Coordinato da Valeria Lai agenzia adiconsum - anno 13 - n. 10 - 5 marzo 2001 Stampato in proprio in marzo 2001 SPECIALE ENERGIA In questo numero: Nuove opzioni tariffarie Enel Nuove condizioni contrattuali di fornitura per gli utenti elettrici stabilite dall’Autorità per l’energia Gli standard nazionali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas stabiliti dall’Autorità per l’energia 10.000 tetti fotovoltaici Lettera all’Autorità per l’energia con osservazioni dell’Adiconsum Test noi consumatori 1 energia ENEL - Nuove opzioni tariffarie Nelle scorse settimane l’ENEL ha pubblicizzato sulla stampa nazionale che, con decorrenza 1° gennaio 2001, sono disponibili per i clienti domestici, altre due Opzioni tariffarie, oltre alla tariffa base stabilita dall’Autorità per l’energia. Di seguito si riportano le caratteristiche delle due opzioni: Potenza contrattuale 4,5 kW (opzione UD4) Sul contratto da 4,5 kW, Adiconsum riconferma la propria soddisfazione per la decisione assunta in merito dall’Autorità per l’energia, che ha recepito le preoccupazioni a suo tempo espresse dalle associazioni dei consumatori. Sulla base delle tariffe elettriche per usi domestici attualmente vigenti, la famiglia con contratto da 3 kW per residenti, oltre al costo una tantum di L. 400.000 per attivare il nuovo contratto, deve mettere in conto i seguenti aumenti: per bollette bimestrali di 100.000 lire l’aumento è di 90.000 lire; per bollette bimestrali di 155.400 lire l’aumento è di 61.000 lire; per bollette bimestrali di 184.900 lire l’aumento è di 47.300 lire; per bollette bimestrali di 222.100 lire l’aumento è di 31.200 lire; per bollette bimestrali di 250.000 lire l’aumento è di 19.100 lire; per bollette bimestrali di 266.200 lire ed oltre l’aumento è di 13.400 lire. Il contratto da 4,5 kW permette indubbi vantaggi in termini di potenza disponibile. Sul piano economico invece tali vantaggi sono relativamente poco costosi per le famiglie con consumi oltre i 4.200 kWh annue (200/250.000 lire bimestrali) e per i contratti da 3 kW non residenti. Per le famiglie che normalmente invece hanno consumi medio bassi, il maggior costo è consistente e quindi i relativi vantaggi devono essere attentamente valutati. Tariffa bioraria (opzione UDS) Adiconsum sta rivendicando da tempo l’introduzione di tariffe biorarie, più basse nelle ore notturne, per permettere alle famiglie un uso razionale dell’energia, risparmiando sulla bolletta. Tuttavia le caratteristiche dell’opzione tariffaria proposta dall’ENEL non corrispondono alle nostre richieste ed alle esigenze delle famiglie, in quanto: la tariffa bioraria è applicabile solo installando nuovi contatori che registrino oltre al consumo, anche l’ora in cui i consumi vengono effettuati. Attualmente sono pochissime le famiglie alle quali sono stati installati i nuovi contatori, ed il completamento delle installazioni è previsto nei prossimi tre anni; occorre stipulare un nuovo contratto con potenza di almeno 6,6 kW. Su questo tema valgono le considerazione esposte al punto precedente per il contratto di 4,5 kW di potenza; la tariffa notturna ridotta decorre soltanto dopo le ore 21: troppo tardi, perché possa essere utilizzata dalle famiglie su larga scala. Inoltre la tariffa per le ore piene invernali ed estive è molto, troppo più cara della tariffa media. In considerazione dell’esigenza di usare razionalmente l’energia, Adiconsum ha nuovamente sollecitato l’Autorità a definire direttamente le tariffe biorarie, invece di limitarsi ad approvare le proposte delle imprese elettriche, specialmente in vista del completamento del programma di installazione dei nuovi contatori. Ma su questo punto, c’è da tempo una diversità di opinioni tra noi e l’Autorità. Test noi consumatori 2 energia Autorità per l’energia Nuove condizioni contrattuali di fornitura per gli utenti elettrici Con delibera n. 200/99 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha modificato il contenuto di alcune clausole contrattuali presenti nei contratti di fornitura del servizio elettrico. Tali clausole verranno inserite nei nuovi contratti sottoscritti dopo il 28 giugno 2000, ma saranno valide e quindi dovranno essere applicate anche a tutti gli altri utenti. A chi si rivolgono Le nuove condizioni sono in vigore per tutti i clienti vincolati del mercato elettrico, con la sola eccezione dei clienti alimentati in alta tensione e della illuminazione pubblica. Quali caratteristiche hanno Le condizioni di fornitura previste dalla delibera n. 200/99 sono minime ed inderogabili cioè devono sempre e comunque essere osservate. Le imprese che forniscono il servizio di distribuzione elettrica possono sempre offrire condizioni migliori nel rispetto del principio di non discriminazione dei clienti cioè le condizioni migliorative devono essere offerte a tutti i clienti di una determinata tipologia di utenza Se le migliori prestazioni offerte sono associate a qualche onere aggiuntivo esse devono essere offerte al cliente all'interno di una specifica opzione tariffaria ulteriore o speciale. Le condizioni di fornitura disciplinate dalla delibera 200/99 riguardano: Lettura dei contatori Periodicità di fatturazione dei consumi Modalità di calcolo dei consumi Tempi e modalità di pagamento della bolletta Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento della bolletta Modalità e tempi di sospensione della fornitura Ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento dei contatori Rateizzazioni dei pagamenti Deposito cauzionale Reclami Nuove condizioni di fornitura e contratti La delibera n. 200/99 modifica i contratti di fornitura, senza che i medesimi debbano essere nuovamente sottoscritti dai clienti, in virtù dell'applicazione dell'articolo 1339 del codice civile che regola l'inserzione automatica di clausole. Lettura del contatore Il tentativo di lettura del contatore deve essere effettuato: almeno una volta all'anno per i clienti con potenza impegnata fino a 30 kW; almeno una volta al mese per i clienti con potenza impegnata superiore a 30 kW. Ci si riferisce al tentativo di lettura e non alla lettura perché molti contatori sono all'interno delle abitazioni e non è sempre possibile per il personale addetto alla Test noi consumatori 3 lettura visionarli: il cliente può essere assente. In questo caso l'impresa distributrice deve essere in grado di dimostrare che ha inviato il letturista per leggere il contatore cioè che ha effettuato il tentativo di lettura. L'impresa distributrice deve consentire al cliente di effettuare l'autolettura del proprio contatore, deve cioè predisporre degli strumenti (numero verde, cartolina postale, internet) che consentano al cliente di comunicare il consumo che vede evidenziato sul proprio contatore. L'impresa distributrice che non preveda un adeguato sistema di autolettura deve garantire due tentativi di lettura all'anno; sono esonerati gli esercenti che utilizzano la telelettura. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, ad eccezione del caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici del cliente. Il che significa che, se il dato comunicato si discosta significativamente dalla media dei consumi storici dell'utente, l'autolettura verrà considerata non valida. Periodicità di fatturazione dei consumi La fatturazione avviene con periodicità almeno bimestrale: Per i clienti domestici; Per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza impegnata non superiore a 30 kW. La fatturazione avviene con periodicità almeno mensile: Per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 30 kW; Per i clienti alimentati in media tensione. Un cliente domestico dovrebbe pertanto ricevere in un anno almeno 6 bollette di cui almeno 1 di conguaglio. Dal momento che il processo di fatturazione è generalmente continuo, l'emissione delle bollette non coincide necessariamente con l'inizio o la fine di un bimestre. Test noi consumatori Modalità di calcolo dei consumi La fatturazione avviene sulla base dei consumi rilevati al momento della lettura effettuata dall'impresa distributrice o dell'autolettura del cliente. La fatturazione può anche avvenire in relazione ai consumi presunti stimati dall'impresa distributrice sulla base dei consumi storici del cliente. In ogni caso il cliente non deve ricevere più di cinque bollette di acconto sui consumi stimati in un anno. Per i clienti nuovi, cioè per coloro che sottoscrivono un contratto di fornitura di energia elettrica successivamente al 31 marzo 2000, la stima si basa su quanto dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto relativamente all'impiego dell'energia elettrica (per l'illuminazione e l'alimentazione di apparecchiature ad uso domestico, o per l'alimentazione e l'uso di apparecchiature in una impresa commerciale, ecc.), al numero e al tipo di apparecchiature alimentate ad elettricità, al numero dei componenti della famiglia. Ciascuna impresa distributrice deve comunicare ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti. I clienti devono cioè essere messi in grado di comprendere con quali criteri vengono stimati i loro consumi. La revisione della funzione dei consumi storici del cliente deve avvenire sulla base delle letture o delle autoletture del contatore. Gli esercenti cioè devono ricalcolare la funzione storica dei consumi ogni qualvolta abbiano a disposizione i dati dei consumi reali. Eventuali variazioni tariffarie devono essere imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuiti al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore. Questo anche nel caso di ricorso a consumi stimati. 4 Eventuali conguagli a favore del cliente devono essere effettuati sulla prima bolletta emessa successivamente al riconoscimento dell'errore da parte dell'impresa distributrice. Inoltre la delibera n. 201/99 relativa ai livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica stabilisce che nel caso di rettifiche di fatturazione per errori commessi dall'impresa distributrice nella rilevazione o stima dei consumi, l'accredito della somma non dovuta deve essere effettuato entro 60 giorni solari dalla data di comunicazione all'utente dell'esito della verifica sulla sua richiesta di rettifica. Modalità e tempi di pagamento della bolletta Sulla bolletta devono essere indicate la data di emissione e quella di scadenza della bolletta stessa. Il termine di scadenza della bolletta deve essere fissato ad almeno venti giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. L'impresa distributrice deve offrire almeno una modalità gratuita, cioè non gravata da oneri di riscossione, di pagamento della bolletta. A titolo di esempio una bolletta emessa il 2 luglio 2000 può avere come data di scadenza il 22 luglio o una data successiva al 22 luglio, ma non una data precedente come il 18 o il 15 luglio. L'impresa distributrice deve offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta. Tale modalità è lasciata alla libera scelta dell'impresa distributrice. Pagamento della bolletta e morosità del cliente Il cliente deve pagare la bolletta entro la data di scadenza indicata sulla bolletta stessa. Se il pagamento avviene entro la data indicata e presso i soggetti autorizzati dall'impresa distributrice (ufficio postale, banca, ufficio cassa dell'impresa distributrice stessa, ecc.) nessun onere può essere posto a carico del cliente per una eventuale ritardata comunicazione dell'avvenuto pagamento all'impresa distributrice da parte del soggetto autorizzato (cioè la posta, la banca, ecc). Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati, l'impresa distributrice può richiedere al cliente interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto (TUS) aumentato del 3,5% per il periodo di ritardo. A titolo di esempio se il TUS è pari al 3%, il tasso di mora che può essere applicato agli utenti morosi sarà del 6,5% annuo; se il TUS è il 2% il tasso di mora applicato sarà del 5,5%, ecc.. Il TUS è fissato dalla Banca d’Italia. Test noi consumatori Il cliente buon pagatore, cioè il cliente che nei due anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro i termini, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali. L'impresa distributrice può richiedere in aggiunta all'interesse di mora il pagamento delle sole spese postali relative al sollecito. Si esclude la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Sospensione della fornitura In caso di non pagamento del cliente entro i termini indicati in bolletta, l'impresa distributrice è tenuta ad inviare una raccomandata con l'indicazione: del termine ultimo per procedere al pagamento; delle modalità con cui comunicare l'avvenuto pagamento (per telefono, per fax, ecc.); 5 - Nessun distacco può essere effettuato se il cliente non è prima preavvisato con raccomandata (non è necessario che sia una raccomandata con avviso di ritorno). In ogni caso, il distacco non può essere effettuato nei seguenti casi: 1. quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito ma non ancora comunicato all'impresa distributrice dall'incaricato alla riscossione per una causa non imputabile al cliente; 2. nel caso in cui la bolletta non pagata sia di un ammontare inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale; 3. in caso di mancato pagamento di quanto dovuto per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica (ad esempio la fornitura di gas) quando tale fornitura sia erogata da una impresa distributrice multiservizio; 4. durante i giorni festivi, prefestivi o nella giornata che li precede; 5. in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura; 6. per cause non previste in modo dettagliato nel contratto di fornitura e quindi non note al cliente; 7. in presenza di un reclamo scritto che abbia ad oggetto la contestazione di un addebito relativo ad una ricostruzione dei consumi effettuata dall'impresa distributrice per accertato malfunzionamento del contatore; 8. in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura. L'impresa distributrice può distaccare anche senza preavviso in due soli casi: per cause di pericolo oggettivo; per furto di energia elettrica (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di distacco per mora). L'impresa distributrice, nel caso di sospensione della fornitura per morosità del cliente, può chiedere al cliente il contributo per la disattivazione e la riattivazione della fornitura nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Test noi consumatori del numero di giorni che intercorreranno fra il termine ultimo indicato per il pagamento ed il possibile distacco della fornitura qualora il cliente continuasse a non ottemperare al pagamento. Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del contatore In presenza di guasto o di rottura accertata del contatore, l'impresa distributrice è autorizzata a procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente registrati a causa di tale guasto o rottura: se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione partirà da tale momento. La percentuale di errore utilizzata nel ricalcolo sarà quella registrata al momento in cui è stata effettuata la verifica sul contatore per testarne il funzionamento; se il momento di rottura non è determinabile con certezza, la ricostruzione dovrà risalire ad un periodo massimo di 365 giorni dalla verifica del contatore e fino al giorno della sua sostituzione; la percentuale di errore utilizzata nel ricalcolo sarà quella registrata al momento in cui è stata effettuata la verifica sul contatore per testarne il funzionamento; se la percentuale di errore non può essere accertata in sede di verifica per il tipo di guasto che ha interessato il contatore, verranno presi a riferimento nella ricostruzione i consumi storici del cliente. Il cliente può rendere noti all'impresa distributrice gli elementi che dimostrino eventuali variazioni del proprio consumo. 6 Il risultato della verifica e l'ammontare dovuto in base agli esiti della ricostruzione dovranno essere comunicati al cliente prima della sostituzione del contatore guasto e comunque non oltre due mesi dalla data di verifica, salvo documentabili ragioni tecniche. Il cliente ha trenta giorni (decorrenti da detta comunicazione) per contestare la ricostruzione mediante la presentazione delle proprie controdeduzioni. Il cliente non può essere distaccato fino al momento di risoluzione della controversia. Rateizzazione dei corrispettivi dovuti dai clienti Il cliente, in caso di conguagli particolarmente elevati, rispetto alle bollette in acconto, ha il diritto di pagare il corrispettivo con rate successive. I casi in cui l'impresa distributrice deve concedere la rateizzazione sono i seguenti: per i clienti domestici, quando la bolletta di conguaglio superi del 150% l'addebito medio delle bollette in acconto ricevute dal cliente dopo la precedente fattura di conguaglio; A titolo di esempio se le ultime cinque bollette in acconto sono state mediamente di 50.000 lire il cliente può richiedere la rateizzazione qualora la sua bolletta di conguaglio sia pari a 125.000 lire. - per i clienti vincolati non domestici con lettura del contatore annuale, quando la bolletta di conguaglio sia superiore del 250% all'addebito medio delle bollette in acconto ricevute dal cliente dopo la precedente fattura di conguaglio; A titolo di esempio se le ultime cinque bollette in acconto sono state mediamente pari a 200.000 lire il cliente può richiedere la rateizzazione se la sua bolletta di conguaglio ha superato le 700.000 lire. - Test noi consumatori per i clienti a cui, a seguito di malfunzionamento del contatore, venga richiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore. In ogni caso il debito non sarà rateizzato per importi fino a 50.000 lire. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dal cliente secondo le modalità indicate dall'impresa distributrice ed entro il termine di scadenza della bolletta rateizzabile. Sulle somme pagate a rate i clienti devono corrispondere agli esercenti gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto. Deposito cauzionale L'impresa distributrice può richiedere al cliente, al momento della stipulazione del contratto, il versamento di un deposito cauzionale o di analoga garanzia. La somma depositata è fruttifera e deve essere restituita, al termine del rapporto, maggiorata degli interessi legali. L'impresa distributrice non può richiedere alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi. Al cliente, in caso di morosità, non può essere sospesa la fornitura per i debiti il cui valore sia uguale o inferiore al deposito o analoga garanzia. I clienti domestici che hanno predisposto il pagamento delle bolletta attraverso la domiciliazione bancaria o postale o che pagano con carta di credito sono esentati dal versamento del deposito. L'ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di: a) lire 10.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati domestici; b) lire 15.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW; 7 c) lire 20.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW; d) lire 23.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i clienti vincolati non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 100 kW. A titolo di esempio ad un cliente domestico con 3 kW di potenza impegnata, che non ha provveduto a domiciliare in banca il pagamento delle bollette, verrà richiesto un deposito cauzionale massimo pari a lire 30.000. Ai clienti che già hanno un contratto di fornitura al momento dell'entrata in vigore della direttiva e che hanno versato un anticipo sui consumi gli esercenti devono comunicare con adeguate modalità le forme di garanzia da essi previste; gli esercenti possono trattenere le somme versate dai clienti come anticipo sui consumi a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli. Reclami L'impresa distributrice deve informare i clienti sulle modalità e sulle procedure di reclamo, rendendo altresì disponibile un formulario prestampato per semplificare l'inoltro dei reclami stessi all'atto della stipula di un nuovo contratto e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta. Le procedure e modalità di inoltro dei reclami devono tenere in considerazione le esigenze dei clienti anziani e disabili. L'impresa distributrice deve sempre consentire al cliente il reclamo in forma scritta. Il cliente può inoltrare il reclamo con ogni mezzo utile alla comunicazione con l'impresa distributrice. PER ORA QUESTE CONDIZIONI CONTRATTUALI VALGONO SOLO PER IL SETTORE ELETTRICO, MA FRA ALCUNE SETTIMANE ANALOGHE CONDIZIONI VARRANNO ANCHE PER IL SETTORE GAS, IN QUANTO A QUESTO SCOPO L’AUTORITA’ STA PREDISPONENDO UN’APPOSITA DELIBERA. energia Gli standard nazionali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas La qualità commerciale Tempestività – Puntualità - Adeguatezza I servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas presentano notevoli analogie per quanto riguarda i "fattori commerciali" della qualità del servizio, relativi alla tempestività di esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti, come preventivi, allacciamenti, attivazioni, verifiche tecniche, alla Test noi consumatori 8 tempestività della risposta a reclami e richieste scritte di informazioni, alla puntualità degli appuntamenti con gli utenti, alle caratteristiche di frequenza di lettura dei consumi degli utenti e di adeguatezza delle modalità di fatturazione. Lo scopo della definizione di standard nazionali di qualità commerciale è duplice: da una parte tutelare gli utenti, dall'altro promuovere il miglioramento medio complessivo del sistema. Alcune definizioni Standard specifici di qualità - Standard generali di qualità La regolazione della qualità commerciale avviene attraverso due diversi strumenti: standard specifici di qualità e standard generali di qualità. Gli "standard specifici di qualità " sono definiti come tempo massimo entro cui chi fornisce il servizio deve effettuare una determinata prestazione richiesta dall'utente. Gli standard specifici sono standard individuali: ogni singola prestazione soggetta a standard specifico di qualità deve essere completata entro il tempo massimo indicato. L'utente che ha richiesto la prestazione può controllare il rispetto dello standard specifico di qualità. Gli "standard generali di qualità" sono invece definiti come la percentuale minima di utenti per i quali la prestazione richiesta è effettuata entro un tempo massimo; in altri termini, si ammette che una percentuale (in genere piccola) di richieste possa essere completata in tempi superiori al tempo massimo. Gli standard nazionali di qualità commerciale: standard specifici L'Autorità ha definito standard specifici di qualità commerciale per le cinque prestazioni più frequenti e per il rispetto degli appuntamenti personalizzati con gli utenti. Si tratta di standard nazionali in quanto sono obbligatori per tutti gli esercenti con più di 5.000 utenti e unici su tutto il territorio nazionale. Nella tabella seguente sono indicati gli standard specifici di qualità commerciale che si applicano a tutti i clienti "vincolati" del servizio elettrico, alimentati in bassa tensione, e a tutti i clienti del servizio gas alimentati in bassa pressione con contatori fino alla classe G 25 (riportata sul misuratore stesso). Altri standard sono applicabili per clienti con caratteristiche diverse. Tempi massimi - Fascia di puntualità Preventivazione per lavori semplici 15 gg. lavorativi Esecuzione di lavori semplici 15 gg. lavorativi Attivazione della fornitura 5 gg. lavorativi Disattivazione su richiesta degli utenti 5 gg. lavorativi Riattivazione degli utenti morosi 1 g. feriale (serv. elettrico) 2 gg. feriali (serv. gas) Puntualità degli appuntamenti personalizzati 3 ore Note: giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali; giorni feriali: dal lunedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali. Appuntamenti personalizzati I nuovi standard definiti dall'Autorità si avvicinano ai casi migliori presenti nel settore e superano gli standard di qualità fino ad oggi autonomamente definiti dagli esercenti dei servizi nelle proprie Carte dei servizi, che avevano comportato notevole diversità di trattamento degli utenti nelle differenti zone del paese. La direttiva dell'Autorità introduce la possibilità per l'utente di scegliere tra la tempestività nell'esecuzione della prestazione richiesta e la puntualità, ovvero il Test noi consumatori 9 rispetto della fascia oraria massima fissata in 3 ore, nella quale l'utente si rende disponibile per un appuntamento personalizzato con l'esercente. La fascia massima di tre ore, entro la quale il personale dell'esercente deve presentarsi all'appuntamento con l'utente, e la possibilità di personalizzare l'appuntamento, rispondono alla duplice esigenza dell'utente di ridurre il tempo dedicato all'appuntamento con l'esercente e di poter scegliere la data di effettuazione dell'appuntamento. I rimborsi automatici Chi fornisce il servizio, nel caso in cui non rispetti gli standard specifici di qualità commerciale definiti dall'Autorità per cause non dovute a forza maggiore o a responsabilità di terzi o all'utente stesso, deve pagare un rimborso automatico agli utenti interessati. Il rimborso è di 50.000 lire per gli utenti domestici e piccoli consumatori di gas, di 100.000 lire per gli utenti elettrici non domestici alimentati in bassa tensione e per gli utenti gas con consumi intermedi, di 200.000 lire per gli utenti elettrici alimentati in media tensione e per i grandi utenti del servizio gas. L'automaticità di tali rimborsi supera i meccanismi di rimborso su richiesta degli utenti previsti nelle Carte dei servizi, che hanno dimostrato di non funzionare. Gli standard nazionali di qualità commerciale: standard generali Oltre agli standard specifici di qualità commerciale, l'Autorità ha anche definito standard generali di qualità, che sono invece riferiti a gruppi omogenei di utenti serviti dallo stesso esercente. Questi riguardano prestazioni più complesse o personalizzate, come l'esecuzione di lavori complessi, le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione, il pronto intervento per il servizio gas. Gli standard generali indicati sono validi per utenti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e per tutti gli utenti del servizio gas alimentati in bassa pressione. Standard generali di qualità commerciale Preventivazione per lavori complessi 85% entro 40 gg. lavorativi Esecuzionedi lavori complessi 85% entro 60 gg. lavorativi Risposta a richieste di rettifica di fatturazione 90% entro 15 gg. lavorativi Esito di verifiche del gruppo di misura 90% entro 15 gg. lavorativi Esito di verifiche della tensione o della pressione di fornitura 90% entro 15 gg. lavorativi Risposte a reclami e richieste scritte 90% entro 20 gg. lavorativi Rispetto degli appuntamenti per sopralluoghi di preventivazione (per lavori 90% entro 3 ore semplici) Utenti con almeno una lettura o autolettura all'anno (servizio elettrico) 95% degli utenti domestici a fatturazione bimestrale Utenti con almeno una lettura o autolettura all'anno (servizio gas) 90% degli utenti Fatture di conguaglio con scostamento del conguaglio rispetto all'acconto non 85% delle fatture superiore al 150% (servizio elettrico) di conguaglio Chiamate di pronto intervento con tempo di arrivo sul posto entro i 60 minuti 9o% delle chiamate (servizio gas) di pronto intervento Nota: lo standard generale sul pronto intervento si applica anche agli esercenti del servizio gas con meno di 5.000 utenti. Il mancato rispetto degli standard generali non darà diritto ad indennizzi, ma l'Autorità renderà annualmente pubblici i dati riferiti ai singoli esercenti mettendoli a confronto. Test noi consumatori 10 Informazioni agli utenti La direttiva dedica una attenzione particolare all'informazione che gli esercenti devono assicurare all'utente sugli standard specifici e generali di qualità commerciale: una volta all'anno, tutti gli utenti devono ricevere informazioni sugli standard di qualità garantiti e sui risultati effettivamente raggiunti dall'esercente nel corso dell'anno; inoltre, l'esercente deve informare ogni utente, che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard specifici, del tempo massimo e del rimborso previsti. Come cambia la Carta dei servizi I nuovi standard nazionali di qualità commerciale definiti dall'Autorità superano definitivamente gli standard di qualità commerciale definiti dagli esercenti il servizio nelle proprie Carte dei servizi. Ora che l'Autorità ha definito gli standard nazionali di qualità commerciale per tutti gli esercenti, questi possono ancora definire propri standard, ma solo se migliori (o ulteriori) rispetto a quelli definiti dall'Autorità. Gradualità di attuazione L'introduzione degli standard nazionali di qualità commerciale avverrà con la necessaria gradualità: dall'1 luglio 2000 entrano in vigore gli standard specifici di qualità commerciale del servizio elettrico (tranne quello relativo alla puntualità degli appuntamenti personalizzati, rinviato all'1 gennaio 2001); dall'1 gennaio 2001 entrano in vigore gli standard specifici di qualità commerciale del servizio gas e gli standard generali di qualità per entrambi i servizi. energia 10.000 tetti fotovoltaici La Legge Finanziaria 2001, con l’intento di sviluppare l’energia prodotta con fonti rinnovabili, ha stanziato circa 70 miliardi per incentivare l’installazione di moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Dovrebbe trattarsi di un contributo a fondo perduto pari al 70% del costo dell’investimento. La norma non è ancora operativa in quanto mancano le relative disposizioni attuative. Infatti, sono in corso di preparazione due bandi: Il primo riguarda gli Enti Pubblici (Comuni, Province, Scuole, Ministeri, ecc.) e disciplinerà le modalità di corresponsione degli incentivi agli Enti che vorranno installare i moduli sui propri edifici. Il secondo definirà la ripartizione dei fondi alle Regioni, che saranno chiamate a gestire la concessione degli incentivi ai privati (persone fisiche e società). Gli incentivi dovrebbero riguardare l’installazione di piccoli impianti, compresi tra 1 e 20 kW di potenza. Quindi, per poter usufruire dei contributi, i cittadini dovranno attendere l’uscita del bando e poi presentare alla propria Regione la domanda per ottenere il contributo. Test noi consumatori 11 Importante!! Una recente delibera dell’Autorità per l’energia ha stabilito che gli impianti fotovoltaici possono essere collegati con la rete nazionale. In questo modo si potrà prelevare dalla rete l’energia necessaria per il consumo, eventualmente non prodotta dall’impianto fotovoltaico, e viceversa si potrà immettere in rete l’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto alle esigenze di autoconsumo. energia Lettera all’Autorità per l’energia con osservazioni dell’Adiconsum Roma, 1 febbraio 2001 Prof. Pippo Ranci Presidente Autorità per l’energia Piazza Cavour 5 20123 MILANO Prot. n. 0503ip Oggetto: Osservazioni Adiconsum sul documento per la consultazione relativo alle condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale Adiconsum ritiene utile ed opportuno che l’Autorità per l’energia emani provvedimenti in materia di condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale, vincolanti per le imprese che esercitano tale servizio ai clienti finali. Sarebbe importante tuttavia che l’Autorità adottasse analoghi provvedimenti anche per il GPL utilizzato per il riscaldamento: in questo settore numerose clausole contrattuali sono molto penalizzanti per i clienti. Si rammenta inoltre che resta tuttora irrisolto il grave problema del potere calorico del gas metano, delle metodologie da utilizzare per misurare correttamente il livello di qualità del gas consumato dalle famiglie e soprattutto della congruità del prezzo del gas, rispetto all’effettivo potere calorico del gas metano consumato dai clienti domestici. Nel merito del documento proposto alla consultazione si rileva: 1. Lettura contatori. Per le imprese che non offrono l’autolettura, prevedere almeno quattro letture all’anno. La penalità individuata in caso di mancata lettura è condivisibile: andrebbe previsto che il calcolo del consumo degli ultimi sei mesi sia fatto sulla base dei Test noi consumatori 12 consumi storici e che la relativa penalità sia applicata automaticamente dall’impresa e non su richiesta del cliente. 2. Fatturazione. Vanno previste almeno sei bollette all’anno, non cinque. Il calcolo presuntivo dei consumi deve tenere conto delle variazioni stagionali. 3. Interessi di mora Classificare buoni pagatori i clienti con almeno un anno di pagamenti regolari. Non imputare gli interessi di mora per i primi due ritardati pagamenti da parte dei clienti buoni pagatori. Aumentare ad un mese i termini per il pagamento e ridurre l’entità degli interessi di mora. 4. Sospensione forniture La procedura individuata è condivisibile. Per tutelare le famiglie economicamente disagiate rispetto alla interruzione del servizio del gas, essenziale per il riscaldamento, si chiede di prevedere la possibilità che il Comune, su sollecitazione del cliente, intervenga per impedire la sospensione delle fornitura. 5. Rateizzazioni Si dovrebbe prevedere la rateizzazione automatica delle bollette a conguaglio che superano del 20% l’importo medio di quelle relative alla stagione precedente, poiché in questo caso significa che l’impresa non ha effettuato le letture previste. Sempre in questi casi, stante la responsabilità dell’impresa, non dovrebbero essere applicati gli interessi di mora sugli importi rateizzati. 6. Deposito cauzionale I tempi di restituzione del deposito cauzionale ai clienti con domicialiazione bancaria della bolletta, non dovrebbero superare i sei mesi. 7. Reclami In questo capitolo non si affronta la questione della risoluzione delle eventuali controversie conseguenti il rigetto dei reclami da parte delle imprese. Riconfermiamo in questa sede l’esigenza che l’Autorità affronti la questione della risoluzione stragiudiziale delle controversie (procedure, modulistica, tempi, ecc.), proponendo il metodo concertativo fra Autorità, Imprese e Associazioni dei Consumatori. In conclusione, desideriamo sollecitare ancora una volta l’Autorità sulla urgenza di realizzare una vasta azione di informazione dei cittadini sulle tematiche dei servizi elettrico e del gas (nuove tariffe, opzioni tariffarie promosse dalle imprese, standard qualitativi e commerciali dei servizi, reclami e controversie, diritti/doveri dei clienti, ecc.). Anche in riferimento alle proposte a suo tempo formulate da Adiconsum e delle altre associazioni dei consumatori, riaffermiamo la nostra disponibilità a collaborare con l’Autorità per la realizzazione del programma di informazione ed a mettere a disposizione le strutture locali della nostra organizzazione per essere punti di riferimento e di monitoraggio dei reclami e delle controversie fra le imprese ed i consumatori. Distinti saluti. Paolo Landi (Segretario Generale) Test noi consumatori Pieraldo Isolani (Responsabile Nazionale) 13