PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 Commissione per le petizioni 29.8.2014 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione n. 0280/2013, presentata da J. L., cittadino lussemburghese, sul lavoro autonomo fittizio dei piloti che lavorano per le compagnie aeree low cost 1. Sintesi della petizione Stando al firmatario, vi sono problemi relativamente all'assunzione di piloti da parte delle compagnie aeree low cost in connessione con il diritto sociale e di lavoro. La direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale non viene rispettata, come probabilmente altre norme dell'UE, in particolare in Irlanda e nel Regno Unito. I piloti che lavorano per tali compagnie aeree spesso ricevono la promessa di un contratto a tempo indeterminato, ma alla fine sono assunti tramite un "intermediario". I piloti pagati tramite l'intermediario devono inizialmente avviare un'attività in proprio, tramite la quale vendono poi i loro servizi. L'attività è spesso registrata in un paradiso fiscale al fine di evadere le tasse. Tutte le spese e i rischi, ad esempio relativi a malattie o all'inabilità al lavoro, sono sostenuti dal pilota stesso. Dal momento che spesso entrano sul mercato del lavoro con considerevoli debiti, i piloti non sono in grado di opporsi a questo approccio. Ai sensi dei contratti che vengono stipulati, i piloti possono essere licenziati con un preavviso molto breve, non sono autorizzati a lavorare per altre compagnie aeree, sono trattati diversamente rispetto al personale a tempo indeterminato (ad esempio per quanto concerne i turni e le ferie), non godono del diritto a congedo retribuito per malattia e spesso sono mandati a lavorare in un paese diverso ogni sei mesi, per motivi legati al diritto del lavoro. Il firmatario chiede un'indagine sul lavoro autonomo fittizio che si crea in questo modo. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire CM\1034186IT.doc IT PE537.420v01-00 Unita nella diversità IT informazioni (articolo 216, paragrafo 6 del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 agosto 2014. "La Commissione desidera sottolineare che il lavoro tramite agenzia interinale costituisce una forma specifica di occupazione che deve essere chiaramente distinta dal lavoro autonomo fittizio. Il lavoro tramite agenzia interinale è in realtà una forma di lavoro mediante la quale un'agenzia interinale stipula un contratto di lavoro con un lavoratore tramite agenzia interinale al fine inviarlo presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa. Il lavoro tramite agenzie interinali è disciplinato all'interno dell'UE dalla direttiva europea 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale la quale definisce un quadro generale applicabile alle condizioni di lavoro dei lavoratori interinali. La direttiva mira a trovare un equilibrio tra due obiettivi. Da un lato, migliora a tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e la qualità del lavoro dell'agenzia, segnatamente stabilendo il principio della parità di trattamento per i lavoratori tramite agenzia interinale, le cui condizioni di lavoro e d'occupazione devono essere le stesse applicate ai lavoratori che lavorano stabilmente presso l'impresa utilizzatrice al quale vengono assegnati, fatte salve eventuali deroghe a condizioni restrittive. Dall'altro, contribuisce allo sviluppo del settore del lavoro tramite agenzia interinale quale opzione flessibile per i datori di lavoro e i lavoratori, stabilendo in particolare che i divieti e le restrizioni sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale debbano essere giustificati per motivi di interesse generale. La Commissione ha adottato una relazione1 sull'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri. Detta relazione è stata pubblicata a marzo 2014. La relazione, in particolare, afferma che tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali; rileva altresì che il recepimento è stato in generale corretto e che le disposizioni della direttiva sono state applicate in pratica. Diverso è il caso del lavoro autonomo fittizio, che si configura quando una persona, pur essendo obiettivamente un lavoratore dipendente, viene invece considerata formalmente un lavoratore autonomo; ciò al fine di nascondere il suo reale status giuridico ed evitare costi come tasse e contributi della previdenza sociale. La Commissione è pienamente consapevole del generale problema delle persone che si fanno passare per lavoratori autonomi al fine di aggirare la legislazione nazionale. Tuttavia, non esiste una normativa dell'UE che affronti specificamente il problema del lavoro autonomo fittizio in quanto tale. Questo problema rientra nelle competenze degli Stati membri e, come affermato dalla Commissione nel Libro verde dal titolo 'Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo'2, dovrebbe essere affrontato in prima istanza da detti Stati membri. Ciononostante, ad aprile 2014 la Commissione ha presentato una proposta relativa alla creazione di una piattaforma europea per migliorare la cooperazione a livello dell'UE tra gli Stati membri in un più efficace contrasto del lavoro non dichiarato, come pure il fenomeno (strettamente correlato) del falso lavoro autonomo. 1 2 COM(2014) 176 final e SWD(2014) 108 final del 21 marzo 2014. COM(2006) 708 definitivo del 22 novembre 2006. PE537.420v01-00 IT 2/3 CM\1034186IT.doc Per quanto riguarda la situazione nel settore del trasporto aereo, la Commissione è consapevole della crescente tendenza, tra i vettori aerei, a esternalizzare funzioni chiave come la fornitura dell'equipaggio di volo e di cabina; la Commissione sa inoltre che il rapporto tra il vettore aereo e questo tipo di personale può essere complesso e non sempre trasparente. La situazione è messa in luce da uno studio1, realizzato dalla Commissione nel 2013, sugli effetti dell'attuazione del mercato comune dell'UE nel settore dell'aviazione sulle condizioni di lavoro e d'occupazione nel settore del trasporto aereo. Ciò risulta anche dalla petizione, che non indica chiaramente in che misura essa riguardi i piloti che svolgono un lavoro dipendente, forse impiegati come lavoratori tramite agenzia interinale, oppure i finti lavoratori autonomi. In tale contesto, la Commissione desidera sottolineare che, in ogni caso, le informazioni fornite dal firmatario non le consentono di identificare specifiche disposizioni vincolanti nel Regno Unito o in Irlanda, né pratiche puntualmente messe in atto dalle autorità britanniche o irlandesi, che violerebbero il diritto dell'UE e in particolare la direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Le autorità nazionali degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione di tale direttiva. Di conseguenza, il rispetto o la violazione delle sue disposizioni, specialmente per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, da parte delle singole compagnie rientra tra le responsabilità delle autorità degli Stati membri. Conclusioni Dal momento che il firmatario non rimanda a specifiche disposizioni vincolanti o a pratiche messe in atto dalle autorità nel Regno Unito o in Irlanda che violerebbero norme specifiche sancite dal diritto dell'UE, la Commissione non può intervenire nel caso in specie." 1 Il testo completo è disponibile sul sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/studies/doc/internal_market/employment_project_final _report_for_publication.pdf CM\1034186IT.doc 3/3 PE537.420v01-00 IT