (art. 61 e 62 disp. att. c.c.), aveva ritenuto possibile la divisione delle parti comuni a maggioranza. Dal nuovo disposto normativo emerge deve essere necessariamente accompagnata dell’unanimità dei consensi, come è dimostrato dall’utilizzo della congiunzione “e” per introdurre la nuova disposizione. Opere su parti di proprietà o uso individuale. • «Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). -Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea». Impianti non centralizzati e parti comuni -1L’introduzione ex novo dell’ art. 1122 bis, ha pienamente legittimato l’installazione in ambito condominiale di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio di singole unità immobiliari. “Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). -Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita'immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materiadi reti pubbliche. E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita'del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi. L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede,a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' abitative. Impianti non centralizzati e parti comuni -2 • Riconoscimento del diritto di collocare antenne al servizio delle singole unità immobiliari nell'altrui proprietà, ex artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554 (norme queste dettate con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive), nonché ex art. 231 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ed attualmente dagli art. 91 e 209 d.lg. 1 agosto 2003 n. 259 • E’ un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all'informazione, condizionato solo nei riguardi degli interessi generali; il diritto che non ha contenuto reale, può essere esercitato e indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. • Il punto di equilibrio degli interessi in gioco è dato dall’arrecare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita'immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. Impianti non centralizzati e parti comuni 3 -I commi 3° e 4°, poi, contemplano specificamente il caso in cui l’installazione degli impianti richieda “modificazioni delle parti comuni”, provvedendo a disciplinare, quindi, il procedimento legittimante tali modificazioni, che deve essere attivato dall’interessato con comunicazione all’amministratore indicante il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. - Benché non chiaramente espresso dal legislatore, appare implicito che l’amministratore debba procedere alla convocazione dell’assemblea, una volta ricevuta dell’interessato la comunicazione relativa alla necessità di apportare modificazioni delle parti comuni al fine dell’installazione dell’impianto.. -Non risulta chiaro dal disposto normativo se ogni modificazione richieda l’attivazione del procedimento in questione, ivi comprese quelle modificazioni rispondenti al miglior uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. Si ritiene, tuttavia, che il novello legislatore non abbia inteso derogare nelle ipotesi in esame all’art. 1102 e che le modificazioni indicate nel terzo comma dell’art. 1122 bis siano soltanto quelle innovazioni ex art. 1120 c.c. -Il quarto comma dell’art. 1122 bis si è preoccupato, da un lato, di assicurare che non vengano frapposti ostacoli dagli altri condomini al fine di garantire l’installazione dell’impianto, con la previsione che l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere., Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). - Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».