una nuova legge tra nuove opportunità e nuovi vincoli

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PROVINCIA DI TORINO
CONEF
Solidarietà Sociale – Lavoro
Formazione professionale - Attività Produttive
Consorzio ENAIP Piemonte
per la Formazione Professionale
68/99
una nuova legge
tra nuove opportunità e nuovi vincoli
a cura della
Agenzia Regionale per l’impiego del Piemonte
Quaderni
MEDI for
UN PONTE PER
L'IMPRESA
COMMISSIONE EUROPEA
Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale OFPL
DIREZIONE GENERALE V - OCCUPAZIONE,
RELAZIONI INDUSTRIALI E AFFARI SOCIALI
Europa Sociale
1
Collana Quaderni
MEDI for
UN PONTE PER
L'IMPRESA
Coordinamento editoriale
Giovanni CALLEGARI
Gaudenzio COMO
QUADERNO N°1
68/99
UNA NUOVA LEGGE TRA NUOVE
OPPORTUNITA’ E NUOVI VINCOLI
Il testo è stato curato da Antonio BUZZIGOLI
in quanto fino al 12 luglio 1999
responsabile del settore fasce deboli
dell’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte
Hanno collaborato
Giovanni CALLEGARI, Gaudenzio COMO,
Pericle FARRIS, Eleonora GIANNETTA,
Olga IULIO PIRONE, Alma SOTTILE
Un particolare ringraziamento a
Flavio COCCANARI i cui consigli e contributi
sono sempre particolarmente preziosi
Segreteria di redazione
Elisabetta MINELLA
Grafica e stampa
Comunecazione, Bra (Cuneo)
Quaderno n. 1 – 500 copie
Elaborato chiuso per la stampa nell’aprile 1999
2
PRESENTAZIONE
I
nizia con questa pubblicazione la collana “QUADERNI MEDIAFOR: UN
PONTE PER L’IMPRESA” che si propone di mettere a disposizione dei cittadini e
degli operatori dei servizi interessati una serie di strumenti atti a facilitare i
processi di transizione dalla scuola alla formazione ed al lavoro.
Gli argomenti potranno trattare temi di attualità come l’attuale che esamina le prospettive delle nuove norme per il “Diritto al lavoro dei disabili”, o essere vere e proprie raccolte di procedure, modulistica, e materiali di documentazione e informativi.
L’iniziativa è possibile poiché può contare sulle risorse messe a disposizione
dai fondi europei e dal cofinanziamento nazionale previsti dall’iniziativa comunitaria “HORIZON” occupazione e valorizzazione delle risorse umane.
Il Presidente
Protempore del
C.O.N.E.F.
La Presidente
della Provincia
di Torino
Il Direttore dell’Agenzia
per l’Impiego
del Piemonte
Piero Ernesto ANTONINO
Mercedes BRESSO
Mario TURETTA
3
4
INTRODUZIONE
PRIMA E SECONDA PARTE
D
opo molti anni è stata finalmente approvata dal Parlamento la nuova legge
(68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) che regola il complesso rapporto tra
la disabilità ed il lavoro. La nuova legge è il risultato di una continua ed incessante richiesta da parte delle forze sociali e delle Associazioni di tutela e di interessi di modificare la 482/68 che, essendo del tutto mutato il contesto socio-economico, non rispondeva più alle domande di inserimento lavorativo e, conseguentemente, di integrazione
sociale dei disabili.
È aperta e ricca la discussione se il grado d’innovazione della nuova legge sia adeguato, se le soluzioni adottate rispondano in maniera sufficiente agli obiettivi dichiarati e risolvano questioni a lungo disattese e mai affrontate. Come sempre sarà l’applicazione, il suo inveramento nella pratica sociale a dare un giudizio più meditato e
conclusivo.
Infatti, se quanto detto vale per tutto il quadro normativo, è ancora più legittimo affermarlo per una legge che affida la sua applicazione a servizi e strutture.
Dal momento che il cuore della legge è il “collocamento mirato”, destinatari della
medesima non sono quindi i disabili, per i quali esiste un diritto alla promozione ed all’inserimento al lavoro, ma i nuovi servizi che devono renderli vivi, concreti ed attuabili. Una legge quindi, più programmatoria che coercitiva e vincolante, ed è per questo
che la sfida dell’applicazione sarà di alto profilo.
Le nuove norme, infine, vanno a cadere in una fase segnata da una profonda modifica dei servizi per l’impiego, da un lato con il trasferimento alle Regioni ed alle Province della responsabilità della gestione dei nuovi servizi per l’impiego e dall’altro col
mutamento della loro filosofia di fondo che passa da una fase di rigida istituzionalizzazione ad una dove gli obiettivi, i percorsi e le metodologie hanno nella loro capacità
di adattamento alle domande sociali la loro ragione di fondo.
Non più quindi stabilità e lavoro per pratiche, ma dinamicità e lavoro per progetti.
Su questi presupposti col materiale raccolto ci si propone di offrire una prima lettura delle nuove disposizioni normative ed alcune riflessioni, del tutto soggettive, in merito alla definizione dei nuovi servizi.
Abbiamo inoltre allegato una documentazione in modo di consentire agli operatori
del settore di poter “lavorare” col materiale predisposto.
In questa logica ci è parso utile inserire, il contributo di Olga Julio Pirone, Responsabile Area Collocamento Obbligatorio, che si ringrazia per l’attenta e significativa riflessione sulla materia.
Pericle FARRIS
Eleonora GIANNETTA
5
6
I PARTE
LEGGE 68/’99
“NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO
DEI DISABILI”
7
8
LA NUOVA LEGGE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Al fine di esprimere un giudizio globale ed una valutazione complessiva, riteniamo
utile un esame articolo per articolo focalizzando il commento non solo sulle modifiche
della 482, ma anche tenendo conto della realtà torinese e piemontese.
Articolo 1
Non si parla più di collocamento obbligatorio. La discussione non è solo terminologica.
Un conto è infatti considerare i disabili destinatari di un diritto soggettivo al lavoro,
diverso è assegnare loro un semplice diritto alla promozione ed all’inserimento al lavoro. Occorre essere consapevoli che questa formulazione aprirà dei contenziosi sul che
cosa significa in termini di certezza e di garanzia per il disabile l’impegno alla “promozione”. Può essere letto in termini positivi come l’inveramento del collocamento mirato, ma l’esperienza ormai consolidata ci porta ad attendere l’applicazione del medesimo, prima di esprimere un giudizio conclusivo.
Se è decisivo ed importante l’aver abbandonato un approccio del tutto coercitivo in
riferimento all’inserimento dei disabili e l’aver privilegiato il coinvolgimento dei datori
di lavoro nella gestione dell’inserimento, rimangono le perplessità, alimentate anche
dal travaglio della legge, che molti si sfilino da un’applicazione così impegnativa a partire dalla creazione dei servizi di collocamento mirato che, al di là delle problematiche
da risolvere, richiedono una forte motivazione nel personale impiegato ed un altrettante forte disponibilità negli interlocutori.
Per quanto riguarda i disabili oggetto delle cure della legge, sono inseriti a pieno titolo i portatori di handicap intellettivo.
Invece per i disabili sensoriali va rilevato che non si sono fatti dei passi in avanti per
quanto concerne gli ipovedenti.
Questi ultimi infatti sono stati considerati con le loro menomazioni in maniera statica, non in maniera evolutiva, di modo che non sono state valutate alcune patologie di
tipo retinico che, oltre a ridurre il campo visivo, portano alla cecità pur mantenendo al
momento un residuo visivo sufficiente o anche buono.
Va apprezzato il comma 4 dell’art. 1 in quanto amplia le competenze delle commissioni per l’accertamento dell’invalidità secondo l’art. 4 della 104. La positività è nella
presenza nella commissione di uno specialista nella patologia del soggetto da esaminare. Un attento esame dovrà invece essere effettuato sui criteri che verranno indicati entro 120 giorni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di evitare che la percentuale di invalidità determini automaticamente le residue capacità lavorative.
Il comma 7 è positivo in quanto, oltre ad essere un atto di equilibrio, evita infiniti e
sgradevoli contenziosi.
Articolo 2
È il cuore della legge, la vera novità rispetto alla 482. Essa tiene conto di tutta una
serie di esperienze operate sul territorio molto innovative e positive. Come già ampia-
9
mente ribadito la questione vera consiste nell’organizzazione dei servizi anche in riferimento al decentramento da parte del Ministero del Lavoro e delle leggi regionali chiamate ad attuarlo. È opportuno aggiungere che i servizi non si muovono nel vuoto, ma
in un tessuto territoriale che non deve essere d’ostilità. Al di là quindi della competenza
e delle capacità dei servizi medesimi, da questa normativa risulta esaltato il ruolo degli
Enti locali, che sono chiamati a fornire ai servizi un supporto “politico” di sostegno. Se
infatti questi ultimi sono lasciati “soli” non potranno, malgrado anche abnegazioni
personali, produrre risultati significativi.
Certo appare subito un limite, ed è nella carente strumentazione normativa concessa agli Enti locali per acquisire le specifiche intorno alla domanda di lavoro disponibile.
Articolo 3
Ridisegna l’obbligo da parte dei datori di lavoro. Nominalmente riduce l’impegno alla assunzione da parte dei medesimi, nei fatti l’aumenta in quanto i disabili occupati
complessivamente non arrivano al 3%, secondo i dati del Ministero del Lavoro. L’estensione dell’obbligo a partire dai 15 dipendenti è positiva non solo perché si allarga la base
sottoposta agli impegni della legge, quanto perché è proprio nelle piccole realtà aziendali che è possibile operare degli inserimenti positivi anche ai fini dell’integrazione sociale.
Un rischio balza subito agli occhi. Combinando le disposizioni di questo articolo con
le possibilità concesse dall’art. 12, è probabile che per molto tempo le imprese utilizzino
per tutte le nuove assunzioni il distacco presso le Cooperative sociali.
Costruttivo aver eliminato le suddivisioni tra le varie categorie d’invalidità. Sul comma 5, va rilevato che è un bene che alcune circolari applicative della 482 siano recepite
in legge in modo da offrire organicità e certezze al problema degli esoneri. Parimenti è
opportuno che con questa legge termini la pratica degli esoneri facili concessi secondo le
possibilità consentite dalla circolare 64/96. Se c’è una cosa che frustra l’iniziativa in
questo campo è il sapere che esiste la possibilità di dilazionare ed evitare l’impegno.
Da notare che per gli enti pubblici economici valgono le stesse norme dei datori di lavoro privati.
La tabella seguente, in ogni modo formula le varie ipotesi di obbligo con la precedente
normativa e con l’attuale.
Art. 3 e 7 nuova normativa - ASSUNZIONI
Da 15 a 35
dipendenti
Da 36 a
50 dipendenti
Oltre i 50
% di assunzione
art. 3
1 lavoratore solo
in caso di nuova
assunzione
2 lavoratori
Modalità
assunzione art. 7
Formazione
in cooperativa
Solo nominative
/
50% nominative
1 lavoratore
7%
60% nominative
30% dei lavoratori
Nella quota complessiva sono presenti ciechi e sordomuti. Oltre i 50 dipendenti più 1%
di vedove ed orfani (da 51 a 150 dipendenti 1 sola unità, oltre l’1%).
10
Vecchia normativa - ASSUNZIONI
Numero totale
dipendenti
50
50
50
50
50
ESENZIONE
CATEGORIE
Al
al
25%
al
30%
Senza esenzioni
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
al
al
35% 40%
50
50
al
all’
45% 80%
Complessivo
%
7,5
5,6
5,3
4,9
4,5
4,1
1,5
Invalidi civili
15%
1,1
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,2
Inv. del lavoro
15%
1,1
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,2
Inv. per servizio
15%
1,1
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,2
Sordomuti
5%
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
Inv. civili di guerra
10%
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
Inv. milit. di guerra
25%
1,9
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,4
Orfani e vedove
15%
1,1
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,2
100
100
100
100
100
100
100
ESENZIONE
CATEGORIE
Al
al
25%
al
30%
al
al
35% 40%
Senza esenzioni
15
15
15
15
15
15
15
Numero totale
dipendenti
al
all’
45% 80%
Complessivo
%
15
11,3
10,5
9,8
9,0
8,3
3,0
Invalidi civili
15%
2,3
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
0,5
Inv. del lavoro
15%
1,1
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,2
Inv. per servizio
15%
2,3
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
0,5
Sordomuti
5%
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
Inv. civili di guerra
10%
1,5
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,3
Inv. milit. di guerra
25%
3,8
2,8
2,6
2,4
2,3
2,1
0,8
Orfani e vedove
15%
2,3
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
0,5
11
Articolo 4
Positiva la normativa sul tempo determinato, che, data la sua crescente estensione,
è probabile richieda ulteriori puntualizzazioni.
Secondo la medesima non sono conteggiati i soci della cooperativa sociale. Ora poiché è prevista la defiscalizzazione degli oneri sociali per i soci svantaggiati della cooperativa di tipo “B”, sorge la domanda se quelli avviati secondo l’art. 12 alle cooperative
sociali possono usufruire degli stessi benefici.
Secondo questo articolo, dovrebbero essere computati anche i lavoratori assunti con
contratto di formazione lavoro e di apprendistato.
Va osservato che molti ritengono sulla base di precedenti disposizioni normative
(art. 21 L.56/87 e art. 3 L. 863/84) che questi lavoratori vadano esclusi dal computo.
Il comma 4 esprime una effettiva tutela mentre fa nascere delle perplessità l’ultima
parte del suddetto comma. Da un lato c’è il rischio di spingere i lavoratori ad uscire
dall’azienda, non essendo possibile reperire mansioni adatte a loro, e, dall’altro, di
aprire dei conflitti nei servizi con gli altri lavoratori in quanto si è in presenza di un diritto di precedenza che sarà avanzato non solo dai lavoratori, ma anche dalle imprese,
impegnate legittimamente a risolvere un problema secondo gli impegni della legge.
Alcuni ritengono tale disposizione di dubbia costituzionalità; certamente sancisce
ulteriormente il principio della maggior tutela per chi è già occupato.
Il problema è la trasparenza e la parità di trattamento. Per i disabili disoccupati è
difficile poter accettare che altri lavoratori, già per lungo tempo occupati, li vadano a
precedere.
Il comma 6 è molto innovativo, ma proprio per questo richiederà molta attenzione
nella sua gestione. La strada maestra per la formazione professionale dei disabili è
quella “in situazione” vale a dire in azienda. Tutto quindi deve essere opportunamente
ricondotto a forme di controllo, tutoraggio e monitoraggio delle iniziative medesime. In
questo campo le associazioni possono svolgere un ruolo importante ed utile, mentre pare di efficacia controversa assegnare loro compiti formativi, in quanto è forte il rischio
di una esasperata ricerca di finanziamenti.
Articolo 5
È un punto critico della normativa. Occorre attendere il decreto del Presidente del
Consiglio, ma in ogni caso appare in contraddizione con il collocamento mirato. Infatti se è tale, non dovrebbero esserci problemi. In ogni caso è opportuno attendere il decreto.
Il comma 3 si presta alla monetizzazione e stabilisce un principio assolutamente
non condivisibile. In effetti se un’impresa in casi del tutto eccezionali, non può assolvere i propri impegni, non è comprensibile che essa sia sanzionata. Il pericolo è che, si arrivi nella prassi, all’alternativa tra assunzione o esonero a pagamento. Il fatto poi che il
comma 4 autorizzi il Ministro del Lavoro ad emanare il decreto corrispondente evidenzia una certa disponibilità a modificarlo in itinere, ripristinando il vecchio modello di
una legge esposta a continue innovazioni ministeriali.
Va segnalata la novità del comma 7, positiva che consente il controllo dell’alimentazione del fondo. Il principio della compensazione territoriale così come è sancito nel
12
comma 8 è concreto in quanto consente alle imprese di acquisire le professionalità necessarie ed è finalizzato al collocamento mirato.
Capo II
Articolo 6
Del tutto positivo, in raccordo col decentramento non solo dei servizi, ma anche delle responsabilità, che dal testo appaiono complete ovviamente da esercitare con le forze
sociali.
Il punto b) del comma 2 registra ancor più di una perplessità, il problema non è dato dalle residue capacità lavorative, ma dalle potenzialità lavorative che il disabile ancora possiede e che, in virtù del collocamento mirato, possono anche esprimere una capacità lavorativa piena.
Capo III
Articolo 7
È innovativo in quanto da respiro normativo alle convenzioni. Sul fatto della nominatività delle richieste non si può non essere d’accordo, perché il vincolo è dato dai numeri, non dalle persone che devono riempire quei numeri. Per quanto riguarda i datori di lavoro pubblici (comma 2) saltano del tutto le chiamate nominative. Di fatto si registra una totale sfiducia nelle assunzioni operate dalla pubblica amministrazione.
Occorre che sia consentita la chiamata nominativa per i portatori di handicap intellettivo, in quanto per questi soggetti vanno privilegiati i percorsi di formazione in situazione costruiti sulle caratteristiche dei medesimi.
Articolo 8
È del tutto nuovo. Si tratta di dar vita ad un elenco ed ad una graduatoria. Mentre
per quanto riguarda l’organizzazione del servizio non sussistono problemi, per la formazione della graduatoria che segnerà le priorità degli interventi e degli avviamenti
occorre aspettare le indicazioni della Regione sulla valutazione da assegnare agli elementi che concorreranno a formarla così come indica il comma 4. Positivo ed innovativo il comma 5.
Articolo 9
Le procedure così come vengono stabilite sono molto chiare anche se è facile prevedere numerosi contenziosi sulle qualifiche “simili” e conseguente addestramento.
L’avviamento dei disabili psichici, così come è predisposto dalla legge, è l’unico possibile sulla base delle esperienze.
Buono il comma 5 soprattutto in riferimento alla graduatoria limitata ed alla specifica occasione di lavoro.
Da sottolineare con soddisfazione la possibilità di consultazione dei prospetti in
modo da consentire una forma di riflessione continua sull’andamento del collocamento obbligatorio.
13
L’utilizzo del comma 7 può prestarsi a degli abusi; occorrerebbe essere in presenza di
una definizione più precisa della dizione “misure particolari”.
Il comma 8, nella sua novità, dovrebbe consentire una accelerazione delle procedure.
Articolo 10
Il comma 1,2,3 ribadiscono concetti in modo leggermente più positivo che nella
482, ma predispongono un cammino (la sospensione non retribuita ad esempio) non
facilmente gestibile.
Difficile poi combinare il dispositivo del comma 4 con i precedenti. Se in effetti il disabile non è più collocabile all’interno dell’impresa, diventa quasi impossibile sostenere
il diritto comunque del medesimo ad essere occupato nell’identica impresa.
Ad impedire l’acuirsi di alcune situazioni provvede il comma 5 che va valutato favorevolmente in quanto può evitare la tentazione agli abusi.
La stessa linea di giudizio vale per il comma 6 che trasforma in legge già circolari
applicative della 482 e che hanno il preciso compito di impedire iscrizioni di lavoratori
non disponibili al lavoro o, in linea generale soltanto per alcuni lavori, preferibilmente
pubblici. Malgrado complessivamente la legge sia innovativa e nel solco della normativa europea, per quanto riguarda la tutela del lavoratore disabile occupato, siamo leggermente al di sotto. Molti paesi infatti prevedono l’accesso ad un istanza esterna chiamata a convalidare la possibilità di scissione del rapporto di lavoro.
Capo IV
Articolo 11
Regola il meccanismo delle convenzioni. È positivo, valorizza il ruolo dei servizi, la
disponibilità dei datori di lavoro ed il coinvolgimento del disabile in un percorso che lo
vede parte del tutto attiva.
Articolo 12
È una novità che fa molto discutere. Va attesa alla prova dei fatti. Non va dimenticato il ruolo assunto in questi ultimi anni dalle cooperative sociali, che è fatto non solo
di luci, ma anche di numerose ombre. Negli ultimi anni si è sempre sostenuto che le
cooperative sociali di gruppo B dovevano rispondere a due domande, la prima, accogliere coloro che erano gravi, la seconda, predisporre un percorso di recupero e di riabilitazione. Di fatto oggi in molti casi sono la prosecuzione dei servizi sociali.
In ogni caso la logica dello scambio “disabile contro commessa” non è facilmente
sostenibile sul piano etico. Il disabile intuisce lo stato di “subalternità” nel quale questa
norma lo colloca con la conseguenza che dal punto di vista psicologico può essere molto frustrante.
Difficile, infine, prevedere dopo due anni il rientro per cui non è fantasioso il pensare ad ulteriori proroghe da parte del comitato tecnico fino alla definitiva istituzionalizzazione del distacco.
Infatti di fronte alle pressioni dell’azienda di non poterlo o volerlo inserire, della
cooperativa che non intende perdere la commessa e del disabile che non può essere li-
14
cenziato, è fin troppo facile prevedere come andrà a finire, vale a dire che il Comitato
tecnico sarà quasi obbligato a concedere la prosecuzione del rapporto.
A questo proposito sarebbe utile che il Comitato medesimo, preventivamente, sulla
base delle indicazioni della Commissione provinciale, definisse in modo puntuale i criteri per i quali viene concessa la proroga e fino a quando.
Articolo 13
Si può discutere molto sugli incentivi che sono “ottimi ed abbondanti”, mentre sono
da apprezzare del tutto le erogazioni consentite per la modifica del posto di lavoro. La
domanda che ci si pone è del significato da assegnare a degli incentivi concessi per
molti anni quando il disabile può esprimere una capacità di lavoro piena.
In effetti, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, se il disabile offre piena garanzia, perché agevolare la sua assunzione per un così lungo periodo di tempo.
Se l’azienda ha un costo in più, è giusto, non solo legittimo, aiutarla in quanto le si
accolla un onere della società, altrimenti il disabile diventa un vantaggio per l’impresa
e questo non è né legittimo né giusto.
Positivo comunque il fatto che siano gli uffici territoriali a valutare ed a concedere
le agevolazioni. Questo decentramento delle responsabilità di cui è impregnata la legge
è effettivamente molto valido, perché dovrebbe, in linea teorica, impedire di finanziare
lavoratori produttivi assistendo di fatto le imprese. Sull’entità dei finanziamenti erogati, occorre aspettare la prova dei fatti, ma non vi è alcun dubbio che se l’inserimento al
lavoro dei disabili, anche, attraverso questi meccanismi, a volte un pò contraddittori,
registrasse significativi progressi, il vantaggio per la società sarebbe tale da meritare,
senz’ombra di dubbio, anche ulteriori agevolazioni.
Articolo 13 nuova normativa - AGEVOLAZIONI
Fiscalizzazione
totale
Fiscalizzazione
parziale 50%
– Durata massimo 8 anni
– Durata massimo 5 anni
– Condizione disabile:
riduzione capacità lavorativa superiore al
79% o dalla 1° alla 3° categoria per le invalidità
di guerra o di servizio,
handicap intellettivo
e psichico a partire
dal 46%.
– Condizione disabile:
riduzione capacità lavorativa tra 67 e 79% o
dalla 4° alla 6° categoria
della tabella invalidi di
guerra.
15
Riduzione
forfettaria
– Condizione disabile:
riduzione capacità lavorativa al 50%.
– Rimozione barriere
architettoniche adattamento del posto di lavoro predisposi- zione
di tecnologie di telelavoro.
Articolo 14
Positiva la regionalizzazione del fondo, per il resto va attesa la legge regionale.
Sulla sua alimentazione affidata in gran parte al meccanismo sanzionatorio occorre
attendere la prova dei fatti.
Capo V
Articolo 15
È la disciplina sanzionatoria molto innovativa rispetto alla precedente.
È facile prevedere che l’applicazione del comma 4 sarà sottoposta ad un fuoco di
fila di contestazioni. Difficile determinare le "cause imputabili al datore di lavoro".
Positivo, inoltre, l’aver equiparato il ritardo nella presentazione dei prospetti informativi all’omissione.
Articolo 15 nuova normativa - SANZIONI
Privato
Pubblico
– 1.000.000 - ritardo invio denunce
annuale più £. 50 mila al giorno per
ogni giorno di ulteriore ritardo.
– Sanzioni amministrative, penali e disciplinari previste dalla norma sul
pubblico impiego.
– Dopo 60 giorni dalla data dell'obbligo di assunzione £. 100.000 per ogni
giorno di scopertura per ciascun disabile non assunto.
Vecchia normativa - SANZIONI
Privato
Pubblico
– 150.000 per mancata assunzione.
– Nessuna sanzione.
Articolo 16
Ripercorre quasi fedelmente la 482, salvo il comma 2 che è molto innovativo ed è
da valorizzare.
16
Articolo 17
Accoglie una richiesta che era già stata presentata centinaia di volte alla Pubblica
Amministrazione, e quindi va giudicata molto positivamente.
Articolo 18
Il primo comma è innovativo. Il secondo stralcia, mentre nella 482 erano inseriti,
gli orfani ed i coniugi dalla legge e definisce comunque un diritto per i medesimi. Il
comma 3 stabilisce un percorso preferenziale per i lavoratori invalidi del lavoro.
Articolo 19 ed Articolo 20
Tutelano l'autonomia normativa e le procedure attuative per l'adeguamento delle
norme nelle Regioni a statuto speciale.
Articolo 21
Da apprezzare, è sempre mancata una relazione in merito all'attuazione della
legge. Ed è ancor più significativo il fatto che, dal momento che i destinatari dell'applicazione medesima sono gli Enti locali, il rapporto non potrà limitarsi ad un puro elenco di numeri, ma ad evidenziare le procedure e le iniziative messe in opera dai servizi.
Articolo 22
Definisce tutte le leggi e le disposizioni che con l'entrata in vigore della nuova legge
sono abrogate.
Articolo 23
Stabilisce l'entrata in vigore. Nel dettaglio.
1) Sono già in vigore.
Art. 1
comma 4;
Art. 5
comma 1,4,6,7;
Art. 9
comma 6 secondo periodo;
Art. 13 comma 8;
Art. 18 comma 3;
Art. 20.
2)
Tutte le altre disposizioni entrano in vigore 300 giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Possiamo quindi indicare come termine il 1 febbraio
2000 (la data esatta è il 17 gennaio 2000).
Come si vede, poiché le norme entrate in vigore subito regolano i termini per i successivi decreti attuativi, il nuovo collocamento per i disabili avrà vita dal nuovo anno.
17
LA NUOVA LEGGE
SCHEMATICAMENTE
ART.1
– Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
– persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;
– persone non vedenti o sordomute;
– persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
– vedove orfani e profughi (rimpatriati).
ART.3
Quota d’obbligo
La nuova quota d’obbligo, 7% (dimensioni più credibili rispetto alla vecchia quota
d’obbligo del 15%, all’interno della quale erano comunque computati oltre agli invalidi delle diverse categorie anche le vedove, gli orfani ed i profughi).
Schema riassuntivo
Base di computo
Quota d’obbligo
15-35 dipendenti
Un lavoratore (disabili)
36-50 dipendenti
Due lavoratori (disabili)
> 50 dipendenti
7% (disabili)
> 50 dipendenti
1% (vedove, orfane e profughi)
È introdotto l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per le aziende con un
numero di dipendenti variabile da quindici a trentacinque e di due lavoratori disabili
per le aziende che hanno dai trentasei ai cinquanta dipendenti. I datori di lavoro pubblici e privati, con più di cinquanta dipendenti, sono quindi tenuti ad avere alle loro
dipendenze il 7% di lavoratori disabili delle diverse categorie. Solo in attesa di una
nuova disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti, è
prevista una quota di riserva pari all’1%, a carico dei datori di lavoro che occupano
più di cinquanta dipendenti.
ART.4
Soggetti ad obbligo
Viene estesa la fascia dei datori di lavoro soggetti ad obbligo. Questo scatta da quin-
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dici dipendenti in su. È confermato l’obbligo di assunzione per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di solidarietà non lucrative. Per questi soggetti però l’obbligo viene determinato esclusivamente con riferimento al personale tecnicoesecutivo e con funzioni amministrative.
L’obbligo per i datori di lavoro con meno di trentacinque dipendenti e per le organizzazioni sindacali, politiche e sociali senza scopo di lucro, comunque, scatta solo in
caso di nuova assunzione e non prima di trecento giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
ART.6
Accertamento
L’accertamento delle condizioni che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili (solo per l’area delle invalidità civili) è effettuato dalla
commissione medica della ASL, secondo i criteri indicati - con uno specifico atto di indirizzo e coordinamento - dal Presidente del Consiglio. Questo atto dovrà essere emanato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. Ai
fini della valutazione della riduzione della capacità lavorative derivante da infortunio
sul lavoro e malattia professionale è ritenuta sufficiente la certificazione rilasciata
dall’INAIL, ai sensi del testo unico approvato con Dpr 1124/65. L’accertamento delle
condizioni di disabilità per le persone invalide di guerra, civili di guerra e per servizio
continua ad essere effettuato ai sensi del testo unico approvato con il Dpr 915/78.
La commissione provinciale per le politiche del lavoro
Le competenze istituzionali vanno decifrate incrociando le norme di questa legge,
del decreto legislativo 469/97 e delle conseguenti leggi di riorganizzazione dei servizi
per l’impiego regionale. La gestione dell’inserimento lavorativo dei disabili è affidato
alla nuova commissione provinciale. Per questa specifica funzione la stessa commissione è integrata dai rappresentanti delle “categorie interessate” e da rappresentanti delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Il comitato tecnico
Nell’ambito della commissione unica provinciale (o della sua articolazione operativa che sostituirà la vecchia commissione provinciale per il collocamento obbligatorio) è
previsto un “comitato tecnico” composto da funzionari ed esperti del settore sociale e
medico-legale e degli altri organismi predisposti alle politiche per l’impiego. A questo comitato è affidato il compito della valutazione della residua capacità lavorativa, alla
definizione degli strumenti e delle prestazioni utili all’inserimento e ai controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.
ART.8
Elenco
Le persone disabili che, se disoccupate, aspirano ad un’occupazione conforme alle
loro capacità lavorative si iscrivono in uno specifico elenco istituito presso gli uffici individuati dalle regioni (da verificare se l’elenco sarà unico a livello provinciale - e
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quindi di competenza della commissione provinciale - o articolato per i diversi centri
per l’impiego o anche unico ma gestito in maniera articolata dai centri per l’impiego).
All’elenco, gestito con unica graduatoria, possono così iscriversi.
Scheda
L’ufficio preposto alla tenuta dell’elenco (qui il riferimento è preciso: il comitato tecnico, per cui si può dedurre l’affidamento dello stesso elenco al livello provinciale) annota in una scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni,
nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche da assegnare ai lavoratori disabili.
ART.7
Modalità di assunzione
I datori di lavoro possono procedere all’assolvimento dell’obbligo o tramite richiesta
di avviamento agli uffici competenti o attraverso la stipula di convenzioni.
Settore pubblico
L’assunzione avviene mediante chiamata numerica degli iscritti (nel nuovo elenco)
previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere. Per le assunzioni che avverranno tramite concorso, sarà riservata ai disabili una quota di posti
nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
Settore privato
Le richieste sono nominative per:
– assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, sociali e i loro enti;
– il 50% delle assunzioni a cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti (quindi uno su due è assunto nominativamente);
– il 60% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
ART.11
Le convenzioni
Gli uffici competenti, sentito il comitato tecnico, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all’inserimento mirato. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni. Nella convenzione può essere prevista la chiamata nominativa, lo svolgimento di
tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione a tempo determinato.
Le convenzioni di integrazione lavorativa
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari difficoltà di
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inserimento. In questo caso, oltre all’indicazione delle mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di svolgimento, la convenzione deve indicare le forme di sostegno, di
consulenza e di tutoraggio da parte dei centri di servizio, di formazione e di orientamento, indicati dall’art. 18 della legge-quadro “handicap”.
Le convenzioni ex 56/87
Nel caso in cui l’inserimento richieda misure particolari e non sia stata stipulata
una specifica “convenzione di integrazione lavorativa”, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 56/87. Le amministrazioni pubbliche possono proporre programmi di assunzione per i portatori di
handicap, che comprendono periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime.
ART.12
Le convenzioni con le cooperative sociali
Gli uffici competenti possono inoltre stipulare con i datori di lavoro e le cooperative
sociali (e con disabili liberi professionisti) apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali (o gli stessi liberi professionisti), alle quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico, sono limitate nel tempo e nel numero. Questo tipo di convenzione è subordinato a:
– contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di
lavoro;
– copertura dell’aliquota d’obbligo (attraverso l’assunzione in questione),
– impiego del disabile presso la cooperativa sociale o presso il libero professionista con
oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico de questi ultimi.
Nella convenzione debbono essere indicati:
– l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa sociale o al libero professionista;
– i nominativi dei soggetti da inserire;
– l’indicazione del percorso formativo personalizzato.
ART.13
Agevolazioni
Per le imprese che assumono disabili la legge prevede incentivi sotto forma di sgravi
contributivi in proporzione al grado di invalidità e di rimborso forfettario delle spese
necessarie all’adattamento del posto di lavoro.
Gli psichici
I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa tramite le convenzioni (convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa - non anche ex 56/87) e i datori di
lavoro che effettuano le assunzioni hanno diritto alle agevolazioni sopra indicate. Non
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è chiaro se va considerato superato l’art. 19 della legge 104/92, che prevede che per gli
“affetti da minorazione psichica” va considerata la “capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili”, aggiungendo che la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e
non solo della minorazione fisica o psichica.
ART.13
Fondo nazionale
È istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 40 milioni di lire per il 1999 e di 60
miliardi a partire dal 2000.
ART.14
Fondo regionale
Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Il fondo è
alimentato dalle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti e da contributi di
diversa origine. Il fondo è destinato a finanziare tutte le iniziative di sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo. In particolare, eroga:
– contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno ed all’integrazione;
– contributi aggiuntivi (rispetto ai rimborsi forfettari);
– ogni altra provvidenza in attuazione di questa legge.
ART.15
Sanzioni
I soggetti inadempienti dell’obbligo dell’invio del prospetto riepilogativo la situazione occupazionale della loro struttura produttiva sono soggetti alla sanzione amministrativa di lire 1.000.000 per ritardo invio, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di
(ulteriore) ritardo. Ai responsabili di inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle
norme sul pubblico impiego. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota dell’obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di lire 100.000 al giorno e per
ciascun lavoratore disabile non occupato.
ART.17
Obbligo di certificazione
La partecipazione, da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme di questa legge e di relativa certificazione.
Osservazioni conclusive
La nuova legge mantiene un mix di norme vincolistiche e di norme incentivanti. La
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gestione della nuova legge però non dipenderà tanto dalla capacità di bilanciare le une
con le altre, quanto nella capacità di costituire un soggetto istituzionale di governo dei
percorsi di inserimento mirato, prevedendo per ciascuno di essi articolazioni, strategie
e misure e, soprattutto, capacità di coinvolgimento e di verifica. Sarà importante che alla legge venga affiancata un'azione di tipo concertativo in cui convergono i contributi
dei partners del mercato del lavoro e degli altri organismi sociali attivi nel territorio.
Si evidenziano comunque da sole finora le positività legate al superamento delle
vecchie liste categoriali di invalidità, l'adozione di una quota d'obbligo più omogenea
alle medie europee, la previsione del "comitato tecnico" (non ancora) vero e proprio comitato di regia all'interno dei comuni servizi per l'impiego il mandato al Governo per
l'elaborazione di nuovi criteri per l'accertamento delle condizioni di disabilità (e non
anche delle difficoltà e delle abilità) e per giunta riferentesi a quelle della sola area "invalidità civile".
Accanto a tutta la gamma di misure incentivanti si registra ancora un doppio regime di valutazione per l'individuazione dei beneficiari del nuovo sistema di collocamento e dei destinatari delle specifiche agevolazioni fiscali e di natura finanziaria.
Non si è avuto il coraggio di rimuovere completamente il riferimento alle tabelle parametrali per il riconoscimento delle invalidità sia per individuare coloro che possono accedere al nuovo sistema di collocamento protetto sia per individuare la gravità della
condizione che potrebbe far scattare misure incentivanti per i datori di lavoro. Ciò non
è coerente con la logica dell'inserimento mirato.
Rimane poi tutta da sperimentare la possibilità di triangolazione tra servizi per l'impiego, sistema delle imprese e cooperative sociali, puntando a sostenere i percorsi verso
l'inserimento lavorativo delle persone per cui sono accertate maggiori difficoltà di inserimento, puntando a non deresponsabilizzare i datori di lavoro, quanto comunque a
coinvolgerli, puntando a valorizzare le risorse (economiche, sociali e culturali) messe a
disposizione dalla cooperazione sociale. La sperimentazione però potrà produrre risultati positivi se si abbandona la logica della colpevolizzazione dell'interlocutore e della
paura di perdere i ruoli di rappresentanza prima garantiti per legge e si abbraccia,
dall'altra parte, la logica delle assunzioni delle specifiche responsabilità.
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LA NUOVA LEGGE E GLI ADEMPIMENTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO
1. Atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri - Art. 1, co. 4.
Questo atto spetta al Presidente del Consiglio e sicuramente coinvolge il Ministero
della Sanità. Vi è però da tenere conto che i nuovi criteri debbono essere finalizzati
all’individuazione delle capacità e delle abilità, con l’intento prioritario di acquisire gli elementi di conoscenza utili alla formulazione dei percorsi che dovrebbero
condurre all’inserimento lavorativo mirato. Ciò chiama in causa il Ministero del
Lavoro, che tra l’altro era stato investito dal terzo comma dell’articolo 3 della legge
335 di predisporre (anche qui ai fini dell’assolvimento di una delega al Governo) i
nuovi criteri per la valutazione delle condizioni di minorazione, di disabilità ed
handicap. Scadenza 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. DPCM di individuazione delle mansioni che, in relazione all’attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono o limitano l’occupazione di lavoratori disabili. (Art. 5, co. 1)
Scadenza 120 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
3. Decreto di disciplina dei provvedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione e di definizione dei criteri e delle modalità di concessione. (Art.
5, co. 4).
Scadenza 120 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
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Decreto di adeguamento degli importi dei contributi e relativa maggiorazione dovuti dai datori di lavoro parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione.(Art. 5, co. 5).
Scadenza ogni 5 anni.
5. Criteri e modalità relativa al pagamento dei contributi esonerativi al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. (Art. 5, co. 7).
Competenza: Regioni.
Scadenza 120 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
6. Decreto di definizione della periodicità dell’invio dei prospetti riepilogativi la
situazione occupazionale dei datori di lavoro soggetti ad obbligo -definendo anche
altre eventuali informazioni utili. (Art. 9, co.6).
Competenza: Ministero del Lavoro.
Scadenza: 120 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
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7. Istituzione Fondo per il diritto al lavoro dei disabili presso il Ministero del
Lavoro.
8. Decreto per la definizione dei criteri di ripartizione tra le Regioni del “Fondo”.
(Art. 13, co.8).
Competenza: Ministero del Lavoro.
Scadenza: 120 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
9. Verifica degli effetti delle disposizioni relative ai contributi ai datori di lavoro e alla gestione del “Fondo”. (Art. 13, co. 9).
Competenza: Governo della Repubblica.
Scadenza: 3 anni dall’entrata in vigore della legge
10. Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge. (Art. 21)
Competenza: Ministero del Lavoro.
Scadenza: ogni due anni, entro il 30 giugno.
11. Emanazione norme di esecuzione
(Art. 20).
Scadenza: 120 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.
12. Costituzione “comitato tecnico” e nomina dei funzionari e degli esperti del settore sociale e medico-legale.
(Art. 6, co. 2).
Competenza: Regioni
13. Definizione modalità di valutazione degli elementi per la formazione della graduatoria dei disoccupati iscritti nell’apposito elenco.
(Art. 8, co. 4).
Competenza: Regioni.
14. Costituzione “Fondo regionale”
(Art. 14, co. 1)
Competenza: Regioni.
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482, ADDIO
Indubbiamente alla Legge 482 del 2/4/68, va riconosciuto il merito di aver operato
un raccordo delle normative preesistenti per ogni singola categoria protetta e conferito
organicità alle relative discipline.
La legge in parola appare lontana dal mondo dell’invalido, perché l’invalido è il
“problema” da relegare all’assistenza che tacita ogni altro diritto, con indifferenza verso altri diritti importantissimi, ad esempio quello allo studio, alla formazione o impedendogli in parte la crescita della persona e negandogli la quotidianità della vita piena
e la partecipazione attiva alla stessa.
Il carattere impositivo della legge, non ha dato i frutti sperati. Anzi è stato spesso invocato per giustificare la sua elusione da parte delle aziende. Né, dall’altra parte, ha
svolto una determinante funzione deterrente, il risibile sistema sanzionatorio. Se l’impianto normativo non ha sortito importanti effetti positivi avendo creato scarse occasioni occupazionali vuol dire che l’ingranaggio non ha funzionato e non funziona nel
modo desiderato.
Forse perché risente fortemente di una visione dirigistica e vincolistica, basata su
obblighi in gran parte disattesi.
Lo stesso avviamento che avviene senza tener conto delle capacità professionali del
lavoratore svilisce peraltro il potenziale lavorativo dell’avviando.
Se la legge ha lo scopo di facilitare l’accesso al lavoro di fatto, con la sua rigidità, finisce per costituire essa stessa uno strumento che limita l’inserimento lavorativo e l’approccio al mercato del lavoro.
L’azienda tenuta all’assunzione di un lavoratore obbligatoriamente avviato, non è
vincolata alla creazione di posti di lavoro ad hoc, tale “orientamento” di certo non agevola un approccio positivo con le realtà aziendali.
Parimenti non consente al lavoratore di entrare nel gioco della domanda ed offerta
di lavoro, essendo rimasto estraneo a quelle forme di flessibilità che caratterizzano, invece, l’attuale collocamento ordinario.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 31/1/90, ha riconosciuto il pieno diritto all’avviamento al lavoro anche agli invalidi di natura psichica, diritto ammesso o
rifiutato, secondo orientamenti giurisprudenziali e ministeriali.
Intanto viene maturandosi un processo di attenzione verso l’invalido-persona, nel
contesto familiare, assistenziale e lavorativo che sfocerà nella legge n. 104 del 5/2/92:
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Il primo passo è fatto. Questo sposta il fulcro dell’interesse verso il mondo del disabile o portatore di handicap (la nuova terminologia rientra nel cambiamento, e non a
caso).
L’attenzione al disabile muove i primi passi nella giusta direzione allorquando vengono progettati percorsi ben definiti, personalizzati e finalizzati alla sua occupazione.
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Attenzione guidata dalla logica “della persona giusta al posto giusto”, lavoro questo che
coinvolge quale partners amministrazioni locali, operatori sociali, organi istituzionali
che attraverso un processo formativo ad hoc, tirocini, stages, conducono il disabile ad
un proficuo inserimento lavorativo sul territorio rapportandolo alle aziende che per caratteristiche e attività produttiva ben si adeguano alle attitudini e alle capacità del portatore di handicap.
Incomincia a farsi strada anche la logica degli incentivi che ben si coniuga con
l’avviamento mirato.
Avviamento mirato, processi formativi, incentivi, convenzioni, possono costituire la
formula vincente della nuova legge dando l’addio alla vecchia. Anche se la riforma del
sistema Collocamento Obbligatorio arriva dopo lunga attesa ed estenuante gestazione.
Si auspica che la stessa si dimostri più efficace della vecchia “482/68” ormai sterile e
non più capace di promuovere occupazione né di stare al passo con l’evoluzione del
mercato del lavoro.
D.ssa Iulio Olga Pirone
Responsabile del Collocamento Obbligatorio
Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
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LEGGE n. 68/99
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 5091 , dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale
delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 3822, e successive modificazioni,
e 26 maggio 1970 n. 3813 , e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla
prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 9154 , e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.5945 e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n.778, 5 marzo 1965, n.155, 11 aprile 1967, n.231, 3 giugno 1971, n.397, e
29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio
1961, n.6866, e 19 maggio 1971, n.403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge
11 gennaio 1994, n.29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio
1982, n.2707 . Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui gli articoli
6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n.3088 .
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n.104 9, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza
dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbliga-
DL 509/88 prevede l'inalzamento delle % di invalidità per l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio (maggiore 45%).
L.382/70 Stabilisce le condizioni per cui una persona è da considerarsi non vedente.
L.381/70 Stabilisce le condizioni per cui una persona è da considerarsi sordomuta
4
L.915/78 Stabilisce i criteri di accesso per invalidi di guerra e invalidi civili di guerra dalla prima all'ottava categoria.
5
L.594/57-778/60-155/65-231/67-397/71-113/85: norme che regolano le modalità di assunzione e dettano i criteri che determinano il diritto all'assunzione dei centralinisti non vedenti, iscritti all'albo professionale nazionale di categoria.
6
L.686/61-403/71-29/94: norme che regolano le modalità di assunzione dei massofisoterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti.
7
L.270/82 Norme per l'inquadramento in pianta organica nelle scuole di stato per l'entrata in ruolo degli insegnanti non vedenti.
8
L38/58 Norme per l'assunzione dei sordomuti in aziende private ed enti pubblici.
9
L.104/92 Determina i criteri per la formazione delle Commissioni per l'accertamento dell'handicap e della gravità.
1
2
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toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.112410, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2
(Collocamento mirato)
1. Per il collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto
adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al
comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto
nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in
una delle situazioni previsti dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n.22311 e successive modificazioni,
ovvero dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n.86312; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di
intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli
obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, e nel caso in cui la procedura si concluda con almeno
cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo
8, comma 1, della stessa legge.
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L.1124/65 Norma che stabilisce i criteri per l'attribuzione delle invalidità causate da infortunio sul lavoro e/o malattia professionale
L.223/91 art..1-3-4-24: Regola le procedure di CIGS e CIG, di mobilità e di riduzione del personale.
L.863/84 Norme che determinano l'intervento dello Stato a favore di aziende in crisi
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6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,
n.686 e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n.113 e della legge 11 gennaio 1994,
n.2913.
Art. 4
(Criteri di computo della quota di riserva)
1.Agli affetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma
secondo, della legge 20 maggio 1970, n.300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n.10814.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio, o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973,
n.87715, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il
disabile a domicilio, o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale non possono essere computati, nella quota di riserva di cui all'artico 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se non sono divenuti
inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono
giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero,
in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.73816, si
applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le
regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa
azienda che effettua l'assunzione, oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni
nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.61617, e successive modificazioni, che abbiano adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purchè in possesso
dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo
181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, detratte le
spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale
L.29/94 Norme per la formazione e l'assunzione dei terapisti non vedenti.
L.108/90 Norme per licenziamenti di giusta causa.
L.877/73 Norma che regola il lavoro a domicilio
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L.738/81 Regola l'utilizzazione del personale delle forze di polizia, invalido per causa di servizio.
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L.616/77-845/78-104/92 art.18: Norme che regolano e decentrano alle regioni i compiti di organizzazione e gestione della formazione professionale
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di cui alla legge 5 maggio 1976, n.24818, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
Art. 5
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto
decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di
cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore
degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non
possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.
La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggioranza di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di
cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in
un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità
produttive ubicate in regioni diverse.
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L.248/76-264/49: Determinano i criteri di attribuzione degli assegni per le persone disagiate che frequentano la formazione professionale
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Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.46919, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunte in fine i seguenti periodi: "nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti
relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.
Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici,
le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.2920, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.8021 salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le
assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n.29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50 per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e
in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
L.469/97: Disciplina il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento
D.L.29/93: Vieta le assunzioni nominative per i portatori di handicap negli enti pubblici.
D.L.80/98: Regola le nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione. Reclutamento personale.
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Art. 8
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per
ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità,
le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei
posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze
dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e
22 della legge 31 dicembre 1996, n.67522, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2, sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la
posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni
dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di
lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgersi anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei
prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai
competenti uffici un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero
ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo1.
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L.675/96: Riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
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Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei
prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.24123, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato
agli uffici competenti, ai sensi degli articolo 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n.5624, nel caso in cui non sia
stata stipulata una convenzione dell'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
Art. 10
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto
dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio
stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di
salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso
l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati
dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, integrata a norma dell'atto d'indirizzo
e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti
lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente
legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
L.241/90: Norme che regolano la riorganizzazione degli enti locali e statali.
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L.56/87: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, art.5 stabilisce i compiti della CRI anche in materia di disabili, art.17 determina le
condizioni per le quali si possono proporre le convenzioni per l'inserimento lavorativo dei disabili.
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6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai sui requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto
della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convezioni aventi ad oggetto la determinazione di un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad
effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine,
lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo
della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n.38125, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.26626, e comunque con gli organismi di cui gli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti
di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed
al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 45127. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a. indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b. prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei
centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104,
al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
L.381/91: Norme che regolano la costituzione delle cooperative sociali.
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L.266/91: Riguarda la legge quadro sul volontariato. Stabilisce le modalità dei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e
dalle Province autonome
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L.451/94: Norma che permette la possibilità di assunzione con C.F. anche alle categorie protette
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c. prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
Art. 12
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo
dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, alle quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30
per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico
di quest'ultima, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i 12 mesi, prorogabili di ulteriori
12 mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3
e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13
(Agevolazioni per le assunzioni)
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11; gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro
privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa
in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle
risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non
impiegate;
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b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui
al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo
fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per la finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per
l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto legge 31 dicembre 1996 n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.3028. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazionei di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data in entrata in vigore della presente legge, procede ad
una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Art 14
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da
destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale,
in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
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L.3/97: Norme che prevedono le modalità del recupero dei fondi per alimentare il fondo nazionale e regionale sull'handicap
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3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione
lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardo invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro
e i relativi introiti sono destinate al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.24129, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche
alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste
dalle vigenti norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di
lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di
sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire centomila al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 16
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a
tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi
di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite
dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito
della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
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L.241/90: Norme che regolano la riorganizzazione degli enti pubblici e statali (sanzioni penali per chi non si attiene a tale norme).
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Art. 17
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla
quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se
superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai
fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, comma 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i
soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art. 19
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro 120 giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si
conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella
presente legge.
Art. 21
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22
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(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n.482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 46630 ;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n.76331 ;
d) l'articolo 9 del decreto legge 29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n.7932 ;
e) l'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.63833 ;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n.30234.
Art. 23
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7,6 e 7, comma 6, secondo periodo, 13 comma
8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L.466/80: Indica la precedenza di assunzione nella pubblica amministrazione ed enti pubblici per i figli di invalidi di guerra.
L.763/81: Agevolazione delle assunzioni dei profughi.
L.79/83: Regola la CIGS dando le percentuali dei disabili in uscita.
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L.638/83: Obbligo dei versamenti contributi con ammenda se non erogati nei tempi stabiliti.
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L.32/90: Agevolazioni per le assunzioni nel pubblico impiego delle vittime dei terrorismo.
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LEGGE 104/92
Articoli specifici riguardanti il collocamento al lavoro delle persone disabili.
ART.17 - Le regioni realizzano l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell’ambito delle attività del centro di formazione professionale, tenendo conto dell’orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l’iter scolastico.
Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all’addestramento professionale, ovvero possono essere
realizzati dagli enti di cui all’art. 5 della legge 845, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
Le regioni provvedono ad adeguare i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di
formazione professionale di cui alla legge 845.
ART.18 - Le regioni disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali e centri che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone
handicappate.
I rapporti dei comuni e delle unità sanitarie locali con i suddetti organismi sono regolati da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero del lavoro.
Le regioni possono provvedere a:
– disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e
lo svolgimento di attività lavorative autonome;
– disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell’adattamento
del posto di lavoro.
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II PARTE
I NUOVI SERVIZI PER L’IMPIEGO E PER
L’INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI
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44
I NUOVI SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI
La situazione attuale
L’esperienza di questi ultimi anni ci ha condotto a maturare nuove e più ricche riflessioni in merito alla costruzione dei nuovi servizi per i disabili.
Il momento pare quindi molto opportuno per poter dare inizio ed impulso a nuove
attività ed, in questo modo, esprimere tutte le potenzialità che i nuovi servizi devono e
sono in grado di dare.
La responsabilità è molto grande. La formazione di un nuovo stato sociale ha nei
nuovi servizi il punto di svolta. Poggia, infatti, su un maggior rispetto della dignità delle
persone, al di là del fatto di essere più equilibrato. Ci troviamo oggi in presenza di un
quadro normativo che tende ad eliminare gli eccessi di burocratizzazione degli uffici periferici dello stato, riducendo il lavoro per pratiche ed ampliando quello per progetti.
Abbiamo osservato che anche la 68/99 “Norme per il diritto al lavoro per i disabili” trasforma per questi ultimi il loro diritto, non più al posto, ma alla promozione al lavoro ed
all’inserimento mirato. È la fine della pratica. Non si offre più un servizio a domanda, ma
si deve predisporre ed organizzare una risposta per tutto il mondo della disabilità.
Siamo chiamati quindi ad approntare una proposta che riguardi tutti i disabili disponibili ad andare al lavoro, ovviamente quelli che sono in grado di offrire una prestazione
di lavoro. In questo, decisivo appare il coinvolgimento della società civile nel suo insieme. In effetti la finalità della legge è la liberazione del cittadino dalla passività della delega e rendere il disabile autonomo e partecipe dell’inserimento lavorativo e dell’integrazione sociale. Ovvio che questo sforzo debba essere accompagnato da una società civile disponibile ad accoglierli, e questo deve avvenire a partire dal mondo delle imprese.
Devono terminare gli atteggiamenti di ostilità preconcetta che nascondono il non tacito
pensiero di poter scaricare l’onere su non ben identificati altri. La cultura dell’inserimento lavorativo ha un presupposto di fondo: i disabili, tramite il collocamento mirato, sono
una risorsa da valorizzare, da spendere, rimuovendo quello ostracismo generalizzato ed
esteso nella società civile che li considera e li stima come un pedaggio forzoso. Col collocamento mirato essi non possono più essere considerati “investimenti a fondo perso”
e tutto va messo in moto perché non lo siano.
Ci si accosta al problema in modo nuovo, in quanto sappiamo da un lato che esistono gli strumenti adatti e dall’altro che solo il lavoro da lo status di piena cittadinanza e
che per questi determinati soggetti il processo d’identità e di inclusione sociale si completa con la socializzazione che solo l’habitat lavorativo offre. Non vanno infine dimenticate due osservazioni a conferma del cammino da compiere.
La prima consiste nel riflettere che offrendo lavoro a questi soggetti si liberano generalmente altre risorse familiari con ovvi benefici.
La seconda riguarda il sempre più favorevole rapporto tra tecnologia degli ausili ed
opportunità di lavoro. Da molti anni gli strumenti informatici offrono nuove opportunità
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nella formazione e nell’impiego delle persone disabili.
È infatti indiscutibile che un incremento della qualità della vita delle persone disabili
sia stata associata alla comparsa delle nuove tecnologie e di un loro comune uso e disseminazione. Queste, generando soluzioni per diversi aspetti della dipendenza, creano
maggiore autonomia nell’integrazione sociale ed economica: vita di tutti i giorni, accessibilità, mobilità, accesso alle informazioni e comunicazioni.
Le nuove piattaforme tecnologiche consentono un modo molto semplice di comunicare, facilitano l’accesso e trasformano l’informazione che può aiutare a dare uguali opportunità di lavoro alle persone disabili, ad esempio il telelavoro è un possibile sbocco
futuro, pur con qualche accorgimento. In questo senso, infatti, stanno operando molti
disabili all’uso di questi ausili.
RISORSE PER I DISABILI
NON OCCUPABILI
OCCUPABILI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
AUSILI
TECNOLOGIA
RIABILITAZIONE
Le condizioni di base per costituire i nuovi servizi
Da quanto sopra esposto si comprende benissimo che nella costituzione dei nuovi
servizi alcune condizioni sono fondamentali. In primo luogo occorre sfuggire in tutti i
servizi, non solo a quelli per i disabili, ad una logica, l’istituzionalizzazione dei medesimi. Troppe volte, infatti, i servizi pubblici istituzionalizzandosi, perdono di vista le finalità per i quali sono stati costituiti. In questi casi il fine diventa l’istituzione stessa, i diritti
da salvaguardare sono quelli del dipendente, meno quelli dell’utente.
C’è in breve un’accentuazione di risorse e di impegno più sull’istituzione che non sugli scopi della medesima. Il mezzo diventa il fine, la pratica prevale sulla sostanza del
progetto.
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Chiaramente la proceduralizzazione, i compiti amministrativi non possono essere
esclusi né è possibile non adempierli in modo uniforme su tutto il territorio. Questa però
non deve andare ad incidere sull’autonomia e sulla progettualità dei medesimi.
Un’altra condizione che va salvaguardata attiene al dato che noi non partiamo da un
anno zero, ma che anzi devono essere prese in considerazione non formale tutte le precedenti esperienze. Esse del resto non sono state poche non soltanto nel territorio provinciale, ma consistenti su tutto il territorio nazionale.
Le precedenti esperienze di servizi di inserimento lavorativo
Secondo una ricerca del consorzio Res di Roma il bilancio dell’offerta di servizi di
mediazione ed accompagnamento dei disabili lungo il percorso dell’inserimento lavorativo basato sul funzionamento delle 310 esperienze realizzate nel nostro paese, rivela
questa fenomenologia:
1. Lo squilibrio geografico nella presenza delle Unità Operative per l’IL: si tratta di un fenomeno largamente settentrionale dato che in questa parte del paese è impegnato l’82% delle unità operative esaminate, mentre le rimanenti si distribuiscono
tra Centro (12%) e Sud (6%). Va altresì rilevato come il gap di realizzazione del Centro-Sud invece che scemare vada ulteriormente aggravandosi se si considera che nella prima indagine (Centro Studi di Genova) le Unità Operative collocate al Nord rappresentavano il 66% del totale. La perdita vistosa di posizione spetta al Centro che è
passata da una incidenza % del 31% nel 1984 al 12% nel 1995.
Squilibrio geografico delle Unità
Operative per l’IL
100
80
60
40
20
0
Nord
Centro
Sud
2. Il consistente impegno del pubblico: l’indagine nazionale sulle 310 Unità Operative per l’IL evidenzia che nella quota maggioritaria sono pubbliche (51,9%); seguono le private convenzionate (27,4%) e le private non convenzionate (20,6%). Così i
progetti realizzati fanno capo per il 57% alle USL e per il 21,7% agli Enti locali. I più
efficienti in termini di inserimento lavorativo sono questi ultimi con una media di 225
IL realizzati.
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In ogni caso l’80% dei disabili con progetto di IL sono seguiti da un servizio pubblico
che evidentemente è garante di un progetto di vita.
3. La crescita e la composizione delle Unità Operative per IL: non si registra solo un aumento esponenziale di progetti e di acquisizione di posti di lavoro per i disabili ma anche un cospicuo trend incrementale di Unità Operative. Basti pensare che
nell’ultimo quinquennio (1991-1995) sono lievitate del 66,7% rispetto a quello precedente (1986-1990).
Le U.O. censite rappresentano complessivamente 1.001 operatori di cui il 54% a tempo pieno e il 66% di genere femminile. La figura preminente in termini quantitativi è
quella dell’educatore professionale (37%) seguita da quella dell’assistente sociale
(20%). Sono le professionalità maggiormente formate ad un compito di animazione
e valorizzazione delle risorse e delle potenzialità individuali e comunitarie, nonché a
fare connessione tra i diversi soggetti chiamati in causa lungo un percorso tipico di
IL.
Non esiste tra questi operatori un fenomeno di precariato (era del 40% circa nel
1984), mentre è irrilevante il numero di volontari che vi si affiancano.
4. Le caratteristiche organizzative e gli strumenti di mediazione utilizzati: È
rilevante constatare che la maggioranza delle U.O. attuano l’IL come compito specifico con una tendenza quindi a specializzarsi. Ciò significa anche maggiore produttività specifica dato che queste pur rappresentando il 40% delle U.O. realizzano il 60%
degli IL. D’altra parte si tratta per lo più di gruppi operativi che hanno fatto formazione specifica sull’IL e hanno sperimentato sul campo le competenze assunte adattandole al loro contesto.
La specializzazione è rilevabile anche per categorie di disabili trattati: disabili motori
e sensoriali, intellettivi, psichiatrici. Inoltre le U.O. rivelano per lo più modalità organizzative caratterizzate da una scarsa divisione interna dei compiti e da una competenza diffusa rispetto ai diversi passaggi tecnici. In tal modo anche la modalità decisionale è data dal coordinamento più che da un responsabile gerarchico (ce lo ha solo il 9% delle U.O. censite). Tutte le U.O. rilevate utilizzano almeno uno strumento di
mediazione, il 59% almeno uno formativo, il 55,5% almeno uno strumento di mediazione all’assunzione. Vi sono poi U.O. che utilizzano anche strumenti di tipo socioassistenziale.
5. La provenienza e il percorso dei disabili: 9 disabili su 10, per i quali è stato predisposto un progetto di IL, vivono in famiglia. Anche il percorso pregresso è connotato da una situazione di normalità dato che la maggioranza dei soggetti provengono
dalla scuola media inferiore (46,5%) o superiore (7,2%), mentre il 31,1% dal sistema
della FP.
La quota rimanente del 15,2% rappresenta invece la componente dei disabili che ha
iniziato l’iter formativo in strutture socio-riabilitative quali i Laboratori protetti e i
Centri diurni di socializzazione o educativi.
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Provenienza e percorso dei disabili
50
40
30
20
10
0
Media Superiore
inferiore
F.P.
Strutture
protette
6. La distribuzione dei beneficiari per tipo di disabilità: va rilevata la netta prevalenza di interventi a favore di disabili psichici: l’80% del totale rispetto all’11% dei
fisici e al 9% dei sensoriali. I primi rappresentano, oltre che la categoria più numerosa, anche quella meno difesa e, fino al 1990 (sentenza della Corte Costituzionale)
quella meno tutelata giuridicamente.
Il numero elevato dei disabili psichici e quindi la forte pressione sul mercato del lavoro degli intellettivi e down dipende dal fatto che la loro aspettativa media di vita è
oggi di 55 anni (rispetto ai 12 degli anni ‘40) a fronte di una incidenza decrescente del
fenomeno (oggi vi è 1 down ogni 850 nati); però vengono annoverati a questa categoria anche cerebrolesi, autistici e borderline (soggetti con problemi di tipo psicoaffettivo e comportamentale.
Anche nel processo di inserimento i disabili fisici e sensoriali danno meno problemi,
una volta adeguata la postazione lavorativa, manifestando una capacità lavorativa
costante, diversamente dagli intellettivi e, soprattutto, dagli psichiatrici.
Il numero di questi come fruitori di progetti di IL è crescente come si evince da una
serie di indagini e rilevazioni. Basti considerare il dato della ricerca per circa 4.000
utenti dei Centri di Salute Mentale, realizzati per lo più da cooperative integrate.
Esperienza pilota al riguardo è quella dell’impresa sociale di Trieste, realtà capofila
della psichiatria riformata. Il Dipartimento di Salute Mentale ha promosso a partire
dagli anni ‘70 cinque Cooperative sociali che accolgono complessivamente 85 disagiati psichici (pari al 53% dei soci complessivi). Inoltre attivano borse lavoro, incentivi all’occupazione e attività di formazione (svariate sono ogni anno e vi partecipano
oltre ai disabili psichici anche handicappati e tossicodipendenti) per una spesa che
nel 1995 è stata di 390 milioni di lire.
Anche in Veneto in 10 SIL fin dall’inizio degli anni ‘90 sono stati avviate esperienze di
IL per persone con disagio psichiatrico. In particolare alcuni SIL hanno attivato gruppi di studio e di riflessione e progetti sperimentali per affrontare la problematica psichiatrica. La presa in carico in questi casi è subordinata alla presenza di un rapporto
terapeutico.
I requisiti normalmente richiesti agli utenti, per i quali si avvia un percorso di inserimento lavorativo, sono:
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– un’età superiore ai 18 anni;
– il riconoscimento dell’invalidità civile;
– l’iscrizione alle liste della L. 482/68 o la segnalazione da parte di un servizio. La provenienza da un centro di Formazione Professionale costituisce in generale un canale
privilegiato per la presa in carico da parte dell’U.O.
I dati regionali su formazione professionale e lavoro dei disabili
Attraverso una recente rilevazione del Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disponibili i dati forniti dalle Regioni sui disabili inseriti nell’anno 1996 nelle strutture della formazione professionale, in tirocini guidati e
in altre eventuali opportunità di formazione e lavoro (borse lavoro, inserimenti mirati,
ecc.).
Il risultato, appare desolante anzitutto sul piano informativo, vale a dire che solo 8
Regioni - e alcune di queste in modo parziale - sono a conoscenza di quanto attuato a livello di ASL e Comuni in questo settore, anche per una diversa capacità di impulso,
coordinamento e verifica dei risultati da esse stesse realizzati.
La Regione Piemonte insieme a Liguria e Provincia Autonoma di Bolzano sembrano
le più attive al riguardo. Si sa che anche regioni come il Friuli V.G. e l’Emilia Romagna
hanno realizzato a livello locale più di quanto la Regione sia in grado di registrare e conoscere, mentre sicuramente la Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento sono
tra quelle più avanzate nell’impostazione di una politica di inserimento lavorativo dei
disabili.
Si tratta di informazioni così deficitarie che non permettono alle Regioni di riprogrammare opportunamente tale settore che viene lasciato alla libera capacità realizzativa dell’ente amministrativo locale.
Di innovativo va registrato quanto realizzato dalla Regione Piemonte circa la attivazione di accordi di programma e di protocolli di intesa tra più soggetti istituzionali e i
sindacati soprattutto per l’inserimento lavorativo di soggetti insufficienti mentali (es. il
modello sperimentale in via di realizzazione nel Comune di Torino) e dall’Emilia Romagna con uno studio e sperimentazione di nuovi percorsi di IL per Horizon attraverso tavoli di concertazione con associazioni di categoria e forze sociali.
I fattori necessari per agevolare l’inserimento dei disabili
Sempre con lo sguardo rivolto a valutare le esperienze del nostro passato possiamo
elencare i fattori che hanno determinato più successo e condotto a risultati più positivi.
La formazione di base è specifica degli operatori che sono chiamati ad allargare ulteriormente dalla nuova legge le loro competenze sia sulle esigenze della domanda e
quindi dell’impresa, sia sull’andamento del mercato del lavoro e delle competenze dell’offerta. Questo richiede un impegno a tempo pieno, una forte motivazione, una grande capacità di mediazione tale da diventare il referente sia della domanda che dell’offerta di lavoro. Chiaramente tali caratteristiche imprescindibili per poter svolgere adeguatamente il proprio lavoro sono acquisibili soltanto con un lungo lavoro sul campo che
consenta agli operatori di esperimentare sul terreno e sulle singole realtà locali le proprie conoscenze e le proprie metodologie onde verificarle e convalidarle. Inutile dire
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che tale bagaglio di professionalità e d’impegno deve essere adeguatamente considerato sul piano dello status economico e normativo.
Schematizzando:
– Gli operatori erano dotati di una ricca ed articolata gamma di strumenti di mediazione indispensabili per progettare percorsi che erano e lo saranno ancor di più nel futuro essenzialmente individuali.
– Rapporti positivi con tutti gli uffici e strutture interessate. È necessario essere collocati all'interno di una rete di servizi con cui potersi rapportare in tutte le fasi del percorso e da cui ricevere prestazioni e sostegni finalizzati; la strategia delle "connessioni" e
l'azione sinergica saranno il punto di forza delle strutture impegnate in questo settore.
– Decisivo infine è stato in numerosi casi, pensiamo al progetto sperimentale Torino,
l'aver attivato livelli di gestione politica del problema, stimolando punti di incontro
tra le diverse disponibilità e le diverse risorse. Questo ruolo della politica diventerà
con i nuovi servizi il motore essenziale. In questo ambito di gestione dovranno essere discusse le linee fondamentali per l'intervento e realizzati i progetti mirati che, altro non sono, che intese fra i vari soggetti sociali per rendere operativi i progetti specifici.
– Decisivo, infine, per la riuscita degli esperimenti è stato l'aver operato il pieno riconoscimento della famiglia, quale attore importante e depositario di una progettualità
attiva. Non vanno nascosti gli aspetti problematici che questo ha comportato nelle
fasi, soprattutto, di avvio del progetto, in quanto molte volte non c'è piena concordanza tra i reciproci bisogni ed aspettative, della famiglia e dell'utente disabile. L'esperienza, più volte, ha confermato che la famiglia è più attenta verso alcune priorità, in linea generale economiche da un lato e di assistenza, quando non pura custodia, dall'altro. L'utente, invece, deve essere l'oggetto di un progetto che attraverso
varie modalità, lo porti alla soglia del benessere sociale. Chiaramente, al di là del fatto che l'operatore deve essere chiamato a seguire il disabile, anche quando è stato
positivamente inserito al lavoro, l'operatore medesimo deve dimostrare di possedere una capacità di lettura di queste dinamiche, mediando sul piano della realtà, per
elaborare un progetto che accompagni contestualmente il disabile e la famiglia verso
un percorso di maturazione.
Le fasi delle precedenti esperienze
Nel concludere questo richiamo alle precedenti esperienze possiamo individuare
dopo l'approvazione della 482/68 tre fasi nell'attivazione dei servizi per l'inserimento
dei disabili.
Prima fase: anni '70.
Si guarda alla Formazione Professionale come elemento teso ad inserire al lavoro tramite la qualificazione al lavoro, sia integrando gli allievi disabili nei corsi normali, sia facilitando la costituzione di corsi speciali. Difficile comunque l'inserimento al lavoro.
Seconda fase: anni '80.
È il decennio delle incentivazioni. Una serie di agevolazioni e di erogazioni hanno il
compito di portare i disabili al lavoro, a partire dalle aziende artigiane. È carente una visione d'insieme dei problemi dell'inserimento lavorativo.
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Terza fase: anni '90.
Segna la scesa in campo di un'articolazione molto ampia di modalità d'intervento e
di strumenti di mediazione.
Infatti si diversificano i percorsi (stage, tirocinio, borse lavoro finalizzate o no all'assunzione, formazione in situazione, sostegni a carattere orientativo, a carattere permanente o assistito, finanziamento di progetti vari) ed i processi (i servizi di sostegno in
azienda, l'adattamento di ambienti e strumenti di lavoro alle particolari esigenze dei disabili).
Gli ultimi anni e la cooperazione sociale
Gli anni '90 poi con la legge 381/91 sulla cooperazione sociale hanno di fatto introdotto uno strumento la cooperativa sociale "B" che di fatto già oggi, ma ancor più nel
prossimo futuro, con la 68/99 è destinata ad offrirsi per integrare i disabili nelle proprie
strutture. Col tempo esse hanno però assunto la veste di un prolungamento dei servizi
sociali. Lo stesso progetto di vita del disabile sta diventando di fatto competenza della
cooperativa sociale. La funzione del lavoro, anche per l'alto numero di soggetti svantaggiati, non solo disabili, ben oltre il 30%, è diventato in molti casi residuale, mentre hanno
prevalso le funzioni educative, formative e di cura nei casi migliori ed in altri quelli di
pura attenzione non escludendo la loro riduzione a sorveglianza. In breve il carattere assistenziale si è sempre più accentuato. È certamente da ascrivere e segnalare il forte impegno di molti cooperatori ad imprimere cambiamenti di rotta ed a recuperare il ruolo
propositivo originario della cooperazione sociale. È l'oggettività della situazione che lo
rende difficile. D'altronde non è facile rispondere alle domande che i soggetti svantaggiati pongono. In questo senso, anche se depurato dallo spirito originario non si possono disconoscere i meriti, e non sono pochi che la cooperazione sociale ha avuto e dovrà
avere ancor più in futuro.
Le nuove sfide
La sfida, quindi, nei nuovi servizi si gioca sugli strumenti di promozione, sui servizi
di supporto e di sostegno. Una grande capacità di adottare e di modificare in itinere tutti
gli strumenti in modo che creino reti ed ambienti disponibili ad accoglierli.
Gestire la nuova legge per l'inserimento al lavoro dei disabili, tenendo conto il quadro normativo che esce dal decentramento degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e la sua assegnazione alle Regioni, impone un alto grado di concertazione, vale a dire
di coinvolgimento delle parti sociali in una gestione che tenga divise le responsabilità,
ma che faccia assumere a tutti le proprie responsabilità politiche.
In questa logica determinanti risultano essere alcune opzioni e direttrici di intervento.
1. Occorre trovare delle modalità e delle sedi dove sia possibile raccordarsi con tutte le
associazioni in tutela e di interesse dei disabili.
2. Occorre definire quali procedure e quali disponibilità vengono messe in gioco per
coinvolgere tutti i soggetti che operano sul territorio. Al di là di questo il territorio deve comunque risultare il luogo per continui e costanti approfondimenti in modo da
poter in itinere modificare e correggere il proprio modo d'operare.
52
3. Infine basandosi su quanto già esposto vanno perfezionate le procedure e meglio
definiti i percorsi d'inserimento al lavoro dei disabili.
I servizi per i lavoratori disabili non vivono però dentro una campana di vetro, essi
sono tutti dentro una politica attiva del lavoro. Sono inoltre da collegare ad i servizi assistenziali che attraverso la modulazione di una politica di tutela e di protezione possano
prendersi cura dei disabili che non possono essere proficuamente inseriti in un circuito
produttivo. Se è pur vero, infatti, che il collocamento mirato deve drasticamente ridurre
coloro i quali non sono in grado di offrire una sufficiente, decorosa prestazione e comunque, vissuta come tale dal disabile, non si può né si deve aver paura della parola
"assistenza". Ci sono tanti modi per fare assistenza, ed anche su questo campo bisognerà
lavorare per creare comunque dei processi di autonomia e di partecipazione cosciente
del disabile.
Sulla base di questi principi vanno in primo luogo meglio definiti i compiti delle
strutture di governo locale, a partire dalle Regioni per finire alle Province ed ai Comuni,
fino agli ambiti territoriali più limitati.
L'attribuzione delle responsabilità s'impone pena il vanificarsi delle medesime, l'attenuarsi del senso del dovere o il ridurlo a pura routine che, in questo caso, avrebbe effetti devastanti.
Importante quindi l'assegnazione degli obiettivi, la verifica dei medesimi e soprattutto l'introduzione di elementi di qualità standard per verificarne l'efficacia e l'efficienza.
Nella qualità del servizio non va soltanto esaminata tutta la strumentazione messa in
campo, ma soprattutto la capacità innovativa nell'introduzione di nuove metodologie
nei percorsi di inserimento. Per tutti, ma in modo particolare per i lavoratori disabili la
valutazione sulla prestazione erogata dai servizi non può essere unicamente limitata all'esito del processo d'inserimento.
In massimo conto dovrà essere tenuto dai nuovi servizi il dato che l'inserimento lavorativo dovrà essere parte di un processo che favorisce ed attua l'integrazione sociale.
Gli ultimi anni sono stati attraversati da una trasformazione culturale che ha visto il quasi superamento della concezione mercantile e quantitativa. L'obiettivo è quindi di alto
profilo; un percorso che includa socialmente, e che è bene rammentarlo, deve essere individualizzato.
I nuovi servizi diventano non soltanto il luogo dell'incontro tra la domanda e l'offerta
di lavoro, ma è quello dove si combatte la battaglia contro l'esclusione sociale.
Ed è anche per questo, che, molto probabilmente, pur salvaguardando lo specifico
del disabile, i nuovi servizi dovranno prendersi cura anche di tutti i soggetti dello svantaggio sociale, a partire dai tossicodipendenti e dai detenuti condannati ammessi all'uso
di pene alternative.
Il lavoro viene coerentemente in questa visione considerato non come un terminale,
ma come uno strumento, il più importante per l'integrazione sociale.
Per questo infine il lavoro non può che essere collegato ad un percorso che fa della
formazione professionale e del coordinamento con i centri di formazione professionale
il cuore del problema.
Da questo discende l'esigenza di un lavoro in rete che leghi i vari soggetti chiamati
ad operare ed a fornire il loro contributo in modo che il tessuto d'accoglienza non termini con l'assegnazione per quanto importante, al lavoro, ma mantenga viva tutta la rete di
supporto per seguire il disabile in quanto raggiunto il posto di lavoro, nascono altri biso-
53
gni. Non va dimenticato che il processo d'integrazione nel mercato del lavoro libera
d'altra parte l'espressione di bisogni soggettivi attinenti alla identità ed alla progettualità
esistenziale della persona e la capacità di entrare in relazione con l'altro, l'affettività, la
sensualità, l'utilizzo creativo del tempo libero e la realizzazione di un progetto di vita
adulta e alternativa alla vita familiare.
In questa fase i SIL che si avvalgono di un'equipe multidisciplinare devono essere in
grado di riconoscere i momenti critici della vita del disabile e concentrare su questi le loro sinergie e la loro attenzione. Non va mai tralasciato il dato che l'esclusione sociale
non è uno status, ma un processo che individualmente porta all'emarginazione.
L'integrazione sociale è parte essenziale e non eludibile dell'inveramento dei diritti
sociali di cittadinanza. Ecco perché grande importanza è assegnata al personale ed alla
sua professionalità.
Esso deve essere altamente qualificato ed in grado di analizzare i percorsi e le cause
di fondo che hanno portato all'esclusione sociale al fine di ricostruire processi individualizzati di recupero verso l'inclusione sociale.
Dalle considerazioni esposte e tenendo presente il quadro di riferimento normativo
ai vari Enti locali dovrebbero, come base di discussione, essere assegnate le seguenti
funzioni.
Regione
Non è chiamata ad assolvere un ruolo preciso e puntuale di gestione. Ad essa spetterebbe invece quello di coordinamento, di assistenza tecnica, di monitoraggio e quindi di
verifica dell'organizzazione dei servizi.
Questo non esclude il suo diritto a legiferare e progettare politiche del lavoro per le
categorie disabili e svantaggiate.
La legge 68/99 assegna alla Regione la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Da questo si può far discendere il compito della costruzione della
Banca Dati Regionale.
Tra i compiti della Regione, rimangono anche quelli di coinvolgere le Province per la
stesura del piano triennale di formazione e di politiche attive per il lavoro dei disabili.
Invece tutti gli aspetti di gestione della Formazione professionale e quindi la sua diversificazione in integrata, prelavorativi e in situazione sono in attesa di essere delegati alle
Province. Una delle rivendicazioni provenienti dai servizi, quale la costituzione dell'Albo Regionale dei tutor, formatori ed educatori, dovrebbe infine essere accolta e soddisfatta dalla Regione.
Provincia
È la Provincia che viene ad essere lo snodo fondamentale di tutto il sistema decentrato della gestione del mercato del lavoro, non solo dei disabili, confermato e validato sia
dal decreto legislativo 469/97 (Montecchi) recepito dalla legge regionale 41/98, sia dalla
legge 68/99, quella che abroga la 482/68.
Stranamente la legge non affida alcun ruolo ai Comuni, anche se è prevedibile che
molto probabilmente si faranno le Convenzioni tra le Province e i Comuni, o i Consorzi
dei medesimi, per meglio distribuire funzioni e risorse.
54
Questo non solo in omaggio all'efficienza ed alla efficacia degli interventi, ma anche
in virtù del fatto che, nel territorio, il Comune è il terminale delle domande e dei bisogni
dei cittadini in prima istanza.
La Commissione provinciale, presieduta dal Presidente della provincia sarebbe la sede della concertazione sociale. Le politiche per il lavoro per i disabili, la rimozione degli
ostacoli, l'esame e l'andamento del mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati troverebbero in quella sede progettazione, strumentazione e definizione.
A questa Commissione Provinciale prenderebbero parte con un ruolo decisivo le
parti sociali in primo luogo, senza il concorso attivo e convinto delle quali, come l'esperienza insegna, difficilmente si otterranno risultati.
A disposizione della Commissione provinciale dovrebbe esserci, sulla base dello
schema predisposto dalla Conferenza Stato Regioni, Ministro del lavoro, CGIL, CISL,
UIL, UGL, Confindustria, un coordinamento tecnico provinciale, che si avvalerebbe per
la sua opera di un Comitato tecnico medico-legale, secondo i compiti assegnati dalla
Legge 68/99.
Il coordinamento tecnico dovrebbe svolgere le seguenti funzioni:
1. Proceduralizzare la metodologia degli interventi senza ledere l'autonomia operativa
dei S.I.L.. Esiste una vasta ed articolata modalità d'interventi che necessitano di essere ricondotti non ad un'unica metodologia operativa, ma ad una loro proceduralizzazione pur nel riconoscimento della loro diversità.
2. Definire bene gli adempimenti amministrativi che rimangono con la nuova legge, e
non sono pochi, quali tenuta delle liste, elenchi, avviamenti, graduatorie etc. È una
parte che per l'importanza che riveste, necessita una trasparenza amministrativa non
eludibile.
3. Reperire tramite l'analisi dei prospetti inviati dalle aziende, e non solo quelli, tutte le
opportunità di lavoro, ivi comprese le loro caratteristiche, offerte dal sistema produttivo, in modo da valutare insieme, o da destinare ai SIL per l'abbinamento.
4. Individuare fra tutti gli strumenti di mediazione quali siano i più idonei e soprattutto
quali erogare.
5. Proceduralizzare, definire e verificare l'andamento delle convenzioni, con particolare attenzione a quelle con le cooperative sociali.
6. Concorrere all'elaborazione dei progetti mirati, e dare avvio e corpo alla loro realizzazione fornendo il supporto tecnico necessario.
Il coordinamento tecnico si avvalerebbe per la sua operatività dei SIL che dovrebbero essere dislocati in ogni Centro per l'impiego e dovrebbero di fatto essere gli attori sul
territorio.
In discussione è ovviamente il rapporto tra SIL e Coordinamento tecnico. In breve se
il Coordinamento tecnico deve essere semplicemente un organo che dirige e coordina
l'attività dei SIL, lasciando a questi ultimi piena libertà operativa, ivi compresa quella di
decidere, ad esempio sulle convenzioni e sugli strumenti di mediazione, oppure invece
il SIL deve limitarsi a "proporre" rimanendo al Coordinamento tecnico l'ultima decisione.
Dipende questa decisione anche dalle forze impiegate nelle strutture sia quantitativamente che qualitativamente, oltre alla loro dislocazione nel territorio. Susa può avere
molta più autonomia, corroborata da più risorse, di quanto non abbiano sedi più vicine
al Coordinamento tecnico.
55
Chiaramente gli adempimenti amministrativi dovranno essere centralizzati, ma la loro gestione può essere decentrata ed attivamente svolta dai SIL.
I SIL, al di là di quanto si definirà, avranno comunque un grande lavoro da fare sul
territorio. Essi dovranno accogliere il disabile e predisporre per lui un progetto individualizzato.
In questo dovranno mantenere rapporti in primo luogo con la Formazione Professionale, con le Aziende, con le Associazioni dei disabili, con la Cooperazione sociale e
con le famiglie dei disabili medesimi. In questo quadro vanno anche tenuti stretti legami
con le strutture assistenziali per i disabili per i quali l'inserimento al lavoro si presenta
molto problematico.
Tutti questi rapporti sono in prima istanza affidati alla sensibilità dell'operatore, ma
dovranno essere ricondotti ad alcune linee guida al fine di evitare metodologie troppo
differenziate da sede a sede.
Ad esempio per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento del tirocinio, dovranno essere concordate sia le aree idonee sia i soggetti da avviare all'uso di questo strumento, e
così per le altre aree di intervento.
Comuni
È di difficile attribuzione il ruolo dei Comuni e/o dei Consorzi. Il decreto 469/97 non
assegna loro su questo specifico aspetto responsabilità e competenze. Chiaramente si
pongono dei problemi per tutta una serie di motivazioni.
Alcune attengono al dato che fino ad oggi i Comuni e/o Consorzi avevano sviluppato un'attività di inserimento al lavoro adottando metodologie, in qualche caso, ad esempio il SIL del Comune di Torino, altamente innovative e generando esperienze procedurali che non debbono andare perdute.
Da un altro lato non si può dimenticare che sul territorio il Comune è la prima istanza
alla quale ci si rivolge per una risposta al proprio bisogno.
Tenendo conto di questo insieme di cause, la delibera della Provincia di Torino rimanda, alla definizione di una convenzione col Comune di Torino medesimo, la soluzione e la conciliazione tra il nuovo dettato normativo e la situazione in essere.
Un'ipotesi di lavoro realistica, che tenga conto di quanto esposto, ci porta alla conclusione che ai Comuni e/o Consorzi possa rimanere una autonomia operativa nella gestione dei servizi coordinata dalle strutture provinciali (Uffici competenti) alle quali, non
va dimenticato la legge assegna precise e non divisibili responsabilità e competenze.
Concludiamo questi brevi appunti con l'elenco degli strumenti di mediazione, alcune bozze di schemi in ordine all'organizzazione dei nuovi servizi, quelli attualmente esistenti in Piemonte e le strutture di riabilitazione presenti ed operanti sempre in Piemonte.
56
STRUMENTI FINANZIARI E DI MEDIAZIONE
PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.
STRUMENTI FINANZIARI
– Corrispettivi economici previsti negli strumenti di mediazione (borsa lavoro, apprendistato).
– Rimborso totale o parziale di oneri sociali.
– Rimborso per acquisto di strumentazione per l'adeguamento del posto di lavoro.
– Sostegno alla costituzione d'imprese.
– Sostegno alla costituzione di cooperative.
– Integrazione salariale.
– Contratto di formazione e lavoro.
– Legge 68/99 - Agevolazioni ed incentivi.
– Legge regionale.
STRUMENTI DI MEDIAZIONE
–
–
–
–
–
–
Borsa di lavoro o tirocinio lavorativo presso imprese o enti pubblici.
Tirocini di formazione non finalizzati all'inserimento lavorativo.
Stage formativo finalizzato all'inserimento lavorativo.
Apprendistato.
Contratto di formazione e lavoro.
Formazione professionale.
STRUMENTI FORMATIVI ASSISTENZIALI
– Inserimento lavorativo socio-assistenziale permanente con sostegno economico a
carico di enti locali.
– Servizi Formativi Assistenziali.
– Laboratori protetti.
– Soggiorni lavoro.
57
MODELLO ORGANIZZATIVO PER L'INTEGRAZIONE
LAVORATIVA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
BOZZA TRA MINISTERO DEL LAVORO CGIL, CISL, UIL UGL, CONFINDUSTRIA,
CONFERENZA STATO-REGIONI.
COOPERAZIONE
S.I.L. DI A.S.L.
o di ALTRI ENTI
AZIENDE
DENUNCE ANNUALI
AZIENDE
COMM.
PROV. LE
COORD.
TECNICO
PROV.LE PER
L'INS. LAV.
PROGETTI
MIRATI
b
SERVIZI PER
L'IMPIEGO COLL.
OBBLIGATORIO
E ORDINARIO E
PER I DISABILI
PROVINCIALE
TOSSICODIP.
(D.L. 469/97 art. 4,c,1,lett.g)
EX - DETENUTI
SERVIZI
ASSISTENZIALI
DISABILI
DISABILI
58
a
PROVINCIA: MODELLO ORGANIZZATIVO
COMMISSIONE
TECNICA
MEDICO
LEGALE
COMMISSIONE
PROVINCIALE
UFFICI
COMPETENTI
COORDINAMENTO
TECNICO
AZIENDE
S.I.L.
SERVIZI
ASSISTENZIALI
PER DISABILI
NON INSERIBILI
AL LAVORO
COOPERAZIONE
SOCIALE
DISABILI - FAMIGLIE
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
59
3
Verbania
SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
NELLA REGIONE PIEMONTE
2
Biella
5
Ivrea
19
Novara
4
Torino
Vercelli
2
Asti
6
8
Alessandria
Cuneo
Ente gestore
A.S.L.
Indirizzo
Telefono
Inserimenti
Comune
di Torino
1-2
3-4
V. Bazzi, 4
10122 TORINO
011-4421111
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
C.I.S.A.P.
5
Via Leonardo
da Vinci, 135
10095 GRUGLIASCO
TO
011-4037121
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
C.I.S.A.
5
V. Balegno, 6
10098 RIVOLI -TO
011-9551713
Intellettivi,
fisici gravi,
sensoriali
Consorzio
Intercomunale
dei Servizi
Socio-Ass.li
6
P.zza V. Veneto, 1
10091 ALPIGNANO
TO
011-9666401
011-9666402
011-9666403
Intellettivi,
fisici gravi,
sensoriali
Consorzio
Intercomunale
dei Servizi Socio-Ass.li C.I.S.
6
P.zza Castello, 20
10073 CIRIÈ -TO
011-9212896
011-9212832
Insufficienti
mentali
Consorzio
Intercomunale
dei Servizi
alla Persona
C.I.S.S.P.
7
V. Roma, 3
10036 SETTIMO T.SE
011-8212528
011-8212505
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Intercomunale
Socio-Ass.le
7
V. Torino, 164
10099 SAN MAURO TO
011-8212462
011-8212463
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
60
Ente gestore
A.S.L.
Indirizzo
Telefono
Inserimenti
Ass.ne Comuni
gestione Servizi Socio-Ass.li
zona 31
8
P.zza Manzoni, 10
10022 CARMAGNOLA
TO
011-9724370
IInsufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Intercomunale
Servizi SocioAss. C.I.S.S.A.
8
V. Real Collegio, 20
10024 MONCALIERI
TO
011-644319
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Intercomunale
Socio-Ass.le
C.I.S.A.
8
V. Torino, 56/3
10042 NICHELINO
TO
011-6809785
011-687854
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Comunità
Montana
Val Sangone
5
V. XXIV Maggio, 1
10094 GIAVENO -TO
011-933612
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Cons. Intercomunale Socio
Ass.le Valle di
Susa CON.I.S.A.
5
P.zza S. Francesco, 4
10059 SUSA -TO
0122-623103
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Com. Montana
Valli di Lanzo
convenzionata
con Vallo e Varisella
6
Fraz. Fè, 2
10070 PROCARIA DI
CERES -TO
0123-28416
NO SIL ma
C.S.T.
Cons. Intercomunale dei
Servizi SocioAss.li C.I.S.S.38
9
V. Gramsci, 5
10082 COURGNÈ
TO
0124-654120
NO SIL ma
inserimenti
Cons. Inter. dei
Servizi Sociali
C.I.S.S.
7
V. Po, 54
10034 CHIVASSO -TO
011-9106561
011-9109034
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
A.S.L. 9
9
V. Aldisio, 2
10015 IVREA -TO*
0125-414479
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
61
Ente gestore
A.S.L.
Indirizzo
Telefono
Inserimenti
Comunità
Montana Valli
Chisone e Germanasca
10
V. Roma, 22
10063 PEROSA
ARGENTINA -TO
0121-81497
NO SIL ma
inserimenti
Com. Montana
Val Pellice
10
C.so Lombardia, 2
10066 TORRE
PELLICE -TO
0121-953131
NO SIL ma
inserimenti
Cons. Intercom.
dei Servizi
Sociali C.I.S.S.
10
V. S. Giuseppe, 39
10064 PINEROLO TO
0121-323304
0121-323030
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Comuni
convenzionati
ex USSL 45
11
P.zza Municipio, 5
13100 VERCELLI -VC
161-5961
Inserimenti
socializzanti,
borse lavoro
Cons. Intercom.
dei Servizi
Socio-Ass.li
I.R.I.S.
12
V. Repubblica, 56
13051 BIELLA - BI
015-2522522
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Cons. Intercom.
dei Servizi S.A.
del Biellese
Orientale
C.I.S.S.A.B.O
12
V. P. Maffei, 59
13014 COSSATO -BI
015-9899862
Insufficienti
mentali
Com. Montane
Valsesia
e Valsessera
11
C.so Roma, 35
13019 VARALLO - VC
0163-53800
Insufficienti
mentali
Comuni convenz. di Borgosesia e Serravalle Sesia
11
P.zza Martiri, 1
13011 BORGOSESIA
VC
0163-22205
Insufficienti
mentali
Consorzio per
le Attività Socio-Ass.li
C.A.S.A.
11
V.le Marconi, 102
13045 GATTINARA
VC
0163-831100
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
62
Ente gestore
A.S.L.
Indirizzo
Telefono
Inserimenti
I.S.A. Interventi S.A - Conv.
fra i Comuni di
Ghemme, Prato Sesia, Sizzano, Maggiora,
Boca, Cavallirio, Fontaneto
d’Agogna
11
13
V. Roma, 21
28074 GHEMME -NO
0163-840628
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Comune
di Novara
13
V. F.lli Rosselli, 1
28100 NOVARA - NO
0321-370232
0321-370560
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Cons. Intercomunale Servizi
Socio-Ass.li
C.I.S.A. 24
13
P.zza Martiri Libertà, 6
28079 VESPOLATE
NO
0321-882131
NO SIL ma
inserimenti
13
V. Gambao Battista, 47
28068 ROMENTINO
NO
0321-868021
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Intercomunale
per i Servizi
Socio-Ass.li
C.I.S.S.
13
V.le Zoppis, 10
28021 BORGOMANERO
NO
0322-835488
NO SIL ma
inserimenti
Consorzio per
i Servizi Sociali
del Verbano
14
P.zza Ranzoni, 24
INTRA -VB
0323-522688
NO SIL ma
inserimenti
Consorzio Intercomunale
dei Servizi
Socio-Ass.li
C.I.S.S. Zona
Ossola
14
V. dei Caduti, 1
28020 PALLANZENO
VB
0324-52598
NO SIL ma
inserimenti
Consorzio
Intecomunale
per la gestione
dei Servizi
Socio-Ass.li
Ovest Ticino
63
Ente gestore
A.S.L.
Indirizzo
Telefono
Inserimenti
Consorzio
Intercomunale
dei Servizi
Socio-Ass.li
14
V. Cattaneo, 6
28026 OMEGNA -VB
0323-63637
NO SIL ma
inserimenti
Consorzio
Socio-Ass.le
del Cuneese
15
V. Rocca dè Baldi, 7
Borg. S. Giuseppe
12100 CUNEO - CN
0171-347101
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio per
i Servizi SocioAss.li delle Valli Grana/Maira
15
P.zza Marconi, 4/a
12025 DRONERO -CN
0171-918233
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Intercomunale
dei Servizi alla
persona Alpi
Marittime
15
V. Rocca dè Baldi, 7
Borg. S. Giuseppe
12100 CUNEO - CN
0171-347101
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Monviso
Solidale
17
V. Torino, 68
SALUZZO -CN
0175-215302
0175-248506
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
A.S.L. 18
(delegata da
tutti i Comuni)
18
V. E. Brizio, 42
12042 BRA -CN
0172-420237
0172-420203
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
A.S.L. 18
(delegata da
tutti i Comuni)
18
V. Diaz, 8
12051 ALBA - CN
0173-316322
0173-316323
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio per
i Servizi SocioAss.li Monregalese C.S.S.M.
16
V. S. Pio V 6/8
12084 MONDOVI’ CN
0174-55283
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Comunità
Montane conv.
Alta Valle
Tanaro Mongia
Cevetta
16
V. XX Settembre, 3
12073 CEVA -CN
0174-723740
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
64
Ente gestore
A.S.L.
Indirizzo
Telefono
Inserimenti
Consorzio per la
gestione dei Servizi Socio-Ass.li
CO.GE.SA.
19
V. Cafasso, 29
14100 ASTI -AT
0141-437272
NO SIL ma
inserimenti
Cons. Intercomunale SocioAss.le C.I.S.A.
Asti sud
19
P.zza Cavour, 2
14049 NIZZA
MONFERRATO - AT
0141-782516
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Intercomunale
dei Servizi Socio-Ass.li dei
Comuni dell’Alessandrino
20
V. Galimberti, 2/a
15100 ALESSANDRIA
AL
0131-307727
0131-307754
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Intercomunale
Socio-Ass.le
Tortona
C.I.S.A.
20
V. Pernigotti, 12
15057 TORTONA -AL
0131-813538
NO SIL ma
inserimenti
Consorzio
Intercomunale dei Servizi
alla Persona
del Novese
22
P.le Partigiani, 1
15067 NOVI LIGURE
AL
0143-334311
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
Consorzio
Servizi Sociali
22
V. XXV Aprile, 22
15076 OVADA - AL
0143-81364
NO SIL ma
inserimenti
Comuni
convenzionati
ex USSL 75
22
V. V. Emanuele II
15010 RIVALTA
BORMIDA - AL
0144-372163
NO SIL ma
inserimenti
A.S.L. 21
21
V. Giolitti, 2
15033 CASALE
MONFERRATO - AL
0142-434520
Insufficienti
mentali, fisici
gravi
*Ivrea, Bra, Alba, Casale Monferrato unici Comuni della provincia di Torino che hanno
lasciato la gestione del socio-assistenziale all’A.S.L
65
LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
La lettura dell'elenco delle strutture di riabilitazione esistenti non solo nella nostra regione, ma in tutto il territorio nazionale ci conduce a delle conclusioni articolate.
Le strutture pubbliche sono insufficienti, al di sotto di Roma, quasi del tutto inesistenti; sono in linea generale dislocate presso gli ospedali, non facilmente raggiungibili,
soprattutto quelle private, in quanto collocate non razionalmente sul territorio e fuori
dai centri urbani.
Nei confronti delle strutture pubbliche esistono ulteriori rilievi, il primo nei tempi di
attesa, esageratamente lunghi, tanto da scoraggiare i possibili utenti, il secondo nella valutazione delle attrezzature di cui le medesime sono fornite. È presente tra gli esperti del
settore un giudizio consolidato di non adeguamento e di standard qualitativi non eccelsi.
Le strutture private, convenzionate col servizio pubblico, offrono un servizio più immediato, e pertanto più efficace, ma anche in questo caso, soltanto col pagamento diretto si ha un servizio ed una cura riabilitativa rapida. In caso contrario i tempi di attesa sono esageratamente lunghi, possono arrivare anche a superare il mese.
Al di là di queste brevi annotazioni, il punto che ci preme rilevare riguarda la natura
dell'intervento riabilitativo.
Esso secondo le direttive del Ministero della Sanità è finalizzato a quattro obiettivi:
1. recupero di una competenza funzionale che per ragioni patologiche e/o traumatiche
è andata perduta;
2. l'evocazione di una competenza che non è comparsa nel corso dello sviluppo;
3. la necessità di porre una barriera alla regressione funzionale cercando di modificare
la storia naturale delle malattie cronico degenerative riducendone i fattori di rischio e
dominandone la progressione;
4. la possibilità di reperire formule facilitanti alternative.
Sulla base di questi obiettivi, si sono predisposte tre fasi dell'intervento riabilitativo:
1. la prima si ha nel momento nel quale si verifica la menomazione;
2. la seconda, superata la fase acuta, avviene per il recupero delle funzioni danneggiate ed è generalmente fatta nelle strutture extra-ospedaliere e convenzionate;
3. la terza subentra quando si richiede interventi meno sistematici, in quanto si è in presenza di una disabilità stabilizzata, e pertanto può essere praticata anche in sede di
trattamento ambulatoriale, in quanto è semplicemente finalizzata al mantenimento
delle autonomie funzionali conseguite dal soggetto ed alla prevenzione delle possibili involuzioni.
Questi sono criteri validi generalmente per ogni patologia invalidante. Chiaramente
l'età senile e la patologia psichica richiedono interventi e considerazioni specifiche.
Schematizzando, la tipologia degli interventi si articola in attività di riabilitazione
estensiva (rivolto a disabilità transitorie o a disabilità importanti con possibili esiti permanenti richiedenti una presa in carico a lungo termine) e in attività di riabilitazione in-
66
tensiva (dirette al recupero di disabilità importanti che richiedono elevato impegno diagnostico medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico).
Si evince chiaramente che i livelli organizzativi dove sono attuate le attività di riabilitazione e precisamente ospedale, residenziale, ambulatoriale, sono diretta conseguenza
della tipologia richiesta.
Da quanto detto precedentemente si comprende benissimo la natura dei servizi che
erogano le nostre strutture di riabilitazione.
Si tratta infatti di recupero funzionale per i fisici e conseguentemente si comprende
benissimo come il tempo non sia una variabile irrilevante.
Il recupero sensoriale non è adeguato. Infatti mentre per i sordomuti è prevista in
ogni A.S.L. la figura del logopedista per coloro che hanno problemi di linguaggio, non è
invece assegnata quella dell'ortottista con funzione riabilitativa del senso della vista.
Quest'ultima riflessione ci serve per ampliare ed introdurre nuovi temi nel discorso
che stiamo avanzando.
La logica sanitaria e soprattutto quella assistenziale devono essere superate. Nessuno nega l'utilità di quanto viene fatto.
Il problema sul tappeto oggi è però portare i disabili ad essere integrati nel lavoro e
nella società.
Diventa decisivo quindi abituarli a vivere in autonomia e nel lavoro con tutte le tecnologie compensative, che oggi sono sul mercato. È ormai dimostrato che, quando si è a
conoscenza dei problemi da risolvere, il mondo produttivo è in grado di risolverli.
Definiti e precisati i bisogni, dalla mobilità all'uso di attrezzature per il lavoro, la tecnologia compensativa è in grado di rispondere a queste necessità e di soddisfare questi
bisogni. È un problema culturale, di sensibilità umana, di rispetto e di valorizzazione
delle diversità. I disabili, da assistiti, devono diventare dei consumatori. Essi vanno educati, ed a questo scopo devono servire le strutture di riabilitazione, ad un ruolo nuovo, a
consumare e ad utilizzare le tecnologie compensative.
Una volta fatti gli interventi iniziali, va assolutamente allargato il bagaglio culturale
dell'insieme della società a partire dai disabili.
È un percorso di libertà quello che viene indicato.
La riabilitazione deve fornire con l'uso appropriato delle tecnologie compensative la
funzione della comunicazione e della mobilità così come, preso atto di alcune facoltà
deboli, procedere alla forte valorizzazione di quelle residue.
Quando si va a visitare la fiere (le più importanti all'estero) dove sono esposte le tecnologie compensative si avverte tra i frequentatori disabili l'ansia per acquisire nuovi
ausili che consentano un'autonomia complessiva superiore.
La nostra situazione esce avvilita da un confronto con gli altri paesi. Siamo tutt'ora
troppo all'interno di una logica assistenziale, mentre il problema deve essere sempre
più caratterizzato da un'educazione al consumo dei beni offerti sul mercato.
Si tratta, per inciso, di un mercato che riguarda 900.000 disabili motori, 350.000 ciechi ed ipovedenti e 650.000 sordi.
Perché per questo mercato dobbiamo dipendere dall'estero?
Anche sul piano della riforma dello Stato Sociale si avrebbero dei risultati positivi in
quanto i disabili, lavorando, diventerebbero percettori di reddito e passerebbero da assistiti a contribuenti.
Questa è un'effettiva politica di pari opportunità, concedere eguali chances a tutti.
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Del resto quanto detto è frutto di una crescita complessiva della nostra società. Prima
il disabile viveva nella separatezza la sua diversità. Oggi anche per il fatto che molti disabili diventano tali per traumi e/o patologie, rivogliono la normalità del vivere, rifiutano
la rinuncia.
Ecco perché, prima ancora che nelle strutture di riabilitazione, già nella scuola il disabile deve essere attrezzato ed abituato a vivere con le tecnologie compensative (ausili).
L'approccio sanitario deve essere seguito da quello dell'ergoterapista. È in questa sfida, nel rendere la normalità alla disabilità che si gioca una parte non irrilevante della nostra civiltà.
CENTRI DI RIABILITAZIONE
FUNZIONALE IN PIEMONTE
3
Strutture private
Verbania
Biella
Ivrea
4
STRUTTURE PRIVATE
2
Strutture pubbliche
Torino
1
Novara
Vercelli
Asti
ISTITUTO
DOMUS LAETITIAE
Via Roma, 127
Sagliano Micca (BI)
Tel. 015/474120
ISTITUTO
M.PSICOPEDAGOGICO
GIOVANNI XX III
Via IV Novembre, 28
Lessona (BI)
Tel. 015/981285
ISTITUTO
SACRA FAMIGLIA
V. Pippo Rizzoglio, 8
Verbania (VB)
Tel. 323/402636
ASS. CENTRI V.C.O.
GRAVELLONA
C.so Roma, 75
Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323/848551
ASS. CENTRI V.C.O.
DOMODOSSOLA
Via S. Francesco, 40
Domodossola (VB)
Tel. 0324/243172
CENTRO RIABILITAZIONE
G.FERRERO
V.le De Amici, 16
Alba (CN)
Tel. 0173/363821
Alessandria
1
Cuneo
STRUTTURE PUBBLICHE
CTO CRF
M.ADELAIDE
Via Zuretti, 29
Torino
OSPEDALE
MAURIZIANO
Largo Turati, 62
Torino
PRES.SANIT.
AUSILIATRICE
Via Peyron, 42
Torino
FONDAZIONE
CLINICA DEL LAVORO
Via per Revisiate, 13
Verino (NO)
AZ. OSP. SANT'.ANNA
R.MARGHERITA
C.so Spezia, 60
Torino
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DECRETO MONTECCHI
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio di Ministri, adottata nella riunione del 1° Ottobre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per la funzione e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo
Capo I
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e
coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997,
relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate
dal presente decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
a) Vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;
b) Conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
c) Risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d) Conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo
11;
e) Raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
Art. 2
Funzioni e compiti conferiti.
1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
a) Collocamento ordinario;
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b) Collocamento agricolo;
c) Collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) Collocamento obbligatorio;
e) Collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
f) Collocamento dei lavoratori a domicilio;
g) Collocamento dei lavoratori domestici;
h) Avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
i) Preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
j) Iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro
anche con riferimento all'occupazione femminile.
2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
a) Programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b) Collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) Programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio
1991, n. 223;
d) Programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e
all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
e) Indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
f) Indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
g) Compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei
compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa
fra tutte le regioni interessate.
4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali
dell'esercizio di quelli conferiti.
Art. 3
Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto
nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti
collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 2, le regioni esprimono motivato parere.
Capo II
SERVIZI REGIONALI PER L'IMPIEGO
Art. 4
Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego.
1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del
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presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui
al comma 1;
b) Costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione,
proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza
regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale
competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata
secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse,
nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) Costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio l'integrazione tra i
servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;
d) Affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2,
ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente
il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni
di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11;
e) Gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";
f) Distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a
100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g) Possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per
l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
h) Possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle
conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo
oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai
compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
Art. 5
Commissione regionale per l'impiego
1. La commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo
4, lettera b).
Art. 6
Soppressione di organi collegiali
1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo
4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi
e criteri:
a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti
sociali;
71
b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
c) inserimento del consigliere di parità;
d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico;
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali
sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
a) Commissione provinciale per l'impiego;
b) Commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) Commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) Commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) Commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) Commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
g) Commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) Commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie
interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.
Capo III
TRASFERIMENTO RISORSE ALLE REGIONI E SOPRESSIONE UFFICI
Art. 7
Personale
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale
dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego è
disposta secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro -Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione
del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio
presso le regioni e gli enti locali.
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già matura-
72
ta. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1
e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 4,
comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto di provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.
8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997
per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per
le dette finalità in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalità indicate per l'esercizio
1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle apposite unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 8
Soppressione uffici periferici
1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 1°
gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sanzioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
Art. 9
Regioni a statuto speciale
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
Capo IV
ATTIVITA' DI MEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO SISTEMA INFORMATIVO LAVORO
Art. 10
Attività di mediazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le
modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a
idonee strutture organizzative.
2. L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a
200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre an-
73
ni e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si
intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) Fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a l oro disposizione;
b) Comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione
delle attività,
c) Fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) Disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;
b) Avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette dalla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991,
n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni
pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine
territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:
a) Di controllo sul corretto esercizio dell'attività;
b) Di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
c) Di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) Di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non
trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e
integrazioni.
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14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di
cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.
Art. 11
Sistema informativo lavoro
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative
alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1,2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche
nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di
lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I pezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere delle Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazione del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di
occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altri enti funzionali è collegato con il
SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi
rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità
operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La
gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita
convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
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9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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REGIONE PIEMONTE - LEGGE N.41
Approvata dal Consiglio Regionale il 14 dicembre 1998
“ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E LOCALI IN MATERIA
DI MERCATO DEL LAVORO”
Capo I.PRINCIPI GENERALIArt. I
(Oggetto e finalità)
1. La presente 1egge disciplina, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell’articolo 1 della 15 marzo 1997, n. 59), l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferito alla Regione e agli enti locali in materia di mercato del lavoro.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ad integrare, attraverso i servizi per l’impiego
pubblici e privati resi sul territorio, le politiche del lavoro e le politiche formative al fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 2.
(Distribuzioni delle funzioni)
1. Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 1, comma 1, del d. lgs. 469/1997, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici
per il lavoro.
2. La Regione provvede alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2 del d. lgs. 469/1997, con l’obiettivo di incentivare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro specie con riferimento all’ingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità lavorative, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di impresa e autonomo.
3. Sono attribuite alle Province:
a) la costituzione e l’organizzazione dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 15;
b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui all’articolo 2, comma 1 del d. lgs. 469/1997;
c) la . gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di collocamento, quali
l’informazione, l’orientamento, la preselezione e l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
d) la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del d. lgs. 469/1997, fatta eccezione per quelli. che
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.
4. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la
concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, del d. lgs. 469/1997.
5. Le Province, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri Enti
locali presenti sul territorio al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell’ambito del
Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all’articolo 8, nonché per garantire la partecipazione degli stessi enti locali alla individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai
compiti attribuiti alle Province medesime.
Capo II.
ATTI DI PROGRAMMAZIONE, DI INDIRIZZOE DI COORDINAMENTO
DELLA REGIONEArt. 3.(Programma triennale per le politiche del lavoro)
1. Per favorire la realizzazione dell’integrazione di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, previo parere del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all’articolo 8, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale, entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento, la proposta del programma triennale
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per le politiche del lavoro in un contesto unificato con il programma triennale previsto dagli articoli 8 e 16 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).
2. Il programma triennale attua il programma regionale di sviluppo nei settori delle politiche del lavoro e della
formazione professionale indicando gli obiettivi e la strategia dell’intervento regionale nonché le risorse che si
prevede di destinare in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione.
Art. 4.
(Piano annuale)
l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della l.r. 63/995 in materia di formazione professionale, la
Giunta regionale, entro il 31 gennaio approva, informata la Commissione conciliare competente per materia, il
piano annuale delle azioni da realizzare in materia di politiche del lavoro, con opportune specifiche ed articolazioni territoriali.
2. Il piano annuale, strumento attuativo del programma triennale, prevede le azioni, gli obiettivi e le priorità,
l’entità delle risorse, i tempi di realizzazione nonché le modalità. di raccordo con gli interventi in materia di
formazione professionale al fine della realizzazione dell’integrazione di cui all’articolo l.
3. Il piano annuale sostituisce per quanto concerne la materia del lavoro, il piano di lavoro previsto dall’articolo 8 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro),
la deliberazione di Giunta regionale prevista dall’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l’inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o
ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge
regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni), le deliberazioni della Giunta regionale previste dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure
straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 “Misure
straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati” e successive modifiche ed integrazioni).
Art. 5.(Progetti finalizzati)
1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano annuale, il Comitato di cui all’articolo 8, predispone, anche
avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 9, progetti finalizzati alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro dipendenti della Regione, dell’Agenzia Piemonte Lavoro di
cui all’articolo 9, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.
2. I progetti sono deliberati dalla Giunta regionale e finanziati con specifiche risorse del bilancio regionale.
Art. 6.
(Atti di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro, nei quali sono fra l’altro stabilite:
a) le modalità ed i termini di presentazione dei progetti di intervento e relative domande di finanziamento;
b) le spese ammissibili al finanziamento, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti;
c) le attività e procedure di controllo sugli interventi finanziati nonché le modalità di valutazione dei risultati
occupazionali conseguiti.
Capo III.
ORGANISMI REGIONALI E
AGENZIA PIEMONTE LAVORO Art. 7. (Commissione regionale di concertazione)
l.Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progetta-
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zione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e
della formazione professionale.
2. La Commissione:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4;
b) propone l’istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;
c) assume iniziative per favorire l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità
tra lavoratori e lavoratrici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
sull’organizzazione del mercato del lavoro);
d) propone interventi volti a favorire l’inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;
f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai
sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
norma dell’articolo 22 della legge 21 giugno 1997, n. 196);
g) assume iniziative per l’attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro;
h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 6 del
d. lgs. 469/1997;
1) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l’impiego compatibili con le
disposizioni della presente legge.
3. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o dall’assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;
b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
c) sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
d) sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata
di tre anni.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non
si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).
7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il Responsabile
della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dell’Agenzia
Piemonte Lavoro.
8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le
funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.
9. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, informata la Commissione
consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo-gestionale di competenza
della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere
della Commissione regionale di concertazione e del Comitato di cui all’articolo 8, le attribuisce alle Province.
10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le Commissioni tripartite
permanenti istituite ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.1gs. 469/1997.
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Art. 8.
(Comitato al lavoro e formazione professionale)
1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l’integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione, a scala regionale e locale, è istituito, ai sensi dell’articolo 4 comma 1, lettera c) del
d.lgs. 469/1997, il Comitato al lavoro e formazione professionale, in seno alla Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali prevista con legge regionale, composto da non più di diciotto membri, rappresentanti
istituzionali della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.
2. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, sui piani
di cui all’articolo 4, sulla proposta degli standard qualitativi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c). Il Comitato
formula altresì proposte alla Giunta regionale, ai Comuni e alle Comunità montane finalizzate allo sviluppo
dell’integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro.
4. Il supporto di segreteria del Comitato è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di lavoro
e formazione professionale.
Art. 9.
(Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti)
l. È istituita l’Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di
personalità giuridica pubblica avente autonomia patrimoniale e contabile, nell’ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.
2. Lo statuto dell’Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta,
previo parere della Commissione di cui all’articolo 7 e del Comitato di cui all’articolo 8.
3. L’Agenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all’articolo 2 del d.lgs. 469
1997. In particolare esercita i compiti di:
a) collaborazione al raggiungimento dell’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e
le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Province e della Commissione di cui all’articolo 7;
b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;
d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.
4. L’Agenzia garantisce l’interconnessione e l’integrazione tra il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all’articolo Il del d. lgs. 469/1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui all’articolo 14.
5. L’Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, su richiesta dei medesimi, per la progettazione e valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche
ed ai servizi per il lavoro.
6. L’Agenzia può esercitare a titolo oneroso attività di prestazioni di servizi di consulenza a favore di privati in
materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera h) del d. lgs.
469/1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 10.
(Organi dell’Agenzia)
l. Sono organi dell’Agenzia Piemonte Lavoro Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra
persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.
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3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale rinnovabile ed a tempo
pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 1997,
n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale). L’incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.
5. Il Collegio dei revisori dei conti viene costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su
conforme deliberazione della stessa ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro
dei revisori contabili. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dall’Unione delle Province piemontesi (UPP). Il Collegio dura in carica tre anni.
6. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.
Art. 11.
(Organizzazione dell’Agenzia e vigilanza)
1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dell’Agenzia sono definite con deliberazione della Giunta
regionale.
2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è regolato dalle disposizioni
relative ai dipendenti regionali.
3. Per lo svolgimento di funzioni progettuali, di studio e di ricerca, l’Agenzia può stipulare contratti di diritto
privato a tempo determinato di durata non superiore a quella del Direttore dell’Agenzia o di collaborazione
coordinata e continuativa con esperti esterni. Ai medesimi fini può stipulare convenzioni con società, enti
qualificati, Camere di Commercio ed Università.
4. Il personale, assunto con contratto di diritto privato, già in servizio presso l’Agenzia dell’impiego del Piemonte e trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del d.lgs. 469/1997, è assegnato all’Agenzia Piemonte Lavoro fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla definizione della dotazione organica dell’Agenzia, previo
confronto con le Organizzazioni Sindacali, determina le procedure per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.
469/1997, mediante concorsi specifici, correlati alla qualifica funzionale a al titolo di studio posseduto. Il personale che a seguito delle procedure concorsuali risulti idoneo è assegnato all’Agenzia Piemonte Lavoro e inquadrato nel ruolo organico dell’Agenzia medesima in base alla qualifica e al profilo professionale acquisito
con i predetti concorsi. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali.
6. La vigilanza sull’Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto. Sono in
ogni caso sottoposti all’approvazione della Giunta i seguenti atti:
a) il bilancio preventivo e il piano annuale d’attività;
b) gli impegni di spesa pluriennali;
c) il conto consuntivo;
d) l’acquisizione e l’alienazione dei beni immobili.
CAPO IV.
SERVIZI REGIONALI E LOCALI
Art. 12.
(Funzioni regionali)
l. La Regione svolge le funzioni in materia di politiche del lavoro di cui all’articolo 2, comma 1 attraverso l’apposita struttura prevista ai sensi della l.r. 51/1997, col supporto della Commissione di: cui all’articolo 7, del Comitato di cui all’articolo 8 e dell’Agenzia di cui all’articolo 9, per le rispettive competenze.
2. Nel rispetto del disposto di cui all’articolo 6, comma 2 della l.r. 51/1997, la Regione può affidare studi e ricerche in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale a soggetti pubblici o privati.
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3. Nulla è innovato in ordine all’Osservatorio sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 1/1983, salva quanto espressamente previsto dalla presente legge.
Art. 13.
(Adempimenti regionali in materia di ammortizzatori sociali)
l. A decorrere dal l° gennaio 1999, compatibilmente con gli effetti derivanti dall’organica revisione degli ammortizzatori sociali, presso la Regione si svolge l’esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità del personale. La Regione promuove altresì gli accordi finalizzati ai contratti di solidarietà.
2. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro, ossia per le istanze di riconoscimento dell’integrazione salariale straordinaria e per le istanze di riconoscimento del contratto di solidarietà,
il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato esprime il parere di cui all’articolo 3, comma 3
del d.lgs. 469/1997 nei termini richiesti dalle norme vigenti.
3. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l’esame congiunto di cui al comma 1 o per formulare il
parere di cui al comma 2, le procedure si intendono validamente esperite.
4. Presso la Regione si svolge il confronto previsto dall’articolo 35, comma 5, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come sostituito dall’articolo 20 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. La Regione e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e
del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all’articolo 35 bis, comma 3, del d.lgs. 29/1993 così come integrato dall’articolo 21
del d.lgs. 80/1998.
Art. 14.
(Sistema informativo regionale per il lavoro)
1. Il Sistema informativo regionale per il lavoro è parte integrante del Sistema informativo regionale, (SIRE) e
riguarda l’acquisizione ed elaborazione nonché la congruità dei dati relativi ai flussi di domanda ed offerta di
lavoro e le dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente sul territorio della Regione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel quadro del sistema informativo regionale e nel rispetto
delle indicazioni dell’organo tecnico di cui all’articolo 11 del d.lgs. 469/1997, possono sviluppare banche dati
e sistemi informativi funzionari ai bacini locali del lavoro, stabilendo protocolli di scambio dei dati a livello nazionale e regionale.
3. Nell’ambito del sistema è attivato il servizio di informazione per fornire oltre che alla Regione ed agli Enti citati al comma 2, in relazione alle loro specifiche funzioni, anche a tutti i soggetti interessati ogni utile dato in
materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e i soggetti autorizzati alla mediazione fra domanda ed offerta
di lavoro possono accedere alle banche dati del sistema informativo, previa stipula di apposite convenzioni,
anche a titolo oneroso.
5. La Regione può stipulare convenzione con il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale nel rispetto delle indicazioni dell’organo tecnico di cui all’articolo 11 del d. lgs. 469/1997 per la gestione e l’implementazione
di parti del proprio sistema quali componenti del Sistema Informativo Lavoro - SIL.
Art. 15.
(Centri per l’impiego)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita l’UPP,
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definisce i bacini provinciali per l’istituzione dei Centri per l’impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera f) del d.lgs. 469/4997, delle esigenze socio-geografiche di utenza, della specificità della città capoluogo di Regione.
2. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, le Province istituiscono ed organizzano proprie strutture
denominate “Centri per l’impiego”.
3. Attraverso tali strutture le Province, il fine di incrementare l’occupazione ed incentivare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs 469/1997, in materia di collocamento;
b) i servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d);
c) i servizi di informazione sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialità previsti
dalla legislazione statale e regionale;
d) i servizi di rilevazione sul fabbisogno di lavoro e di formazione finalizzati a favorire l’ingresso nel mondo
del lavoro, in particolare dei giovani e dei soggetti svantaggiati, anche attraverso adeguate informazioni sui
programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;
e) i servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati nel piano annuale di cui all’articolo 4;
f) altri servizi definiti dalle Province nell’ambito degli indirizzi formulati dalla Regione anche allo scopo di realizzare l’integrazione di cui all’articolo 1, con opportune iniziative finalizzate all’orientamento scolastico e professionale e di informativa sui corsi di formazione e di riqualificazione professionale.
4. Allo scopo di ampliare l’offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di
progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, le Province possono stipulare convenzioni con i Comuni singoli od associati nell’ambito del bacino, o con apposite agenzie da essi costituite.
5. Ai Comuni che si associano per le finalità previste al comma 4, sono riconosciuti i benefici previsti ai sensi di
legge.
6. Le Province, mediante apposite convenzioni, possono utilizzare all’interno dei Centri per l’impiego il personale della formazione professionale dipendente degli enti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 14 febbraio
1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività
formative) che abbia partecipato , con esito positivo, ai corsi di riqualificazione previsti dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione). Analogamente può operarsi nei confronti del
personale delle Agenzie di cui all’articolo il della l.r. 63/1995 che abbia partecipato, con esito positivo, a specifici corsi di riqualificazione.
7. I Centri per l’impiego svolgono i compiti connessi con l’alimentazione del Sistema informativo regionale del
lavoro di cui all’articolo 14 e del SIL.
8. Nulla è innovato per quanto riguarda gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei
Centri per l’impiego rispetto a quanto previsto dall’articolo 3 della l. 56/1987 relativamente alle soppresse sezioni circoscrizionali di cui all’articolo 8 del d.lgs. 469/1997.
Art. 16.
(Soppressione dei Centri d’iniziativa locale per l’occupazione - CILO e abrogazione della l.r. 48/1991)
l. In concomitanza con l’avvio dell’attività dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 15, sono soppressi i CILO,
istituiti con l.r. 48/1991 (Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei Centri di iniziativa locale
per l’occupazione) che viene conseguentemente abrogata.
2. Il personale di ruolo dei Comuni che alla data di entrata in vigore del d. lgs. 469/1997 operava presso i CILO,
può, a domanda e previa intesa fra Comuni e Provincia, essere trasferito nei ruoli organici della Provincia.
3. Le risorse che la Regione destinava al finanziamento della l.r. 48/1991, così come risultano dal bilancio preventivo assestato dell’anno 1998, sono assegnate alle Province, secondo un piano di riparto deliberato dalla
Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all’articolo 8.
83
Capo V.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE. - NORME FINALI E TRANSITOPIE
Art. 17.
(Norma Finanziaria)
1. Il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge è assicurato utilizzando le risorse trasferite dallo
Stato ai sensi dell’articolo 7 del d. lgs. 469/1997 e le risorse proprie della Regione di cui all’articolo 16, comma
3, ed all’articolo 5, comma 2.
Art. 18.
(Personale)
l. Il personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferito ai sensi dell’articolo 7 del
d.lgs. 469/1997 è assegnato alle Province ed inquadrato nei ruoli organici provinciali. I dipendenti che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 469/1997 operavano presso la Direzione regionale del lavoro nelle materie di
cui all’articolo 2, comma 2 sono inquadrati nei ruoli della Regione Piemonte la quale, attraverso le proprie
strutture, deve garantire il supporto ai nuovi organismi previsti dalla presente legge.
2. È autorizzato l’incremento della dotazione organica del ruolo della Giunta regionale in conseguenza di
quanto previsto al comma 1 e distintamente per le specifiche qualifiche funzionari quali risulteranno definite
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all’articolo 7 del d.lgs. 469/1997.
3. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
Art. 19.
(Beni i patrimoniali)
1. I beni patrimoniali trasferiti alla Regione, ad eccezione di quelli relativi all’Agenzia per l’impiego che sono
conferiti all’Agenzia Piemonte Lavoro, sono assegnati secondo le indicazioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 del d.lgs. 469/1997.
Art. 20.
(Norma transitoria e prima applicazione)
1. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale costituisce la
Commissione regionale di concertazione. Fino all’insediamento di tale Commissione, continua ad operare la
Commissione regionale per l’impiego di cui alla l. 56/1987.
2. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la proposta di statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro e definisce la struttura organizzativa e la dotazione organica dell’Agenzia medesima. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale nomina il Direttore
dell’Agenzia e costituisce il collegio dei revisori dei conti.
3. L’esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d) decorre dalla data
di definizione da parte della Regione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale da attribuire alle Province, comunque non oltre il l° gennaio 2000. Fino a tale data le funzioni sono esercitate dalla Regione. Sono
fatti salvi i poteri sostitutivi previsti con legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti
locali).
Art. 2 l.
(Urgenza)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 dicembre 1998
Enzo Ghigo
84
CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO
Deliberazione n. 577-26975/99 del 24 marzo 1999
OGGETTO: D. LGS 23.12.97 N. 469, L.R. 14.12.98 N. 41
SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto il D. lgs. 469/97 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art. 1 della Legge 15/3/1997 n. 59” ed in particolare l’art. 4 “Criteri per l’organizzazione del sistema regionale per l’impiego” comma 1 lettera “a” ed “e” e comma 3 con i quali si dispone che le
funzioni ed i compiti attribuiti alle Province siano erogati tramite strutture denominate “Centri per l’Impiego”;
Vista la L.R. 14.12.98 N.41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro” e segnatamente l’art. 15 comma 2 e comma 3 con i quali, rispettivamente, si dispone che le Province istituiscano ed organizzino proprie strutture denominate “Centri per l’impiego” e si individuano i servizi, che dalle medesime attraverso detti “Centri”, dovranno essere erogati al fine di incrementare l’occupazione e di incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale N. 24- 26752 del 1.3.1999 con la quale sono stati definiti i
“Bacini Provinciali” quali ambiti territoriali per l’esercizio delle attivita’ di competenza dei “Centri”;
Ritenuto di dare piena applicazione alle indicazioni del D. Lgs. 469/97 - art. 4, comma 2 - e della L.R.
14.12.98 N. 41 art. 2 comma 5 e art. 15 comma 4 finalizzati ad assicurare la partecipazione degli Enti Locali presenti sul territorio alla individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai
compiti attribuiti alle Province;
Ritenuto di procedere alla definizione dei criteri per l’organizzazione e l’articolazione territoriale del servizio per la gestione del mercato del lavoro con riferimento ai bacini territoriali individuati con la deliberazione
della Giunta Regionale sopra richiamata, tramite l’assunzione diretta della conduzione del servizio convenientemente integrata con opportune convenzioni stipulate con i Comuni interessati e di determinare le linee
generali per l’organizzazione dello stesso con riguardo anche ai criteri definiti nel documento “I nuovi Centri
per l’Impiego: definizione di funzioni ed organizzazione” documento elaborato dal gruppo di lavoro istituito
con deliberazione Giunta Provinciale n. 57 - 115980/98 dell’8/07/98 e allegato al presente atto;
Ritenuta in particolare l’opportunita’ di definire con il Comune di Torino, in ordine alla gestione del “Centro per l’impiego” riguardante il territorio del suddetto Comune, intese e accordi specifici in considerazione
della pecularieta’ della situazione in termini di dimensione, di carico di attivita’ e di complessita’ organizzativa e gestionale, valutata anche l’opportunita’ del coinvolgimento del Comune di Torino nell’attuazione delle
politiche e nella conduzione dei servizi in materia di mercato del lavoro;
Considerato che l’effettivo esercizio del servizio per la gestione del mercato del lavoro , in forza dell’art. 8
comma 1 del D. Lgs. 469/97, modificato dalla legge n. 448 del 23/12/98 dovra’ essere attuato entro il 30/6/1999
- sempre che siano stati emanati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi alla individuazione
del trasferimento dei beni e delle risorse, previsti dall’art. 7 comma 1 e comma 6 del D. Lgs. 469/97- in quanto
da tale data sono soppressi gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i cui compiti
e funzioni sono stati conferiti ai sensi dell’art. 4 del citato decreto legislativo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 35 della legge 8.6.1990, n.142, come modificato dall’art.5 della legge
15.5.1997, n. 127, i provvedimenti relativi alla regolamentazione dell’ordinamento del servizio e della sua organizzazione - individuazione e allestimento delle sedi territoriali, assegnazione del personale necessario e,
piu’ in generale, applicazione dei criteri, degli indirizzi e delle linee contenute sia nel presente provvedimento
sia nel documento precedentemente citato e allegato al presente atto - sono, in relazione agli specifici argo-
85
menti, di competenza della Giunta Provinciale o del Dirigente del servizio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale;
Acquisiti i pareri ex art. 53 della Legge 08/06/1990, n.142 e successive modificazioni nonchè l’attestazione
di cui all’art. 55 della Legge medesima;
Visto l’art. 47, 3o comma della legge 08.06.1990, n. 142;
DELIBERA
1. Di definire i criteri per l’organizzazione e l’articolazione territoriale del servizio provinciale per la gestione del mercato del lavoro, ai sensi del D.Lgs 469 del 23/12/97 e della L.R. n. 41 del 17/12/98, da assumere
in gestione diretta opportunamente integrata, per lo svolgimento di attivita’ specialistiche, mediante convenzione-contratto con i Comuni interessati, ovvero, nel caso del Comune di Torino, con l’affidamento di altre attivita’ o servizi, secondo gli indirizzi delle norme di legge nazionali e regionali, e da articolare, oltre che in Uffici Centrali, nei “Centri per l’Impiego” sotto elencati secondo la determinazione territoriale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 24-26752 del 1.3.1999
BACINO
COMUNE SEDE
DEL CENTRO PER L’IMPIEGO
DENOMINAZIONE
1)
Torino
Torino
Torino
2)
Rivoli
Rivoli
Torino Ovest Uno
3)
Venaria
Venaria
Torino Ovest Due
4)
Ciriè
Ciriè
Ciriè - Valli di Lanzo
5)
Settimo T.se
Settimo T.se
Settimo Torinese
6)
Chivasso
Chivasso
Canavese Tre
7)
Cuorgnè
8)
Ivrea
Ivrea
Canavese Uno
9)
Susa
Susa
Valle di Susa
10)
Pinerolo
Pinerolo
Pinerolo
11)
Chieri
Chieri
Chieri - Collina
12)
Moncalieri
Moncalieri
Moncalieri - To Sud
13)
Orbassano
Orbassano
Orbassano - To Sud Ovest
Canavese Due
2. Di approvare i seguenti criteri generali per la regolamentazione e l’organizzazione del servizio , tenuto
anche conto del documento elaborato dal gruppo di lavoro istituito con deliberazione Giunta Provinciale n.
57 - 115980/98 dell’8/07/98 “I nuovi Centri per l’Impiego: definizione di funzioni ed organizzazione” allegato
al presente provvedimento:
a) La prospettiva operativa nella quale si colloca l’attivita’ del servizio è quella delle misure europee della lotta alla disoccupazione; in questa chiave gli obiettivi stabiliti nel consiglio europeo di Amsterdam:
- una nuova “partenza” offerta ad ogni giovane prima che raggiunga sei mesi di disoccupazione e ad ogni
adulto prima che raggiunga i 12 mesi di disoccupazione (obiettivo da raggiungere entro cinque anni anche se
86
tale termine potra’ essere piu’ lungo in caso di tasso di disoccupazione particolarmente elevato);
- aumento fino ad almeno il 20 % del numero dei disoccupati ai quali verra’ offerta una possibilita’ di formazione;
e le linee relative al potenziamento delle politiche sulle pari opportunita’:
- impegno a ridurre lo scarto esistente fra il tasso di disoccupazione femminile e quello maschile favorendo
l’occupazione delle donne, e ad applicare gli accordi in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale e di lavoro a tempo parziale al fine di permettere di conciliare meglio la vita professionale con la vita famigliare;
costituiscono obiettivi operativi concreti del servizio, da raggiungere con la necessaria
gradualita’, secondo gli indirizzi che approveranno dai lavori della Commisione sulla
qualita’ dei servizi istituita con delibera della Giunta Provinciale n. 57 - 115980/98
dell’8/07/98.
b) L’integrazione tra politiche del lavoro, formazione professionale ed orientamento costituisce linea guida
dell’attivita’ del servizio e specificatamente dei Centri per l’Impiego; a questo fine i Centri sono messi in condizione di erogare informazioni adeguate sulla consistenza della offerta formativa e sulla attivita’ dei Centri di
formazione sia presenti nel territorio di competenza, sia in altre aree della provincia, tramite la disponibilita’ di
adeguati strumenti informativi, e la funzione di sostegno e coordinamento degli uffici centrali;
c) Il servizio costituisce interlocutore naturale nei processi di gestione di esuberi di personale e di crisi aziendale; esso ispira la propria azione a criteri di efficienza nella erogazione di prestazioni richieste dalla normativa in essere e di costruzione di profili professionali ricollocabili sul mercato del lavoro attraverso l’impiego di
strumenti legislativi disponibili, inclusi i lavori di pubblica utilita’, in stretta connessione con il Servizio Formazione Professionale e gli altri Servizi provinciali.
d) Il principio generale di funzionamento del servizio è quello della cooperazione tra i diversi Centri, tra di essi ed il contesto economico ed amministrativo circostante, tra di essi e le entita’ specialistiche convenzionate e
le organizzazioni della formazione professionale, in coerenza con le linee e gli indirizzi della gestione concertata del mercato del lavoro e dei processi di sviluppo locale, ed in sintonia con quanto segnalato dalle indagini
sul mercato del lavoro provinciale.
e) Il coinvolgimento delle amministrazioni locali nello sviluppo di efficaci politiche del lavoro avviene nel rispetto delle reciproche prerogative e nell’ambito dei compiti assegnati dalla legge alle Province, ed è articolato secondo le convenzioni-contratto stabilite per ogni specifico bacino provinciale.
Con le suddette convenzioni la Provincia affida ai Comuni la predisposizione e la gestione di prestazioni specialistiche secondo gli indirizzi dell’art. 15 della L.R. 41/98, fermo restando i compiti di supervisione, controllo
e coordinamento di tale prestazioni da parte degli organi provinciali.
Le sopracitate convenzioni-contratto dovranno contenere i seguenti punti:
- disposizioni relative alla sede (disponibilita’, manutenzione e custodia dei locali, spese di gestione)
- disposizioni relative sia alle esigenze legate allo sviluppo delle funzioni proprie dei Centri,
sia a quelle
connesse al ruolo di impulso ed iniziativa in materia di crescita economica che resta prerogativa della direzione politica ed amministrativa dei Comuni, in un quadro di disponibilita’ reciproca e con gli strumenti consentivi dall’assetto normativo in essere al fine di potenziare adeguatamente il Centro per l’Impiego, ed allo stesso
tempo mantenere e rafforzare la capacita’ propositiva dei Comuni nel campo dello sviluppo economico del
territorio
- affidamendo di prestazioni specialistiche secondo le disposizioni contenute all’art.15 della L.R. 41/98 ed alla
luce del quadro delineato al punto precedente e dei servizi ad attivita’ prestate dal C.I.L.O. competente, su
proposta dei Comuni capifila dell’area interessata,
- forme di collaborazione operative tra Centro per l’Impiego e Amministrazioni Locali articolate in conferenze
annuali dei Sindaci (presiedute dal Presidente della Amministrazione Provinciale o suo delegato) finalizzate
alla valutazione del funzionamento del Centro, ed in
incontri semestrali tra i responsabili dei Centri ed i responsabili dei servizi assistenziali, sociali e familiari dei
87
Comuni, finalizzati alla piena integrazione tra misure di politica del lavoro ed azioni rivolte alla assistenza sociale e familiare nel territorio interessato;
In tale quadro la Provincia promuove tutte le possibili modalita’ di decentramento amministrativo e le semplificazione che risulteranno compatibili con le normative in essere e la accessibilita’ di adeguata tecnologia.
Le modalita’ di rapporto con il Comune di Torino, e le modalita’ di funzionamento del servizio su tale territorio costituiranno oggetto di apposita convenzione che dovra’ prevedere altresi’ l’affidamento anche di altri
servizi rispetto a quelli sopra individuati.
In particolare oltre a tutte le prestazioni, le indicazioni organizzative e le prescrizioni indicate piu’ sopra nel
medesimo punto e) del presente dispositivo, nel rapporto convenzionale con il Comune di Torino potranno
essere affidati ulteriori servizi e attivita’.
Tali affidamenti rispondono all’esigenza di ottimizzare l’efficacia e la funzionalita’ del servizio tenuto conto
dell’estensione territoriale del bacino occupazionale, della entita’ e delle caratteristiche della forza lavoro rappresentata dalla citta’ - dove in particolare per la fascia dei disoccupati di lungo periodo il coordinamento tra
misure di rientro sul mercato del lavoro e di sostegno al reddito è essenziale - e della necessita’ di affiancare in
maniera stabile e continuativa le attivita’ dei servizi per l’impiego con le attivita’ di carattere socio assistenziale
e di supporto alle famiglie, di competenza del Comune.
L’organizzazione del Centro per l’Impiego, che potra’ prevedere la presenza di sportelli dislocati sul territorio
cittadino, potra’ essere definita sulla base di una proposta organizzativa concordata con l’Amministrazione
Comunale.
L’assegnazione di risorse ed in particolare l’affidamento del ruolo di responsabile del Centro sono demandate
alla convenzione tra gli Enti, la quale dovra’ tenere conto del vincolo di assegnazione del servizio alle Province definito per legge, nell’ambito di una costruttiva cooperazione tra le Istituzioni Locali.
Il Dirigente del Centro per l’Impiego del bacino torinese sara’ ovviamente tenuto ad applicare le disposizioni
amministrative ed organizzative emanate dal Dirigente del Servizio Provinciale e valide per l’intero territorio
provinciale. Il Dirigente medesimo agira’ in autonomia funzionale ed organizzativa, secondo i canoni propri
del ruolo, per quanto riguarda la gestione del personale, la relazione tra funzioni di base ed avanzate esercitate dal Centro e le prestazioni specialistiche individuate dal Comune di Torino e convenzionate ai sensi della
legge regionale.
f) Le attivita’ relative al collocamento obbligatorio richiedono un investimento specifico in termini di risorse e
progettualita’, in particolare, tenuto conto che la nuova legge “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” approvata in data 25/1/99 che consentira’ una gestione del servizio ispirata ai principi guida del collocamento
mirato e del collocamento mediato, dovranno essere sviluppate idonee linee di azione finalizzate alla piu’ approfondita conoscenza del profilo degli invalidi, all’analisi delle posizioni lavorative presenti presso le imprese obbligate, alla realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro, alla sperimentazione di modalita’ innovative di inserimento lavorativo.
Il servizio dovra’ integrare le esperienze professionali acquisite anche dai SIL e dal Servizio “Progetti ed interventi per i disabili sensoriali” della Provincia, con cui operera’ in stretta connessione.
g) Per favorire il recupero sociale dei cittadini in stato di detenzione gli uffici territorialmente competenti potranno prevedere ed attuare servizi o sportelli (con orari adeguati) presso gli istituti di pena, al fine di favorire
la realizzazione di particolari progetti formativi o occupazionali, anche esterni, sopratutto per i soggetti prossimi alla scarcerazione, ammissibili allo stato di semiliberta’ o a pene alternative.
h) L’occupazione di cittadini stranieri non comunitari che presenta caratteristiche specifiche per le modalita’ di
inserimento lavorativo e le problematiche di integrazione sociale connesse è promossa dal Servizio Provinciale secondo principi di realistica valorizzazione delle capacita’ e delle professionalita’ dei lavoratori regolari.
La creazione di un Centro Informativo e di Orientamento al Lavoro per cittadini stranieri, operante in rete con
le altre amministrazioni istituzionalmente interessate e con gli operatori del privato sociale è da ritenersi opportuna nell’ambito delle attivita’ di natura provinciale degli organismi cui fa capo la gestione dei flussi di lavoratori - cittadini stranieri non comunitari - in ingresso in Italia.
88
i) Nei confronti degli operatori privati che agiscono sul mercato del lavoro - agenzie di lavoro interinale, servizi privati di raccordo tra domanda ed offerta - il servizio della Provincia di Torino opera in regime di cooperazione per la semplificazione delle procedure e degli atti, di integrazione funzionale per assicurare facilita’ di
accesso a tutto il territorio provinciale, di competizione per acquisire un ruolo attivo su tutte le fasce del mercato del lavoro.
l) I Centri per l’Impiego svolgono la generalita’ dei compiti per essi indicati nelle disposizioni concernenti l’organizzazione del sistema regionale per l’impiego ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.lgs 469/97. Quanto sopra
ferma restando la possibilita’ di specializzare l’attivita’ di singoli Centri sia per settore economico - produttivo
sia per l’applicazione di specifiche metodologie di intervento, anche a supporto degli altri Centri.
In particolare e a titolo esemplificativo considerato l’accorpamento del territorio carmagnolese con l’area di
Moncalieri, la Provincia riconosce l’opportunita’ di sviluppare con il comune di Carmagnola attivita’ di carattere specialistico, volte a coprire le eventuali esigenze della economia locale, con particolare riferimento alla
agricoltura ed alla piccola attivita’ economica.
m) Le funzioni di base e le attivita’ qualificate svolte dai Centri nei confronti della domanda e dell’offerta di lavoro sono quelle indicate e descritte nel documento citato. Le funzioni ed i compiti specialistici che costituiscono estensione ed integrazione del servizio in Provincia di Torino sono quelli indicati e descritti nel medesimo documento; di tali compiti e funzioni è assicurata la graduale disponibilita’ per tutto il territorio, anche attraverso l’utilizzo di convenzioni con i Comuni, secondo le linee indicate dalla legge regionale, ed in linea con
la cronologia contenuta nel documento medesimo.
n) Per lo svolgimento delle attivita’ proprie del servizio per la gestione del mercato del lavoro la Provincia si
avvarra’, in ordine di priorita’, del personale trasferito dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs
469/97, del personale in servizio presso gli uffici della Provincia, del personale di ruolo dei Comuni che alla
data di entrata in vigore del D.Lgs 469/97 operava presso i Cilo e che a norma del comma 2, art. 16 della L.R.
41/98 sia stato trasferito nei ruoli organici della Provincia e del personale di cui al comma 6 dell’art. 15 della
legge regionale sulla formazione professionale (L.R. 41/98). Non dovra’ essere disperso il patrimonio di professionalita’ costruito in questi anni con la realizzazione degli Sportelli Donna.
Nella utilizzazione di tale personale si dovra’ tendere al riequilibro del numero del personale, assegnato ai singoli Centri in relazione ai fabbisogni, al fine di assicurare il miglior svolgimento del servizio.
o) Nella individuazione delle figure professionali del personale operante nel servizio si terra’ conto dello specifico contenuto professionale richiesto dall’attivita’ assegnata. Verra’ inoltre assicurato un percorso di aggiornamento specifico nel primo anno di attivita’ del servizio.
p) L’attivita’ di controllo permanente su quantita’, qualita’ ed economicita’ delle prestazioni erogate verra’ assicurata mediante il coordinamento dei responsabili dei centri, con compiti di verifica e di proposta anche in
collegamento con la commissione provinciale di concertazione, da istituire con apposito provvedimento.
89
I NUOVI CENTRI PER L’IMPIEGO:
DEFINIZIONI DI FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE
Torino, gennaio 1999
Premessa
Le funzioni che i nuovi centri per l’impiego dovranno svolgere sono definite dal Dlgs 469/97, dalla L.R. e dalle
nuove norme sul collocamento in via di definizione a livello Ministeriale.
Mentre il decreto Montecchi e la legge approvata dal Consiglio Regionale lo scorso 13 novembre “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro” offrono sufficienti elementi per ipotizzare un sistema di funzioni su cui impostare l’attività dei Centri per l’Impiego, la riforma in discussione al Ministero, che dovrebbe modificare le procedure di iscrizione alle liste, la conferma dello stato di disoccupazione, la formazione delle graduatorie e le modalità di avviamento negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, appare ancora incerta. Le informazioni disponibili non sono sufficienti per una definizione puntuale delle nuove procedure che potranno determinare significative variazioni delle funzioni operative future sia
in termini di architettura organizzativa che di carichi di lavoro.
Il sistema informativo.
Si ritiene essenziale sottolineare il ruolo cruciale che dovrà svolgere il sistema informativo nella gestione dei
Centri per l’Impiego. Tutte le funzioni successivamente indicate possono essere svolte a condizione che siano supportate da un sistema informativo adeguato nelle sue potenzialità, flessibile e sviluppato in rete locale e
connesso in rete geografica collegando così i centri tra loro e con il sistema informativo provinciale, regionale
1
e nazionale; come giustamente è stato osservato “un mercato del lavoro o è un sistema informativo o non è” .
Conseguentemente l’avvio dei nuovi servizi all’impiego sarà possibile solo dopo che sarà implementato un
adeguato sistema informativo.
Si ritiene, infine, rilevare che il sistema informativo lavoro dovrà consentire connessioni con le reti esistenti ed
in particolare con il sistema anagrafico dei Comuni (le variazioni anagrafiche registrate dal Comune dovrebbero aggiornare contemporaneamente gli archivi del Centro), e in prospettiva con quello dell’INPS e delle agenzie private di collocamento e di lavoro interinale operanti nel territorio cittadino, secondo le modalità previste
dal Dlgs 469.
Le funzioni dei centri per l’impiego
Di seguito si ipotizzano una serie di funzioni che possono essere sia definite sia in funzione dell’utenza sia in
termini di collocazione organizzativa, in questa fase ci si limita a proporre una prima definizione, va tuttavia rilevato che, al fine di attivare i nuovi Centri per l’impiego, occorrerà procedere a definire il dettaglio operativo
di ogni singola funzione.
Funzioni connesse con l’offerta di lavoro
Strutturali: funzioni che necessariamente devono essere singolarmente presenti all’interno dei Centri per
l’impiego.
–
1
Servizio accoglienza: si indica con questa funzione la prima attività rivolta al cliente/utente dei servizi
una volta “varcata la soglia” dell’ufficio. La funzione accoglienza si articola in attività di:
analisi delle esigenze del cliente/utente attraverso un primo colloquio esplorativo;
filtro della “domanda”, per orientare correttamente il cliente/utente all’interno dei servizi evitando
Gallino : Se tre milioni vi sembrano pochi”, Giulio Einaudi editore, 1998, pag. 225.
90
-
l’accesso improprio ai servizi;
eventuale presa in carico del cliente/utente;
eventuale rinvio agli altri servizi di base e/o specialistici.
–
Servizio informazioni: presso ogni centro per l’impiego sarà attivo un punto informativo rivolto alle
persone che cercano lavoro, gli addetti a questa funzione devono acquisire ed organizzare l’accesso ad
informazione puntuali sul m.d.l. locale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario.
Presso lo sportello saranno disponibili informazioni relative alla domanda pubblica: avviamenti art. 16,
bandi di concorso corredati della documentazione relativa. Presso questa funzione l’utente dovrà poter
accedere alla informazione dettagliata ed operativa relativa al sistema formativo scolastico, universitario
e professionale operante nell’area di riferimento.
–
Servizi tecnici per l’impiego: funzioni proprie dell’attuale collocamento: iscrizioni alle liste, reiscrizioni, conferma dello stato di disoccupazione, graduatorie, ecc.
Le attività da svolgere all’interno dei servizi tecnici per l’impiego possono essere così individuate:
Inserimento in elenchi anagrafici speciali.
Inserimento in lista di mobilità, CIGS.
Inserimento in altre eventuali liste (studenti, lavoratori a domicilio, ecc.).
Conferma stato di disoccupazione per disoccupati fruenti trattamenti previdenziali.
Domanda per disoccupazione ordinaria e mobilità.
Collocamento obbligatorio.
Extracomunitari.
Oltre alle attività istituzionali sono da prevedere i seguenti Servizi lavoro specialistici strutturali :
–
Servizio Preselezione e incontro domanda/offerta: questo servizio dovrà prevedere due attività
principali:
1. Preselezione: tale funzione dovrà svolgersi attraverso un colloquio individuale volto ad accertare
l’effettiva disponibilità al lavoro da parte del soggetto. In particolare, oltre a registrare le competenze proprie della persona (titoli di studio, qualifiche professionali, precedenti esperienze lavorative,
ecc.) si dovrà verificare la disponibilità/attitudine ad essere impiegato in specifici profili professionali così come definiti dalle tipologie contrattuali vigenti, disponibilità ad operare in determinati
orari/turni e condizioni salariali accettabili. Tale colloquio dovrà svolgersi seguendo uno schema
unitario possibilmente assistito da calcolatore (nel caso della prima venuta della persona al centro
per l’impiego l’addetto alla preselezione inserirà i dati anagrafici del soggetto), la fase si conclude
inserendo i dati delle caratteristiche personali, professionali e di disponibilità al lavoro delle persone in cerca di lavoro sulla banca dati e proponendo la partecipazione a sessioni di orientamento
predisposte dall’apposita funzione competente.
2. Incontro domanda/offerta: questa funzione dovrà presidiare l’attività di convocazione (contatto) dei lavoratori al fine di rispondere alle richieste delle aziende. Sulla base delle segnalazioni provenienti dalla funzione operante nel servizio “rapporti con la domanda”, questo ufficio dovrà individuare sulla banca dati i soggetti che rispondono alle caratteristiche ricercate dalle aziende, dovrà
contattare una quota persone disponibili pari ad almeno il triplo dei posti disponibili accertando la
disponibilità immediata ad essere segnalata all’impresa (tale attività potrà essere svolta telefonicamente), trasmetterà all’azienda richiedente la rosa di candidati individuati con i dati necessari per il
loro reperimento, segnalerà per iscritto ad ogni persona l’avvenuta segnalazione. Nel caso non riesca ad individuare i soggetti adeguati alle richieste (per mancanza di disponibilità o di professionalità) provvederà a segnalare ad altri Centri la domanda di lavoro inevasa accertandosi che venga comunque fornita una risposta all’impresa/ente richiedente. Le attività descritte in questa funzione
dovranno essere realizzate in stretta connessione /collaborazione con quelle previste dal Servizio
gestione richieste e servizi tecnici alla domanda descritte successivamente.
Avanzate: funzioni che devono essere reperibili nei centri con possibilità di essere svolte in modo articolato
(possono essere condivise anche tra più centri per l’impiego, possono essere affidate a terzi con convenzione,
ecc.)
91
2
–
Servizio consulenza e sostegno all’inserimento delle fasce deboli : il servizio ha l’obiettivo di accogliere e individuare percorsi di avvicinamento, accompagnamento individuale al lavoro dei soggetti
appartenenti al collocamento obbligatorio e degli altri soggetti deboli individuati da specifiche norme
(ad es. L. 381/91, tossico dipendenti, detenuti in stato di semilibertà o ammessi a pene alternative). Presso questo servizio viene svolto anche il servizio di prima accoglienza dei soggetti individuati.
–
Servizio orientamento al lavoro e alla formazione: presso ogni Centro per l’impiego dovrà essere
attiva una funzione di orientamento al lavoro e alla formazione. Tale attività dovrà consentire ai soggetti
che lo richiedono segnalandolo alla funzione di preselezione di accedere a sedute di orientamento finalizzate ad individuare i punti di forza e di debolezza della persona che cerca lavoro. Tale attività dovrà
consentire al soggetto di individuare, con il sostegno degli orientatori, un proprio percorso individuale di
avvicinamento al lavoro utilizzando le funzioni previste al successivo servizio “Consulenza personalizzata e accompagnamento al lavoro”.
–
Servizio consulenza e accompagnamento al lavoro: questo servizio sulla base delle indicazioni
provenienti dal precedente servizio “orientamento” predispone gli strumenti necessari per consentire ai
lavoratori di avvicinarsi al lavoro attraverso stage, tirocini, e tutti gli altri strumenti disponibili, segue il
soggetto nell’esperienza “para lavorativa” verifica e favorisce il raggiungimento degli obiettivi individuali definiti.
Questo servizio segue altresì i soggetti impegnati in attività formative di qualificazione e riqualificazione
professionale, mantiene rapporti con i formatori operando per rimuovere gli ostacoli al raggiungimento
degli obiettivi formativi. Collabora alla progettazione di azioni formative richieste/necessarie alle persone inserite nei percorsi di accompagnamento al lavoro.
–
Servizio promozione del lavoro autonomo: Informazioni e sostegno al lavoro autonomo, autoimpiego, altre forme di lavoro non dipendente (parasubordinati), creazione di nuove imprese.
–
Servizio aziende in crisi: interventi di sostegno a lavoratori occupati in situazioni di difficoltà (es.:
CIGS, mobilità, mobilità nella P.A., ecc.): inserimenti in nuovi posti di lavoro (outplacement), iniziative
di spin-off, azioni formative di riqualificazione, ecc.
Come segnalato in avvertenza le funzioni più sopra riportate dovrebbero essere presenti in ogni Centro per
l’impiego, tuttavia la loro presenza è strettamente dipendente dalle risorse disponibili. Su questo terreno è
possibile sviluppare appositi rapporti tra Provincia ed altri EE.LL. (singoli o consorziati) al fine di garantire in
un dato contesto territoriale la presenza di queste funzioni qualificate.
La domanda di lavoro
Le funzioni connesse alla domanda possono essere distinte in relazione all’utenza di riferimento, devono essere comunque previste in ogni Centro:
La domanda privata:
–
Servizio marketing e promozione: sulla base di un preciso programma (per settore, per dimensione,
ecc.) il servizio contatta direttamente le imprese informandole dei servizi reperibili presso il Centro, promuove la collocazione delle risorse disponibili presso le banche dati, informa circa le modalità, procedure e tempi per accedere al servizio. Promuove ed organizza presso le aziende le forme di avvicinamento
al lavoro: formazione professionale, tirocini, stage. Promuove il servizio presso le associazioni di categoria
–
Servizio consulenza e informazioni: questa funzione risponde alle esigenze conoscitive delle imprese rispetto alle varie forme di assunzione possibili, garantisce la promozione/informazione degli incentivi all’assunzione in funzione delle caratteristiche dei disoccupati presenti nelle liste, predispone il materiale specifico da fornire direttamente alle imprese o al servizio promozione.
2
Questa funzione è tipicamente dipendente dalla riforma del collocamento in discussione. Ricordiamo infatti che il collocamento obbligatorio è attualmente gestito a livello provinciale dagli UPLMO, in assenza di riforma continuerebbe quindi a dipendere direttamente dalla Provincia.
92
–
Servizio gestione richieste e servizi tecnici alla domanda: acquisisce le richieste provenienti dalle
aziende, provvede a trasmettere al servizio “domanda/offerta” le richieste delle aziende verifica il buon
esito del processo di segnalazione-avviamento in funzione delle forme di assunzione richieste (apprendistato, CFL, T.D., P.T.). Verifica/controlla l’esito delle segnalazioni, individuando presso le aziende, i
motivi che hanno causato la “non assunzione”, provvede a segnalare gli esiti al servizio “incontro domanda/offerta” con cui collabora strutturalmente. Gestisce il processo relativo alle comunicazioni obbligatorie provenienti dalla aziende provvedendo all’inserimento su banca dati degli avviamenti. Mantiene
rapporti con imprese private di collocamento, agenzie di lavoro interinale, altri soggetti.
La domanda pubblica
–
Servizio P.A. :Acquisizione di tutte le possibilità offerte dal sistema pubblico relativamente all’area territoriale di competenza:
Concorsi: acquisizione bandi, procedure, scadenze e modulistica di riferimento, pubblicizzazione
e sostegno a compilazione delle domande;
Gestione avviamenti pubblici sia a tempo determinato che indeterminato (gestione di bandi, graduatorie, ecc.).
Promozione ed organizzazione di forme di avvicinamento al lavoro: LPU, Cantieri di lavoro, ecc.
Trattamento delle informazioni:
–
–
–
Elaborazione dati relativi agli avviamenti: gestione delle informazioni relative alle “comunicazioni obbligatorie” dell’avvenuta assunzione da parte delle imprese e della P.A.
Consistenza iscritti ed evoluzione stock (per caratteristiche specifiche individuali e territoriali)
Gestione e diffusione dell’informazione proveniente dall’apposita funzione prevista a livello provinciale.
Attività amministrative proprie dell’ufficio
Funzioni di segreteria (amministrazione, economato, corrispondenza, ecc.)
Gestione sistema informativo
Queste ultime funzioni, la cui presenza nei Centri deve essere garantita, devono però essere assolutamente
snelle e di semplice interfaccia con le analoghe funzioni provinciali. Si sottolinea però la necessità di dotare i
Centri per l’Impiego di una certa autonomia decisionale e finanziaria al fine di far fronte ai piccoli inconvenienti. Occorre evitare che piccoli guasti blocchino l’attività in attesa dell’intervento del personale provinciale.
Le funzioni precedentemente indicate potranno essere svolte in funzione delle modalità di rapporto con l’utenza secondo la tradizionale distinzione tra front office (front line) o back office
Saranno pertanto attività di front office:
–
Le funzioni di base relative ai servizi tecnici all’impiego (accertamento di disponibilità, iscrizione, conferma situazione di disoccupazione, preselezione e inserimento dati in archivio).
–
L’erogazione di tutte le informazioni disponibili relative alla domanda di lavoro di competenza territoriale (richieste aziende, chiamate pubbliche, concorsi, ecc.).
–
L’accertamento della disponibilità al lavoro e l’invio degli utenti verso i servizi specialistici in funzione
delle specifiche esigenze secondo modalità certe di appuntamento (attività di orientamento, attività di
consulenza personalizzata, accompagnamento al lavoro)
Caratteristica analoga, per quanto concerne il rapporto con l’utenza, rivestiranno i seguenti servizi specialistici:
–
Orientamento al lavoro e alla formazione.
–
Bilanci di competenze
–
Assistenza alle persone in difficoltà, ecc.
–
Accertamento disponibilità a specifica domanda di lavoro e segnalazione dei candidati alle aziende.
Rivestiranno le caratteristiche proprie del back-office i Servizi lavoro centrali dei centri per l’impiego presso
cui sono dislocate la funzione direttiva del centro per l’impiego, i rapporti con la domanda (le imprese e la
P.A.), la gestione degli archivi e del sistema informativo, l’analisi l’elaborazione dei dati e delle informazioni
sul m.d.l.
93
Evidentemente in un area territoriale relativamente limitata e omogenea le funzioni precedentemente indicate
potranno essere svolte all’interno di un’unica unità operativa. In contesti territoriali più complessi è opportuno
prevedere una distribuzione anche fisica delle funzioni, l’articolazione delle strutture dovrà essere fatta in relazione alle caratteristiche proprie di ogni specifico territorio.
Nel caso di un’area vasta e complessa come quella della città capoluogo si può ipotizzare una distinzione a tre
livelli, fisicamente distinti e distribuiti sul territorio.
1.
-
Gli sportelli lavoro di base (front-office):
I rapporti con l’offerta (relazioni con i cittadini che cercano lavoro) saranno tenuti da strutture dislocate
3
nelle circoscrizioni del Comune.
Presso tali unità organizzative saranno dislocate:
Le funzioni di base relative ai servizi tecnici all’impiego,
Le funzioni informative.
2.
Servizi lavoro specialistici (front-office)
Un secondo livello di servizio sarà svolto da strutture specializzate che saranno a disposizione per un
ambito territoriale più vasto comprendente più sportelli lavoro di base, presso questi servizi saranno allocate le attività personalizzate (preselezione, orientamento al lavoro e alla formazione, bilanci di competenza, assistenza alle persone in difficoltà, segnalazione dei candidati alle aziende, ecc.).
3.
Servizi lavoro centrali
Un terzo livello è rappresentato dai servizi centrali dei centri per l’impiego presso cui sono dislocate la
funzione direttiva del centro per l’impiego, i rapporti con la domanda (le imprese e la P.A.), la gestione
degli archivi e del sistema informativo, l’analisi e l’elaborazione dei dati.
Il Personale
Il Centro per l’Impiego è diretto da un direttore che svolge compiti di coordinamento-controllo ed è il riferimento gerarchico del personale inserito nel Centro.
Il direttore risponde all’indirizzo definito dalla struttura competente della Provincia per raccordare l’attività del
Centro con il sistema provinciale.
Nel contesto sopra indicato appare ovvio che il successo dei nuovi centri per l’impiego è strettamente dipendente dalla professionalità e dall’impegno del personale che sarà assegnato.
Da un lato si tratterà di armonizzare le esperienze di chi proviene dal Ministero con le esperienze dei dipendenti provenienti da altri Enti.
Il problema più grosso, tuttavia, si pone nei confronti del nuovo personale che dovrà integrare quello proveniente dal Ministero ed eventualmente dagli Enti Locali.
Tutto questo personale dovrà avere delle caratteristiche ed una formazione totalmente diverse dalla formazione del personale dei ruoli amministrativi.
Si ritiene necessaria la costituzione di un apposito profilo tecnico suddiviso in diverse qualifiche funzionali
analogamente a quanto già esiste ad esempio per i servizi socio-educativi.
Nel reclutamento si dovrà, possibilmente, valorizzare le esperienze provenienti dalla formazione professionale in quanto più vicine alle caratteristiche richieste dal nuovo ruolo.
Anche per l’individuazione dei direttori del centro si dovrà operare tenendo conto delle competenze specifiche richieste per lo svolgimento di un simile incarico.
3
Si veda Ires Piemonte “Contributo alla definizione dei bacini provinciali per l’impiego”, che definisce le Circoscrizioni come il riferimento più
adeguato per consistenza demografica e per consolidamento storico-amministrativo.
94
Centri per l’Impiego: un’ipotesi organizzativa territoriale
Servizi
Specialistici
Territoriali
Servizi
Specialistici
Territoriali
Servizi Lavoro
Centrali
Direzione del centro
Servizi Centrali:
Banca dati
Rapporti con imprese
Servizi
Specialistici
Territoriali
Servizi
Specialistici
Territoriali
Sportelli Lavoro di base
decentrati
(ad. Es. nelle circoscrizioni)
95
Centri per l’impiego: struttura organizzativa 4
Centro per l’impiego
Direzione
Rapporti con la domanda
Imprese
private
Pubblica
Amministrazione
Promozione e
vendita
Bandi
avviamenti
nella P.A.
● Graduatorie
● Bandi di
concorso
Accoglienza
e informazioni
- Servizi
tecnici
- Domanda
(comunicazioni obbl.)
Gestione
richieste
e verifica
siti
●
Rapporti con l’offerta
Servizio
accoglienza
Servizio
informazione:
● m.d.l. locale
● Sistema formativo
● Domanda
pubblica
● Domanda privata
Servizi tecnici:
all’impiego
● Iscrizioni/
reiscrizioni
● rilascio libretto
di lavoro
● domanda
disoccupazione
Servizio
Preselezione
e incontro
Domanda/offerta:
● Accertamento
disponibilità
● Colloqui
individuali
● Aggiornamento
banca dati
● Convocazione
lavoratori come da
richieste imprese.
● Accertamento
disponibilità alle
condizioni offerte.
● Invio rosa di
candidati all’impresa/ente.
Servizio
Orientamento:
● al lavoro
● alla formazione
Sistema
informativo
Segreteria
Gestione
Banca
dati
Elaborazioni
statistiche
Servizio
accompagnamento
al lavoro e
alla formazione:
● Stage e
tirocini
● Attività
formative
Promozione
lavoro autonomo
Aziende
in crisi
Servizio
consulenza sostegno fasce
deboli
4
Le funzioni delimitate dalla linea continua sono intese come “strutturali” cioè devono necessariamente essere presenti in ogni centro per l’impiego; le funzioni delimitate dalla linea tratteggiata si intendono “avanzate” cioè necessarie per il funzionamento dei Centri ma che possono essere
condivise tra 2 o più Centri o affidate a terzi con convenzioni.
96
Le funzioni dei nuovi servizi per l’impiego
1. Il rapporto con le persone in cerca di lavoro
Accoglienza
disoccupati
Servizio accoglienza
Funzioni amministrative:
● iscrizioni/reiscrizioni
● rilascio libretto di lavoro
● domanda indennità disoccupazione
●
●
●
●
●
disponibile
al
lavoro
NO
SI
Colloquio
di preselezione
uscita dal servizio.
Invio ad altri servizi
In caso di necessità
Servizi di informazione su:
● m.d.l.
● Uso informazioni
● Domanda privata
● Domanda pubblica
Inserimento in banca dati
Sistema informativo
Incrocio con domanda
Segnalazione alle imprese
Negativo
Esito
Positivo
Informazioni di ritorno
97
Servizi specialistici:
● orientamento al lavoro
● orientamento a sistema formativo
● consulenza individuale
● consulenza di gruppo
● accompagnamento al lavoro (stage, tirocini)
● promozione lavoro autonomo
Le funzioni dei nuovi servizi all’impiego
2. il rapporto con il sistema delle imprese
Funzioni di Marketing del servizio
Rete vendita: comunicazione e
promozione nuovi servizi
Sistema delle
Associazioni datoriali
Sistema privato
delle Imprese
Richieste di
figure professionali
Banca dati
sistema informativo
Esito
della
ricerca
Elaborazione dati
sulla domanda
Divulgazione
esterna
dell’offerta
(Altri centri,
privati)
Negativo
Positivo
Invio all’impresa di
rosa di candidati
Verifica esito segnalazione
Consulenza
per
l’assunzione
Collaborazione
con imprese
per progetti
specifici
98
Informazioni a:
● Sistema formativo
● Utenza
La realizzazione della struttura organizzativa
L’architettura organizzativa descritta nelle pagine precedenti dovrà essere realizzata tenendo presenti la situazione in cui si trovano le attuali SCICA, dei tempi necessari per
avviare i nuovi servizi e della strumentazione tecnica e logistica in cui collocare i nuovi
centri per l’impiego.
Di seguito si indica un percorso possibile per attivare la nuova funzionalità dei centri:
1. Mantenimento dei servizi tecnici all’impiego. I nuovi Centri per l’impiego dovranno
garantire continuità immediata alla normale attività certificatoria e amministrativa anche
successivamente al passaggio nella nuova organizzazione.
2. Avvio generalizzato in tutti Centri per l’impiego della Provincia della funzione Accoglienza e preselezione. Tale attività potrà avvenire con il software già utilizzato o con un
nuovo software appositamente acquisito. Per gestire questa funzione dovrà essere predisposta una procedura comune a tutte i Centri per l’Impiego della Provincia (scheda di
rilevazione), gli operatori dovranno essere adeguatamente formati alle modalità d’accoglienza degli utenti e all’uso del software, dovrà essere predisposta la sistemazione degli
uffici per garantire il buon svolgimento dei colloqui individuali (dovrebbe essere superata la classica organizzazione a “sportello” e realizzata invece un’organizzazione adatta
a favorire il colloquio interpersonale).
3. Avvio delle attività di rapporto con la domanda di lavoro: successivamente all’avvio
delle attività di preselezione occorre attivare la funzione rapporto con la domanda e in
particolare con le imprese private. In particolare sarà necessario predisporre un piano di
comunicazione in grado di presentare i nuovi servizi all’impiego, sarà inoltre indispensabile realizzare un sistema strutturato di relazioni con le associazioni di categoria ed infine organizzare una vera e propria “rete vendita” per settore economico e per comparto
in grado di contattare le singole imprese cui si proporranno le risorse umane e professionali gestite dai centri per l’impiego. La formazione del personale addetto a tale funzione nonché il sistema informativo necessario a supportare le azioni di promozione e
di raccordo con i dati della preselezione sono gli elementi essenziali per attivare questa
funzione.
4. L’attivazione delle precedenti funzioni consentirà così l’avvio del servizio Domanda/offerta
5. La quinta fase deve prevedere infine l’avvio graduale degli altri servizi qualificati a
partire dalla funzione orientamento al lavoro e alla formazione.
99
Fasi per la realizzazione della struttura funzionale dei nuovi Centri all’Impiego
Avvio dei Centri per l’impiego:
passaggio di competenze
e nuovi servizi all’impiego
Mantenimento
dei servizi tecnici
all’impiego
Formazione
degli addetti
Sviluppo servizio accoglienza
e preselezione
Implementazione Sistema
informativo
Avvio funzioni rapporti con la
domanda: Imprese private
Attuazione piano
di comunicazione
Gestione incontro
domanda/offerta
Avvio delle funzioni
specialistiche:
Orientamento:
- al lavoro
- alla formazione
●
●
●
accompagnamento
- Stage e tirocini
- Attività formative
Promozione lavoro autonomo
●
100
Aziende in crisi
Sviluppo temporale dell’attivazione delle nuove funzioni
Trasferimento delle Competenze
e avvio dei nuovi Centri
per l’impiego
FASI
mesi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 … … … … … … … … … … …
Mantenimento
servizi tecnici
Formazione
addetti
Implementazione
S. informativo
Avvio Serv.
Accoglienza e Presel.
Piano Comunicazione
a imprese
Avvio rapporti
con domanda
Sviluppo Serv.
Domanda/offerta
Avvio funzioni
specialistiche
Lo schema precedente indica una scansione temporale entro cui si ritiene necessario avviare le nuove funzioni da svolgersi all’interno dei Centri per l’impiego. Tale scansione va intesa come tempo massimo ammissibile per l’avvio delle attività a livello provinciale. Ciò significa che, stante la situazione concretamente già presente nelle SCICA, in molte situazioni l’avvio delle nuove funzioni potrà avvenire anche in tempi più ristretti
rispetto a quelli indicati.
Nel periodo di avviamento delle funzioni, secondo la tempistica indicata, andrà prevista una struttura organizzativa transitoria (sperimentale) in grado di supportare l’avvio dei nuovi Centri e non contraddittoria rispetto all’organizzazione che entrerà in funzione a regime.
Questa fase transitoria dovrà garantire continuità alla funzione istituzionale nella fase di passaggio delle
competenze, dovrà però costituire un segnale del cambiamento attraverso le nuove funzioni che man mano si
avvieranno, dovrà consentire di monitorare costantemente i risultati delle attività ed in particolare quelle connesse con la domanda e l’offerta al fine di procedere agli aggiustamenti che eventualmente si rendessero necessari.
Questa fase sperimentale, appare allo stato attuale, indispensabile anche alla luce delle modifiche che si
prevede verranno introdotte con la riforma generale del collocamento attualmente in discussione al Ministero
del Lavoro.
101
102
III PARTE
IL PROGETTO MEDIAFOR:
UN PONTE PER L’IMPRESA
103
104
INTRODUZIONE
ALLA TERZA PARTE
Il
Progetto Mediafor si propone di fare il punto sullo stato dell’arte delle modalità
di inserimento lavorativo “mediato” dei disabili, siano essi afferenti alla Formazione
Professionale, alla Cooperazione Sociale o alle metodologie individualizzate utilizzate
dai SIL (per l’inserimento lavorativo).
Propone inoltre alcuni modelli “innovativi” di inserimento lavorativo (“Facilitatore” e “Consulente”) che si rifanno a impostazioni di “collocamento mediato e mirato”
che si ritrovano oggi, nelle linee essenziali, nella nuova legge di riforma del collocamento obbligatorio la n°68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Punti qualificanti del Progetto Mediafor sono inoltre la dimensione territoriale e la
valorizzazione delle risorse umane in essa operanti attraverso la metodologia del lavoro “a rete”.
L’apporto dei Consorzi Socio Assistenziali e dei servizi della provincia di Torino
aderenti al Progetto è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti e per
l’avvio di buone prassi.
L’accordo di programma, stipulato tra tutti i partner, è l’espressione formale di un
lavoro sinergico di anni a favore delle persone disabili e, soprattutto, getta le basi per
sempre più proficue collaborazioni future che vanno al di là della realizzazione, pur
importante, del Progetto Mediafor.
Determinati per la realizzazione delle azioni progettuali sono poi i “partner di Progetto” (Agenzia Regionale per l’impiego, Direzione Regionale del lavoro - UPLMO, Ial
Formazione, Api Formazione, Enaip Piemonte) che sin dall’ideazione del Progetto Mediafor hanno collaborato con la Provincia di Torino e con il Conef per la buona riuscita dell’iniziativa.
Giovanni CALLEGARI
Gaudenzio COMO
Alma SOTTILE
105
106
UNA PICCOLA CRONACA
Nel 1971 ero un giovane educatore, anzi aiuto istruttore si diceva allora, nel CLPS –
Centro di Lavoro Protetto Specializzato – della Provincia di Torino.
Una grande struttura che accoglieva molte persone – giovani e adulti – con handicap
prevalentemente mentale proponendo, per lo più, attività lavorative protette: montaggio di fiori di plastica, assemblaggio giochi didattici, montaggio carte geografiche, batik,
piccola argenteria, confezionamento sorprese per le uova di pasqua, e così via.
Il lavoro – commesse provenienti dall’esterno o produzioni autonome – era organizzato in squadre composte da circa 15 persone. Ogni squadra era seguita da un aiuto
istruttore ed ogni due squadre c’era un istruttore che svolgeva funzioni di coordinamento.
I frequentanti erano denominati “operai” e veniva loro riconosciuto un “compenso
pro-forma” di 600 lire al giorno.
Vivevamo l’onda lunga del sessantotto e, insieme all’insofferenza per il ruolo delle
istituzioni chiuse, si cominciava appena a capire che l’istituzione doveva guardare oltre i
propri muri e che, per alcuni dei frequentanti l’obiettivo di un luogo tranquillo, protetto,
era molto al di sotto delle loro potenzialità.
L’orizzonte non finiva nel lavoro protetto, poteva andare oltre: essere un lavoro vero.
Così accadde che, per un giovane che lavorava nella mia squadra, si presentasse
l’opportunità di essere chiamato a lavorare in un’azienda dell’indotto FIAT. Un caso eccezionale per il laboratorio, un caso pieno di insegnamenti per me. Eravamo tutti orgogliosi di questo evento.
Ricordo che furono presi accordi con il datore di lavoro: una persona, un imprenditore semplicemente disponibile.
E Mario, senza tante altre preparazioni, andò a lavorare.
Dopo qualche tempo, ansiosi di sapere come andava, chiedemmo all’imprenditore
notizie. Non dimenticherò mai quando sostanzialmente ci rimproverò dicendo che Mario sapeva lavorare benissimo ma che noi non gli avevamo insegnato niente della vita
nell’ambiente lavorativo.
Certo non avrei mai pensato che la storia degli inserimenti lavorativi delle persone
disabili avrebbe avuto lo sviluppo che, oggi, conosciamo.
Un po’ ovunque si coglievano i sintomi di un cambiamento che maturava, ma erano
singole occasioni. Non eravamo stati ancora in grado di elaborare un lavoro sistematico
di promozione degli inserimenti lavorativi.
Si era nel 1973/74 quando andammo all’Amministrazione Provinciale di Parma per
conoscere la prima esperienza sistematica di azioni finalizzate all’inserimento di persone con handicap.
Questa iniziativa, avviata nel 1971, al dicembre del 1973 poteva vantare l’inserimento di 68 giovani lavoratori in numerose aziende private, in aziende municipalizzate ed in
enti locali.
107
Il sistema aveva già in embrione gli elementi costitutivi di quella che sarebbe diventata una metodologia caratteristica dei servizi per l’inserimento lavorativo:
- tavolo di concertazione allargato
- intese locali
- operatori con formazione solida
- un lavoro vero
- il lavoratore disabile e le sue qualità al centro dell’attenzione
- i compagni di lavoro come sostegno indispensabile per la crescita personale e sociale del lavoratore.
Ricordo come fui colpito dal fatto che il segretario dell’allora Assessore fosse una
persona con handicap psichico.
Negli anni successivi, come in avanscoperta, si svilupparono le esperienze esemplari di Genova, di Modena, della Regione Piemonte, di Sesto San Giovanni, della Comunità di Capodarco e del Centro Don Calabria.
Poi assistemmo ad un moltiplicarsi inarrestabile di iniziative che disegnarono, a mano a mano, il panorama attuale dei Servizi per l’Inserimento Lavorativo operanti in Italia.
E ora siamo nella condizione di avviare una riflessione che ci aiuti a comprendere
meglio i mutamenti che la norma e gli eventi ci prefigurano con l’obiettivo di porre solide fondamenta per le iniziative a venire.
Nella congiuntura economica che stiamo vivendo, con i suoi segnali di crisi, parlare
di inserimento di persone con disabilità è una sfida e, al tempo stesso, una prova di fiducia.
Le persone con handicap, che già hanno oggettive difficoltà personali, devono fare i
conti con un mercato del lavoro poco favorevole.
Ma proprio l’Europa, con i fondi dell’Unione, ci sollecita a intraprendere nuove vie, a
tracciare nuove mappe che facciano intravedere più favorevoli e più vicini orizzonti per
l’integrazione delle persone con handicap nel mondo del lavoro.
Abbiamo voglia di cogliere questa sfida e ci apprestiamo a farlo anche con un nuovo attrezzo: la legge 68 di quest’anno che fissa nuove norme per il diritto al lavoro delle
persone disabili.
C’è un tempo in cui si devono tirare le somme di tutto il lavoro che, per tanti anni, ha
coinvolto molti operatori, molti ragazzi e le loro famiglie.
Ci si deve voltare indietro e guardare ai risultati, buoni, cattivi, e così così.
Nel nostro territorio forse non siamo stati i primi, certamente siamo stati tra i primi. E i
passi che sono stati intrapresi hanno lasciato delle orme di cui riconosciamo la paternità.
Non ricordiamo neppure più i volti e i nomi di quanti sono venuti nei nostri uffici, di
quante imprese hanno dato fiducia a questi giovani e di quante storie di giovani donne e
di giovani uomini abbiamo vissuto e accompagnato.
Tutto questo impegno ci ha regalato gli strumenti per fare queste riflessioni che ci
pare siano in linea con gli orientamenti espressi dalla Comunità Europea nel 1996 con la
raccomandazione “L’uguaglianza delle opportunità per le persone con handicap – Una
nuova strategia per la Comunità Europea.”
Si è passati così da un approccio all’handicap orientato ai diritti ad un approccio che
guarda ai processi di inserimento sviluppati attraverso l’integrazione piuttosto che con
l’adattamento.
108
La prospettiva di una vita attiva per le persone con disabilità passa attraverso lo sviluppo di una politica attiva del lavoro perseguita all’interno di un percorso di crescita
complessiva che tenga conto di tutte le istanze e i desideri individuali, relazionali e sociali della persona interessata.
Credo che ci si debba sentire partecipi di questo dibattito che si muove a livello europeo e che si debbano intensificare gli sforzi per far si che l’ambiente di lavoro sia
sempre più capace di offrire opportunità a persone che hanno la voglia e il coraggio di
mettersi alla prova.
In Europa, a fronte di una significativa percentuale di persone disabili rispetto alla
popolazione attiva, si riscontra che il tasso di occupazione delle persone con handicap
è inferiore del 30% circa rispetto al resto degli altri lavoratori.1
Si constata così una forte dipendenza dalla provvidenze economiche previste per la
popolazione invalida.
Un altro aspetto su cui riflettere per orientare la scuola e la formazione professionale è il numero delle persone con disabilità costrette a occupare posti di lavoro poco
qualificati a causa del basso livello di scolarità.
Certo non si può pretendere una inversione di tendenza senza un tasso positivo di
sviluppo del sistema in grado di garantire sufficienti prospettive di impiego.
Ciononostante si possono fare sforzi concreti per migliorare le competenze delle
persone interessate e predisporre ambienti adattati per consentire alle persone con
handicap di sviluppare a pieno il loro potenziale e di trovare e conservare una collocazione lavorativa adeguata ai propri interessi e possibilità.
Nelle nuove strategie si dovrà puntare con più efficacia sulle misure di intervento
preventivo:
- per l’individuazione precoce delle esigenze personali;
- per aumentare l’accesso e l’utilizzo del sistema scolastico e formativo;
- per diversificare le opportunità del mercato del lavoro, e sviluppare, ove possibile,
la creazione d’impresa;
- per creare condizioni di accoglienza sul posto di lavoro tali da evitare una collocazione dequalificata o non adeguata alle effettive competenze;
- per promuovere una nuova cultura imprenditoriale;
- per dare il giusto rilievo ed ascolto alle organizzazioni delle persone con disabilità;
- per mettere i problemi e le opportunità delle persone disabili al centro dell’attenzione politica con la priorità di rendere le decisioni trasparenti ed eque, la capacità di
orientare una pianificazione efficace e modellare un coordinamento generalizzato
delle azioni.
Si tratta quindi di mettere in campo una vera strategia che non può fare proprie iniziative occasionali o riparative.
La Provincia di Torino ha una buona tradizione da raccontare; e questa nostra esperienza che si sviluppa attualmente nel progetto “Mediafor: un ponte per l’impresa” prende le mosse da un impegno di inserimento di persone con disabilità all’interno dell’Ente,
da una politica attiva di facilitazione dell’integrazione delle persone disabili nel lavoro
che da alcuni anni con il Progetto FORLAV ha finanziato in tutto il territorio provinciale
1
“L’amélioration du niveau d’emploi des personnes handicapées” – Documento di lavoro della Comunità
Europea – Luxembourg 1999.
109
più di 346 integrazioni di giovani donne e uomini che si sono articolate in esperienze di
tirocinio, di borsa lavoro e di inserimento lavorativo.
Si possono richiamare alcune azioni del Progetto Mediafor che paiono significative,
ma ci teniamo soprattutto a mettere in evidenza il ruolo che le amministrazioni provinciali possono esercitare come agenti dello sviluppo del proprio territorio.
Pocanzi ho ricordato, in modo non esaustivo, alcune esperienze che in Italia hanno
fatto scuola e che hanno aperto la via. Posso averne dimenticate, ma il senso della mia
memoria è che tutti dobbiamo qualcosa a chi ci ha preceduti e lasciamo qualcosa a chi
ci seguirà.
Il progetto “Mediafor” non si sottrae a questo modello, credo sviluppi e sperimenti
qualche intuizione interessante, ma non rivendica diritti di primogenitura.
Ben sappiamo quanto dobbiamo ai tanti giovani con handicap che hanno messo alla
prova nelle imprese, pubbliche e private, le loro competenze ed aspirazioni.
Ben sappiamo quanto dobbiamo ai famigliari di questi giovani, ed agli operatori che
hanno accompagnato il loro ingresso nel mondo produttivo, trasformando il loro destino di assistiti in quello di lavoratori fieri del proprio lavoro.
Ben sappiamo quanto dobbiamo alle imprese che hanno avuto la lungimiranza di
andare oltre l’idea dell’obbligo per aiutarci a sperimentare un’idea di integrazione funzionale, che è capace di conciliare gli interessi dell’impresa con quelli del lavoratore .
Il Progetto propone un insieme di iniziative interessanti che ci auguriamo portino
buoni frutti, ma è ancora più importante riprendere alcuni aspetti di forza che caratterizzano la messa in atto di progetti Horizon in particolare da parte di Enti come le Province.
Fare progetti vuol dire:
- portare e distribuire sul proprio territorio risorse aggiuntive;
- consentire ad organizzazioni ed enti di dimensioni minori di poter entrare a fare parte di progetti di vasta area;
- svolgere quando è possibile e indispensabile, la funzione di anticipatori delle risorse
finanziarie necessarie a mettere in atto i progetti in modo da consentire il regolare
fluire delle azioni previste anche in presenza di tempi lunghi per i rimborsi;
- mettere in atto buone prassi di collaborazione tra enti ed organizzazioni spesso con
interessi diversi, ma che possono trovare un punto d’incontro e di concertazione su
obiettivi comuni;
- dare solidità a questi tavoli permanenti di concertazione attraverso intese, accordi di
programma, patti zonali e quant’altro possa consolidare la volontà di collaborazione,
con la consapevolezza che da soli non si ha la forza di perseguire obiettivi di questa
portata;
- perseguire una cultura del lavorare insieme che trae energia e sviluppa idee sfruttando intensamente le opportunità di scambio, anche transnazionali, offerte dai progetti
europei.
Nel territorio della provincia di Torino sono stati approvati e sono operanti numerosi
progetti Horizon e, fin dal primo momento, è apparsa evidente la necessità di un raccordo.
Ci si è così incontrati, tra amministratori e funzionari degli enti locali interessati, per
verificare la possibilità di arrivare ad un protocollo d’intesa con l’intento di:
- coordinare le iniziative;
110
- mettere in atto la buona abitudine di condividere e concordare l’utilizzo delle risorse,
spesso poche e scarse, disponibili;
- evitare la sovrapposizione di interventi;
- sostenersi nei momenti di difficoltà;
- garantire una distribuzione omogenea delle informazioni e dei risultati delle rispettive azioni.
Tutto ciò per evitare di lavorare scollegati e per trarre il maggior profitto possibile da
tutta questa messa in atto di risorse.
Come è chiaro a tutti non è una strada in discesa.
Per raggiungere gli obiettivi che ci stanno a cuore non basta riempire pagine di buone parole.
Servono buone prassi.
E gli enti locali che ne hanno la possibilità hanno il dovere di mettersi in campo, devono assumersi la responsabilità di promuovere politiche attive del lavoro.
Sappiamo tutti che il lavoro per le persone disabili non misura l’attenzione verso
l’handicap, ma misura il livello di civiltà di una nazione.
In questo senso il monitoraggio complessivo che l’ISFOL compie sui progetti, è prezioso per consentire a tutti i progetti Horizon di avere il polso di ciò che si muove nel nostro Paese.
Non solo. C’è anche un impegno che tocca ad ognuno di noi.
Deve aumentare il credito che anche noi - gli “addetti ai lavori” - diamo alle persone
disabili.
Clay REGAZZONI - Luce D’ERAMO - Robert WYATT - Ray CHARLES - Emmanuelle
LABORIT - Tullio REGGE - Pierangelo BERTOLI - Jorge Louis BORGES - Andrea BOCELLI - Antonio GUIDI - Stephen HAWKING - Marlee MATLIN - Annalisa MINETTI - Lidia
HUNT - Stevie WONDER - Ambrogio FOGAR - Franklin Delano ROOSVELT - Christopher REEVE - Michel PETRUCCIANI, per non dire di OMERO.
Ho elencato alla rinfusa, così come mi venivano alla mente, alcuni nomi di uomini illustri e di personaggi del cinema, della musica, dello sport, della politica, della scienza.
Scienziati e artisti, persone con una marcia in più che hanno contribuito alla crescita
della cultura del nostro tempo.
Sono persone con handicap?
Ognuno può dare la propria risposta. Certo molte delle persone richiamate non si
sentono persone con handicap; hanno sicuramente profonda consapevolezza della
propria disabilità, ma non per questo si sentono persone con handicap.
E, inoltre, io credo che molte persone desidererebbero poter raggiungere i traguardi
che sono stati raggiunti da queste donne e da questi uomini.
Sono un esempio per noi e sono punti di riferimento per molti giovani disabili che
stanno intraprendendo la via, anche con il nostro aiuto.
Credo valga la pena per tutti di sintonizzarsi meglio sulla lunghezza d’onda di questi
giovani.
Gli indizi di successo che riusciamo a cogliere sembrano favorevoli.
E se questo nostro sentire contiene un minimo di preveggenza, la voglia di andare
avanti delle persone con disabilità non finirà di sorprenderci.
Giovanni CALLEGARI
111
MEDIAFOR: UN PONTE PER L’IMPRESA
La Provincia di Torino, nel 1997, ha presentato, alla Regione Piemonte ed al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, la propria candidatura per essere ammessa al finanziamento del Progetto MEDIAFOR, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria “Occupazione e Valorizzazione delle Risorse Umane”, Settore Horizon, prevista dall’avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 1997.
Tale candidatura è stata congiuntamente presentata dalla Provincia di Torino come
organismo promotore e dal CONEF (Consorzio ENAIP Piemonte per la Formazione Professionale) come organismo attuatore.
Il totale complessivo del finanziamento approvato ammonta a Lire 1. 233.049.000.
Al progetto hanno aderito, quali partners attivi: l’Agenzia Regionale per l’Impiego
del Piemonte, l’API Formazione, la Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima
Occupazione di Torino, lo IAL Formazione, l’ENAIP Piemonte.
Gli obiettivi del progetto si delineano nei seguenti punti:
- favorire la cultura dell’integrazione e una modalità di lavoro per e con le persone
con handicap che eviti l’abbandono a loro stessi ed alle loro famiglie a conclusione del
percorso scolastico e formativo;
- promuovere la siglatura di intese tra Consorzi, Comuni, ASL, Imprese, Organizzazioni sindacali, Centri di Formazione Professionale, Scuola e Provincia per coordinare e
per gestire interventi integrati, divulgare le intese realizzate, i risultati ottenuti, i modelli
di azione;
- favorire un leale rapporto con le imprese che si basi su progetti concordati, scientificamente attendibili e verificati con sistematicità, concretamente proiettati a ottenere risultati significativi anche su quantitativi limitati di inserimenti;
- attivare una incentivazione permanente dei tirocini di lavoro e degli inserimenti lavorativi che, su progetto, sia messa a disposizione di tutti i partner delle intese con la finalita’ di ridurre al minimo la caduta o la ricaduta nel circuito assistenziale delle persone
che hanno residue potenzialità lavorative.
Nell’ambito di queste finalità, si sono avviati contatti con le realtà territoriali interessate a muoversi per favorire al massimo l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, coinvolgendo tutti quei soggetti, pubblici e privati (enti locali, Consorzi, associazioni, imprese, Cilo, CFP), che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi.
A tale scopo è stato approvato un Accordo di Programma predisposto d’intesa fra:
- la Provincia di Torino;
- il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) di Gassino Torinese;
- il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali del Chierese;
- il C.I.S.A. 31 ( Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) di Carmagnola;
- il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” (Con.I.S.A.) di Susa;
112
- la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenisca di Bussoleno;
- il C.I.S.S. 38 (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali) di Cuorgné;
- l’A.S.L. 9 (ex USSL 40) di Ivrea;
- il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.A.C.) di Caluso;
- la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca di Perosa Argentina;
- il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.) di Pinerolo;
- il Consorzio Intercomunale di Servizi (C.I. di S.) di Piossasco;
- il CILO Sezione di Cirié;
- il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.) di Cirié.
Il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, comunica l’approvazione definitiva
del progetto con il finanziamento di Lire 1.233.049.000.=, di cui Lire 554.872.050 a carico del Fondo Sociale Europeo e Lire 678.176.950 a carico di Fondi pubblici nazionali.
Il finanziamento approvato consente di attivare le seguenti azioni in cui è articolato
il Progetto:
FORMAZIONE MEDIATORI
Un corso di formazione per n.30 allievi appartenenti a servizi od enti operanti sul territorio provinciale nel settore della formazione e dell’avviamento al lavoro (SIL, CILO,
CSF, Provincia di Torino, Agenzia Regionale per l’Impiego, UPLMO, parti sociali, ecc.).
Il corso della durata di 100 ore ha l’obiettivo di formare personale adeguatamente
preparato a svolgere attività di mediazione con l’impresa e con il potenziale lavoratore
per favorire esperienze mirate di tirocinio e di lavoro.
FORMAZIONE PROFESSIONALE DIFFUSA
Due corsi di formazione professionale “DIFFUSA”, ciascuno rivolto a n.10 allievi, per
un totale di 20 partecipanti con disabilità psichica. Ogni corso della durata di 1000 ore,
ha per obiettivo lo sviluppo di conoscenze sulla realtà del mondo del lavoro, acquisizione di competenze produttive atte a svolgere in modo adeguato le mansioni richieste
dall’impresa.
La particolarità di questi corsi è di avere come riferimento stabile un Centro di formazione professionale e di prevedere una formazione pratica diffusa in un certo numero di
aziende disponibili che siano non un semplice luogo di “tirocinio”, ma parte strutturale
del sistema formativo.
FORMAZIONE TUTOR AZIENDALI
Un corso rivolto a n.30 dipendenti delle imprese che svolgeranno la funzione di “tutor” aziendale.
Il corso di 20 ore è funzionale a dare elementi conoscitivi sulla realtà delle persone
con handicap, la normativa vigente, la metodologia didattica potenzialmente utilizzabile nella formazione in situazione.
LABORATORIO APERTO
Un corso di formazione “Laboratorio aperto” rivolto a n.8 persone con disabilità psi-
113
chica per favorire in loro lo sviluppo di un progetto di vita in cui si collochino responsabilmente come artefici del proprio futuro.
Il corso, previsto in 400 ore, è articolato in una prima parte di 100 ore di formazione
teorico-pratica cui seguiranno n.300 ore di addestramento pratico orientato alle aree di
“servizio” di segreteria (centro stampa, inserimento dati, ecc.) e di manutenzione civile e
di spazi pubblici attrezzati.
INSERIMENTO LAVORATIVO
Azioni per favorire l’inserimento lavorativo di n. 60 persone con diverse disabilità (fisiche, psichiche e/o sensoriali).
Si sperimenteranno due modelli di supporto/accompagnamento:
- MODELLO CONSULENTE (riferito ad avviamenti al lavoro obbligatori): viene attivato da un operatore che in posizione di equidistanza tra l’impresa ed il lavoratore si pone
come consulente credibile fornendo certezze all’impresa sulle potenzialità e la motivazione del lavoratore a svolgere un lavoro produttivo. Il consulente dovrà fornire sicurezza e tutela in merito all’adeguatezza del posto di lavoro offerto in relazione alle caratteristiche del lavoratore in termini di conoscenze, abilità e comportamenti interpersonali.
- MODELLO FACILITATORE (riferito al mercato del lavoro in generale ed al collocamento obbligatorio): viene attivato da un operatore che, dopo aver individuato una potenziale opportunità di lavoro presso un’impresa, verifica tra i soggetti interessati il potenziale lavoratore che meglio risponde alle esigenze aziendali, lo propone all’impresa
e segue le prime fasi dell’inserimento.
RICERCA SULLA COOPERAZIONE SOCIALE
Una ricerca intervento sulla cooperazione sociale nella provincia di Torino con l’obiettivo di verificare quale ruolo essa eserciti nel dare risposte occupazionali alle persone invalide e disabili e quale sia il posizionamento della cooperazione sociale sul mercato del lavoro.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Una serie di iniziative informative farà da supporto allo sviluppo del progetto garantendo la diffusione dei risultati (materiale divulgativo cartaceo, telematico, video, seminari, scambio di esperienze, costituzione di una banca dati sulla cooperazione sociale)
TRANSNAZIONALITÀ
Una serie di rapporti e di scambi con esperienze nazionali e transnazionali è prevista
con i seguenti partners che hanno aderito al progetto:
- CITTÀ’ DI VILLARROBLEDO (SPAGNA)
- CINOP - HERTOGHENBOSCH (OLANDA)
- ULSS 21 - LEGNAGO (VR)
Tutta l’iniziativa sarà monitorata da un gruppo interistituzionale di coordinamento e
di verifica cui parteciperanno con loro rappresentanti i diversi partners attivi del progetto.
114
La scansione temporale del progetto prevede il declinarsi delle attività nell’arco degli
anni 1998/1999/2000 e si concluderà con un seminario finale in cui saranno portati a conoscenza degli interessati i risultati ottenuti.
Gli obiettivi globali possono essere così sintetizzati:
- sul piano nazionale:
* perseguire il coordinamento delle azioni di formazione e di integrazione delle persone disabili;
* contribuire a mettere a punto nuovi modelli formativi;
* sviluppare capacità di mediazione nei confronti delle imprese come luogo di formazione in situazione;
- sul piano transnazionale:
* l’organizzazione di scambi consentirà il confronto e la valutazione delle esperienze
per proiettare nel futuro l’evoluzione dei processi di integrazione.
Alma SOTTILE
115
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 485-158294 DEL 24 NOVEMBRE 1998
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE FORMATIVA E LAVORATIVA DELLE PERSONE CON HANDICAP, FRA PROVINCIA DI TORINO, C.I.S.A.(EX
29),CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE,
COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE DI SUSA E VAL CENISCA, C.I.S.S. - PINEROLO,
C.I.S.S.A. 31, COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA, A.S.L. N. 9 IVREA, C.I.S.S.- A.C. - CALUSO, - CON.I.S.A. “VALLE DI SUSA”.
C.I.DI - PIOSSASCO, C.I.S. - CIRIÈ, CILO - SEZIONE DI CIRIÈ, C.I.S.S.38.
A relazione degli Assessori Brunato, Tibaldi e Camoletto.
Premesso che l’Amministrazione Provinciale di Torino, in ottemperanza agli artt. 14
e 19 della legge 8 giugno 1990 n. 142, promuove, coordina e realizza attivita’, nonchè
realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, ambientale, sanitario e scolastico;
Preso atto che l’attivita’ sopra menzionata puo’ essere svolta sia attraverso interventi
ed azioni direttamente organizzati e realizzati, sia attraverso forme associative e di cooperazione, sia accordi di programma, sia attraverso la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati che operano nell’ambito del territorio provinciale per la realizzazione di opere ed iniziative rientranti nel quadro dei programmi e degli obiettivi
connessi ai diversi settori di intervento dell’Ente;
Tenuto conto che la Provincia di Torino intende operare in sintonia con la normativa
vigente ed acquisire pertanto sempre piu’ il ruolo di programmazione e di sostegno dello sviluppo di iniziative i cui effetti ricadano proficuamente su tutti i cittadini del territorio interessato;
Considerato che l’Amministrazione Provinciale ha promosso l’utilizzo delle risorse
messe a disposizione dall’iniziativa comunitaria :”Occupazione e valorizzazione delle
risorse umane- Settore Horizon” con il Progetto:”MEDIAFOR: UN PONTE PER L’IMPRESA”, approvato dagli organismi comunitari;
Che con deliberazione della Giunta Provinciale “n.53-56261/98 del 2.04.98, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla messa in atto del progetto;
Rilevato che gli obiettivi del progetto si delineano nei seguenti punti:
- favorire la cultura dell’integrazione e una modalita’ di lavoro per e con le persone
con handicap che eviti l’abbandono a se stessi ed alle famiglie a conclusione del ciclo
scolastico e formativo;
- promuovere la siglatura di intese tra Consorzi, Comuni, ASL, Imprese, Centri di Formazione Professionale, Scuola e Provincia per coordinare e per gestire interventi integrati, divulgare le intese realizzate, i risultati ottenuti, i modelli di azione;
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- favorire un leale rapporto con le imprese che si basi su progetti concordati, scientificamente attendibili e verificati con sistematicità, concretamente proiettati a ottenere risultati significativi anche su quantitativi limitati di inserimenti;
- attivare una incentivazione permanente dei tirocini di lavoro e degli inserimenti lavorativi che, su progetto, sia messa a disposizione di tutti i partner dell’intesa con la finalita’ di ridurre al minimo la caduta o la ricaduta nel circuito assistenziale delle persone
che hanno residue potenzialità lavorative;
Considerato che, nell’ambito di queste finalità, si sono avviati contatti con le realtà
territoriali interessate a muoversi per favorire al massimo l’integrazione lavorativa delle
persone con disabilità;
Visto l’interesse incontrato in diverse aree del territorio provinciale che a seguito di
due incontri del 14 maggio e 18 giugno 1998 preparatori indetti nella logica delle conferenze di servizi si è concretizzato nella collaborazione per la stesura di un Accordo di
programma per realizzare al meglio le finalità previste dal progetto “Mediafor: un ponte
per l’impresa”;
Esaminato il testo dell’”Accordo di programma per l’integrazione formativa e lavorativa delle persone con handicap” predisposto d’intesa fra la Provincia di Torino, il C.I.S.A. - Consorzio Inercomunale Socio Assistenziale - Gassino Torinese, - Consorzio
Intercomunale Servizi Socio Assistenziali del Chierese, - C.I.S.A. 31 - ( Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale), - CON.I.S.A. - (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa ) - COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE di SUSA e VAL CENISCA Bussoleno, - C.I.S.S. 38 - (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali), A.S.L. 9 ex USSL 40 - Ivrea, - C.I.S.S.A.C. - (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali) - Caluso, - COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA - Perosa
Argentina, C.I.S.S. - (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali) - Pinerolo, C.I. di S. (Consorzio Intercomunale di Servizi) - Piossasco, CILO Sezione di Ciriè, C.I.S. - (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali) - Ciriè;
Ritenuto opportuno sottoscrivere l’accordo di programma, allegato al presente atto e
dello stesso parte integrante e sostanziale, quale strumento per coinvolgere nella progettazione delle politiche attive del lavoro tutti gli Enti interessati a modulare percorsi
formativi e lavorativi condivisi, certi e praticabili;
Preso atto che l’adesione al suddetto progetto non comporta ulteriori oneri di spesa
per l’Amministrazione oltre a quelli previsti dalla deliberazione già citata;
Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti dai Dirigenti Responsabili e dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 della Legge 8.06.90 n. 142;
Con voti unanimi, la Giunta Provinciale DELIBERA
di proporre al Consiglio Provinciale
1.Di aderire al Progetto predisposto d’intesa tra la Provincia di Torino, C.I.S.A. - (Consorzio Inercomunale Socio Assistenziale) - Gassino Torinese, - Consorzio Intercomunale
Servizi Socio Assistenziali del Chierese - C.I.S.A. 31 - (Consorzio Intercomunale Socio
117
Assistenziale) - CON.I.S.A. - (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa) - COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE di SUSA e VAL CENISCA - Bussoleno C.I.S.S. 38 - (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali) - A.S.L. 9 ex USSL
40 - Ivrea - C.I.S.S.A.C. - (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali) - Caluso,
COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA - Perosa Argentina, C.I.S.S.
- (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali) - Pinerolo, C.I. di S. (Consorzio Intercomunale di Servizi) - Piossasco - CILO Sezione di Ciriè - C.I.S. - (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali) Ciriè - e di approvare pertanto la stipulazione dell’“Accordo di Programma per l’integrazione formativa e lavorativa delle persone con handicap” il cui testo allegato al presente atto deliberativo è dello stesso parte integrante e sostanziale.
2. di autorizzare il Presidente della Provincia di Torino a sottoscrivere l’accordo di
programma, così come risulta nell’allegato alla presente deliberazione.
GC/as Torino 10 settembre 1998
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’INTEGRAZIONE FORMATIVA E
LAVORATIVA DELLE PERSONE CON HANDICAP
Premesso che la situazione attuale del contesto sociale ed in particolare del mondo
del lavoro è caratterizzata da una tendenza di sviluppo che evidenzia modelli di performance sociale e produttiva esasperati, escludendo o limitando di fatto dai luoghi di formazione e di lavoro le fasce più deboli della popolazione potenzialmente attiva.
Considerato che, per affrontare adeguatamente questa situazione di emarginazione
indotta, è necessario prevedere delle azioni specifiche, condotte da una pluralità di enti,
istituzioni, organizzazioni ed associazioni che siano concordi nel raggiungere un obiettivo comune e siano disponibili a mettere in campo le necessarie competenze e risorse.
Tenuto conto infine che, a priori, occorre definire che non si deve trattare di azioni di
tipo esclusivamente sanitario o assistenziale e che, pertanto, l’obiettivo finale è quello di
perseguire una vera collocazione lavorativa riducendo al minimo il tempo di transizione
tra la scuola ed il lavoro.
Rilevato che, nel territorio della provincia di Torino, con la finalità generale di favorire l’integrazione formativa e lavorativa delle persone con disabilità:
- sono già operanti numerosi gruppi di lavoro;
- sono stati istituiti - con varie denominazioni - diversi S.I.L. (Servizi per l’Inserimento
Lavorativo);
- sono stati stipulati - in attuazione del Progetto Forlav della Amministrazione Provinciale - accordi di programma che, coinvolgendo più istituzioni, interessano i territori di
Chieri, Collegno/Grugliasco, Cirié, Settimo Torinese, Nichelino.
Considerato che la Provincia di Torino ha promosso l’utilizzo delle risorse messe a
disposizione dall’iniziativa comunitaria “Occupazione e valorizzazione delle risorse
umane” Settore Horizon con il Progetto MEDIAFOR: UN PONTE PER L’IMPRESA che è
stato approvato dagli organismi comunitari con l’intento:
118
- sul piano nazionale, di contribuire a favorire azioni positive di formazione e di
integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso la messa a punto di nuovi
modelli formativi, di nuove o più efficaci capacità di mediazione nei confronti delle imprese considerate anche come luogo privilegiato di formazione in situazione;
- sul piano transnazionale, di attuare lo scambio, il confronto e la valutazione
delle esperienze, realizzate e in atto, per proiettare a livello europeo la riflessione
sull’evoluzione dei processi di integrazione.
LA PROVINCIA DI TORINO stipula con:
- C.I.S. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali - Ciriè
- CILO - Sezione di Ciriè
- C.I.S.A. - Consorzio Inercomunale Socio Assistenziale - Gassino Torinese
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali del Chierese
- C.I.S.A. 31 - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
- C.I. di S. - Consorzio Intercomunale di Servizi - Piossaco
- CON.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa
- COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE di SUSA e VAL CENISCA - Bussoleno
- C.I.S.S. 38 - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali
- U.S.L. 9 ex USSL 40 - Ivrea
- C.I.S.S.A.C. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Caluso
- COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA - Perosa Argentina
- C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - Pinerolo
la seguente intesa che formalmente assume la figura giuridica di un
ACCORDO DI PROGRAMMA
1 - OGGETTO
I firmatari si impegnano a collaborare allo scopo di creare percorsi di orientamento e di formazione professionale finalizzati alla collocazione lavorativa delle fasce
più deboli della popolazione ed in specifico di persone con handicap, provenienti
in via prioritaria dalle aree territoriali interessate dall’intesa.
I promotori dell’intesa ritengono che qualsiasi intervento favorente l’uscita o il non
ingresso di una persona disabile nel e dal circuito assistenziale rappresenti un investimento positivo in termini di riduzione della spesa sanitaria e assistenziale.
Per assolvere tale compito si prevede di:
- promuovere, a livello generale, una politica di incentivazione capace di organizzare ed utilizzare al meglio le risorse umane, economiche e strumentali disponibili
al fine di favorire una cultura ed una prassi dell’integrazione capaci di offrire opportunità lavorative e sociali a tutte le persone comunque in difficoltà.
Tale politica sarà perseguita, in ottemperanza al Progetto Forlav, incentivando la
stipula di intese locali ove la specificità socio - economica sia tenuta nella dovuta
considerazione e sia possibile coinvolgere le forze attive del territorio;
119
- promuovere, a livello specifico, l’utilizzo del Progetto “MEDIAFOR: un ponte per l’impresa” come strumento per coinvolgere nella progettazione delle politiche attive del lavoro tutti gli Enti interessati a modulare percorsi formativi e lavorativi condivisi, certi e
praticabili;
- favorire l’adesione di nuovi partner attivi al Progetto, preso atto che il Progetto “Mediafor: un ponte per l’impresa” - promosso dalla Provincia di Torino e attuato dal Consorzio CONEF (Consorzio En.A.I.P. Piemonte per la formazione professionale) - ha ottenuto l’adesione iniziale:
- a livello nazionale, dell’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte, dell’U.P.L.M.O.
della Provincia di Torino, dell’En.A.I.P. Piemonte, dello I.A.L. Piemonte, del CONEF e
dell’A.P.I. Formazione;
- a livello transnazionale, del Consiglio della Città di VILLARROBLEDO (Spagna), del CINOP di HERTOGHENBOSCH (Olanda) e della ULSS 21 di LEGNAGO (VR).
2 - COORDINAMENTO
La funzione di coordinamento del Progetto Mediafor è compito da effettuarsi di concerto tra l’organismo promotore e l’organismo attuatore che saranno coadiuvati per la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione dell’esperienza da due organismi di monitoraggio:
- un GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE composto da rappresentanti dei
partner iniziali che hanno aderito al progetto e dei firmatari del presente accordo che
aderendo agli obiettivi di politica del lavoro piú generale ed agli obiettivi specifici dell’iniziativa Mediafor diventano partner del progetto. Il Gruppo potra’ allargarsi ad eventuali altri componenti che aderiranno successivamente.
Il Gruppo di lavoro interistituzionale svolge compiti di indirizzo e valutazione istituzionale; consultazione alla progettazione; collaborazione con il Gruppo di Lavoro tecnico;
partecipazione alle iniziative transnazionali.
- un GRUPPO DI LAVORO TECNICO composto da operatori in rappresentanza degli Enti aderenti al Progetto.
Il Gruppo di lavoro tecnico svolge compiti di monitoraggio e verifica tecnica; collaborazione alle progettazioni; collaborazione con il gruppo di Lavoro Interistituzionale; partecipazione alle iniziative transnazionali.
3 - ADESIONE NUOVI PARTNER
I firmatari dell’Accordo di programma si impegnano a promuovere l’adesione di altri
partner al progetto, fatto salvo la concordanza agli obiettivi dell’accordo esplicitata con
atto deliberativo formale dell’Ente aderente.
4 - RISORSE
- risorse finanziarie:
la Provincia di Torino mette a disposizione per la realizzazione del Progetto Mediafor il
120
finanziamento approvato dalla Unione Europea e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ammonta a L. 1.233.049.000 (Cap 6072 L. 678.176.950 di Fondo di rotazione, Cap 6073 L. 554.872.050 di Fondo Sociale Europeo).
Tali finanziamenti saranno ripartiti nelle azioni previste dal progetto che sarà attuato dal
Consorzio CONEF in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Provinciale di Torino
n. 53-56261/98 del 2 aprile 1998.
- organizzative:
tutti gli Enti firmatari si impegnano all’attuazione del presente accordo, in relazione alle
azioni in cui saranno coinvolti, attivando al meglio la propria organizzazione in base
agli indirizzi del Gruppo di lavoro Interistituzionale.
- di personale:
il costo del personale eventualmente messo a disposizione dagli Enti firmatari per la
realizzazione del progetto sará rimborsato agli Enti stessi dall’organismo attuatore, con
modalitá che saranno da definire anche in relazione alle indicazioni o disposizioni del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in ordine alla ammissibilita’ della spesa.
- sociali:
i firmatari dell’accordo si impegnano a promuovere il coinvolgimento, nell’attuazione
del progetto, di tutte le risorse del mondo del volontariato e della cooperazione sociale
operanti, sul territorio, nel settore specifico.
4 - VALENZA TERRITORIALE
L’intesa ha valore per tutte le aree territoriali di competenza degli Enti e/o Organismi firmatari.
Non si esclude però, nella logica di un più efficace utilizzo delle risorse disponibili in
ambito provinciale e più precisamente nelle aree limitrofe dei firmatari dell’intesa, che
sia possibile, per soggetti provenienti da altre aree, utilizzare le opportunità formative o
di tirocinio o lavorative predisposte in conseguenza della presente intesa; viceversa, che
sia possibile per soggetti dei territori interessati dall’intesa fruire di opportunità eventualmente attivate in altre aree, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi sull’utilizzo delle risorse.
5 - PERCORSI SPERIMENTALI PREVISTI DAL PROGETTO MEDIAFOR
5.1 - Formazione Mediatori
Un corso di 100 ore per formare trenta unità di personale adeguatamente preparato a
svolgere attivita’ di mediazione tra l’impresa ed il potenziale lavoratore al fine di facilitare esperienze mirate di tirocinio e di lavoro
5.2 - Formazione Professionale Diffusa
Attivazione di n. 2 corsi che impegneranno complessivamente 20 allievi con disabilita’
intellettiva con l’obiettivo di far conoscere e padroneggiare la realtà lavorativa: dinamiche, regole, diritti, doveri, rischi, relazioni interpersonali, sollecitazioni, competenze
che sono richieste ai lavoratori dalle imprese. I corsi si caratterizzano per la modalità
della formazione in alternanza in cui la pratica in azienda è di particolare rilevanza. Le
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imprese disponibili sono a tutti gli effetti il luogo privilegiato di apprendimento ed assume grande importanza la funzione del tutor aziendale quale formatore in situazione. Si
prevede una specifica formazione per i tutor aziendali.
5.3 - Formazione tutor aziendali
Un corso di 20 ore per trenta tutor aziendali con la finalità di porli nella condizione di
svolgere al meglio il ruolo di formatore in situazione per i giovani con disabilità.
5.4 - Inserimento Lavorativo
Si sperimentano e mettono a confronto due modalità di mediazione, non necessariamente in alternativa, per l’integrazione lavorativa di n. 60 persone con disabilità:
- modello consulente: un servizio di supporto, riferito essenzialmente agli avviamenti
effettuati attraverso il collocamento obbligatorio, condotto da personale capace di svolgere, in corretta posizione di equidistanza, per l’impresa il ruolo di informatore attendibile sulle competenze, motivazioni e potenzialità del lavoratore, e per il lavoratore il
ruolo di attendibile informatore sulle caratteristiche della posizione lavorativa offerta;
- modello facilitatore: un servizio di supporto che costruisce il rapporto con l’impresa e
con il lavoratore indipendentemente da un eventuale avviamento obbligatorio. Crea le
condizioni di incontro tra gli interessi dell’impresa e gli interessi del lavoratore, facilita
esperienze di tirocinio che, se condotte a buon fine con reciproca soddisfazione, possono poi trasformarsi in collocazioni lavorative.
5.5 - Ricerca intervento sulla Cooperazione Sociale
Sviluppo di una ricerca intervento sull’universo della cooperazione sociale con l’intento
di verificare il ruolo esercitato nel dare risposte occupazionali alle persone invalide o
con disabilità.
5.6 - Laboratorio aperto
Un corso di formazione di 400 ore, che interesserà n. 8 giovani con disabilita’ mentale
che hanno già concluso un percorso di formazione professionale, proponendosi di sviluppare negli allievi l’interesse a definire un progetto di vita in cui si collochino responsabilmente come protagonisti del proprio futuro.
5.7 - Scambi Transnazionali
Si perseguirà la conoscenza delle esperienze dei partner attraverso lo scambio delle metodologie formative, dei modelli di mediazione, della funzione dei tutor aziendali, del
ruolo della cooperazione.
6 - MODIFICA O DISDETTA
Resta salva la facoltà degli Enti contraenti di modificare, previo formale accordo, il presente atto o di recedere dal medesimo con preavviso di mesi sei.
Al presente atto si applica la disposizione di cui al 6. comma dell’art. 27 della legge
8/06/1990 n. 142.
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PARTECIPANTI E COLLABORATORI
DEL PROGETTO MEDIAFOR
PROMOTORE:
PROVINCIA DI TORINO
attraverso la collaborazione degli Assessorati
- Solidarietà Sociale - Politiche giovanili - Sanità
- Lavoro e Formazione professionale
- Attività Produttive
- Bilancio Finanze e Progetti Europei
ATTUATORE:
CONEF
Consorzio Enaip Piemonte
per la formazione professionale
Il Progetto non sarebbe stato possibile se non avesse potuto contare sulle adesioni di
tante organizzazioni e singole persone che hanno creduto nella efficacia delle azioni
proposte e si sono impegnate a contribuire alla loro realizzazione.
COLLABORAZIONI
PARTNER NAZIONALI
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AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO del PIEMONTE
API FORMAZIONE
CENTRO ESTERO PIEMONTE
ENAIP PIEMONTE
IAL FORMAZIONE
DIREZIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO DI TORINO
PARTNER ADERENTI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
- C.I.S.- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè
- CILO - Sezione di Ciriè
- C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Gassino Torinese
- Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali del Chierese
- C.I.S.A. 31 - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Carmagnola
- C.I.di S. - Consorzio Intercomunale di Servizi di Piossasco
- Con.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa
- COMUNITÀ MONTANA Bassa Valle di Susa e Val Cenischia di Bussoleno
- C.I.S.S. 38 - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Cuorgnè
- U.S.L.9 ex USSL 40 di Ivrea
- C.I.S.S.A.C. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Caluso
- COMUNITÀ MONTANA Valli Chisone e Germanasca di Perosa Argentina
- C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo
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A mano a mano che il progetto si attua potranno collaborare altre organizzazioni od enti che non hanno aderito inizialmente.
PARTNER TRASNAZIONALI
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CONSIGLIO CITTÀ DI VILLARROBLEDO - ALBACETE - SPAGNA
CINOP - HERTOGHENBOSCH - OLANDA
ULSS 21 - LEGNAGO - LEGNAGO (VR) - ITALIA
I PARTECIPANTI
Coordinamento operativo
Giovanni CALLEGARI, Gaudenzio COMO, Fabio FABBRICATORE, Piero BOTTO, , Marta CENA, Laura APOSTOLO, Roberto FALZOI, Olga IULIO PIRONE, Alberto SANCIO,
Alma SOTTILE.
Il coordinamento si avvale della collaborazione sistematica e occasionale di molti operatori dei SIL e dei Servizi Sociali che a vario titolo hanno partecipato o parteciperanno
alle azioni del progetto. Grazie a tutti.
Gruppo interistituzionale di progettazione
Anna BLAIS, Fiorentina BAUSANO, Maria Teresa CASSINO, Gaetana CIPRIANI, Filomena FRASCINO, Clara GENESIO, Raffaella GUERCINI, Nadia MARIN, Franco MONDINO,
Vanda PERANO, Daniela PERINI, Sandro PLANO, Cristina PUKLY, Antonio RUSSO, Giustino SCOTTO, Franco SILVESTRO, Silvia TOSCO, Elena UGHETTO.
Gruppo tecnico e partecipanti formazione mediatori
Luigi AMETRANO, Luisella BENNI, Maria Grazia BLANDINO, Lucrezia BRAGA, Marco
CABIATI, Raffaella CHERCHI, Francesco CIRIELLO, Patrizia CLEMENTE, Erminia COLELLA, Sebastiano CURCIO, Tersilia ENRICO, Sergio GAMBINO, Claudia GIANNETTI,
Maria Teresa GIORDANA, Ignazia GRAMMATICO, Elena Maria GRASSO, Cristiana GRAZIOLI, Lorenzo GREGORI, Gabriella GUMINA, Matilde LANFRANCO, Franca LUPO,
Daniela MASTRANDREA, M. Paola MELLANO, Susanna MEMÈ, Daniela MOTTURA, Anna Maria SONZA NOERA, Cristian ORBECCHI, Agnese PESANDO, Paolo PILOTTI, Claudia REGIO, Manuela RESSENT, Egidia ROTA, Laura SOBRERO, Barbara STOFLER, Barbara VERNOLI, Livio VIGNA, Nino VITULANO.
Il coordinamento si avvale della collaborazione sistematica e occasionale di molti operatori dei SIL e dei Servizi Sociali che a vario titolo hanno partecipato o parteciperanno
alle azioni del progetto. Grazie a tutti.
Collaborazioni
Il progetto ha potuto contare più volte sulla consulenza e collaborazione di :
- Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale U.C.O.F.P.L. – Divisione IV
- ISFOL nelle persone di Franco DERIU, Laura D’ALESSANDRO e Pietro CHECUCCI
- Regione Piemonte nelle persone di Concetto MAUGERI e Luca VAGLIO e di tutti i dirigenti e funzionari della Provincia di Torino che all’occasione sono stati interpellati.
124
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INDICE
2
Autori e ringraziamenti
3
Presentazione
di Mercedes BRESSO, Piero Antonio ANTONINO, Mario TURETTA
5
Introduzione prima e seconda parte
di Eleonora GIANNETTA, Pericle FARRIS
PRIMA PARTE
LEGGE 68/99: NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
9
La nuova legge sul collocamento obbligatorio
18
Schematicamente
24
La nuova legge e gli adempimenti del Ministero del Lavoro
26
482, Addio
a cura di Olga IULIO PIRONE
28
Legge 68/99
41
Legge 104/92
SECONDA PARTE
I NUOVI SERVIZI PER L’IMPIEGO E PER
L’INSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI
45
I nuovi servizi per le persone disabili
57
Strumenti finanziari e di mediazione per l’inserimento lavorativo
e la form.azione professionale
58
Modello organizzativo per l’integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati
59
Provincia: modello organizzativo
60
Servizi di inserimento lavorativo
66
Le strutture di riabilitazione
68
Centri di riabilitazione funzionale in Piemonte
69
Decreto Montecchi
77
Legge regionale n. 41
85
Deliberazione Provincia di Torino
90
I nuovi centri per l’impiego: definizioni di funzioni ed organizzazione
126
TERZA PARTE
IL PROGETTO MEDIAFOR: UN PONTE PER L’IMPRESA
105
Introduzione terza parte
di Giovanni CALLEGARI, Gaudenzio COMO, Alma SOTTILE
107
Una piccola cronaca
di Giovanni CALLEGARI
112
Mediafor: un ponte per l’impresa
di Alma SOTTILE
116
Accordo di Programma per l’integrazione formativa e lavorativa …
123
Schede dei partecipanti e collaboratori del progetto Mediafor
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