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LEGGE 170
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Nuova legge, nuove prospettive
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20/01/2012
Annalisa Scardanzan
C.F.SCRNLS73C52A083E
INDICE:
1.
Oltre un decennio di leggi
2.
La legge 170 e per le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni
p. 4
e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
p. 5
3.
Il ruolo della scuola
p. 7
4.
Conclusioni.
p. 10
5.
Bibliografia
p. 12
2
LA LEGGE 170 : NUOVA LEGGE E NUOVE PROSPETTIVE
PREMESSA
Dopo oltre un decennio di discussioni,
leggi controverse e regolamenti
regionali, si è arrivati con la legge 170 del’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” entrata in vigore il 2 novembre
2010 e le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di
apprendimento” allegate al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 ad una definizione
chiara dei disturbi specifici di apprendimento, dei diritti degli studenti interessati, delle
famiglie, dei doveri della scuola e delle istituzioni interessate.
Non basta certamente una legge per cambiare il mondo della scuola, la didattica
e i metodi di insegnamento ma da questo punto di partenza si aprono nuove prospettive.
Questo lavoro si propone di analizzare le norme che hanno portato alla legge del
e i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo della scuola.
3
1. OLTRE UN DECENNIO DI LEGGI
La normativa avente come oggetto i disturbi specifici di apprendimento non ha
in Italia una lunga storia; in altri stati già da decenni si discute del problema e sono stati
fatti numerosi studi per capirne le cause e tutelare gli interessati.
Come sostiene Enrico Ghidoni, Presidente dell’Associazione Italiana Dislessia
nell’introduzione a Il bambino e le abilità di lettura: il ruolo della visione “La società
italiana è da sempre caratterizzata da una serie di stupefacenti ritardi culturali, che
coesistono con ambiti nei quali lo sviluppo delle conoscenze scientifiche raggiunge
livelli molto alti”1 riferendosi proprio al ritardo con il quale si sono intraprese iniziative
a tutela dei DSA, che hanno portato però nel giro di pochi anni insigni studiosi ad
occuparsi della questione arrivando ad avere delle eccellenze che hanno permesso di
portare avanti la causa ed arrivare a quanto finora ottenuto.
Numerose leggi, decreti ministeriali, note e regolamenti regionali sono stati
emanati dal 2004 in tema di dislessia e più in generale di disturbi specifici di
apprendimento:
Normativa nazionale per DSA
•
Nota prot. 4099 del 5 ottobre 2004 “Iniziative relative alla dislessia”
•
Nota prot. n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 “Iniziative relative alla dislessia”
•
Nota prot. 4674 del 10 maggio 2007 "Disturbi di apprendimento Indicazioni
operative”
1. AA .VV Il bambino e le abilità di lettura: il ruolo della visione, a cura di Silvio MAFFIOLETTI ,
Roberto PREGLIASCO, Letizia RUGGERI, Fondazione IARD , Franco Angeli, Milano, 2005, p. 15
4
•
Legge n. 169 del 30.10.2008 “Conversione in legge con modificazioni del
decreto legge 1 ° settembre 2008 n. 137, recante disposizioni urgenti in materia
di istruzione e università” – art. 3 comma 5
•
C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 ”Valutazione degli apprendimenti e del
comportamento. Informazioni e criteri per la valutazione”
•
O.M. n. 40 del 08.04.2009 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2008/2009" (in particolare: art. 12, comma 7)
•
Nota prot. 4099 del 5 ottobre 2004 “Iniziative relative alla dislessia”
•
Nota prot. 13987 del 03 novembre 2004 “Dislessia e DSA: strumenti
compensativi e dispensativi”
•
Nota prot. n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 “Iniziative relative alla dislessia”
•
Nota prot. 10705 del 13 giugno 2005 “Esame alunni affetti da dislessia”
•
Legge Regionale del 2 febbraio 2010 n. 4“Disposizione in favore dei soggetti
con disturbi specifici di apprendimento”.
2. LA LEGGE 170 E LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI
ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La legge 170 non ha soltanto raccolto quanto era stato legiferato in materia negli
anni precedenti, ha modificato innanzitutto il ruolo della scuola e tutelato l’alunno in
difficoltà mettendo al centro di tutto la persona, lo studente.
Oltre alla definizione di ciò che è un Disturbo Specifico di Apprendimento –
nelle normative precedenti si era più consoni citare solo la dislessia trascurando
disgrafia, disortografia e discalculia- sono stati definiti i compiti degli insegnanti, come
5
osservatori nella scuola dell’infanzia e primaria per il riconoscimento di un potenziale
disturbo, attraverso la segnalazioni di prestazioni atipiche rispetto all’età del bambino e
alla classe frequentata, facendo attenzione agli stili di apprendimento. La legge ha
altresì disposto “che le istituzioni scolastiche garantiscano l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che
tengano conto delle caratteristiche peculiari del soggetto adottando una metodologia e
una strategia educativa adeguata” 4. Sono state altresì definite quelle che sono le misure
compensative e dispensative , misure delle quali già da qualche anno si parlava ma
erano lasciate quasi “alla buona volontà degli insegnanti” che a volte le concedevano a
volte no, con disaccordi persino all’interno dello stesso consiglio di classe, con proteste
da parte di genitori e logopedisti e disorientamento dell’alunno. Per ogni ordine di
scuola sono stati fissati gli ambiti di azione a partire dall’infanzia fino all’università
definendo i ruoli di ogni attore.
Nelle linee guida si sottolinea inoltre l’importanza dell’autostima degli alunni
DSA dovuta alla scarsa percezione di autoefficacia con rischio di dispersione scolastica
dovuta ai continui insuccessi e a ripetute esperienze negative in campo scolastico.
Questo dovrebbe porre termine all’etichettatura che veniva data in passata ai ragazzi con
problemi specifici di apprendimento di svogliati, pigri, disadattati, incapaci, non
considerando le loro abilità in campi diversi da quello della letto-scrittura o del calcolo.
Tutelando la specificità cognitiva degli alunni DSA si consente all’alunno di potersi
rinforzare attraverso i successi scolastici, possibili nonostante le difficoltà legate al
disturbo.
Vanno 3-4 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento,
allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011.
6
Vanno attuate tutte le misure necessarie ad evitare inutili frustrazioni, concordate
con la famiglia le misure compensative da utilizzare per non mettere a disagio il ragazzo
che già vive una situazione conflittuale ed è inoltre utile parlare del problema in classe
per evitare ripercussioni psicologiche o che i compagni giudichino gli strumenti
concessi delle incomprensibili facilitazioni.
Come ogni legge anche la legge 170 ha portato con se discussioni, scetticismo,
timori: Giacomo Stella ed Enrico Savelli , in Dislessia oggi. Prospettive e diagnosi in
Italia dopo la legge 170 paragonano questa normativa a quella sul fumo che scatenò
negli anni 2002-2003 accese discussioni tra chi era a favore della legge e chi temeva che
questa avrebbe potuto causare una diminuzione di avventori nei locali pubblici. Ebbene,
dopo qualche anno si può senz’altro affermare che il problema non sussiste più, anzi
molti apprezzano la possibilità di poter entrare in un ristorante ed poter gustare quanto
proposto in un ambiente più sano.
Lo stesso ci si augura possa accadere con questa legge, osteggiata da molti
insegnanti preoccupati di una eccessiva “medicalizzazione” scolastica, o che ogni
insuccesso scolastico venga additato come disfunzione e patologia. Questo
atteggiamento è “difensivo e poco incline al cambiamento. Non ci sarebbe bisogno di
nessuna diagnosi che dimostra l’effettiva difficoltà ad adattarsi alle richieste della
scuola se quest’ultima non fosse un sistema rigido che considera come elementi
sostanziali aspetti formali e accessori, alzando muri e barriere insormontabili per alcuni
bambini.”2
2.Giacomo STELLA, Enrico SAVELLI, Dislessia Oggi. Prospettive e diagnosi in Italia dopo la legge
170, Erickson, Trento, 2011, p.15
7
3. IL RUOLO DELLA SCUOLA
“L’intenzione della legge non è quella di mettere in discussione la necessità di
una valutazione, ma i metodi per realizzarla.” 3 Gli insegnanti si sentono, in questa fase
di passaggio, spodestati del loro potere di decisione sulla carriera scolastica degli
alunni, e come ogni fase di passaggio non si sentono probabilmente pronti ad affrontare
il nuovo ruolo che viene loro richiesto.
Viene messo in evidenza il ruolo fondamentale degli Uffici Scolastici Regionali
che hanno un “ruolo strategico di coordinamento e di indirizzo della politica scolastica” 4
e devono predisporre i protocolli per condividere le procedure e i comportamenti da
attuare, costruire gruppi di coordinamento dei referenti provinciali, stipulare accordi con
i servizi, organizzare attività di formazione, potenziare i centri territoriali di supporto.
Al dirigente scolastico è demandato il ruolo di garante delle opportunità
formative e dei servizi erogati. In particolare il dirigente deve coordinare i soggetti che
operano nella scuola con i servizi, coordina gli incontri scuola-famiglia, attua interventi
preventivi e di screening, promuove attività di formazione per i docenti, attiva il
monitoraggio relativo ai DSA.
E’ stata introdotta la figura del Referente di Istituto, docente di supporto ai
colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica della proposte. Oltre a fornire
informazioni ai colleghi su norme vigenti e misure compensative e dispensative,
collabora al superamento di problematiche in classi con alunni DSA, raccoglie i dati
relativi agli alunni DSA e li trasmette all’Ufficio Scolastico Provinciale, fornisce
informazioni sulla predisposizione dei PDP.
3. Giacomo STELLA, Enrico SAVELLI, Dislessia Oggi. Prospettive e diagnosi in Italia dopo la legge
170, Erickson, Trento, 2011.
4. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, allegato al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011.
8
La presenza di un esperto o di un referente non solleva i docenti dall’impegno
educativo: compito di tutti i docenti con alunni DSA è di prendere visione della
certificazione, della redazione collegiale del PDP, di mettere in atto tutte le misure
stabilite dal Consiglio di Classe, di predisporre interventi di recupero necessari.
Vengono altresì definite le responsabilità e i compiti della famiglia che ha il
compito di far valutare l’alunno ai servizi di propria iniziativa, su segnalazione degli
insegnanti o del pediatra, a consegnare la certificazione alla scuola, a condividere il
PDP, a sostenere e motivare il ragazzo, verificare che faccia i compiti, che porti a scuola
il materiale necessario.
Gli studenti sono naturalmente al centro di tutto questo, ed hanno diritto a
partecipare (in considerazione della loro età) alle scelte che li riguardano e ad avere una
giusta informazione e formazione.
La legge 170 prevede quindi le varie fasi che vanno dall’identificazione precoce
di casi sospetti, all’attività di recupero mirato alla comunicazione della scuola alla
famiglia delle persistenti difficoltà, alla richiesta di valutazione della famiglia ai servizi
che devono compiere l’iter diagnostico per escludere altre patologie e nel caso di DSA
compilare la certificazione diagnostica che la famiglia deve riconsegnare alla scuola. A
questo punto la scuola predispone il PDP dove sono definite le misure compensative e
dispensative necessarie allo studente sulla base del documento redatto dai servizi e alle
necessità dello studente. Il PDP redatto dal Consiglio di classe è quindi proposto per
l’approvazione alla famiglia (spesso intervengono anche i responsabili del servizio che
ha redatto la certificazione) e nel caso di studenti di scuola secondaria di secondo grado
anche allo studente stesso. Una volta approvato il PDP viene depositato agli atti. Il PDP
9
andrebbe rivisto all’inizio di ogni anno scolastico e può essere modificato nel corso
dell’anno.
Generalmente la certificazione viene effettuata non prima del termine della
seconda classe della scuola primaria (prima per casi di evidente gravità) e va ripetuta
almeno al cambio di ordine di scuola. Molto si sta discutendo sull’opportunità o meno
da parte della scuola di grado inferiore degli alunni di “passare” la documentazione
riguardante i DSA alla scuola di grado superiore. Sussiste tuttavia il problema legato
alla privacy ed il diritto da parte della famiglia o dell’alunno a non fornire tale
materiale. Si sta ovviando a questo problema chiedendo al tutore legale del ragazzo
DSA di trasferire personalmente i documenti relativi alla certificazione oppure a firmare
un documento che permetta alla scuola di inviare il tutto.
I genitori hanno a volte difficoltà ad accettare il disturbo dei figli e tendono a
nasconderlo, almeno al momento del cambio di scuola, per poi tornare sui propri passi
se sollecitati dai nuovi insegnanti che rilevano il problema o quando i figli non riescono
a reggere il ritmo e cominciano ad avere difficoltà scolastiche – questo accade in
particolare nel passaggio primaria-secondaria per casi non gravi.
4.
CONCLUSIONI
Non è certo sufficiente una legge per poter cambiare un mondo piuttosto
conservativo come quello scolastico, ma almeno per il momento si è passati dalle
interminabili discussioni durante i consigli di classe, citate anche da nel testo Dislessia
oggi, tra docenti scettici che non “credevano” alle difficoltà di apprendimento e gli
“avvocati difensori” degli alunni DSA (in genere il referente DSA dell’istituto
Giacomo STELLA, Enrico SAVELLI, Dislessia Oggi. Prospettive e diagnosi in Italia dopo la legge 170,
Erickson, Trento, 2011, p. 12.
10
scolastico) che sostenevano invece al contrario, ad una maggiore collaborazione tra
docenti, almeno nel momento della realizzazione del PDP da condividere con famiglia e
studente.
Se l’intenzione del legislatore era quella di mettere al centro i diritti della
persona,
tutelare
l’alunno
in
difficoltà
facendo
cooperare
scuola,
servizi
(neuropsichiatria infantile, logopedista etc.) e famiglia e coinvolgendo anche l’allievo
stesso (almeno nella scuola secondaria di secondo grado), siamo certamente sulla
buona strada. Certo molto resta da fare, a partire dalla formazione degli insegnanti che
si trovano ad affrontare nuove sfide, si sentono caricati di nuove responsabilità ma
l’inizio è senza dubbio promettente.
La speranza è che con questa legge non solo alunni e studenti si sentano tutelati,
ma svaniscano nei docenti in particolare della scuola secondaria di secondo grado, i
timori legati a ricorsi da parte dei genitori se qualcosa non va per il verso giusto,
possibili “figuracce” in occasione degli esami; che si punti al benessere degli studenti e
non solo a finire il programma, che si parli sempre più di motivazione e autostima e non
di pigrizia e inadeguatezza.
Le certificazioni servono per tutelare, non per spianare la strada: bisogna fornire
gli strumenti e le capacità per poter agire e non fossilizzarsi su antiquate concezioni.
Sarà certo una facilitazione fornire un computer o una calcolatrice, ma la competenza
richiesta è un’altra: saperli sfruttare per riuscire.
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BIBLIOGRAFIA:
•
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•
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Giacomo STELLA, Enrico SAVELLI, Dislessia Oggi. Prospettive e diagnosi in Italia dopo la
legge 170, Erickson, Trento, 2011.
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011.
AA .VV Il bambino e le abilità di lettura: il ruolo della visione, a cura di Silvio MAFFIOLETTI ,
Roberto PREGLIASCO, Letizia RUGGERI, Fondazione IARD , Franco Angeli, Milano, 2005.
Dario IANES, Sofia CRAMEOTTI,Monja TAIT,La Dislessia. Il ruolo della scuola e della famiglia,
Erickson, Trento, 2007
Legge 107 del 10 ottobre 2010, Gazzetta Ufficiale
Disturbo dell’apprendimento DSA. Linee guida per il discente www.icotea.it
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