Come cambia il ruolo dell'agente di commercio nel settore macchine utensili? I riflessi del mutamento sulle caratteristiche del rapporto di agenzia commerciale sono, quindi, sostanziali. La contrattualistica risente del mutato AGENTI DI COMMERCIO Un ruolo in evoluzione di Luca Breveglieri* I processo di internazionalizzazione delle imprese, per un verso, e la recessione in atto, per altro verso. Abbandonati i panni di "c^.baruvo eponente, l'agente di commerci i, sempre • spesso, economidH ìrtitola ta secondo logiche imprendi* ^-\\, con modelli organizzativi e gesti» a, i tipici dell'entità complessa, operar» per conto di più mittenti. A onor d fenomei to dappr agenti dJHommercio all'estero e la tendevi; a dei produttori, all'esigenza e all'ur• -• confini nazionali, ad genza di mozionp dpi nmnri hpni all'estero (e specialmente nei Passi geo,:tdfitamente più lontani dalle rispettive sedi) a so i locali già st Con l'aw della crisi nanziaria, no sì è an espander all'ambito na Gli artefici •••:;• •;,: nento sono, ne testo dom r lo più gli ste di co m men , raggiunta la volezza dei i rischi connessi è to con un i reponente (se le cose ;a dall'oggi al domani vanno mali senza lavor ^l'intento di' reaaire ai contingenti sfruttando ii ratori del comparto virano verso il plurimandato (nelle regioni centro-settentrionali dell'Italia i tre quarti degli agenti di commercio operano con una tipologia di contratto da plurimandatario - fonte: II Sole24Ore, 25 marzo 2009) e, per l'effetto, rivedono la propria struttura, per assumere una configurazione articolata e complessa, più idonea alla gestione di un portafoglio di marchi variegato. I riflessi del mutamento sulle caratteristiche del rapporto di agenzia commerciale sono sostanziali: la relazione tra produttore-preponente, da una parte, e agente di commercio, dall'altra parte, cambia aspetto: si affievolisce la connotazione di relazione fiduciaria e diretta, con una capacità direzionale de facto del preponente sull'agente di commercio e l'agenzia commerciale tende ad assumere i tratti di una partnership tra organizzazioni complesse, nella quale i partner operano non già l'uno a! di sopra dell'altro, ma l'uno al fianco dell'altro. La contrattualistica, owiamente, risente del mutato contesto: gli schemi negoziali "standard", costruiti secondo i tradizionali lineamenti del rapporto tra preponente e agente di commercio, si rivelano inadeguati, mentre si avverte il bisogno di una regolamentazione pattizia più sofisticata, esattamente sulla falsariga di quanto accade allorché si tratti di disciplinare rapporti di partneriato o di joint venture tra imprenditori. Dal lato del preponente, uno degli obietti- vi è quello di costruire un contratto che gli consenta di trarre vantaggio dalle caratteristiche della nuova figura dell'agente di commercio, come detto sempre meno monomarca e sempre più orientato al piùrimandato, in particolare attraverso l'oculato sfruttamento delle sinergie esistenti tra i propri prodotti e gli altri che l'agente di commercio già promuove per conto di altre imprese nell'ambito dello stessa zona affidatagli (il che, naturalmente, presuppone, a monte, la scelta di un agente di commercio che si distingua rispetto agli altri potenziali addetti, oltre che per le capacità commerciali, per la disponibilità di un ventaglio di prodotti che, per la loro complementarietà con quelli che tratterrebbe per conto del proponente e la loro funzionalità rispetto alla promozione di questi, renda possibile detto sfruttamento). Altro obiettivo, poi, dovrebbe essere il mantenimento, nonostante tutto, della maggiore direzionalità e del massimo controllo possibile sull'agente di commercio prescelto: e ciò a evitare che l'autonomia della figura, connaturale a essa ed esaltata dalla sua rinnovata configurazione, dilaghi a dismisura in danno del produttore-preponente. Non è evidentemente possibile tracciare linee-guida per l'elaborazione contrattuale, valide per ogni tipo di situazione. Per i rapporti di agenzia con agente di commercio straniero, la strutturazione del singolo accordo risente sensibilmente della scelta in merito alla legge applicabile al singolo contratto che, laddove rimessa alle parti, può ricadere così sulla legge dello Stato di appartenenza del preponente come su quella del Paese di provenienza dell'agente di commercio e dipende da valutazioni, anche di convenienza, sulle quali non è questo il tempo, né la sede, per soffermarsi. Il discorso non cambia per i rapporti di agenzia tra soggetti infra-comunitari: è pur vero che, all'interno dell'Unione Europea, a seguito dell'emanazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, vige una certa uniformità di disciplina dell'agenzia; nondimeno, la direttiva non si occupa di tutti i possibili aspetti del rapporto, lasciando ai Paesi aderenti margini per la regolamentazione autonoma e peculiare dei profili non affrontanti. A ciò occorre aggiungere che la giurisprudenza dei vari paesi applica in maniera difforme i vari "istituti" comunitari. La constatazione che precede non impe- disce, per altro, di fornire talune indicazioni di massima, da sottoporre a verifica sul piano legale nel momento in cui ci si accinga a redigere un contratto di agenzia, nazionale o internazionale che sia, che le recepisca. Così, a titolo esemplificativo, nell'ottica dello sfruttamento delle sinergie tra i diversi prodotti trattati, nell'ambito di un medesimo territorio, da uno stesso agente di commercio plurimandatario, si può ipotizzare l'inserimento nel testo contrattuale di un obbligo, per quest'ultimo, di disclosure, tanto al momento della stipulazione dell'accordo quanto nel corso della sua esecuzione, dei prodotti alla cui promozione egli sia o divenga vincolato, come pure di quelli la cui vendita egli cessi di promuovere durante la cooperazione con il preponente. I prodotti in agenda al momento dell'instaurazione del rapporto potrebbero andare a costituire un elenco allegato all'accordo, costituente parte integrante ed essenziale dello stesso, destinato a modificarsi ogni qualvolta l'agente di commercio comunichi l'assunzione di un nuovo incarico di agenzia per conto di terzi, unitamente al relativo oggetto, o la cessazione dell'attività di promozione per uno o più dei prodotti già compresi nell'elenco medesimo. Alla pattuizione su ipotizzata dovrebbe far eco l'altra, codificante l'impegno dell'agente di commercio di astenersi dal variare, per tutta la durata del rapporto. Convenzione di fiorir "In linea generale le parti di un contratto internazionale di agenzia commerciale sono Libere di stabilire la Legge che regolerà il Loro rapporto. Per altro, L'opzione per la Legge del Paese di appartenenza del preponente non vale di per sé ad escludere l'applicazione di norme vigenti nel Paese di provenienza dell'agente di commercio: la gran parte degli ordinamenti giuridici, infatti, ricostruisce l'agente quale parte debole del rapporto di agenzia commerciate e, a sua tutela, detta disposizioni protettive di carattere imperativo, applicabili qualunque sia La "governing law" contrattualmente convenuta tra le parti. Per L'ipotesi in cui le parti non abbiano convenzionalmente determinato la legge che disciplinerà il Loro rapporto. La Convenzione 80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, più nota come Convenzione di Roma e richiamata dalle norme italiane di diritto internazionale privato, fissa la regola generale per la quale, in mancanza di scelta, La Legge applicabile è quella del Paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto. La Convenzione aggiunge che "... si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui La parte che deve fornire La prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede". In sostanza, in mancanza di scelta, per la Convenzione di Roma la legge applicabile ai contratti internazionali è quella del Paese della parte che deve fornire la "prestazione caratteristica". Nei contratti internazionali di agenzia commerciale, tale prestazione caratteristica sarà per Lo più quella "istituzionalmente" demandata all'agente (e cioè la promozione della conclusione di affari per conto del preponente), con conseguente assoggettamento del. rapporto alla legge del Paese di quesf ultimo". la composizione merceologica del portafoglio dei prodotti trattati, accompagnata dalla previsione del diritto del preponente di verificare, in qualsiasi momento e secondo modalità concordate, comprensive dell'ispezione dei libri contabili, eventualmente per il tramite di esperti vincolati al segreto professionale o, comunque, alla riservatezza, l'effettivo rispetto dell'obbligo di astensione preso. Nella prospettiva del loro rafforzamento, gli impegni dell'agente di commercio appena accennati (di disclosure; di mantenimento di un portafoglio di prodotti avente una determinata composizione merceologica) potrebbero essere assistiti e sanzionati da una clausola penale, che contempli a carico dell'agente di commercio, in caso d'inottemperanza agli impegni medesimi, l'onere di pagare al preponente una certa somma di danaro, in misura fissa o da calcolarsi secondo criteri prestabiliti, eventualmente anche commisurandola al periodo per il quale la violazione si sia protratta (fatto salvo il diritto del preponente al risarcimento del danno ulteriore). Inoltre (o in alternativa), e sempre nella medesima prospettiva, l'inadempimento dell'agente di commercio potrebbe essere assunto come evento in sé idoneo a provocare l'estinzione anticipata del rapporto di agenzia, per effetto dell'esercizio, da parte del preponente, del diritto di recesso che sia in ipotesi a questi attribuito proprio in relazione a detta eventualità, ovvero in virtù della dichiarazione, a cura del proponente stesso, dell'intenzione di valersi dell'eventuale clausola risolutiva espressa che preveda detto inadempimento quale causa di risoluzione del contratto. Il quadro non sarebbe completo se non venisse riservata una disciplina ad hoc agli obblighi di esclusiva e di non concorrenza. Come noto, i due obblighi citati si sostanziano tradizionalmente, il primo, nel divieto per l'agente di commercio di assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più imprese in concorrenza tra loro e cioè, essenzialmente, nel divieto di trattare, per conto di altre ditte committenti, prodotti concorrenziali con quelli del preponente; ii secondo, nella preclusione per l'agente di commercio dì svolgere egli stesso, direttamente o indirettamente, in qualunque forma, un'attività concorrenziale con quella del preponente. Con riguardo a tali obblighi, è evidente che, nell'ottica dello sfruttamento delle sinergie tra i diversi prodotti trattati, nell'ambito di un medesimo territorio, da uno stesso agente di commercio plurimandatario, l'area coperta dovrebbe poter essere estesa e riferita, oltre che ai prodotti del preponente, anche a ogni altro complementare, appartenente alla composizione merceologica che l'agente di commercio si sia vincolato a mantenere per la durata del rapporto di agenzia. In relazione all'esigenza del preponente di mantenere, malgrado la rinnovata fisionomia dell'agente di commercio, un certo livello di capacità direzionale e di controllo sul relativo operato, v'è da dire che la legislazione italiana, al pari della gran parte degli ordinamenti stranieri, prevede la regola generale secondo la quale l'agente di commercio deve promuovere i prodotti del preponente "in conformità delle istruzioni ricevute"; il che, letto a contrario, sta a significare che il preponente è abilitato a impartire all'agente di commercio istruzioni per lo svolgimento dell'incarico. Tali istruzioni possono avere carattere più o meno rigoroso, salvo i! limite della salvaguardia dell'autonomia operativa dell'agente di commercio, caratteristica connaturale alla figura, che può sì essere attenuata, ma non annientata del tutto. Il mantenimento di una certa capacità direzionale e di controllo da parte del preponente sull'agente di commercio dipende, per l'appunto, dall'abilità del primo di sfruttare al massimo la possibilità, che gli viene concessa dalla legge, di giocare, attraverso le istruzioni, un ruolo di orientamento dell'attività di agenzia, nell'ambito della regola generale sopra ricordata e salvo, pur sempre, il limite parimenti in precedenza evocato. A livello contrattuale, l'obiettivo può essere variamente perseguito per esempio attraverso l'introduzione di un vincolo dell'agente di commercio ad adottare la politica di marketing del preponente o con l'inserimento di clausole che disciplinino puntualmente e compiutamente modi e tempi di utilizzo dei marchi del preponente da parte sua, come pure le modalità della sua partecipazione a fiere ed esposizioni e la ripartizione dei relativi costi, ovvero che impongano all'agente di commercio lo studio del mercato nel territorio di sua competenza, accompagnato dall'impegno di relazionare il preponente sul relativo stato e sulle relative tendenze evolutive. Sotto tale profilo, può rivelarsi utile anche l'imposizione all'agente di commercio dell'onere di verificare la solvibilità dei potenziali clienti, la previsione del suo obbligo di prestare assistenza al preponente nelle iniziative per il recupero dei crediti nei confronti degli acquirenti inadempienti, l'attribuzione al preponente del diritto di recesso nel caso di inadempimento dei clienti i cui contratti di vendita siano stati promossi dall'agente di commercio. Sfi (segue) *L'autore è sodo fondatore di BVS Avvocati Commercialisti