Economia degli intermediari finanziari Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati Copyright © 2010 – The McGraw-Hill Companies srl Paragrafo 8.3.1 “Esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio” > Sezione “Esecuzione di ordini per conto dei clienti” 8.2 web Accenni alla regolamentazione web 8.2 – Obblighi di appropriatezza Il Regolamento Consob n. 16190 impone all’intermediario che presta servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli il dovere di verificare che il cliente possieda esperienza e conoscenza necessarie a comprendere i rischi dell’investimento proposto (art. 42). Se non le ritiene appropriate, l’intermediario è tenuto ad avvertire il cliente. Esperienza e conoscenza vanno accertate, richiedendo all’investitore informazioni su: servizi, operazioni e strumenti con i quali ha familiarità; natura, volume e frequenza delle operazioni realizzate; periodo durante il quale le operazioni sono state eseguite; livello di istruzione e professione svolta. Gli intermediari che non ottengono informazioni sufficienti devono comunicare all’investitore di non essere in grado di valutare l’appropriatezza dell’investimento. Notizie stampa web 8.1 La Consob blocca le vendite a breve Anche l’Italia si allinea agli altri regulator continentali sulle vendite allo scoperto. Da oggi la cessione di titoli bancari e assicurativi quotati nei mercati nazionali sarà consentita soltanto se assistita dalla «disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine e fino alla data di regolamento dell’operazione». Lo ha stabilito a tarda sera la Consob, al termine di una giornata di riunioni e contatti con gli intermediari e gli altri regulator Ue. Ancora venerdì la commissione si era limitata a richiamare gli operatori al pieno rispetto delle regole esistenti. Ma di fronte alle decisioni prese dalle altre authority anche se in ordine sparso, come testimonia un documento diramato ieri dal Cesr (l’associazione dei regulator europei), ha deciso di rompere gli indugi. Al fine – ha sottolineato in un comunicato – di «garantire la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ritenuto necessario evitare che si indirizzino sui mercati nazionali manovre speculative che possano avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative». Fino a oggi era possibile vendere un titolo senza averne la disponibilità fino alla liquidazione (il terzo giorno dopo l’esecuzione dell'ordine) quando occorreva provvedere a regolare l’operazione con azioni detenute in proprio o prese in prestito. Ora la «disponibilità» dei titoli è necessaria fin da subito. Rispetto al più duro provvedimento assunto dalla Fsa inglese, la Consob continuerà a consentire strategie ribassiste attuate attraverso operazioni di prestito titoli (vietate nella city). Inoltre non è senza significato che il provvedimento resterà in vigore fino al 31 ottobre rispetto alla scadenza più lunga decisa dai regolamentatori britannici (16 gennaio) o tedeschi (31 dicembre). La misura restrittiva, inoltre, agirà soltanto sulle negoziazioni immediate (a pronti) ma non in quelle su derivati (opzioni e future). Il comunicato della Consob avverte comunque che la società di gestione dei sistemi di compensazione e liquidazione «adotterà ogni misura per prevenire manovre speculative». In pratica - fa capire - potrà decidere all'occorrenza di elevare i margini di garanzia quotidiani stabiliti sulle posizioni aperte. La crociata dei regulator contro le vendite allo scoperto (short selling) sta avvenendo in assenza di un’unica regia a livello internazionale a dispetto di un mercato che è invece globale. Le restrizioni, ad esempio, valgono per il comparto finanziario in Gran Bretagna, soltanto su 11 titoli dello stesso settore in Germania. E sull’intero listino alla Borsa australiana. Il risultato è che azioni scambiate su più exchange – è il caso di Rio Tinto quotata a Londra e a Sidney – possono avere regole differenti. Con le loro decisioni, poi, i regulator hanno cambiato nel corso di un week end la stessa natura di alcuni investitori istituzionali. Gli hedge 3 Economia degli intermediari finanziari Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati Copyright © 2010 – The McGraw-Hill Companies srl fund si distinguono dai normali fondi d’investimento proprio per poter scommettere sulla caduta dei titoli. Ma ora i regulator sbarrano questa operatività per paura della “speculazione”. «Ma con le nostre strategie forniamo liquidità al Fonte: Sabbatini R., ILSOLE24ORE.COM, mercato – afferma lo sconsolato manager di un hedge fund della city – quando le Borse arretrano siamo noi che compriamo i titoli per chiudere le nostre posizioni. Con le nuove misure, alla prossima caduta, gli indici rischiano di cadere a precipizio». Finanza e Mercati, 23 settembre 2008 4