Economia degli intermediari finanziari
Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati
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Paragrafo 8.3.1 “Esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio” >
Sezione “Esecuzione di ordini per conto dei clienti”
8.2 web
Accenni alla regolamentazione web 8.2 – Obblighi di appropriatezza
Il Regolamento Consob n. 16190 impone all’intermediario che presta servizi di investimento
diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli il dovere di verificare che il cliente
possieda esperienza e conoscenza necessarie a comprendere i rischi dell’investimento proposto
(art. 42). Se non le ritiene appropriate, l’intermediario è tenuto ad avvertire il cliente.
Esperienza e conoscenza vanno accertate, richiedendo all’investitore informazioni su:
ƒ servizi, operazioni e strumenti con i quali ha familiarità;
ƒ natura, volume e frequenza delle operazioni realizzate;
ƒ periodo durante il quale le operazioni sono state eseguite;
ƒ livello di istruzione e professione svolta.
Gli intermediari che non ottengono informazioni sufficienti devono comunicare all’investitore di
non essere in grado di valutare l’appropriatezza dell’investimento.
Notizie stampa web 8.1
La Consob blocca le vendite a breve
Anche l’Italia si allinea agli altri regulator
continentali sulle vendite allo scoperto. Da
oggi la cessione di titoli bancari e
assicurativi quotati nei mercati nazionali
sarà consentita soltanto se assistita dalla
«disponibilità
dei
titoli
da
parte
dell’ordinante al momento dell’ordine e fino
alla data di regolamento dell’operazione».
Lo ha stabilito a tarda sera la Consob, al
termine di una giornata di riunioni e
contatti con gli intermediari e gli altri
regulator Ue.
Ancora venerdì la commissione si era
limitata a richiamare gli operatori al pieno
rispetto delle regole esistenti. Ma di fronte
alle decisioni prese dalle altre authority
anche se in ordine sparso, come testimonia
un documento diramato ieri dal Cesr
(l’associazione dei regulator europei), ha
deciso di rompere gli indugi. Al fine – ha
sottolineato in un comunicato – di
«garantire
la
trasparenza,
l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori, ritenuto necessario evitare
che si indirizzino sui mercati nazionali
manovre speculative che possano avere per
effetto una riduzione anomala dei prezzi
delle
azioni
di
società
bancarie
e
assicurative». Fino a oggi era possibile
vendere un titolo senza averne la
disponibilità fino alla liquidazione (il terzo
giorno
dopo
l’esecuzione
dell'ordine)
quando occorreva provvedere a regolare
l’operazione con azioni detenute in proprio
o prese in prestito. Ora la «disponibilità»
dei titoli è necessaria fin da subito. Rispetto
al più duro provvedimento assunto dalla Fsa
inglese, la Consob continuerà a consentire
strategie ribassiste attuate attraverso
operazioni di prestito titoli (vietate nella
city). Inoltre non è senza significato che il
provvedimento resterà in vigore fino al 31
ottobre rispetto alla scadenza più lunga
decisa dai regolamentatori britannici (16
gennaio) o tedeschi (31 dicembre).
La misura restrittiva, inoltre, agirà soltanto
sulle negoziazioni immediate (a pronti) ma
non in quelle su derivati (opzioni e future).
Il comunicato della Consob avverte
comunque che la società di gestione dei
sistemi di compensazione e liquidazione
«adotterà ogni misura per prevenire
manovre speculative». In pratica - fa capire
- potrà decidere all'occorrenza di elevare i
margini di garanzia quotidiani stabiliti sulle
posizioni aperte.
La crociata dei regulator contro le vendite
allo scoperto (short selling) sta avvenendo
in assenza di un’unica regia a livello
internazionale a dispetto di un mercato che
è invece globale. Le restrizioni, ad esempio,
valgono per il comparto finanziario in Gran
Bretagna, soltanto su 11 titoli dello stesso
settore in Germania. E sull’intero listino alla
Borsa australiana. Il risultato è che azioni
scambiate su più exchange – è il caso di Rio
Tinto quotata a Londra e a Sidney –
possono avere regole differenti. Con le loro
decisioni, poi, i regulator hanno cambiato
nel corso di un week end la stessa natura di
alcuni investitori istituzionali. Gli hedge
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fund si distinguono dai normali fondi
d’investimento
proprio
per
poter
scommettere sulla caduta dei titoli. Ma ora i
regulator sbarrano questa operatività per
paura della “speculazione”. «Ma con le
nostre strategie forniamo liquidità al
Fonte: Sabbatini R.,
ILSOLE24ORE.COM,
mercato – afferma lo sconsolato manager di
un hedge fund della city – quando le Borse
arretrano siamo noi che compriamo i titoli
per chiudere le nostre posizioni. Con le
nuove misure, alla prossima caduta, gli
indici rischiano di cadere a precipizio».
Finanza e Mercati, 23 settembre 2008
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