La sospensione condizionale della pena. Presupposti, effetti e

La sospensione condizionale della pena I presupposti ed i vantaggi Studio
Legale De Lalla
La sospensione condizionale della pena. Presupposti, effetti e
vantaggi.
La sospensione condizionale della pena.
Si tratta di un istituto di grande importanza e di diffusa applicazione.
In particolar modo per coloro che per la prima volta affrontano quali imputati le aule di Giustizia - per
reati non eccessivamente gravi (V. oltre circa i limiti edittali delle pene che consentono la
sospensione condizionale della pena) - la sospensione condizionale della pena rappresenta una
grande opportunità per la limitazione degli effetti negativi del processo penale.
Tale possibilità è rimessa sostanzialmente allo stesso imputato che – in un certo senso - è messo
alla prova dal Giudice per un preciso lasso di tempo a seguito del quale, se la "prova” è superata, il
reato è estinto.
Invero, la sospensione condizionale della pena prevede che la pena rimanga sospesa per cinque
(delitti) o tre (contravvenzioni) anni a condizione che il reo non commetta un nuovo reato.
Se - però - egli si macchia di un nuovo reato, (a certe condizioni) sconterà sia la vecchia pena
sospesa che quella inflitta per il secondo fatto illecito.
Lo scopo è duplice ed evidente:
Innanzitutto, si preservano soggetti che hanno commesso un reato dalla gravità relativa e che non
hanno una carriera criminale alle spalle, dall’ambiente traumatizzante del carcere soprattutto
quando il reo potrebbe ravvedersi ed astenersi da futuri crimini. Secondariamente, il reo al quale la
pena è stata sospesa ha un rinforzo negativo alla luce del quale non commettere altri reati.
La concessione della sospensione condizionale della pena implica che – in caso di condanna,
ovviamente, – il Giudice nel pronunciare la Sentenza statuisce che la pena debba rimanere sospesa
per cinque anni in caso di reato e tre anni in caso di contravvenzioni..
Il termine decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza ovvero dopo il ricorso in Cassazione se
vengono esperiti dall’imputato sia l’appello che, appunto, il ricorso in Cassazione; diversamente, se
l’imputato non impugna la Sentenza e non presenta appello, la stessa diverrà esecutiva (ed il
termine decorrerà) dopo il processo di primo grado.
Le condizioni:
Di seguito le condizioni alle quali il Giudice concederà il beneficio:
Il reo non sia stato già condannato a pena detentiva per un delitto e non sia delinquente abituale,
professionale o per tendenza (tre categorie ormai desuete che seguono ad un provvedimento ad
hoc di un Giudice); Alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza; La pena inflitta
non deve essere superiore a due anni di arresto o reclusione (per coloro che hanno più di 70 anni e
tra 18 e 21 il tetto sale a 2 anni e 6 mesi); Se si tratta di sola pena pecuniaria la stessa ragguagliata
a € 250,00 per ogni giorno di detenzione non deve superare la soglia di cui sopra; La sospensione
non può essere concessa più di una volta ma il Giudice – qualora il soggetto sia già stato
condannato con pena sospesa – può decidere di sospendere anche la seconda pena qualora la
somma della prima e della seconda non superi i termini di cui sopra; L'applicazione della
sospensione NON è un diritto ma un beneficio concedibile discrezionalmente dal Giudice che lo
permetterà solo se riterrà che il reo non delinquerà in futuro (naturalmente la mancata concessione
deve essere motivata e può essere anche da sola motivo di appello). Le pene del Giudice di pace
non sono sospendibili (benchà si tratti sempre e solo di pene pecuniarie).
Gli obblighi del condannato.
Naturalmente il primo obbligo è quello di non commettere più reati poichà , altrimenti, il beneficio
verrà revocato.
Inoltre, la sospensivo può essere subordinata:
All'adempimento dell'obbligo delle restituzioni; A quello del risarcimento disposto come
immediatamente esecutivo dal Giudice in favore del danneggiato da reato che si è costituito parte
civile nel processo (V. in questa stessa categoria del sito per la costituzione di parte civile);
All'eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
Il termine entro il quale gli eventuali obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal Giudice.
Effetti della sospensione.
Se il beneficio viene applicato, resta sospesa sia la pena principale che quella accessoria (ma,
come abbiamo visto, non l’eventuale obbligo a risarcire il danno riconosciuto dal Giudice alla
persona offesa che ne abbia fatto richiesta e solo se è stabilita la provvisoria esecuzione di tale
risarcimento. Diversamente, il risarcimento è dovuto quando la Sentenza passa in Giudicato dopo il
terzo grado di Giudizio o la mancata presentazione dell'Appello).
La pena sospesa non è menzionata sul casellario giudiziario (si tratta della c.d. "non menzione")
richiesto da privati e non può essere causa ostativa alla concessione di licenze o autorizzazioni
necessarie per svolgere attività lavorativa.
Come detto, decorso il tempo di tre o cinque anni (ed eventualmente adempiuti gli obblighi imposti
dal Giudice) il reato è estinto e non ha luogo l'esecuzione della pena.
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