Profili redazionali del verbale e dell'accordo MARIO BUZIO, Notaio in Firenze L'accordo di conciliazione costituisce l'esito positivo di un procedimento di mediazione documentato in un verbale. Si hanno, così, due documenti logicamente distinti: l'accordo di conciliazione e il verbale. Il D.Lgs. n. 28/2010 sembra consentire, in omaggio al principio della libertà delle forme, sia che l'accordo di conciliazione venga redatto in seno al processo verbale (art. 11 comma 3) sia che venga ad esso allegato (art. 11 comma 1). Comunque, si proceda si tratta di due atti diversi per la loro natura e la loro funzione. L'accordo di conciliazione è il negozio di autonomia privata delle parti, con cui queste risolvono la loro controversia, costituendo, modificando o estinguendo loro rapporti patrimoniali. Il verbale è una dichiarazione di scienza del mediatore che documenta l'esperimento del procedimento di mediazione e il suo esito. L'accordo di conciliazione deve essere sottoscritto dalle parti, uniche destinatarie dei suoi effetti, così come ogni altro negozio giuridico. L'accordo di conciliazione non è, infatti, una speciale figura negoziale, ma un normalissimo negozio con la causa tipica o atipica di volta in volta voluta dalle parti; si caratterizza soltanto per le modalità con cui si giunge alla sua conclusione: l'accordo è raggiunto grazie all'attività del mediatore svolta in seno a un procedimento di mediazione. L'accordo non è redatto dal mediatore, ma dalle parti o dai professionisti da esse incaricati. Il verbale, invece, è redatto dal mediatore. Il verbale dev'essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale, poi, certifica l'autografia della sottoscrizione apposta dalle parti sul processo verbale. Si tratta, com'è stato ormai pacificamente chiarito, di una semplice "vera di firma" o autentica minore. Processo verbale e accordo vengono, quindi, depositati presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione (art. 11, comma 1, 3 e 5 del D.Lgs. 28/2010). Il D.Lgs. n. 28/2010 prevede, inoltre, ulteriori formalità: una ai fini dell'exequatur e una ai fini della pubblicità in pubblici registri. Per costituire titolo idoneo alla pubblicità in pubblici registri, la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione dev'essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nonostante che l'art. 11 del D.Lgs. N. 28/2010 richieda l'intervento del notaio per i soli atti previsti dall'art. 2643 C.C., la dottrina ha ormai chiarito che il suo intervento è necessario anche ogni volta che la pubblicità immobiliare relativa a trascrizioni, iscrizioni e annotamenti e la pubblicità commerciale richiedano come titolo idoneo l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Occorrerà, pertanto, che le sottoscrizioni dell'accordo di conciliazione siano autenticate da un notaio anche, ad esempio, nel caso di: atti che, seppur non indicati nell'art. 2643, producano in relazione a beni immobili taluno degli effetti dei contratti menzionati in detto articolo (art. 2645 C.C.); preliminari di compravendita; atti contenenti vincoli di destinazione su immobili (art. 2645 ter C.C.); atti di accettazione di eredità (art. 2648 C.C.); atti relativi a beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 2684 C.C.); cessione di quote di s.r.l. (art. 2470 C.C.); affitti e cessioni di aziende; modifiche ai patti di società1. In tutti questi casi, come ha chiarito ormai la dottrina, occorre l'autentica del notaio, mentre la certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni effettuata dal mediatore, essendo mera autentica amministrativa, non è sufficiente a rendere l'accordo di conciliazione trascrivibile e ciò in perfetta sintonia con quanto previsto dall'articolo 2657 del Codice Civile, che individua negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate i titoli idonei alla pubblicità e a ingenerare l'affidamento dei terzi2. Prima di procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni dell'accordo di conciliazione, il notaio, quale pubblico ufficiale nell'esplicazione della sua funzione di adeguamento, dovrà effettuare i consueti controlli di legalità dell'atto e i consueti controlli sull'identità, la capacità e la legittimazione delle parti, in modo da attribuire la pubblica fede e consentire l'accesso alla pubblicità nei pubblici registri soltanto a titoli veritieri e affidabili. Il notaio, pertanto, dovrà, come sempre, eseguire le visure ipotecarie e catastali ventennali e le verifiche relative al regime patrimoniale coniugale al fine di accertare la legittimazione delle parti che sottoscrivono l'accordo di conciliazione e assicurare l'efficacia dell'atto. Il notaio dovrà, inoltre, verificare la legalità dell'atto ossia la non contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e, quindi, assicurarsi che l'accordo di conciliazione contenga tutte quelle menzioni e allegazioni richieste dalla normativa relativa al tipo di negozio che è stato concluso. Si pensi, nel caso di trasferimento di un immobile, alla normativa urbanistica, a quella sulla conformità catastale oggettiva e soggettiva, alla normativa sull'attestato di prestazione energetica, alla normativa in materia di sicurezza degli impianti, alla normativa che regola l'intervento nell'atto dello straniero, alla normativa sull'anti riciclaggio, alla normativa che richiede l'indicazione delle analitiche modalità di pagamento del prezzo o la dichiarazione delle parti di essersi avvalse o meno di un mediatore. Tale controllo di legalità dovrà essere sempre effettuato dal notaio, quand'anche tutte le parti fossero state assistite da un avvocato, l'accordo fosse stato sottoscritto anche dagli avvocati che assistono le parti e questi avessero attestato e certificato, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010, che l'accordo è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. Si tratta invero di controlli finalizzati a due diversi aspetti dell'accordo di conciliazione: quello del notaio è finalizzato alla sua pubblicità nei pubblici registri; quello degli avvocati alla sua efficacia esecutiva. Il controllo del notaio, poi, potrà avere esito positivo o negativo. Nel primo caso (esito postivo) ossia quando l'accordo di conciliazione non è contrario alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e contiene tutte quelle menzioni e allegazioni richieste dalla legge, il notaio potrà autenticare l'accordo di conciliazione. 1 Cfr. F. Luiso, Diritto processuale civile, V, La risoluzione non giurisprudenziale delle controversie, Milano, 2013, pag. 27. 2 Cfr. F. Luiso, Diritto processuale civile, V, La risoluzione non giurisprudenziale delle controversie, Milano, 2013; M. Bove, L'accordo conciliativo rivisitato dal c.d. "decreto del fare", in www. Iudicium.it. Nel secondo caso (esito negativo) occorre distinguere. Se l'accordo di conciliazione è affetto da una causa di invalidità che non ne determina la nullità radicale e insanabile, il notaio potrà ricevere un negozio ripetitivo, nel quale potranno essere inserite tutte quelle dichiarazioni e allegazioni delle quali era carente l'accordo di conciliazione. Si pensi, ad esempio, ad un accordo di conciliazione che, pur avendo ad oggetto il trasferimento di un immobile non abusivo, sia privo dell'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi edilizi. Se, invece, l'accordo di conciliazione è affetto da vizi insanabili, il notaio dovrà rifiutare il proprio ministero. Si pensi ad esempio ad un accordo di conciliazione che abbia ad oggetto il trasferimento di un immobile totalmente abusivo o demaniale. Sarà ancora possibile che, avendo l'accordo di conciliazione effetti solamente obbligatori e consista, ad esempio, in un preliminare di compravendita, al notaio venga richiesto di stipulare l'atto esecutivo di tale accordo e, così, nell'esempio fatto, l'atto definitivo di vendita. Va avvertito, però, che l'Agenzie delle Entrate potrebbe essere restia a riconoscere le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 28/2010 all'atto ripetitivo dell'accordo di conciliazione affetto da nullità sanabile e all'atto esecutivo dell'accordo di conciliazione obbligatorio. Il controllo di legalità effettuato dal notaio non deve, invece, riguardare il rispetto di tutte quelle norme con cui il D. Lgs. n. 28/2010 disciplina il procedimento di mediazione. Si pensi: - all'art. 4, comma 1, che stabilisce la competenza territoriale degli Organismi di mediazione; all'art. 5, comma 1 bis, e all'art. 8, comma 1, che richiedono che le parti partecipino al procedimento di mediazione assistite da un avocato; - all'art. 6, che prevede che il procedimento di mediazione abbia una durata non superiore e tre mesi; - all'art. 14, che pone l'imparzialità come requisito essenziale per il mediatore. Come è stato, infatti, ben chiarito dalla dottrina, le norme procedimentali non incidono sulla validità dell'accordo conciliativo. Il fatto che l'accordo di conciliazione sia stato concluso grazie all'aiuto di un mediatore in seno a un procedimento di mediazione, non muta la natura dell'accordo: si tratta di un contratto uguale a quello che le parti avrebbero potuto concludere da sole fuori del procedimento di mediazione. La sua efficacia e la sua validità sono le stesse di un normale contratto e dipendono soltanto dalle norme di diritto comune3. La violazione di norme procedimentali, infatti, incide sulla validità della sentenza, del lodo o dell'atto amministrativo, in quanto atti eteronomi ossia atti posti in essere da soggetti diversi dai destinatari degli effetti, nell'esercizio di un potere di imperium che deve esplicarsi seguendo un percorso prestabilito dalla legge4. 3 Cfr. F. Luiso, Diritto processuale civile, V, La risoluzione non giurisprudenziale delle controversie, Milano, 2013, pag. 27. 4 Cfr. M. Bove, L'accordo conciliativo rivisitato dal c.d. "decreto del fare", in www. Iudicium.it, pag. 4. La violazione di norme procedimentali non ha, invece, rilevanza per i negozi giuridici che sono esplicazione di autonomia privata e per i quali non è importante il modo in cui s'incontrano le volontà delle parti, ma soltanto che l'accordo sia voluto e che la volontà sia libera e non viziata. Il notaio potrà, così, procedere all'autenticazione di un accordo di conciliazione anche se questo fosse stato raggiunto dalle parti presso Organismi di mediazione territorialmente incompetenti; anche se una parte o tutte le parti non fossero state assistite da avvocati; anche se procedimento di mediazione avesse avuto una durata superiore a quella prevista dalla legge. Sia l'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010 sia l'art. 84 bis del D.L. n. 69/2013, che ha introdotto il n. 12 bis dell'art. 2643 C.C., prevedono testualmente che debbano essere autenticate dal notaio le sottoscrizioni del processo verbale. Tale modalità (autentica delle sottoscrizioni del processo verbale) sarà ovviamente l'unica possibile qualora l'accordo di conciliazione sia contenuto all'interno del verbale. Quando, invece, l'accordo di conciliazione sia redatto in un documento separato e allegato al verbale, sembra maggiormente in linea con i principi generali, con l'articolo 2643 del Codice Civile e con la diversa funzione dei due atti, accordo e processo verbale, che l'autentica effettuata dal notaio segua le sottoscrizioni apposte dalle parti sull'accordo di conciliazione. Oggetto di trascrizione e, più in generale, di pubblicità non può essere il verbale formato dal mediatore che documenta il procedimento di mediazione e il suo esito, ma soltanto l'accordo negoziale di conciliazione con il quale le parti compongono la controversia, disponendo dei loro diritti. In questo caso, dunque, il notaio procederà ad autenticare l'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti, così come fa per un qualsivoglia altro negozio giuridico, solo che in questo caso l'accordo è unito e deve restare unto al verbale relativo al procedimento di mediazione, in modo da far risultare che l'accordo è stato raggiunto in seno a un procedimento di mediazione volontaria, obbligatoria o delegata dal giudice. E', infatti, necessario che risulti ben chiaro il collegamento dell'accordo con il procedimento di mediazione svolto presso un Organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, perché l'accordo possa: - beneficiare delle agevolazioni fiscali; - costituire titolo esecutivo per l'esecuzione forzata per consegna o rilascio.; - accertare l'usucapione5. Riassumendo, in omaggio al principio di libertà delle forme, l'autentica del notaio potrà seguire sia le sottoscrizioni delle parti poste in calce al verbale di mediazione sia le sottoscrizioni delle parti poste in calce o all'accordo di conciliazione allegato al verbale. Più precisamente, sarà possibile che il notaio sia presente alla conclusione del procedimento di mediazione, perché, ad esempio, prospettandosi la soluzione della controversia nei precedenti incontri di mediazione, il mediatore lo abbia per tempo invitato all'incontro conclusivo di mediazione. In tal caso l'autentica verrà effettuata direttamente dopo le sottoscrizioni delle parti. 5 L'accertamento dell'usucapione mediante un negozio di accertamento sembra, infatti, concesso ai privati soltanto in sede conciliativa, avendo tale possibilità valenza premiale e, quindi, esclusiva dell'istituto della mediazione. Nel caso, invece, che il notaio intervenga successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione, occorrerà che le parti appongano di nuovo la loro sottoscrizione alla presenza del notaio. Pertanto, nel caso che in mediazione venga concluso un negozio che richieda la pubblicità immobiliare o commerciale, il verbale e l'accordo verranno redatti in due originali: un verbale con il relativo accordo verrà depositato presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione; un verbale con il relativo accordo verranno autenticati dal notaio e conservati nella sua raccolta. In tal caso il notaio provvederà anche alla loro registrazione e trascrizione. Per completezza , si ricorda che, a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 84 bis del D.L. n. 69/2013, l'accordo potrebbe adesso essere sottoscritto oltre che dalle parti, anche dagli avvocati che le assistono. Infatti, ai sensi del novellato art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010, l'accordo di conciliazione costituisce titolo esecutivo non solo quando venga omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, ma anche quando tutte le parti siano assistite da un avvocato e gli avvocati sottoscrivono l'accordo e ne attestano e ne certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.