Contratto di convenzione sperimentazione clinica conforme al DM della Salute del 17/12/2004 Tra …………………………………………. (inserire la denominazione del soggetto che eroga il contributo) , con sede legale in ……………………………… - C.F. ………………………. – iscritto nel Registro Imprese di ……………. in persona del legale rappresentante dr. .…………………., (di seguito denominato “Erogatore”) e l’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, P.zza OMS n. 1 - C.F. 80020570166 – in persona del Direttore Generale dr. ………………, domiciliato per la carica in Bergamo, P.zza OMS n. 1, (di seguito denominata “Promotore”), singolarmente anche indicati come la “Parte” e collettivamente come le “Parti” premesso che a) il Promotore ha progettato in maniera autonoma e indipendente uno studio clinico dal titolo…………………. (inserire codice protocollo, numero EudraCT), (di seguito il “Protocollo”); b) il Protocollo verrà condotto presso l’USC/USSD …………………………, sotto la responsabilità e il coordinamento del dr. …………………., in collaborazione con il dr. …………………….. (di seguito rispettivamente “Sperimentatore”e “Cosperimentatore”); c) il Promotore, che ha provveduto a documentare l’assenza di conflitto di interesse con l’Erogatore, in conformità all’impegno manifestato da questo ultimo con nota del ……., prot. n. ………. riceverà un’erogazione di fondi/attrezzature/farmaci/materiali/servizi (selezionare le voci corrispondenti all’oggetto del contratto) nel rispetto dell’autonomia scientifica e procedurale dello Sperimentatore, come previsto dall’art. 2, commi 6 e 7 del decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 (di seguito il “DM”); d) il Protocollo è stato sottoposto al Comitato di bioetica del Promotore per ottenere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del DM, il riconoscimento della sperimentazione clinica finalizzata al miglioramento della pratica clinica, come rilevante e, come tale, parte integrante dell’assistenza sanitaria; e) lo Sperimentatore comunicherà al Comitato di bioetica dell’azienda ospedaliera, al momento della richiesta di parere, i contributi che saranno forniti dall’Erogatore in accordo al presente accordo; f) la …………………………… (inserire la denominazione della società “Capogruppo”, qualora l’erogatore faccia parte di un gruppo nazionale o internazionale) , anche per le sue consociate, controllate ed affiliate, inclusa la …………………. (inserire la denominazione del “Gruppo”) dichiara di non avere interesse ai risultati della sperimentazione per lo sviluppo industriale del farmaco e di non All03IO01PG8MQ7-Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da ditte farmaceutiche Pagina 1 di 6 perseguire comunque, col presente atto e con le attività che costituiranno la sua esecuzione, fine di lucro; g) il Promotore e l’Erogatore intendono impegnarsi ai termini e condizioni di seguito indicati, Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art 1. Contributo dell’Erogatore allo studio 1. L’Erogatore stanzierà, in relazione all’esecuzione dello studio e ferma la premessa di cui alla lettera c), un contributo consistente nell’erogazione di un contributo economico/nella fornitura di farmaco/nella messa a disposizione di attrezzature/messa a disposizione di servizi (inserire la voce/le voci corrispondenti all’oggetto del contratto) (il “Contributo”). 2. (nel caso in cui si tratti di contributo economico) Il Contributo è fissato in un importo complessivo di € ………. e verrà pagato in un’unica soluzione alla firma del presente contratto ovvero (in alternativa) secondo le seguenti modalità: € ……………. alla firma del presente contratto; € ……………. al termine del primo periodo di studio, corrispondente a ………. (indicare un termine temporale espresso in giorni/mesi/anni, non collegato al numero di pazienti arruolati nello studio); € ……………. al termine del secondo periodo di studio, corrispondente a ………. (indicare un termine temporale espresso in giorni/mesi/anni, non collegato al numero di pazienti arruolati nello studio); € ……………. quale saldo, al termine dello studio. 3. Il Contributo (ovvero ciascuna tranche del Contributo) sarà versato dall’Erogatore al Promotore dietro presentazione di richiesta scritta da trasmettere a …………………………….., sul c/c bancario n. ……………………………, e sarà incondizionatamente erogato entro …….. giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Qualora lo studio venisse concluso anticipatamente o interrotto, l’Erogatore dichiara di rinunciare espressamente al rimborso del Contributo o delle parti di Contributo già corrisposte al Promotore. ovvero (in alternativa) Il Promotore si impegna a restituire all’Erogatore la parte del finanziamento non ancora utilizzata, essendo il medesimo erogato ai fini esclusivi della copertura dei costi dello studio e il presente contratto si risolverà ipso iure. All03IO01PG8MQ7-Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da ditte farmaceutiche Pagina 2 di 6 Art. 2. Gestione dello studio 1. Il Promotore e lo Sperimentatore gestiranno lo studio nel rispetto dei criteri indicati nel Protocollo e in accordo alle disposizioni del DM. 2. Ogni attività inerente allo studio – ivi compresi il monitoraggio e la gestione dei dati, nonché gli adempimenti in materia di polizze assicurative, in conformità ai requisiti minimi del DM 14 luglio 2009 - sarà di esclusiva competenza del Promotore, senza alcuna partecipazione, informazione o responsabilità dell’Erogatore. 3. Il Promotore potrà sospendere o cessare lo studio in via anticipata rispetto a quanto indicato nel Protocollo qualora, sulla base di un suo insindacabile ed indipendente giudizio, reputi la sua prosecuzione incompatibile con la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti arruolati. 4. Il reclutamento dei pazienti sarà condotto dallo Sperimentatore, che rispetterà la vigente normativa in materia di sperimentazione clinica e di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quanto stabilito in ordine all’informativa, all’acquisizione del consenso informato scritto, al trattamento ed alla comunicazione dei dati sensibili. 5. Lo studio sarà condotto nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, in conformità a tutte le normative vigenti, nazionali e internazionali, che disciplinano la sperimentazione clinica. Art. 3. Gestione dei dati dello studio 1. Il Promotore è proprietario esclusivo di tutte le informazioni derivanti dallo studio, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, know-how e simili (i “Dati”). 2. Il Promotore, tramite lo Sperimentatore, si rende disponibile a fornire all’Erogatore i risultati e i rapporti generati in relazione allo studio, il tutto finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto degli accordi e delle condizioni del presente contratto. Resta inteso in ogni caso che i risultati dello studio, generati dalle analisi previste dal Protocollo, non saranno utilizzati dal Promotore a scopo commerciale, ma ai soli scopi di pubblicazione scientifica così come previsto dal successivo art. 4. Art. 4. Pubblicazione dei risultati dello studio 1. Il Promotore, tramite lo Sperimentatore, è tenuto a rendere pubblici i risultati dello studio tramite l’Osservatorio nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali (OsSC) entro ……….. (indicare un termine temporale). 2. Il Promotore, tramite lo Sperimentatore, prima della presentazione di pubblicazioni richiederà all’Erogatore un commento sui contenuti con un preavviso di almeno 30 gg, che terrà in debita considerazione. Il Promotore sarà comunque libero di presentare il suo elaborato, indipendentemente dai commenti ricevuti. All03IO01PG8MQ7-Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da ditte farmaceutiche Pagina 3 di 6 3. Il Promotore, tramite lo Sperimentatore, garantisce, altresì, che tutte le pubblicazioni avverranno nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale relative al farmaco in sperimentazione di proprietà della ……………………… (inserire la denominazione della società). Art. 5. Eventi avversi e reazioni avverse serie 1. Il Promotore, tramite lo Sperimentatore, è responsabile: (i) della raccolta e della notifica all’AIFA e al Comitato di bioetica degli eventi avversi e reazioni avverse serie verificatisi durante lo svolgimento dello studio (eventualmente aggiungere in tutti i centri partecipanti), in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.lgs n. 211/2003; (ii)della tempestiva comunicazione all’Erogatore degli eventi avversi e reazioni avverse, nonché di ogni problematica che possa essere correlata ad un medicinale oggetto della sperimentazione di cui l’Erogatore è titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o responsabile dello sviluppo, o che possa in altro modo influenzare il proseguimento dello studio o la sicurezza dei soggetti partecipanti allo stesso. Più specificatamente, ai sensi dell’art. 3 del DM 17 dicembre 2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, all’Erogatore, quale titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art. 17, commi 3 e 5, del D.lgs n. 211/2003. Art. 6. Modifiche al protocollo 1. Il Promotore potrà provvedere autonomamente, e senza necessità di previa comunicazione all’Erogatore, ad apportare emendamenti al Protocollo che dovessero rendersi necessari ai fini della buona condotta dello studio. Gli emendamenti sostanziali saranno preventivamente comunicati al Comitato di bioetica e all’Autorità competente di cui all’art. 2, comma 1, lett. t), punto 2, per autorizzazione. 2. Le eventuali modifiche del Protocollo non comporteranno necessariamente modificazioni del Contributo, salvo quanto previsto all’art. 1, comma 4. Art. 7. Informazioni confidenziali Fermo quanto previsto all’art. 4, per tutta la durata del presente contratto e per un periodo di …… anni successivamente alla scadenza dello stesso, il Promotore e lo Sperimentatore si impegnano a non rivelare a terzi (se applicabile) diversi da …………………. (inserire la denominazione del Gruppo) e a non utilizzare per alcuno scopo al di fuori dell’esecuzione dello studio alcuna informazione riservata, comprese le condizioni del presente contratto, segreto, know-how, documento riservato od altre informazioni confidenziali o dati di proprietà eventualmente resi noti o forniti dall’Erogatore nell’ambito del presente contratto. All03IO01PG8MQ7-Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da ditte farmaceutiche Pagina 4 di 6 Art. 8. Durata Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore fino al completamento dell’erogazione del contributo previsto per il finanziamento dello studio, fatta salva la condizione risolutiva di cui al precedente art. 1, comma 4. Art. 9. Trattamento dei dati personali Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente, l’azienda ospedaliera e il Promotore sono ciascuno per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi, o a seconda dei casi, contitolari del trattamento dei dati dei pazienti correlati all’effettuazione della sperimentazione oggetto della presente convenzione. Il Responsabile del trattamento dei dati dei quali l’Azienda è titolare è lo Sperimentatore di cui alle premesse lett. b), il quale, prima di iniziare la sperimentazione deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso al trattamento dei dati personali. L’azienda ospedaliera sarà responsabile della conservazione di tale documento. L’informativa e il consenso dei pazienti al trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto approvato e condiviso dal Comitato di bioetica e alle indicazioni previste dal provvedimento del Garante (Linee guida 24 luglio 2008). (se applicabile, in caso di CRO, anche) è stata nominata dal Promotore responsabile del trattamento dei dati relativi allo svolgimento della Sperimentazione. ………………………………………. (inserire i dati della CRO) Il Promotore e la CRO potranno inoltre comunicare, nel pieno rispetto della normativa vigente i dati personali e sensibili ad altre società dei rispettivi gruppi ed a società che collaborano con loro a livello internazionale per l’esecuzione di specifiche attività relative alla sperimentazione. I dati potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell’Unione Europea. Il Promotore, il Responsabile ed i destinatari di comunicazioni adotteranno le adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti (ove applicabile) La CRO dovrà eseguire solo le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento della sperimentazione, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Promotore e sotto la sua vigilanza e dovrà designare come incaricati del trattamento le persone fisiche impiegate nella Sperimentazione che trattano dati personali e sensibili. Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto. Art. 10. Dati personali dei contraenti Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. All03IO01PG8MQ7-Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da ditte farmaceutiche Pagina 5 di 6 Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Art. 11. Legge applicabile e Foro competente Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana, e qualsiasi controversia derivante dalla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo. Art. 12. Norme generali Qualsiasi volontà di modifica al presente contratto dovrà essere comunicata per iscritto tra le parti e successivamente ratificata e sottoscritta dalle stesse in altro atto. Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto alla registrazione in caso di uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che avrà interesse a richiederla. Letto, confermato, sottoscritto Per l’ Erogatore Per il Promotore Dr. ……………………. Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Firma …………………. Direttore Generale Data…………………… Dr. ………………… Firma ………………. Data ……………….. Lo Sperimentatore (per presa visione) Dr. ………………… Firma ………………. Data ……………….. All03IO01PG8MQ7-Convenzione sperimentazione con farmaco “no profit” supportato economicamente da ditte farmaceutiche Pagina 6 di 6